Ordinanza cautelare 5 settembre 2024
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 18/06/2025, n. 4586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4586 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 04586/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03773/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3773 del 2024, proposto da
LO IR S.r.l. rappresentata e difesa dall’Avv. Antonio Messina, con domicilio eletto in Napoli al Viale A. Gramsci n. 19 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio legale in Napoli alla Via A. Diaz n. 11 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- BANCA INTESA SAN PA (già Banca Nuova S.p.A. Concessionaria), non costituita in giudizio;
per l'annullamento
a) del decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy n. 651 del 12 aprile 2024, recante la revoca delle agevolazioni finanziarie concesse in via provvisoria alla società ricorrente con il decreto ministeriale n. 119258 del 19 luglio 2002, nonché della relativa nota di trasmissione del 7 maggio 2024;
b) della nota di Banca Intesa San PA del 12 giugno 2024, con cui è stato disposto nei confronti della società ricorrente il recupero della somma erogata e non dovuta a titolo di contributo in conto capitale, oltre gli oneri;
c) della relazione finale di spesa del 19 febbraio 2007, redatta con esito negativo dalla banca concessionaria (Banca Nuova S.p.A.);
d) di ogni altro atto preordinato, connesso, consequenziale, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente;
e per la declaratoria
del diritto della società ricorrente ad ottenere dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy il pagamento della seconda quota di € 58.221,00 sul totale del contributo concesso di € 116.442,00 in forza del decreto ministeriale n. 119258 del 19 luglio 2002.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente;
Vista l’ordinanza collegiale n. 1596 del 5 settembre 2024, con cui è stata accolta l’istanza cautelare;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2025 il dott. Carlo Dell'Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- la ricorrente LO IR S.r.l. impugna il decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (d’ora in seguito per brevità “MIMIT”) n. 651 del 12 aprile 2024, con il quale è stata disposta la revoca – unitamente al recupero della prima quota già erogata di € 58.221,00 sul totale di € 116.442,00 – delle agevolazioni finanziarie concessele in via provvisoria, ai sensi del decreto legge n. 415/1992 (convertito nella legge n. 488/1992), con il decreto ministeriale n. 119258 del 19 luglio 2002;
- l’impugnativa è estesa alla nota di recupero di Banca Intesa San PA del 12 giugno 2024 e alla negativa relazione finale di spesa del 19 febbraio 2007 della banca concessionaria, meglio in epigrafe individuate;
- parte ricorrente insta anche perché sia riconosciuto il suo diritto a ricevere la seconda quota del contributo concesso con il decreto ministeriale n. 119258 del 19 luglio 2002, pari a € 58.221,00;
Rilevato, in via preliminare, che:
- si ritiene di circoscrivere l’oggetto della presente cognizione solo ai provvedimenti suscettivi di assumere una reale incidenza negativa sulla posizione della società ricorrente, ossia al decreto direttoriale del MIMIT n. 651 del 12 aprile 2024 e alla conseguente nota di recupero di Banca Intesa San PA del 12 giugno 2024:
- difatti, emerge l’inammissibilità per carenza di interesse dell’impugnativa dei rimanenti atti gravati, come indicati in epigrafe, trattandosi di meri atti endoprocedimentali destinati ad essere recepiti nel provvedimento finale di revoca o a consentire la comunicazione di quest’ultimo all’impresa interessata e, quindi, di atti privi di autonoma lesività;
Considerato, quanto al decreto direttoriale n. 651 del 12 aprile 2024 e alla nota di recupero del 12 giugno 2024, che:
