Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 19/06/2025, n. 12094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12094 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 12094/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11335/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11335 del 2023, proposto da FL EL, IG LO, IG BO, ER RA, RO NE, ER CI, AN TT, NG D'RC, CO ZZ, RO IO, UR ET, CI AM, AB ZI, IG AN, ON NO, UC CO, ON AZ, RI RI, IC AP, SE VE, BI IT e CIDA Funzioni Centrali – Associazione Sindacale Nazionale dei Dirigenti e delle Alte Professionalità degli Enti Pubblici non economici, dei Ministeri, delle Agenzie Fiscali e di altri Enti Nazionali – Sezione Sicurezza Trasporti, rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandro Zampone, Francesca Colombaroni ed Enrico Perrella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, piazza della Libertà, 10;
contro
Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Di Giugno, Raffaella Ciardo, Eleonora Papi Rea e Roberta Brignoccolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la Direzione analisi giuridiche e contenzioso dell’ente in Roma, viale Castro Pretorio, 118;
nei confronti
Aero CL d’IA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
- del Regolamento “ Liberalizzazione dell'uso delle Aree di Atterraggio (Avio-Idro-Elisuperfici) ”, approvato con la Deliberazione n. 12/2023 del Consiglio di Amministrazione dell’ENAC di cui alla seduta del 5 maggio 2023, pubblicato sul sito ENAC il 9 giugno 2023, con specifico riferimento all’articolo 13, rubricato “ Attività dell’ENAC ”, nella parte in cui, punti 8 e 9, stabilisce che “ 8. L'ENAC può d’intesa con l'Aeroclub d’IA, delegare quest’ultimo Ente allo svolgimento di un’attività di sorveglianza che assicuri che l’infrastruttura di volo non subisca modifiche rispetto alla configurazione iniziale che ne garantisce l’operatività in sicurezza, salve le responsabilità del pilota nell’uso dell’aviosuperficie non conforme alle capacità prestazionali del proprio aero-mobile. 9. L’ENAC può concludere il medesimo accordo di cui al comma precedente con altri soggetti qualificati ”;
- di ogni altro atto precedente e successivo, preparatorio o consequenziale, comunque, connesso ai provvedimenti impugnati, ancorché non conosciuto e allegato alla medesima deliberazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile e dell’Aero CL d’IA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 marzo 2025 il dott. Luca Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.) I ricorrenti hanno rappresentato di essere dipendenti a tempo indeterminato dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (“ AC ”) inquadrati nel ruolo professionale dell’Ente – nella specie, nella prima qualifica professionale, per ciò che riguarda i ricorrenti ingegneri e architetti, e nella seconda qualifica professionale, per ciò che riguarda i ricorrenti geometri e periti (cfr. pag. 9 del ricorso), e, per questo, investiti di particolari responsabilità in quanto chiamati a svolgere specifiche attività professionali specialistiche, come previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento – nonché, per ciò che riguarda la posizione di CIDA Funzioni Centrali (anche solo “ CIDA FC ”), una associazione sindacale dei Dirigenti e delle Alte professionalità degli Enti Pubblici non Economici, dei Ministeri, delle Agenzie fiscali e di altri Enti nazionali, alla quale risultano iscritti i ricorrenti inquadrati nella prima qualifica del ruolo professionale dell’AC (cfr. pag. 13 del ricorso).
1.1.) I ricorrenti hanno rappresentato che l’AC, in data 9 giugno 2023, ha pubblicato sul proprio sito Internet istituzionale il regolamento sulla “ Liberalizzazione dell’uso delle aree di atterraggio (Avio-Idro-Elisuperfici) ”, edizione n. 1 del 5 maggio 2023 (“ Regolamento ”) che, ai sensi del suo articolo 24, sarebbe entrato in vigore dopo sei mesi dalla sua pubblicazione.
1.2.) Tale Regolamento ha fatto seguito al decreto ministeriale 1° febbraio 2006, attuativo della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell’uso delle aree di atterraggio degli aeromobili in zone diverse dagli aeroporti, ove ritenute idonee alle operazioni aeronautiche.
1.3.) I ricorrenti hanno, poi, esposto che le aviosuperfici (comprese le elisuperfici) sono infrastrutture destinate alla navigazione aerea, non appartenenti al demanio aeronautico, disciplinate da norme speciali e per le quali restano ferme le competenze dell’AC in materia di sicurezza, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 701 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante “ Codice della navigazione ” (“ cod. nav. ”).
