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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 11/12/2025, n. 1191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1191 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n° 1065/2020
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile ___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 1065/2020
TRA
(C.F. ) – Avv. Nunziatina Starvaggi Parte_1 C.F._1
attrice
E
(C.F. ) – Avv. Ciro Iraci Controparte_1 P.IVA_1
convenuto
Conclusioni di parte attrice:
1. Nel merito, ritenere e dichiarare la responsabilità del Controparte_1
in persona del Sindaco rappresentante pro-tempore, per i danni
[...] occorsi alla signora , in conseguenza del sinistro meglio descritto in Parte_1 narrativa, oltre che ai sensi dell'art. 2051 c.c. ed in subordine dell'art. 2043 c.c.;
2. Condannare il convenuto a risarcire tutti i danni ( patrimoniali e non) subiti CP_1 dall'attrice in conseguenza del sinistro per il quale è stato ritenuto responsabile, quantificabili entro il tetto massimo di € 26.000,00 o quella diversa, maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia e/o che verrà determinata all' esito dell'espletanda perizia medico legale nel corso del presente giudizio, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalla data del sinistro (02.03.2018) sino al soddisfo oltre spese vive occorrenti per l'instaurazione del presente giudizio
Conclusioni di parte convenuta:
1
1. Ritenere e dichiarare che il sinistro di cui in premessa si è verificato per colpa esclusiva di parte attrice e che, comunque, nessuna responsabilità è ascrivibile al
né ai sensi dell'art. 2051 c.c. né, tantomeno, ai sensi Controparte_1 dell'art. 2043 c.c.; conseguentemente, rigettare tutte le domande formulate ex adverso, in quanto inammissibili e del tutto infondate tanto in fatto che in diritto;
2. In via subordinata, nella denegata e non temuta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito dovesse ritenere provata la responsabilità del , Controparte_1 ritenere e dichiarare che il sinistro si è verificato per fatto e colpa concorrente di parte attrice, limitando il risarcimento del danno nei limiti del giusto, dell'equo e del provato, con esclusione di ogni somma non dovuta, non pertinente e soprattutto non provata, essendo onere rigoroso di controparte non solo fornire la prova dell'an, ma altresì quella del quantum debeatur;
3. Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimb. forf. spese gen. e CPA come per legge
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, conveniva il Parte_1 [...]
esponendo che, in data 02/03/2018, mentre percorreva la Via Cesare Controparte_1
BA del predetto Comune, incorreva in un dislivello della strada, come da produzione fotografica in atti, così inciampando e cadendo sul suolo;
giunta presso il P.S. dell'Ospedale di Sant'Agata di Militello, le veniva refertato un trauma contusivo alla mano destra ed al ginocchio destro in assenza di lesioni ossee, con prognosi di giorni 7; successivamente era costretta a fare ulteriori esami medici, da cui si rilevava una
“Gonalgia a dx post – traumatica con lesione meniscale mediale, edema intrasponginiso emipiatto tibiale mediale, sinovita reattiva da riferito pregresso trauma”.
Tanto premesso, chiedeva di accertare la responsabilità del convenuto ex CP_1 art. 2051 c.c. e, per l'effetto, condannarlo risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito, quantificato nella somma complessiva di € 26.000,00 o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del sinistro, con vittoria di spese e compensi di causa.
Il si costituiva contestando quanto dedotto ed Controparte_1 eccepito dall'attrice, e chiedeva di dichiarare che il sinistro si era verificato per colpa esclusiva di parte attrice e che nessuna responsabilità era ascrivibile all'Ente, con conseguente rigetto delle domande attoree;
in via subordinata, chiedeva di accertare che il sinistro si era verificato per colpa concorrente dell'attrice, limitando il risarcimento del danno ai sensi degli artt. 1227 e 2055 c.c.
2 Nel dettaglio, il convenuto eccepiva la prevedibilità e visibilità dell'insidia, CP_1 osservando che il sinistro era avvenuto nel corso del mattino, nonché l'inosservanza da parte dell'attrice delle regole dettate dal codice della strada ai pedoni che transitino sul marciapiede, con la conseguenza che tale condotta colposa avrebbe integrato il caso fortuito richiesto dall'art. 2051 c.c. quale prova liberatoria.
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
La domanda è fondata.
L'ente proprietario di una strada si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanente connesse alla struttura ed alla conformazione della stessa e delle sue pertinenze, fermo restando che su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c. (Cass.
