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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 19/11/2025, n. 1788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1788 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 583/2025 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Rende, C.da Maio n. 8, presso lo studio Parte_1
dell'Avv. Roberto Deni che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto presso gli uffici dell , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marcello Carnovale, Umberto CP_1
FE e NI Di CA - resistente
Oggetto: assegno di inclusione
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1) accertare e dichiarare l'illegittimità della revoca della
domanda di assegno di inclusione avanzata dalla ricorrente e, per l'effetto, ordinare il
ripristino del beneficio, nonché l'erogazione della relativa prestazione economica, con
decorrenza dal mese di Agosto 2024, sino all'attualità, e condanna dell'Ente resistente al
versamento dei relativi importi;
2) Condannare l'Ente resistente al pagamento delle
Competenze di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario …”.
Conclusioni di parte resistente: “… in via preliminare dichiarare la presente controversia
improcedibile, nel merito rigettare il ricorso di controparte poiché infondato in fatto ed in
diritto. Con vittoria di spese e competenze di giudizio …”.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di aver presentato domanda tramite CAF
CP_ abilitato per l'assegno di inclusione;
che l aveva accolto la domanda, provvedendo al pagamento della prestazione dal febbraio 2024 al luglio 2024; che, dopo la sospensione
CP_ del pagamento della prestazione, aveva appreso che l aveva disposto tale sospensione a seguito di incongruenze nella comunicazione della percentuale di invalidità;
che tale incongruenza era presumibilmente dovuta ad errore materiale del CAF nella compilazione della domanda;
che aveva trasmesso la documentazione medica attestante il suo grado di invalidità e, comunque, aveva sanato l'errore nella compilazione della
CP_ CP_ domanda, invitando l al riesame della pratica;
che l aveva comunicato che in DSU
era stata attestata una percentuale di invalidità non conforme a quanto previsto dal DPCM
CP_ 159/2013; che, a seguito di successive comunicazioni tra le parti, l aveva comunicato che il controllo sulla condizione di svantaggio aveva dato esito negativo, in quanto l'ASP
non aveva confermato quanto dichiarato dalla parte ricorrente nella domanda;
che, a fronte di tale risposta, aveva trasmesso la documentazione attestante le patologie di cui soffriva ed il modulo di attestazione della condizione di svantaggio;
che la parte resistente aveva comunicato la revoca della prestazione sul presupposto per cui l'amministrazione inserita in domanda non aveva confermato la condizione di svantaggio;
che sussistevano tutti i presupposti per il riconoscimento del diritto alla prestazione, negato solo per motivi formali.
Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L si è costituito in giudizio assumendo fondamentalmente che la domanda era improcedibile ex art. 443 c.p.c. e, comunque, infondata, atteso l'errore nella compilazione della domanda non sanabile con domanda successiva. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 24.10.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
2 Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
CP_ Non sussiste l'improcedibilità eccepita dall , trattandosi di domanda inizialmente accolta dall e poi sospesa. CP_1
Con ordinanza del 9.5.2025 ed all'udienza del 23.5.2025 sono stati chiesti chiarimenti
CP_ all in ordine alla motivazione della revoca della sospensione, in particolare se tale revoca fosse stata effettivamente dovuta solo ad errore formale nella DSU, come evincibile dai punti 7 e 8 della relazione amministrativa che la parte resistente ha richiamato nella comparsa di costituzione e risposta.
CP_ In mancanza di chiarimenti forniti dall (a fronte di margine di incertezza nella comparsa di costituzione e risposta), deve affermarsi che la revoca è effettivamente dovuta solo ad errore materiale nella compilazione della DSU.
CP_ Per il resto, non vi sono contestazioni compiute da parte dell , imposte dall'art. 115
c.p.c. [richiamandosi il principio per cui: “Nel processo del lavoro, il principio di non
contestazione si applica anche ai diritti a prestazioni previdenziali senza che rilevi il
carattere indisponibile di questi ultimi, dovendosi ritenere che la mancata contestazione
operi in relazione alla prova dei fatti costitutivi del diritto - ancorché non necessariamente
comuni alle parti in causa - e non alla disponibilità del diritto medesimo” (Cass. Sez. Lav. n.
15326/2009; cfr. Cass. Sez. Lav. n. 11047/2015)] sul diritto alla prestazione, atteso che, per
CP_ quanto detto, l'unica contestazione nel merito formulata dall attiene fondamentalmente a motivazioni formali, relative alla compilazione della domanda.
In tal modo, non potendo valutazioni formali prevalere sull'aspetto sostanziale relativo alla sussistenza del diritto, la domanda deve accogliersi.
CP_ L , dunque, deve essere condannato al pagamento della prestazione oggetto di giudizio, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria [che costituiscono accessori inscindibili del credito, sicché debbono essere liquidati dal Giudice anche d'ufficio,
indipendentemente da specifica domanda del creditore (cfr. tra le altre Cass. Sez. Lav.
3 1112/2005)] dalla maturazione del credito al soddisfo a far data dalla sospensione della prestazione e con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge 412/1991.
Le ragioni della decisione, in riferimento all'errore formale nella compilazione della domanda, determinano la compensazione delle spese di lite nella misura della metà.
Per la restante metà, le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con la chiesta distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
CP_ accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l al pagamento, in favore della parte ricorrente, dell'assegno di inclusione dalla data di sospensione della prestazione, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo e con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge 412/1991;
CP_ compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna l al pagamento, in favore della parte ricorrente, della restante metà delle spese di lite, che si liquida in €. 950,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si comunichi
Cosenza, 19.11.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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