TRIB
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 21/05/2025, n. 918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 918 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1311/2024 R.G. a cui è riunita la causa iscritta al n. 1384/2024 R.G.
TRA
e rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 dall'avv. L. VELTRI;
Ricorrente
E
in persona del l.r.p.t. Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. G. A. TURANO;
Resistente
OGGETTO: retribuzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi ritualmente notificati e successivamente riuniti attese le ragioni di connessione oggettiva derivanti dall'identità della causa petendi,i ricorrenti indicati in epigrafe convenivano in giudizio e, premesso di aver prestato Controparte_1 attività lavorativa subordinata per la resistente, lamentavano di aver percepito una retribuzione inferiore a quella spettante per i periodi di godimento delle ferie poiché non erano state incluse nella relativa base di calcolo due elementi retributivi fissi e continuativi quali le indennità denominate Eras A ed Eras B.
I ricorrenti, dopo aver argomento in diritto e richiamato a sostegno giurisprudenza di legittimità e comunitaria, assumevano di essere rimasti creditori della somma di denaro indicata in ricorso.
In particolare:
- premesso di lavorare dal 2.10.1995 con Parte_1 qualifica di operaio e mansioni di operatore di esercizio, deduceva di essere creditore della somma pari ad € 13.403,28 per il periodo compreso fra luglio 2007 e giugno 2022;
- premesso di lavorare dal 18.1.1993 con Parte_2 qualifica di operaio e mansioni di operatore di esercizio, deduceva di essere creditore della somma pari ad € 14.376,88 per il periodo compreso fra luglio 2007 e giugno 2022.
I ricorrenti concludevano per “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la retribuzione ordinaria, durante il periodo di ferie annuali e, per l'effetto, accertato l'inadempimento, perpetrato dal datore di lavoro da agosto 2007 a giugno 2022, condannare Controparte_1
in p.l.r. pt a corrispondere al lavoratore, a titolo
[...] di differenze retributive” le somme suindicate o quelle diverse di giustizia, maggiorata di rivalutazione monetaria e interessi legali, calcolati mese per mese fino al soddisfo con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi.
Si costituiva in giudizio Controparte_1 contestando la domanda e i conteggi prodotti e concludeva chiedendo “[…] 1) RIGETTARE: la domanda così come formulata da parte ricorrente per le motivazioni ampiamente dedotte in
Narrativa […] 2) ACCERTARE E DICHIARARE: come non dovutala la somma richiesta per tutte le altre motivazioni meglio esposte in narrativa”. In via subordinata chiedeva la riduzione delle somme richieste con condanna dei ricorrenti alle spese e competenze del giudizio da distrarsi.
Istruita documentalmente la causa, le parti – con note depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – insistevano nelle conclusioni rese ed all'esito il procedimento veniva definito con sentenza.
Oggetto della domanda è il riconoscimento del diritto ad avere corrisposta la retribuzione dovuta per i giorni di ferie godute in misura pari a quella corrisposta per le giornate di lavoro effettivamente svolto e, quindi, nello specifico, di quello al computo nella base di calcolo della retribuzione feriale anche delle indennità ERAS A ed ERAS B, con conseguente condanna della convenuta al pagamento delle differenze stipendiali quantificate nei ricorsi.
Premesso che le circostanze di fatto relative alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato inter partes, con la decorrenza, le mansioni e l'inquadramento indicati in ricorso sono pacifiche oltre che documentate, la domanda attorea si rivela fondata nei limiti e per le ragioni che seguono.
Occorre osservare come costituisca jus receptum il principio secondo il quale la “retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della
Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di
Giustizia, sussiste una nozione europea di "retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore” (Cass., n. 13425/2019; Cass. n. 22401/2020). E ciò sul presupposto che “l'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro” (Corte di Giustizia
16 marzo 2016 Cause riunite c. 131/04 e c. 257/04 Per_1
).
[...]
Richiamandosi il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, da ultimo ribadito dalla sentenza n. 14089 pubblicata il 21 maggio 2024, la SC ha ripetutamente affermato che “La nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, n. 1, della Direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (Cass. n. 18160/2023 e successive conformi, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C350/06 e C-520/06, Schultz-Hoff, nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022).
I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10, Williams;
CGUE
13.12.2018, C385/17, . Parte_3
In questo senso, si è precisato nelle pronunce indicate che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza
(cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-
514/20, DS c. ). Per_2
Conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n.
13425/2019) […].
Atteso che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, le sentenze della Corte di Giustizia UE hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n. 13425/2019, n.
22577/2012).
Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021)”.