2481/2018).
La responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale tra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale, dal fatto del terzo o, come sopra detto, dal fatto del danneggiato (Cass.
S.U. 20943/2022).
Occorre, dunque, dimostrare che il fatto dannoso si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (così
Cass. 30775/2017; Cass. 11526/17; Cass. 2660/2013; Cass. 15389/2011), che deve quindi presentarsi come causa del danno-conseguenza e non come mera occasione dello stesso
(cfr. Cass.10938/2018; Cass. 23919/2013).
Grava, dunque, sul danneggiato l'onere di dimostrare l'esistenza e l'entità del danno, nonché la sua derivazione causale dalla cosa, residuando a carico del custode l'onere di dimostrare la ricorrenza del caso fortuito.
Nel caso in esame, parte attrice ha assolto al proprio onere probatorio, mentre il non ha fornito la prova liberatoria del caso fortuito o Controparte_1 della forza maggiore.
3 Il teste , escusso all'udienza del 1° marzo 2023, facendo Testimone_1 riferimento ad una strada scoscesa e piena di insidie, ha confermato la verificazione del sinistro a causa delle condizioni della strada e dichiarato che in quel tratto erano avvenute altre cadute da parte di soggetti terzi sicché “…non sempre era possibile percepire la situazione di pericolo”; egli ha aggiunto che, sebbene il fosse consapevole della CP_1 situazione di pericoli a causa dei precedenti sinistri, “…nessun segnale di pericolo era presente…”. Dichiarazioni, queste, corroborate dall'escussione del teste
[...]
, il quale ha riferito che “…si poteva inciampare…” e che in quel tratto di strada Tes_2
“…il marciapiede serviva fino ad un certo punto”.
Ed ancora, il teste ha consegnato elementi univoci e concordanti su Testimone_3 cui accertare la responsabilità esclusiva del senza che possa residuare una CP_1 condotta colposa dell'attrice valutabile ai sensi dell'art. 1227 c.c. In particolare, il teste ha dichiarato che “…il dislivello non era facilmente visibile…” e che, a causa dell'interruzione del marciapiede, parte attrice “…era obbligata a passare sulla strada”.
Alla luce di siffatte considerazioni, nonché del verbale della Polizia Municipale del
6 marzo 2018 allegato all'atto introduttivo del giudizio, risultano provati il fatto storico, nonché il danno-evento (la caduta sul suolo) ed il nesso di causalità tra fatto e danno- evento;
di contro, non è stata fornita la prova di un concorso di colpa dell'attrice nella verificazione dell'evento, considerato che il dislivello, nonostante la luce del sole, non era facilmente percepibile.
Per ciò che attiene alla condotta del danneggiato, la Suprema Corte ha chiarito che la condotta che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente, a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche officiosa dell'art. 1227 comma 1 c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisce un'evenienza ragionevole o accettabile, secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro
(Cass. 9315/2019).
4 Applicando tali princìpi al caso di specie, sebbene il sinistro si sia verificato durante le ore diurne, non può essere riconosciuto alcun concorso di responsabilità in capo alla danneggiata, atteso che nessuno dei testi escussi ha riferito di una sua presunta agevole visibilità, né il convenuto ne ha fornito prova. CP_1
Ne deriva che risulta provata ed accertata la responsabilità esclusiva del CP_1 convenuto per il sinistro per cui è causa.
Per quel che attiene alla liquidazione del danno biologico, la problematica del suo risarcimento, ricollegata dalla sentenza della Corte Costituzionale n° 184/1986 alla lesione del diritto costituzionale alla salute sancito dall'art. 32 Cost., ha subito una lunga evoluzione giurisprudenziale, che ha infine condotto la Corte di Cassazione, con le sentenze n° 8827/2003 e 8828/2003, a definirlo espressamente come danno non patrimoniale.
Tale ricostruzione dogmatica muove di pari passo con il superamento della tradizionale lettura restrittiva dell'art. 2059 c.c., e giunge ad affermare che sono risarcibili ai sensi della predetta norma, oltre al danno morale ed al danno non patrimoniale nei casi espressamente previsti dalla legge, anche tutti i danni non patrimoniali che conseguono ad una lesione di diritti costituzionalmente garantiti, ivi compresi il danno biologico ed i pregiudizi di carattere esistenziale subiti dalla vittima.
