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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 15/05/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Gorizia
SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico dr.ssa Laura Di Lauro ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 54 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: domanda di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale.
TRA
(P. I.V.A. , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
elett.te dom.ta in Firenze, alla Piazza Acciaiuoli n. 19, presso lo studio degli avvocati MUGNAINI
MATTEO e CHIARA CERONI, dai quali è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
(P. I.V.A. ), in persona del legale rappresentante p.t., elett.te dom.ta in CP_1 P.IVA_2
Milano, alla Via Pietro Pomponazzi n. 25, presso lo studio dell'avv. UVA CLAUDIO, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_3 dall'avv. Massimo Simeon, in virtù di procura in atti;
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno discusso come da note scritte depositate, dalla ricorrente il 12.5.2025, dalla il 13.5.2025 e dalla in data 11.5.2025. CP_1 Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.01.2024, la società - premesso di aver ceduto Parte_1
l'azienda corrente in Monfalcone, alla Via Duca d'Aosta n. 7, all'insegna “SLOT LE TRE CILIEGIE”, alla società , con contratto stipulato in data 19.05.2022 (v. doc. 4 ricorrente), a rogito del CP_1
pagina 1 di 5 notaio dott.ssa (rep. 30659, racc. 11931), con il conseguente subentro della cessionaria nel Persona_1
contratto di locazione, originariamente stipulato, in data 01.11.2010, tra OY IC AL ST e la società avente ad oggetto l'immobile sito in Monfalcone, individuato al Controparte_3
Catasto Fabbricati di Monfalcone, alla Sez. Urbana A, foglio 21, particella .4638 (già 4638), sub. 102
(già 97), ove viene esercitata l'attività di gestione sala giochi e bar (v. doc. 6 ricorrente) - ha agito in giudizio al fine di ottenere la condanna della società alla sostituzione, a proprie spese, della CP_1
polizza prestata in data 09/08/2016, mediante garanzia n. 16000337 della Banca Popolare di Cividale, con ordine, alla società attuale proprietaria del predetto immobile, di prestare il Controparte_2
consenso alla sostituzione, nonché la condanna della al risarcimento del danno, derivante CP_1 da inadempimento contrattuale, quantificato in complessivi € 70.686,24 e nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dal dovuto al saldo.
Si è costituita tempestivamente, nel presente giudizio, la società . la quale ha chiesto il CP_1 CP_1
rigetto delle avverse domande, contestando, per un verso, i profili di inadempimento allegati dalla controparte, e deducendo, per altro verso, l'intervenuta cessazione del contratto di locazione stipulato in data 01.11.2010, in quanto non rinnovato, e l'intervenuta stipula, in data 30.10.2023, di un nuovo contratto di locazione, con la società , regolarmente registrato. CP_2
Con riferimento alla domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente, la società ha, in particolare, CP_1
contestato le voci di danno conseguenti alla mancata voltura delle utenze dell'immobile oggetto del contratto di locazione, in quanto riferibili alla medesima ricorrente, non avendo la stessa provveduto alla variazione della sede legale e del domicilio, che permangono presso l'immobile locato, chiedendo, per tali motivi, in via riconvenzionale, la condanna della società a trasferire Parte_1
altrove la propria sede legale e domicilio o comunque accertarsi l'inesistenza del suo diritto a mantenere la propria sede legale presso l'immobile locato, con la conseguente condanna della società al pagamento di un indennizzo, quantificato in € 700,00, a partire dalla data Parte_1 di cessione dell'azienda sino all'effettiva variazione, e al risarcimento del danno, pari ad € 5.000,00, oltre alla condanna della società ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in misura non inferiore a € 10.000,00.
Si è, infine, costituita la società la quale ha chiesto il rigetto delle domande proposte Controparte_2
nei suoi confronti, non opponendosi alla sostituzione della polizza con altra rispondente alle previsioni contrattuali, previa valutazione delle caratteristiche, della congruità dell'importo garantito e delle altre condizioni.
Preliminarmente, va dichiarata la parziale estinzione del giudizio limitatamente alla domanda avente ad oggetto la sostituzione della polizza, per effetto della rinuncia da parte della ricorrente, non assumendo,
pagina 2 di 5 a tal fine, rilevanza la mancanza di espressa accettazione da parte della non avendo CP_1 quest'ultima, su tale domanda, interesse alla prosecuzione del giudizio.