- con una pregnante censura, articolata nei primi due motivi di gravame, parte ricorrente lamenta sostanzialmente la lesione del principio di ragionevole durata del procedimento, evidenziando che la revoca del contributo sarebbe intervenuta a distanza di ben 22 anni dal decreto di concessione provvisoria e di quasi 18 anni dalla relazione finale di spesa della banca concessionaria, a fronte dell’avvenuta realizzazione del progetto assentito e finanziato;
- la censura è fondata e merita accoglimento: infatti, è pacifico e comprovato dalle evidenze processuali che la sequenza procedimentale che ha connotato l’istruttoria del beneficio in questione e che ha condotto alla sua revoca sia stata particolarmente dilatata nel tempo, il che è palese solo confrontando il momento della concessione provvisoria, risalente a luglio 2002, ed il momento di avvio del procedimento di revoca, risalente ad ottobre 2017, cui ha fatto seguito il provvedimento definitivo emesso addirittura nell’aprile 2024, dopo circa 22 anni dal primo esito favorevole e dopo quasi 7 anni dalla comunicazione di avvio del procedimento;
- la circostanza che, nello specifico, i rilievi della banca concessionaria (ossia all’epoca Banca Nuova S.p.A.), che si è occupata della fase istruttoria iniziale, siano stati perfezionati e trasmessi – sotto forma di negativa relazione finale di spesa – all’allora Ministero dello Sviluppo Economico nel febbraio 2007, non allevia ma semmai aggrava la posizione dell’amministrazione statale, la quale, in presenza delle rilevate criticità in ordine alla classificabilità dell’intervento oggetto di finanziamento, non ha dato corso alla tempestiva adozione del provvedimento definitivo consequenziale, facendo passare oltre 17 anni pur in presenza di una fase istruttoria ormai completa nei suoi elementi essenziali e matura per l’assunzione di una decisione finale;
- peraltro, anche nell’ipotesi di un eventuale atteggiamento non lineare dell’impresa beneficiaria, l’amministrazione avrebbe comunque dovuto trarne, senza ritardo, le dovute conseguenze in termini di decisione finale, non essendole consentito di procrastinare sine die la conclusione del procedimento, in ossequio ai fondamentali principi di economicità, di efficacia e di trasparenza dell’azione amministrativa, scolpiti nell’art. 1 della legge n. 241/1990;
- per il resto, il Collegio si riporta, facendole interamente proprie, alle osservazioni già rese da questa Sezione in una controversia assolutamente sovrapponibile a quella di specie, nella quale si discuteva, appunto, della valenza del principio di ragionevole durata del procedimento in tema di revoca delle agevolazioni finanziarie concesse in via provvisoria ai sensi della legge n. 488/1992: “Il comportamento dell’amministrazione si è snodato in violazione del principio, ormai acquisito in diritto vivente, di ragionevole durata del procedimento amministrativo, che connota tutto il sistema dell’agere amministrativo ed in particolare assume pregnanza nei procedimenti in senso ampio sanzionatori, ablatori, afflittivi, ed in quelli volti all’adozione di atti di ritiro di provvedimenti favorevoli. Detto principio comporta , nelle affermazioni della più recente giurisprudenza attenta ai richiami costituzionali e comunitari scaturenti dalla esigenza di una tutela efficace ed effettiva delle posizioni soggettive, che in tutti i casi in cui il potere della PA di incidere unilateralmente sulla sfera giuridica del privato comporti l’ablazione o l’affievolimento di diritti costituzionalmente garantiti o comunque di posizioni di vantaggio già acquisite, il relativo procedimento debba partecipare delle garanzie del giusto processo, in quanto tende ad assumere connotazioni finalisticamente afflittive simili a quelle del processo penale. Indubbiamente, fra i principii che regolano il “giusto procedimento amministrativo” si individua, pur se non espressamente enunciato, anche quello della ragionevole durata dello stesso. L’immanenza del principio nel sistema si desume dal complesso delle norme che prevedono che ciascun procedimento debba essere concluso entro un termine predefinito ( cui corrisponde come norma generale