Sul piano della struttura dell'illecito, ciò che caratterizza l'art. 2059 c.c., e lo differenzia dall'art. 2043 c.c., è il requisito della tipicità del danno non patrimoniale, contrapposta all'atipicità dell'illecito aquiliano;
tuttavia, nella nuova lettura della disposizione i “casi previsti dalla legge” comprendono anche le lesioni dei valori della persona costituzionalmente garantiti, dovendosi fare riferimento, ai fini della individuazione dei danni risarcibili, anche all'art. 2 Cost., che riconosce e tutela i diritti inviolabili dell'uomo.
Agli interessi sanciti dalla Carta costituzionale, proprio perché inviolabili, non può essere negata la tutela minima, ovvero quella risarcitoria, e sulla base di questa lettura costituzionalmente orientata la tipizzazione prevista dall'art. 2059 c.c. va intesa come un rinvio anche alla Legge fondamentale, oltre che a quella ordinaria.
Con le menzionate pronunce, pertanto, è stato razionalizzato il sistema risarcitorio, riconducendo tutti i danni di tipo non patrimoniale nell'alveo dell'art. 2059 c.c., cui non viene riconosciuta più una funzione meramente sanzionatoria, come veniva intesa dalla dottrina tradizionale.
L'innovativo sistema risarcitorio in materia di danno non patrimoniale introdotto con le menzionate sentenze della Cassazione ha ricevuto, poi, l'avallo della Corte
5 Costituzionale, che con la sentenza n° 233/2003, ha dichiarato infondata la questione di costituzionalità dell'art. 2059 c.c. nella parte in cui non consentirebbe il risarcimento dei danni non patrimoniali al di fuori delle ipotesi di reato, proprio sul presupposto che può dirsi ormai superata la tradizionale affermazione secondo la quale il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. si identificherebbe con il cosiddetto danno morale subiettivo.
La successiva, fondamentale sentenza Cass. S.U. 26972/2008 ha poi unificato le varie categorie di danni non patrimoniali rientranti nell'alveo dell'art. 2059 c.c., specificando che “in tal senso, e cioè come mera sintesi descrittiva, vanno intese le distinte denominazioni (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale) adottate dalle sentenze gemelle del 2003 e recepite dalla sentenza n° 233/2003 della Corte Costituzionale”, anche al fine di evitare che la lettura costituzionalmente orientata della norma in esame divenisse occasione per incrementare le poste di danno.
La pronuncia in esame ha fissato i criteri per enucleare i danni risarcibili, giungendo alla conclusione che “il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima, e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile”.
Il sistema così delineato è stato altresì dotato del necessario grado di flessibilità, dal momento che “entrambi i requisiti devono essere accertati dal giudice secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico”, e costituiscono perciò una c.d. clausola aperta.
La giurisprudenza di legittimità si è inoltre pronunciata in favore di una personalizzazione della tutela risarcitoria, che, ben potendo partire dall'accertamento medico-legale e dall'utilizzo delle tabelle per la liquidazione del danno biologico, abbia come scopo quello di dare ristoro a tutte le componenti di danno non patrimoniale che superino il triplice vaglio selettivo di rilevanza costituzionale dell'interesse, gravità della lesione e serietà del danno.
Il giudice, avvalendosi del c.d. sistema tabellare, dovrà procedere ad un'adeguata personalizzazione nel liquidare il danno non patrimoniale, tenendo conto di ogni possibile profilo, ivi incluso il danno morale. La Suprema Corte, nell'evidenziare che “la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che
6 fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento”
(Cass. 23469/2018), ha precisato che “costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost., mentre non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute”; ciò in quanto “il danno biologico, rappresentato dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, è pregiudizio ontologicamente diverso dal cd. danno morale soggettivo, inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute;
esso, ordinariamente liquidato con il metodo c.d. tabellare in relazione a un "barème" medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona, può essere incrementato in via di "personalizzazione" in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute”
(Cass. 27482/2018).
Si perviene pertanto ad un sistema risarcitorio che, mediante l'utilizzo di un metodo tabellare obiettivo e di un meccanismo di personalizzazione, consente di ponderare tutte le possibili voci di danno non patrimoniale, siano esse riferibili alla sfera interiore del danneggiato oppure a quella dinamico-relazionale.
Danno biologico, esistenziale, psicologico o altri similari, anche se distintamente invocati, non costituiscono perciò autonome voci di danno, ma mere sintesi descrittive dell'esplicazione di un danno unitario.
