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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 29/05/2025, n. 1890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1890 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 5791/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
Il Giudice Onorario, avv. Angelo Arciello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.r.g. 5791/2013, avente ad oggetto: Risarcimento danni
TRA
(c.f. ), rapp.ta e difesa dall'avv. Mattia Faiella e Parte_1 C.F._1
presso cui elegge domicilio in Castel San Giorgio (SA), Corso G. Garibaldi n. 67
-Parte Attrice-
E
(c.f. ), di via Guido Cucci n. 32, Nocera Controparte_1 P.IVA_1
Inferiore, in persona dell'amm.re p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Gianluigi Pucci e presso cui elegge domicilio in Nocera Inferiore (SA), Piazza Amendola n. 10
-Parte Convenuta-
Conclusioni: I rispettivi procuratori delle parti costituite hanno concluso per l'acco- glimento delle rispettive conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgi- mento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto nel n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione notificato il 10/12/2013 la signora premetteva di Parte_1
essere proprietaria di un appartamento sito in Nocera Inferiore, ottavo piano, alla via Guido Cucci n. 32, Cond.nio ; che l'indicato appartamento da diversi mesi CP_1
era oggetto di infiltrazioni d'acqua provenienti dal tetto, sottotetto e vano ascensore;
che nonostante lavori di manutenzione effettuati dal le infiltrazioni sono conti- CP_1 nuate dal tetto condominiale;
che i danni all'immobile ammontavano ad € 8.500,00 come da preventivo della Rescigno Costruzioni s.r.l.; che l'invivibilità dell'apparta- mento aveva comportato anche gravi problemi di salute alla parte attrice;
che non era stato possibile risolvere bonariamente la controversia nonostante lettere di messa in mora inviate all'amm.re del e pertanto lo citava innanzi a codesto Tribu- CP_1
nale per sentirlo, previo accertamento della sua responsabilità, condannare al risarci- mento dei danni subiti nella misura di € 8.500,00 o a quella somma che dovesse risul- tare in corso di causa e con vittoria di spese del giudizio;
si costituiva in giudizio il che eccepiva preliminarmente la Controparte_1 nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 164, comma 4° ed art. 163 n. 4,
c.p.c., essendo incerti gli elementi di fatto e di diritto costituenti le ragioni della domanda;
nel merito l'infondatezza della domanda essendo il estraneo alla causa- CP_1 zione delle infiltrazioni, non essendo responsabile, sia ai sensi dell'art. 2043 c.c. che ai sensi dell'art. 2051 c.c. e concludeva per il rigetto della domanda di parte attrice e con vittoria di spese e competenze del giudizio, con attribuzione.
In corso di causa veniva espletata prova testimoniale e CTU e sulle precisate conclu- sioni delle parti la causa veniva assegnata a sentenza con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente va rigettata la eccezione di parte convenuta di nullità dell'atto di cita- zione, essendo presenti nel medesimo tutti gli elementi che consentono a parte conve- nuta di potersi adeguatamente difendere.
Nel merito, la domanda attorea di risarcimento danni è fondata e va accolta con le moti- vazioni che seguono.
Dall' espletata attività istruttoria è emerso che effettivamente si erano verificate infiltra-
pag. 2/4 zioni, nell'anno 2012 ed in periodi diversi, nell'appartamento di parte attrice e derivanti dal tetto di copertura del fabbricato che presentava la guaina impermeabilizzante mancante in alcune parti e dove presente, vi erano punti di rottura, nonché dal canale di gronda e vano ascensore ed il teste escusso, ing. , aggiungeva altresì che a Tes_1 seguito delle infiltrazioni e delle muffe che si erano create all'interno dell'appartamen- to, il medesimo si presentava insalubre e riconosceva nelle foto che gli venivano mo- strate, i luoghi di causa;
l'espletata C.T.U. ha evidenziato l'esistenza di infiltrazioni nell'immobile di parte attrice, ancora all'epoca della consulenza integrativa avvenuta nel 2019, che provenivano dal tetto di copertura che presentava la guaina impermeabilizzante mancan- te in buona parte e con punti di rottura a ridosso dei displuvi e dei cornicioni ed al fine di eliminare le cause delle infiltrazioni era necessario provvedere ad un intervento di manutenzione straordinaria ed impermeabilizzazione della copertura del fabbricato;
con riferimento ai danni verificatesi all'interno dell'appartamento di parte attrice, il
CTU nella sua relazione integrativa quantificava in € 6.285,30, oltre iva, gli interventi necessari per ripristinarne la salubrità e la funzionalità, come da computo metrico ed indicazione dei lavori a farsi, allegato alla consulenza, nonché € 800,00, oltre iva a cassa per oneri tecnici per effettuare gli indicati lavori;
somme calcolate al febbraio 2019; non si ritiene di discostarsi dalle risultanze della Consulenza di Ufficio, che appare esaustiva in ogni suo passaggio, con riferimento sia al soddisfacimento del nesso di causalità tra evento e danno e sia nella determinazione del quantum debeatur, come sopra determinato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Onorario Avv. Angelo Arciello, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1
, in persona dello Controparte_2
Amm.re p.t., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Accoglie la domanda di risarcimento danni proposta dalla sig.ra e per l'ef Parte_1
pag. 3/4 fetto dichiara la responsabilità del di Controparte_2
Nocera Inferiore, in persona dello Amm.re p.t., nella causazione del sinistro per cui è causa.
