Articolo 799 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 798Articolo 804
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18 aprile 2013
Art. 799. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 90,
COME MODIFICATO DAL D.P.R. 12 FEBBRAIO 2013, N. 29)) ((22)) (22a))

------------- AGGIORNAMENTO (22)
Il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 , come modificato dal D.P.R. 12 febbraio 2013, n. 29 , ha disposto (con l'art. 1126-bis, comma 1, lettera c)) che "i rinvii alle disposizioni soppresse, di cui alla lettera a), alle disposizioni abrogate, di cui alla lettera b), o alle materie dalle stesse disciplinate, contenuti nel codice, debbono intendersi riferiti alle disposizioni del presente regolamento ovvero del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 , che disciplinano la medesima materia". --------------- AGGIORNAMENTO (22a)
Il D.P.C.M. 11 gennaio 2013 (in G.U. 3/4/2013, n. 78) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La ripartizione delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, di cui all' art. 799 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , e' rideterminata nelle seguenti unita':
a) ufficiali:
1) 10.782 dell'Esercito italiano;
2) 4.150 della Marina militare;
3) 5.500 dell'Aeronautica militare;
b) sottufficiali:
1) 21.554 dell'Esercito italiano, di cui 2.147 primi marescialli, 4.995 marescialli e 14.412 sergenti;
2) 12.695 della Marina militare, di cui 2.340 primi marescialli, 5.455 marescialli e 4.900 sergenti;
3) 23.515 dell'Aeronautica militare, di cui 3.000 primi marescialli, 6.480 marescialli e 14.035 sergenti;
c) volontari:
1) 67.875 dell'Esercito italiano, di cui 50.357 in servizio permanente e 17.518 in ferma prefissata;
2) 13.576 della Marina militare, di cui 8.976 in servizio permanente e 4.600 in ferma prefissata;
3) 10.353 dell'Aeronautica militare, di cui 5.900 in servizio permanente e 4.453 in ferma prefissata.
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Il totale generale degli organici delle Forze armate e' il seguente:
a) Esercito italiano: 100.211 unita';
b) Marina militare: 30.421 unita';
c) Aeronautica militare: 39.368 unita'.
Entrata in vigore il 18 aprile 2013
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