Al fine di garantire l'uniformità dei criteri di liquidazione del danno alla salute, la quantificazione monetaria del danno biologico è stata infine agganciata al parametro oggettivo rappresentato dalle Tabelle del Tribunale di Milano.
La scelta è stata consacrata dalla sentenza Corte di Cassazione n° 12464/2012, che ha richiamato la “vocazione nazionale” su base statistica delle tabelle milanesi e ne ha fatto discendere la conformità del loro utilizzo al criterio equitativo, in precedenza variamente inteso: tale orientamento, allo stato, può essere considerato ius receptum (cfr.
Cass. 17018/2018, secondo cui “In materia di danno non patrimoniale, i parametri delle
7 "Tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti. Ne consegue
l'incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle "Tabelle" di Milano consenta di pervenire”, e Cass. 8532/2020, che afferma che “Le tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal Tribunale di Milano sono munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.”).
Le predette tabelle devono perciò essere applicate al caso di specie, secondo la versione ultima pubblicata nel 2024.
Quanto alla commisurazione del danno, nel corso del giudizio è stata espletata una ctu che ha accertato l'entità delle lesioni patite dall'attrice in conseguenza del sinistro, quantificando il danno biologico permanente nella misura del 3%; l'invalidità temporanea assoluta per giorni 2; l'invalidità temporanea parziale nella misura di 15 giorni al 50% e 45 giorni al 25%.
Alla luce dei parametri indicati, all'attrice, che all'epoca del fatto aveva 55 anni, può essere riconosciuta la somma complessiva di € 4.291,00, che, maggiorata delle spese mediche riconducibili al sinistro di € 44,00, conduce ad un totale di € 4.335,00, somma che è già rivalutata in quanto calcolata sulla base delle più recenti tabelle.
Tale somma, comprensiva di tutti i profili di danno non patrimoniale di tipo medico- biologico, può essere aumentata di una ulteriore percentuale in presenza di concreti e rilevanti elementi dai quali dedurre profili di danno ulteriori rispetto all'ordinaria lesione del bene-salute comprensivamente considerata. Nel caso di specie, non sussistono elementi per ritenere provata l'esistenza di un danno “più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute”.
Su tale importo, spetteranno inoltre gli interessi compensativi al tasso legale, come modalità di liquidazione del danno da lucro cessante derivante dal ritardato pagamento della somma dovuta.
Secondo la Suprema Corte, invero, “gli interessi per il ritardo nel pagamento della somma dovuta costituiscono una componente implicita nella domanda risarcitoria e, come tali, non solo spettano di pieno diritto al danneggiato, anche in assenza di un'espressa richiesta, ma sono dovuti anche in mancanza di una prova rigorosa del
8 mancato guadagno” (Cass. 10825/2007; conforme Cass. 10193/2010); la natura risarcitoria correlata alla mancata disponibilità della somma di denaro li differenzia perciò dalla rivalutazione monetaria, che assolve invece ad una funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso.
Al fine di evitare indebiti effetti locupletativi (che deriverebbero dall'essere la somma già rivalutata), ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (cfr.
Cass. S.U. 1712/1995; Cass. 492/2001), tali interessi devono essere computati sull'importo complessivo devalutato alla data del fatto (02/03/2018) e via via rivalutato anno per anno, secondo gli indici Istat sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, detratto l'acconto alla data dell'effettiva percezione, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi.
Da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, sulla somma così determinata saranno inoltre dovuti gli interessi corrispettivi ex art. 1282 c.c., sempre al tasso legale, fino all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore dello Stato (essendo l'attrice ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato) ed a carico di parte convenuta, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, in € 500,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase di trattazione ed € 1.000,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 3.000,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15%.
Le spese di ctu, come già liquidate per anticipazione, vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 1065/2020 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento della somma di € 4.335,00 a titolo di risarcimento dei danni in favore dell'attrice, oltre interessi al tasso legale dal 02/03/2018 fino al soddisfo, da calcolare sulla predetta somma devalutata a quella data e via via annualmente rivalutata fino alla data odierna, secondo gli indici Istat sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
2) condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di giudizio in favore dello
Stato, che liquida in complessivi € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute;
9 3) pone le spese di ctu, come già liquidate per anticipazione, definitivamente a carico di parte convenuta.
Patti, 11/12/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
10
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile ___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 1065/2020
TRA
(C.F. ) – Avv. Nunziatina Starvaggi Parte_1 C.F._1
attrice
E
(C.F. ) – Avv. Ciro Iraci Controparte_1 P.IVA_1
convenuto
Conclusioni di parte attrice:
1. Nel merito, ritenere e dichiarare la responsabilità del Controparte_1
in persona del Sindaco rappresentante pro-tempore, per i danni
[...] occorsi alla signora , in conseguenza del sinistro meglio descritto in Parte_1 narrativa, oltre che ai sensi dell'art. 2051 c.c. ed in subordine dell'art. 2043 c.c.;
2. Condannare il convenuto a risarcire tutti i danni ( patrimoniali e non) subiti CP_1 dall'attrice in conseguenza del sinistro per il quale è stato ritenuto responsabile, quantificabili entro il tetto massimo di € 26.000,00 o quella diversa, maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia e/o che verrà determinata all' esito dell'espletanda perizia medico legale nel corso del presente giudizio, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalla data del sinistro (02.03.2018) sino al soddisfo oltre spese vive occorrenti per l'instaurazione del presente giudizio
Conclusioni di parte convenuta:
1
1. Ritenere e dichiarare che il sinistro di cui in premessa si è verificato per colpa esclusiva di parte attrice e che, comunque, nessuna responsabilità è ascrivibile al
né ai sensi dell'art. 2051 c.c. né, tantomeno, ai sensi Controparte_1 dell'art. 2043 c.c.; conseguentemente, rigettare tutte le domande formulate ex adverso, in quanto inammissibili e del tutto infondate tanto in fatto che in diritto;
2. In via subordinata, nella denegata e non temuta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito dovesse ritenere provata la responsabilità del , Controparte_1 ritenere e dichiarare che il sinistro si è verificato per fatto e colpa concorrente di parte attrice, limitando il risarcimento del danno nei limiti del giusto, dell'equo e del provato, con esclusione di ogni somma non dovuta, non pertinente e soprattutto non provata, essendo onere rigoroso di controparte non solo fornire la prova dell'an, ma altresì quella del quantum debeatur;
3. Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimb. forf. spese gen. e CPA come per legge
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, conveniva il Parte_1 [...]
esponendo che, in data 02/03/2018, mentre percorreva la Via Cesare Controparte_1
BA del predetto Comune, incorreva in un dislivello della strada, come da produzione fotografica in atti, così inciampando e cadendo sul suolo;
giunta presso il P.S. dell'Ospedale di Sant'Agata di Militello, le veniva refertato un trauma contusivo alla mano destra ed al ginocchio destro in assenza di lesioni ossee, con prognosi di giorni 7; successivamente era costretta a fare ulteriori esami medici, da cui si rilevava una
“Gonalgia a dx post – traumatica con lesione meniscale mediale, edema intrasponginiso emipiatto tibiale mediale, sinovita reattiva da riferito pregresso trauma”.
Tanto premesso, chiedeva di accertare la responsabilità del convenuto ex CP_1 art. 2051 c.c. e, per l'effetto, condannarlo risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito, quantificato nella somma complessiva di € 26.000,00 o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del sinistro, con vittoria di spese e compensi di causa.
Il si costituiva contestando quanto dedotto ed Controparte_1 eccepito dall'attrice, e chiedeva di dichiarare che il sinistro si era verificato per colpa esclusiva di parte attrice e che nessuna responsabilità era ascrivibile all'Ente, con conseguente rigetto delle domande attoree;
in via subordinata, chiedeva di accertare che il sinistro si era verificato per colpa concorrente dell'attrice, limitando il risarcimento del danno ai sensi degli artt. 1227 e 2055 c.c.
2 Nel dettaglio, il convenuto eccepiva la prevedibilità e visibilità dell'insidia, CP_1 osservando che il sinistro era avvenuto nel corso del mattino, nonché l'inosservanza da parte dell'attrice delle regole dettate dal codice della strada ai pedoni che transitino sul marciapiede, con la conseguenza che tale condotta colposa avrebbe integrato il caso fortuito richiesto dall'art. 2051 c.c. quale prova liberatoria.
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
La domanda è fondata.
L'ente proprietario di una strada si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanente connesse alla struttura ed alla conformazione della stessa e delle sue pertinenze, fermo restando che su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c. (Cass.
