Sentenza 19 aprile 2023
Accoglimento
Sentenza 26 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 19/04/2023, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/04/2023
N. 00244/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00202/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 202 del 2023, proposto dall’avv. Concetta Iannibelli, nella qualità di candidata Sindaco della Lista “Lagonegro Libertà e Progresso” e di cittadina elettrice, rappresentata e difesa dagli avv.ti Lorenzo Lentini, PEC avvocatolorenzolentini@pec.it, Giuseppe Buscicchio, PEC buscicchio.giuseppe@cert.ordineavvocatipotenza.it, e Dario Gioia, PEC gioia.dario@certavvocatilag.it, domiciliata ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
-Commissione Elettorale Circondariale di Lagonegro, in persona del legale rappresentante p.t., Ministero dell’Interno, in persone del Ministro p.t., e Prefettura di Potenza, in persona del Prefetto p.t., rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza e domiciliate ex lege in Potenza Corso XVIII Agosto 1860 n. 46;
-Comune di Lagonegro, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
nei confronti
sig.ra RI Di SC, nella qualità di candidata Sindaco della Lista “Lagonegro Riparte”, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della Delibera n. 17 del 15.4.2023 (notificata all’avv. Concetta Iannibelli nella stessa data del 15.4.2023), con il quale la Commissione Elettorale Circondariale di Lagonegro ha escluso dalla competizione elettorale per l’elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale di Lagonegro del 14 e 15.5.2023 la Lista “Lagonegro Libertà e Progresso”, attesocchè dall’allegata relazione del Segretario del Comune di Lagonegro prot. n. 6982 del 15.4.2023 “si evince che il ritardo non sia imputabile all’Ente, bensì ai presentatori della Lista”;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Commissione Elettorale Circondariale di Lagonegro, del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Potenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 129 cod. proc. amm.;
Relatore nell’Udienza Speciale Elettorale del giorno 19 aprile 2023 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi gli avv.ti Dario Gioia, Lorenzo Lentini e l'Avv. Dello Stato Dorian De Feis;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Poiché le quattro Liste per le elezioni comunali di Lagonegro erano state presentate il 15.4.2023 due alle ore 12,05, la Lista “Lagonegro Libertà e Progresso” alle ore 13,40 ed un’altra Lista alle ore 13,43, la Commissione Elettorale Circondariale di Lagonegro con Delibera n. 14 del 15.4.2023 ha chiesto al Segretario comunale se i ritardi erano imputabili all’Ufficio.
Con relazione prot. n. 6982 del 15.4.2023 il Segretario comunale ha precisato che solo una delle quattro Liste si era avvalsa per l’autenticazione delle candidature e delle sottoscrizioni di un Avvocato del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lagonegro, mentre i candidati ed i sottoscrittori delle altre tre Liste si erano presentati nella mattina dalle ore 10,26 del 15.4.2023 presso gli Uffici comunali, per sottoscrivere le Liste ed autenticare le firme (tale circostanza risulta confermata anche dalla successiva relazione del Comandante della Polizia Locale del 17.4.2023, con la quale è stato attestato che fino alle ore 10,25 si erano presentati presso gli uffici comunali soltanto 15 sottoscrittori), evidenziando anche la circostanza che alle ore 12,00 la Polizia Locale aveva chiuso le porte di accesso al Comune.
Pertanto, la Commissione Elettorale Circondariale di Lagonegro con Delibera n. 17 del 15.4.2023 (notificata all’avv. Concetta Iannibelli nella stessa data del 15.4.2023) ha escluso dalla competizione elettorale per l’elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale di Lagonegro del 14 e 15.5.2023 la Lista “Lagonegro Libertà e Progresso”, attesocchè dall’allegata relazione del Segretario del Comune di Lagonegro prot. n. 6982 del 15.4.2023 “si evince che il ritardo non sia imputabile all’Ente, bensì ai presentatori della Lista”.
L’avv. Concetta Iannibelli, nella qualità di candidata Sindaco della Lista “Lagonegro Libertà e Progresso” e di cittadina elettrice, con il presente ricorso, notificato e depositato il 18.4.2023, ha impugnato la predetta Delibera n. 17 del 15.4.2023, deducendo che il ritardo era stato determinato da disfunzioni organizzative e/o dall’inefficienza dell’apparato comunale.
Si sono costituiti in giudizio la Commissione Elettorale Circondariale di Lagonegro, il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Potenza, sostenendo l’infondatezza del ricorso.
Nell’Udienza Pubblica del 19.4.2023 il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso è infondato.
Infatti, ai sensi dell’art. 32, penultimo comma, DPR n. 570/1960 le Liste per le elezioni comunali del 14 e 15.5.2023, unitamente a tutta la relativa documentazione allegata, dovevano essere presentate presso la segreteria del Comune entro le ore 12 del 15.4.2023.
Dalla documentazione, depositata in giudizio, si evince che la Lista “Lagonegro Libertà e Progresso” avrebbe potuto evitare l’esclusione, se avesse fatto autenticare le firme dei candidati e dei sottoscrittori, come previsto dall’art. 28, comma 2, DPR n. 570/1960, “da uno” degli altri “soggetti di cui all’art. 14 L. n. 53/1990”, diversi dal Segretario comunale, dal funzionario comunale incaricato dal Sindaco oppure dal Sindaco, da un Assessore comunale, dal Presidente del Consiglio Comunale o da un Consigliere comunale di Lagonegro, tenuto conto della circostanza che attualmente il Comune di Lagonegro è commissariato, cioè da un Notaio, da un Giudice di Pace, da un Cancelliere e da un collaboratore della Cancelleria del Tribunale di Lagonegro, da un segretario della Procura della Repubblica di Lagonegro, da un Parlamentare, da un Consigliere regionale, dal Presidente della Provincia di Potenza, da un Assessore provinciale, da un Consigliere provinciale o, come ha fatto uno delle due Liste ammesse alla competizione elettorale, da un Avvocato, iscritto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lagonegro, che aveva comunicato la propria disponibilità, il cui nominativo era stato pubblicato nel sito internet dell’Ordine degli Avvocati di Lagonegro.
Pertanto, deve ritenersi che l’esclusione della Lista “Lagonegro Libertà e Progresso” sia stata causata dal comportamento negligente, di far autenticare le firme del suo candidato Sindaco, dei suoi 12 candidati alla carica di Consigliere comunale e dei suoi sottoscrittori (da un minimo di 30 ad un massimo 60 elettori nei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, come Lagonegro: cfr. art. 3, comma 1, lett. h), L. n. 81/1993) presso gli uffici comunali, quando mancavano meno di 2 ore alla scadenza del suddetto termine perentorio ex art. 32, penultimo comma, DPR n. 570/1960 delle ore 12,00 del 15.4.2023, non tenendo conto delle circostanze che entro le predette ore 12,00 dovevano essere completate le formalità di ammissione di tutte le Liste e che, come avvenuto, in quel momento anche altre Liste avrebbero potuto recarsi negli uffici comunali per autenticare le firme dei candidati e dei sottoscrittori.
A quanto sopra consegue la reiezione del ricorso in esame.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore delle Amministrazioni Statali resistenti, delle spese di giudizio, che vengono liquidate in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento).
Ai sensi dell’art. 129, comma 7, cod. proc. amm. manda alla Segreteria di questo Tribunale di trasmette la presente Sentenza alla Commissione Elettorale Circondariale di Lagonegro, che ha emanato il provvedimento impugnato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Donadono, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore
Benedetto Nappi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pasquale Mastrantuono | Fabio Donadono |
IL SEGRETARIO