Il Tribunale è, dunque, chiamato a pronunciarsi sulla domanda di risarcimento del danno proposta dalla ricorrente nei confronti della e delle domande proposte, da quest'ultima, in via CP_1
riconvenzionale.
Orbene, in via preliminare, vanno rigettate le istanze istruttorie reiterate dalle parti nelle note conclusive autorizzate e nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di discussione. Vanno, inoltre, dichiarate inammissibili, in quanto tardive, sia le ulteriori istanze istruttorie formulate, dalla ricorrente, nelle note scritte depositate in data 8.5.2024 che gli ulteriori documenti depositati, dalla resistente, il 28.4.2025, unitamente alle note conclusive autorizzate.
Da ultimo, devono essere dichiarate inammissibili le domande proposte in via riconvenzionale dalla nella comparsa di costituzione, stante l'intervenuta decadenza ex art. 418 c.p.c., non CP_1
avendo la resistente chiesto lo spostamento dell'udienza, come eccepito dalla ricorrente alla prima udienza del 21.3.2024.
Passando all'esame, nel merito, della domanda risarcitoria, proposta dalla società Parte_1
quest'ultima ha, innanzitutto, chiesto la condanna della al risarcimento del danno
[...] CP_1 conseguente all'omessa liberazione del capitale bloccato di € 19.500,00, non avendo la Banca Popolare di Cividale, quale soggetto prestatore della garanzia fideiussoria n. 2000211, in favore di parte locatrice, provveduto alla sua restituzione, nonostante l'autorizzazione pervenuta dalla Global Starnet,
a seguito della dismissione degli apparecchi da gioco da parte della Parte_1
La ricorrente ha, inoltre, chiesto la condanna della al pagamento dell'importo di € 8.840,09, CP_1
derivante dalle fatture emesse dalla Società Repower Vendita Italia S.p.A., in data successiva alla cessione del contratto (v. doc. 18 ricorrente), per non aver la cessionaria provveduto alla voltura delle utenze relative alla fornitura di energia elettrica, gas, acqua e telefonia, alla quale si era obbligata in virtù dell'art. 4 del contratto di cessione di azienda, nonché al pagamento dei seguenti ulteriori importi:
€ 439,20 per fatture scadute riferite al servizio di guardiania notturna, nel periodo compreso tra il mese di Settembre 2022 e il mese di marzo 2023, € 1.932,00 quale somma dovuta per la TARI per l'anno
2023, € 103,25 per canone RAI (v. doc. 20, 25 e 27 della ricorrente) e l'importo di € 37.001,43, a titolo di rimborso degli aggi corrisposti alla società Global Starnet nel periodo compreso fra la cessione di azienda (19/05/2022) ed il rilascio della licenza intestata alla (10/08/2022). CP_1
La ricorrente ha, infine, chiesto, a titolo di risarcimento del danno, la condanna della al CP_1 rimborso dei compensi per l'attività svolta dal commercialista nel 2022, pari ad € 2.418,98, nonché dei diritti corrisposti per l'iscrizione alla Camera di Commercio, per le annualità 2022-2023, per pagina 3 di 5 complessivi € 346,89, e per spese bancarie, quantificate in € 104,40, deducendo che l'inadempimento della cessionaria non le avrebbe consentito l'apertura della fase di liquidazione e la cancellazione dal registro delle imprese.
Sul punto, occorre, innanzitutto, dare atto che, con ordinanza del 16.3.2025, è stato ordinato alla
[...]
ai sensi degli artt. 447 bis e 423 c.p.c., il pagamento, in favore della società CP_1 Parte_1
dell'importo di € 37.001,43, oltre interessi, al tasso legale, dalla domanda al saldo.
[...]
Ciò posto, com'è noto, nell'ambito della responsabilità contrattuale, il regime di distribuzione dell'onere probatorio di cui all'art. 1218 c.c. fa gravare sull'attore la prova del nesso causale fra la condotta dell'obbligato inadempiente e il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento e sulla parte che si assume inadempiente (o non esattamente adempiente) l'onere di fornire la prova positiva dell'avvenuto adempimento o dell'esattezza dello stesso (cfr. Cassazione civile sez. III, 14/04/2025, (ud. 22/11/2024, dep. 14/04/2025), n.9721 in motivazione).