Oltretutto, le aviosuperfici disciplinate dal Regolamento, a mente di quanto previsto dal suo articolo 7.2, “ corrispondono ai siti operativi utilizzati per atterraggio e decollo, come definiti e regolati dal Regolamento (UE) n. 965/2012 e s.m.i. ”.
1.4.) Proprio perché l’AC è tenuto, ex lege , ad esercitare le proprie competenze in materia di sicurezza anche con riguardo alle aviosuperfici, al punto 2 delle premesse del Regolamento viene affermato che “ Con il presente regolamento, ENAC individua le modalità attraverso le quali esercita la sorveglianza volta a garantire la sicurezza dei beni (pista, struttura, regolarità della documentazione e segnalazione dei dati) ”.
A tal proposito, vale evidenziare che l’AC, in base a quanto previsto dal medesimo Regolamento:
- rilascia un’attestazione di qualificazione al gestore dell’aviosuperficie (articolo 4.1, lett. b );
- verifica della documentazione trasmessa dal gestore ai fini dell’istituzione dell’aviosuperficie (articolo 5.5);
- “ revoca, sospende o modifica, in applicazione della normativa vigente, le operazioni sulle aviosuperfici, le certificazioni e le licenze rilasciate agli operatori e piloti sulla base dei pertinenti regolamenti quando è accertata la violazione dei requisiti di cui al presente Regolamento ” (articolo 7.8);
- limita, sospende e fa cessare la gestione e l’uso dell’aviosuperficie ovvero limita per zone geografiche l’attività aerea sulle aviosuperfici (articolo 12.3 e articolo 12.4).
1.5.) Giova, inoltre, aggiungere che l’articolo 13 del Regolamento disciplina l’attività dell’AC.
In particolare, viene previsto che l’AC effettui una attività di sorveglianza periodica in accordo a un programma stabilito, elaborato in ragione della tipologia di attività svolta sull’infrastruttura e delle disponibilità di personale idoneo ad eseguire le verifiche (articolo 13.2 e articolo 13.3).
Il gestore viene informato dell’inserimento dell’aviosuperficie nel programma di sorveglianza e deve garantire al personale dell’AC l’accesso alla infrastruttura per la conduzione delle verifiche ispettive (articolo 13.4).
L’attività di sorveglianza svolta dall’AC è finalizzata ad accertare, oltre al rispetto delle disposizioni del Regolamento, che lo stato di fatto dell’infrastruttura e dell’ambiente circostante sia conforme a quanto desumibile dalle informazioni rese note dal gestore.
1.6.) Per quanto di interesse ai fini del presente giudizio, l’articolo 13.8 del Regolamento stabilisce che “ L’ENAC può d’intesa con l’Aeroclub d’IA, delegare quest’ultimo Ente allo svolgimento di un’attività di sorveglianza che assicuri che l’infrastruttura di volo non subisca modifiche rispetto alla configurazione iniziale che ne garantisce l’operatività in sicurezza, salve le responsabilità del pilota nell’uso dell’aviosuperficie non conforme alle capacità prestazionali del proprio aeromobile ”.
L’articolo 13.9 del Regolamento prevede che “ L’ENAC può concludere il medesimo accordo di cui al comma precedente con altri soggetti qualificati ”.
2.) I ricorrenti, con la proposizione del presente ricorso affidato a 5 differenti motivi, hanno impugnato il Regolamento prospettando l’illegittimità dell’articolo 13, commi 8 e 9, e ne hanno chiesto l’annullamento.
2.1.) Con il primo motivo di ricorso è stata lamentata l’illegittimità delle gravate disposizioni del Regolamento per “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 687, 690, 701 e 799 c. nav. del d.P.R. n. 461/1985. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Sviamento. Irragionevolezza, arbitrarietà e illogicità manifesta; violazione del d.m. 1° febbraio 2006 ”.
Con tale mezzo di gravame, è stata contestata la legittimità della facoltà di delega nello svolgimento dell’attività di sorveglianza, in quanto l’articolo 690 cod. nav. non consentirebbe all’AC di delegare tale attribuzione istituzionale a un Ente culturale e sportivo quale l’Aero CL d’IA, né ad altri non meglio precisati soggetti non individuati, né individuabili ex ante .
Secondo la prospettazione dei ricorrenti, l’AC avrebbe esercitato il proprio potere regolamentare in modo contrario all’interesse pubblico, delegando funzioni inerenti alla sicurezza aerea a soggetti inidonei, non accreditati o che, comunque, non offrono le stesse garanzie dell’Ente all’uopo preposto dalla legge, ossia lo stesso AC.