2) Condanna il Nocera Inferiore, Controparte_2
in persona dello Amm.re p.t., al pagamento in favore di parte attrice, a titolo di risarcimento danni, della somma complessiva di € 6.285,30, oltre iva per i danni all'immobile oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a decorrere dall'anno 2019
e fino al soddisfo ed € 800,00, oltre iva e cassa per oneri tecnici., oltre interessi legali dal 2019 e fino all'effettivo pagamento.
3) Condanna il , di Nocera Inferiore, Controparte_2
in persona dello Amm.re p.t., al pagamento delle spese e competenze del giudizio, che si liquidano in € 214,00 per spese vive, € 2.850,00 per competenze professionali, oltre
15% rimborso spese generali, c.p.a. ed iva se dovute, in favore della parte attrice e con attribuzione all'avv. Mattia Faiella, per dichiarato anticipo;
le spese di C.T.U. restano a definitivo carico di parte convenuta, che è condannata a rimborsarle a parte attrice, se dimostrato il pagamento.
Nocera Inferiore, 29/05/2025.
Il Giudice Onorario
Avv. Angelo Arciello
pag. 4/4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
Il Giudice Onorario, avv. Angelo Arciello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.r.g. 5791/2013, avente ad oggetto: Risarcimento danni
TRA
(c.f. ), rapp.ta e difesa dall'avv. Mattia Faiella e Parte_1 C.F._1
presso cui elegge domicilio in Castel San Giorgio (SA), Corso G. Garibaldi n. 67
-Parte Attrice-
E
(c.f. ), di via Guido Cucci n. 32, Nocera Controparte_1 P.IVA_1
Inferiore, in persona dell'amm.re p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Gianluigi Pucci e presso cui elegge domicilio in Nocera Inferiore (SA), Piazza Amendola n. 10
-Parte Convenuta-
Conclusioni: I rispettivi procuratori delle parti costituite hanno concluso per l'acco- glimento delle rispettive conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgi- mento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto nel n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione notificato il 10/12/2013 la signora premetteva di Parte_1
essere proprietaria di un appartamento sito in Nocera Inferiore, ottavo piano, alla via Guido Cucci n. 32, Cond.nio ; che l'indicato appartamento da diversi mesi CP_1
era oggetto di infiltrazioni d'acqua provenienti dal tetto, sottotetto e vano ascensore;
che nonostante lavori di manutenzione effettuati dal le infiltrazioni sono conti- CP_1 nuate dal tetto condominiale;
che i danni all'immobile ammontavano ad € 8.500,00 come da preventivo della Rescigno Costruzioni s.r.l.; che l'invivibilità dell'apparta- mento aveva comportato anche gravi problemi di salute alla parte attrice;
che non era stato possibile risolvere bonariamente la controversia nonostante lettere di messa in mora inviate all'amm.re del e pertanto lo citava innanzi a codesto Tribu- CP_1
nale per sentirlo, previo accertamento della sua responsabilità, condannare al risarci- mento dei danni subiti nella misura di € 8.500,00 o a quella somma che dovesse risul- tare in corso di causa e con vittoria di spese del giudizio;
si costituiva in giudizio il che eccepiva preliminarmente la Controparte_1 nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 164, comma 4° ed art. 163 n. 4,
c.p.c., essendo incerti gli elementi di fatto e di diritto costituenti le ragioni della domanda;
nel merito l'infondatezza della domanda essendo il estraneo alla causa- CP_1 zione delle infiltrazioni, non essendo responsabile, sia ai sensi dell'art. 2043 c.c. che ai sensi dell'art. 2051 c.c. e concludeva per il rigetto della domanda di parte attrice e con vittoria di spese e competenze del giudizio, con attribuzione.
