CA
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 22/12/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
163/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento Prima Sezione civile, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Paolo Giovanni Demarchi Albengo Presidente
Dott.ssa Camilla Gattiboni Consigliere
Dott.ssa Adriana De Tommaso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello promossa con atto di citazione notificato il 29/8/2024 ed iscritta a ruolo in pari data al n. 163/2024 r.g.; vertente tra
, (c.f. ), in qualità di Parte_1 C.F._1
chiamata all'eredità della defunta comproprietaria non esecutata, Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Marika Mazzurana per delega in atti;
[...]
appellante
CONTRO in persona del Vicepresidente del Consiglio di Controparte_1
Amministrazione, Dott. con sede legale in Brescia (c.f. e Controparte_2
P.IVA ), quale procuratrice di in virtù di P.IVA_1 Controparte_3
procura speciale per atto del Notaio in data 3.11.2023, Persona_1
Rep. n. 4488, Racc. n. 2606, rappresentata e difesa, dall'avv. Alessandro
Marsico per delega in atti;
appellata E
(c.f. ) in proprio, Controparte_4 C.F._2
nella sua qualità di chiamato all'eredità della defunta comproprietaria non esecutata e quale legale rappresentante di Parte_2 [...]
(c.f. e p.iva: ), con sede legale in Parte_3 P.IVA_2
AG (TN), rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti
CH AR ed Alessandro TA per delega in atti;
convenuto
NONCHÈ
, (c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._3
dall'avv. Lorenzo Eccher per delega in atti;
convenuta
E
(c.f. ), in qualità di chiamata CP_5 CodiceFiscale_4
all'eredità della defunta comproprietaria non esecutata , Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Depeder per delega in atti;
convenuta
E
Controparte_6
Controparte_7
convenuti contumaci
OGGETTO: divisione di beni non caduti in successione
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
: Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Trento, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza di primo grado: 1) in via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata sussistendone i gravi motivi di legge ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 283 e 351 c.p.c. per le ragioni meglio dettagliate nei motivi di appello di parte appellante, per le ulteriori ragioni che emergeranno in corso di causa e/o che la Corte di Appello di
Trento riterrà di Giustizia;
2) in via pregiudiziale: dichiarare improcedibile e/o inammissibile la domanda di per le ragioni meglio Controparte_1
dettagliate nel primo motivo dell'appello principale, per le ulteriori ragioni che emergeranno in corso di causa e/o che la Corte di Appello di Trento riterrà di Giustizia;
3) nel merito: accertare e dichiarare, ai sensi degli art. 600 e 601 c.p.c., 720 c.c., 1111 c.c., 1116 c.c. e/o delle ulteriori eventuali norme di legge, lo scioglimento della comunione immobiliare relativa ad alcuni dei beni immobili pignorati nell'esecuzione immobiliare R.G.E. n.
132/2016 (a cui è stata riunita la procedura R.G.E. n°28/2018) e, nello specifico, di seguito individuati: p.f. 1333/5, in P.T. 96 II, in C.C. AG
e p.f. 1330/5, in P.T. 680 II, in C.C. AG;
per l'effetto assegnare a favore della NO tutti i beni di cui al precedente Parte_1
punto 1) per la somma complessiva di euro 56.000,00 indicata a pag. 40 della relazione di stima depositata sub doc. 6, fascicolo dell'appellante, con versamento, a conguaglio, della sola eccedenza del valore della propria quota -1/6 dei suddetti immobili e pari ad euro 9.333,33- in favore alla procedura esecutiva de qua per l'importo di euro 37.333,34, pari al valore della quota dell'esecutato - 4/6 dei suddetti Controparte_4
immobili-, nonché, infine, in favore dell'altra comproprietaria non esecutata, NO , l'ulteriore importo di euro 9.333,33 e pari al CP_5
valore della propria quota -1/6 dei suddetti immobili;
in subordine: assegnare a favore della NO la sola quota pignorata Parte_1
degli immobili di cui al precedente punto 1) e di proprietà, per la quota di
4/6, dell'esecutato con versamento del valore di Controparte_4
suddette quote -pari ad euro 37.333,34- in favore alla procedura esecutiva de qua. In estremo subordine accertare e dichiarare comunque, ai sensi degli art. 600 e 601 c.p.c., 720 c.c., 1111 c.c., 1116 c.c. e/o delle ulteriori eventuali norme di legge, lo scioglimento della comunione immobiliare relativa ad alcuni dei beni immobili pignorati nell'esecuzione immobiliare
R.G.E. n. 132/2016 (a cui è stata riunita la procedura R.G.E. n°28/2018) e, nello specifico, di seguito individuati: p.f. 1333/5, in P.T. 96 II, in C.C.
AG e p.f. 1330/5, in P.T. 680 II, in C.C. AG previo rifacimento di nuovo ed idoneo progetto divisionale per le ragioni meglio dettagliate nei motivi di appello di cui sopra, per le ulteriori ragioni che emergeranno in corso di causa e/o che la Corte di Appello di Trento riterrà di Giustizia.
In via istruttoria: omissis
CP_1
In via preliminare: - accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'atto di citazione in appello per tardiva notifica;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità del primo motivo d'appello per violazione dell'art. 345
c.p.c.; - accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda “in via incidentale subordinata”, formulata dalla convenuta nella CP_5
propria comparsa di costituzione e risposta , in quanto nel corso del giudizio di primo grado aveva prestato consenso al progetto divisionale del
6.04.2023 ed, altresì, perché chiede allo stesso tempo il rigetto dell'appello proposto e quindi la conferma della sentenza qui gravata;
- rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della Sentenza n. 661/2024 pubblicata dal Tribunale di Trento in quanto sprovvista dei presupposti di legge;
In via principale: rigettare integralmente l'appello ex adverso proposto, nonché tutte le domande ed istanze ivi sollevate in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza n.
661/2024 emessa dal Tribunale di Trento;
In via istruttoria: omissis.
: CP_5
Voglia l'Ecc.ma Corte rigettare ogni domanda svolta dall'appellante sia in via preliminare che pregiudiziale, nonché in via principale di merito con rigetto anche di ogni domanda dell'appellante formulata in via subordinata ed in estremo subordine - confermare la sentenza appellata n. 661/2024 pronunciata in data 22.6.2024 dal Tribunale di Trento nel giudizio di divisione sub n. 1663/2024 RG, pubblicata in data 24.6.2024, per le motivazioni esposte in narrativa. In via incidentale subordinata nella eventuale denegata e non condivisa ipotesi l'Ecc.ma Corte d'Appello ritenga di modificare l'orientamento del G.E. in riforma parziale e/o totale della sentenza impugnata, l'appellata in via subordinata incidentale chiede che 1. disposti gli adempimenti di rito, – nel caso non condiviso ed opposto venga richiamato il CTU per rifare la valutazione e/o modificare il progetto divisionale - all'esito dell'espletanda indagine peritale sugli immobili oggetto della divisione, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in relazione alle pp.ff. 1330/5 e 1333/5 tutte in C.C. AG (TN): a – con riserva di modificare e/o precisare l'istanza una volta verificata la relazione peritale del CTU - eventualmente richiamato - sulla divisibilità e sul valore delle particelle oggetto di esecuzione (nel caso di mancato accordo), assegnare a almeno la quota di 4/6 del debitore della CP_5 Controparte_4
p.f. 1333/5 disponendo che il valore che verrà attribuito alla quota assegnata sia versato quale addebito dell'eccedenza in favore della procedura esecutiva;
conseguentemente procedere ex art. 600 cpc alla divisione delle pp.ff. 1330/5 e 1333/5 tutte in C.C. AG e disposto lo scioglimento della comunione ereditaria, attribuire le porzioni concrete delle pp.ff.
1330/5 e 1333/5 a ciascun comproprietario condividente i predetti immobili comodamente divisibili, individuando previa predisposizione di progetto divisionale, la parte delle realità da attribuire in concreto a ciascun soggetto chiamato all'eredità di (tenendo conto dell'assegnazione a Parte_2
della quota di 4/6 del debitore esecutato della p.f. 1333/5); CP_5
assegnare a la quota della p.f. 1330/5 destinata a Controparte_4
con conguaglio in favore della stessa per il valore CP_5 CP_5 che verrà attribuito alla predetta quota della p.f. 1330/5; in seguito disporre la concentrazione del pignoramento sulla parte della p.f. 1330/5 attribuita in concreto al debitore esecutato in sostituzione della quota CP_4
astratta con vendita della sola quota separata. b Nell'ipotesi di ritenuta ammissibilità di assegnazione dell'intera p.f. 1333/5, assegnare a CP_5
l'intera p.f. 1333/5 disponendo che il valore che verrà attribuito alla
[...]
quota assegnata sia versato quale addebito dell'eccedenza in favore della procedura esecutiva per quanto riguarda la quota di 4/6 di e CP_4
per la quota di 1/6 sia versato sempre a titolo di addebito dell'eccedenza in favore della comproprietaria conseguentemente Parte_1
procedere ex art. 600 cpc alla divisione della p.f. 1330/5 in CP_8
e disposto lo scioglimento della comunione ereditaria, attribuire le porzioni concrete della p.f. 1330/5 a ciascun comproprietario condividente la predetta realità comodamente divisibile, individuando previa predisposizione di progetto divisionale, la parte della p.f. 1330/5 da attribuire in concreto a ciascun soggetto chiamato all'eredità di Parte_2
assegnare a la quota della p.f. 1330/5
[...] Controparte_4
destinata a con conguaglio in favore della stessa CP_5 CP_5
per il valore che verrà attribuito alla predetta quota della p.f. 1330/5; in seguito disporre la concentrazione del pignoramento sulla parte della p.f.
1330/5 attribuita in concreto al debitore esecutato in CP_4
sostituzione della quota astratta con vendita della sola quota separata. 2.-
Nell'ipotesi di mancata assegnazione e/o di mancato preventivo accordo con l'altra comproprietaria appellante: - accertata la comoda divisibilità dei beni, previa scioglimento della comunione e predisposizione di progetto di divisione riguardante le quote di tutti i condividenti convertite in porzioni concrete tutte singolarmente individuate, procedere ai sensi dell'art. 600 c.
1 cpc, alla individuazione e separazione della quota dei beni da attribuirsi a ivi compresa quella ricadente in comunione Controparte_4 ereditaria, convertita in un diritto esclusivo avente ad oggetto una porzione concreta e singolarmente individuata delle pp.ff. 1330/5 e 1333/5 tutte in
C.C. AG (TN); Conseguentemente: a) concentrare il pignoramento sulla quota di 4/6 di delle pp.ff. 1330/5 e 1333/5 C.C. CP_4
AG concretamente individuata e disporre la vendita della quota di
4/6 di;
contestualmente sciogliere anche la comunione delle CP_4
comproprietarie liberando le quote da assegnare alle altre condividenti individuando la porzione concreta da assegnare alle stesse comproprietarie sia della p.f. 1330/5 sia della p.f. 1333/5; in alternativa b) concentrare il pignoramento esclusivamente sulla sola p.f. 1330/5, immobile di maggior pregio, con riduzione della quote di e e Parte_1 CP_5
contestuale estensione delle loro quote della p.f. 1333/5 (per effetto dell'assorbimento della quota di 4/6 della p.f. 1333/5 del debitore esecutato) con conguaglio a carico della procedente ed a favore delle comproprietarie quale addebito dell'eccedenza pari al maggior valore della p.f. 1330/5; dichiarare di conseguenza la comunione ereditaria esclusivamente tra e avente ad oggetto la Parte_1 CP_5
p.f. 1333/5 priva della quota del debitore esecutato (assorbita dalle comproprietarie in pari quota) con liberazione della p.f. 1333/5 dalla procedura espropriativa. In tal caso, stabilita la comunione tra CP_5
e avente ad oggetto l'intera p.f. 1333/5 (in comunione Parte_1
ereditaria tra le sole comproprietarie e , assegnare CP_5 Parte_1
a la p.f. 1333/5 con conguaglio a favore di CP_5 Parte_1
della soma pari al valore della sua quota;
- in subordine, sciogliere la comunione individuando con progetto divisionale la parte concreta delle p.f. 1333/5 da attribuirsi in parti uguali alle medesime condividenti. In tutti i casi disporre la liberazione delle aree occupate che verranno assegnate a
. CP_5
In via istruttoria: omissis In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio di primo e secondo grado, oltre spese generali ed accessori di legge, nonché spese per
CTP e CTU a carico della parte appellante di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'ambito dell'esecuzione immobiliare, intrapresa con pignoramento dalla Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella Bcc. soc.
Coop. (cui è succeduta, a seguito di cessione del credito, CP_1
nella qualità di procuratrice speciale di , sui beni
[...] Parte_4
immobili spettanti per la quota di ½ in piena proprietà a CP_4
p.f. 1333/5, in P.T. 96 II, in C.C. AG e p.f. 1330/5, in P.T.
[...]
680 II, in C.C. AG, su iniziativa di è stato introdotto CP_1
il giudizio di divisione immobiliare, in cui sono stati convenuti i chiamati all'eredità della deceduta proprietaria dell'altra quota di ½ dei predetti beni,
, ovvero , e Parte_2 Controparte_4 Parte_1 CP_5
oltre agli altri soggetti coinvolti nella procedura esecutiva
[...]
(procedure esecutive riunite n. 132/2016 e 28/2018 r.g.e.).
Con sentenza n. 661/2024 del 24/6/2024, notificata il 5/7/2024, il tribunale, dopo aver disatteso la richiesta di di ottenere Parte_1
l'assegnazione in suo favore degli immobili dietro pagamento del conguaglio, in mancanza dei presupposti dell'art. 720 c.p.c., ha disposto lo scioglimento della comunione ed ha così provveduto:
a. assegna ad la proprietà esclusiva e per intero del fondo CP_4
di cui alla p.f. 1330/5 C.C. AG;
b. assegna a la CP_5
proprietà esclusiva e per intero del fondo di sinistra, con mappa a nord, risultante dal frazionamento della p.f. 1333/5 C.C. AG secondo lo schema tipo di cui a p. 15 della relazione del CTU geom. Controparte_9
depositata il 6 aprile 2023, con conguaglio di euro 316,00 a carico di
; c. assegna a la proprietà CP_4 Parte_1
esclusiva e per intero del fondo di destra, con mappa a nord, risultante dal frazionamento della p.f. 1333/5 C.C. AG secondo lo schema tipo di cui a p. 15 della relazione del CTU geom. depositata il Controparte_9
6 aprile 2023, con conguaglio di euro 316,00 a carico di;
CP_4
d. dispone la concentrazione del pignoramento a carico di CP_4
sul fondo di cui alla p.f. 1330/5 C.C. AG per intero (1/1), con
[...]
conseguente cancellazione del pignoramento sub G.N. 347 del 19.02.2018 gravante sul fondo di cui alla p.f. 1333/5 C.C. AG;
con trasferimento ex art. 2825 c.c. sui beni qui assegnati ad delle ipoteche CP_4
già iscritte a suo carico sulla p.f. 1333/5 C.C. AG
Ha poi condannato a rifondere le spese in favore Controparte_4
della disponendo la compensazione tra le altre parti, e CP_1
regolando gli oneri di CTU in proporzione delle rispettive quote dei condividenti.