Risulterebbe, inoltre, violata la normativa aeronautica di settore, sia perché con l’adozione del Regolamento ai sensi dell’articolo 690 cod. nav., non è stato dato conto delle modalità e delle ragioni di attuazione della Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944, espressamente menzionata dall’articolo 690 cod. nav., sia perché l’articolo 25 del d.m. 1° febbraio 2006 stabilisce che l’AC può aggiornare tale decreto solo con riferimento alla seconda e terza parte, ma non anche con riguardo alla prima, nella quale dovrebbe essere ricondotto l’articolo 13 del Regolamento.
2.1.1.) Con il secondo motivo di ricorso è stata contestata la legittimità delle impugnate disposizioni del Regolamento per “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 687, 701, 799 c. nav. Violazione del reg. UE 965/2012. Violazione del d.lgs. n. 250 del 1997, nonché del decreto interministeriale n. 13 del 2015 (Statuto ENAC). Eccesso di potere per difetto di motivazione. Irragionevolezza, contraddittorietà e illogicità manifesta ”.
Secondo la prospettazione dei ricorrenti, l’AC non potrebbe delegare la sua funzione istituzionale di sorveglianza delle aviosuperfici, in quanto la stessa è attribuita ex lege a tale Ente in base a quanto previsto dagli articoli 687, 701 e 799 cod. nav. e dal Regolamento 965/2012/UE. Tale attività di sorveglianza implica l’esame, il controllo, l’elaborazione e la valutazione di dati tecnici, quali le caratteristiche fisiche e le dotazioni impiantistiche dell’infrastruttura, oggetto di regolazione tecnica standardizzata di particolare complessità, ossia attività che richiedono che il soggetto che esercita la sorveglianza sia dotato di competenze e professionalità specifiche e di elevato spessore.
Peraltro, pur ammettendo che sia ammissibile uno sdoppiamento o una sovrapposizione di funzioni istituzionali, ciò sarebbe consentito solo nel caso in cui una disposizione normativa legittimasse la delega, ipotesi questa che non occorre nella fattispecie in esame.
Le previsioni dettate dall’articolo 13, commi 8 e 9, del Regolamento, risulterebbero anche contraddittorie e illogiche, tenuto conto del fatto che lo stesso AC, con la nota del 14 luglio 2022, aveva prospettato la necessità di potenziare l’attività di sorveglianza delle aviosuperfici per rimuovere le criticità che aveva condotto a un aumento degli incidenti e dei gravi inconvenienti.
2.1.2.) Con il terzo motivo di ricorso è stata contestata la legittimità delle impugnate disposizioni del Regolamento per “ Violazione dell’art. 687, comma 2, c. nav. e del d.lgs. n. 250 del 1997. Violazione dell'art. 16 del contratto di programma tra l'ENAC e il Ministero dei trasporti. Eccesso di potere. Ingiustizia manifesta ”.
I ricorrenti, evidenziando preliminarmente che in base all’articolo 3 del d.lgs. n. 250/1997 l’AC svolge i propri compiti istituzionali sulla base di un contratto di programma stipulato con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto altri Ministeri, hanno prospettato che le gravate previsioni del Regolamento sarebbero illegittime perché adottate in violazione di tale contratto di programma nella parte in cui prevede che “ L’ENAC, salvo quanto previsto dal successivo comma 2 del presente articolo, non può affidare a terzi le prestazioni relative a servizi istituzionali ” (articolo 16).
L’attività di sorveglianza delle aviosuperfici non risulterebbe, quindi, suscettibile di essere esternalizzata, in quanto ciò non è consentito dal contratto di programma e, comunque, perché si tratta di una attività di polizia della navigazione non delegabile a soggetti terzi, in quanto volta a garantire la sicurezza della navigazione.
2.1.3.) Con il quarto motivo di ricorso è stata contestata la legittimità delle impugnate disposizioni del Regolamento per “ Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione del principio di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa. Violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza. Eccesso di potere per carenza di motivazione ”.
Con tale mezzo di gravame è stata lamentata l’illegittimità delle impugnate previsioni regolamentari per violazione del principio di legalità che preclude all’amministrazione di esercitare la delega di funzioni per spogliarsi delle proprie attribuzioni, vieppiù laddove il terzo delegato non abbia competenza in materia, come occorso nel caso di specie con riguardo all’Aero CL d’IA.
Risulterebbe, inoltre, anche violato il principio di proporzionalità in quanto il Regolamento omette di indicare le prevalenti ragioni di interesse pubblico suscettibili di legittimare la delega di funzioni per cui è causa, tenuto conto che la stessa sottrae all’AC e ai suoi professionisti le attività di controllo e sorveglianza sui siti operativi quali le aviosuperfici.
