CASS
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/12/2025, n. 41227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41227 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LI NI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 16/07/2025 della CORTE di APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale CINZIA PARASPORO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 41227 Anno 2025 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 25/11/2025 1 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna - in funzione di giudice dell'esecuzione - ha disatteso l'istanza presentata da ON SI, volta alla unificazione dei reati giudicati mediante le due sentenze di seguito menzionate: a) sentenza del 12/09/2017 della Corte di appello di Bologna, divenuta irrevocabile il 24/10/2018, di condanna alla pena di anni quattordici di reclusione per i reati di cui agli artt. 416-bis, 81, 629, 644 terzo comma, 367 cod. pen., 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, 416-bis.1 cod. pen., commessi in Reggio Emilia e provincia, nonché Brescia e provincia, dal 2008 al marzo 2014; b) sentenza della Corte di appello di Bologna del 16/06/2022, in riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna del 26/10/2020, passata in giudicato il 27/06/2023, di condanna alla pena di anni sei, mesi sei e giorni venti di reclusione, relativa ai reati di cui agli artt. 81, 644 terzo comma, 629, primo, secondo e terzo comma cod. pen., con l'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen., posti in essere in Reggio Emilia, dal febbraio 2013 al marzo 2014. 2. Ricorre per cassazione ON SI, a mezzo degli avv.ti Massimo RA e RA SA, deducendo violazione ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., per erronea applicazione della legge, essendo stata impropriamente ravvisata la sussistenza della causa di inammissibilità prevista dall'art. 671 comma 1 cod. proc. pen., ovvero dall'art. 666 comma 2 cod. proc. pen., sul presupposto dell'avvenuta presentazione - durante il giudizio di cognizione - di analoga richiesta, che sarebbe stata colà disattesa. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Come sintetizzato in parte espositiva, la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile una richiesta di unificazione sotto il vincolo della continuazione in executivis, sul presupposto che tale questione fosse stata già proposta e disattesa in sede di cognizione e, quindi, per essersi ormai formata la preclusione ex art. 671 comma 1 cod. proc. pen. A sostegno di tale assunto, il Giudice dell'esecuzione ha richiamato quanto scritto alla pagina n. 635 (rectius, 467) della sentenza della Corte di appello di Bologna del 16/06/2022, sopra indicata sub 2), che così si esprime: «quanto all'applicazione del vincolo della continuazione rispetto ai reati oggetto del procedimento AEMILIA, non emerge in questa sede una certa riconducibilità delle condotte interessate ad un disegno criminoso unitario, né la difesa ha allegato nulla in tal senso." 2.1. La contestazione della difesa, al contrario, origina da quanto riportato alla pagina n. 411 della medesima pronuncia, laddove la Corte distrettuale - secondo l'ipotesi difensiva - avrebbe rinviato la suddetta questione alla sede esecutiva. In tale parte della sentenza, infatti, può testualmente leggersi quanto segue: "Si rinviano alla sede esecutiva, luogo in cui si dispone di una più puntuale contezza della materia, le eventuali determinazioni circa la ricorrenza del vincolo della continuazione tra i fatti che occupano nel presente giudizio ed i fatti giudicati nel processo cd. Aemilia". 2.2. La censura difensiva coglie nel segno. Le due parti della sentenza di cui sopra solo apparentemente si pongono tra loro in posizione di conflitto, atteso che, in realtà, esse si integrano e non si contraddicono;