La sentenza, notificata da alle controparti il Controparte_1
5/7/2024, è stata appellata da , che l'ha ritenuta ingiusta Parte_1
e gravosa ed ha proposto i seguenti motivi di impugnazione:
1) Improcedibilità del procedimento di primo grado per mancata acquisizione della prova, nel giudizio endo-esecutivo, dell'accettazione dell'eredità di da parte dell'esecutato Parte_2
e/o comunque carenza di legittimazione attiva Controparte_4
di ad introdurre il giudizio endo-esecutivo per mancata CP_1
preventiva estensione del pignoramento alla quota di 1/6 asseritamente acquisita iure successionis dall'esecutato dalla de cuius . Parte_2
Sul punto, l'appellante ha eccepito che non era dato sapere se l'esecutato avesse o meno accettato l'eredità di che lo Parte_2
stesso esecutato non aveva nemmeno svolto domande o difese sull'accettazione dell'eredità. 2) Sulla non comoda divisibilità del compendio pignorato e sulla legittimità delle istanze di assegnazione da lei avanzate alla luce delle conclusioni del CTU nell'esecuzione n. 132/2016 r.g.; l'appellante ha sul punto osservato che secondo il CTU gli immobili erano CP_9
indivisibili e anche non si era opposta all'assegnazione, CP_1
così come l'altra condividente, , aveva aderito al progetto CP_5
divisionale del CTU.
3) Quale terzo motivo di appello, ha denunciato Parte_1
il vizio di motivazione per generica o comunque erronea valutazione delle istanze istruttorie, alla luce dell'acritica acquisizione del progetto divisionale, incongruenza e illogicità del progetto divisionale alla luce dell'assegnazione “in blocco” della p.f. 1330/5 all'esecutato CP_4
, stante la diversità della natura urbanistica e del valore di tale
[...]
bene rispetto al bene p.f. 1333/5 CC AG, assegnato, previo frazionamento, a lei stessa e a , condividenti non esecutate;
CP_5
l'appellante ha sul punto contestato che la p.f. 1330/5 CC AG fosse da accorpare, in quanto pertinenza della p.ed. 70/1, a tale immobile, costituente struttura alberghiera, ridondando ciò a danno suo e dell'altro comproprietario, in quanto tale natura pertinenziale era data come acquisita senza prove del titolo giuridico;
in ogni caso, sarebbe stato necessario rideterminare i conguagli ai comproprietari non essendo giustificata l'attribuzione di un indistinto valore unitario per entrambi i beni staggiti stanti le diverse natura, funzione e posizione dei beni. Ancora, l'appellante ha denunciato il grave errore del giudice nell'assegnazione dei due distinti lotti mediante il frazionamento proposto dal CTU, quanto alla p.f. 1333/5, in quanto non si teneva conto della disparità di accesso alla via pubblica per le due porzioni, ed inoltre l'intera p.f. 1333/5 non aveva neppure, per intero, la stessa destinazione d'uso.
Per tali motivi, ha chiesto la riforma della sentenza Parte_1
appellata formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
Si sono costituiti , in proprio e nella qualità, Controparte_4
come precisato in epigrafe, e , entrambi senza formulare Parte_1
conclusioni e solo ai fini della partecipazione al giudizio.
Si è costituita che ha contestato l'appello e ne ha Controparte_1
chiesto il rigetto.
In primo luogo, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per tardività della notifica perché la materia dei giudizi di divisione endo-esecutiva non
è soggetta alla disciplina della sospensione feriale dei termini come prevista dalla l. 742/1969 e, nella fattispecie, a fronte di sentenza pubblicata il
24/6/2024 e notificata il 5/7/2024, l'atto di appello era stato notificato solo in data 29/8/2024 ed era pertanto tardivo.
Ha poi eccepito l'inammissibilità del primo motivo di appello, in quanto con esso erano introdotte domande/eccezioni nuove;
ne ha comunque eccepito l'infondatezza nel merito perché non aveva Controparte_4
contestato il suo difetto di titolarità passiva, così implicitamente accettando l'eredità di a lui devoluta. Ha contestato l'asserita Parte_2
improcedibilità del giudizio per la quota di 1/6, atteso che si trattava di espropriazione di beni indivisi e il giudizio di divisione mirava a far cessare lo stato di comunione per poi disporre in sede esecutiva della sola quota, in natura o denaro, assegnata al debitore esecutato. Ha contestato le richieste di assegnazione avanzate da , perché l'indivisibilità non Parte_1
era mai stata certificata dal CTU né in fase esecutiva né nel giudizio di divisione e il CTU aveva formato un lotto unico solo per una questione di opportunità, e non per l'indivisibilità. Ha propugnato quindi la correttezza del progetto del CTU, respingendo le critiche mosse dall'appellante, sulle quali il CTU aveva già preso posizione;
ha eccepito che la questione del vincolo di pertinenzialità non era mai stata sollevata in primo grado ed era pertanto nuova ed inammissibile, oltre che, comunque, infondata, atteso che il CTU aveva effettuato le dovute verifiche. Ha contestato le critiche all'assegnazione della p.f. , atteso che il tecnico, nel frazionamento, Num_1
aveva individuato due superfici di uguale metratura entrambe accessibili dalla pubblica via e usufruibili come parcheggio privato stante la destinazione d'uso della particella, a tacer del fatto che la migliore era stata assegnata alla stessa appellante.
Ha concluso come in epigrafe.
Si è costituita in giudizio contestando l'appello e CP_5
chiedendone il rigetto.
Premesso che aveva accettato di fatto l'eredità di Controparte_4
dal momento in cui aveva contestato il progetto di divisione Parte_2
all'udienza del 4/10/2023, ha eccepito comunque la novità della CP_5
questione riguardante la quota di 1/6 oggetto della successione;
ha contestato le lagnanze dell'appellante in merito alla divisibilità e al valore delle pp.ff. 1330/5 e 1333/5, su cui il CTU aveva ampiamente risposto, oltre che sul vincolo di pertinenzialità. Solo per l'ipotesi della riforma parziale o totale della sentenza gravata, ha formulato conclusioni per l'accoglimento dell'appello incidentale subordinato, come riportate in epigrafe.
All'esito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
l'appello è stato rimesso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, rispetto all'esame dei motivi di appello proposti da
, si pone la questione della tempestività del gravame, Parte_1
sollevata da e comunque rilevabile d'ufficio. Controparte_1
Come da narrativa che precede, il giudizio di divisione da cui è scaturita la sentenza impugnata è stato introdotto nell'ambito dell'esecuzione immobiliare r.g.e. n. 28/2018 iniziata nei confronti del debitore a seguito di pignoramento degli immobili Controparte_4
p.f. 1330/5 e p.f. 1333/5 CC AG, intestati entrambi per la quota della metà al debitore esecutato, facendo capo, la restante quota della metà, alla deceduta , alla cui successione erano chiamati lo stesso Parte_2 [...]
oltre a e , trattandosi Controparte_4 Parte_1 CP_5
quindi di pignoramento di beni indivisi. In tema di espropriazione di beni indivisi, l'art. 600 c.p.c. stabilisce che il giudice dell'esecuzione provvede, quando è possibile, alla separazione della quota in natura spettante al debitore, mentre se la separazione in natura non è chiesta o non è possibile dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile (salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa, determinato a norma dell'art. 568 c.p.c.).
