Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 8 luglio 1988 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 gennaio 1994 |
Commentari • 3
- 1. Trattamento economico del personale degli uffici di segreteriahttps://www.brocardi.it/
Giurisprudenza • 239
- 1. TAR Napoli, sez. VII, sentenza 03/02/2026, n. 738Provvedimento: Pubblicato il 03/02/2026 N. 00738/2026 REG.PROV.COLL. N. 05200/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5200 del 2022, proposto da NT CC, OR LO UR, VA CA, MA RZ, FF LI, NL OL, VA PA, VA NO, PP DA, IA LI, NZ RI, RO LL, VA VI, rappresentati e difesi dall'avvocato Michele Dulvi Corcione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con …Leggi di più...
- art. 56 c.p.p.·
- art. 2 d.lgs. 165/2001·
- personale militare·
- giurisdizione amministrativa·
- indennità di amministrazione·
- Consiglio di Stato·
- art. 72 d.lgs. 29/1993·
- art. 87 cod.proc.amm.·
- art. 221/1988·
- art. 109 Costituzione·
- art. 3 l. 27/1981·
- art. 34 CCNL Ministeri·
- contrattazione collettiva·
- art. 1 l. 51/1989·
- privatizzazione pubblico impiego
Versioni del testo
- Art. 1. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1988 l'indennita' stabilita
dall' articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 , e' attribuita, nella misura vigente al 1 gennaio 1988, al personale dirigente e
qualifiche equiparate delle cancellerie e segreterie giudiziarie nonche' a quello previsto dalla legge 1 agosto 1962, n. 1206 , e
dalla legge 11 novembre 1982, n. 862 , secondo le percentuali indicate nell'allegata tabella con riferimento alle diverse qualifiche, con assorbimento del compenso di cui all' articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , ed all'articolo unico della legge 11 novembre 1982, n. 862 , e successive modificazioni, come da ultimo determinato dalla legge 12 aprile 1984, n. 65 , e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 31 maggio 1984.
2. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta in ratei mensili, con esclusione dei periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di assenza obbligatoria o facoltativa previste negli articoli 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 , e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa.
3. L'indennita' e' comunque corrisposta al personale di cui agli articoli 45 e 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249 , e all' articolo 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715 . ((1))
----------------
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 24 dicembre 1993, n. 537 ha disposto (con l'art. 3, comma 61) che "L' articolo 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221 , si interpreta nel senso che il riferimento all'indennita' di cui all' articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 , e' da considerare relativo alle misure vigenti alla data del 1 gennaio 1988, espressamente richiamata dalla disposizione stessa. " - Art. 2.
1. Al personale appartenente alle qualifiche funzionali dei ruoli delle cancellerie e segreterie giudiziarie e di quelli previsti dalle leggi 1 agosto 1962, n. 1206, e 11 novembre 1982, n. 862 , il
beneficio di cui all'articolo 1 e' attribuito con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, nelle misure fissate d'intesa con le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel settore e con le confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale, con assorbimento del compenso di cui all' articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , ed all'articolo unico della legge 11 novembre 1982, n. 862 , e successive modificazioni.
2. Il beneficio di cui al comma 1 non puo' superare, per gli appartenenti alla nona qualifica, la misura dell'85 per cento di quanto corrisposto per lo stesso titolo ai dirigenti superiori.
3. La spesa complessiva derivante dal presente articolo non dovra' comunque superare l'importo di lire 137.164 milioni.
Nota all'art. 2:
Per i rinvii ivi operati si veda nelle note all'art. 1. - Art. 3. 1. Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere contestualmente al pagamento dell'indennita' di cui agli articoli 1 e 2 nei confronti dell'intero personale secondo le modalita' di cui all' articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312 .
Nota all'art. 3:
Il testo dell' art. 172 della legge n. 312/1980 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato) e' il seguente:
"Art. 172 (Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico). - Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso".