Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/06/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 295/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sez. Lavoro
Composta da: dott. Giovanni Picciau - Presidente dott. Susanna Mantovani - Consigliere dott. Paola Poli - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 631/2024, estensore dott. La Russa, discussa all'udienza collegiale del 29/05/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. GUERRA GRAZIA e dell'avv. MAIO ROBERTO, elettivamente domiciliato in VIA SAVARE', 1 MILANO, presso i difensori
APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1
APPELLATA - CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte appellante: chiede che l'Ecc.ma Corte adita voglia riformare la sentenza n. 631/2024 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio in data 1.10.2024 nella causa RG 3/2024, e per l'effetto dichiarare non dovuta l'indennità di maternità per avvenuta decadenza e comunque per prescrizione. In ogni caso con vittoria di spese e di onorari di entrambi i gradi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza n. 631/2024, il Tribunale di Busto ha accolto il ricorso della lavoratrice, Pt_2 assistente di volo della linea aerea la quale contestava la corresponsione dell'indennità di CP_2 maternità per il periodo 30/6/2022 – 21/9/2023 in misura inferiore a quella di legge, lamentando una discriminazione di genere.
Richiamate le numerose sentenze, anche di legittimità intervenute sulla questione delle modalità di calcolo dell'indennità di maternità, con particolare riferimento alla voce indennità di volo (se da computarsi per intero o al 50%), ha ritenuto la prestazione debba essere determinata in relazione alla
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L'inesatto adempimento si risolve in una condotta discriminatoria che penalizza la lavoratrice madre rispetto agli altri lavoratori ed il giudice deve rimuoverne gli effetti, riconoscendo le differenze non corrisposte, tenuto conto anche della indennità di tratta, avente natura retributiva, e della diaria, corrisposta in modo automatico per le ore di attività svolte, nella misura risultante dai conteggi prodotti dalla lavoratrice, non oggetto di specifica contestazione da parte dell'Istituto.
Ha poi respinto l'eccezione di decadenza ex art. 47 dpr n. 639/1970, in quanto il penultimo comma di detto articolo onera l' di informare il richiedente la prestazione dei gravami che possono Pt_1 essere proposti e i termini per la loro proposizione.
Nel caso di specie la prestazione è stata anticipata a conguaglio dal datore di lavoro, il quale provvede poi a comunicare all' quanto corrisposto al fine di ottenere il rimborso tramite conguaglio ex Pt_1 DM10.
Il meccanismo di decorrenza della decadenza non è quello a cui si riferisce l'art. 47, non essendo la prestazione erogata direttamente dall' , il quale, peraltro, non risulta aver previamente Pt_1 comunicato il riconoscimento della prestazione con termini e gravami della liquidazione.
Ne consegue il rigetto dell'eccezione poiché infondata e non documentata nella sua decorrenza.
Quanto alla eccezione di prescrizione, ha rilevato che l'indennità di maternità non è compresa nell'elenco indicato dall'art. 6 l. 138/1943.
Inoltre, l'azione discriminatoria esercitata vede come causa petendi il comportamento illecito e non la sussistenza di un rapporto assicurativo, mentre il petitum va individuato nell'accertamento della discriminazione con conseguente rimozione dei relativi effetti, attraverso l'erogazione, a titolo risarcitorio, di una somma di denaro quale integrazione economica e ristoro del danno e non quel indennità previdenziale.
Nel caso in cui la ridotta prestazione sia conseguenza di condotta discriminatoria le norme eurounitarie impongono la rimozione degli effetti.
Sotto altro profilo, il dies a quo per la decorrenza della prestazione dallo stesso viene indicato Pt_1 nel giorno successivo alla fine del congedo di maternità, sia nelle istruzioni che accompagnano il modello di domanda della prestazione, sia sul sito istituzionale dell'ente, sicchè va disattesa la giurisprudenza che fa decorrere la prescrizione da ogni singolo rateo.
Nel caso di specie, il termine estintivo è stato interrotto con la diffida inviata in data 8/12/2023 e dal successivo ricorso, depositato il 2/1/2024, sicchè non è maturata alcuna prescrizione essendo tali atti intervenuti entro un anno dal termine del congedo.
Ha proposto appello unicamente in relazione al rigetto delle eccezioni di decadenza e Pt_1 prescrizione.
Quanto alla decadenza, risulta intervenuta per tutte le prestazioni, in applicazione del dictum della Cassazione di cui alla sentenza n. 25400/2021.
Quanto alla prescrizione, è da ritenersi pacifico che il termine si applichi a ogni prestazione previdenziale a carattere temporaneo, ivi compresa l'indennità per cui è causa, per cui sono prescritti tutti i ratei.