e suppletiva, un termine di conclusione per tutti i casi in cui non sia espressamente previsto dalla normativa di settore di livello primario o regolamentare); e dalla nuova normativa in tema di responsabilità (civile ed amministrativa) per ritardo procedimentale (cfr., al riguardo, l’art. 2-bis, L. 7 agosto 1990, n. 241). Il principio in questione è stato poi confermato, ultimamente, da varie norme ed in ultimo dalla c.d. “riforma Madia” (cfr. l'art. 25, comma 1, lett. b-quater), L. 11 novembre 2014, n. 164; poi l'art. 6, comma 1, L. 7 agosto 2015, n. 124) che ha introdotto (mediante un’integrazione all’art. 21-nonies, L. n. 241/1990) un termine perentorio per l’adozione dei provvedimenti di secondo grado; nonché dalle riforme di cui al DL 76/2020, che hanno inciso con l’introduzione del comma 8 bis all’art. 2 legge 241/90, prevedendo la inefficacia del provvedimento tardivo in alcune ipotesi in cui attraverso il silenzio significativo il superamento del termine di conclusione del procedimento porta alla formazione di un atto favorevole al privato. Dall’insieme di tale disposizioni emerge il principio per cui il privato non può essere assoggettato sine die ad un procedimento amministrativo volto ad incidere su un diritto fondamentale o un su un provvedimento che ne abbia precedentemente espanso la sfera giuridica patrimoniale. Il principio della ragionevole durata del procedimento amministrativo costituisce un corollario del c.d. principio della certezza del diritto, essendo evidente che l’eccessiva dilatazione temporale del procedimento determina una intollerabile situazione di incertezza giuridica destinata ad incidere sulle scelte di vita delle persone e sui traffici commerciali, vulnerando la stabilità della posizioni soggettive e producendo un danno all’intera collettività (cfr. in termini Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sentenza n. 408 del 30 marzo 2022). Nella specie, i principi indicati vanno applicati ai provvedimenti come quello nella specie, attuativo della clausola di provvisorietà, secondo le seguenti coordinate. La “clausola di provvisorietà” del provvedimento che aveva accordato la concessione del contributo nel 2001 equivale ad una “condizione risolutiva”: essa si risolve, infatti, nel potere pubblico di ripetere, in caso di controllo culminante in una valutazione negativa (in ordine alla sussistenza e persistenza di determinati requisiti e/o all’adempimento di taluni obblighi), le somme già erogate. Tuttavia tale clausola non ammette un suo utilizzo contrario al principio di buona fede e correttezza, che impronta i rapporti tra il privato e la PA alla luce dell’art. 1 co 2 bis legge 241/90: ovvero la stessa non consente di procedere alla verifica della condizione risolutiva oltre un termine ragionevole, tenendo conto delle circostanze del caso concreto; in particolare –come nel caso di specie- molto tempo dopo l’avvenuta realizzazione del progetto finanziato con i contributi erogati e l’avvenuta erogazione degli stessi. Invero, una simile interpretazione consentirebbe di procrastinare sine die il procedimento, con elusione delle norme (e del sotteso principio) che impongono all’Amministrazione di concludere il procedimento entro un ragionevole termine. La “clausola di provvisorietà” del provvedimento che aveva accordato la concessione del contributo in altri termini , non può essere utilizzata dall’Amministrazione come strumento per procrastinare sine die il suo potere di controllo, in quanto in contrasto col il sopraindicato principio generale della collaborazione e buona fede, e della ragionevole durata del procedimento e con i valori costituzionali racchiusi nella nozione di giusto procedimento, di derivazione costituzionale e comunitaria. Essa si connota, dunque, come clausola illegittima per la parte in cui prevede che la provvisorietà possa perdurare sine die, e come tale risulta viziata in parte qua. Va in proposito rilevato come, in conformità al principio di conservazione degli atti amministrativi, la