Nella fattispecie, il giudice dell'esecuzione aveva appunto disposto procedersi con il giudizio di divisione degli immobili p.f. 1330/5 e 1333/5, la cui quota della metà era stata pignorata.
Si tratta quindi di divisione endo-esecutiva, incidente di cognizione all'interno della procedura esecutiva.
A mente dell'art. 1 l. 742/1969, Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
La stessa disposizione si applica per il termine stabilito dall'articolo 201 del codice di procedura penale.
L'art. 3 della stessa legge stabilisce poi che In materia civile, l'articolo 1 non si applica alle cause ed ai procedimenti indicati nell'articolo 92 dell'ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941, n. 12, nonché alle controversie previste dagli articoli 429 e 459 del codice di procedura civile. Il menzionato articolo dell'ordinamento giudiziario prevede che durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali trattano, tra le altre, le cause civili relative all'opposizione all'esecuzione.
Secondo insegnamento costante della S.C., tale ultima disposizione è stata interpretata nel senso che i termini nel periodo feriale non vengono sospesi non solo per i giudizi di opposizione all'esecuzione, successivi all'inizio dell'esecuzione, e alle opposizioni pre-esecutive, cioè precedenti l'inizio dell'esecuzione, cd. opposizioni a precetto, ma anche per le opposizioni agli atti esecutivi e per le opposizioni di terzo all'esecuzione, oltre che per i giudizi di accertamento dell'obbligo del terzo nell'espropriazione dei crediti, per le controversie distributive e per i giudizi di divisione endo- esecutiva (cfr. CASS. 1892/2015). Tale principio si trova esposto nella sentenza n. 5614/1994 della S.C. (che riguardava specificamente l'inapplicabilità della sospensione dei termini in relazione alle opposizioni agli atti relative ad irregolarità occorse nella procedura di vendita seguita alla procedura di divisione) e in cui la Corte affermò che la sospensione non trova applicazione nello stesso giudizio di divisione che si apre come incidente cognitorio dell'espropriazione di beni indivisi, posto con questa nello stesso rapporto delle opposizioni, come si desume dal richiamo dell'art. 627 c.p.c. da parte dell'art. 601 c.p.c.. Nel richiamare tale pronunzia e il principio colà espresso, la S.C. ha rilevato (CASS.
1801/2010) che tale affermazione, pienamente condivisibile, può essere ulteriormente esplicata osservandosi che l'automatico effetto di incidenza sul processo esecutivo dell'introduzione del giudizio di divisione quando si sia reso necessario, espresso dall'art. 601 c.p.c. con la previsione della sospensione, attribuisce alla controversia di divisione che si sia incardinata nel processo esecutivo per essere sorte contestazioni tra le parti, un valore di determinazione della stasi del processo esecutivo non diverso da quello che, per il tramite dei meccanismi di sospensione gestiti dal giudice dell'esecuzione, può discendere dall'introduzione delle opposizioni esecutive di ogni genere e che giustifica l'esclusione dell'operatività della sospensione dei termini per il periodo feriale, di modo che identica soluzione appare giustificata non già sulla base di una interpretazione analogica (che sarebbe preclusa dall'essere l'art. 3 della l. n. 742/1969 una norma eccezionale nel suo disposto di rinvio recettizio all'art. 92 dell'Ordinamento giudiziario) bensì sulla base di una più che giustificata e razionale interpretazione estensiva, atteso che, nella sostanza,
l'introduzione dell'incidente cognitivo del giudizio di cognizione assume il valore di un ostacolo e, quindi, di un' “opposizione” allo svolgimento dell'esecuzione.
Orbene, nella fattispecie, si è appunto in presenza di un incidente di cognizione nell'ambito della procedura esecutiva, che è stata necessariamente sospesa, come stabilito dall'art. 601 c.p.c., e in applicazione del principio dianzi espresso deve ritenersi che a tale giudizio di divisione non si applichi la sospensione feriale dei termini processuali.
Non si può condividere l'assunto dell'appellante secondo cui i termini dovrebbero essere sospesi in quanto il giudizio endo-esecutivo conclusosi con la sentenza qui impugnata non è stato introdotto a seguito di
“contestazioni tra le parti”, in ipotesi sussumibile sotto il concetto latu sensu di “opposizione”, ma per l'impossibilità, secondo il giudice dell'esecuzione, che la vendita della quota indivisa potesse avvenire per un prezzo almeno pari o comunque superiore a quello determinato dall'esperto nominato ai sensi dell'art. 568 c.p.c.”: ciò che rileva è infatti che il giudizio di divisione sia stato introdotto nell'ambito della procedura esecutiva, di cui determina la sospensione, costituendo un ostacolo alla prosecuzione dell'espropriazione stessa, produttivo degli stessi effetti che sulla procedura esecutiva determina un'opposizione esecutiva. Conseguentemente, come per l'opposizione esecutiva, anche per tutti i casi di giudizio di divisione endo-esecutiva vale la stessa ratio, per la quale è esclusa l'operatività della sospensione dei termini processuali, quella, cioè, di ridurre il periodo di stasi della procedura esecutiva dovuto all'incidente di cognizione.
La conseguenza è che il termine per la proposizione dell'appello ha continuato a decorrere anche nel periodo di sospensione feriale (dal 1° al
31 agosto 2024); stante l'avvenuta notifica della sentenza di primo grado in data 5/7/2024, l'atto di appello avrebbe dovuto essere notificato entro i successivi 30 giorni, mentre invece lo stesso risulta notificato solo in data
24/8/2024, quando il termine perentorio di impugnazione era oramai scaduto. Ciò determina l'inammissibilità dell'appello per tardività.
L'appellata aveva proposto appello incidentale CP_5
subordinato; si trattava di impugnazione incidentale tardiva, atteso che anche a la sentenza era stata notificata in data 5/7/2024; trova CP_5
pertanto applicazione l'art. 334 c.p.c. co. 2, per cui, in caso di inammissibilità dell'impugnazione principale, l'impugnazione incidentale perde ogni efficacia.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a carico dell'appellante in favore di e di , Controparte_1 CP_5
mentre nei confronti di e di le spese Parte_1 Controparte_4
si compensano, non avendo tali parti mosso contestazioni all'appello.
Sussistono i presupposti di applicazione dell'art. 13 co. 1 quater
d.p.r. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del tribunale di Trento n. 661/2024 del Parte_1
22/6/2024
Dichiara inammissibile l'appello,
Condanna a rifondere le spese del presente grado di Parte_1
giudizio in favore di e di , spese che si Controparte_1 CP_5 liquidano, in favore di ciascuna di tali parti, in € 4.500,00 quale compenso per la difesa, oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
Compensa le spese tra l'appellante e e di Parte_1 CP_4
in proprio e nella qualità;
[...]
