Articolo 701 del Codice della navigazione
Articolo 700Articolo 702
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21 aprile 1942
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21 ottobre 2005
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29 maggio 2006
Art. 701.
(( (Aviosuperfici).)) ((Le aviosuperfici, ivi comprese le elisuperfici, sono aree, diverse dagli aeroporti, non appartenenti al demanio aeronautico e sono disciplinate dalle norme speciali, ferme restando le competenze dell'ENAC in materia di sicurezza, nonche' delle regioni, degli enti locali e delle altre autorita' secondo le rispettive attribuzioni.

I comuni, nell'esercizio dei poteri di pianificazione urbanistica, tengono in considerazione le finalita' aeronautiche proprie delle aree private adibite ad aviosuperfici site nel proprio territorio.))
Entrata in vigore il 29 maggio 2006
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