Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/05/2025, n. 1932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1932 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano T R I B U N A L E D I C A T A N I A ON Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del 6 maggio 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 10879/2024 promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Cinzia Caruso, giusta procura Parte_1
in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del Ministro pro tempore;
Controparte_1
-convenuto contumace-
Avente ad oggetto: Indennità sostitutiva delle ferie non godute – docenti a tempo determinato.
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 6 maggio 2025 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note depositate nel termine assegnato.
In fatto e in diritto
1. Con ricorso depositato in data 20 novembre 2024, la ricorrente in epigrafe indicata, premettendo di essere un'insegnante di Scuola Secondaria di I grado, con ultima sede di servizio presso l'Istituto
Comprensivo Statale “Don Lorenzo Milani” a Misterbianco, adiva il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- Accertare e dichiarare il diritto all'indennità sostitutiva per le ferie non godute quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie fruiti d'ufficio durante il periodo di sospensione delle lezioni;
- Condannare il in persona del ministro pro tempore, al Controparte_1
pagamento in favore di parte ricorrente, a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli
1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento, e con distrazione a favore del difensore costituito”.
A sostegno di quanto sopra, parte ricorrente precisava di aver prestato servizio – in qualità di docente di sostegno - nell'anno scolastico 2021/2022 (con decorrenza dal 06.09.2021 e cessazione al
30.06.2022), presso l'Istituto Comprensivo Statale “Pitagora” a Misterbianco (CT), maturando
24,83 giorni di ferie ed avanzando istanza per la fruizione delle medesime, per un totale di 2 giorni.
Deduceva, al riguardo, che il dirigente dell'Istituto summenzionato - in data 14.06.2022 e tramite la circolare n. 283 vertente sulla “Richiesta ferie anno scolastico 2021/2022” - aveva esortato i docenti ad inviare la propria domanda di ferie, senza tuttavia specificare che l'omessa presentazione della stessa avrebbe comportato la perdita del diritto al godimento delle ferie e dell'indennità sostitutiva.
Richiamava pertanto la sentenza n. 16715 del 17.06.2024 della ON Lavoro della Suprema Corte, la quale in materia si era così pronunciata: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d. l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma
55, della legge n. 228 del 2012 – deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7 par.2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande ON (con sentenza del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-
684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informativa adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in considerazione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”.
Ancora asseriva di aver prestato servizio – in qualità di docente di sostegno – presso l'Istituto
Comprensivo Statale “Don Lorenzo Milani” a Misterbianco (CT), nell'anno scolastico 2022/2023
(con decorrenza dal 05.09.2022 e cessazione al 30.06.2023), maturando 24,91 giorni di ferie seppur fruendo di uno solo di essi, nonché nell'anno scolastico 2023/2024 (con decorrenza dal 01.09.2023 e cessazione al 07.05.2024), maturando 20,83 giorni di ferie e beneficiando solo di uno dei medesimi.
Si doleva di non essere stata indotta dal Dirigente, in merito a tali anni scolastici, ad avvalersi delle ferie maturate, e di non aver ricevuto alcuna retribuzione per quelle non godute.
2 Aggiungeva che gravava sul datore di lavoro l'onere di provare l'adozione di tutte le misure idonee a consentire al lavoratore di esercitare concretamente il suo diritto, informandolo del fatto che la mancata fruizione avrebbe comportato la perdita del relativo indennizzo;
e che il dipendente godeva del diritto a richiedere il pagamento dell'indennità relativa ai giorni di ferie accumulati negli anni, in misura pari alla retribuzione lorda per ogni giorno non goduto, qualora non vi avesse volontariamente e consapevolmente rinunciato.
Dopo aver ripercorso l'evoluzione normativa della disciplina concernente la monetizzazione delle ferie non godute con riferimento al personale scolastico, sottolineava che le ferie dovevano essere richieste dai docenti ed autorizzate dal Dirigente Scolastico, il quale non poteva d'ufficio collocare gli insegnanti in ferie nei periodi di sospensione delle lezioni e, in particolare, nel periodo intercorrente tra l'8 e il 30 Giugno di ciascun anno, senza alcuna esplicita richiesta.
