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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 28/01/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 465 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ON
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 465 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione all'udienza del 17.12.2024 e promossa
[...]
con l'Avv. DE BERARDINIS GABRIELLA P.ZZA Parte_1 P.IVA_1
CAVOUR, 23 - C/O AVV.TURA REGIONE MARCHE 60121 ON
APPELLANTE
CONTRO
con l'Avv. PICARELLI GENNARO VIA Controparte_1 C.F._1
MONTE SAN MICHELE 15 ON .
APPELLATO
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Ancona n. 395/2021 del 19/03/2021
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ES ha ottenuto la condanna della al pagamento in suo favore a CP_1 Parte_1
titolo di differenze retributive della somma di 239.875,86 euro.
pagina 1 di 5 Al fine di ottenere il ristoro del proprio credito la ES ha promosso esecuzione forzata, nelle forme del pignoramento presso terzi, aggredendo la tesoreria dell'ente, gestita dalla Banca delle
Marche.
La si è opposta all'esecuzione, chiedendo di accertare e dichiarare infondata la pretesa vantata Pt_1
dalla e dichiarare nullo e/o di nessun effetto e/o infondato l'atto di pignoramento presso CP_1
terzi, stante la inesistenza del diritto della a procedere ad esecuzione forzata a carico delle CP_1
risorse finanziarie della Parte_1
Nelle more dell'opposizione, la tuttavia ha prima emesso la determina prot. 158/ORS_SGG Pt_1
del 17 aprile 2012, avente ad oggetto Sentenza Tribunale di Ancona (che ha condannato la al Pt_1
pagamento appena indicato) n. 1034/2011 e ordinanza della Corte di Appello di Ancona del 22 marzo
2012 – annullamento decreto n. 79/ORS_SSG del 02/03/2012 – liquidazione e pagamento capitale, rivalutazione monetarie e interessi, e in forza di questa ha provveduto a pagare la somma dovuta con tre distinti mandati di pagamento:
– n. 3497 del 23 aprile 2012 di 129.241,14 euro, a favore della dott.ssa per capitale, Controparte_1
– n. 3760 del 26 aprile 2012 di 55.457,28 euro, a favore della dott.ssa per interessi e Controparte_1
rivalutazione,
– n. 4378 dell'8 maggio 2012 di 55.171,44 euro, a favore dell'Erario per ritenute di imposta sulle somme liquidate a titolo di retribuzione.
Con ordinanza del 18.04.2012, il giudice dell'esecuzione, preso atto della deduzione da parte della dell'emissione della determina di liquidazione (che evidentemente non costituisce pagamento Pt_1
avvenuto a partire dal successivo 23 aprile, come visto sopra) ha assegnato le somme pignorate, liquidando le spese.
La ES ha ottenuto dal terzo pignorato, il pagamento della differenza tra la somma CP_1
direttamente corrispostale dalla in forza dei primi due mandati sopra indicati, e quella Pt_1
assegnata, ovvero 55.171,44 oltre alle spese dell'esecuzione liquidate.
Decidendo nel merito l'opposizione all'esecuzione, il Tribunale di Ancona, con sentenza ora passata in giudicato, la ha respinta, giudicando infondata la postulata inesistenza del diritto della a CP_1
procedere ad esecuzione forzata a carico delle risorse finanziarie della ed Parte_1
inammissibile, siccome introdotta tardivamente in giudizio, la domanda di decurtare la somma assegnata dei 55.171,44 euro versati a titolo di ritenute.
La ha quindi citato in giudizio la ES per ottenere il rimborso dei Pt_1 CP_1
55.171,44 euro versati a titolo di ritenute.
pagina 2 di 5 Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda ritenendo che la medesima avrebbe dovuto essere proposta come opposizione all'esecuzione, e che la assegnazione intervenuta rendeva incontrovertibile il diritto della creditrice procedente ad ottenere il pagamento di quanto assegnatole.
Ha interposto tempestivo appello la si è costituita l'appellata, resistendo. Pt_1
La critica sotto il profilo processuale la decisione del primo giudice, che ha dichiarato Pt_1
inammissibile la domanda di ripetizione della somma, lamentando la errata applicazione al caso di specie di sentenze della Suprema Corte pronunciate in casi diversi e ritiene che la sua domanda, volta a ottenere il rimborso dei 55.171,44 euro pagati in esito alla sofferta esecuzione debba qualificarsi come ripetizione di indebito oggettivo e vada accolta.