2481/2018).
La responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale tra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale, dal fatto del terzo o, come sopra detto, dal fatto del danneggiato (Cass.
S.U. 20943/2022).
Occorre, dunque, dimostrare che il fatto dannoso si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (così
Cass. 30775/2017; Cass. 11526/17; Cass. 2660/2013; Cass. 15389/2011), che deve quindi presentarsi come causa del danno-conseguenza e non come mera occasione dello stesso
(cfr. Cass.10938/2018; Cass. 23919/2013).
Grava, dunque, sul danneggiato l'onere di dimostrare l'esistenza e l'entità del danno, nonché la sua derivazione causale dalla cosa, residuando a carico del custode l'onere di dimostrare la ricorrenza del caso fortuito.
Nel caso in esame, parte attrice ha assolto al proprio onere probatorio, mentre il non ha fornito la prova liberatoria del caso fortuito o Controparte_1 della forza maggiore.
3 Il teste , escusso all'udienza del 1° marzo 2023, facendo Testimone_1 riferimento ad una strada scoscesa e piena di insidie, ha confermato la verificazione del sinistro a causa delle condizioni della strada e dichiarato che in quel tratto erano avvenute altre cadute da parte di soggetti terzi sicché “…non sempre era possibile percepire la situazione di pericolo”; egli ha aggiunto che, sebbene il fosse consapevole della CP_1 situazione di pericoli a causa dei precedenti sinistri, “…nessun segnale di pericolo era presente…”. Dichiarazioni, queste, corroborate dall'escussione del teste
[...]
, il quale ha riferito che “…si poteva inciampare…” e che in quel tratto di strada Tes_2
“…il marciapiede serviva fino ad un certo punto”.
Ed ancora, il teste ha consegnato elementi univoci e concordanti su Testimone_3 cui accertare la responsabilità esclusiva del senza che possa residuare una CP_1 condotta colposa dell'attrice valutabile ai sensi dell'art. 1227 c.c. In particolare, il teste ha dichiarato che “…il dislivello non era facilmente visibile…” e che, a causa dell'interruzione del marciapiede, parte attrice “…era obbligata a passare sulla strada”.
Alla luce di siffatte considerazioni, nonché del verbale della Polizia Municipale del
6 marzo 2018 allegato all'atto introduttivo del giudizio, risultano provati il fatto storico, nonché il danno-evento (la caduta sul suolo) ed il nesso di causalità tra fatto e danno- evento;
di contro, non è stata fornita la prova di un concorso di colpa dell'attrice nella verificazione dell'evento, considerato che il dislivello, nonostante la luce del sole, non era facilmente percepibile.
Per ciò che attiene alla condotta del danneggiato, la Suprema Corte ha chiarito che la condotta che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente, a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche officiosa dell'art. 1227 comma 1 c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisce un'evenienza ragionevole o accettabile, secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro
(Cass. 9315/2019).
4 Applicando tali princìpi al caso di specie, sebbene il sinistro si sia verificato durante le ore diurne, non può essere riconosciuto alcun concorso di responsabilità in capo alla danneggiata, atteso che nessuno dei testi escussi ha riferito di una sua presunta agevole visibilità, né il convenuto ne ha fornito prova. CP_1
Ne deriva che risulta provata ed accertata la responsabilità esclusiva del CP_1 convenuto per il sinistro per cui è causa.
Per quel che attiene alla liquidazione del danno biologico, la problematica del suo risarcimento, ricollegata dalla sentenza della Corte Costituzionale n° 184/1986 alla lesione del diritto costituzionale alla salute sancito dall'art. 32 Cost., ha subito una lunga evoluzione giurisprudenziale, che ha infine condotto la Corte di Cassazione, con le sentenze n° 8827/2003 e 8828/2003, a definirlo espressamente come danno non patrimoniale.
Tale ricostruzione dogmatica muove di pari passo con il superamento della tradizionale lettura restrittiva dell'art. 2059 c.c., e giunge ad affermare che sono risarcibili ai sensi della predetta norma, oltre al danno morale ed al danno non patrimoniale nei casi espressamente previsti dalla legge, anche tutti i danni non patrimoniali che conseguono ad una lesione di diritti costituzionalmente garantiti, ivi compresi il danno biologico ed i pregiudizi di carattere esistenziale subiti dalla vittima.
