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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 22/11/2025, n. 1044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1044 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
proc. n. 23/2020R.G.A.C.
CORTE D'APPELLO
DI IO AB
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati: dr.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dr. NATALINO SAPONE Consigliere dr.ssa IVANA ACACIA Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 23/2020 vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, unitamente e/o Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dall'avv. Francesco Bruzzese (c.f.: - pec: C.F._2
e dall'avv. Rocco De Luca (c.f. ) - Email_1 C.F._3
pec appellante Email_2
CONTRO ià (C.F: - P.IVA: Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_2
ON PA (c.f.: ) - pec: PEC: C.F._4 Email_3
appellata e appellante incidentale
OGGETTO: Risarcimento danni per lesioni da sinistro stradale - appello avverso la sentenza n. 579/2019 emessa dal Tribunale di Palmi in data 06/06/2019, nel proc. n. RG 100010/2012.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 28.12.2011, conveniva in giudizio l' Parte_1 [...]
quale impresa designata per territorio alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo Controparte_2
1 di Garanzia per le Vittime della Strada, per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale verificatosi in data 11.02.2011, lungo la Strada Provinciale n. 1 (ex S.S. 111), nel tratto Cittanova–Taurianova.
A fondamento della propria domanda, l'attore deduceva che, mentre era alla guida dell'autovettura Peugeot 307 tg. CS902MJ, di proprietà del padre e regolarmente assicurata, in compagnia del passeggero , nei pressi di un fabbricato industriale, incrociava un Parte_2 veicolo proveniente dal senso di marcia opposto con fari abbaglianti allo Xeno accesi, che lo abbagliavano. Nonostante i tentativi di segnalazione, il veicolo non riduceva l'intensità luminosa, costringendolo a una frenata d'emergenza. A causa di detta manovra e dell'umidità presente sull'asfalto, il veicolo perdeva aderenza, urtava dapprima il muretto posto al margine destro della carreggiata e successivamente un albero di ulivi, ribaltandosi. L'attore rimaneva incastrato e privo di sensi all'interno dell'abitacolo, mentre il passeggero riusciva ad allertare i soccorsi.
Precisava, inoltre, che il conducente dell'autovettura che aveva causato l'incidente si dileguava omettendo di prestare soccorso, e restava ignoto.
Deduceva, poi, che a seguito del descritto sinistro, veniva trasportato, unitamente al passeggero, al P.S. di IS e successivamente, per la gravità delle lesioni, l'attore veniva trasferito al reparto di Neurochirurgia degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria, dove veniva sottoposto a intervento chirurgico di stabilizzazione vertebrale D1–D6, con ricovero fino al 25.02.2011.
Precisava di aver riportato lesioni personali gravi, con invalidità permanente del 10%, oltre a danno biologico temporaneo e morale, per un quantum richiesto pari a € 36.385,00, salvo diversa somma da accertarsi in sede di CTU medico-legale.
Rappresentava altresì che nonostante le diffide inviate alla compagnia assicurativa, la richiesta di risarcimento veniva respinta dal Centro Liquidazione Danni FGVS, per mancanza di responsabilità accertata.
Chiedeva, quindi, all'adito Tribunale: di accertare la responsabilità esclusiva del veicolo non identificato;
di condannare l' al risarcimento integrale dei danni ed al pagamento Controparte_2 delle spese di lite;
di disporre CTU medico-legale.
Si costituiva in giudizio l' (oggi incorporata nella ), Controparte_2 CP_1 contestando integralmente la domanda risarcitoria proposta dall'attore. La compagnia assicurativa eccepiva preliminarmente l'improponibilità della domanda per violazione dell'art. 287 del D.lgs. n.
209/2005, assumendo che l'attore non aveva previamente inviato la prescritta diffida alla CONSAP, condizione necessaria per l'instaurazione del giudizio.
Nel merito, contestava l'andebeatur, assumendo che il sinistro non fosse riconducibile alla condotta di un veicolo non identificato, bensì alla condotta colposa del danneggiato, il quale, pur lamentando
2 un abbagliamento improvviso, non avrebbe posto in essere alcuna manovra di emergenza idonea ad evitare l'impatto. Rilevava che, secondo la stessa narrazione dell'attore il veicolo aveva urtato dapprima un muretto e poi un albero, ribaltandosi, e che era rimasto incastrato e Parte_1 privo di sensi all'interno dell'abitacolo, circostanze che escluderebbero la veridicità dell'affermato rallentamento.
La convenuta Compagnia contestava altresì il quantum debeatur, ritenendo la somma richiesta sproporzionata ed eccessiva.
Chiedeva, dunque, in via preliminare, la dichiarazione di improponibilità della domanda;
in via principale, il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto;
in subordine, la riduzione equitativa del risarcimento richiesto;
in via istruttoria, l'ammissione della CTU medico-legale, previo espletamento della prova sull'an debeatur.
Il Tribunale di Palmi espletata la prova testimoniale ammessa e acquisita la documentazione versata in atti, con ordinanza del 21.11.2015 rigettava la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio medico-legale avanzata da parte attrice, ritenendo la causa matura per la decisione e superfluo ogni ulteriore approfondimento istruttorio. All'esito dell'udienza del 15.03.2018, la causa veniva trattenuta in decisione e, con sentenza n. 579/2019, pubblicata in data 06.06.2019 e non notificata, definitivamente pronunciando nel procedimento R.G. n. 100010/2012, rigettava integralmente la domanda e condannava il al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, liquidate Pt_1 in complessivi € 2.300,00, oltre accessori di legge.
Con atto di appello iscritto a ruolo in data 13.01.2020, chiedeva la riforma Parte_1 integrale della sentenza impugnata alla luce delle seguenti doglianze.
Con il primo motivo di appello, lamentava l'erronea valutazione della prova testimoniale e il difetto di motivazione. Assumeva l'appellante che il giudice di primo grado avesse ritenuto non provati il fatto storico e il nesso causale tra il sinistro e l'evento dannoso, sulla base di una lettura parziale e non adeguatamente motivata delle prove testimoniali e documentali acquisite. In particolare, rilevava che fosse stato erroneamente attribuito valore esclusivo alla deposizione del teste intervenuto sul luogo del sinistro solo successivamente al suo verificarsi, senza considerare Tes_1 la sua inattendibilità, derivante da percezioni indirette e valutazioni personali. Deduceva, altresì, che le dichiarazioni rese dal teste fossero generiche, contraddittorie e prive di riscontri oggettivi, e non idonee a escludere la veridicità della ricostruzione offerta dalla parte attrice. Lamentava, infine, il difetto di motivazione della sentenza impugnata, per non avere il giudice esplicitato il criterio logico- giuridico adottato nella selezione delle prove ritenute rilevanti, in violazione degli artt. 115 e 116
c.p.c.
3 Con il secondo motivo di appello lamentava l'erronea esclusione di attendibilità dell'unico testimone oculare. Assumeva, in particolare, che il Tribunale avesse ritenuto priva di valore la testimonianza resa dal teste , unico soggetto presente al momento del sinistro, senza Parte_2 procedere a una valutazione concreta e comparativa rispetto alle altre risultanze istruttorie, nè motivare le ragioni per cui tale testimonianza fosse stata ritenuta non idonea. Adduceva che le circostanze descritte nell'atto di citazione avevano trovato puntuale conferma nella deposizione del teste, il quale aveva assistito direttamente all'evento e fornito una ricostruzione precisa della dinamica del sinistro. Lamentava, pertanto, che il giudice avesse fondato il proprio convincimento su un esame parziale e frammentario degli elementi istruttori, in violazione del principio secondo cui la valutazione probatoria deve essere organica e complessiva.
Con il terzo motivo di appello, lamentava l'erronea valutazione dell'onere probatorio e l'infondatezza del rigetto delle domande attoree.L'appellante contestava la decisione del Tribunale per avere ritenuto non assolto l'onere probatorio in ordine alla dimostrazione che il sinistro fosse stato provocato da un veicolo non identificato, rigettando conseguentemente la domanda risarcitoria.
Adduceva che tale valutazione si poneva in contrasto con i principi consolidati in giurisprudenza, secondo cui, ai fini dell'accesso al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, è sufficiente che il danneggiato dimostri di aver sporto denuncia dell'incidente alle competenti autorità, senza che su di lui gravi l'obbligo di svolgere indagini ulteriori o complesse. Adduceva di aver adempiuto diligentemente agli obblighi informativi, fornendo una ricostruzione esaustiva dei fatti e documentando l'impossibilità oggettiva di identificare il veicolo antagonista, per cause non imputabili alla sua condotta. Lamentava, pertanto, che il giudice di prime cure avesse omesso di considerare elementi indiziari e presuntivi rilevanti, incorrendo in una valutazione parziale e non conforme ai principi di diritto applicabili.
Concludeva chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'esecutività della sentenza ai sensi dell'art. 283 c.p.c. invocando la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Nel merito, chiedeva l'integrale riforma della sentenza impugnata, con accertamento della responsabilità esclusiva del conducente del veicolo non identificato nella causazione del sinistro e condanna della società appellata, quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, nella misura indicata in citazione o in quella ritenuta di giustizia.
Domandava, altresì, la vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge, nonché l'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, volta ad accertare la natura, l'entità e le conseguenze delle lesioni riportate, ivi compreso il danno morale.
4 Con comparsa di risposta depositata in data 25.06.2020 si costituiva nel presente grado di giudizio la contestando tutto quanto ex adverso dedotto da controparte. Controparte_1
In via preliminare la società assicurativa:
- eccepiva l'irregolarità della notifica dell'atto di appello, sostenendo che non fosse stato rispettato il termine di 20 giorni previsto dall'art. 166 c.p.c. per l'appello incidentale, a causa della sospensione dei termini per l'emergenza Covid-19;
- contestava la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza, ritenendo assenti sia il fumus boni iuris che il periculum in mora.
Nel merito, contestava la critica fatta nell'atto di appello alla testimonianza del teste Tes_1 ritenuta invece precisa, dettagliata e fondata su percezioni dirette. Parte appellata evidenziava che il teste era stato citato dalla stessa parte attrice e che, per metterne in discussione la veridicità, sarebbe stata necessaria querela di falso.
Rilevava, altresì, l'inattendibilità del teste , le cui dichiarazioni risultavano vaghe Parte_2
e contraddittorie, non idonee a provare il nesso causale tra il sinistro e la condotta del presunto veicolo non identificato.
Reputava, infine, non raggiunta la prova piena né sull'esistenza del veicolo antagonista, né sull'abbagliamento che sarebbe stato all'origine del sinistro.
La spiegava anche appello incidentale, deducendo l'omesso esame di un Controparte_1 fatto decisivo per il giudizio, costituito dalla mancata pronuncia sull'eccezione di incapacità a testimoniare del teste , sollevata nel corso dell'udienza nella quale il teste è stato Parte_2 sentito ai sensi dell'art. 246 c.p.c e ribadita negli scritti difensivi. La compagnia assumeva che il teste evidenziava come il teste avesse subito danni fisici in conseguenza del medesimo sinistro oggetto di causa, circostanza che, secondo consolidata giurisprudenza, ne determinava l'incapacità a testimoniare.
Concludeva chiedendo, in via preliminare, l'accertamento dell'ammissibilità e tempestività dell'appello incidentale ed il rigetto della richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza. Nel merito, il rigetto dell'appello principale e l'accoglimento dell'appello incidentale, con dichiarazione di incapacità a testimoniare del teste;
con vittoria di spese e competenze del Parte_2 giudizio.
A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza celebrata il 28.05.2020, con ordinanza del
18.06.2020 la Corte rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, non considerando sussistenti il fumus boni juris nè il periculum in mora.
5 A seguito di alcuni differimenti d'ufficio, le parti, con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., precisavano le proprie conclusioni e con ordinanza del 04.06.2025 la causa veniva posta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., di cui solo parte appellata profittava.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I
Preliminarmente: la società ha dichiarato di voler proporre un “appello incidentale”, CP_1 così qualificando la mera riproposizione dell'eccezione di incapacità a testimoniare dello GA.
In realtà l'assicuratrice non avrebbe titolo per proporre un appello incidentale innanzitutto perché sarebbe carente del fondamentale presupposto della soccombenza e poi perché , nell'ipotesi di appello condizionato all'accoglimento dell'appello principale, non sarebbe la mera dichiarazione di incapacità del teste ad essere satisfattiva dell'interesse della assicuratrice, ma semmai il rigetto dell'avversa pretesa (già respinta in primo grado).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'atto contenente l'appello incidentale non richiede formule sacramentali, purché dal complesso delle deduzioni e delle conclusioni formulate dall'appellato nella comparsa di risposta risulti in modo non equivoco la volontà di ottenere la riforma della decisione del primo giudice (Cass. Civ., n. 4860/2021). Ne consegue che la richiesta limitata alla dichiarazione di incapacità del teste costituisce un appello incidentale inammissibile.
Neppure l'eccezione potrebbe valutarsi: la giurisprudenza di legittimità subordina la possibilità di eccepire l' incapacità del teste ex art 246 cpc alla proposizione tempestiva sia all'atto dell'assunzione che nella precisazione delle conclusioni , restando altrimenti non proponibile in appello - cfr Cass Sez. U - , Sentenza n. 9456 del 06/04/2023 (“La parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza, in quanto resa da un teste che assume essere incapace, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede d'impugnazione.”)
Nella specie, l'esame dei verbali del processo di primo grado, fa emergere che l'eccezione ex art
246 cpc è stata sollevata dalla difesa solo all'esito dell'escussone del teste (cfr CP_1 Pt_2 verbale ud del 3.3.2014), ma non è stata neppure più menzionata all'udienza del 15.3.2018, allorquando sono state precisate le conclusioni.
L'eccezione è quindi comunque inammissibile in questa sede
II
Nel merito, gli argomenti che hanno condotto il Tribunale a respingere la domanda possono così riassumersi:
6 - le deduzioni dell'attore non trovavano riscontro né nelle dichiarazioni testimoniali né nel rilevamento tecnico-descrittivo del sinistro stradale, redatto dai Carabinieri della Stazione di
Cittanova, intervenuti sui luoghi del sinistro.
- in particolare che il rilievo redatto dai Carabinieri ravvisava la causa della perdita di controllo dell'autovettura piuttosto per la probabile velocità elevata, nonché l'assenza di tracce di frenata misurabili, nonostante l'asfalto fosse asciutto.
- la testimonianza resa dall'appuntato , intervenuto sul luogo appena cinque Testimone_2 minuti dopo il sinistro, era rilevante sia perché lo stesso non aver incrociato autovetture con fari abbaglianti nella zona e che il manto stradale non risultava scivoloso;
sia perché aveva visto una macchina grigia — dello stesso colore di quella del — passare a velocità sostenuta, senza Pt_1 tuttavia riuscire a rilevarne la targa.
- Le analisi svolte in ospedale avevano riscontrato in capo al un tasso alcolemico pari a Pt_1
0.33 g/l, superiore al limite previsto per i neopatentati, circostanza che, sebbene non decisiva, contribuiva a escludere la riconducibilità del sinistro alla condotta di un veicolo non identificato.
- la testimonianza del trasportato non risultava utile né per identificare il Parte_2 veicolo né per ricostruire con precisione la dinamica dell'impatto.
- Infine, la giurisprudenza di legittimità esigeva che , per ottenere il risarcimento da parte del
Fondo, la vittima doveva dimostrare che il sinistro fosse stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato, nonché la compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell'incidente, elementi che , nel caso di specie, non risultavano provati.
L'appello non risulta affatto idoneo a smentire o sminuire tali argomentazioni, e quindi , apparendo integralmente infondato , deve essere respinto.
I tre motivi di gravame, strettamente connessi tra loro, possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tutti si concentrano sulla valutazione delle risultanze istruttorie operata dal giudice di primo grado, ritenuta dall'appellante parziale, illogica e viziata da un'erronea applicazione dei principi in tema di onere della prova.