2.1.4.) Con il quinto motivo di ricorso è stata contestata la legittimità delle impugnate disposizioni del Regolamento per “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7, 9 e 10 della legge 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e del principio del giusto procedimento. Violazione del principio di imparzialità, correttezza, trasparenza e buona andamento dell’azione amministrativa. Illogicità e ingiustizia manifesta. Travisamento dei fatti ed errata valutazione dei presupposti ”.
Con tale mezzo di gravame è stata lamentata l’illegittimità delle impugnate previsioni regolamentari per violazione delle norme sulla partecipazione procedimentale, atteso che alcuni ricorrenti – ivi inclusa l’organizzazione sindacale – avevano elaborato e trasmesso all’AC puntuali osservazioni sulla bozza di regolamento pubblicata sul sito Internet istituzionale, che, tuttavia, non sarebbero state prese in considerazione.
Ciò risulterebbe, invero, dal fatto che una volta terminata la fase di acquisizione delle osservazioni degli interessati, l’AC ha immediatamente provveduto alla pubblicazione del Regolamento, in contrasto con quanto previsto dal punto 4.1 delle Linee guida sulla consultazione – aprile 2020, del Dipartimento della funzione pubblica.
3.) L’AC e l’Aero CL d’IA (“ AE ”) si sono costituiti in resistenza nel presente giudizio.
4.) L’AE, con memoria depositata in data 12 febbraio 2025, ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del gravame per carenza di un interesse concreto e attuale dei ricorrenti, sull’assunto che il Regolamento non presenterebbe, allo stato, un carattere lesivo della loro sfera giuridica.
L’AE, sempre in via preliminare, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della CIDA FC, in quanto l’interesse dedotto in giudizio non risulterebbe omogeneo e coincidente con quello dei singoli ricorrenti. Infatti, mentre l’interesse perseguito dall’organizzazione sindacale costituisce un interesse di categoria, quello fatto valere nel presente giudizio risulta strettamente connesso alla sola salvaguardia del rapporto di lavoro e delle funzioni svolte dai ricorrenti.
L’AE ha, poi, eccepito l’infondatezza di tutti i motivi di ricorso proposti.
5.) I ricorrenti, con memoria depositata in data 13 febbraio 2025, hanno specificato le proprie doglianze e hanno insistito per l’accoglimento del ricorso.
6.) L’AC, con memoria depositata in data 14 febbraio 2025, ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, ritenendo che il gravato Regolamento non sia immediatamente lesivo della sfera giuridica dei ricorrenti, anche alla luce del fatto che nessun atto attuativo della delega risulta essere stato ancora posto in essere.
L’AC, sempre in via preliminare, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva dell’organizzazione sindacale CIDA FC, in quanto legittimata ad agire in giudizio solo a tutela dei suoi interessi e non anche di quelli dei singoli associati.
Oltretutto, CIDA FC, quale associazione non riconosciuta dalla legge come ente esponenziale, non potrebbe assumere un compito generale di difesa in giudizio della categoria rappresentata, così sostituendosi ai singoli appartenenti alla categoria in questione.
Nel caso di specie, CIDA FC non avrebbe dimostrato che l’interesse dedotto in giudizio corrisponde con l’interesse omogeneo e collettivo di tutti gli appartenenti alla categoria rappresentata, né avrebbe fornito prova del fatto che l’interesse dedotto in giudizio sia comune a tutti i propri iscritti.
L’AC ha, poi, eccepito l’infondatezza del gravame.
7.) I ricorrenti, in data 25 febbraio 2025, hanno depositato una memoria di replica con la quale hanno controdedotto alle eccezioni sollevate dalle altre parti costituite, hanno ulteriormente specificato le proprie doglianze e hanno insistito per l’accoglimento del ricorso.
8.) Anche l’AC, con la memoria di replica depositata in data 26 febbraio 2025, ha controdedotto alle argomentazioni difensive dei ricorrenti e ha insistito per la reiezione del gravame.
9.) All’udienza pubblica del 19 marzo 2025, la causa è stata discussa e poi trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio, in accoglimento delle eccezioni preliminari di rito sollevate dall’AC e dall’AE, ritiene che il ricorso in esame sia inammissibile per carenza di interesse dei ricorrenti rientranti nel ruolo professionale dell’AC, nonché per difetto di legittimazione attiva dell’organizzazione sindacale CIDA FC.