Sul piano della struttura dell'illecito, ciò che caratterizza l'art. 2059 c.c., e lo differenzia dall'art. 2043 c.c., è il requisito della tipicità del danno non patrimoniale, contrapposta all'atipicità dell'illecito aquiliano;
tuttavia, nella nuova lettura della disposizione i “casi previsti dalla legge” comprendono anche le lesioni dei valori della persona costituzionalmente garantiti, dovendosi fare riferimento, ai fini della individuazione dei danni risarcibili, anche all'art. 2 Cost., che riconosce e tutela i diritti inviolabili dell'uomo.
Agli interessi sanciti dalla Carta costituzionale, proprio perché inviolabili, non può essere negata la tutela minima, ovvero quella risarcitoria, e sulla base di questa lettura costituzionalmente orientata la tipizzazione prevista dall'art. 2059 c.c. va intesa come un rinvio anche alla Legge fondamentale, oltre che a quella ordinaria.
Con le menzionate pronunce, pertanto, è stato razionalizzato il sistema risarcitorio, riconducendo tutti i danni di tipo non patrimoniale nell'alveo dell'art. 2059 c.c., cui non viene riconosciuta più una funzione meramente sanzionatoria, come veniva intesa dalla dottrina tradizionale.
L'innovativo sistema risarcitorio in materia di danno non patrimoniale introdotto con le menzionate sentenze della Cassazione ha ricevuto, poi, l'avallo della Corte
5 Costituzionale, che con la sentenza n° 233/2003, ha dichiarato infondata la questione di costituzionalità dell'art. 2059 c.c. nella parte in cui non consentirebbe il risarcimento dei danni non patrimoniali al di fuori delle ipotesi di reato, proprio sul presupposto che può dirsi ormai superata la tradizionale affermazione secondo la quale il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. si identificherebbe con il cosiddetto danno morale subiettivo.
La successiva, fondamentale sentenza Cass. S.U. 26972/2008 ha poi unificato le varie categorie di danni non patrimoniali rientranti nell'alveo dell'art. 2059 c.c., specificando che “in tal senso, e cioè come mera sintesi descrittiva, vanno intese le distinte denominazioni (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale) adottate dalle sentenze gemelle del 2003 e recepite dalla sentenza n° 233/2003 della Corte Costituzionale”, anche al fine di evitare che la lettura costituzionalmente orientata della norma in esame divenisse occasione per incrementare le poste di danno.
La pronuncia in esame ha fissato i criteri per enucleare i danni risarcibili, giungendo alla conclusione che “il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima, e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile”.
Il sistema così delineato è stato altresì dotato del necessario grado di flessibilità, dal momento che “entrambi i requisiti devono essere accertati dal giudice secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico”, e costituiscono perciò una c.d. clausola aperta.
La giurisprudenza di legittimità si è inoltre pronunciata in favore di una personalizzazione della tutela risarcitoria, che, ben potendo partire dall'accertamento medico-legale e dall'utilizzo delle tabelle per la liquidazione del danno biologico, abbia come scopo quello di dare ristoro a tutte le componenti di danno non patrimoniale che superino il triplice vaglio selettivo di rilevanza costituzionale dell'interesse, gravità della lesione e serietà del danno.
Il giudice, avvalendosi del c.d. sistema tabellare, dovrà procedere ad un'adeguata personalizzazione nel liquidare il danno non patrimoniale, tenendo conto di ogni possibile profilo, ivi incluso il danno morale. La Suprema Corte, nell'evidenziare che “la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che
6 fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento”
(Cass. 23469/2018), ha precisato che “costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost., mentre non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute”; ciò in quanto “il danno biologico, rappresentato dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, è pregiudizio ontologicamente diverso dal cd. danno morale soggettivo, inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute;
esso, ordinariamente liquidato con il metodo c.d. tabellare in relazione a un "barème" medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona, può essere incrementato in via di "personalizzazione" in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute”
(Cass. 27482/2018).
Si perviene pertanto ad un sistema risarcitorio che, mediante l'utilizzo di un metodo tabellare obiettivo e di un meccanismo di personalizzazione, consente di ponderare tutte le possibili voci di danno non patrimoniale, siano esse riferibili alla sfera interiore del danneggiato oppure a quella dinamico-relazionale.
Danno biologico, esistenziale, psicologico o altri similari, anche se distintamente invocati, non costituiscono perciò autonome voci di danno, ma mere sintesi descrittive dell'esplicazione di un danno unitario.