è dato riscontrare, infatti, una pur sofferta coerenza tra le due parti della motivazione della medesima pronuncia, nel senso che viene sostanzialmente affermata la impossibilità di pervenire a una decisione - in ordine al tema della unificazione in continuazione - in sede di cognizione, dovendosi rinviare la questione alla sede esecutiva. Tanto premesso, non può che esser ritenuta fondata la tesi sussunta nell'impugnazione. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve procedersi all'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Bologna.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Bologna. Così deciso in Roma, 25 novembre 2025.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale CINZIA PARASPORO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 41227 Anno 2025 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 25/11/2025 1 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna - in funzione di giudice dell'esecuzione - ha disatteso l'istanza presentata da ON SI, volta alla unificazione dei reati giudicati mediante le due sentenze di seguito menzionate: a) sentenza del 12/09/2017 della Corte di appello di Bologna, divenuta irrevocabile il 24/10/2018, di condanna alla pena di anni quattordici di reclusione per i reati di cui agli artt. 416-bis, 81, 629, 644 terzo comma, 367 cod. pen., 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, 416-bis.1 cod. pen., commessi in Reggio Emilia e provincia, nonché Brescia e provincia, dal 2008 al marzo 2014; b) sentenza della Corte di appello di Bologna del 16/06/2022, in riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna del 26/10/2020, passata in giudicato il 27/06/2023, di condanna alla pena di anni sei, mesi sei e giorni venti di reclusione, relativa ai reati di cui agli artt. 81, 644 terzo comma, 629, primo, secondo e terzo comma cod. pen., con l'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen., posti in essere in Reggio Emilia, dal febbraio 2013 al marzo 2014. 2. Ricorre per cassazione ON SI, a mezzo degli avv.ti Massimo RA e RA SA, deducendo violazione ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., per erronea applicazione della legge, essendo stata impropriamente ravvisata la sussistenza della causa di inammissibilità prevista dall'art. 671 comma 1 cod. proc. pen., ovvero dall'art. 666 comma 2 cod. proc. pen., sul presupposto dell'avvenuta presentazione - durante il giudizio di cognizione - di analoga richiesta, che sarebbe stata colà disattesa. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Come sintetizzato in parte espositiva, la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile una richiesta di unificazione sotto il vincolo della continuazione in executivis, sul presupposto che tale questione fosse stata già proposta e disattesa in sede di cognizione e, quindi, per essersi ormai formata la preclusione ex art. 671 comma 1 cod. proc. pen. A sostegno di tale assunto, il Giudice dell'esecuzione ha richiamato quanto scritto alla pagina n. 635 (rectius, 467) della sentenza della Corte di appello di Bologna del 16/06/2022, sopra indicata sub 2), che così si esprime: «quanto all'applicazione del vincolo della continuazione rispetto ai reati oggetto del procedimento AEMILIA, non emerge in questa sede una certa riconducibilità delle condotte interessate ad un disegno criminoso unitario, né la difesa ha allegato nulla in tal senso." 2.1. La contestazione della difesa, al contrario, origina da quanto riportato alla pagina n. 411 della medesima pronuncia, laddove la Corte distrettuale - secondo l'ipotesi difensiva - avrebbe rinviato la suddetta questione alla sede esecutiva. In tale parte della sentenza, infatti, può testualmente leggersi quanto segue: "Si rinviano alla sede esecutiva, luogo in cui si dispone di una più puntuale contezza della materia, le eventuali determinazioni circa la ricorrenza del vincolo della continuazione tra i fatti che occupano nel presente giudizio ed i fatti giudicati nel processo cd. Aemilia". 2.2. La censura difensiva coglie nel segno. Le due parti della sentenza di cui sopra solo apparentemente si pongono tra loro in posizione di conflitto, atteso che, in realtà, esse si integrano e non si contraddicono;
è dato riscontrare, infatti, una pur sofferta coerenza tra le due parti della motivazione della medesima pronuncia, nel senso che viene sostanzialmente affermata la impossibilità di pervenire a una decisione - in ordine al tema della unificazione in continuazione - in sede di cognizione, dovendosi rinviare la questione alla sede esecutiva. Tanto premesso, non può che esser ritenuta fondata la tesi sussunta nell'impugnazione. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve procedersi all'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Bologna.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Bologna. Così deciso in Roma, 25 novembre 2025.