Articolo 687 del Codice della navigazione
Articolo 688Articolo 688
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21 ottobre 2005
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29 maggio 2006
Art. 687.
(Amministrazione dell'aviazione civile).

L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), nel rispetto dei poteri di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonche' fatte salve le competenze specifiche degli altri enti aeronautici, agisce come unica autorita' di regolazione tecnica, ((certificazione, vigilanza e controllo)) nel settore dell'aviazione civile, mediante le proprie strutture centrali e periferiche, e cura la presenza e l'applicazione di sistemi di qualita' aeronautica rispondenti ai regolamenti comunitari.

((Le attribuzioni e l'organizzazione dell'ENAC e degli altri enti aeronautici sono disciplinate dalle rispettive norme istitutive, nonche' dalle norme statutarie ed organizzative.))
Entrata in vigore il 29 maggio 2006
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