In applicazione di tali principi, la domanda di risarcimento del danno va accolta limitatamente al rimborso dell'importo di € 37.001,43, riferito agli aggi corrisposti alla società Global Starnet, in data successiva alla stipula del contratto di cessione di azienda, di cui la ricorrente ha dato adeguata dimostrazione mediante il deposito degli estratti conto, da cui emergono pagamenti effettuati mediante bonifico bancario (v. doc. 32 della ricorrente). Per converso, la non ha fornito la prova CP_1 CP_1 liberatoria ed ha contestato, in maniera eccessivamente generica, l'inadempimento lamentato dalla controparte, mentre, devono ritenersi tardive le ulteriori difese svolte, per la prima volta, nelle note conclusive autorizzate.
Null'altro va, dunque, riconosciuto alla ricorrente a titolo di risarcimento del danno.
Ed invero, quanto alle voci di danno conseguenti alla mancata voltura delle utenze, all'omesso pagamento delle fatture relative servizio di guardiania notturna, della TARI per l'anno 2023 e del
Par canone RAI, si ritiene che la società non abbia fornito adeguata dimostrazione del danno, essendosi limitata a depositare le fatture (v. doc. 23) o i solleciti di pagamento (v. doc. 18, 20, 25), senza provare i relativi pagamenti.
Va, inoltre, rigettata la domanda di risarcimento del danno da mancato svincolo della polizza fideiussoria.
Ritenuto, infatti, che la mancata disponibilità del capitale bloccato non costituisca ex se un danno, è necessario verificare se l'omessa restituzione di tali somme abbia causato alla società cedente un danno risarcibile, inteso quale danno conseguenza, costituito, secondo la prospettazione della ricorrente, dai compensi dovuti al commercialista per l'attività professionale svolta nel 2022, dai diritti annuali di iscrizione alla Camera di Commercio e dalle spese bancarie.
pagina 4 di 5 Orbene, quanto alla prima, basti rilevare la ricorrente non ha dimostrato l'avvenuto pagamento dei compensi al commercialista, essendosi limitata a depositare i preavvisi di parcella.
In relazione alle ulteriori spese, si ritiene che non sia stata fornita adeguata dimostrazione che tali esborsi costituiscano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento della cessionaria.
In conclusione, la società va condannata al pagamento, in favore della ricorrente, CP_1 dell'importo di € 37.001,43, a titolo di risarcimento del danno, detratto quanto eventualmente versato in esecuzione dell'ordinanza di cui all'art. 423 c.p.c., la quale resta assorbita nella presente sentenza, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo.
Da ultimo, va rigettata la domanda di condanna per responsabilità processuale ex art. 96 c. 1 e 3 c.p.c., formulata dalla resistente, in assenza dei relativi presupposti.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti per compensare le spese di lite tra la ricorrente e la al 50%, con condanna di quest'ultima, CP_1
quale parte soccombente, al pagamento del restante 50% in favore della ricorrente, liquidate, in applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022 (scaglione compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00), in € 393,00 per esborsi ed € 2.904,00 per compensi, oltre
IVA, se dovuta, CPA e spese generali al 15%. Nulla va statuito sulle spese di lite tra la ricorrente e la stante l'accettazione della rinuncia e l'accordo raggiunto sulle spese. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara l'estinzione parziale del giudizio limitatamente alla domanda formulata dalla società ricorrente nei confronti della e della relativa alla sostituzione CP_1 Controparte_2
della polizza fideiussoria;
b) condanna la società al risarcimento del danno in favore della società CP_1 [...]
liquidato in € 37.001,43, a titolo di risarcimento del danno, detratto quanto Parte_1 eventualmente versato da quest'ultima in esecuzione dell'ordinanza di cui all'art. 423 c.p.c., oltre interessi, al tasso legale, e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
c) compensa le spese di lite al 50% e condanna la società al pagamento del restante CP_1
50% in favore della ricorrente, liquidate in € 393,00 per esborsi ed € 2.904,00 per compensi, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali al 15%.
