Sentenza breve 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza breve 14/06/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/06/2025
N. 00502/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00328/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 328 del 2025, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Filippini, Daniele Innamorati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
Corte D’Appello di Ancona - Commissione per L’Esame di Abilitazione All’Esercizio della Professione Forense - Sessione, Corte D’Appello di Messina - Commissione per L’Esame di Abilitazione All’Esercizio della Professione Forense - Sessione, non costituiti in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento;
-della comunicazione n. 19, caricata in data 16 aprile 2024 sulla pagina web del Ministero della Giustizia nell’”Area riservata al candidato”, e letta in pari data, con la quale è stata comunicata alla ricorrente la non ammissione a sostenere la prova orale per l’esame di abilitazione alla professione forense per la sessione 2024 ;
- del verbale n. 9 delle “operazioni delle Sottocommissioni Esame Avvocato per la sessione indetta con decreto del Ministro della Giustizia 24 luglio 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Speciale concorsi ed esami n. 61 del 30 luglio 2024” redatto dalla I Sottocommissione istituita presso la Corte di Appello di Messina in data 11 febbraio 2025, con il quale è dichiarata l’insufficienza dell’elaborato della busta n. 38 della Dott.ssa -OMISSIS-e, per l’effetto, la non ammissione della candidata alla prova orale; di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali e successivi ancorché non conosciuti dalla ricorrente, ove lesivi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
La ricorrente ha impugnato e chiesto l’annullamento degli atti in epigrafe, con cui la Sottocommissione presso la Corte di Appello di Messina per gli esami di Avvocato “sessione 2024”, non la ha ammessa a sostenere la prova orale dell'esame di abilitazione della professione. Il tutto in conseguenza del giudizio di 12 punti riportato per lo svolgimento della prova di diritto penale.
A fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:
a) Violazione e falsa applicazione dell’art. 46, c. 5, L. n. 247/2012, dell’art. 3, L. n. 241/90 e degli artt. 24 e 113, Cost. Violazione del principio di trasparenza e del buon andamento della Pubblica Amministrazione. Eccesso di potere. Carenza di motivazione. Difetto assoluto di istruttoria.
L’elaborato della Dott.ssa -OMISSIS-è stato considerato non sufficiente dalla Commissione giudicatrice tramite l’indicazione di un mero voto numerico, senza alcun tipo di annotazione o indicazione che permettesse alla candidata di comprendere l’iter motivazionale ed istruttorio sotteso a tale decisioni. Si afferma che l’attuale normativa (R.D. n. 1578/1933, integrato ed attuato dal R.D. n. 37/1934, a sua volta modificato e integrato dal D.L. n. 112/2003, poi convertito con modificazioni nella Legge n. 180/2003), disciplinante l’esame di abilitazione alla professione forense, abbai aggiornato le modalità di correzione e valutazione degli elaborati scritti. Tale novella, ed in particolare con l’art. 45, c. 5 (“La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti”), porrebbero in capo alla Commissione giudicatrice uno specifico ed aggravato onere motivazionale, consistente nel non derogabile obbligo di annotare, a lato di ogni elaborato, gli elementi che giustificano il voto numerico finale, basandosi sulle indicazioni che, annualmente, vengono redatte dal Ministero della Giustizia. In ogni caso, la protratta utilizzazione del voto numerico confliggerebbe con il generale obbligo di motivazione degli atti amministrativi e con i principi costituzionali che governano la pa.
b) Violazione dei criteri di correzione fissati dalla Commissione presso il Ministero della Giustizia. Illogicità manifesta.
Parte ricorrente espone come il Ministero della Giustizia abbia previsto almeno 9 articolati criteri di valutazione, per cui il solo voto numerico renderebbe impossibile percepire i motivi dell’insufficienza riscontrata,
Si è costituito il Ministero della Giustizia, resistendo al ricorso.
Alla camera di consiglio del 12 giugno 2025, il ricorso, sussistendone presupposti è stato trattenuto in decisione ai sensi dell’articolo 60 cpa.
1 Il ricorso è infondato e deve essere respinto (si veda, in un caso analogo, la recente Tar Lazio Roma 27 maggio 2025 n. 10180).