2. Principiando dalla posizione dei ricorrenti-dipendenti dell’AC, vale evidenziare che gli stessi hanno lamentato l’illegittimità delle previsioni di cui all’articolo 13, commi 8 e 9, del Regolamento in quanto:
- la previsione, in favore dell’AC, della facoltà di delegare l’attività di sorveglianza sulle aviosuperfici all’AE o ad altri non meglio precisati soggetti terzi, risulterebbe suscettibile di arrecare un pregiudizio alla sicurezza della navigazione e dei trasporti, risolvendosi in una non consentita esternalizzazione di competenze istituzionali attribuite ex lege che, di contro, dovrebbero essere necessariamente svolte dai dipendenti appartenenti al ruolo professionale dell’AC, essendo gli unici in possesso delle necessarie competenze professionali per svolgere siffatta attività di sorveglianza;
- tale facoltà di delega, inoltre, lederebbe l’interesse dei dipendenti appartenenti al ruolo professionale dell’AC alla valorizzazione della professionalità acquisita nello svolgimento delle rispettive funzioni, determinandone un potenziale depauperamento, con perdita di mansioni proprie della categoria e occasioni di guadagno sotto il profilo della retribuzione di posizione.
2.1. A tale ultimo riguardo, i ricorrenti hanno evidenziato che l’articolo 83 del CCNL per il personale non dirigente dell’AC – quadriennio normativo 1998 – 2001 e biennio economico 1998 – 1999 (cfr. doc. 9 della produzione dei ricorrenti), rubricato “ Posizioni organizzative dei professionisti ”, al comma 1 stabiliva che “ L’ENAC sulla base del proprio ordinamento ed in relazione alle proprie esigenze organizzative, conferisce ai professionisti incarichi caratterizzati da alta e specifica responsabilità di prodotto e di risultato per l’espletamento delle seguenti funzioni correlate a specifiche posizioni organizzative:
a) funzioni di direzione di unità organizzative non dirigenziali o di uffici professionali;
b) funzioni di elevata professionalità connesse a specifici progetti ed obiettivi, anche straordinari;
c) funzioni di coordinamento di un gruppo di professionisti ”.
2.2. L’articolo 83, comma 3, di tale richiamato CCNL, con riferimento agli incarichi di cui al comma 1, lett. b) , disponeva che “ Gli incarichi di elevata professionalità di cui alla lettera b) del comma 1 sono conferiti per l’espletamento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione in relazione a progetti ed obiettivi predefiniti dall’ente, anche straordinari e/o in attuazione di rilevanti impegni istituzionali ”.
Il successivo comma 4, con riguardo agli incarichi di cui al comma 1, lett. c) , stabiliva che “ Gli incarichi di elevata professionalità di cui alla lettera c) del comma 1 sono conferiti per l’espletamento di funzioni di coordinamento dell’attività svolta da un gruppo di professionisti ”.
2.3. Giova, poi, porre in rilievo che la Commissione paritetica AC – OO.SS., prevista dagli articoli 7 e 12 del CCNI del 19 settembre 2003, con l’accordo sindacale del 19 novembre 2003 (cfr. doc. 16 della produzione dei ricorrenti), ha definito i criteri di attribuzione della retribuzione di posizione di cui al citato articolo 83 del CCNL 1998-2001.
In particolare, per ciò che riguarda gli incarichi di cui all’articolo 83, comma 1, lett. b) , è stato previsto che “ Le funzioni di elevata professionalità connesse a specifici obiettivi e progetti di cui all’art. 83, comma 1, lett. b), identificano attività di rilevante impegno istituzionale e ad elevata interazione interna e/o esterna ”, mentre per quel che concerne gli incarichi di cui all’articolo 83, comma 1, lett. c) , è stato previsto che “ Le funzioni di coordinamento di un gruppo di professionisti di cui all’art. 83, comma 1, lett. c) vengono assegnate per attività che non rientrano nelle definizioni delle funzioni precedenti ”.
In una apposita tabella allegata al suddetto CCNI erano state poi indicate “ esemplificazioni di categorizzazione delle attività svolte dai professionisti dell’ENAC ”, tra le quali figurano le seguenti: i) Responsabile di attività ad alta specializzazione (es. Program Manager di gruppi istituiti per l’attività di omologazione, normativa tecnica e operativa, informativa, controllo e sorveglianza, certificazione, emissione delle prescrizioni di aeronavigabilità, commissioni di collaudo ed agibilità aeroportuale), per ciò che concerne gli incarichi di cui all’articolo 83, comma 1, lett. b) ; ii) Attività di coordinamento istituita per lo sviluppo e l’esecuzione di attività specialistica (es. Team Leader , Focal Point per l’applicazione locale della normativa di settore e/o programmi/progetti/obiettivi specifici o aeroportuali, ecc.), per ciò che concerne gli incarichi di cui all’articolo 83, comma 1, lett. c) .