Così deciso in Gorizia, 13.5.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Laura Di Lauro
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Gorizia
SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico dr.ssa Laura Di Lauro ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 54 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: domanda di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale.
TRA
(P. I.V.A. , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
elett.te dom.ta in Firenze, alla Piazza Acciaiuoli n. 19, presso lo studio degli avvocati MUGNAINI
MATTEO e CHIARA CERONI, dai quali è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
(P. I.V.A. ), in persona del legale rappresentante p.t., elett.te dom.ta in CP_1 P.IVA_2
Milano, alla Via Pietro Pomponazzi n. 25, presso lo studio dell'avv. UVA CLAUDIO, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_3 dall'avv. Massimo Simeon, in virtù di procura in atti;
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno discusso come da note scritte depositate, dalla ricorrente il 12.5.2025, dalla il 13.5.2025 e dalla in data 11.5.2025. CP_1 Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.01.2024, la società - premesso di aver ceduto Parte_1
l'azienda corrente in Monfalcone, alla Via Duca d'Aosta n. 7, all'insegna “SLOT LE TRE CILIEGIE”, alla società , con contratto stipulato in data 19.05.2022 (v. doc. 4 ricorrente), a rogito del CP_1
pagina 1 di 5 notaio dott.ssa (rep. 30659, racc. 11931), con il conseguente subentro della cessionaria nel Persona_1
contratto di locazione, originariamente stipulato, in data 01.11.2010, tra OY IC AL ST e la società avente ad oggetto l'immobile sito in Monfalcone, individuato al Controparte_3
Catasto Fabbricati di Monfalcone, alla Sez. Urbana A, foglio 21, particella .4638 (già 4638), sub. 102
(già 97), ove viene esercitata l'attività di gestione sala giochi e bar (v. doc. 6 ricorrente) - ha agito in giudizio al fine di ottenere la condanna della società alla sostituzione, a proprie spese, della CP_1
polizza prestata in data 09/08/2016, mediante garanzia n. 16000337 della Banca Popolare di Cividale, con ordine, alla società attuale proprietaria del predetto immobile, di prestare il Controparte_2
consenso alla sostituzione, nonché la condanna della al risarcimento del danno, derivante CP_1 da inadempimento contrattuale, quantificato in complessivi € 70.686,24 e nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dal dovuto al saldo.
Si è costituita tempestivamente, nel presente giudizio, la società . la quale ha chiesto il CP_1 CP_1
rigetto delle avverse domande, contestando, per un verso, i profili di inadempimento allegati dalla controparte, e deducendo, per altro verso, l'intervenuta cessazione del contratto di locazione stipulato in data 01.11.2010, in quanto non rinnovato, e l'intervenuta stipula, in data 30.10.2023, di un nuovo contratto di locazione, con la società , regolarmente registrato. CP_2
Con riferimento alla domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente, la società ha, in particolare, CP_1
contestato le voci di danno conseguenti alla mancata voltura delle utenze dell'immobile oggetto del contratto di locazione, in quanto riferibili alla medesima ricorrente, non avendo la stessa provveduto alla variazione della sede legale e del domicilio, che permangono presso l'immobile locato, chiedendo, per tali motivi, in via riconvenzionale, la condanna della società a trasferire Parte_1
altrove la propria sede legale e domicilio o comunque accertarsi l'inesistenza del suo diritto a mantenere la propria sede legale presso l'immobile locato, con la conseguente condanna della società al pagamento di un indennizzo, quantificato in € 700,00, a partire dalla data Parte_1 di cessione dell'azienda sino all'effettiva variazione, e al risarcimento del danno, pari ad € 5.000,00, oltre alla condanna della società ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in misura non inferiore a € 10.000,00.
Si è, infine, costituita la società la quale ha chiesto il rigetto delle domande proposte Controparte_2
nei suoi confronti, non opponendosi alla sostituzione della polizza con altra rispondente alle previsioni contrattuali, previa valutazione delle caratteristiche, della congruità dell'importo garantito e delle altre condizioni.
Preliminarmente, va dichiarata la parziale estinzione del giudizio limitatamente alla domanda avente ad oggetto la sostituzione della polizza, per effetto della rinuncia da parte della ricorrente, non assumendo,
pagina 2 di 5 a tal fine, rilevanza la mancanza di espressa accettazione da parte della non avendo CP_1 quest'ultima, su tale domanda, interesse alla prosecuzione del giudizio.