La Corte considera che sono fatti pacifici ed incontestati, per quanto occorre anche in punto di diritto: che la fosse obbligata, quale sostituto di imposta a norma dell'art. 64 del Decreto del Pt_1
presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, a trattenere le somme di che trattasi, che la abbia versato tali somme all'erario, Pt_1
che tali somme sono state (o avrebbero potuto esserlo) dalla ES a titolo di acconti CP_1
di imposta, corrispondentemente decurtando tale importo dalle imposte complessivamente dovute, che la ES non abbia versato le corrispondenti imposte sulle somme percepite, CP_1
espressamente deducendo la medesima, che la dovrebbe farsele rimborsare dallo Stato che poi Pt_1
la medesima provvederebbe a riversarle.
Ritiene questa Corte che l'appello meriti accoglimento, qualificando la domanda della non Pt_1
quale indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. ma quale indebito arricchimento ex art. 2041.c.c..
Infatti non può essere ritenuto indebito il pagamento effettuato in esecuzione di un ordine esecutivo del giudice.
Del resto la non lamenta l'erroneità del provvedimento del giudice dell'esecuzione (che non Pt_1
sussiste, in quanto al momento dell'ordinanza di assegnazione, come visto, la somma portata dal titolo esecutivo non era stata pagata), ma solo che la ES non ha pagato 55.171,44 euro di CP_1
imposte ed ha percepito comunque 55.171,44 euro dalla Pt_1
L'Ente quindi si è impoverito di 55.171,44 euro ed al contempo da quest'unico fatto la ES si è ingiustificatamente arricchita della medesima somma. CP_1
Merita qui effettuare un breve escursus sull'azione generale di arricchimento.
L'art. 2041 c.c. recita: “Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.
pagina 3 di 5 Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda.”
Nel caso di specie si rientra nella previsione del primo comma.
La Suprema Corte (Cass. civ. n. 29672/202) ha precisato che l'azione di ingiustificato arricchimento per la sua natura complementare e sussidiaria, può essere proposta quando ricorrano due presupposti: a) la mancanza di un titolo specifico idoneo a far valere il diritto di credito;
b) l'unicità del fatto causativo dell'impoverimento sussistente quando la prestazione resa dall'impoverito sia andata a vantaggio dell'arricchito e lo spostamento patrimoniale non risulti determinato da fatti distinti, incidenti su due situazioni diverse e in modo indipendente l'uno dall'altro.
L'arricchimento, inoltre, può consistere anche in un risparmio di spesa, purché si tratti sempre di risparmio ingiustificato, nel senso che la spesa risparmiata dall'arricchito debba essere da altri sostenuta senza ragione giuridica (Cass. civ. n. 16305/2018).
Nel caso di specie, la non ha azione per ottenere la ripetizione dei 55.171,44 di cui ha subito Pt_1
l'espropriazione: il provvedimento di assegnazione era (ed è) legittimo al momento in cui fu adottato, perché la non aveva ottemperato ad una sentenza di condanna esecutiva. Pt_1
Entrambe le attribuzioni patrimoniali (il versamento delle ritenute e il pagamento ottenuto con l'esecuzione forzata) sono conseguenza di un unico fatto giuridico: la sentenza di condanna al pagamento delle differenze retributive.
La ES ha quindi beneficiato del risparmio di imposta compensando, le somme CP_1
versatele come ritenute e non v'è ragione alcuna perché le si possa consentire di trattenere tale somma.
Diversamente opinando si consentirebbe un ingiustificato impoverimento della regione.
L'appello deve quindi accogliersi, condannando la ES al pagamento in favore della CP_1
della somma di euro 55.171,44 oltre interessi legali dalla domanda dell'Ente al saldo;
quanto Pt_1
alle spese, questa Corte ritiene vadano compensate, sia per la particolarità della fattispecie, di cui non si sono riscontrati precedenti, che per la considerazione per cui, se la avesse ottemperato Pt_1
tempestivamente alla sentenza, pagando il dovuto senza costringere la controparte alla esecuzione forzata, verosimilmente la questione del doppio pagamento non si sarebbe posta, o sarebbe comunque stata risolta con l'opposizione all'esecuzione.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
pagina 4 di 5 accoglie l'appello, e per l'effetto condanna la ES al pagamento in favore della CP_1
della somma di euro 55.171,44 oltre interessi legali dalla domanda dell'Ente al saldo;
Pt_1
compensa integralmente le spese del giudizio.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ON
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 465 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione all'udienza del 17.12.2024 e promossa
[...]
con l'Avv. DE BERARDINIS GABRIELLA P.ZZA Parte_1 P.IVA_1
CAVOUR, 23 - C/O AVV.TURA REGIONE MARCHE 60121 ON
APPELLANTE
CONTRO
con l'Avv. PICARELLI GENNARO VIA Controparte_1 C.F._1
MONTE SAN MICHELE 15 ON .