2.4. Sulla scorta di quanto emerge dalle previsioni regolamentari che disciplinano l’attività di sorveglianza in materia di aviosuperfici, nonché sulla base di quanto previsto dalle previsioni dei CCNL e CCNI dinanzi richiamate, il Collegio non ritiene che la facoltà di delega di cui all’impugnato articolo 13, commi 8 e 9, del Regolamento, sia atta a comportare alcun depauperamento del bagaglio professionale dei ricorrenti, né una sottrazione di mansioni, così come dagli stessi lamentato in ricorso.
Invero, con tale previsione regolamentare l’AC non ha esternalizzato completamente e in maniera stabile e irreversibile in favore dell’AeCI o di altri terzi qualificati, l’attività di sorveglianza nello specifico settore delle aviosuperfici non aeroportuali comprese nelle definizioni dell’articolo 1 del Regolamento, ma ha solo previsto la facoltà di delegare “ un’attività di sorveglianza che assicuri che l’infrastruttura di volo non subisca modifiche rispetto alla configurazione iniziale che ne garantisce l’operatività in sicurezza ”.
Risulta, quindi, che ai ricorrenti, anche in seguito dell’adozione del gravato Regolamento, non risulta preclusa in radice la possibilità di accedere agli incarichi di cui all’articolo 83, comma 1, lett. b) e c) , del CCNL 1998-2001, tenuto conto della liberalizzazione delle aviosuperfici – che, logicamente, sottende un incremento dei siti operativi sui quali l’AC sarà tenuta ad esercitare i propri poteri di sorveglianza – e del fatto che la norma regolamentare risulta meramente attributiva di una facoltà e non di un obbligo di esercitare il potere di delega dell’attività di sorveglianza delle aviosuperfici in favore dell’AeCI ovvero di terzi qualificati.
2.5. Il Collegio ritiene che in un contesto liberalizzato nel quale l’attività istituzionale dell’AC che viene in rilievo è quella della sorveglianza, la previsione del contestato potere di delega sia confacente all’esigenza di tutela degli interessi pubblici sottesi alla cura dell’Ente e non, invece, emulativa e pregiudizievole per le aspirazioni professionali dei dipendenti inquadrati nel ruolo dei professionisti.
L’AC, infatti, agisce con risorse limitate e, quindi, è plausibile che possa trovarsi a fronteggiare situazioni nelle quali la mole di attività di sorveglianza da svolgere sia tale da non poter essere soddisfatta a risorse date. Per tale ragione, quindi, la previsione di una facoltà di delega quale quella contestata con il ricorso in esame risulta strumentale a garantire il buon andamento dell’azione amministrativa dell’Ente, nonché a salvaguardare massimamente le esigenze di safety e security del trasporto aereo che sono sottese all’attività di sorveglianza e rispondono a interessi di matrice pubblicistica rilevanti sull’intero territorio nazionale.
Peraltro, i ricorrenti, nella loro riferita qualità di dipendenti dell’AC, neppure possono validamente dolersi del possibile pregiudizio alla sicurezza aerea causato dalle gravate previsioni regolamentari, in quanto la situazione giuridica dedotta in giudizio non risulta avere la consistenza di un diritto soggettivo, bensì quella dell’interesse legittimo, che non è più inteso come interesse alla legalità dell’azione amministrativa, né come interesse occasionalmente protetto dall’esercizio del potere pubblico, bensì come interesse a un bene specifico della vita che deve accrescere (o non depauperare) la sfera giuridica della parte ricorrente.
2.6. Ad avviso del Collegio, l’interesse di natura economica invocato dai ricorrenti per supportare la sussistenza del necessario interesse a ricorrere avverso il gravato provvedimento, quale condizione dell’azione richiesta ai fini dell’ammissibilità della presente iniziativa giudiziale, neppure risulta suscettibile di essere favorevolmente apprezzato e ciò per due ordini di ragioni.
2.7. In primo luogo, tanto i ricorrenti con il ricorso introduttivo (cfr. nota 1 a pag. 11), quanto l’AC, con la propria memoria del 14 febbraio 2025, hanno posto in rilievo che lo stesso AC ha formalmente receduto dall’accordo sindacale del 19 novembre 2003 – ossia, quello nel quale erano stati fissati i criteri di attribuzione della retribuzione di posizione di cui al citato articolo 83 del CCNL 1998-2001 –.