Il Tribunale è, dunque, chiamato a pronunciarsi sulla domanda di risarcimento del danno proposta dalla ricorrente nei confronti della e delle domande proposte, da quest'ultima, in via CP_1
riconvenzionale.
Orbene, in via preliminare, vanno rigettate le istanze istruttorie reiterate dalle parti nelle note conclusive autorizzate e nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di discussione. Vanno, inoltre, dichiarate inammissibili, in quanto tardive, sia le ulteriori istanze istruttorie formulate, dalla ricorrente, nelle note scritte depositate in data 8.5.2024 che gli ulteriori documenti depositati, dalla resistente, il 28.4.2025, unitamente alle note conclusive autorizzate.
Da ultimo, devono essere dichiarate inammissibili le domande proposte in via riconvenzionale dalla nella comparsa di costituzione, stante l'intervenuta decadenza ex art. 418 c.p.c., non CP_1
avendo la resistente chiesto lo spostamento dell'udienza, come eccepito dalla ricorrente alla prima udienza del 21.3.2024.
Passando all'esame, nel merito, della domanda risarcitoria, proposta dalla società Parte_1
quest'ultima ha, innanzitutto, chiesto la condanna della al risarcimento del danno
[...] CP_1 conseguente all'omessa liberazione del capitale bloccato di € 19.500,00, non avendo la Banca Popolare di Cividale, quale soggetto prestatore della garanzia fideiussoria n. 2000211, in favore di parte locatrice, provveduto alla sua restituzione, nonostante l'autorizzazione pervenuta dalla Global Starnet,
a seguito della dismissione degli apparecchi da gioco da parte della Parte_1
La ricorrente ha, inoltre, chiesto la condanna della al pagamento dell'importo di € 8.840,09, CP_1
derivante dalle fatture emesse dalla Società Repower Vendita Italia S.p.A., in data successiva alla cessione del contratto (v. doc. 18 ricorrente), per non aver la cessionaria provveduto alla voltura delle utenze relative alla fornitura di energia elettrica, gas, acqua e telefonia, alla quale si era obbligata in virtù dell'art. 4 del contratto di cessione di azienda, nonché al pagamento dei seguenti ulteriori importi:
€ 439,20 per fatture scadute riferite al servizio di guardiania notturna, nel periodo compreso tra il mese di Settembre 2022 e il mese di marzo 2023, € 1.932,00 quale somma dovuta per la TARI per l'anno
2023, € 103,25 per canone RAI (v. doc. 20, 25 e 27 della ricorrente) e l'importo di € 37.001,43, a titolo di rimborso degli aggi corrisposti alla società Global Starnet nel periodo compreso fra la cessione di azienda (19/05/2022) ed il rilascio della licenza intestata alla (10/08/2022). CP_1
La ricorrente ha, infine, chiesto, a titolo di risarcimento del danno, la condanna della al CP_1 rimborso dei compensi per l'attività svolta dal commercialista nel 2022, pari ad € 2.418,98, nonché dei diritti corrisposti per l'iscrizione alla Camera di Commercio, per le annualità 2022-2023, per pagina 3 di 5 complessivi € 346,89, e per spese bancarie, quantificate in € 104,40, deducendo che l'inadempimento della cessionaria non le avrebbe consentito l'apertura della fase di liquidazione e la cancellazione dal registro delle imprese.
Sul punto, occorre, innanzitutto, dare atto che, con ordinanza del 16.3.2025, è stato ordinato alla
[...]
ai sensi degli artt. 447 bis e 423 c.p.c., il pagamento, in favore della società CP_1 Parte_1
dell'importo di € 37.001,43, oltre interessi, al tasso legale, dalla domanda al saldo.
[...]
Ciò posto, com'è noto, nell'ambito della responsabilità contrattuale, il regime di distribuzione dell'onere probatorio di cui all'art. 1218 c.c. fa gravare sull'attore la prova del nesso causale fra la condotta dell'obbligato inadempiente e il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento e sulla parte che si assume inadempiente (o non esattamente adempiente) l'onere di fornire la prova positiva dell'avvenuto adempimento o dell'esattezza dello stesso (cfr. Cassazione civile sez. III, 14/04/2025, (ud. 22/11/2024, dep. 14/04/2025), n.9721 in motivazione).