Dà atto che sussistono i presupposti dell'applicazione dell'art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 4/12/2025
Il c. est. Il presidente
Dr.ssa A. De Tommaso Dr. P.G. Demarchi Albengo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento Prima Sezione civile, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Paolo Giovanni Demarchi Albengo Presidente
Dott.ssa Camilla Gattiboni Consigliere
Dott.ssa Adriana De Tommaso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello promossa con atto di citazione notificato il 29/8/2024 ed iscritta a ruolo in pari data al n. 163/2024 r.g.; vertente tra
, (c.f. ), in qualità di Parte_1 C.F._1
chiamata all'eredità della defunta comproprietaria non esecutata, Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Marika Mazzurana per delega in atti;
[...]
appellante
CONTRO in persona del Vicepresidente del Consiglio di Controparte_1
Amministrazione, Dott. con sede legale in Brescia (c.f. e Controparte_2
P.IVA ), quale procuratrice di in virtù di P.IVA_1 Controparte_3
procura speciale per atto del Notaio in data 3.11.2023, Persona_1
Rep. n. 4488, Racc. n. 2606, rappresentata e difesa, dall'avv. Alessandro
Marsico per delega in atti;
appellata E
(c.f. ) in proprio, Controparte_4 C.F._2
nella sua qualità di chiamato all'eredità della defunta comproprietaria non esecutata e quale legale rappresentante di Parte_2 [...]
(c.f. e p.iva: ), con sede legale in Parte_3 P.IVA_2
AG (TN), rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti
CH AR ed Alessandro TA per delega in atti;
convenuto
NONCHÈ
, (c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._3
dall'avv. Lorenzo Eccher per delega in atti;
convenuta
E
(c.f. ), in qualità di chiamata CP_5 CodiceFiscale_4
all'eredità della defunta comproprietaria non esecutata , Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Depeder per delega in atti;
convenuta
E
Controparte_6
Controparte_7
convenuti contumaci
OGGETTO: divisione di beni non caduti in successione
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
: Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Trento, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza di primo grado: 1) in via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata sussistendone i gravi motivi di legge ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 283 e 351 c.p.c. per le ragioni meglio dettagliate nei motivi di appello di parte appellante, per le ulteriori ragioni che emergeranno in corso di causa e/o che la Corte di Appello di
Trento riterrà di Giustizia;
2) in via pregiudiziale: dichiarare improcedibile e/o inammissibile la domanda di per le ragioni meglio Controparte_1
dettagliate nel primo motivo dell'appello principale, per le ulteriori ragioni che emergeranno in corso di causa e/o che la Corte di Appello di Trento riterrà di Giustizia;
3) nel merito: accertare e dichiarare, ai sensi degli art. 600 e 601 c.p.c., 720 c.c., 1111 c.c., 1116 c.c. e/o delle ulteriori eventuali norme di legge, lo scioglimento della comunione immobiliare relativa ad alcuni dei beni immobili pignorati nell'esecuzione immobiliare R.G.E. n.
132/2016 (a cui è stata riunita la procedura R.G.E. n°28/2018) e, nello specifico, di seguito individuati: p.f. 1333/5, in P.T. 96 II, in C.C. AG
e p.f. 1330/5, in P.T. 680 II, in C.C. AG;
per l'effetto assegnare a favore della NO tutti i beni di cui al precedente Parte_1
punto 1) per la somma complessiva di euro 56.000,00 indicata a pag. 40 della relazione di stima depositata sub doc. 6, fascicolo dell'appellante, con versamento, a conguaglio, della sola eccedenza del valore della propria quota -1/6 dei suddetti immobili e pari ad euro 9.333,33- in favore alla procedura esecutiva de qua per l'importo di euro 37.333,34, pari al valore della quota dell'esecutato - 4/6 dei suddetti Controparte_4
immobili-, nonché, infine, in favore dell'altra comproprietaria non esecutata, NO , l'ulteriore importo di euro 9.333,33 e pari al CP_5
valore della propria quota -1/6 dei suddetti immobili;
in subordine: assegnare a favore della NO la sola quota pignorata Parte_1
degli immobili di cui al precedente punto 1) e di proprietà, per la quota di
4/6, dell'esecutato con versamento del valore di Controparte_4
suddette quote -pari ad euro 37.333,34- in favore alla procedura esecutiva de qua. In estremo subordine accertare e dichiarare comunque, ai sensi degli art. 600 e 601 c.p.c., 720 c.c., 1111 c.c., 1116 c.c. e/o delle ulteriori eventuali norme di legge, lo scioglimento della comunione immobiliare relativa ad alcuni dei beni immobili pignorati nell'esecuzione immobiliare
R.G.E. n. 132/2016 (a cui è stata riunita la procedura R.G.E. n°28/2018) e, nello specifico, di seguito individuati: p.f. 1333/5, in P.T. 96 II, in C.C.
AG e p.f. 1330/5, in P.T. 680 II, in C.C. AG previo rifacimento di nuovo ed idoneo progetto divisionale per le ragioni meglio dettagliate nei motivi di appello di cui sopra, per le ulteriori ragioni che emergeranno in corso di causa e/o che la Corte di Appello di Trento riterrà di Giustizia.
In via istruttoria: omissis
CP_1
In via preliminare: - accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'atto di citazione in appello per tardiva notifica;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità del primo motivo d'appello per violazione dell'art. 345
c.p.c.; - accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda “in via incidentale subordinata”, formulata dalla convenuta nella CP_5
propria comparsa di costituzione e risposta , in quanto nel corso del giudizio di primo grado aveva prestato consenso al progetto divisionale del
6.04.2023 ed, altresì, perché chiede allo stesso tempo il rigetto dell'appello proposto e quindi la conferma della sentenza qui gravata;
- rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della Sentenza n. 661/2024 pubblicata dal Tribunale di Trento in quanto sprovvista dei presupposti di legge;
In via principale: rigettare integralmente l'appello ex adverso proposto, nonché tutte le domande ed istanze ivi sollevate in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza n.
661/2024 emessa dal Tribunale di Trento;
In via istruttoria: omissis.
: CP_5
Voglia l'Ecc.ma Corte rigettare ogni domanda svolta dall'appellante sia in via preliminare che pregiudiziale, nonché in via principale di merito con rigetto anche di ogni domanda dell'appellante formulata in via subordinata ed in estremo subordine - confermare la sentenza appellata n. 661/2024 pronunciata in data 22.6.2024 dal Tribunale di Trento nel giudizio di divisione sub n. 1663/2024 RG, pubblicata in data 24.6.2024, per le motivazioni esposte in narrativa. In via incidentale subordinata nella eventuale denegata e non condivisa ipotesi l'Ecc.ma Corte d'Appello ritenga di modificare l'orientamento del G.E. in riforma parziale e/o totale della sentenza impugnata, l'appellata in via subordinata incidentale chiede che 1. disposti gli adempimenti di rito, – nel caso non condiviso ed opposto venga richiamato il CTU per rifare la valutazione e/o modificare il progetto divisionale - all'esito dell'espletanda indagine peritale sugli immobili oggetto della divisione, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in relazione alle pp.ff. 1330/5 e 1333/5 tutte in C.C. AG (TN): a – con riserva di modificare e/o precisare l'istanza una volta verificata la relazione peritale del CTU - eventualmente richiamato - sulla divisibilità e sul valore delle particelle oggetto di esecuzione (nel caso di mancato accordo), assegnare a almeno la quota di 4/6 del debitore della CP_5 Controparte_4
p.f. 1333/5 disponendo che il valore che verrà attribuito alla quota assegnata sia versato quale addebito dell'eccedenza in favore della procedura esecutiva;
conseguentemente procedere ex art. 600 cpc alla divisione delle pp.ff. 1330/5 e 1333/5 tutte in C.C. AG e disposto lo scioglimento della comunione ereditaria, attribuire le porzioni concrete delle pp.ff.