Pertanto, tale accordo sindacale, in uno con la tabella allegata (nella quale erano contenute alcune esemplificazioni di categorie di incarichi rientranti nelle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 1, lett. b) e c) , del predetto CCNL) non può essere più considerato produttivo di effetti per i ricorrenti, anche per ciò che concerne la prospettata attrazione delle attività connesse ai compiti di sorveglianza dell’AC nell’ambito di applicazione soggettiva della anzidetta prescrizione della contrattazione collettiva, anche tenuto conto del fatto che l’accordo sindacale del 19 novembre 2003 non prevedeva un termine predeterminato di efficacia.
In proposito, vale rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che qualora il contratto collettivo non presenti un predeterminato termine di efficacia, non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, perché finirebbe in tal caso per vanificarsi la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socio economica in continua evoluzione, sicché a tale contrattazione va estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde all’esigenza di evitare – nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto – la perpetuità del vincolo obbligatorio (cfr. C. Cass., Sez. Lavoro, sent. n. 14961 dell’11 maggio 2022; C. Cass., Sez. Lavoro, sent. n. 21537 del 20 agosto 2019).
2.7.1. Pertanto, a seguito del recesso dell’AC da detto accordo sindacale gli unici diritti che risulterebbero intangibili sono quelli già entrati nel patrimonio dei dipendenti dell’AC in seguito ad incarichi già conferiti ed espletati, anche relativamente ai profili di carattere economico.
Non sono, invece, suscettibili di tutela giurisdizionale, posizioni ipotetiche e future che si fonderebbero sulla prospettata applicazione di una disciplina di dettaglio che, come detto, non risulta più in vigore.
2.7.2. Vale, in proposito, ulteriormente evidenziare che i ricorrenti non hanno documentato, né allegato, che in seguito al recesso dell’AC dall’anzidetto accordo sindacale, sia stata intrapresa, nei confronti della parte datoriale, una azione giudiziale per condotta antisindacale dinanzi all’Autorità giudiziaria ordinaria, ragion per cui, allo stato, risulta pacifico che il recesso dall’accordo sindacale del 19 novembre 2003 non sia in contestazione e che detto accordo non sia produttivo di effetti tra le parti del presente giudizio.
2.7.3. Invero, il richiamo alla sentenza n. 20545/2016 della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, non è idoneo a supportare la tesi dei ricorrenti, in quanto tale pronuncia riguardava sia una ipotesi nella quale il dipendente dell’AC aveva svolto effettivamente alcuni incarichi idonei a far sorgere il diritto alla corresponsione della retribuzione di posizione, sia un periodo temporale nel quale l’accordo sindacale del 19 novembre 2003 era ancora in vigore.
2.7.4. Peraltro, sulla scorta di quanto riferito dall’AC con la memoria del 14 febbraio 2025, giova evidenziare che allo stato il conferimento degli incarichi di cui all’articolo 83 del CCNL 1998-2001 (così come richiamati dalla contrattazione collettiva successiva versata in atti) avviene mediante una procedura denominata “PRO-05”, anch’essa frutto della concertazione sindacale tra le parti sociali, che, rispetto al conferimento di incarichi di carattere non dirigenziale, non ricomprende le attività afferenti ai compiti di sorveglianza dell’AC.
2.8. In secondo luogo, pur volendo ipotizzare che anche l’attività di sorveglianza rientri tra quelle suscettibili di essere interessate dal conferimento di incarichi idonei a far maturare il diritto alla corresponsione della retribuzione di posizione, i ricorrenti risultano privi del necessario interesse a ricorrere avverso le gravate previsioni regolamentari.
Infatti, i predetti incarichi – rispetto ai quali, sulla scorta di quanto già evidenziato, non può postularsi la totale sottrazione a danno dei ricorrenti – non esauriscono il novero degli incarichi ex articolo 83 del CCNL 1998-2001, ai quali i dipendenti appartenenti al ruolo professionale dell’AC possono aspirare, come emerge chiaramente dal novero e dalla numerosità delle attività di responsabilità e coordinamento già contemplate sotto la vigenza dell’accordo sindacale del 19 novembre 2003.
Ciò implica che anche laddove l’AC dovesse esercitare in futuro il contestato potere di delega, ciò non priverebbe i ricorrenti della possibilità di accedere alla retribuzione di risultato, sia tenuto conto della complessiva attività istituzionale dell’Ente, sia avuto specifico riguardo alla attività di sorveglianza, anche relativamente al controllo delle aviosuperfici.