Alcun rilievo possono avere le indicazioni tratte dal sito non costituendo fonti del diritto. Pt_1
2 Nella contumacia della appellata, la causa è stata discussa all'udienza del 29 maggio 2025 e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
* * *
L'appello è fondato, per quanto di ragione. Ferme le statuizioni relative alle modalità di calcolo dell'indennità di maternità e alla condotta discriminatoria, non oggetto di impugnazione, questa Corte è chiamata a pronunciarsi unicamente sulle eccezioni di decadenza e di prescrizione sollevate da fin dalla sua costituzione nel giudizio Pt_1 di primo grado. Sulla questione è intervenuta la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 25400/2021, a cui questa Corte ritiene di aderire, così modificando il proprio precedente indirizzo interpretativo di segno contrario.
La Corte di Cassazione ha statuito che “a prescindere dal rito intrapreso, il bene della vita rivendicato è esattamente coincidente con quello che la dipendente (recte: un dipendente qualsiasi) avrebbe potuto ottenere intraprendendo un'azione di adempimento dell'obbligazione previdenziale.
10. Questa Corte, sia pure in ambito diverso, ha esaminato una questione analoga in cui veniva in rilievo la domanda, fondata sul principio di non discriminazione, di dipendenti assunti a tempo determinato che avevano richiesto di beneficiare della medesima progressione economica dei lavoratori comparabili ovvero di quelli assunti a tempo indeterminato. Era, dunque, in discussione l'applicazione del termine, decennale o quinquennale, di prescrizione da valutare in relazione alla natura, risarcitoria o retributiva, della proposta azione.
10.2. La Corte, dopo aver ricordato l'efficacia immediatamente precettiva, nell'ordinamento italiano, della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE del 18.3.1999 e richiamata a fondamento della domanda, ha osservato come la pretesa che il singolo aveva fatto valere, nel rivendicare le stesse condizioni di impiego previste per il lavoratore comparabile, "partecipa(va) della medesima natura della condizione (id est: del beneficio) al(la) quale l'azione si riferi(va)".
Pertanto, essendo la denunciata discriminazione relativa a pretese retributive, la domanda con la quale si rivendicava il trattamento ritenuto di miglior favore andava pur sempre qualificata come domanda di adempimento contrattuale, in quanto tale assoggettata alle medesime regole previste per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato avrebbe potuto, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse stata correttamente adempiuta (v. Cass. n. 12443 del 2020, in motiv. p.p. 5 e ss.; seguita, tra le altre, da Cass. n. 12503 del 2020, p.p. 30 e ss., e Cass. n. 15352 del 2020, in motiv., p.p. 23 e ss).
10.3. Come logico corollario ha ritenuto applicabile il termine di prescrizione proprio dell'obbligazione non adempiuta.
11. Nel caso in esame, la denunciata discriminazione è riferita ad un trattamento previdenziale che, in base alle norme di diritto interno (v. Cass. n. 11414 del 2018, Cass. n. 27552 del 2020), è dovuto nell'esatta misura richiesta dalla lavoratrice, come rimedio alla denunciata condizione di svantaggio.
12. Pertanto, mutatis mutandis, la domanda, sia pure fondata sulla discriminazione, resta comunque diretta ad ottenere l'indennità di malattia nella misura di legge, ragion per cui non può che soggiacere alle medesime regole che valgono per l'azione di adempimento di detta prestazione 3 previdenziale.
13. Non deve suggestionare il fatto che, per lo specifico fattore di protezione rappresentato dalla condizione di gravidanza, si è in presenza di una discriminazione diretta, basata sul sesso, in relazione alla quale non viene in rilievo il tertium comparationis (per l'evidente ragione che solo le donne sono in grado di rimanere incinte: v. CGUE, C-177/88, Dekker del 14 Novembre 1989 e CGUE, C-179/88 Hoejesteret dell'8 novembre 1990).
14. La tenuta del principio va infatti valutata comparando la posizione di chi rivendica l'adempimento di trattamenti previdenziali analoghi, seppure con contenuto e funzione parzialmente diversi, ma sottoposti ad altrettanti e precisi regimi prescrizionali e decadenziali (v., per esempio, l'indennità di malattia). Diversamente ragionando, risulterebbe alterata proprio la finalità della tutela contro la discriminazione, finalità che è quella di garantire al soggetto del gruppo sfavorito lo stesso trattamento riservato alle persone della categoria privilegiata, non certo di attribuirgli vantaggi che produrrebbero, a ben vedere, uno squilibrio al contrario.
16. In definitiva, la Corte di appello, seppure nell'ambito del procedimento attivato contro le discriminazioni di genere, avrebbe dovuto esaminare l'eccezione di prescrizione annuale, della L. n. 138 del 1943, ex art. 6, applicabile all'azione di adempimento dell'indennità di malattia: non facendolo, è incorsa nel denunciato errore di diritto.
17. L'eccezione di prescrizione, come risulta dagli atti, debitamente trascritti in ricorso nel rispetto degli oneri di completezza e di specificità imposti dall'art. 366 c.p.c., ed esaminati da questa Corte, era stata sollevata dall in sede di opposizione al decreto emesso dallo stesso Tribunale D.Lgs. Pt_1
n. 198 del 2006, ex art. 38 e ritualmente riproposta in appello.
