Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 14/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00031/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00548/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 548 del 2024, proposto da
YA OL SK, rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Accardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso il suo studio in Reggio Calabria, via S. Anna II tronco n. 18/i;
contro
Comune di Reggio Calabria, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Emidio Morabito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a in Reggio Calabria, Via Michele Barillaro (già via S.Anna II Tronco) Palazzo Ce.dir., presso gli uffici dell’Avvocatura comunale;
per l’ottemperanza
alla sentenza n. 455 dell’8/07/2024 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria e notificata al Comune di Reggio Calabria a mezzo PEC in data 08/07/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Reggio Calabria;
Vista la memoria del 27/11/2024, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34 co. 5 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024 il dott. Giuseppe Nicastro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ritualmente notificato in data 30/09/2024 e depositato il successivo 2/10/2024, la ricorrente agisce per l’ottemperanza alla sentenza di questo Tribunale meglio specificata in epigrafe, con la quale è stato accolto il ricorso r.g. n. 247 del 2024 teso all'annullamento del silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso ai documenti amministrativi indirizzata al Comune di Reggio Calabria a mezzo pec il 06.03.2024, avente ad oggetto la documentazione relativa all’avviso di accertamento TARI ANNO 2016 n. 22716, nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto di accesso ex art. 116, comma 4, c.p.a..
Nello specifico, con istanza del 6.3.2024 la ricorrente ha chiesto “ copia di tutta la documentazione (in particolare: avviso di ricevimento della raccomandata) da cui risulti se l’avviso di accertamento TARI ANNO 2016 n. 22716 a me intestato, che allego in copia alla presente, sia stato effettivamente spedito e consegnato, ed eventualmente a chi ”.
2. Per resistere al ricorso si è costituito in data 16/11/2024 il Comune di Reggio Calabria, eccependo la “ inammissibilità del ricorso de quo per sopravvenuta cessazione della materia del contendere ” e nel merito l’infondatezza; chiede il rigetto del ricorso, vinte le spese.
Il Comune, in particolare, ha depositato:
- l’avviso di accertamento del 13.11.2021;
- l’avviso di pagamento (pagoPA) dell’avviso di accertamento del 13.11.2021;
- il dettaglio di una spedizione effettuata alla ricorrente in data 16.12.2021 con “data esito: 27.12.2021” ed “esito: destinatario sconosciuto”;
- la nota prot.n. 118662 del 09.05.2024 della soc. Hermes Servizi Metropolitani s.r.l. con cui si comunica alla ricorrente che “ al momento da una verifica presso i nostri archivi non è stata rinvenuta copia della notifica nè del sollecito n° 136635 nè dell'avviso d'accertamento n° 22716 del 13/11/2021, anno d'imposta 2016 ”;
- il provvedimento di sgravio totale dell'avviso d'accertamento esecutivo n. 22716 relativo all’anno d'imposta 2016, emesso dal Comune di Reggio Calabria – settore tributi – in data 5 novembre 2024.
3. Con memoria del 27/11/2024, la ricorrente, prendendo atto delle difese e della documentazione depositata dall’Amministrazione comunale, che rappresenta non aver ricevuto prima, e dalla quale emerge lo sgravio totale disposto con riferimento all’avviso di accertamento TARI (n. 22716 del 13/11/2021) per l’anno 2016, con cui le è stato richiesto il pagamento di € 575,00, ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, con vittoria di spese “ attesa la tardività dell’adempimento da parte dell’Ente resistente ”.
4. Alla camera di consiglio del 4 dicembre 2024 la causa è stata chiamata e, dopo la discussione, trattenuta in decisione.
5. Ritiene il Collegio che, alla luce della documentazione in atti e delle dichiarazioni delle parti, occorra dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Il Comune, costituendosi in giudizio, ha depositato la nota prot.n. 118662 del 09.05.2024 della soc. Hermes con la quale si dà atto che “ al momento da una verifica presso i nostri archivi non è stata rinvenuta copia della notifica nè del sollecito n° 136635 nè dell'avviso d'accertamento n° 22716 del 13/11/2021, anno d'imposta 2016 ”, nonchè il provvedimento di sgravio totale dell'avviso d'accertamento esecutivo n. 22716 relativo all’anno d'imposta 2016.
Ha, altresì, prodotto anche il dettaglio della ricerca effettuata sul sito poste, con cui comprova di avere effettuato una spedizione alla ricorrente e "postalizzato" l'avviso il 16.12.2021 e che l'esito del 27.12.2021 è stato “destinatario sconosciuto” (v. pag. 13 dell'all. 2 alla memoria di costituzione).
Tale documentazione, unitamente al disposto sgravio totale dell’avviso di accertamento, per contestare il quale l’istanza di accesso era stata presentata (e cioè per verificare “ se l’avviso in questione … sia stato effettivamente consegnato entro i cinque anni di legge dalla maturazione del tributo ovvero se questo debba considerarsi prescritto ”) rappresentano circostanze che consentono al Collegio di ritenere che “si sia determinata una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell'interesse azionato” e che, pertanto, “la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno e irretrattabile” il diritto di accesso (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. II, 23 settembre 2022, n. 8176; Id., Sez. V, 10 gennaio 2023, n. 302).
6. Le spese di lite possono essere compensate, avuto riguardo all’andamento complessivo della vicenda contenziosa.
7. Va, infine, disposta l’ammissione definitiva della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, confermandosi la statuizione provvisoria adottata con delibera della Commissione n. 74 del 3.12.24.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione, Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ammette la ricorrente in via definitiva al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Roberta Mazzulla, Primo Referendario
Giuseppe Nicastro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Nicastro | Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO