Sentenza 22 gennaio 2025
Ordinanza collegiale 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 22/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00037/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00381/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di RA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 381 del 2024, proposto da
Ixea S.r.l.s, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Cozza, con domicilio eletto presso il suo studio in RA, viale Pindaro 11;
contro
Comune di Mazara del Vallo, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 271/2024 del Tribunale di RA emesso il 12.03.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2025 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con decreto ingiuntivo n. 271/2024 il Tribunale Ordinario di RA, in accoglimento del ricorso presentato nei confronti del Comune di Mazara del Vallo, ha ingiunto all’Ente civico il pagamento in favore della società ricorrente della somma di € 59.956,82=, oltre interessi legali dalla data di costituzione in mora (19.01.2024) al deposito del ricorso monitorio (21.02.2024) e interessi moratori ex art. 1282, co. 3° c.c. da quest'ultima data sino all’effettivo saldo, nonché delle spese legali liquidate in complessivi € 406,50= per esborsi e € 1.600,00= per compensi professionali oltre accessori di legge.
Scaduto il termine di quaranta giorni per l'opposizione ex art. 641 co. 1° c.p.c., la società ricorrente chiedeva pronunciarsi decreto di esecutorietà, che veniva effettivamente emesso in data 07.05.2024.
Il provvedimento monitorio veniva quindi nuovamente notificato, munito del suddetto decreto, in data 10.05.2024.
Essendo decorso il termine di cui all'art. 14, D.L. 669/1996 (conv. in L. 30/1997) e s.m.i. senza che alcun pagamento fosse pervenuto, in data 10.09.2024 la ricorrente intimava atto di precetto per il complessivo importo di € 67.038,87, a cui non veniva dato alcun riscontro.
Parimenti infruttuoso si rivelava altresì il pignoramento presso terzi effettuato presso la BPER Banca SpA - filiale di Mazara del Vallo, titolare del servizio di tesoreria, la quale rendeva dichiarazione negativa.
Il Comune intimato, alla data odierna, non ha provveduto, tuttavia, al pagamento di quanto dovuto per sorte capitale, interessi come riconosciuti e spese legali liquidate in forza di quanto ingiunto nel provvedimento monitorio anzidetto.
Con il presente ricorso parte ricorrente lamenta l’inottemperanza del Comune di Mazara del Vallo e chiede l’esecuzione del predetto titolo per un importo complessivo di € 59.956,82=, oltre interessi legali dalla data di costituzione in mora (19.01.2024) al deposito del ricorso monitorio (21.02.2024) e interessi moratori ex art. 1282, co. 3°. c.c. da quest'ultima data sino all’effettivo saldo, nonché delle spese legali liquidate in complessivi € 406,50= per esborsi e € 1.600,00= per compensi professionali oltre accessori di legge, con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, per le quali il difensore si dichiara antistatario.
La parte ricorrente chiede in conseguenza:
- che, previa eventuale assegnazione all’amministrazione resistente di un termine perentorio per l’adempimento, venga nominato un commissario ad acta che, in sostituzione dell’inadempiente, adotti tutti gli atti ed i provvedimenti necessari a dare completa esecuzione al titolo esecutivo di cui innanzi, disponendo il pagamento in favore della ricorrente delle somme di denaro ad essa dovute;
- che l’amministrazione resistente venga condannata al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
L’Amministrazione comunale, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.
Alla camera di consiglio del 10 gennaio 2025, la causa è stata riservata per la decisione.
2.- Il Collegio ritiene il presente ricorso ammissibile, essendo spirato il termine di 120 giorni dalla notifica al Comune di Mazara del Vallo del titolo in forma esecutiva, come previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996 conv. in L. n. 30/1997.
Non risulta che l’Amministrazione abbia adottato alcun concreto atto volto a dare attuazione al dictum consacrato nel suddetto titolo giudiziale.
3.- Il ricorso in esame va, dunque, accolto e deve pertanto essere sancito l’obbligo del Comune di Mazara del Vallo di dare integrale esecuzione al titolo esecutivo riportato in epigrafe con condanna a conformarsi al giudicato mediante l’adozione degli atti dovuti e necessari.
In conclusione, è assegnato al Comune di Mazara del Vallo il termine di giorni novanta (90) dalla notificazione o se anteriore dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, affinché siano soddisfatte le ragioni creditorie della società ricorrente.
Per il caso di ulteriore inadempimento, si nomina sin d’ora quale Commissario ad acta, il Segretario provinciale della Provincia di RA, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere a porre in essere gli atti sostitutivi e, comunque, tutti gli adempimenti necessari a soddisfare le ragioni della ricorrente, entro l’ulteriore termine di sessanta (60) giorni.
Le spese del presente giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo in favore del difensore dichiaratosi antistatario e vanno poste a carico del Comune intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di RA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:
1. Ordina al Comune di Mazara del Vallo di dare piena esecuzione al titolo esecutivo meglio indicato in epigrafe, provvedendo al pagamento alla ricorrente delle somme di cui in motivazione per un importo complessivo di € 59.956,82=, oltre interessi legali dalla data di costituzione in mora (19.01.2024) al deposito del ricorso monitorio (21.02.2024) e interessi moratori ex art. 1282, co. 3° c.c. da quest'ultima data sino all’effettivo saldo, nonché delle spese legali liquidate in complessivi € 406,50= per esborsi e € 1.600,00= per compensi professionali oltre accessori di legge, entro e non oltre novanta (90) giorni dalla notifica o comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
2. Nomina fin d’ora, per il caso di ulteriore inadempimento, quale Commissario ad acta, il Segretario provinciale della Provincia di RA, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere a porre in essere gli atti sostitutivi entro l’ulteriore termine di sessanta (60) giorni.
3. Condanna il Comune di Mazara del Vallo al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 500,00, oltre ad accessori come per legge, in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in RA nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
Massimiliano Balloriani, Consigliere
Giovanni Giardino, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Giardino | Paolo Passoni |
IL SEGRETARIO