In particolare, l'appellante censura la sentenza impugnata che avrebbe attribuito rilievo esclusivo agli elementi sfavorevoli alla propria tesi, omettendo una valutazione organica e complessiva delle prove acquisite, e che avrebbe attribuito valore determinante alla testimonianza del carabiniere intervenuto successivamente al sinistro, a discapito dell'unico testimone oculare, passeggero del veicolo condotto dall'attore. Contestava, inoltre, l'aver richiesto all'attore un onere probatorio eccessivamente gravoso, non previsto dalla normativa di riferimento, ovvero che fornisse elementi di
7 prova ulteriori rispetto alla denuncia presentata, non compatibili con le risorse e le possibilità del danneggiato.
Le doglianze sono infondate e vanno disattese.
La ricostruzione operata dal Tribunale si fonda su una valutazione coerente e logica che valorizza tutte le risultanze istruttorie, conforme ai principi giurisprudenziali in materia e al rigoroso onere probatorio richiesto nei casi di sinistro causato da veicolo non identificato. Ovvero di fornire rigorosa prova in ordine all'avvenuta verificazione del fatto dannoso ed al nesso di causalità tra quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli lamentate (Cass. Civ., sez. III, 15/02/2024, n.4213; Cassazione civile, sez. III 28 giugno 2016 n. 13282), e dimostrare che il veicolo danneggiante sia rimasto sconosciuto per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima (Cass. civ., sez. III,
19/04/2023, n. 10540; Cass. civ., sez. VI, 12/07/2022, n. 21983; Cass. civ., sez. III, 13/07/2011, n.
15367; Cass. civ., sez. III, 10/06/2005, n. 12304; Cass. civ., sez. III, 25/07/1995, n. 8086).
La circostanza per cui il veicolo investitore sia rimasto non identificato può ritenersi dimostrata, in via presuntiva e secondo l'id quod plerumque accidit, qualora, a seguito della denuncia dell'incidente alle competenti autorità, le indagini svolte o disposte dall'Autorità Giudiziaria abbiano avuto esito negativo (Cass. civ., 8/03/1990, n. 1860; Cass. civ., sez. III, 18/11/2005, n. 24449).
Non è sufficiente, pertanto, affermare l'esistenza di un veicolo ignoto: è necessario dimostrare di aver fatto tutto il possibile per consentirne l'identificazione. (Cass. civ., sez. VI, 19/11/2021, n.
35605).
Gli elementi, le allegazioni ed il corredo probatorio posti a sostegno della pretesa di Parte_1 non soddisfano tali condizioni, poiché presentano evidenti lacune e contraddizioni, tali da non riuscire a dimostrare che il sinistro denunciato si sia verificato secondo le modalità riferite, né che possa essere attribuito alla responsabilità di un'autovettura rimasta sconosciuta.
Del tutto correttamente il Tribunale ha considerato inidonea a provare la domanda la deposizione del terzo trasportato al momento del sinistro — , escusso all'udienza del 3.03.2014- Parte_2
Questi ha reso dichiarazioni generiche , incerte ed inidonee a dimostrare la presenza e la condotta di un veicolo antagonista anche perché incoerenti e non collimanti con le modalità del sinistro riferite dallo stesso teste.
GA, infatti, ha dichiarato in udienza che, trasportato sulla macchina guidata da Parte_1
, “alle ore 01:20 una macchina che procedeva in direzione contraria alla nostra aveva i fari
[...] abbaglianti allo xeno, ricordo che era molto intensa la luce e c'era brina per terra”.
Sempre a detta del teste, “procedevamo alla velocità di circa 100 km/h sulla strada provinciale e alla vista della macchina ha rallentato e poi non ricordo più niente. (…) la macchina è finita Parte_1
8 fuori strada senza impattare con quella che proveniva da lato opposto ed andando a finire sul lato destro della carreggiata. È uscita di strada”.
Continuando nella sua narrazione il teste riferiva, inoltre, che “non ricordo se siamo usciti fuori strada o ha arrestato volontariamente la marcia”. Parte_1
Ha poi precisato che “siamo andati a sbattere contro un albero che si trovava sul lato destro della carreggiata ove siamo andati a finire. Ricordo che la macchina si è ribaltata. Non so cosa sia successo dopo (…). Io sono riuscito ad uscire dalla macchina e a chiamare mio padre”. E più avanti, alla fine della testimonianza specificava “non ricordo come fosse la macchina che procedeva nel senso contrario di marcia”.
Intanto la velocità indicata dal teste non sarebbe per nulla moderata;
e ciò è coerente sia con quanto riferito dai militari di pattuglia poco distante, che con le conseguenze rovinose dell'impatto contro il muretto posto ai margini della banchina, che appare quindi causato non già da una manovra di emergenza, ma dall'uscita di strada per velocità eccessiva.
La violenza dell'urto trova conferma nella dinamica successiva al sinistro.
L'autovettura, subito dopo l'uscita da una curva, ha lasciato (come risulta dai rilievi di cui si dirà a breve) segni di frenata sull'asfalto per una lunghezza di circa 20 metri, dal punto iniziale della frenata fino al primo impatto contro il muretto posto ai margini della carreggiata.
E nonostante il rallentamento imposto dalla frenata, e dallo scontro con il muretto, il veicolo ha proseguito la propria corsa, andando a colpire un albero di ulivo situato in un appezzamento di terreno adiacente, per poi arrestarsi solo dopo essersi ribaltato. Una serie di eventi compatibili solo una velocità molto elevata del veicolo condotto dal . Pt_1
Del resto, nessuna autovettura con fari abbaglianti è stata vista dalla pattuglia posizionata poco distante , che era tanto vicina da avere sentito il forte rumore (dell'impatto del veicolo del con Pt_1 il muretto, probabilmente) e da essere intervenuta sui luoghi dopo pochi minuti.
Il testimone militare di pattuglia, riferiva infatti che “ricordo che a quell'ora c'erano Tes_1 pochissime macchine. Non abbiamo incrociato macchine con i fari abbaglianti. Noi stavamo facendo posto di blocco sulla statale e fermavamo le macchine che provenivano da un senso e da un altro. Io non ho visto macchine con i fari abbaglianti anche se non posso escludere con certezza che siano passate. Non ricordo in generale se provenissero macchine da Taurianova vista l'ora”.
Curava infine di precisare “preciso che escludo che, mentre andavamo sul luogo dell'incidente (in direzione Taurianova) ci fosse una macchina con i fari abbaglianti proveniente da Taurianova.
Preciso che siamo intervenuti sul luogo del sinistro circa 5 minuti dopo il suo verificarsi. (…) Noi
9 abbiamo sentito un forte rumore ma non ci siamo attivati perché non sapevamo di cosa si trattasse né il luogo di provenienza del boato”.
Ulteriore elemento che depone per l'inattendibilità della deposizione resa dal teste Parte_2
è rappresentato dalla divergenza tra le sue dichiarazioni e quelle rese dallo stesso
[...]
in sede di sommarie informazioni, acquisite dalla Legione dei Carabinieri – Stazione Parte_1 di Rizziconi in data 2.04.2011.
dichiarava di essere stato abbagliato da un'autovettura con fari allo xeno : “ho frenato Pt_1 repentinamente ma non sono riuscito a tenere in strada l'autovettura anche perché vi era terriccio sulla strada e l'autovettura ha slittato, andando a finire contro un muretto basso e successivamente cappottandomi, trovandomi successivamente fuori dall'autovettura o così ricordo”.
Precisava più avanti che “la velocità da me condotta con l'autovettura nella zona non ha mai superato 80 km/h”.
Risulta evidente, in primo luogo, la divergenza tra le condizioni stradali descritte dai due soggetti: il testimone parla di “brina”, mentre l'attore fa espresso riferimento al “terriccio”. (cui si aggiunge la discrepanza anche sulla velocità di marcia, che il teste indica pari a circa 100 km/h, mentre l'attore dichiara di non aver mai superato 80 km/h.)
Le dichiarazioni del teste risultano altresì contraddette dai rilievi tecnici effettuati dai Carabinieri
(C.re “ e C.re ), intervenuti sul luogo del sinistro alle ore Controparte_3 Controparte_4
01:32, allertati dai familiari di . Pt_2
La relazione di servizio redatta dai militari descrive l'incidente come una “fuoriuscita autonoma” del veicolo, attribuendo la causa della perdita di controllo “probabilmente” all'elevata velocità.