18. E' appena il caso di osservare che il procedimento delineato dal D.Lgs. n. 198 del 2006, art. 38, ricalcato su quello tracciato dalla L. n. 300 del 1970, art. 28, è articolato in una prima fase, a cognizione sommaria;
contro il decreto che la decide è data possibilità di opposizione davanti allo stesso Giudice entro 15 giorni dalla sua comunicazione alle parti, con applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 413 c.p.c. e segg. e con la relativa cognizione piena, che "abilita la parte alla proponibilità di eccezioni non proposte nella precedente fase sommaria" (principio risalente, affermato con riferimento all'art. 28 cit. da Cass. n. 5179 del 1987, Cass. n. 28081994, Cass. n. 3742 del 1995, ma attuale anche in relazione all'art. 38, per la medesima struttura).
19. Dunque, l'eccezione è stata sollevata tempestivamente. Essa è, altresì, fondata.
19.1. Osserva in proposito il Collegio che sulla decorrenza del termine annuale di prescrizione dell'indennità di maternità (per tutte, v. Cass. n. 24031 del 2017) questa Corte ha più volte affermato il principio, che giova qui ribadire, secondo cui la prescrizione matura di giorno in giorno, risolvendosi in un complesso di diritti a ratei giornalieri, e decorre dal giorno in cui tali ratei sono dovuti, sicchè una volta presentata la tempestiva domanda amministrativa, l'obbligo di pagamento dei ratei decorre, per l'Ente previdenziale, dal giorno di maturazione degli stessi (ex multis, Cass. n. 24031 del 2017 cit.), salvo l'effetto sospensivo del relativo decorso predicato dalle Sezioni unite della Corte con la sentenza n. 5572 del 2012, secondo cui in tema di prestazioni di previdenza e assistenza, la prescrizione è sospesa, oltre che durante il tempo di formazione del silenzio rifiuto sulla richiesta all'istituto assicuratore la L. n. 533 del 1973, ex art. 7, anche durante il tempo di formazione del silenzio rigetto sul ricorso amministrativo condizionante la procedibilità della domanda giudiziale ex art. 443 c.p.c., essendo ancora valido il principio di settore, enucleabile dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 97 e conforme ai principi costituzionali di equità del processo ed effettività della tutela giurisdizionale, per cui il decorso del termine di prescrizione è sospeso durante il tempo di attesa
4 incolpevole dell'assicurato; ne consegue che la prescrizione del diritto all'indennità di maternità, soggetta al termine annuale, è sospesa per i centoventi giorni di formazione del silenzio rifiuto di cui alla L. n. 533 del 1973, art. 7 e per i centottanta giorni di formazione del silenzio rigetto previsto dalla L. n. 88 del 1989, art. 46.”
Recentemente, poi, la Suprema Corte, con la sentenza n. 12400/2024, ha confermato che nella fattispecie in esame trova applicazione l'art. 47 comma 6, D.P.R. nr. 639 del 1970, con decorrenza del termine annuale, ex art. 6 legge nr. 138 del 1943, dal giorno in cui ogni singolo rateo era dovuto.
Applicando tali principi al caso di specie, deve ritenersi intervenuta la decadenza per i ratei antecedenti il 2/1/2023, posto che l'azione giudiziaria (non essendo idonea ad impedire la decadenza la semplice diffida stragiudiziale) è stata proposta il 2/1/2024.
Quanto alla eccezione di prescrizione, il primo atto interruttivo è la diffida dell'8/12/2023, sicchè alcuna prescrizione è intervenuta per i ratei successivi al 2/1/2023, considerato che la medesima pronuncia Cass. n. 25400/2021 ha chiarito che “sulla decorrenza del termine annuale di prescrizione dell'indennità di maternità (per tutte, v. Cass. nr. 24031 del 2017) questa Corte ha più volte affermato il principio, che giova qui ribadire, secondo cui la prescrizione matura di giorno in giorno, risolvendosi in un complesso di diritti a ratei giornalieri, e decorre dal giorno in cui tali ratei sono dovuti”.
Ne consegue che risultano dovuti i ratei per i giorni successivi al 2 gennaio 2023 e sino al termine del periodo di congedo, nella misura individuata dalla sentenza appellata, in mancanza di motivi di impugnazione relativi alle modalità di determinazione della indennità rivendicata.
Assorbita ogni altra questione, la sentenza impugnata va quindi parzialmente riformata nei termini sopra esposti, con declaratoria di intervenuta decadenza delle differenze maturate sino all'1/1/2023, residuando dovuti da unicamente i ratei successivi, determinati nell'ammontare secondo quanto Pt_1 statuito dalla sentenza impugnata, che resta confermata nelle altre statuizioni di merito.
Tenuto conto della parziale reciproca soccombenza, le spese del doppio grado possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 631/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, dichiara non dovute le somme relative al periodo 30/6/2022 - 1/1/2023; conferma le restanti statuizioni di merito. Spese del doppio grado interamente compensate.
Milano, 29/05/2025
Il Giudice Ausiliario rel. Il Presidente Paola Poli Giovanni Picciau
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