Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 8 luglio 1988 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 gennaio 1994 |
Commentari • 3
- 1. Trattamento economico del personale degli uffici di segreteriahttps://www.brocardi.it/
1. Al personale addetto agli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado spetta il trattamento economico previsto per le rispettive qualifiche dalle disposizioni concernenti il personale del Ministero delle finanze. 2. Al personale di cui al comma 1 è attribuita dalla data di entrata in funzione delle nuove corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, se più favorevole, l'indennità prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221, e con le modalità da essa stabilite in luogo dei compensi previsti dall'art. 4, commi 4, 5 e 6 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, del compenso …
Leggi di più… - 2. Consiglio di Stato del 12 novembre 2001Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 19 novembre 2001
L'indennità giudiziaria prevista dalla legge 22 giugno 1988 n. 221 per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie spetta al personale che esplica attività lavorativa presso tali uffici indipendentemente dalla sua appartenenza ai ruoli dell'amministrazione giudiziaria e pertanto spetta anche al personale distaccato o comandato. ————- Consiglio di Stato, Sezione Quarta Sentenza n. 5786 del 12 novembre 2001 sul ricorso in appello iscritto al n. 8930 dell'anno 2001 proposto dal Ministero della Giustizia, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia ope legis in Roma, via dei Portoghesi 12; contro …
Leggi di più… - 3. D.L.vo 30.3.2001 n.165 (3)Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 22 ottobre 2001
(…) Capo II Norme transitorie e finali Articolo 69 Norme transitorie (Art. 25, comma 4 del d.lgs n. 29 del 1993; art. 50, comma 14 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 17 del d.lgs n. 470 del 1993 e poi dall'art. 2 del d.lgs n. 396 del 1997; art. 72, commi 1 e 4 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti dall'art. 36 del d.lgs n. 546 del 1993; art. 73, comma 2 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 37 del d.lgs n. 546 del 1993; art. 28, comma 2 del d.lgs n. 80 del 1998; art. 45, commi 5, 9, 17 e 25 del d.lgs n. 80 del 1998, come modificati dall'art. 22, comma 6 del d.lgs n. 387 del 1998; art. 24, comma 3 del d.lgs n. 387 del 1998) 1. Salvo che per le …
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Giurisprudenza • 237
- 1. TAR Napoli, sez. VII, sentenza 03/02/2026, n. 738Provvedimento: Pubblicato il 03/02/2026 N. 00738/2026 REG.PROV.COLL. N. 05200/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5200 del 2022, proposto da NT CC, OR LO UR, VA CA, MA RZ, FF LI, NL OL, VA PA, VA NO, PP DA, IA LI, NZ RI, RO LL, VA VI, rappresentati e difesi dall'avvocato Michele Dulvi Corcione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con …Leggi di più...
- art. 56 c.p.p.·
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- art. 72 d.lgs. 29/1993·
- art. 87 cod.proc.amm.·
- art. 221/1988·
- art. 109 Costituzione·
- art. 3 l. 27/1981·
- art. 34 CCNL Ministeri·
- contrattazione collettiva·
- art. 1 l. 51/1989·
- privatizzazione pubblico impiego
- 2. Trib. Macerata, sentenza 07/06/2025, n. 245Provvedimento: N. R. G. 610/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MACERATA -SEZIONE LAVORO- Il Giudice dott.ssa Germana Russo quale Giudice del Lavoro, all'udienza del 10-10-2024, all'esito della discussione, ai sensi degli artt. 429 c. p. c., ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente SENTENZA nella causa n. 610/22 R.G.C promossa da , rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Pierdominici Parte_1 e Leonardo Pierdominici Email_1 ed elettivamente domiciliata ex art. 16 sexies D.L. n. 179/12 Email_2 presso i suddetti indirizzi di posta elettronica certificata dei procuratori come da procura allegata al ricorso; RICORRENTE nei confronti di , già , …Leggi di più...
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- 3. TAR Napoli, sez. VII, sentenza 16/06/2025, n. 4497Provvedimento: Pubblicato il 16/06/2025 N. 04497/2025 REG.PROV.COLL. N. 01484/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1484 del 2022, proposto da LE AG, CO CC, NI BE, NN NA, NN PA, HE AS, NI VI OT, CO CE, RI LA LE, AN De AR, EG NO, UI IC, VI BA, AT ON, NI NO, NE AN, CI UN, SA IE, MA IC, TO VE, EL NA Varone, rappresentati e difesi dall'avvocato HE Dulvi Corcione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , …Leggi di più...
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- 4. TAR Napoli, sez. VI, sentenza 10/01/2025, n. 229Provvedimento: Pubblicato il 10/01/2025 N. 00229/2025 REG.PROV.COLL. N. 01483/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1483 del 2022, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Dulvi Corcione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro il Ministero della Difesa, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11; per l'annullamento del provv. prot. n. …Leggi di più...
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- 5. Trib. Napoli, sentenza 25/06/2025, n. 5122Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Amalia Urzini ha pronunciato in data 25.06.2025 scaduto il termine perentorio per il deposito di note di trattazione scritta, di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 14055/2024 Ruolo Generale LAVORO E PREVIDENZA TRA , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 , , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4 , , Controparte_5 CP_6 Controparte_7 Controparte_8 , , Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 CP_12 ; , , [...] Parte_9 Parte_10 Parte_11 [...] , Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15 , Parte_16 …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1988 l'indennita' stabilita
dall' articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 , e' attribuita, nella misura vigente al 1 gennaio 1988, al personale dirigente e
qualifiche equiparate delle cancellerie e segreterie giudiziarie nonche' a quello previsto dalla legge 1 agosto 1962, n. 1206 , e
dalla legge 11 novembre 1982, n. 862 , secondo le percentuali indicate nell'allegata tabella con riferimento alle diverse qualifiche, con assorbimento del compenso di cui all' articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , ed all'articolo unico della legge 11 novembre 1982, n. 862 , e successive modificazioni, come da ultimo determinato dalla legge 12 aprile 1984, n. 65 , e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 31 maggio 1984.
2. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta in ratei mensili, con esclusione dei periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di assenza obbligatoria o facoltativa previste negli articoli 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 , e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa.
3. L'indennita' e' comunque corrisposta al personale di cui agli articoli 45 e 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249 , e all' articolo 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715 . ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 24 dicembre 1993, n. 537 ha disposto (con l'art. 3, comma 61) che "L' articolo 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221 , si interpreta nel senso che il riferimento all'indennita' di cui all' articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 , e' da considerare relativo alle misure vigenti alla data del 1 gennaio 1988, espressamente richiamata dalla disposizione stessa. " - Art. 2.
1. Al personale appartenente alle qualifiche funzionali dei ruoli delle cancellerie e segreterie giudiziarie e di quelli previsti dalle leggi 1 agosto 1962, n. 1206, e 11 novembre 1982, n. 862 , il
beneficio di cui all'articolo 1 e' attribuito con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, nelle misure fissate d'intesa con le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel settore e con le confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale, con assorbimento del compenso di cui all' articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , ed all'articolo unico della legge 11 novembre 1982, n. 862 , e successive modificazioni.
2. Il beneficio di cui al comma 1 non puo' superare, per gli appartenenti alla nona qualifica, la misura dell'85 per cento di quanto corrisposto per lo stesso titolo ai dirigenti superiori.
3. La spesa complessiva derivante dal presente articolo non dovra' comunque superare l'importo di lire 137.164 milioni.
Nota all'art. 2:
Per i rinvii ivi operati si veda nelle note all'art. 1. - Art. 3. 1. Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere contestualmente al pagamento dell'indennita' di cui agli articoli 1 e 2 nei confronti dell'intero personale secondo le modalita' di cui all' articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312 .
Nota all'art. 3:
Il testo dell' art. 172 della legge n. 312/1980 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato) e' il seguente:
"Art. 172 (Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico). - Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso".