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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 24/05/2025, n. 1834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1834 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I Sezione civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Enrica De Sire - Presidente
2) Dott.ssa Aurelia Cuomo - Giudice rel/est.
3) Dott.ssa Jone Galasso - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di R.G. n. 1365 / 2024 avente ad oggetto: divorzio.
PROMOSSO DA
(nato il [...] a [...] rapp.to e difeso Parte_1 dall'avv. FARINA COLOMBA in forza di procura in atti
RICORRENTE
E
(nata in [...] il [...]) rapp.ta e difesa Controparte_1 dall'avv. ORLANDO RENATO , in forza di procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Procuratore della Repubblica Italiana presso il Tribunale di Nocera Inferiore.
INTERVENTORE EX
LEGE
CONCLUSIONI: Come da udienza del 22.05.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 08/04/2024, parte ricorrente chiedeva che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Vico Equense il 02/08/2007 con e dalla cui unione sono nati due figli: nato a [...] il Controparte_1 Per_1
03/08/2011 e nata a [...] il [...]. Per_2 A sostegno della domanda deduceva che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata con decreto del 05/11/2020 e che lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora.
Regolarmente si costituiva parte resistente, la quale non si opponeva alla pronuncia di divorzio.
All'udienza del 16.1.2025, preso atto della impossibilità di una riconciliazione tra le parti, il
GI formulava proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc dal seguente tenore: “Conferma integrale delle condizioni di cui alla separazione consensuale, eccezion fatta che per
l'importo dell'assegno di mantenimento per i due figli minori che dovrà essere comprensivo oltre che dei già concordati euro 550 mensili, altresì dell'intero importo per l'assegno Unico riconosciuto al ricorrente, che dovrà essere percepito direttamente da . Controparte_1
Spese straordinarie come da CNF al 50%, previo accordo tra le parti”.
All'udienza del 22.5.2025 le parti, per il tramite dei rispettivi difensori, dichiaravano di accettare la detta proposta.
La causa veniva pertanto rimessa al Collegio per la decisione.
*
La domanda è fondata e va accolta.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data della separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Del resto i coniugi hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio;
si deve pertanto ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni del divorzio e, poiché esse non contrastano con norme inderogabili, le stesse possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
in data 08/04/2024 , così provvede: Parte_1
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
(nato il [...] a [...] e
[...] Controparte_1
(nata a [...] il [...] ) in Vico Equense (NA) il 02/08/2007 (Atto n. 71 Parte II Serie B del Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Angri, anno 2007);
2) Conferma le condizioni di cui alla proposta conciliativa accettata dalle parti e precisamente: “Conferma integrale delle condizioni di cui alla separazione consensuale, eccezion fatta che per l'importo dell'assegno di mantenimento per i due figli minori che dovrà essere comprensivo oltre che dei già concordati euro 550 mensili altresì dell'intero importo per l'assegno Unico riconosciuto al ricorrente, che dovrà essere percepito direttamente da . Spese straordinarie Controparte_1 come da CNF al 50%, previo accordo tra le parti”.
3) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all' Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione, l' annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento
Stato Civile);
4) Spese compensate.
Così deciso in Nocera Inferiore nella Camera di Consiglio del 22.05.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Enrica De Sire