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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/05/2025, n. 3761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3761 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
III SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro dott. Paolo Coppola all'udienza del 14.5.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 26989/24 R.G. tra
, nata il [...] a [...] rappresentata e difesa dall'avv. Guido Marone, Parte_1 giusta procura depositata telematicamente
RICORRENTE
Contro
e , in persona Controparte_1 Controparte_2 dei legali rappresentati p.t., rappresentati e difesi ex art 417-bis c.p.c. dal Dir. Vincenzo Romano, giusta procura depositata telematicamente
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISONE
Con ricorso depositato il 08.12.2024 parte ricorrente aveva convenuto in giudizio il
[...]
deducendo: Controparte_1
- di essere stato assunto come docente con contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 01.09.2001 ed economica dal 01.09.2002 ed attualmente docente in ruolo in servizio presso un'Istituzione scolastica ricadente nella competenza di Codesto Ill.mo Tribunale;
- di aver presentato istanza di ricostruzione integrale della carriera dal quale si evinceva l'esclusione dal computo dell'annualità 2013, nonostante regolarmente svolta, a causa dell'introduzione del blocco degli scatti di anzianità per il triennio 2010-2013 ex art. 9, co. 1 e 2 del d.l. n. 78/2010 e ss. mm.;
- che l'applicata interpretazione normativa era errata e aveva comportato effetti ultronei al congelamento stipendiale per il periodo 2010/2013 e provocanti l'assenza del valore giuridico ed economico dell'annualità nello sviluppo della carriera del ricorrente a causa della sterilizzazione dell'annualità nel complessivo calcolo dell'anzianità di carriera, con ogni effetto ai fini della individuazione dei livelli stipendiali disciplinati dalla fonte pattizia;
- che, per tale motivo, non aveva ottenuto la retribuzione corrispondente alla fascia di anzianità 21/27 già a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018. Tanto premesso, richiamata la Sentenza della Cass. civ., Sez. Lav., 11.06.2024 n. 16133, ha chiesto che questo giudice volesse:
1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto e valutato a fini giuridici e previdenziali l'anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera, con conseguente ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate secondo gli scaglioni e le posizioni stipendiali previste dalla vigente disciplina pattizia per la determinazione del giusto trattamento retributivo;
2) nonché, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere una nuova ricostruzione integrale di carriera con inclusione dell'anno 2013 e riconoscimento a fini giuridici, previdenziali e retributivi di tutta l'anzianità di servizio complessivamente maturata con corrispondente inquadramento nella relativa fascia stipendiale spettante;
3) per l'effetto, condannare il ad effettuare una Controparte_1 nuova ricostruzione integrale della carriera del ricorrente che includa anche l'anno 2013, con riconoscimento dell'anzianità maturata ed attribuzione della fascia stipendiale 21/27 a decorrere dall'a.s. 2017/2018; 4) conseguentemente, condannare del al Controparte_1 pagamento di tutte le differenze retributive dovute in ragione dell'inquadramento nelle fasce stipendiali derivante dalla corretta ricostruzione di carriera, inclusiva dell'anno
2013, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero nella diversa somma che codesto on.le Tribunale riterrà di giustizia.
Von memoria depositata in data 10.02.2025 si costituivano in giudizio il Controparte_1
e l' eccependo e deducendo:
[...] Controparte_2
- la sussistenza del difetto di legittimazione passiva e la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'istituto scolastico e del Ministero dell'Economia e delle
Finanze;
- la infondatezza della domanda, in quanto l'Amministrazione scolastica avrebbe agito conformemente alla normativa vigente, poiché l'annualità 2013 non era utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalla contrattazione collettiva;
- la prescrizione delle differenze retributive anteriori al 2017.
Tanto premesso, ha chiesto che questo giudice volesse:
1) in via pregiudiziale, disporre l'integrazione del contraddittorio;
2) in via principale, rigettare la domanda formulata dalla ricorrente, perché infondata in fatto e in diritto;
3) rigettare la richiesta di riconoscimento dell'anno 2013 ai fini della progressione economica. All'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva discussa e decisa.
*****
Il ricorso deve essere accolto in quanto di ragione.
Preliminarmente, in ordine al difetto di legittimazione passiva, la quale, a parere di parte resistente, sarebbe da attribuirsi all'istituzione scolastica, si osserva che il dirigente scolastico provvede alla ricostruzione di carriera quale organo del convenuto. CP_1
Deve, pertanto, rigettarsi l'eccezione di cui sopra, ritenendosi integro il contraddittorio anche in relazione alla richiesta di intervento del Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria territoriale che ha solo una funzione di controllo amministrativo contabile e non è il CP_3 debitore della prestazione.
Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente, la stessa è priva di fondamento.
La stessa ha ad oggetto le sole differenze retributive anteriori all'anno 2017.
Ebbene, la domanda di riconoscimento delle differenze retributive promossa dal ricorrente è relativa a quelle maturate a partire dall'annualità 2017/2018 e dunque è relativa ad un periodo successivo.
Quanto al merito, il G.L. ritiene di dover aderire all'orientamento da ultimo espresso dalla Corte di Cassazione nell'Ordinanza n. 16133/2024 del 11.06.2024 nella quale viene confermato il pieno valore giuridico all'anno 2013 nel computo dell'anzianità di servizio. Utile è l'inciso della Suprema Corte: “… le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive – da individuarsi, più precisamente, nell'art. 1, comma 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del
2013, che stese a tutto il 2013 quanto già stabilito per gli anni 2010, 2011 e 2012 dall'art. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010 – sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretare in senso letterale (art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di “Contenimento delle spese in materia di pubblico impiego” (così la rubrica dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010). Alla luce di tale impostazione, la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento dello scopo), senza influire negativamente sulla carriera ai fini giuridici.” (Ord. Cass. n. 16133/2024). La diversa e contraria interpretazione, effettuata nel caso di specie dall'Amministrazione scolastica, comporta, come affermato dalla stessa Corte, un'estensione della “portata normativa delle disposizioni di legge asseritamente violate al di là del significato letterale delle parole usate”.
Deve rilevarsi, infatti, che la deroga normativa alle progressioni economiche per un dato periodo non comporti implicitamente l'esclusione del medesimo periodo dal computo dell'anzianità di servizio.
Per tali ragioni, deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente alla ricostruzione di carriera con l'inclusione nel computo degli anni di anzianità di servizio dell'anno 2013 e, conseguentemente, l'attribuzione della fascia stipendiale 21/27 con decorrenza dall'anno scolastico 2017/2018.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede: 1) accoglie il ricorso ed accerta il diritto della ricorrente alla integrale inclusione ai fini giuridici ed economici dell'anno 2013 nell'anzianità di servizio complessivamente maturata nonché il diritto del ricorrente alla relativa ricostruzione di carriera;
2) condanna, per l'effetto, i convenuti alla conseguenziale ricostruzione della carriera dell'istante;
3) condanna i convenuti ed al pagamento in favore di parte ricorrente delle differenze retributive mensili maturate oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria
(quest'ultima per la sola quota parte eventualmente eccedente gli interessi legali) sulle singole differenze retributive ricapitalizzate di anno in anno, dal dì del dovuto di ciascuna di esse all'effettivo soddisfo;
4) condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.314,00, oltre rimborso spese forfettarie IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore costituito
NAPOLI, lì 14/05/2025
IL GIUDICE
(Dott. Paolo Coppola)