1330/5 e 1333/5 a ciascun comproprietario condividente i predetti immobili comodamente divisibili, individuando previa predisposizione di progetto divisionale, la parte delle realità da attribuire in concreto a ciascun soggetto chiamato all'eredità di (tenendo conto dell'assegnazione a Parte_2
della quota di 4/6 del debitore esecutato della p.f. 1333/5); CP_5
assegnare a la quota della p.f. 1330/5 destinata a Controparte_4
con conguaglio in favore della stessa per il valore CP_5 CP_5 che verrà attribuito alla predetta quota della p.f. 1330/5; in seguito disporre la concentrazione del pignoramento sulla parte della p.f. 1330/5 attribuita in concreto al debitore esecutato in sostituzione della quota CP_4
astratta con vendita della sola quota separata. b Nell'ipotesi di ritenuta ammissibilità di assegnazione dell'intera p.f. 1333/5, assegnare a CP_5
l'intera p.f. 1333/5 disponendo che il valore che verrà attribuito alla
[...]
quota assegnata sia versato quale addebito dell'eccedenza in favore della procedura esecutiva per quanto riguarda la quota di 4/6 di e CP_4
per la quota di 1/6 sia versato sempre a titolo di addebito dell'eccedenza in favore della comproprietaria conseguentemente Parte_1
procedere ex art. 600 cpc alla divisione della p.f. 1330/5 in CP_8
e disposto lo scioglimento della comunione ereditaria, attribuire le porzioni concrete della p.f. 1330/5 a ciascun comproprietario condividente la predetta realità comodamente divisibile, individuando previa predisposizione di progetto divisionale, la parte della p.f. 1330/5 da attribuire in concreto a ciascun soggetto chiamato all'eredità di Parte_2
assegnare a la quota della p.f. 1330/5
[...] Controparte_4
destinata a con conguaglio in favore della stessa CP_5 CP_5
per il valore che verrà attribuito alla predetta quota della p.f. 1330/5; in seguito disporre la concentrazione del pignoramento sulla parte della p.f.
1330/5 attribuita in concreto al debitore esecutato in CP_4
sostituzione della quota astratta con vendita della sola quota separata. 2.-
Nell'ipotesi di mancata assegnazione e/o di mancato preventivo accordo con l'altra comproprietaria appellante: - accertata la comoda divisibilità dei beni, previa scioglimento della comunione e predisposizione di progetto di divisione riguardante le quote di tutti i condividenti convertite in porzioni concrete tutte singolarmente individuate, procedere ai sensi dell'art. 600 c.
1 cpc, alla individuazione e separazione della quota dei beni da attribuirsi a ivi compresa quella ricadente in comunione Controparte_4 ereditaria, convertita in un diritto esclusivo avente ad oggetto una porzione concreta e singolarmente individuata delle pp.ff. 1330/5 e 1333/5 tutte in
C.C. AG (TN); Conseguentemente: a) concentrare il pignoramento sulla quota di 4/6 di delle pp.ff. 1330/5 e 1333/5 C.C. CP_4
AG concretamente individuata e disporre la vendita della quota di
4/6 di;
contestualmente sciogliere anche la comunione delle CP_4
comproprietarie liberando le quote da assegnare alle altre condividenti individuando la porzione concreta da assegnare alle stesse comproprietarie sia della p.f. 1330/5 sia della p.f. 1333/5; in alternativa b) concentrare il pignoramento esclusivamente sulla sola p.f. 1330/5, immobile di maggior pregio, con riduzione della quote di e e Parte_1 CP_5
contestuale estensione delle loro quote della p.f. 1333/5 (per effetto dell'assorbimento della quota di 4/6 della p.f. 1333/5 del debitore esecutato) con conguaglio a carico della procedente ed a favore delle comproprietarie quale addebito dell'eccedenza pari al maggior valore della p.f. 1330/5; dichiarare di conseguenza la comunione ereditaria esclusivamente tra e avente ad oggetto la Parte_1 CP_5
p.f. 1333/5 priva della quota del debitore esecutato (assorbita dalle comproprietarie in pari quota) con liberazione della p.f. 1333/5 dalla procedura espropriativa. In tal caso, stabilita la comunione tra CP_5
e avente ad oggetto l'intera p.f. 1333/5 (in comunione Parte_1
ereditaria tra le sole comproprietarie e , assegnare CP_5 Parte_1
a la p.f. 1333/5 con conguaglio a favore di CP_5 Parte_1
della soma pari al valore della sua quota;
- in subordine, sciogliere la comunione individuando con progetto divisionale la parte concreta delle p.f. 1333/5 da attribuirsi in parti uguali alle medesime condividenti. In tutti i casi disporre la liberazione delle aree occupate che verranno assegnate a
. CP_5
In via istruttoria: omissis In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio di primo e secondo grado, oltre spese generali ed accessori di legge, nonché spese per
CTP e CTU a carico della parte appellante di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'ambito dell'esecuzione immobiliare, intrapresa con pignoramento dalla Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella Bcc. soc.
Coop. (cui è succeduta, a seguito di cessione del credito, CP_1
nella qualità di procuratrice speciale di , sui beni
[...] Parte_4
immobili spettanti per la quota di ½ in piena proprietà a CP_4
p.f. 1333/5, in P.T. 96 II, in C.C. AG e p.f. 1330/5, in P.T.
[...]
680 II, in C.C. AG, su iniziativa di è stato introdotto CP_1
il giudizio di divisione immobiliare, in cui sono stati convenuti i chiamati all'eredità della deceduta proprietaria dell'altra quota di ½ dei predetti beni,
, ovvero , e Parte_2 Controparte_4 Parte_1 CP_5
oltre agli altri soggetti coinvolti nella procedura esecutiva
[...]
(procedure esecutive riunite n. 132/2016 e 28/2018 r.g.e.).
Con sentenza n. 661/2024 del 24/6/2024, notificata il 5/7/2024, il tribunale, dopo aver disatteso la richiesta di di ottenere Parte_1
l'assegnazione in suo favore degli immobili dietro pagamento del conguaglio, in mancanza dei presupposti dell'art. 720 c.p.c., ha disposto lo scioglimento della comunione ed ha così provveduto:
a. assegna ad la proprietà esclusiva e per intero del fondo CP_4
di cui alla p.f. 1330/5 C.C. AG;
b. assegna a la CP_5
proprietà esclusiva e per intero del fondo di sinistra, con mappa a nord, risultante dal frazionamento della p.f. 1333/5 C.C. AG secondo lo schema tipo di cui a p. 15 della relazione del CTU geom. Controparte_9
depositata il 6 aprile 2023, con conguaglio di euro 316,00 a carico di
; c. assegna a la proprietà CP_4 Parte_1
esclusiva e per intero del fondo di destra, con mappa a nord, risultante dal frazionamento della p.f. 1333/5 C.C. AG secondo lo schema tipo di cui a p. 15 della relazione del CTU geom. depositata il Controparte_9
6 aprile 2023, con conguaglio di euro 316,00 a carico di;
CP_4
d. dispone la concentrazione del pignoramento a carico di CP_4
sul fondo di cui alla p.f. 1330/5 C.C. AG per intero (1/1), con
[...]
conseguente cancellazione del pignoramento sub G.N. 347 del 19.02.2018 gravante sul fondo di cui alla p.f. 1333/5 C.C. AG;
con trasferimento ex art. 2825 c.c. sui beni qui assegnati ad delle ipoteche CP_4
già iscritte a suo carico sulla p.f. 1333/5 C.C. AG
Ha poi condannato a rifondere le spese in favore Controparte_4
della disponendo la compensazione tra le altre parti, e CP_1
regolando gli oneri di CTU in proporzione delle rispettive quote dei condividenti.
