Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 28/03/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPVBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Sezione Civile e Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Polizzi, nella causa iscritta al n° 191 R.G.L. del 2023,
promossa
DA
Parte 1 nata a [...] il [...] ed residente a [...]in
Ruggero Settimo n. 3, (C.F. C.F. 1 ) rappresentata e difesa dall'avv Ilenia Francesca Greco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in via Tevere n. 125, Gela;
- ricorrente -
CONTRO
P.IVA 1CP 1 in persona del Presidente pro tempore, (cod. fisc. rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefano Dolce e Carmelo Russo ed elettivamente domiciliato in Caltanissetta, via Val d'Aosta n. 14/d, presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto.
- resistente-
A seguito dell'udienza di discussione del 27/03/2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., esaminate le conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente in seno alle note di trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Completa di dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19/01/2023, la ricorrente in epigrafe, premettendo di aver ricevuto in data 15.12.2022 la notifica degli avvisi di addebito n. 592 20190000622329000 e n.
59220190001489552000, aventi ad oggetto somme accertate e dovute a titolo di contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Commercianti per il periodo dal 01/2018 al 12/2019, conveniva in giudizio l' CP 1 dinanzi all'intestato Tribunale chiedendo dichiararsene l'annullamento.
Deduceva l'infondatezza della pretesa creditoria azionata dall'ente previdenziale in ragione della intervenuta cessazione di entrambe le attività imprenditoriale cui l'avviso di addebito verosimilmente si riferiva (id est l'impresa avente cod. fisc. n. C.F. 1 nonché quelle recanti P. IVA n. P.IVA 2 en. P.IVA 3 a far data, rispettivamente, dal 23.06.2005
Controparte_2e dal 10.03.2017, regolarmente comunicate all'
Con memoria depositata in data 28.04.2023 si costituiva in giudizio l' CP_1 che resisteva
all'opposizione.
È opportuno, in via preliminare, verificare la tempestività dell'opposizione.
Sul punto, l'art. 24 co. 5 d.lgs. 46/1999 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
Peraltro, ai sensi dell'art 30, comma 14, del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, "ai fini della procedura di riscossione di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all' CP_1 al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento".
Ebbene, nella fattispecie de qua, risulta incontestato tra le parti che gli avvisi di addebito impugnati erano stati notificati alla ricorrente in data 15.12.2022, la quale depositava poi il ricorso introduttivo del presente giudizio in data 19.01.2023, allorché il citato termine di quaranta giorni non era ancora spirato. Sicché l'opposizione è senz'altro da ritenersi tempestiva.
Tanto premesso, l'opposizione è fondata e va pertanto accolta.
Emerge infatti per tabulas che le pretese contributive afferiscono ad annualità (2018 e 2019) nelle quali non risultava più attiva, a nome della ricorrente Parte 1 n.q. di imprenditore individuale, né l'impresa avente cod. fisc. n. né quelle recanti P. IVA n. C.F. 1
P.IVA 2 e n. P.IVA 3 evincendosi ciò dalla visura camerale in atti nonché dalle visure ' anch'esse anagrafiche tributarie effettuate in data 21.01.2020 sul portale della Controparte_2 ritualmente versate in atti.
Tali risultanze documentali sono peraltro pienamente corroborate dal contegno processuale e dalle difese svolte dall' CP_1 il quale non ha contestato in maniera specifica (come impone l'art. 115 c.p.c.) l'intervenuta cessazione delle attività della ricorrente a far data, rispettivamente, dal
), dal 23.06.2005 (per quanto concerne l'impresa avente cod. fisc. n. C.F. 1
P.IVA 3 ) e dall' 01.10.2004 (per 10.03.2017 (per quanto concerne l'impresa recante P. IVA n.
); essendosi l'ente previdenziale quanto concerne l'impresa recante P. IVA n.. P.IVA 2
CP piuttosto limitato a dedurre di avere "chiesto agli uffici della sede di Caltanissetta di riesaminare la posizione della ricorrente sulla base della Sentenza del GdL di Gela n. 33/23, adottando le conseguenti determinazioni, che alla data della presente costituzione purtroppo non sono ancora pervenute e che, ove perverranno più avanti, saranno oggetto di comunicazione in corso di causa ".
La soccombenza di parte convenuta regola la distribuzione delle spese di lite, le quali vanno liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014 tenuto conto, ex art. 5 D.M. citato, del valore della causa e dell'attività in concreto svolta [causa di valore ricompreso nello scaglione da 1.100,00 a
5.200,00, parametri minimi per attività di studio, introduttiva e decisionale].
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara illegittima l'iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali
CP_1 e somme aggiuntive portati dagli avvisi di addebito impugnati (portanti n. n. 592
20190000622329000 e n. 59220190001489552000, e notificato in data 15.12.2022), di cui dunque dispone l'annullamento;
- condanna l' CP 1 di Caltanissetta al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi euro 886,00, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Gela il 28/03/2025
IL GIUDICE
Giulia Polizzi