Da quanto esposto emerge che per essere inclusa nella base di calcolo della retribuzione spettante durante il periodo di ferie, una determinata voce di retribuzione variabile deve rispondere ai seguenti requisiti: a) deve essere intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dall'interessato; inoltre b) deve compensare uno specifico disagio derivante dall'espletamento di dette mansioni, oppure deve essere correlata al peculiare status professionale o personale dell'interessato. Al contrario, voci che rimborsino spese occasionali e accessorie sostenute dal lavoratore in occasione dello svolgimento le proprie mansioni non devono essere computate nella retribuzione spettante durante le ferie;
così Tribunale di Milano, sezione lavoro, sent. Del
19.6.2018).
Richiamandosi le recenti pronunce del Tribunale di Napoli
(sent. n. 1457/2023 e n. 1412/2023) “deve, invero, osservarsi che, nel nostro ordinamento, non sussiste un generale principio di onnicomprensività della retribuzione feriale;
alcuni elementi della retribuzione, infatti, possono anche non essere computati ai fini della quantificazione degli istituti indiretti se il loro computo non è espressamente contemplato dalla normativa vigente o dalla contrattazione collettiva. Sul punto la S.C. ha da ultimo chiarito che “In tema di retribuzione nel lavoro subordinato, ai fini della determinazione della base di calcolo degli istituti indiretti
(tredicesima mensilità, ferie, festività, ex festività soppresse e permessi retribuiti) non vige nell'ordinamento un principio di omnicomprensività, sicché il compenso per lavoro straordinario va computato, a tali fini, solo ove previsto da norme specifiche o dalla disciplina collettiva;
pertanto, la retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario, non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposta in maniera fissa e stabile, non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché la l. n. 260 del 1949, art. 5, nel testo di cui alla l. n. 90 del 1954, fa riferimento alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio (Cass., 23 ottobre 2020, n.
23366).
Tale rilievo appare sufficiente a ritenere priva di pregio la tesi di parte ricorrente che fa discendere dal carattere fisso e continuativo delle indennità in esame anche il loro inserimento nella base della retribuzione feriale, tenuto conto che siffatta inclusione risulta esclusa in base alle intese negoziali collettive, disciplinanti la fattispecie in esame. Assume, pertanto, rilievo l'allegazione di parte ricorrente fondata sull'orientamento espresso dalla suprema
Corte di Cassazione in materia di disciplina delle ferie annuali e alla retribuzione dovuta per tale istituto, anche alla luce dell'interpretazione della CGUE sulla portata precettiva delle disposizioni eurounitarie. Ritiene, in particolare, il tribunale di dover condividere consapevolmente quanto statuito dalla sentenza Cassazione civile sez. lav. - 17/05/2019, n. 13425, e dalla successiva conforme Cassazione civile sez. lav. - 15/10/2020, n. 22401.
Tali decisioni hanno statuito la sussistenza di una “nozione
Europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva
88/2003” per come interpretato dalla Corte di Giustizia nelle pronunce richiamate nelle decisioni della Cassazione, che ha sancito che “Per ciò che riguarda, in particolare,
"l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri (punto Persona_3
50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06,
e altri, punto 58) e che “Maggiori e più incisive Persona_4 precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di
Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, Williams e altri
(punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. 13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come “sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza Williams
e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza
Williams e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza
Williams e altri cit., punto 28) e che “Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di
Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R.
Lock, punti 29, 30, 31)”. Ritiene il Tribunale, in adesione al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, richiamato dalle pronunce di cui sopra, “che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicchè alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. n. 22577 del
2012 e giurisprudenza ivi richiamata). Sicchè “In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione”.
Tenuto conto degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza comunitaria e della suprema Corte, dunque, emerge che:
- la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata in linea di principio in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore;
- tale retribuzione deve essere determinata comunque ad un livello tale da evitare il rischio che il lavoratore sia dissuaso dalla fruizione del congedo feriale;
- in presenza di una retribuzione composta da una parte fissa e una parte variabile, la parte variabile deve essere inclusa nella retribuzione feriale laddove si tratti di indennità che compensino qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato alla esecuzione di mansioni, che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del proprio contratto di lavoro, oppure indennità correlate al suo status personale o professionale;
rimangono escluse indennità destinate a coprire spese o disagi occasionali e accessori;
- spetta al giudice nazionale individuare il nesso intrinseco che intercorre fra ciascun elemento della retribuzione e le mansioni espletate dal lavoratore e tale valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo.
Va poi precisato che l'eventuale inserimento di voci retributive nella base di calcolo delle ferie non introduce un principio di omnicomprensività della retribuzione feriale, che la giurisprudenza ha costantemente escluso, poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni cui il lavoratore è assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore.
Ora, secondo le tabelle allegate all'Ipotesi di Accordo del
13.2.2007, la quota A) dell'ERAS è costituita dalla sommatoria delle voci retributive di secondo livello
“sommatoria delle voci retributive di secondo livello indicate nelle tabelle allegate” e la quota B) “dalle trasferte”.