1.1 L’art. 10 (rubricato “proroga di termini in materie di competenza del Ministero della Giustizia”) del DL 202/2024, convertito dalla legge 15/2015, ha previsto che “all'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: “dodici anni” sono sostituite dalle seguenti: “tredici anni”” (comma 2 ter); cosicché, la disciplina transitoria di cui al predetto art. 49 prevede che “per i primi tredici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”, cioè dal 18 gennaio 2013, “l’esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti”. Pertanto, l’invocata disciplina di cui all’art. 46 non trova applicazione nella sessione oggetto del contendere. Va, di conseguenza, richiamato l’orientamento affermatosi in tema di procedure comparative, in merito al quale la giurisprudenza costituzionale ha sottolineato che la graduazione del punteggio numerico, da un lato, consente alla commissione esaminatrice di esprimere, sia pure in modo sintetico, un giudizio complessivo e, dall'altro, risponde ad esigenze di buon andamento dell'azione amministrativa, che rendono non esigibile una dettagliata esposizione, da parte delle commissioni, degli apprezzamenti sui candidati (Corte Costituzionale, 8 giugno 2011, n.175). Tale orientamento è stato confermato dalla giurisprudenza amministrativa, che da tempo ha ribadito il principio della sufficienza, sotto il profilo della motivazione, dell’attribuzione di un punteggio numerico, chiarendo che “il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in se stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione, assicurando la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassiedono all'attribuzione del voto” (Adunanza plenaria, 20 settembre 2017, n. 7, la quale ha statuito che “a) l’art. 49 della legge n. 247 del 2012 esclude l’applicazione dell’art. 46, comma 5, della stessa legge, e la predetta norma transitoria non appare affetta da alcuna forma di manifesta irragionevolezza od irrazionalità; b) nella vigenza dell’art. 49 della legge n. 247 del 2012 i provvedimenti della commissione esaminatrice degli aspiranti avvocati, che rilevano l'inidoneità delle prove scritte e non li ammettono all'esame orale, vanno di per sé considerati adeguatamente motivati anche quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criteri da essa predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, valendo comunque il voto a garantire la trasparenza della valutazione)”.
1.2 Il Collegio prende atto del diverso orientamento giurisprudenziale richiamato dal ricorrente, teso a una lettura costituzionalmente orientata della normativa applicabile (anche alla luce delle modifiche intervenute nello svolgimento dell’esame), orientamento però al momento non condiviso, per lo meno in sede sommaria cognizione, dal giudice di appello. Si può citare da ultimo Cons. Stato ord. VI 16 maggio 2025 n. 1791 che, sospendendo la sentenza del Tar Lombardia Milano 1401/2025, osserva che “la domanda cautelare appaia fornita del presupposto del fumus boni iuris, in quanto la valutazione espressa con punteggio numerico è considerata sufficiente dalla costante giurisprudenza del giudice amministrativo, avallata dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 175 del 2011; Ritenuto, infatti, che il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione di concorso, contenendo ex se la motivazione, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto; Ritenuto, inoltre, che, come ormai graniticamente chiarito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, le valutazioni della Commissione esaminatrice sono espressione di ampia e qualificata discrezionalità tecnica, il cui concreto esercizio può essere soggetto al sindacato di legittimità del giudice amministrativo solo se viziato da travisamento dei fatti, violazione delle regole di procedura, illogicità manifesta con riferimento ad ipotesi di erroneità o irragionevolezza riscontrabili ab externo e ictu oculi dalla sola lettura degli atti”.
1.3 Per quanto sopra, l’attribuzione di un unico voto numerico in applicazione dei criteri stabiliti dal Ministero della giustizia ed eventualmente integrati dalla Commissione è, allo stato attuale della normativa, la sintesi del giudizio tecnico discrezionale della commissione ed è sufficiente a soddisfare l’onere di motivazione della PA. Ciò comporta l’infondatezza dei due motivi di ricorso, i quali entrambi censurano l’utilizzo del voto numerico e l’assenza di ulteriori giudizi o segni di annotazione.
2 In conclusione il ricorso deve essere respinto. Le spese possono essere compensate, proprio in ragione della presenza di alcune pronunce favorevoli alle tesi espresse nel ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Renata Emma Ianigro, Presidente
Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore
Simona De Mattia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Ruiu | Renata Emma Ianigro |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.