I militari non hanno visto alcuna altra macchina passare da quel luogo nell'immediatezza del sinistro, se non una autovettura grigia (come quella del ) ad alta velocità Dal rilevamento Pt_1 tecnico-descrittivo del sinistro emerge infatti che “l'autovettura condotta da , con a Parte_1 bordo viaggiava sulla S.P.I. in direzione Taurianova quando, appena dopo Parte_2
l'uscita di una curva a sinistra all'altezza del Km 18+800, probabilmente a causa dell'elevata velocità sbandava e, perdendo aderenza, andava ad urtare in un primo momento contro un muretto posto ai margini della banchina della propria corsia, successivamente impattava contro un albero di ulivo posto in un appezzamento di terreno sul lato destro della carreggiata, ribaltandosi”.
Il fatto che l'autovettura procedesse a velocità elevata è confermato dai rilievi effettuati dai militari,
i quali precisavano nello stesso verbale “che non è stato possibile effettuare misure della frenata, poiché dall'uscita della curva (ove si notavano i segni degli pneumatici che arrivavano fino al muretto posto al margine della carreggiata) al punto di impatto iniziale, vi erano oltre venti metri di
10 distanza”, circostanza che rende evidente che il conducente procedeva ad una velocità tale da non consentire il controllo del veicolo all'uscita della curva
Precisava il militare che pure avendo visto l'autovettura grigia procedere ad elevata velocità “non abbiamo fermato l'autovettura in quanto eravamo impegnati con un'altra autovettura e non abbiamo ritenuto opportuno avvisare i colleghi con la radio mobile”.
Risultano smentite pure le dedotte anomalie dell'asfalto, che per i militari (con l'efficacia probatoria propria dei loro rilevi) era “asciutto e privo di anomalie” ; per tale ragione sin dal primo momento hanno attribuito la causa del sinistro alla “fuoriuscita per sbandamento o altro”.
Non solo: a corroborare la valutazione del Tribunale, vi è l'accertamento della condizione psicofisica del conducente, che è risultato essere sotto l'influenza dell'alcool, circostanza assolutamente taciuta dall'attore.
I Carabinieri dopo avere constatato il “sinistro stradale verificatosi l'11.02.2011, alle 01:30 circa nella S.P.1 Km 18+800 del comune di Cittanova”, hanno inoltrato una richiesta (prot. n. 34/3-0 del
11.02.2011) all'Ospedale di IS, sollecitando accertamenti sanitari sul danneggiato ( “per stabilire se lo stesso al momento dell'incidente guidava in condizioni psicofisiche alterate ovvero sotto l'influenza dell'alcool o di sostanze stupefacenti”) E il Pronto Soccorso dell'Ospedale di
IS ha refertato, come si legge nel certificato del 11.02.2011 ore 02:34, un valore dell'etanolo pari a 0,33 g/l.
L'attore, al momento del sinistro, aveva diciannove anni, rientrando pertanto nella categoria dei soggetti per i quali vigeva il divieto assoluto di guida dopo assunzione di alcol: infatti l'art. 186-bis del Codice della Strada, vigente all'epoca dei fatti e introdotto con il Decreto Legislativo n. 59/2011, stabiliva un divieto assoluto di guida dopo l'assunzione di bevande alcoliche per i conducenti di età inferiore ai ventuno anni e per coloro che avevano conseguito la patente da meno di tre anni. Per tali soggetti, l'accertamento di un tasso alcolemico superiore a zero e non eccedente il limite di 0,5 g/l comportava l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.
L'incidenza del tasso alcolemico unito all'elevata velocità sono certamente elementi idonei a far perdere il controllo del veicolo che , come si è visto, era appena uscito da una curva
Tutte le circostanze emerse dagli atti ed ora richiamate sono state correttamente valutate dal
Tribunale, al quale non può affatto attribuirsi la scorretta o errata motivazione degli elementi di caus, che invece convergono nel delineare una dinamica compatibile con una perdita di controllo del veicolo per condotta imprudente, e non supportano in alcun modo la tesi del coinvolgimento di un'autovettura ignota. L'attore, peraltro, non ha fornito alcun elemento certo, concreto e verificabile che deponesse in senso opposto, stante la inattendibilità della testimonianza del passeggero.
11 A tutto quanto fin qui esposto, si aggiunga che nessuno sforzo del danneggiato appare condotto allo scopo di rimediare informazioni sul veicolo investitore, né elementi suscettibili (quantomeno)
d'orientare le investigazioni dell'autorità pubblica : non risulta depositata alcuna denuncia o querela contro ignoti, né alcun atto volto a sollecitare l'attivazione di indagini da parte dell'Autorità
Giudiziaria nell'immediatezza del sinistro. Non vi è traccia di richieste di indagini o di iniziative volte all'identificazione del veicolo. Le prime dichiarazioni che attribuiscono l'incidente all'abbagliamento da parte di un veicolo ignoto risalgono al verbale di sommarie informazioni del 2 aprile 2011, quindi quasi due mesi dopo il fatto, rese da e dal trasportato . Parte_1 Parte_2
Dichiarazioni, peraltro, del tutto generiche.
Anche la documentazione sanitaria redatta nell'immediatezza del sinistro (11 febbraio 2011) non contiene alcun riferimento specifico a un veicolo ignoto né alla dinamica dell'incidente così come descritta dall'appellante.
L'appello proposto è pertanto totalmente infondato, restando pienamente confermata la sentenza impugnata.
III
Il rigetto dell'appello comporta la condanna dell'appellante alle spese di lite del presente grado, che devono liquidarsi ai sensi del DM 55/2014 come aggiornato dal DM 147/2022.
Il valore della causa deve determinarsi sulla base della domanda, avendo l'attore, poi appellante, chiesto un risarcimento pari ad euro 36.385,00.
Per contro, l'inserimento della clausola “o della diversa somma di giustizia” non consente di qualificare la causa come di valore indeterminabile: cfr Cass civ., Sez. Unite, Sent., (data ud.
10/06/2025) 23/07/2025, n. 20805, che ha stabilito <<< In una causa relativa a somma di denaro
(nella specie, a titolo di risarcimento di danni), qualora la domanda attrice, che contempli la richiesta di pagamento di un determinato importo, contenga anche la generica istanza "ovvero nel diverso importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa, e/o comunque nel diverso importo che dovesse essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c.” ( o similare), in caso di integrale rigetto della domanda, la liquidazione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa deve avvenire sulla base dello scaglione corrispondente alla somma specificamente indicata dall'attore, ove lo stesso attribuisca compensi superiori rispetto a quelli accordati per le cause di valore indeterminabile>>
Pertanto, considerata la prevalente soccombenza dell'appellante e lo scaglione di riferimento (da
€ 26.001 a € 52.000), secondo la richiesta risarcitoria, ai sensi del DM 55/2014 come aggiornato al
12 DM 147/2022, , le somme dovute all'assicuratrice possono liquidarsi per euro 9.991,00 (di cui fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00, fase introduttiva del giudizio, valore medio:€1.418,00,Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio:€ 3.045,00, fase decisionale, valore medio:€ 3.470,00) oltre spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
A termini dell'art. 13 comma 1 quater del T.U. n. 115 del 30.5.2002 deve attestarsi l'integrale rigetto dell'appello principale la dichiarazione di inammissibilità di quello incidentale
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, proposto avverso la sentenza n. 579/2019 emessa dal Tribunale di Palmi in data 06/06/2019, nel procedimento n. RG 100010/2012, così provvede:
1. Rigetta l'appello principale;
2. Dichiara inammissibile l'appello incidentale , tale qualificato, e comunque l'eccezione di incapacità del teste ex art 246 cpc
3. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore della società assicuratrice liquidate ai sensi del DM 55/2014 e DM 147/2022 per euro 9.991,00 oltre spese forfetarie, IVA;
4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 comma 1 quater TU 115/2002, attesta di aver emesso una sentenza di integrale rigetto dell'appello principale ed inammissibilità di quello incidentale .