In corso di causa veniva espletata prova testimoniale e CTU e sulle precisate conclu- sioni delle parti la causa veniva assegnata a sentenza con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente va rigettata la eccezione di parte convenuta di nullità dell'atto di cita- zione, essendo presenti nel medesimo tutti gli elementi che consentono a parte conve- nuta di potersi adeguatamente difendere.
Nel merito, la domanda attorea di risarcimento danni è fondata e va accolta con le moti- vazioni che seguono.
Dall' espletata attività istruttoria è emerso che effettivamente si erano verificate infiltra-
pag. 2/4 zioni, nell'anno 2012 ed in periodi diversi, nell'appartamento di parte attrice e derivanti dal tetto di copertura del fabbricato che presentava la guaina impermeabilizzante mancante in alcune parti e dove presente, vi erano punti di rottura, nonché dal canale di gronda e vano ascensore ed il teste escusso, ing. , aggiungeva altresì che a Tes_1 seguito delle infiltrazioni e delle muffe che si erano create all'interno dell'appartamen- to, il medesimo si presentava insalubre e riconosceva nelle foto che gli venivano mo- strate, i luoghi di causa;
l'espletata C.T.U. ha evidenziato l'esistenza di infiltrazioni nell'immobile di parte attrice, ancora all'epoca della consulenza integrativa avvenuta nel 2019, che provenivano dal tetto di copertura che presentava la guaina impermeabilizzante mancan- te in buona parte e con punti di rottura a ridosso dei displuvi e dei cornicioni ed al fine di eliminare le cause delle infiltrazioni era necessario provvedere ad un intervento di manutenzione straordinaria ed impermeabilizzazione della copertura del fabbricato;
con riferimento ai danni verificatesi all'interno dell'appartamento di parte attrice, il
CTU nella sua relazione integrativa quantificava in € 6.285,30, oltre iva, gli interventi necessari per ripristinarne la salubrità e la funzionalità, come da computo metrico ed indicazione dei lavori a farsi, allegato alla consulenza, nonché € 800,00, oltre iva a cassa per oneri tecnici per effettuare gli indicati lavori;
somme calcolate al febbraio 2019; non si ritiene di discostarsi dalle risultanze della Consulenza di Ufficio, che appare esaustiva in ogni suo passaggio, con riferimento sia al soddisfacimento del nesso di causalità tra evento e danno e sia nella determinazione del quantum debeatur, come sopra determinato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Onorario Avv. Angelo Arciello, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1
, in persona dello Controparte_2
Amm.re p.t., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Accoglie la domanda di risarcimento danni proposta dalla sig.ra e per l'ef Parte_1
pag. 3/4 fetto dichiara la responsabilità del di Controparte_2
Nocera Inferiore, in persona dello Amm.re p.t., nella causazione del sinistro per cui è causa.
2) Condanna il Nocera Inferiore, Controparte_2
in persona dello Amm.re p.t., al pagamento in favore di parte attrice, a titolo di risarcimento danni, della somma complessiva di € 6.285,30, oltre iva per i danni all'immobile oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a decorrere dall'anno 2019
e fino al soddisfo ed € 800,00, oltre iva e cassa per oneri tecnici., oltre interessi legali dal 2019 e fino all'effettivo pagamento.
3) Condanna il , di Nocera Inferiore, Controparte_2
in persona dello Amm.re p.t., al pagamento delle spese e competenze del giudizio, che si liquidano in € 214,00 per spese vive, € 2.850,00 per competenze professionali, oltre
15% rimborso spese generali, c.p.a. ed iva se dovute, in favore della parte attrice e con attribuzione all'avv. Mattia Faiella, per dichiarato anticipo;
le spese di C.T.U. restano a definitivo carico di parte convenuta, che è condannata a rimborsarle a parte attrice, se dimostrato il pagamento.
Nocera Inferiore, 29/05/2025.
Il Giudice Onorario
Avv. Angelo Arciello
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