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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 20/09/2025, n. 1429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1429 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 28/2024 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Luigi De Franco n. 25, Parte_1
presso lo studio rappresentata e difesa dall'Avv. Debora Chironi Parte_2
- ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n. 22/A
presso l'ufficio legale dell , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato e CP_1
Marcello Carnovale - resistente
Oggetto: disconoscimento giornate di lavoro agricolo.
Conclusioni di parte ricorrente: “… annullare i provvedimenti impugnati n.ri 1) nell'anno
2020, n. 151 giorni, con protocollo n. .2500.21/06/2023.0331321; 2) nell'anno 2019, CP_1
n. 156 giorni, con protocollo n. .2500.21/06/2023.0331320; 3) nell'anno 2018, n. 158 CP_1
giorni, con protocollo n. .2500.21/06/2023.0331319; 4) nell'anno 2017, n. 156 giorni, CP_1
con protocollo n. .2500.21/06/2023.0331318; e per l'effetto riconoscere il diritto della CP_1
ricorrente al computo delle giornate lavorate ai fini pensionistici e per ogni conseguenza di
legge …”.
1 Conclusioni di parte resistente: “… dichiarare il ricorso inammissibile e, nel merito, rigettare
la domanda in quanto infondata e non provata, per i motivi di cui sopra, con vittoria di spese,
diritti ed onorari…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio affermando che aveva ricevuto provvedimenti
CP_ dell con cui l aveva disconosciuto le giornate di lavoro agricolo per gli anni 2017, CP_1
2018, 2019 e 2020; che aveva lavorato per 156 giornate nel 2017, per 158 giornate nel
2018, per 156 giornate nel 2019 e per 151 giornate nel 2020 per l'azienda agricola di
CP_ Palermo Roberto;
che i provvedimenti dell non erano motivati;
che i ricorsi amministrativi non avevano avuto esito positivo. Su tali premesse, sinteticamente riportate,
ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare che si era verificata la decadenza per la proposizione della domanda;
che la domanda era infondata nel merito, attese le risultanze del verbale ispettivo per l'azienda agricola;
che l'onere di provare il rapporto di lavoro spettava alla parte ricorrente. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 12.9.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Occorre richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione
CP_ probatoria che viene meno qualora l' , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà, con la conseguenza che, in tal caso,
il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione (tra le altre, in merito, Cass. n. 8281/2015).
2 Nel caso in esame, la parte ricorrente non ha chiesto di provare il rapporto di lavoro,
richiamando semplicemente, di fatto, la documentazione proveniente dal datore di lavoro che non può costituire la prova indicata, costituendo l'oggetto del disconoscimento operato dall . CP_1
CP_ Deve anche rilevarsi che il verbale di accertamento allegato dall chiarisce i diversi aspetti di criticità nell'attività asseritamente svolta dall'azienda agricola di Palermo Roberto
circa, in particolare, i terreni dell'azienda e la totale inadempienza rispetto agli obblighi contributivi, dovendosi anche considerare che la ricorrente è stata indicata (senza che in ricorso siano state svolte contestazioni specifiche) come convivente e madre delle figlie del titolare dell'azienda agricola, in contrasto con l'asserito rapporto di lavoro dipendente.
La domanda deve dunque rigettarsi.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate (secondo il valore effettivo della causa,
afferente all'iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli per quattro annualità ex art. 5,
comma 1, D.M. 55/2014) come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
CP_ rigetta la domanda;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell , delle spese di lite, che si liquidano in €. 950,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Si comunichi
Cosenza, 20.9.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 28/2024 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Luigi De Franco n. 25, Parte_1
presso lo studio rappresentata e difesa dall'Avv. Debora Chironi Parte_2
- ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n. 22/A
presso l'ufficio legale dell , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato e CP_1
Marcello Carnovale - resistente
Oggetto: disconoscimento giornate di lavoro agricolo.
Conclusioni di parte ricorrente: “… annullare i provvedimenti impugnati n.ri 1) nell'anno
2020, n. 151 giorni, con protocollo n. .2500.21/06/2023.0331321; 2) nell'anno 2019, CP_1
n. 156 giorni, con protocollo n. .2500.21/06/2023.0331320; 3) nell'anno 2018, n. 158 CP_1
giorni, con protocollo n. .2500.21/06/2023.0331319; 4) nell'anno 2017, n. 156 giorni, CP_1
con protocollo n. .2500.21/06/2023.0331318; e per l'effetto riconoscere il diritto della CP_1
ricorrente al computo delle giornate lavorate ai fini pensionistici e per ogni conseguenza di
legge …”.
1 Conclusioni di parte resistente: “… dichiarare il ricorso inammissibile e, nel merito, rigettare
la domanda in quanto infondata e non provata, per i motivi di cui sopra, con vittoria di spese,
diritti ed onorari…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio affermando che aveva ricevuto provvedimenti
CP_ dell con cui l aveva disconosciuto le giornate di lavoro agricolo per gli anni 2017, CP_1
2018, 2019 e 2020; che aveva lavorato per 156 giornate nel 2017, per 158 giornate nel
2018, per 156 giornate nel 2019 e per 151 giornate nel 2020 per l'azienda agricola di
CP_ Palermo Roberto;
che i provvedimenti dell non erano motivati;
che i ricorsi amministrativi non avevano avuto esito positivo. Su tali premesse, sinteticamente riportate,
ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare che si era verificata la decadenza per la proposizione della domanda;
che la domanda era infondata nel merito, attese le risultanze del verbale ispettivo per l'azienda agricola;
che l'onere di provare il rapporto di lavoro spettava alla parte ricorrente. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 12.9.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Occorre richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione
CP_ probatoria che viene meno qualora l' , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà, con la conseguenza che, in tal caso,
il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione (tra le altre, in merito, Cass. n. 8281/2015).
2 Nel caso in esame, la parte ricorrente non ha chiesto di provare il rapporto di lavoro,
richiamando semplicemente, di fatto, la documentazione proveniente dal datore di lavoro che non può costituire la prova indicata, costituendo l'oggetto del disconoscimento operato dall . CP_1
CP_ Deve anche rilevarsi che il verbale di accertamento allegato dall chiarisce i diversi aspetti di criticità nell'attività asseritamente svolta dall'azienda agricola di Palermo Roberto
circa, in particolare, i terreni dell'azienda e la totale inadempienza rispetto agli obblighi contributivi, dovendosi anche considerare che la ricorrente è stata indicata (senza che in ricorso siano state svolte contestazioni specifiche) come convivente e madre delle figlie del titolare dell'azienda agricola, in contrasto con l'asserito rapporto di lavoro dipendente.
La domanda deve dunque rigettarsi.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate (secondo il valore effettivo della causa,
afferente all'iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli per quattro annualità ex art. 5,
comma 1, D.M. 55/2014) come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
CP_ rigetta la domanda;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell , delle spese di lite, che si liquidano in €. 950,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Si comunichi
Cosenza, 20.9.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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