clausola in questione non vizia l’intero provvedimento concessorio, ma va mantenuta nei termini in cui non osta ad un procedimento di durata ragionevole. In altri termini, la clausola illegittima va sostituita di diritto con quella conforme a legge, come tale dovendosi ritenere integrata attraverso il riferimento alla previsione di un termine di ragionevole durata del procedimento amministrativo. In tale prospettiva, occorre verificare quale sia il termine ragionevole entro cui l’Amministrazione avrebbe dovuto concludere il procedimento di secondo grado, volto all’esperimento del controllo in ordine alla sussistenza dei requisiti per ottenere il contributo per cui è causa o al corretto adempimento degli oneri ed obblighi connessi alla concessione del beneficio. Occorre al riguardo spostare l’attenzione dal termine di conclusione applicabile ai singoli procedimenti verso un’estensione al procedimento amministrativo del concetto di “ragionevole durata”, tipico del processo, anche alla luce degli insegnamenti provenienti dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritto dell’Uomo e tenendo conto, altresì, dell’incidenza di una durata eccessiva del procedimento sul paradigma legale di riferimento. Il contesto attuale è invero caratterizzato dall’assoluta rilevanza della tempestività dell’azione amministrativa per la tutela degli interessi pubblici e privati, come evidenziano le modifiche all’art. 2, l. 241/1990, apportate dal Decreto Semplificazioni, specialmente con riferimento alla “sorte” degli atti tardivi (in particolare con l’inserimento del comma 8 bis). Di qui la necessità di affrontare il tema della durata dei procedimenti amministrativi anche con ricadute invalidanti, spostando l’attenzione dal termine di conclusione applicabile ai singoli procedimenti verso un’estensione del concetto di “ragionevole durata”. Al riguardo, le soluzioni astrattamente prospettabili sono, alternativamente, quattro: a) preso atto che nella fattispecie manca una specifica norma di settore che stabilisca con precisione il termine di conclusione del procedimento di controllo relativo ai contributi per cui è causa, ritenere che il termine sia quello stabilito in via generale e suppletiva dall’art. 2 della l. n.241 del 1990, ovvero trenta giorni dalla concessione del beneficio; o, al più dalla definitiva conclusione del progetto finanziato con l’apporto contributivo; b) ritenere applicabile l’art. 21 quinquies della l. n.241 del 1990 (in tema di revoca degli atti amministrativi), secondo cui l’Amministrazione può revocare senza limiti di tempo i propri provvedimenti, ma indennizzando il destinatario che dalla revoca abbia a subire pregiudizio; c) ritenere applicabile l’art.21 nonies della L. n.241/1990 (in tema di annullamento d’ufficio), secondo cui l’Amministrazione può annullare i propri provvedimenti, ma entro un termine ragionevole non superiore ai dodici mesi. d) ritenere applicabile il termine quinquennale di cui all’art 28 legge n. 689/1981 per i procedimenti sanzionatori. Ritiene il Collegio che il ricorso all’art. 21 quinquies della legge n.241 del 1990 non sia pertinente posto che l’Amministrazione non ha esercitato un potere di “revoca”, a seguito di una “nuova valutazione dell’interesse pubblico originario”, ma solo di controllo (successivo) volto ad evitare il definitivo perfezionamento di un provvedimento in itinere. Nella sostanza, il provvedimento impugnato non è una “revoca” in senso tecnico, ma un atto di controllo, inserito in una fattispecie provvedimentale complessa a formazione successiva. Non sembra invocabile neanche il richiamo ai termini di cui all’art.21 nonies della l. n.241 del 1990. Il decreto direttoriale “revocato” non era (e non è), infatti, un provvedimento illegittimo. Allorquando è stato adottato era un provvedimento soggetto ad una condizione risolutiva, rispetto alla concessione provvisoria del beneficio, consistente nel favorevole esito del controllo successivo. Neppure ai fini che interessano sembra invocabile il termine