Così deciso a Reggio Calabria il 18.11.2025
La Presidente estensore
Dr.ssa Patrizia Morabito
13
CORTE D'APPELLO
DI IO AB
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati: dr.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dr. NATALINO SAPONE Consigliere dr.ssa IVANA ACACIA Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 23/2020 vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, unitamente e/o Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dall'avv. Francesco Bruzzese (c.f.: - pec: C.F._2
e dall'avv. Rocco De Luca (c.f. ) - Email_1 C.F._3
pec appellante Email_2
CONTRO ià (C.F: - P.IVA: Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_2
ON PA (c.f.: ) - pec: PEC: C.F._4 Email_3
appellata e appellante incidentale
OGGETTO: Risarcimento danni per lesioni da sinistro stradale - appello avverso la sentenza n. 579/2019 emessa dal Tribunale di Palmi in data 06/06/2019, nel proc. n. RG 100010/2012.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 28.12.2011, conveniva in giudizio l' Parte_1 [...]
quale impresa designata per territorio alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo Controparte_2
1 di Garanzia per le Vittime della Strada, per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale verificatosi in data 11.02.2011, lungo la Strada Provinciale n. 1 (ex S.S. 111), nel tratto Cittanova–Taurianova.
A fondamento della propria domanda, l'attore deduceva che, mentre era alla guida dell'autovettura Peugeot 307 tg. CS902MJ, di proprietà del padre e regolarmente assicurata, in compagnia del passeggero , nei pressi di un fabbricato industriale, incrociava un Parte_2 veicolo proveniente dal senso di marcia opposto con fari abbaglianti allo Xeno accesi, che lo abbagliavano. Nonostante i tentativi di segnalazione, il veicolo non riduceva l'intensità luminosa, costringendolo a una frenata d'emergenza. A causa di detta manovra e dell'umidità presente sull'asfalto, il veicolo perdeva aderenza, urtava dapprima il muretto posto al margine destro della carreggiata e successivamente un albero di ulivi, ribaltandosi. L'attore rimaneva incastrato e privo di sensi all'interno dell'abitacolo, mentre il passeggero riusciva ad allertare i soccorsi.
Precisava, inoltre, che il conducente dell'autovettura che aveva causato l'incidente si dileguava omettendo di prestare soccorso, e restava ignoto.
Deduceva, poi, che a seguito del descritto sinistro, veniva trasportato, unitamente al passeggero, al P.S. di IS e successivamente, per la gravità delle lesioni, l'attore veniva trasferito al reparto di Neurochirurgia degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria, dove veniva sottoposto a intervento chirurgico di stabilizzazione vertebrale D1–D6, con ricovero fino al 25.02.2011.
Precisava di aver riportato lesioni personali gravi, con invalidità permanente del 10%, oltre a danno biologico temporaneo e morale, per un quantum richiesto pari a € 36.385,00, salvo diversa somma da accertarsi in sede di CTU medico-legale.
Rappresentava altresì che nonostante le diffide inviate alla compagnia assicurativa, la richiesta di risarcimento veniva respinta dal Centro Liquidazione Danni FGVS, per mancanza di responsabilità accertata.
Chiedeva, quindi, all'adito Tribunale: di accertare la responsabilità esclusiva del veicolo non identificato;
di condannare l' al risarcimento integrale dei danni ed al pagamento Controparte_2 delle spese di lite;
di disporre CTU medico-legale.
Si costituiva in giudizio l' (oggi incorporata nella ), Controparte_2 CP_1 contestando integralmente la domanda risarcitoria proposta dall'attore. La compagnia assicurativa eccepiva preliminarmente l'improponibilità della domanda per violazione dell'art. 287 del D.lgs. n.
209/2005, assumendo che l'attore non aveva previamente inviato la prescritta diffida alla CONSAP, condizione necessaria per l'instaurazione del giudizio.
Nel merito, contestava l'andebeatur, assumendo che il sinistro non fosse riconducibile alla condotta di un veicolo non identificato, bensì alla condotta colposa del danneggiato, il quale, pur lamentando
2 un abbagliamento improvviso, non avrebbe posto in essere alcuna manovra di emergenza idonea ad evitare l'impatto. Rilevava che, secondo la stessa narrazione dell'attore il veicolo aveva urtato dapprima un muretto e poi un albero, ribaltandosi, e che era rimasto incastrato e Parte_1 privo di sensi all'interno dell'abitacolo, circostanze che escluderebbero la veridicità dell'affermato rallentamento.
La convenuta Compagnia contestava altresì il quantum debeatur, ritenendo la somma richiesta sproporzionata ed eccessiva.
Chiedeva, dunque, in via preliminare, la dichiarazione di improponibilità della domanda;
in via principale, il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto;
in subordine, la riduzione equitativa del risarcimento richiesto;
in via istruttoria, l'ammissione della CTU medico-legale, previo espletamento della prova sull'an debeatur.
Il Tribunale di Palmi espletata la prova testimoniale ammessa e acquisita la documentazione versata in atti, con ordinanza del 21.11.2015 rigettava la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio medico-legale avanzata da parte attrice, ritenendo la causa matura per la decisione e superfluo ogni ulteriore approfondimento istruttorio. All'esito dell'udienza del 15.03.2018, la causa veniva trattenuta in decisione e, con sentenza n. 579/2019, pubblicata in data 06.06.2019 e non notificata, definitivamente pronunciando nel procedimento R.G. n. 100010/2012, rigettava integralmente la domanda e condannava il al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, liquidate Pt_1 in complessivi € 2.300,00, oltre accessori di legge.
Con atto di appello iscritto a ruolo in data 13.01.2020, chiedeva la riforma Parte_1 integrale della sentenza impugnata alla luce delle seguenti doglianze.
Con il primo motivo di appello, lamentava l'erronea valutazione della prova testimoniale e il difetto di motivazione. Assumeva l'appellante che il giudice di primo grado avesse ritenuto non provati il fatto storico e il nesso causale tra il sinistro e l'evento dannoso, sulla base di una lettura parziale e non adeguatamente motivata delle prove testimoniali e documentali acquisite. In particolare, rilevava che fosse stato erroneamente attribuito valore esclusivo alla deposizione del teste intervenuto sul luogo del sinistro solo successivamente al suo verificarsi, senza considerare Tes_1 la sua inattendibilità, derivante da percezioni indirette e valutazioni personali. Deduceva, altresì, che le dichiarazioni rese dal teste fossero generiche, contraddittorie e prive di riscontri oggettivi, e non idonee a escludere la veridicità della ricostruzione offerta dalla parte attrice. Lamentava, infine, il difetto di motivazione della sentenza impugnata, per non avere il giudice esplicitato il criterio logico- giuridico adottato nella selezione delle prove ritenute rilevanti, in violazione degli artt. 115 e 116
c.p.c.
3 Con il secondo motivo di appello lamentava l'erronea esclusione di attendibilità dell'unico testimone oculare. Assumeva, in particolare, che il Tribunale avesse ritenuto priva di valore la testimonianza resa dal teste , unico soggetto presente al momento del sinistro, senza Parte_2 procedere a una valutazione concreta e comparativa rispetto alle altre risultanze istruttorie, nè motivare le ragioni per cui tale testimonianza fosse stata ritenuta non idonea. Adduceva che le circostanze descritte nell'atto di citazione avevano trovato puntuale conferma nella deposizione del teste, il quale aveva assistito direttamente all'evento e fornito una ricostruzione precisa della dinamica del sinistro. Lamentava, pertanto, che il giudice avesse fondato il proprio convincimento su un esame parziale e frammentario degli elementi istruttori, in violazione del principio secondo cui la valutazione probatoria deve essere organica e complessiva.
Con il terzo motivo di appello, lamentava l'erronea valutazione dell'onere probatorio e l'infondatezza del rigetto delle domande attoree.L'appellante contestava la decisione del Tribunale per avere ritenuto non assolto l'onere probatorio in ordine alla dimostrazione che il sinistro fosse stato provocato da un veicolo non identificato, rigettando conseguentemente la domanda risarcitoria.