2.8.1. Oltretutto, l’eventuale mancato conferimento di tali incarichi non priverebbe i ricorrenti della possibilità di impiegare la propria professionalità con precipuo riferimento allo svolgimento dei compiti di sorveglianza nell’ambito del controllo delle aviosuperfici, tanto per ragioni legate alla liberalizzazione del settore (alla quale risulta correlato un incremento dei siti operativi da controllare), quanto in considerazione della circostanza per cui tali compiti non sono demandati unicamente ai dipendenti con ruoli di alta responsabilità o di coordinamento ( team leader ), ma implicano anche il coinvolgimento di altri dipendenti dell’AC dotati delle necessarie competenze tecniche, tra i quali rientrano anche i ricorrenti.
3. Il Collegio ritiene, poi, che l’organizzazione sindacale CIDA Funzioni Centrali sia priva della necessaria legittimazione attiva richiesta dalla legge per la valida proposizione del presente ricorso giurisdizionale.
3.1. In proposito, vale ricordare che le associazioni di settore sono legittimate a difendere in sede giurisdizionale gli interessi di categoria dei soggetti di cui hanno la rappresentanza ogniqualvolta si tratti di perseguire, comunque, il conseguimento di vantaggi, sia pure di carattere puramente strumentale, giuridicamente riferibili alla categoria, con l’unico limite derivante dal divieto di occuparsi di questioni concernenti i singoli iscritti, ovvero capaci di dividere la categoria in posizioni disomogenee (cfr. Cons. Stato, sez. III, sent. n. 474 del 3 febbraio 2014).
In giurisprudenza è stato anche affermato che risulta “ indispensabile che l’interesse tutelato con l’intervento sia comune a tutti gli associati, che non vengano tutelate le posizioni soggettive solo di una parte degli stessi e che non siano, in definitiva, configurabili conflitti interni all’associazione (anche con gli interessi di uno solo dei consociati), che implicherebbero automaticamente il difetto del carattere generale e rappresentativo della posizione azionata in giudizio (cfr. anche, ex multis, Cons. St., sez. III, 27 aprile 2015, n.2150) ” (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., sent. n. 9 del 2 novembre 2015).
3.2. Con precipuo riferimento alle organizzazioni sindacali, la giurisprudenza amministrativa ha statuito che le stesse “ possono agire in giudizio per far valere interessi propri ed esclusivi dell’associazione, ma non degli associati, e che la circostanza che una controversia relativa a singoli associati possa interessare indirettamente la generalità degli appartenenti alla categoria, non trasforma la controversia da individuale a collettiva. Con la precisazione che le associazioni sindacali di categoria sono in ogni caso prive di legittimazione ad agire per azioni in cui l’interesse dedotto in giudizio riguardi solamente una parte dei singoli associati ” (cfr. Cons. Stato, sez. III, sent. n. 2150 del 27 aprile 2015; Cons. Stato, sez. V, sent. n. 3033 del 3 giugno 2013).
3.3. Nel caso di specie, la ricorrente CIDA FC non ha agito a tutela dell’interesse omogeneo di tutti i suoi iscritti, in quanto le dedotte illegittimità che inficerebbero la validità del gravato Regolamento riguardano unicamente i dipendenti appartenenti al ruolo professionale dell’AC e non anche tutte le altre categorie di lavoratori iscritti all’associazione, che comprende i dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di tutti i Ministeri, dell’Automobile CL d’IA, dell’Inail, dell’Inps, dell’Agenzia delle Entrate, dell’Agenzia Dogane e Monopoli e dell’Agenzia promozione all’Estero e internalizzazione delle imprese italiane.
Peraltro, a corroborare il difetto di legittimazione attiva dell’organizzazione sindacale ricorrente milita pure la circostanza per cui anche l’AE risulta essere un Ente di diritto pubblico non economico, con la conseguenza che oltre al rilevato deficit di omogeneità, l’iniziativa giudiziale di CIDA FC sarebbe caratterizzata anche da un latente e virtuale conflitto di interesse, in quanto idonea a pregiudicare la posizione dei dipendenti dell’AE, che pure risulta un ente diritto pubblico da essa suscettibile di essere rappresentato dal punto di vista sindacale, trattandosi di un ente sottoposto anche alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, quindi, comunque rientrante nel comparto nel quale opera l’associazione sindacale ricorrente.
4. In definitiva, sulla scorta delle suesposte considerazioni, il ricorso in esame deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse dei ricorrenti dipendenti dell’AC, nonché per difetto di legittimazione attiva dell’organizzazione sindacale CIDA Funzioni Centrali.
5. Le spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, vanno poste a carico dei ricorrenti nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile e dell’Aero CL d’IA, che liquida rispettivamente in euro 2.000,00 (duemila,00) e 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Luca Biffaro, Referendario, Estensore
Marco Savi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Biffaro | Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO