Articolo 3 della Legge 26 luglio 1974, n. 363
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6 settembre 1974
Art. 3. (Comitato organizzatore)

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari esteri, e' costituito un comitato organizzatore della Conferenza presieduto dal Sottosegretario di Stato per gli affari esteri delegato al settore degli affari sociali e dell'emigrazione e composto da:
a) quattro membri per ciascuno dei rami del Parlamento, designati dai Presidenti delle due Assemblee;
b) due membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro designati dal presidente di detto Consiglio;
c) due rappresentanti per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale, nonche' un rappresentante per ciascuno della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri del tesoro, della pubblica istruzione, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro per il coordinamento dell'attuazione delle regioni designati dai rispettivi Ministri;
d) cinque rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali;
e) otto membri del Comitato consultivo degli italiani all'estero scelti dal Ministro per gli affari esteri;
f) tre rappresentanti, designati dai presidenti delle rispettive giunte regionali, delle regioni maggiormente interessate al fenomeno migratorio, allo scopo indicate dal Ministro per il coordinamento dell'attuazione delle regioni, sentiti tutti i presidenti regionali;
g) cinque rappresentanti designati uno per ciascuno dalle piu' importanti associazioni operanti nel settore dell'emigrazione, su richiesta del Ministro per gli affari esteri;
h) sette esperti in materia di emigrazione designati da partiti, enti ed organismi politici, su richiesta del Ministro per gli affari esteri;
i) quattro esperti in scienze economiche, demografiche e sociali scelti dal Ministro per gli affari esteri d'intesa con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
l) il segretario generale della Conferenza, di cui al seguente articolo 7, che assolve anche le funzioni di segretario del comitato organizzatore, coadiuvato dallo ufficio di segreteria, previsto al successivo articolo 6.
Il comitato organizzatore propone le iniziative occorrenti per la realizzazione della Conferenza. In particolare formula proposte in ordine agli inviti da diramare, ai temi che dovranno formare oggetto di dibattito, alla designazione dei relatori.
Il comitato delibera altresi' sugli argomenti ad esso sottoposti dal comitato di presidenza ai fini di assicurare il migliore svolgimento dei lavori.
Il comitato organizzatore puo' istituire tra i suoi membri un comitato ristretto che avra' il compito di affiancare il presidente nell'attuazione delle decisioni adottate.
Entrata in vigore il 6 settembre 1974