Adduceva che tale valutazione si poneva in contrasto con i principi consolidati in giurisprudenza, secondo cui, ai fini dell'accesso al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, è sufficiente che il danneggiato dimostri di aver sporto denuncia dell'incidente alle competenti autorità, senza che su di lui gravi l'obbligo di svolgere indagini ulteriori o complesse. Adduceva di aver adempiuto diligentemente agli obblighi informativi, fornendo una ricostruzione esaustiva dei fatti e documentando l'impossibilità oggettiva di identificare il veicolo antagonista, per cause non imputabili alla sua condotta. Lamentava, pertanto, che il giudice di prime cure avesse omesso di considerare elementi indiziari e presuntivi rilevanti, incorrendo in una valutazione parziale e non conforme ai principi di diritto applicabili.
Concludeva chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'esecutività della sentenza ai sensi dell'art. 283 c.p.c. invocando la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Nel merito, chiedeva l'integrale riforma della sentenza impugnata, con accertamento della responsabilità esclusiva del conducente del veicolo non identificato nella causazione del sinistro e condanna della società appellata, quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, nella misura indicata in citazione o in quella ritenuta di giustizia.
Domandava, altresì, la vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge, nonché l'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, volta ad accertare la natura, l'entità e le conseguenze delle lesioni riportate, ivi compreso il danno morale.
4 Con comparsa di risposta depositata in data 25.06.2020 si costituiva nel presente grado di giudizio la contestando tutto quanto ex adverso dedotto da controparte. Controparte_1
In via preliminare la società assicurativa:
- eccepiva l'irregolarità della notifica dell'atto di appello, sostenendo che non fosse stato rispettato il termine di 20 giorni previsto dall'art. 166 c.p.c. per l'appello incidentale, a causa della sospensione dei termini per l'emergenza Covid-19;
- contestava la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza, ritenendo assenti sia il fumus boni iuris che il periculum in mora.
Nel merito, contestava la critica fatta nell'atto di appello alla testimonianza del teste Tes_1 ritenuta invece precisa, dettagliata e fondata su percezioni dirette. Parte appellata evidenziava che il teste era stato citato dalla stessa parte attrice e che, per metterne in discussione la veridicità, sarebbe stata necessaria querela di falso.
Rilevava, altresì, l'inattendibilità del teste , le cui dichiarazioni risultavano vaghe Parte_2
e contraddittorie, non idonee a provare il nesso causale tra il sinistro e la condotta del presunto veicolo non identificato.
Reputava, infine, non raggiunta la prova piena né sull'esistenza del veicolo antagonista, né sull'abbagliamento che sarebbe stato all'origine del sinistro.
La spiegava anche appello incidentale, deducendo l'omesso esame di un Controparte_1 fatto decisivo per il giudizio, costituito dalla mancata pronuncia sull'eccezione di incapacità a testimoniare del teste , sollevata nel corso dell'udienza nella quale il teste è stato Parte_2 sentito ai sensi dell'art. 246 c.p.c e ribadita negli scritti difensivi. La compagnia assumeva che il teste evidenziava come il teste avesse subito danni fisici in conseguenza del medesimo sinistro oggetto di causa, circostanza che, secondo consolidata giurisprudenza, ne determinava l'incapacità a testimoniare.
Concludeva chiedendo, in via preliminare, l'accertamento dell'ammissibilità e tempestività dell'appello incidentale ed il rigetto della richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza. Nel merito, il rigetto dell'appello principale e l'accoglimento dell'appello incidentale, con dichiarazione di incapacità a testimoniare del teste;
con vittoria di spese e competenze del Parte_2 giudizio.
A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza celebrata il 28.05.2020, con ordinanza del
18.06.2020 la Corte rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, non considerando sussistenti il fumus boni juris nè il periculum in mora.
5 A seguito di alcuni differimenti d'ufficio, le parti, con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., precisavano le proprie conclusioni e con ordinanza del 04.06.2025 la causa veniva posta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., di cui solo parte appellata profittava.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I
Preliminarmente: la società ha dichiarato di voler proporre un “appello incidentale”, CP_1 così qualificando la mera riproposizione dell'eccezione di incapacità a testimoniare dello GA.
In realtà l'assicuratrice non avrebbe titolo per proporre un appello incidentale innanzitutto perché sarebbe carente del fondamentale presupposto della soccombenza e poi perché , nell'ipotesi di appello condizionato all'accoglimento dell'appello principale, non sarebbe la mera dichiarazione di incapacità del teste ad essere satisfattiva dell'interesse della assicuratrice, ma semmai il rigetto dell'avversa pretesa (già respinta in primo grado).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'atto contenente l'appello incidentale non richiede formule sacramentali, purché dal complesso delle deduzioni e delle conclusioni formulate dall'appellato nella comparsa di risposta risulti in modo non equivoco la volontà di ottenere la riforma della decisione del primo giudice (Cass. Civ., n. 4860/2021). Ne consegue che la richiesta limitata alla dichiarazione di incapacità del teste costituisce un appello incidentale inammissibile.
Neppure l'eccezione potrebbe valutarsi: la giurisprudenza di legittimità subordina la possibilità di eccepire l' incapacità del teste ex art 246 cpc alla proposizione tempestiva sia all'atto dell'assunzione che nella precisazione delle conclusioni , restando altrimenti non proponibile in appello - cfr Cass Sez. U - , Sentenza n. 9456 del 06/04/2023 (“La parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza, in quanto resa da un teste che assume essere incapace, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede d'impugnazione.”)
Nella specie, l'esame dei verbali del processo di primo grado, fa emergere che l'eccezione ex art
246 cpc è stata sollevata dalla difesa solo all'esito dell'escussone del teste (cfr CP_1 Pt_2 verbale ud del 3.3.2014), ma non è stata neppure più menzionata all'udienza del 15.3.2018, allorquando sono state precisate le conclusioni.
L'eccezione è quindi comunque inammissibile in questa sede
II
Nel merito, gli argomenti che hanno condotto il Tribunale a respingere la domanda possono così riassumersi:
6 - le deduzioni dell'attore non trovavano riscontro né nelle dichiarazioni testimoniali né nel rilevamento tecnico-descrittivo del sinistro stradale, redatto dai Carabinieri della Stazione di
Cittanova, intervenuti sui luoghi del sinistro.
- in particolare che il rilievo redatto dai Carabinieri ravvisava la causa della perdita di controllo dell'autovettura piuttosto per la probabile velocità elevata, nonché l'assenza di tracce di frenata misurabili, nonostante l'asfalto fosse asciutto.
- la testimonianza resa dall'appuntato , intervenuto sul luogo appena cinque Testimone_2 minuti dopo il sinistro, era rilevante sia perché lo stesso non aver incrociato autovetture con fari abbaglianti nella zona e che il manto stradale non risultava scivoloso;
sia perché aveva visto una macchina grigia — dello stesso colore di quella del — passare a velocità sostenuta, senza Pt_1 tuttavia riuscire a rilevarne la targa.
- Le analisi svolte in ospedale avevano riscontrato in capo al un tasso alcolemico pari a Pt_1
0.33 g/l, superiore al limite previsto per i neopatentati, circostanza che, sebbene non decisiva, contribuiva a escludere la riconducibilità del sinistro alla condotta di un veicolo non identificato.
- la testimonianza del trasportato non risultava utile né per identificare il Parte_2 veicolo né per ricostruire con precisione la dinamica dell'impatto.
- Infine, la giurisprudenza di legittimità esigeva che , per ottenere il risarcimento da parte del
Fondo, la vittima doveva dimostrare che il sinistro fosse stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato, nonché la compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell'incidente, elementi che , nel caso di specie, non risultavano provati.
L'appello non risulta affatto idoneo a smentire o sminuire tali argomentazioni, e quindi , apparendo integralmente infondato , deve essere respinto.
I tre motivi di gravame, strettamente connessi tra loro, possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tutti si concentrano sulla valutazione delle risultanze istruttorie operata dal giudice di primo grado, ritenuta dall'appellante parziale, illogica e viziata da un'erronea applicazione dei principi in tema di onere della prova.
In particolare, l'appellante censura la sentenza impugnata che avrebbe attribuito rilievo esclusivo agli elementi sfavorevoli alla propria tesi, omettendo una valutazione organica e complessiva delle prove acquisite, e che avrebbe attribuito valore determinante alla testimonianza del carabiniere intervenuto successivamente al sinistro, a discapito dell'unico testimone oculare, passeggero del veicolo condotto dall'attore. Contestava, inoltre, l'aver richiesto all'attore un onere probatorio eccessivamente gravoso, non previsto dalla normativa di riferimento, ovvero che fornisse elementi di
7 prova ulteriori rispetto alla denuncia presentata, non compatibili con le risorse e le possibilità del danneggiato.
Le doglianze sono infondate e vanno disattese.
La ricostruzione operata dal Tribunale si fonda su una valutazione coerente e logica che valorizza tutte le risultanze istruttorie, conforme ai principi giurisprudenziali in materia e al rigoroso onere probatorio richiesto nei casi di sinistro causato da veicolo non identificato. Ovvero di fornire rigorosa prova in ordine all'avvenuta verificazione del fatto dannoso ed al nesso di causalità tra quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli lamentate (Cass. Civ., sez. III, 15/02/2024, n.4213; Cassazione civile, sez. III 28 giugno 2016 n. 13282), e dimostrare che il veicolo danneggiante sia rimasto sconosciuto per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima (Cass. civ., sez. III,
19/04/2023, n. 10540; Cass. civ., sez. VI, 12/07/2022, n. 21983; Cass. civ., sez. III, 13/07/2011, n.
15367; Cass. civ., sez. III, 10/06/2005, n. 12304; Cass. civ., sez. III, 25/07/1995, n. 8086).
La circostanza per cui il veicolo investitore sia rimasto non identificato può ritenersi dimostrata, in via presuntiva e secondo l'id quod plerumque accidit, qualora, a seguito della denuncia dell'incidente alle competenti autorità, le indagini svolte o disposte dall'Autorità Giudiziaria abbiano avuto esito negativo (Cass. civ., 8/03/1990, n. 1860; Cass. civ., sez. III, 18/11/2005, n. 24449).
Non è sufficiente, pertanto, affermare l'esistenza di un veicolo ignoto: è necessario dimostrare di aver fatto tutto il possibile per consentirne l'identificazione. (Cass. civ., sez. VI, 19/11/2021, n.
35605).
Gli elementi, le allegazioni ed il corredo probatorio posti a sostegno della pretesa di Parte_1 non soddisfano tali condizioni, poiché presentano evidenti lacune e contraddizioni, tali da non riuscire a dimostrare che il sinistro denunciato si sia verificato secondo le modalità riferite, né che possa essere attribuito alla responsabilità di un'autovettura rimasta sconosciuta.
Del tutto correttamente il Tribunale ha considerato inidonea a provare la domanda la deposizione del terzo trasportato al momento del sinistro — , escusso all'udienza del 3.03.2014- Parte_2
Questi ha reso dichiarazioni generiche , incerte ed inidonee a dimostrare la presenza e la condotta di un veicolo antagonista anche perché incoerenti e non collimanti con le modalità del sinistro riferite dallo stesso teste.
GA, infatti, ha dichiarato in udienza che, trasportato sulla macchina guidata da Parte_1
, “alle ore 01:20 una macchina che procedeva in direzione contraria alla nostra aveva i fari
[...] abbaglianti allo xeno, ricordo che era molto intensa la luce e c'era brina per terra”.
Sempre a detta del teste, “procedevamo alla velocità di circa 100 km/h sulla strada provinciale e alla vista della macchina ha rallentato e poi non ricordo più niente. (…) la macchina è finita Parte_1
8 fuori strada senza impattare con quella che proveniva da lato opposto ed andando a finire sul lato destro della carreggiata. È uscita di strada”.
Continuando nella sua narrazione il teste riferiva, inoltre, che “non ricordo se siamo usciti fuori strada o ha arrestato volontariamente la marcia”. Parte_1
Ha poi precisato che “siamo andati a sbattere contro un albero che si trovava sul lato destro della carreggiata ove siamo andati a finire. Ricordo che la macchina si è ribaltata. Non so cosa sia successo dopo (…). Io sono riuscito ad uscire dalla macchina e a chiamare mio padre”. E più avanti, alla fine della testimonianza specificava “non ricordo come fosse la macchina che procedeva nel senso contrario di marcia”.
Intanto la velocità indicata dal teste non sarebbe per nulla moderata;
e ciò è coerente sia con quanto riferito dai militari di pattuglia poco distante, che con le conseguenze rovinose dell'impatto contro il muretto posto ai margini della banchina, che appare quindi causato non già da una manovra di emergenza, ma dall'uscita di strada per velocità eccessiva.
La violenza dell'urto trova conferma nella dinamica successiva al sinistro.
L'autovettura, subito dopo l'uscita da una curva, ha lasciato (come risulta dai rilievi di cui si dirà a breve) segni di frenata sull'asfalto per una lunghezza di circa 20 metri, dal punto iniziale della frenata fino al primo impatto contro il muretto posto ai margini della carreggiata.
E nonostante il rallentamento imposto dalla frenata, e dallo scontro con il muretto, il veicolo ha proseguito la propria corsa, andando a colpire un albero di ulivo situato in un appezzamento di terreno adiacente, per poi arrestarsi solo dopo essersi ribaltato. Una serie di eventi compatibili solo una velocità molto elevata del veicolo condotto dal . Pt_1
Del resto, nessuna autovettura con fari abbaglianti è stata vista dalla pattuglia posizionata poco distante , che era tanto vicina da avere sentito il forte rumore (dell'impatto del veicolo del con Pt_1 il muretto, probabilmente) e da essere intervenuta sui luoghi dopo pochi minuti.
Il testimone militare di pattuglia, riferiva infatti che “ricordo che a quell'ora c'erano Tes_1 pochissime macchine. Non abbiamo incrociato macchine con i fari abbaglianti. Noi stavamo facendo posto di blocco sulla statale e fermavamo le macchine che provenivano da un senso e da un altro. Io non ho visto macchine con i fari abbaglianti anche se non posso escludere con certezza che siano passate. Non ricordo in generale se provenissero macchine da Taurianova vista l'ora”.
Curava infine di precisare “preciso che escludo che, mentre andavamo sul luogo dell'incidente (in direzione Taurianova) ci fosse una macchina con i fari abbaglianti proveniente da Taurianova.
Preciso che siamo intervenuti sul luogo del sinistro circa 5 minuti dopo il suo verificarsi. (…) Noi
9 abbiamo sentito un forte rumore ma non ci siamo attivati perché non sapevamo di cosa si trattasse né il luogo di provenienza del boato”.
Ulteriore elemento che depone per l'inattendibilità della deposizione resa dal teste Parte_2
è rappresentato dalla divergenza tra le sue dichiarazioni e quelle rese dallo stesso
[...]
in sede di sommarie informazioni, acquisite dalla Legione dei Carabinieri – Stazione Parte_1 di Rizziconi in data 2.04.2011.
dichiarava di essere stato abbagliato da un'autovettura con fari allo xeno : “ho frenato Pt_1 repentinamente ma non sono riuscito a tenere in strada l'autovettura anche perché vi era terriccio sulla strada e l'autovettura ha slittato, andando a finire contro un muretto basso e successivamente cappottandomi, trovandomi successivamente fuori dall'autovettura o così ricordo”.
Precisava più avanti che “la velocità da me condotta con l'autovettura nella zona non ha mai superato 80 km/h”.
Risulta evidente, in primo luogo, la divergenza tra le condizioni stradali descritte dai due soggetti: il testimone parla di “brina”, mentre l'attore fa espresso riferimento al “terriccio”. (cui si aggiunge la discrepanza anche sulla velocità di marcia, che il teste indica pari a circa 100 km/h, mentre l'attore dichiara di non aver mai superato 80 km/h.)
Le dichiarazioni del teste risultano altresì contraddette dai rilievi tecnici effettuati dai Carabinieri
(C.re “ e C.re ), intervenuti sul luogo del sinistro alle ore Controparte_3 Controparte_4
01:32, allertati dai familiari di . Pt_2
La relazione di servizio redatta dai militari descrive l'incidente come una “fuoriuscita autonoma” del veicolo, attribuendo la causa della perdita di controllo “probabilmente” all'elevata velocità.