APPELLATO
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Ancona n. 395/2021 del 19/03/2021
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ES ha ottenuto la condanna della al pagamento in suo favore a CP_1 Parte_1
titolo di differenze retributive della somma di 239.875,86 euro.
pagina 1 di 5 Al fine di ottenere il ristoro del proprio credito la ES ha promosso esecuzione forzata, nelle forme del pignoramento presso terzi, aggredendo la tesoreria dell'ente, gestita dalla Banca delle
Marche.
La si è opposta all'esecuzione, chiedendo di accertare e dichiarare infondata la pretesa vantata Pt_1
dalla e dichiarare nullo e/o di nessun effetto e/o infondato l'atto di pignoramento presso CP_1
terzi, stante la inesistenza del diritto della a procedere ad esecuzione forzata a carico delle CP_1
risorse finanziarie della Parte_1
Nelle more dell'opposizione, la tuttavia ha prima emesso la determina prot. 158/ORS_SGG Pt_1
del 17 aprile 2012, avente ad oggetto Sentenza Tribunale di Ancona (che ha condannato la al Pt_1
pagamento appena indicato) n. 1034/2011 e ordinanza della Corte di Appello di Ancona del 22 marzo
2012 – annullamento decreto n. 79/ORS_SSG del 02/03/2012 – liquidazione e pagamento capitale, rivalutazione monetarie e interessi, e in forza di questa ha provveduto a pagare la somma dovuta con tre distinti mandati di pagamento:
– n. 3497 del 23 aprile 2012 di 129.241,14 euro, a favore della dott.ssa per capitale, Controparte_1
– n. 3760 del 26 aprile 2012 di 55.457,28 euro, a favore della dott.ssa per interessi e Controparte_1
rivalutazione,
– n. 4378 dell'8 maggio 2012 di 55.171,44 euro, a favore dell'Erario per ritenute di imposta sulle somme liquidate a titolo di retribuzione.
Con ordinanza del 18.04.2012, il giudice dell'esecuzione, preso atto della deduzione da parte della dell'emissione della determina di liquidazione (che evidentemente non costituisce pagamento Pt_1
avvenuto a partire dal successivo 23 aprile, come visto sopra) ha assegnato le somme pignorate, liquidando le spese.
La ES ha ottenuto dal terzo pignorato, il pagamento della differenza tra la somma CP_1
direttamente corrispostale dalla in forza dei primi due mandati sopra indicati, e quella Pt_1
assegnata, ovvero 55.171,44 oltre alle spese dell'esecuzione liquidate.
Decidendo nel merito l'opposizione all'esecuzione, il Tribunale di Ancona, con sentenza ora passata in giudicato, la ha respinta, giudicando infondata la postulata inesistenza del diritto della a CP_1
procedere ad esecuzione forzata a carico delle risorse finanziarie della ed Parte_1
inammissibile, siccome introdotta tardivamente in giudizio, la domanda di decurtare la somma assegnata dei 55.171,44 euro versati a titolo di ritenute.
La ha quindi citato in giudizio la ES per ottenere il rimborso dei Pt_1 CP_1
55.171,44 euro versati a titolo di ritenute.
pagina 2 di 5 Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda ritenendo che la medesima avrebbe dovuto essere proposta come opposizione all'esecuzione, e che la assegnazione intervenuta rendeva incontrovertibile il diritto della creditrice procedente ad ottenere il pagamento di quanto assegnatole.
Ha interposto tempestivo appello la si è costituita l'appellata, resistendo. Pt_1
La critica sotto il profilo processuale la decisione del primo giudice, che ha dichiarato Pt_1
inammissibile la domanda di ripetizione della somma, lamentando la errata applicazione al caso di specie di sentenze della Suprema Corte pronunciate in casi diversi e ritiene che la sua domanda, volta a ottenere il rimborso dei 55.171,44 euro pagati in esito alla sofferta esecuzione debba qualificarsi come ripetizione di indebito oggettivo e vada accolta.