di cui all’art. 2 legge n. 241/90, nella sua forma generale dei 30 giorni, atteso che alla violazione del termine finale di un procedimento amministrativo non consegue ex se l’illegittimità dell’atto tardivo, salvo che il termine sia qualificato perentorio dalla legge. L’art. 2-bis della legge sul procedimento, da un lato, prevede l’obbligo di terminare il procedimento amministrativo entro un termine ragionevole, e dall’altro correla all’inosservanza del termine finale conseguenze sul piano della responsabilità dell’Amministrazione, ma non include, tra le conseguenze giuridiche del ritardo, profili afferenti la stessa legittimità dell’atto tardivamente adottato. Il ritardo rispetto al normale termine di conclusione del procedimento, salvo i casi espressamente previsti dalla legge, non è un vizio in sé dell’atto ma è un presupposto che può determinare, in concorso con altre condizioni, una possibile forma di responsabilità risarcitoria dell’Amministrazione. In aggiunta a questa ipotesi, la giurisprudenza europea ‒ e in particolare della Corte di giustizia (sentenza 21 settembre 2006, in C-105/04, punto 42) – ritiene che nei procedimenti relativi al regolamento n. 1 del 2003 deve ritenersi che il superamento del termine ragionevole di conclusione del procedimento (da computarsi di volta in volta alla luce della specifica disciplina di settore) possa costituire un motivo di annullamento delle decisioni che constatino la commissione di infrazioni soltanto qualora risulti provato che la violazione del principio del termine ragionevole ha pregiudicato i diritti della difesa delle imprese interessate, ridondando in un vizio della funzione pubblica (cfr. CdS 4577/2018). Il ritardo quale elemento che afferisce alla patologia del provvedimento finale va pertanto individuato con riguardo ad altri parametri, che possono enuclearsi dal sistema, nella specie o applicando in via parametrica il termine di prescrizione decennale dell’azione di ripetizione di indebito, ovvero ricorrendo ai termini declinati in tema di procedimenti sanzionatori (ex lege 689/1981). Con riferimento ai provvedimenti propriamente sanzionatori, in proposito la più recente giurisprudenza ha predicato l’illegittimità del provvedimento che intervenga a notevole distanza dall’illecito amministrativo contestato e non dia neanche conto, in motivazione, delle ragioni del tempo occorso alla definizione dell’iter sanzionatorio, giacché “l’azione amministrativa, anche se indirizzata alla repressione di condotte illecite, non si sottrae ai principi economicità, adeguatezza ed efficacia allo scopo perseguito sanciti dall’art. 1 della legge n. 241 del 1990, che si riflettono sulla ragionevole durata del procedimento“.( cfr. Consiglio di Stato sez. VII 14.02.2022 n.1081). Pertanto va da un lato condiviso l’orientamento giurisprudenziale – ritenuto maggioritario – per il quale “non (sono) applicabili al procedimento sanzionatorio i princìpi generali della L. 241/1990 (tra le più recenti Cass., Sez. II, 3 novembre 2021, n. 31239, secondo cui il procedimento preordinato alla irrogazione di sanzioni amministrative sfugge all’ambito di applicazione della L. 241 del 1990, in quanto, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla L. 689 del 1981)”. Ne deriva che i procedimenti sanzionatori ex lege 689/1981 non sono soggetti al (breve) termine di conclusione dei procedimenti amministrativi previsto dall’art. 2 della legge generale sul procedimento amministrativo. Tuttavia dall’altro lato, non è accettabile la conclusione che, non avendo la L. 689/1981 previsto un termine finale per la conclusione del procedimento sanzionatorio, lo stesso possa anche “ingiustificatamente protrarsi sine die”, con l’unico limite della prescrizione quinquennale del diritto a riscuotere la sanzione di cui all’art. 28 della L. 689/1981. A supporto tale tesi, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha richiamato le articolate considerazioni espresse dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 151 del 12 luglio 2021. Con tale recente pronuncia la Suprema Corte era stata chiamata a pronunciarsi sulla conformità a Costituzione della mancata previsione di un termine finale per l’esercizio della potestà sanzionatoria (avuto particolare riguardo all’emissione dell’ordinanza-ingiunzione di cui all’art. 18 della medesima L. 689/81) ed aveva avuto modo di osservare come “Nel procedimento sanzionatorio, riconducibile nel paradigma dell’agere della pubblica amministrazione, ma con profili di specialità rispetto al procedimento amministrativo generale, rappresentando la potestà sanzionatoria – che vede l’amministrazione direttamente contrapposta all’amministrato – la reazione autoritativa alla violazione di un precetto con finalità di prevenzione, speciale e generale, e non lo svolgimento, da parte dell’autorità amministrativa, di un servizio pubblico (Corte di cassazione, sezione seconda civile, sentenza 15 luglio 2014, n. 15825), l’esigenza di certezza, nella specifica accezione di prevedibilità temporale, da parte dei consociati, delle conseguenze derivanti dall’esercizio dei pubblici poteri, assume una rilevanza del tutto peculiare, proprio perché tale esercizio si sostanzia nella inflizione al trasgressore di svantaggi non immediatamente correlati alla soddisfazione dell’interesse pubblico pregiudicato dalla infrazione”. Ed ancora come “in materia di sanzioni amministrative, il principio di legalità non solo impone la predeterminazione ex lege di rigorosi criteri di esercizio del potere, della configurazione della norma di condotta la cui inosservanza è soggetta a sanzione, della tipologia e della misura della sanzione stessa e della struttura di eventuali cause esimenti (Corte cost. n. 5/2021), ma deve necessariamente modellare anche la formazione procedimentale del provvedimento afflittivo con specifico riguardo alla scansione cronologica dell’esercizio del potere. Ciò in quanto la previsione di un preciso limite temporale per la irrogazione della sanzione costituisce un presupposto essenziale per il soddisfacimento dell’esigenza di certezza giuridica, in chiave di tutela dell’interesse soggettivo alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, nonché di prevenzione generale e speciale”. Ne deriva che il termine per la conclusione del procedimento non deve essere particolarmente distante dal momento dell’accertamento e della contestazione dell’illecito, consentendo all’incolpato di opporsi efficacemente al provvedimento sanzionatorio, garantisce un esercizio effettivo del diritto di difesa tutelato dall’art. 24 Costituzione ed è coerente con il principio di buon andamento ed imparzialità della PA di cui all’art. 97 Costituzione. Si tratta di una ricaduta diversa da quella predicabile nel modello procedimentale classico: mentre infatti “nel procedimento amministrativo il superamento del limite cronologico prefissato dall’art. 2 della legge n. 241 del 1990 per l’esercizio da parte della pubblica amministrazione delle proprie attribuzioni non incide ex se, in difetto di espressa previsione, sul potere (sentenze n. 176 del 2004, n. 262 del 1997), in quanto il fine della cura degli interessi pubblici perdura nonostante il decorso del termine”, ben diversa si presenta la fattispecie de qua. Ed infatti, “la predefinizione legislativa di un limite temporale per la emissione della ordinanza-ingiunzione il cui inutile decorso produca la consumazione del potere stesso risulta coessenziale ad un sistema sanzionatorio coerente con i parametri costituzionali sopra richiamati”. Con l’ulteriore conseguenza che, “a fronte della specifica esigenza di contenere nel tempo lo stato di incertezza inevitabilmente connesso alla esplicazione di una speciale prerogativa pubblicistica, quale è quella sanzionatoria, capace di incidere unilateralmente e significativamente sulla situazione giuridica soggettiva dell’incolpato, non risulta adeguata la sola previsione del termine di prescrizione del diritto alla riscossione delle somme dovute per le violazioni amministrative, previsto dall’art. 28 L. 689/1981″. Ciò in quanto “l’ampiezza di detto termine, di durata quinquennale e suscettibile di interruzione, lo rende inidoneo a garantire, di per sé solo, la certezza giuridica della posizione dell’incolpato e l’effettività del suo diritto di difesa, che richiedono contiguità temporale tra l’accertamento dell’illecito e l’applicazione della sanzione”. Peraltro la Consulta, nella decisione n. 151/2021, ha rilevato come “sia rimessa alla valutazione del legislatore l’individuazione di termini che siano idonei ad assicurare un’adeguata protezione agli evocati principi costituzionali, se del caso prevedendo meccanismi che consentano di modularne l’ampiezza in relazione agli specifici interessi di volta in volta incisi.” Allo stato, considerato che il Legislatore non è ancora intervenuto a colmare il vuoto normativo stigmatizzato dalla Consulta, va ritenuto come i princìpi generali di economicità, di efficacia, di buon andamento ed imparzialità che devono sempre presidiare l’attività amministrativa, come rilevato dal Consiglio di Stato, “postula che l’amministrazione (pur in assenza della predeterminazione legale del termine massimo per la conclusione del procedimento sanzionatorio) agisca comunque in modo tempestivo, rispettando l’esigenza del cittadino di certezza, nella specifica accezione di prevedibilità temporale, delle conseguenze derivanti dall’esercizio dei pubblici poteri, e che, ove protragga in modo ingiustificato l’esercizio del potere, dia puntuale motivazione delle ragioni che le hanno, in ipotesi, impedito di applicare la sanzione in contiguità temporale con l’accertamento dell’illecito”. cfr. Consiglio di Stato sez. VII 14.02.2022 n.1081. Peraltro, nei procedimenti che non hanno una specifica finalità sanzionatoria, ma si presentano comunque afflittivi in termini di ricadute patrimoniali, può ritenersi che il termine di conclusione del procedimento non vada ricavato dalla predetta legge 689/1981, ma sia parametricamente coincidente con il termine di prescrizione dell’azione di ripetizione di indebito oggettivo. Alla luce delle coordinate indicate, è agevole rilevare come i principi in esame sono stati nel caso de quo del tutto pretermessi dall’amministrazione, che ha trascinato ingiustificatamente l’iter del procedimento, con un comportamento “incurante delle esigenze di certezza giuridica della posizione dell’incolpato e dell’effettività del suo diritto di difesa“, evocando “quella anacronistica «posizione ingiustificatamente privilegiata» dell’autorità titolare della potestà , stigmatizzata dalla Corte nella citata pronuncia, e che appare ictu oculi contrastante non solo con i principi di economicità, di efficacia e di buon andamento ma, prima ancora, con il canone della ragionevolezza“. E’ proprio il richiamo al principio di ragionevolezza che consente di individuare il canone dell’azione amministrativa, anche se indirizzata alla repressione di condotte illecite, che non si sottrae ai principi economicità, adeguatezza ed efficacia allo scopo perseguito sanciti dall’art. 1 della legge n. 241 del 1990, che si riflettono sulla ragionevole durata del procedimento (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 13 marzo 2015, n. 1330 in tema di durata del procedimento preistruttorio dell’AGCom)”. In conclusione, quindi, la Sezione è dell’avviso che, ai procedimenti sanzionatori in senso lato, quale quello di revoca di agevolazioni concesse ed erogate in via provvisoria, non si applichi il termine breve per la conclusione dei procedimenti amministrativi, ma la loro durata deve essere comunque ragionevole. E “ragionevole durata” può ravvisarsi per i procedimenti sanzionatori in senso stretto, quando l’Amministrazione procedente almeno reputi si muova entro il più lungo perimetro temporale segnato dalla prescrizione quinquennale; e per i procedimenti afflittivi in senso ampio, nel termine decennale, che corrisponde ad un parametro insuperabile anche con riferimento all’esercizio del potere (con l’unica