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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 30/01/2026, n. 1493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1493 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1493/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RUSSO DE CERAME FRANCESCO, Presidente e Relatore
CAMINITI MARIANGELA, Giudice
PERNA DANIELE, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17236/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259023157784000 IRPEF-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1425/2026 depositato il
28/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, la ricorrente Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di Pagamento, n. 071 2025 9023157784 000, notificata in data 23.07.2025 avente ad oggetto i tributi riportati nella sottesa cartella di pagamento n. 071 20140047534513 000 (anno di imposta 2010), notificata in data
22.11.2014 e relativa ad IRPEF ed addizionale comunale IRPEF per cui è ente creditore la Dir. Prov.le di
Napoli – uff. terr. di Casoria .
Eccepiva l'omessa notifica della cartella presupposta e dunque la nullità della conseguente intimazione, nonché la sopravvenuta prescrizione decennale del credito vantato dall'Ente creditore, nonché la prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi riportati nell'atto impugnato.
Si è costituita Agenzia delle Entrate SC che eccepisce la regolarità delle notifiche della cartella sottesa all'intimazione impugnata e la mancata impugnazione della stessa, notificata il 22.11.2014, nonché la successiva notifica anche di altro avviso di intimazione/ o cartella di pagamento n. 07120199011693729000 che determinebbe il consolidamento dei crediti nelle stesse vantati.
Deposita relate di notifica eseguite ai sensi degli artt. 26 del D.P.R. 602/1973, 60 del D.P.R. 600/1973 e 140
c.p.c., contesta quindi l'eccepita prescrizione anche quinquennale dei crediti ivi riportati.
All'udienza del 28.1.2026, la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Dalla documentazione prodotta in giudizio dall'ufficio non risulta allegata l'intimazione di pagamento /o cartella di pagamento n. 07120199011693729000, essendo acclusa la sola relata di notifica non è possibile risalire a quale ruolo essa si riferisca.
Ne consegue che, non potendosi tener conto di tale atto interruttivo successivo che l'ufficio assume notificato senza fornire la documentazione necessaria, tra la data di notifica della cartella n. 071 20140047534513
000, 22.11.2014, e la successiva notifica in data 23.07.2025 dell'intimazione n. 071 2025 9023157784 000, oggetto di impugnativa, risulta maturata la prescrizione ordinaria decennale.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condana l'ufficio alle spese di giudizio che si quantificano in euro 1.200,00 con attribuzione al procuratore costituito
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RUSSO DE CERAME FRANCESCO, Presidente e Relatore
CAMINITI MARIANGELA, Giudice
PERNA DANIELE, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17236/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259023157784000 IRPEF-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1425/2026 depositato il
28/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, la ricorrente Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di Pagamento, n. 071 2025 9023157784 000, notificata in data 23.07.2025 avente ad oggetto i tributi riportati nella sottesa cartella di pagamento n. 071 20140047534513 000 (anno di imposta 2010), notificata in data
22.11.2014 e relativa ad IRPEF ed addizionale comunale IRPEF per cui è ente creditore la Dir. Prov.le di
Napoli – uff. terr. di Casoria .
Eccepiva l'omessa notifica della cartella presupposta e dunque la nullità della conseguente intimazione, nonché la sopravvenuta prescrizione decennale del credito vantato dall'Ente creditore, nonché la prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi riportati nell'atto impugnato.
Si è costituita Agenzia delle Entrate SC che eccepisce la regolarità delle notifiche della cartella sottesa all'intimazione impugnata e la mancata impugnazione della stessa, notificata il 22.11.2014, nonché la successiva notifica anche di altro avviso di intimazione/ o cartella di pagamento n. 07120199011693729000 che determinebbe il consolidamento dei crediti nelle stesse vantati.
Deposita relate di notifica eseguite ai sensi degli artt. 26 del D.P.R. 602/1973, 60 del D.P.R. 600/1973 e 140
c.p.c., contesta quindi l'eccepita prescrizione anche quinquennale dei crediti ivi riportati.
All'udienza del 28.1.2026, la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Dalla documentazione prodotta in giudizio dall'ufficio non risulta allegata l'intimazione di pagamento /o cartella di pagamento n. 07120199011693729000, essendo acclusa la sola relata di notifica non è possibile risalire a quale ruolo essa si riferisca.
Ne consegue che, non potendosi tener conto di tale atto interruttivo successivo che l'ufficio assume notificato senza fornire la documentazione necessaria, tra la data di notifica della cartella n. 071 20140047534513
000, 22.11.2014, e la successiva notifica in data 23.07.2025 dell'intimazione n. 071 2025 9023157784 000, oggetto di impugnativa, risulta maturata la prescrizione ordinaria decennale.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condana l'ufficio alle spese di giudizio che si quantificano in euro 1.200,00 con attribuzione al procuratore costituito