I militari non hanno visto alcuna altra macchina passare da quel luogo nell'immediatezza del sinistro, se non una autovettura grigia (come quella del ) ad alta velocità Dal rilevamento Pt_1 tecnico-descrittivo del sinistro emerge infatti che “l'autovettura condotta da , con a Parte_1 bordo viaggiava sulla S.P.I. in direzione Taurianova quando, appena dopo Parte_2
l'uscita di una curva a sinistra all'altezza del Km 18+800, probabilmente a causa dell'elevata velocità sbandava e, perdendo aderenza, andava ad urtare in un primo momento contro un muretto posto ai margini della banchina della propria corsia, successivamente impattava contro un albero di ulivo posto in un appezzamento di terreno sul lato destro della carreggiata, ribaltandosi”.
Il fatto che l'autovettura procedesse a velocità elevata è confermato dai rilievi effettuati dai militari,
i quali precisavano nello stesso verbale “che non è stato possibile effettuare misure della frenata, poiché dall'uscita della curva (ove si notavano i segni degli pneumatici che arrivavano fino al muretto posto al margine della carreggiata) al punto di impatto iniziale, vi erano oltre venti metri di
10 distanza”, circostanza che rende evidente che il conducente procedeva ad una velocità tale da non consentire il controllo del veicolo all'uscita della curva
Precisava il militare che pure avendo visto l'autovettura grigia procedere ad elevata velocità “non abbiamo fermato l'autovettura in quanto eravamo impegnati con un'altra autovettura e non abbiamo ritenuto opportuno avvisare i colleghi con la radio mobile”.
Risultano smentite pure le dedotte anomalie dell'asfalto, che per i militari (con l'efficacia probatoria propria dei loro rilevi) era “asciutto e privo di anomalie” ; per tale ragione sin dal primo momento hanno attribuito la causa del sinistro alla “fuoriuscita per sbandamento o altro”.
Non solo: a corroborare la valutazione del Tribunale, vi è l'accertamento della condizione psicofisica del conducente, che è risultato essere sotto l'influenza dell'alcool, circostanza assolutamente taciuta dall'attore.
I Carabinieri dopo avere constatato il “sinistro stradale verificatosi l'11.02.2011, alle 01:30 circa nella S.P.1 Km 18+800 del comune di Cittanova”, hanno inoltrato una richiesta (prot. n. 34/3-0 del
11.02.2011) all'Ospedale di IS, sollecitando accertamenti sanitari sul danneggiato ( “per stabilire se lo stesso al momento dell'incidente guidava in condizioni psicofisiche alterate ovvero sotto l'influenza dell'alcool o di sostanze stupefacenti”) E il Pronto Soccorso dell'Ospedale di
IS ha refertato, come si legge nel certificato del 11.02.2011 ore 02:34, un valore dell'etanolo pari a 0,33 g/l.
L'attore, al momento del sinistro, aveva diciannove anni, rientrando pertanto nella categoria dei soggetti per i quali vigeva il divieto assoluto di guida dopo assunzione di alcol: infatti l'art. 186-bis del Codice della Strada, vigente all'epoca dei fatti e introdotto con il Decreto Legislativo n. 59/2011, stabiliva un divieto assoluto di guida dopo l'assunzione di bevande alcoliche per i conducenti di età inferiore ai ventuno anni e per coloro che avevano conseguito la patente da meno di tre anni. Per tali soggetti, l'accertamento di un tasso alcolemico superiore a zero e non eccedente il limite di 0,5 g/l comportava l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.
L'incidenza del tasso alcolemico unito all'elevata velocità sono certamente elementi idonei a far perdere il controllo del veicolo che , come si è visto, era appena uscito da una curva
Tutte le circostanze emerse dagli atti ed ora richiamate sono state correttamente valutate dal
Tribunale, al quale non può affatto attribuirsi la scorretta o errata motivazione degli elementi di caus, che invece convergono nel delineare una dinamica compatibile con una perdita di controllo del veicolo per condotta imprudente, e non supportano in alcun modo la tesi del coinvolgimento di un'autovettura ignota. L'attore, peraltro, non ha fornito alcun elemento certo, concreto e verificabile che deponesse in senso opposto, stante la inattendibilità della testimonianza del passeggero.
11 A tutto quanto fin qui esposto, si aggiunga che nessuno sforzo del danneggiato appare condotto allo scopo di rimediare informazioni sul veicolo investitore, né elementi suscettibili (quantomeno)
d'orientare le investigazioni dell'autorità pubblica : non risulta depositata alcuna denuncia o querela contro ignoti, né alcun atto volto a sollecitare l'attivazione di indagini da parte dell'Autorità
Giudiziaria nell'immediatezza del sinistro. Non vi è traccia di richieste di indagini o di iniziative volte all'identificazione del veicolo. Le prime dichiarazioni che attribuiscono l'incidente all'abbagliamento da parte di un veicolo ignoto risalgono al verbale di sommarie informazioni del 2 aprile 2011, quindi quasi due mesi dopo il fatto, rese da e dal trasportato . Parte_1 Parte_2
Dichiarazioni, peraltro, del tutto generiche.
Anche la documentazione sanitaria redatta nell'immediatezza del sinistro (11 febbraio 2011) non contiene alcun riferimento specifico a un veicolo ignoto né alla dinamica dell'incidente così come descritta dall'appellante.
L'appello proposto è pertanto totalmente infondato, restando pienamente confermata la sentenza impugnata.
III
Il rigetto dell'appello comporta la condanna dell'appellante alle spese di lite del presente grado, che devono liquidarsi ai sensi del DM 55/2014 come aggiornato dal DM 147/2022.
Il valore della causa deve determinarsi sulla base della domanda, avendo l'attore, poi appellante, chiesto un risarcimento pari ad euro 36.385,00.
Per contro, l'inserimento della clausola “o della diversa somma di giustizia” non consente di qualificare la causa come di valore indeterminabile: cfr Cass civ., Sez. Unite, Sent., (data ud.
10/06/2025) 23/07/2025, n. 20805, che ha stabilito <<< In una causa relativa a somma di denaro
(nella specie, a titolo di risarcimento di danni), qualora la domanda attrice, che contempli la richiesta di pagamento di un determinato importo, contenga anche la generica istanza "ovvero nel diverso importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa, e/o comunque nel diverso importo che dovesse essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c.” ( o similare), in caso di integrale rigetto della domanda, la liquidazione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa deve avvenire sulla base dello scaglione corrispondente alla somma specificamente indicata dall'attore, ove lo stesso attribuisca compensi superiori rispetto a quelli accordati per le cause di valore indeterminabile>>
Pertanto, considerata la prevalente soccombenza dell'appellante e lo scaglione di riferimento (da
€ 26.001 a € 52.000), secondo la richiesta risarcitoria, ai sensi del DM 55/2014 come aggiornato al
12 DM 147/2022, , le somme dovute all'assicuratrice possono liquidarsi per euro 9.991,00 (di cui fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00, fase introduttiva del giudizio, valore medio:€1.418,00,Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio:€ 3.045,00, fase decisionale, valore medio:€ 3.470,00) oltre spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
A termini dell'art. 13 comma 1 quater del T.U. n. 115 del 30.5.2002 deve attestarsi l'integrale rigetto dell'appello principale la dichiarazione di inammissibilità di quello incidentale
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, proposto avverso la sentenza n. 579/2019 emessa dal Tribunale di Palmi in data 06/06/2019, nel procedimento n. RG 100010/2012, così provvede:
1. Rigetta l'appello principale;
2. Dichiara inammissibile l'appello incidentale , tale qualificato, e comunque l'eccezione di incapacità del teste ex art 246 cpc
3. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore della società assicuratrice liquidate ai sensi del DM 55/2014 e DM 147/2022 per euro 9.991,00 oltre spese forfetarie, IVA;
4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 comma 1 quater TU 115/2002, attesta di aver emesso una sentenza di integrale rigetto dell'appello principale ed inammissibilità di quello incidentale .
Così deciso a Reggio Calabria il 18.11.2025
La Presidente estensore
Dr.ssa Patrizia Morabito
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