eccezione ammissibile della ipotesi in cui all’indebita percezione corrisponda la commissione di un reato, non verificata nella fattispecie in esame). Nella specie tale perimetro è stato ampiamente superato, ed è stato superato finanche il limite del termine di prescrizione decennale come sopra parametricamente individuato, in forza del combinato disposto degli artt. 2033 e 2953 del codice civile per i casi di ripetizione dell’indebito oggettivo. Ed invero: - dalla data della concessione del contributo di cui al DD 30.11.2001 (nella specie DD 23.06.2003, ndr.) alla data in cui l'Amministrazione ha comunicato l'avvio del procedimento di revoca con nota del 30.7.2018 (nella specie del 23.08.2018, ndr.) sono trascorsi ben più di dieci anni; - mentre la nota con la quale la banca concessionaria per l’istruttoria ha proposto al Ministero dello sviluppo economico di avviare il procedimento di revoca, non ha potuto sortire effetto interruttivo del decorso del termine (seppure si parli impropriamente di interruzione, dal momento che il termine decennale è individuato in via parametrica). La nota in questione infatti: - risulta avere ad oggetto una mera proposta; - risulta diretta al Ministero, quale unico soggetto competente a decidere se accettare la proposta di revoca; - e, soprattutto, non ha disposto alcuna immediata revoca; né ha avuto ad oggetto alcuna richiesta restitutoria nei confronti della presunta debitrice.” (così TAR Campania Napoli, Sez. III, 20 giugno 2022 n. 4154; negli stessi termini cfr. anche TAR Campania Napoli, Sez. III, 5 dicembre 2023 n. 6893 e 3 aprile 2024 n. 2179);
- pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, posto che il gravato decreto direttoriale n. 651 del 12 aprile 2024 di revoca delle agevolazioni finanziarie è sopraggiunto ben oltre il termine decennale dalla concessione del beneficio in via provvisoria e, quindi, al di là di ogni ragionevole durata del procedimento di controllo/sanzionatorio, lo stesso deve essere annullato giacché supera il limite oltre il quale la durata del procedimento comporta conseguenze solo risarcitorie, collocandosi in una soglia ove incide sulla stessa possibilità di esercizio del potere (cfr. C.G.A. Sicilia, 30 marzo 2022 n. 408). L’illegittimità di tale decreto si riverbera per derivazione, come pure dedotto in gravame, sulla conseguente nota di recupero di Banca Intesa San PA del 12 giugno 2024, la quale parimenti va rimossa dal mondo giuridico. La condivisione di tali censure consente di reputare assorbite tutte le rimanenti altre qui non esaminate;
- l’annullamento dei suddetti provvedimenti non può che comportare il consolidamento degli effetti dell’originario decreto ministeriale di concessione provvisoria n. 119258 del 19 luglio 2002, con conseguente spettanza in capo alla società ricorrente della seconda quota non erogata del contributo concesso, pari a € 58.221,00;
Ritenuto, in conclusione, che:
- il ricorso merita di essere accolto nei termini e limiti sopra precisati;
- sussistono i presupposti di legge, in virtù della peculiarità e della complessità della vicenda contenziosa, per dichiarare integralmente compensate le spese di lite tra le parti, ad eccezione del contributo unificato che si pone definitivamente a carico dell’amministrazione statale soccombente cui è imputabile l’adozione del provvedimento di revoca impugnato, disponendosi l’attribuzione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e limiti precisati in motivazione e, per l’effetto, annulla il decreto direttoriale del MIMIT n. 651 del 12 aprile 2024 e la conseguente nota di recupero di Banca Intesa San PA del 12 giugno 2024.
Spese compensate, ad eccezione del contributo unificato che si pone definitivamente a carico del MIMIT, disponendosi l’attribuzione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Maria Liguori, Presidente
Carlo Dell'Olio, Consigliere, Estensore
Rosalba Giansante, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carlo Dell'Olio | Michelangelo Maria Liguori |
IL SEGRETARIO