Articolo 1 della Legge 22 giugno 1911, n. 635
Versione
22 luglio 1911
Art. 1.
VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

La casa che ospito' Carlo Pisacane in Genova, la banchina Cammarelle di Sapri, l'Arco dell'Annunziata di Padula ed il Cippo di Sanza, sono dichiarati monumenti nazionali.

Il ministro dell'interno e' incaricato dell'esecuzione della presente legge e di concerto coi ministri della pubblica istruzione, delle finanze, della marina e del tesoro determinera' i precisi limiti delle aree comprese nell'anzidetta dichiarazione, provvedendo alla spesa relativa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 22 giugno 1911.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti.

Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.

Entrata in vigore il 22 luglio 1911