La sentenza, notificata da alle controparti il Controparte_1
5/7/2024, è stata appellata da , che l'ha ritenuta ingiusta Parte_1
e gravosa ed ha proposto i seguenti motivi di impugnazione:
1) Improcedibilità del procedimento di primo grado per mancata acquisizione della prova, nel giudizio endo-esecutivo, dell'accettazione dell'eredità di da parte dell'esecutato Parte_2
e/o comunque carenza di legittimazione attiva Controparte_4
di ad introdurre il giudizio endo-esecutivo per mancata CP_1
preventiva estensione del pignoramento alla quota di 1/6 asseritamente acquisita iure successionis dall'esecutato dalla de cuius . Parte_2
Sul punto, l'appellante ha eccepito che non era dato sapere se l'esecutato avesse o meno accettato l'eredità di che lo Parte_2
stesso esecutato non aveva nemmeno svolto domande o difese sull'accettazione dell'eredità. 2) Sulla non comoda divisibilità del compendio pignorato e sulla legittimità delle istanze di assegnazione da lei avanzate alla luce delle conclusioni del CTU nell'esecuzione n. 132/2016 r.g.; l'appellante ha sul punto osservato che secondo il CTU gli immobili erano CP_9
indivisibili e anche non si era opposta all'assegnazione, CP_1
così come l'altra condividente, , aveva aderito al progetto CP_5
divisionale del CTU.
3) Quale terzo motivo di appello, ha denunciato Parte_1
il vizio di motivazione per generica o comunque erronea valutazione delle istanze istruttorie, alla luce dell'acritica acquisizione del progetto divisionale, incongruenza e illogicità del progetto divisionale alla luce dell'assegnazione “in blocco” della p.f. 1330/5 all'esecutato CP_4
, stante la diversità della natura urbanistica e del valore di tale
[...]
bene rispetto al bene p.f. 1333/5 CC AG, assegnato, previo frazionamento, a lei stessa e a , condividenti non esecutate;
CP_5
l'appellante ha sul punto contestato che la p.f. 1330/5 CC AG fosse da accorpare, in quanto pertinenza della p.ed. 70/1, a tale immobile, costituente struttura alberghiera, ridondando ciò a danno suo e dell'altro comproprietario, in quanto tale natura pertinenziale era data come acquisita senza prove del titolo giuridico;
in ogni caso, sarebbe stato necessario rideterminare i conguagli ai comproprietari non essendo giustificata l'attribuzione di un indistinto valore unitario per entrambi i beni staggiti stanti le diverse natura, funzione e posizione dei beni. Ancora, l'appellante ha denunciato il grave errore del giudice nell'assegnazione dei due distinti lotti mediante il frazionamento proposto dal CTU, quanto alla p.f. 1333/5, in quanto non si teneva conto della disparità di accesso alla via pubblica per le due porzioni, ed inoltre l'intera p.f. 1333/5 non aveva neppure, per intero, la stessa destinazione d'uso.
Per tali motivi, ha chiesto la riforma della sentenza Parte_1
appellata formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
Si sono costituiti , in proprio e nella qualità, Controparte_4
come precisato in epigrafe, e , entrambi senza formulare Parte_1
conclusioni e solo ai fini della partecipazione al giudizio.
Si è costituita che ha contestato l'appello e ne ha Controparte_1
chiesto il rigetto.
In primo luogo, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per tardività della notifica perché la materia dei giudizi di divisione endo-esecutiva non
è soggetta alla disciplina della sospensione feriale dei termini come prevista dalla l. 742/1969 e, nella fattispecie, a fronte di sentenza pubblicata il
24/6/2024 e notificata il 5/7/2024, l'atto di appello era stato notificato solo in data 29/8/2024 ed era pertanto tardivo.
Ha poi eccepito l'inammissibilità del primo motivo di appello, in quanto con esso erano introdotte domande/eccezioni nuove;
ne ha comunque eccepito l'infondatezza nel merito perché non aveva Controparte_4
contestato il suo difetto di titolarità passiva, così implicitamente accettando l'eredità di a lui devoluta. Ha contestato l'asserita Parte_2
improcedibilità del giudizio per la quota di 1/6, atteso che si trattava di espropriazione di beni indivisi e il giudizio di divisione mirava a far cessare lo stato di comunione per poi disporre in sede esecutiva della sola quota, in natura o denaro, assegnata al debitore esecutato. Ha contestato le richieste di assegnazione avanzate da , perché l'indivisibilità non Parte_1
era mai stata certificata dal CTU né in fase esecutiva né nel giudizio di divisione e il CTU aveva formato un lotto unico solo per una questione di opportunità, e non per l'indivisibilità. Ha propugnato quindi la correttezza del progetto del CTU, respingendo le critiche mosse dall'appellante, sulle quali il CTU aveva già preso posizione;
ha eccepito che la questione del vincolo di pertinenzialità non era mai stata sollevata in primo grado ed era pertanto nuova ed inammissibile, oltre che, comunque, infondata, atteso che il CTU aveva effettuato le dovute verifiche. Ha contestato le critiche all'assegnazione della p.f. , atteso che il tecnico, nel frazionamento, Num_1
aveva individuato due superfici di uguale metratura entrambe accessibili dalla pubblica via e usufruibili come parcheggio privato stante la destinazione d'uso della particella, a tacer del fatto che la migliore era stata assegnata alla stessa appellante.
Ha concluso come in epigrafe.
Si è costituita in giudizio contestando l'appello e CP_5
chiedendone il rigetto.
Premesso che aveva accettato di fatto l'eredità di Controparte_4
dal momento in cui aveva contestato il progetto di divisione Parte_2
all'udienza del 4/10/2023, ha eccepito comunque la novità della CP_5
questione riguardante la quota di 1/6 oggetto della successione;
ha contestato le lagnanze dell'appellante in merito alla divisibilità e al valore delle pp.ff. 1330/5 e 1333/5, su cui il CTU aveva ampiamente risposto, oltre che sul vincolo di pertinenzialità. Solo per l'ipotesi della riforma parziale o totale della sentenza gravata, ha formulato conclusioni per l'accoglimento dell'appello incidentale subordinato, come riportate in epigrafe.
All'esito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
l'appello è stato rimesso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, rispetto all'esame dei motivi di appello proposti da
, si pone la questione della tempestività del gravame, Parte_1
sollevata da e comunque rilevabile d'ufficio. Controparte_1
Come da narrativa che precede, il giudizio di divisione da cui è scaturita la sentenza impugnata è stato introdotto nell'ambito dell'esecuzione immobiliare r.g.e. n. 28/2018 iniziata nei confronti del debitore a seguito di pignoramento degli immobili Controparte_4
p.f. 1330/5 e p.f. 1333/5 CC AG, intestati entrambi per la quota della metà al debitore esecutato, facendo capo, la restante quota della metà, alla deceduta , alla cui successione erano chiamati lo stesso Parte_2 [...]
oltre a e , trattandosi Controparte_4 Parte_1 CP_5
quindi di pignoramento di beni indivisi. In tema di espropriazione di beni indivisi, l'art. 600 c.p.c. stabilisce che il giudice dell'esecuzione provvede, quando è possibile, alla separazione della quota in natura spettante al debitore, mentre se la separazione in natura non è chiesta o non è possibile dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile (salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa, determinato a norma dell'art. 568 c.p.c.).
Nella fattispecie, il giudice dell'esecuzione aveva appunto disposto procedersi con il giudizio di divisione degli immobili p.f. 1330/5 e 1333/5, la cui quota della metà era stata pignorata.
Si tratta quindi di divisione endo-esecutiva, incidente di cognizione all'interno della procedura esecutiva.
A mente dell'art. 1 l. 742/1969, Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
La stessa disposizione si applica per il termine stabilito dall'articolo 201 del codice di procedura penale.
L'art. 3 della stessa legge stabilisce poi che In materia civile, l'articolo 1 non si applica alle cause ed ai procedimenti indicati nell'articolo 92 dell'ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941, n. 12, nonché alle controversie previste dagli articoli 429 e 459 del codice di procedura civile. Il menzionato articolo dell'ordinamento giudiziario prevede che durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali trattano, tra le altre, le cause civili relative all'opposizione all'esecuzione.
Secondo insegnamento costante della S.C., tale ultima disposizione è stata interpretata nel senso che i termini nel periodo feriale non vengono sospesi non solo per i giudizi di opposizione all'esecuzione, successivi all'inizio dell'esecuzione, e alle opposizioni pre-esecutive, cioè precedenti l'inizio dell'esecuzione, cd. opposizioni a precetto, ma anche per le opposizioni agli atti esecutivi e per le opposizioni di terzo all'esecuzione, oltre che per i giudizi di accertamento dell'obbligo del terzo nell'espropriazione dei crediti, per le controversie distributive e per i giudizi di divisione endo- esecutiva (cfr. CASS. 1892/2015). Tale principio si trova esposto nella sentenza n. 5614/1994 della S.C. (che riguardava specificamente l'inapplicabilità della sospensione dei termini in relazione alle opposizioni agli atti relative ad irregolarità occorse nella procedura di vendita seguita alla procedura di divisione) e in cui la Corte affermò che la sospensione non trova applicazione nello stesso giudizio di divisione che si apre come incidente cognitorio dell'espropriazione di beni indivisi, posto con questa nello stesso rapporto delle opposizioni, come si desume dal richiamo dell'art. 627 c.p.c. da parte dell'art. 601 c.p.c.. Nel richiamare tale pronunzia e il principio colà espresso, la S.C. ha rilevato (CASS.
1801/2010) che tale affermazione, pienamente condivisibile, può essere ulteriormente esplicata osservandosi che l'automatico effetto di incidenza sul processo esecutivo dell'introduzione del giudizio di divisione quando si sia reso necessario, espresso dall'art. 601 c.p.c. con la previsione della sospensione, attribuisce alla controversia di divisione che si sia incardinata nel processo esecutivo per essere sorte contestazioni tra le parti, un valore di determinazione della stasi del processo esecutivo non diverso da quello che, per il tramite dei meccanismi di sospensione gestiti dal giudice dell'esecuzione, può discendere dall'introduzione delle opposizioni esecutive di ogni genere e che giustifica l'esclusione dell'operatività della sospensione dei termini per il periodo feriale, di modo che identica soluzione appare giustificata non già sulla base di una interpretazione analogica (che sarebbe preclusa dall'essere l'art. 3 della l. n. 742/1969 una norma eccezionale nel suo disposto di rinvio recettizio all'art. 92 dell'Ordinamento giudiziario) bensì sulla base di una più che giustificata e razionale interpretazione estensiva, atteso che, nella sostanza,
l'introduzione dell'incidente cognitivo del giudizio di cognizione assume il valore di un ostacolo e, quindi, di un' “opposizione” allo svolgimento dell'esecuzione.
Orbene, nella fattispecie, si è appunto in presenza di un incidente di cognizione nell'ambito della procedura esecutiva, che è stata necessariamente sospesa, come stabilito dall'art. 601 c.p.c., e in applicazione del principio dianzi espresso deve ritenersi che a tale giudizio di divisione non si applichi la sospensione feriale dei termini processuali.
Non si può condividere l'assunto dell'appellante secondo cui i termini dovrebbero essere sospesi in quanto il giudizio endo-esecutivo conclusosi con la sentenza qui impugnata non è stato introdotto a seguito di
“contestazioni tra le parti”, in ipotesi sussumibile sotto il concetto latu sensu di “opposizione”, ma per l'impossibilità, secondo il giudice dell'esecuzione, che la vendita della quota indivisa potesse avvenire per un prezzo almeno pari o comunque superiore a quello determinato dall'esperto nominato ai sensi dell'art. 568 c.p.c.”: ciò che rileva è infatti che il giudizio di divisione sia stato introdotto nell'ambito della procedura esecutiva, di cui determina la sospensione, costituendo un ostacolo alla prosecuzione dell'espropriazione stessa, produttivo degli stessi effetti che sulla procedura esecutiva determina un'opposizione esecutiva. Conseguentemente, come per l'opposizione esecutiva, anche per tutti i casi di giudizio di divisione endo-esecutiva vale la stessa ratio, per la quale è esclusa l'operatività della sospensione dei termini processuali, quella, cioè, di ridurre il periodo di stasi della procedura esecutiva dovuto all'incidente di cognizione.
La conseguenza è che il termine per la proposizione dell'appello ha continuato a decorrere anche nel periodo di sospensione feriale (dal 1° al
31 agosto 2024); stante l'avvenuta notifica della sentenza di primo grado in data 5/7/2024, l'atto di appello avrebbe dovuto essere notificato entro i successivi 30 giorni, mentre invece lo stesso risulta notificato solo in data
24/8/2024, quando il termine perentorio di impugnazione era oramai scaduto. Ciò determina l'inammissibilità dell'appello per tardività.
L'appellata aveva proposto appello incidentale CP_5
subordinato; si trattava di impugnazione incidentale tardiva, atteso che anche a la sentenza era stata notificata in data 5/7/2024; trova CP_5
pertanto applicazione l'art. 334 c.p.c. co. 2, per cui, in caso di inammissibilità dell'impugnazione principale, l'impugnazione incidentale perde ogni efficacia.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a carico dell'appellante in favore di e di , Controparte_1 CP_5
mentre nei confronti di e di le spese Parte_1 Controparte_4
si compensano, non avendo tali parti mosso contestazioni all'appello.
Sussistono i presupposti di applicazione dell'art. 13 co. 1 quater
d.p.r. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del tribunale di Trento n. 661/2024 del Parte_1
22/6/2024
Dichiara inammissibile l'appello,
Condanna a rifondere le spese del presente grado di Parte_1
giudizio in favore di e di , spese che si Controparte_1 CP_5 liquidano, in favore di ciascuna di tali parti, in € 4.500,00 quale compenso per la difesa, oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
Compensa le spese tra l'appellante e e di Parte_1 CP_4
in proprio e nella qualità;
[...]
Dà atto che sussistono i presupposti dell'applicazione dell'art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 4/12/2025
Il c. est. Il presidente
Dr.ssa A. De Tommaso Dr. P.G. Demarchi Albengo