In applicazione di tali principi, la domanda di risarcimento del danno va accolta limitatamente al rimborso dell'importo di € 37.001,43, riferito agli aggi corrisposti alla società Global Starnet, in data successiva alla stipula del contratto di cessione di azienda, di cui la ricorrente ha dato adeguata dimostrazione mediante il deposito degli estratti conto, da cui emergono pagamenti effettuati mediante bonifico bancario (v. doc. 32 della ricorrente). Per converso, la non ha fornito la prova CP_1 CP_1 liberatoria ed ha contestato, in maniera eccessivamente generica, l'inadempimento lamentato dalla controparte, mentre, devono ritenersi tardive le ulteriori difese svolte, per la prima volta, nelle note conclusive autorizzate.
Null'altro va, dunque, riconosciuto alla ricorrente a titolo di risarcimento del danno.
Ed invero, quanto alle voci di danno conseguenti alla mancata voltura delle utenze, all'omesso pagamento delle fatture relative servizio di guardiania notturna, della TARI per l'anno 2023 e del
Par canone RAI, si ritiene che la società non abbia fornito adeguata dimostrazione del danno, essendosi limitata a depositare le fatture (v. doc. 23) o i solleciti di pagamento (v. doc. 18, 20, 25), senza provare i relativi pagamenti.
Va, inoltre, rigettata la domanda di risarcimento del danno da mancato svincolo della polizza fideiussoria.
Ritenuto, infatti, che la mancata disponibilità del capitale bloccato non costituisca ex se un danno, è necessario verificare se l'omessa restituzione di tali somme abbia causato alla società cedente un danno risarcibile, inteso quale danno conseguenza, costituito, secondo la prospettazione della ricorrente, dai compensi dovuti al commercialista per l'attività professionale svolta nel 2022, dai diritti annuali di iscrizione alla Camera di Commercio e dalle spese bancarie.
pagina 4 di 5 Orbene, quanto alla prima, basti rilevare la ricorrente non ha dimostrato l'avvenuto pagamento dei compensi al commercialista, essendosi limitata a depositare i preavvisi di parcella.
In relazione alle ulteriori spese, si ritiene che non sia stata fornita adeguata dimostrazione che tali esborsi costituiscano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento della cessionaria.
In conclusione, la società va condannata al pagamento, in favore della ricorrente, CP_1 dell'importo di € 37.001,43, a titolo di risarcimento del danno, detratto quanto eventualmente versato in esecuzione dell'ordinanza di cui all'art. 423 c.p.c., la quale resta assorbita nella presente sentenza, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo.
Da ultimo, va rigettata la domanda di condanna per responsabilità processuale ex art. 96 c. 1 e 3 c.p.c., formulata dalla resistente, in assenza dei relativi presupposti.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti per compensare le spese di lite tra la ricorrente e la al 50%, con condanna di quest'ultima, CP_1
quale parte soccombente, al pagamento del restante 50% in favore della ricorrente, liquidate, in applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022 (scaglione compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00), in € 393,00 per esborsi ed € 2.904,00 per compensi, oltre
IVA, se dovuta, CPA e spese generali al 15%. Nulla va statuito sulle spese di lite tra la ricorrente e la stante l'accettazione della rinuncia e l'accordo raggiunto sulle spese. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara l'estinzione parziale del giudizio limitatamente alla domanda formulata dalla società ricorrente nei confronti della e della relativa alla sostituzione CP_1 Controparte_2
della polizza fideiussoria;
b) condanna la società al risarcimento del danno in favore della società CP_1 [...]
liquidato in € 37.001,43, a titolo di risarcimento del danno, detratto quanto Parte_1 eventualmente versato da quest'ultima in esecuzione dell'ordinanza di cui all'art. 423 c.p.c., oltre interessi, al tasso legale, e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
c) compensa le spese di lite al 50% e condanna la società al pagamento del restante CP_1
50% in favore della ricorrente, liquidate in € 393,00 per esborsi ed € 2.904,00 per compensi, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali al 15%.
Così deciso in Gorizia, 13.5.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Laura Di Lauro
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