Al fine di garantire l'uniformità dei criteri di liquidazione del danno alla salute, la quantificazione monetaria del danno biologico è stata infine agganciata al parametro oggettivo rappresentato dalle Tabelle del Tribunale di Milano.
La scelta è stata consacrata dalla sentenza Corte di Cassazione n° 12464/2012, che ha richiamato la “vocazione nazionale” su base statistica delle tabelle milanesi e ne ha fatto discendere la conformità del loro utilizzo al criterio equitativo, in precedenza variamente inteso: tale orientamento, allo stato, può essere considerato ius receptum (cfr.
Cass. 17018/2018, secondo cui “In materia di danno non patrimoniale, i parametri delle
7 "Tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti. Ne consegue
l'incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle "Tabelle" di Milano consenta di pervenire”, e Cass. 8532/2020, che afferma che “Le tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal Tribunale di Milano sono munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.”).
Le predette tabelle devono perciò essere applicate al caso di specie, secondo la versione ultima pubblicata nel 2024.
Quanto alla commisurazione del danno, nel corso del giudizio è stata espletata una ctu che ha accertato l'entità delle lesioni patite dall'attrice in conseguenza del sinistro, quantificando il danno biologico permanente nella misura del 3%; l'invalidità temporanea assoluta per giorni 2; l'invalidità temporanea parziale nella misura di 15 giorni al 50% e 45 giorni al 25%.
Alla luce dei parametri indicati, all'attrice, che all'epoca del fatto aveva 55 anni, può essere riconosciuta la somma complessiva di € 4.291,00, che, maggiorata delle spese mediche riconducibili al sinistro di € 44,00, conduce ad un totale di € 4.335,00, somma che è già rivalutata in quanto calcolata sulla base delle più recenti tabelle.
Tale somma, comprensiva di tutti i profili di danno non patrimoniale di tipo medico- biologico, può essere aumentata di una ulteriore percentuale in presenza di concreti e rilevanti elementi dai quali dedurre profili di danno ulteriori rispetto all'ordinaria lesione del bene-salute comprensivamente considerata. Nel caso di specie, non sussistono elementi per ritenere provata l'esistenza di un danno “più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute”.
Su tale importo, spetteranno inoltre gli interessi compensativi al tasso legale, come modalità di liquidazione del danno da lucro cessante derivante dal ritardato pagamento della somma dovuta.
Secondo la Suprema Corte, invero, “gli interessi per il ritardo nel pagamento della somma dovuta costituiscono una componente implicita nella domanda risarcitoria e, come tali, non solo spettano di pieno diritto al danneggiato, anche in assenza di un'espressa richiesta, ma sono dovuti anche in mancanza di una prova rigorosa del
8 mancato guadagno” (Cass. 10825/2007; conforme Cass. 10193/2010); la natura risarcitoria correlata alla mancata disponibilità della somma di denaro li differenzia perciò dalla rivalutazione monetaria, che assolve invece ad una funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso.
Al fine di evitare indebiti effetti locupletativi (che deriverebbero dall'essere la somma già rivalutata), ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (cfr.
Cass. S.U. 1712/1995; Cass. 492/2001), tali interessi devono essere computati sull'importo complessivo devalutato alla data del fatto (02/03/2018) e via via rivalutato anno per anno, secondo gli indici Istat sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, detratto l'acconto alla data dell'effettiva percezione, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi.
Da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, sulla somma così determinata saranno inoltre dovuti gli interessi corrispettivi ex art. 1282 c.c., sempre al tasso legale, fino all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore dello Stato (essendo l'attrice ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato) ed a carico di parte convenuta, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, in € 500,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase di trattazione ed € 1.000,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 3.000,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15%.
Le spese di ctu, come già liquidate per anticipazione, vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 1065/2020 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento della somma di € 4.335,00 a titolo di risarcimento dei danni in favore dell'attrice, oltre interessi al tasso legale dal 02/03/2018 fino al soddisfo, da calcolare sulla predetta somma devalutata a quella data e via via annualmente rivalutata fino alla data odierna, secondo gli indici Istat sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
2) condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di giudizio in favore dello
Stato, che liquida in complessivi € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute;
9 3) pone le spese di ctu, come già liquidate per anticipazione, definitivamente a carico di parte convenuta.
Patti, 11/12/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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