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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 15/12/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UN DI LA
in persona del Giudice dr.ssa Silvia Cucchiella, all'udienza del 15 dicembre 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 905 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa
DA
(P.I. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rapp.te p.t., con sede in Termoli alla via Martiri della Resistenza n. 147, rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dall'avv. Ida Campanella e nel cui studio professionale in
Termoli al Corso F.lli Brigida n. 100 è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. C.F. , con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Petacciato, in persona dell'amm.re p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Maria Florinda Di
Leva in forza di mandato in atti ed elettivamente domiciliato nello studio professionale del predetto difensore in Torre Annunziata alla via Roma n. 171
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La società attrice ha convenuto in giudizio il supercondominio CP_1
rappresentando che, a seguito di ricorso per decreto ingiuntivo richiesto ed emesso nei confronti del detto condominio, l'amministratore pro tempore dello stesso non aveva provveduto a comunicare, a seguito di espressa richiesta, il nominativo dei condomini morosi nei confronti dei quali procedere ad esecuzione forzata per la riscossione del proprio credito, non ottemperando all'obbligo impostogli dall'art. 63 delle disp. att. c.c.. Concludeva pertanto per la condanna del supercondominio alla consegna dell'elenco completo dei condomini morosi con indicazione delle quote da imputarsi ai diversi soggetti, oltre alla condanna al risarcimento del danno di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'adozione del presente provvedimento.
2. Il convenuto si è costituito in giudizio sostenendo l'inammissibilità dell'azione, in quanto intrapresa da un soggetto già in possesso dei dati richiesti, poiché era stato suo amministratore, e resistendo comunque nel merito.
3. All'udienza del 18.6.2025 la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per la discussione all'udienza odierna, per la quale le parti hanno depositato note scritte.
4. La domanda attorea merita accoglimento.
Il dovere di comunicazione dei condomini morosi da parte dell'amministratore di condominio è posto anche nell'interesse dei condomini in regola con i pagamenti e, dunque, l'adempimento di tale dovere rientra tra gli obblighi caratterizzanti il suo operato, che deve essere adempiuto con la diligenza del buon padre di famiglia ( art. 1176, comma 1, c.c. ), in adempimento delle disposizioni di cui agli artt. 1130,1131 e
1135 c.c. , rispetto alle quali l'amministratore risponde, a titolo di responsabilità contrattuale, ex art. 1218 c.c.
La legittimazione passiva fa capo al , in persona dell'amministratore, CP_2 essendo quest'ultimo soggetto obbligato esclusivamente in ragione della sua posizione di mandatario dell'ente di gestione.
L'azione introdotta dalla è basata sull'art. 63 Parte_1
delle disposizioni di attuazione del codice civile, che dispone che l'amministratore “è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi. I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini.”. Per la norma indicata i soggetti terzi rispetto al condominio, ovvero i creditori insoddisfatti che chiedono il pagamento di quanto
è loro dovuto, devono agire esecutivamente prima nei confronti dei condomini morosi e, solo in seconda battuta, nei confronti di quelli in regola con i pagamenti (c.d. beneficium excussionis). A questo proposito, l'ex amministratore cessato dalla carica per ovvie ragioni va considerato un soggetto terzo rispetto alla compagine condominiale, non essendo in grado di conoscere né i nominativi dei condomini, che medio tempore possono anche essere cambiati, né le loro quote di comproprietà. In forza della detta disposizione, il creditore deve richiedere al condominio debitore l'elenco dei condomini morosi al fine di dare esecuzione al proprio credito e quest'ultimo deve fornire tempestivamente tali dati, affinché il richiedente possa procedere verso i soggetti così individuati. Infatti, il condomino in regola coi pagamenti, al quale sia intimato precetto da un creditore sulla base di un titolo esecutivo giudiziale formatosi nei confronti del condominio, “può proporre opposizione a norma dell'art. 615 c.p.c. per far valere il beneficio di preventiva escussione dei condomini morosi che condiziona l'obbligo sussidiario di garanzia di cui all'art. 63, comma 2, disp. att.
c.c., trattandosi di una condizione dell'azione esecutiva nei confronti del non CP_2 moroso e, quindi, del diritto del creditore di agire esecutivamente ai danni di quest'ultimo”
(Cass. sez. II, 17/02/2023, n.5043).
Orbene, la società ricorrente ha prodotto agli atti il decreto ingiuntivo divenuto definitivo
(cfr. doc. sub 8 nel fascicolo attoreo), in quanto non opposto dal condominio ingiunto. Tale titolo esecutivo è insindacabile in questa sede e attesta il diritto della ricorrente a procedere ad esecuzione forzata per la riscossione del proprio credito.
La domanda merita accoglimento anche sotto il profilo della richiesta formulata ex art. 614 bis c.p.c.: quest'ultimo dispone che, con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, determinandone la decorrenza.
Considerato che
vi è prova in atti della preventiva richiesta della comunicazione per cui è causa e che nemmeno dopo l'inizio della procedura l'amministratore p.t. del condominio ha ritenuto di dover provvedere, causando così ritardi ingiustificati al soddisfacimento del credito, ricorrono giusti motivi per condannare il convenuto alla corresponsione di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna dei nominativi dei condomini morosi con le rispettive quote millesimali di proprietà in relazione alla pretesa creditoria.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi del D.M. n. 147/2022 per le controversie di valore indeterminabile – complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando sulla controversia di cui in epigrafe, così decide:
1. Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il convenuto Controparte_1
, in persona dell'amm.re p.t., a consegnare all'attrice
[...] [...]
l'elenco dei condomini morosi con le Parte_1
rispettive quote millesimali;
2. Condanna il supercondominio al pagamento di € 50,00 in CP_1
favore dell'attrice per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento a partire dalla pubblicazione della sentenza;
3. Condanna il al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
delle spese di lite, che liquida in Parte_1 complessivi € 3.809,00 per compensi, oltre spese documentate per € 98,00, spese generali al 15% e accessori come per legge.
Larino, 15 dicembre 2025.
Il Giudice
dr.ssa Silvia Cucchiella