La Corte considera che sono fatti pacifici ed incontestati, per quanto occorre anche in punto di diritto: che la fosse obbligata, quale sostituto di imposta a norma dell'art. 64 del Decreto del Pt_1
presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, a trattenere le somme di che trattasi, che la abbia versato tali somme all'erario, Pt_1
che tali somme sono state (o avrebbero potuto esserlo) dalla ES a titolo di acconti CP_1
di imposta, corrispondentemente decurtando tale importo dalle imposte complessivamente dovute, che la ES non abbia versato le corrispondenti imposte sulle somme percepite, CP_1
espressamente deducendo la medesima, che la dovrebbe farsele rimborsare dallo Stato che poi Pt_1
la medesima provvederebbe a riversarle.
Ritiene questa Corte che l'appello meriti accoglimento, qualificando la domanda della non Pt_1
quale indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. ma quale indebito arricchimento ex art. 2041.c.c..
Infatti non può essere ritenuto indebito il pagamento effettuato in esecuzione di un ordine esecutivo del giudice.
Del resto la non lamenta l'erroneità del provvedimento del giudice dell'esecuzione (che non Pt_1
sussiste, in quanto al momento dell'ordinanza di assegnazione, come visto, la somma portata dal titolo esecutivo non era stata pagata), ma solo che la ES non ha pagato 55.171,44 euro di CP_1
imposte ed ha percepito comunque 55.171,44 euro dalla Pt_1
L'Ente quindi si è impoverito di 55.171,44 euro ed al contempo da quest'unico fatto la ES si è ingiustificatamente arricchita della medesima somma. CP_1
Merita qui effettuare un breve escursus sull'azione generale di arricchimento.
L'art. 2041 c.c. recita: “Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.
pagina 3 di 5 Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda.”
Nel caso di specie si rientra nella previsione del primo comma.
La Suprema Corte (Cass. civ. n. 29672/202) ha precisato che l'azione di ingiustificato arricchimento per la sua natura complementare e sussidiaria, può essere proposta quando ricorrano due presupposti: a) la mancanza di un titolo specifico idoneo a far valere il diritto di credito;
b) l'unicità del fatto causativo dell'impoverimento sussistente quando la prestazione resa dall'impoverito sia andata a vantaggio dell'arricchito e lo spostamento patrimoniale non risulti determinato da fatti distinti, incidenti su due situazioni diverse e in modo indipendente l'uno dall'altro.
L'arricchimento, inoltre, può consistere anche in un risparmio di spesa, purché si tratti sempre di risparmio ingiustificato, nel senso che la spesa risparmiata dall'arricchito debba essere da altri sostenuta senza ragione giuridica (Cass. civ. n. 16305/2018).
Nel caso di specie, la non ha azione per ottenere la ripetizione dei 55.171,44 di cui ha subito Pt_1
l'espropriazione: il provvedimento di assegnazione era (ed è) legittimo al momento in cui fu adottato, perché la non aveva ottemperato ad una sentenza di condanna esecutiva. Pt_1
Entrambe le attribuzioni patrimoniali (il versamento delle ritenute e il pagamento ottenuto con l'esecuzione forzata) sono conseguenza di un unico fatto giuridico: la sentenza di condanna al pagamento delle differenze retributive.
La ES ha quindi beneficiato del risparmio di imposta compensando, le somme CP_1
versatele come ritenute e non v'è ragione alcuna perché le si possa consentire di trattenere tale somma.
Diversamente opinando si consentirebbe un ingiustificato impoverimento della regione.
L'appello deve quindi accogliersi, condannando la ES al pagamento in favore della CP_1
della somma di euro 55.171,44 oltre interessi legali dalla domanda dell'Ente al saldo;
quanto Pt_1
alle spese, questa Corte ritiene vadano compensate, sia per la particolarità della fattispecie, di cui non si sono riscontrati precedenti, che per la considerazione per cui, se la avesse ottemperato Pt_1
tempestivamente alla sentenza, pagando il dovuto senza costringere la controparte alla esecuzione forzata, verosimilmente la questione del doppio pagamento non si sarebbe posta, o sarebbe comunque stata risolta con l'opposizione all'esecuzione.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
pagina 4 di 5 accoglie l'appello, e per l'effetto condanna la ES al pagamento in favore della CP_1
della somma di euro 55.171,44 oltre interessi legali dalla domanda dell'Ente al saldo;
Pt_1
compensa integralmente le spese del giudizio.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
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