Sul tema, menzionava le sentenze nn. 14268 del 05.05.2022 e 16715 del 17.06.2024 della ON
Lavoro della Corte di Cassazione, le quali statuivano: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di
Giustizia, Grande ON (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16,
e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”.
Per corroborare la propria tesi, si avvaleva infine dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento tra lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e quelli assunti a tempo indeterminato, precetti disciplinati dal D.Lgs. n. 368/2001, recepente la Direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato, secondo cui i primi dovevano godere dei medesimi diritti dei secondi;
richiamava, in materia, la sentenza n. 218/2024 della Corte di Giustizia, secondo cui anche i docenti non di ruolo avevano diritto all'indennità dovuta a titolo di ferie maturate e non godute, a prescindere dalla durata del rapporto di lavoro.
3 1.2. Di contro, il - sebbene ritualmente evocato in giudizio - Controparte_1
non si è costituito.
1.3. La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
Invitata parte ricorrente a provvedere alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza a parte resistente;
regolarizzato il contraddittorio;
confermata la contumacia del
[...]
, sì come statuito nell'ordinanza del 15.04.2025; sostituita l'udienza di Controparte_1 discussione del 6 maggio 2025 dalle note di cui all'articolo 127-ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione ed infine definita nei termini che seguono.
***
2. Il , sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito Controparte_1
e, pertanto, stante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, ne va confermata la contumacia.
2.1. Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto di alla Parte_1
monetizzazione dei giorni di ferie maturati e non goduti durante il periodo di servizio prestato negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, alle dipendenze del convenuto quale CP_1
docente in virtù di contratto a tempo determinato e, conseguentemente al pagamento della relativa indennità sostitutiva delle ferie non godute.
2.2. Ciò premesso, reputa il Tribunale che il ricorso sia fondato e ciò per le ragioni, che interamente si condividono, già espresse da questo Ufficio nella sentenza n. 5522/2024, resa l'8 dicembre 2024 nella causa iscritta al n. 5737/2024 R.G. in fattispecie identica, e che qui si riportano testualmente ai sensi dell'articolo 118 delle disp. di att. al c.p.c..
“Al riguardo, la questione può essere decisa sulla scorta del recente orientamento che si è andato consolidando di recente presso la giurisprudenza di legittimità (cfr, ex multis, Cass. n. 16715 del
17/06/2024, Cass. n. 15415 del 03/06/2024, Cass. n. 13440 del 15/05/2024), alle cui condivisibili può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c..
Sul punto, la Suprema Corte ha evidenziato che “…trova applicazione il principio affermato da
Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022, per il quale il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di
Giustizia, Grande ON (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16,
4 e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.” (Cass. n. 16715/2024 cit.).
La Corte ha quindi proceduto ad una ricostruzione della normativa in tema di ferie del personale scolastico, ponendo particolare attenzione alle modifiche della disciplina legislativa nazionale intervenute nel 2012, dando rilievo alla necessità di favorire un'interpretazione in linea con i principi eurocomunitari in materia.
In particolare, la Corte di Cassazione ha osservato che “Occorre considerare, in relazione al periodo di causa, per quel che qui rileva, le disposizioni del contratto collettivo del personale della scuola del quadriennio 2006/2009 e la normativa di legge sulle ferie intervenuta nell'anno 2012.
Il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto del 29 novembre 2007, ha disciplinato Per_1 le ferie del personale all'art. 13.
Per il personale docente rilevano i commi 9 e 10.
In base al comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma dieci stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio - ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia - sono godute, entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
Il successivo art. 19 dello stesso CCNL - relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato - dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni.
In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico).
La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che «La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto».
5 La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione
«periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico».
Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni.
Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.
Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore dell'anno 2012.
L'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla legge n. 135 del 2012, ha così disposto: «Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile».
La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio 2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre
2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea.
Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da 54 a 56, della legge n. 228 del 2012 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola.
6 In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di
Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica «al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto).
Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
In sostanza, nel periodo intercorrente tra la legge n. 135 del 2012 (di conversione del D.L. n. 95 del
2012) e la legge n. 228 del 2012 tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del CCNL 2006/2009.
Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie. La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013.
Ciò premesso, la questione di causa deve essere decisa tenendo conto della necessità di interpretare le norme interne - e, tra esse, l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in conformità alle norme del diritto dell'Unione.
La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite
C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva
7 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
In particolare, il giudice Europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8,
d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma.
Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari
8 scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012.
In realtà, diversamente da quanto opinato dalla corte territoriale, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma
2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro.” (cfr. Cass. n. 16715/2024 cit.).
La Suprema Corte ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di
Giustizia, Grande ON (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16,
e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”.
Orbene, alla luce dei principi sopra enunciati, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012, sicchè, in assenza di richiesta di giorni di ferie da parte del docente o di esplicito provvedimento da parte del Dirigente
Scolastico che lo inviti a fruirne, deve ritenersi sussistente il diritto del docente alla monetizzazione dei giorni di ferie non goduti alla fine del rapporto di lavoro”.
2.3. Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti emerge che parte ricorrente ha prestato servizio - in qualità di docente di sostegno – nell'anno scolastico 2021/2022, in virtù di un contratto individuale di lavoro a tempo determinato (con decorrenza dal 06.09.2021 e cessazione al
9 30.06.2022), presso l'Istituto Comprensivo Statale “Pitagora” di Misterbianco (CT); in particolare,
è documentalmente provato che parte ricorrente ha avanzato istanza di ferie per giorno 07.10.2021 e giorno 24.03.2022, per un totale di due giorni a fronte dei 24,83 giorni di ferie maturati (cfr, doc.
“riscontro accesso agli atti Pitagora” allegato al ricorso depositato in data 20.11.2024 e doc.
“Certificato di servizio” allegato n. 1 alle note scritte in sostituzione di udienza del 30.04.2025).
Dal certificato di servizio prodotto in giudizio, si evince altresì che ha svolto Parte_1 attività di docenza presso l'Istituto Comprensivo Statale “Don Lorenzo Milani” a Misterbianco (CT), nell'anno scolastico 2022/2023 (con decorrenza dal 05.09.2022 e cessazione al 30.06.2023), godendo in data 13.02.2023 di un giorno di ferie a fronte dei 24,91 giorni di ferie maturati (cfr. doc. “riscontro accesso agli atti Don Milani” allegato al ricorso depositato in data 20.11.2024 e doc. “Certificato di servizio” allegato n. 2 alle note scritte in sostituzione di udienza del 30.04.2025); nonché nell'anno scolastico 2023/2024 (con decorrenza dal 01.09.2023 e cessazione al 07.05.2024), usufruendo di un solo giorno di ferie in data 02.05.2024 a fronte dei 20,83 giorni di ferie maturati (cfr. doc. “riscontro accesso agli atti Don Milani” allegato al ricorso depositato in data 20.11.2024).
Non risulta essere versata in atti prova dell'effettiva concessione e fruizione delle ferie, essendosi il
Dirigente Scolastico dell'Istituto comprensivo Statale “Pitagora” di Misterbianco (CT) limitato ad affermare: “Si invitano le SS. LL. a trasmettere a questa Istituzione scolastica entro il 25 giugno 2022 la domanda di ferie al fine di predisporre il relativo piano […]” senza, tuttavia, precisare che la mancata presentazione della domanda avrebbe comportato la perdita del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva.
Facendo dunque applicazione dei principi formulati dall'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, va riconosciuto il diritto di parte ricorrente al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute in relazione al servizio svolto negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023
e 2023/2024, nella misura pari a 66,57 giorni, con conseguente condanna del Controparte_1
al pagamento della indennità sostitutiva, oltre accessori come per legge.
[...]
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. n.
55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di a percepire l'indennità Parte_1
sostitutiva delle ferie non godute in relazione agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
e, per l'effetto, condanna il , in persona del pro Controparte_1 CP_2
10 tempore, al pagamento dell'indennità sostitutiva per i giorni di ferie non goduti pari a 66,57 giorni, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della Legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della Legge n. 724/94; condanna il alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.029,50 per compensi, oltre spese forfettarie al
15%, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente.
Catania, 7 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
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