Rilevato, allora, che la quota A dell'ERAS costituisce pacificamente un compenso di carattere continuativo, quale
“sommatoria delle voci retributive di secondo livello indicate nelle tabelle allegate” (e tanto è non è negato dalla parte resistente), si osserva che nelle medesime tabelle la quota B) è definita quale “indennità trasferte giornaliere”, facendosi, pertanto, riferimento ad una normale ed ordinaria modalità della prestazione lavorativa di carattere continuativo (“trasferte giornaliere”).
Deve, quindi, escludersi che si tratti di un emolumento
“eventuale, occasionale od eccezionale”, tant'è che la sua corresponsione, come risulta dalle buste paga versate in atti, è stata assolutamente costante.
Di conseguenza è possibile ritenere che la voce retributiva
ERAS in fatto sostituisce i trattamenti retributivi di secondo livello precedentemente corrisposti ai lavoratori della prima del citato accordo del Controparte_1
13.02.2007.
All'evidenza detta voce costituisce parte integrante e fondamentale della retribuzione spettante ai dipendenti della
. Controparte_1
Ne consegue che per ogni giornata di ferie godute parte ricorrente ha diritto a che gli venga corrisposta anche la parte di retribuzione corrispondente all'ERAS pagata per le giornate di lavoro prestate.
Ritenuto, pertanto, che nella retribuzione globale di fatto debba essere incluso, in entrambe le sue componenti,
l'elemento retributivo aziendale sostitutivo, ne consegue la fondatezza della domanda.
Ciò detto quanto all'an debeatur deve, relativamente al quantum, osservarsi che la società convenuta ha contestato i conteggi di parte ricorrente evidenziando: 1) che era intervenuta la parziale prescrizione del diritto per il decorso del termine quinquennale;
2) che non potevano essere presi in considerazione i giorni di congedo ordinario eccedenti le quattro settimane giusto quanto affermato da
Cass. n. 20216/2022.
Ora, l'argomento della società che fa leva sulla parziale prescrizione del diritto – che è contestato da parte ricorrente – non merita condivisione.
La Suprema Corte, con la sentenza n. 26246/2022, ha affermato il principio per cui “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del
2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del
2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Nel caso di specie considerato che i crediti azionati si riferiscono al periodo luglio 2007/giugno 2022 al momento dell'entrata in vigore della legge n. 92/2012 (ossia il
18.7.2012) alcuna prescrizione era maturata, sicchè per i crediti oggetto della domanda il termine di prescrizione è sospeso fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Merita, di contro, accoglimento la contestazione della convenuta che fa leva sulla non computabilità dei giorni di congedo ordinario eccedenti le quattro settimane.
È noto che la Cassazione con la pronuncia n. 20216/2022 ha affermato il principio secondo cui “Ai fini del calcolo della retribuzione feriale dei lavoratori subordinati, la cui determinazione è rimessa alla contrattazione collettiva in mancanza di apposite previsioni da parte delle fonti legali
(art. 36 Cost. e 2109 c.c.), la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dal predetto art. 36 Cost., il quale non risponde al criterio della
"onnicomprensività", ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento "sufficiente", peraltro sempre controllabile dal giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali”.
Nella fattispecie esaminata dai giudici di legittimità nella pronuncia richiamata si controverteva, invero, sul diritto del personale aereo a percepire l'indennità di volo integrativa nei giorni di congedo ordinario previsti dal CCNL ed il giudice apicale - condividendo il ragionamento svolto dal giudice di merito che aveva dichiarato la nullità della clausola contrattuale dell'art.10 del CCNL Trasporto Aereo ritenendola in contrasto col principio di matrice euro unitaria - ha affermato però che detto contrasto sussisteva solo con riguardo al periodo di ferie minimo (4 settimane) riconosciuto dalla legge e non poteva invece estendersi anche agli ulteriori giorni di ferie (fino a un massimo di 7) che quella contrattazione collettiva riconosceva al personale di volo: per tali giornate “eccedenti”, che sfuggono alla regolamentazione del diritto dell'Unione sopra citata, v'è quindi spazio per la previsione da parte della contrattazione collettiva di una riduzione della base stipendiale, a condizione che al lavoratore sia comunque garantito un trattamento economico sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
Ebbene, nella presente fattispecie Controparte_1
ha dedotto (cfr. pagg.
6-7 della memoria) che “[…] si
[...] fa presente che ai sensi dell'art. 5 del CCNL 23.07. 1976, sostituito dall'art. 10 del CCNL del 12.03.1980, a sua volta integrato dall'art. 5 del CCNL 27.11.2000 il periodo di ferie annuali è fissato in 25 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio fino a 20° anno incluso e in 26 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio superiore al 20° anno e per gli agenti cui è attribuito un parametro retributivo pari o superiore a 202. In aggiunta alle suddette giornate di ferie ai sensi dell'art. 1 dell'accordo interconfederale 27.07.1978 il lavoratore ha diritto a 5 giornate di ferie o permessi retribuiti per le ex festività soppresse e dal 1 gennaio 2016 ex art. 29 del CCNL 28.11.2015,
"ai dipendenti delle imprese autoferrotranviarie sono attributi 4 giorni di ferie o permesso retribuito da sommarsi ai periodi a tale titolo riconosciuti dal CCNL e riferiti a:
19 marzo (San Giuseppe), Ascensione, Corpus Domini, 4 novembre (Unità Nazionale)". Laddove il lavoratore abbia 25
o 26 giorni ferie più le 4 giornate di ex festività soppresse avrà quindi una maturazione di 29 o 30 giorni di ferie retribuite. Inoltre ex art. 16 del CCNL 23.07.1976 quando le festività annuali coincidono con il giorno di riposo
(domenicale o periodico) regolarmente goduto il lavoratore ha diritto ad un'altra giornata di vacanza da aggiungersi al periodo di ferie annuali. A maggiore comprensione e a titolo semplificativo, nell'anno 2019 le feste dell'Epifania, della
Repubblica e dell'Immacolata Concezione sono coincise tutte con la giornata domenicale e quindi ai suddetti giorni di ferie sono stati aggiunti altri tre giorni per un totale di
33 (26+4+3) o 32 (25+4+3) giorni di congedo. Pertanto il numero di giorni di ferie previsti annualmente dalla contrattazione collettiva sono superiori ai 28 giorni tutelati dalla normativa europea […]”.
Si ritiene allora necessario applicare il criterio dei 28 giorni medi annuii - rappresentanti il periodo minimo di ferie di quattro settimane - in modo tale che le eccedenze che si sono verificate in taluni anni compensano la minor entità di altri anni. Tuttavia, non possono essere posti alla base della presente decisione i conteggi di parte resistente che pone la soglia di sbarramento dei 28 giorni negli anni in cui le ferie eccedono tale limite, lasciando invece il numero di ferie effettivamente goduto quando questo è inferiore a 28.
Peraltro, atteso che trattasi di calcolo meramente aritmetico, non v'è bisogno di conferire incarico ad un consulente tecnico d'ufficio.
Sicché, operato il calcolo nei confronti dei singoli ricorrenti, emerge che:
- il valore di Eras A è pari a € 19,16 mentre l'Eras Pt_1
B è pari ad € 13,00 fino al 1 gennaio 2012; € 11,00 fino al
1 marzo 2019; da tale data in avanti ad € 12,19, per un totale di € 13.021,87;
- Occhiuto: il valore di Eras A è pari a € 19,16 mentre l'Eras
B è pari ad € 13,00 fino al 1 gennaio 2012; € 11,00 fino al
1 marzo 2019; da tale data in avanti ad € 12,19, per un totale di € 13.021,87.
Sulla somma sopra individuata andranno, infine, corrisposti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.
Per ciò che riguarda le spese di lite, liquidate ai minimi tariffari (scaglione di riferimento: cause di lavoro da €
5.200,01 ad € 26.000,00), si osserva quanto segue.
L'art. 4, co. 2 del D.M. 55/2014 precisa che “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta”.
L'art. 4, co. 4 del medesimo D.M. stabilisce inoltre che “Nell'ipotesi in cui, ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto
è ridotto in misura non superiore al 30 per cento”.
Sul punto la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che
“[…] c) quel che cambia tra l'ipotesi in cui vi sia identità,
e quella in cui vi sia differenza tra le pretese dei vari assistiti, è la misura del compenso standard su cui applicare le maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14;
d) se le pretese dei vari assistiti sono diverse, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti, e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
e) se le pretese dei vari assistiti sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato sopra, sub (c)”
(Cass., n. 13667/2024).
Pertanto, ai fini della determinazione del compenso spettante al difensore, in applicazione dei principi di diritto suindicati, è necessario ridurre del 30% la somma che si sarebbe dovuta liquidare nell'ipotesi di difesa di una sola parte, per poi aumentare del 30% l'importo risultante a seguito della predetta riduzione per quanti sono i ricorrenti successivi al primo.
Ciò posto, spetta al difensore a titolo di compenso professionale l'importo pari ad € 2.452,45 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge da distrarsi.
PQM
accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento di: - € 13.021,87 in favore di oltre interessi Parte_1
e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti e fino al soddisfo, nonché le differenze retributive sul TFR;
- € 13.021,87 in favore di oltre interessi Parte_2
e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti e fino al soddisfo.
Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.452,45 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge da distrarsi.
Cosenza, 21/05/2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino