Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 20/03/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 495/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 30/01/2025
DA
) rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GHIZZI ELISA
E
) rappresentato e difeso, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. GABURRI ROBERTA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Scioglimento del matrimonio civile
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … - Tutto ciò premesso i coniugi IG.ri Parte_1 [...]
ut supra rappresentati e difesi: CP_1
- DICHIARANO E COMUNICANO espressamente di rinunciare alla loro comparizione personale in udienza, di rinunciare al tentativo di conciliazione atteso che non sussistono margini per la riconciliazione e
- CHIEDONO Che l'Ill.mo Tribunale di Mantova, previ incombenti di legge,
Voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto dai coniugi sig.ri e in data 13/06/2015 ordinando Parte_1 Controparte_1 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di apporre le annotazioni di
1) Il figlio resterà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, Persona_1 con collocazione prevalente presso la madre e residenza anagrafica presso la stessa: i genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale in modo condiviso ed assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore Per_ interesse, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute di tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 337 ter c.c.; Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio con diritto per entrambi di esercitare la responsabilità separata per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di permanenza dei minori con ciascun genitore. I coniugi si comunicheranno rispettivamente le rispettive residenze, entro 30 giorni dall'eventuale trasferimento.
2) La IG.ra rinuncia all'assegnazione dell'immobile adibito Parte_1
a residenza coniugale. Ella si obbliga a reperire un idoneo riferimento abitativo nel quale si trasferirà entro 8 mesi dal deposito del presente ricorso. Ella trasferirà la propria residenza presso altro immobile entro 30 giorni dal rilascio.
Il figlio trasferirà la propria residenza unitamente alla madre. Al Persona_1 momento del rilascio la IG.ra consegnerà al IG. le chiavi Pt_1 CP_1 dell'immobile ed il IG. provvederà al cambio dell'intestazione delle CP_1 utenze a Suo nome entro 7 giorni dalla riconsegna dell'immobile. Qualora la signora reperisca una sistemazione abitativa in anticipo, si impegna a liberare l'immobile anticipatamente. L'abitazione verrà rilasciata nello stato e grado esistenti e già conosciuti dal sig. Fino al rilascio dell'immobile, il sig. CP_1 si impegna a prendersi carico delle spese relative all'utenza per il CP_1 consumo dell'irrigazione del giardino, relativamente ai mesi primaverili ed estivi, dell'immobile coniugale, che, come da accordi separativi, è di pertinenza esclusiva del sig. e della madre;
La pulizia e la manutenzione della CP_1 caldaia saranno anch'esse suddivise equamente tra i sig.ri fino Pt_1 CP_1 al rilascio dell'abitazione da parte della IG.ra Parte_1
Per_ 3) Salvo diverso accordo permarrà presso ciascun genitore a fine settimana alternati I fine settimana saranno alternati, dal sabato mattina alle 10,00 fino al Per_ lunedì successivo all'ingresso a scuola. Durante la settimana resterà con il padre il lunedì dal termine della scuola alle 16:00, con riaccompagnamento a scuola il martedì mattina ed il giovedì dal termine della scuola fino al rientro a scuola il venerdì mattina.
4) Salvo diversi accordi, durante le vacanze natalizie, giorni 24 e 25 dicembre saranno alternati di anno in anno tra i genitori. Il restante periodo dal 26 al 31 dicembre compreso pernottamento del 31 e dal 1° gennaio al 6 gennaio compreso il pernottamento del 6 gennaio sempre a partire dalle 10,00, con riaccompagnamento del minore a scuola il giorno successivo saranno anch'essi alternati di anno in anno tra i genitori. Per le festività 2024-2025 il minore starà con la madre dal 24.12 con pernottamento e dal 25.12. resterà con il padre con Per_ pernottamento compreso. Durante le vacanze pasquali, salvi diversi accordi, rimarrà tre giorni con ciascun genitore, alternando di anno in anno con ciascuno di essi il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, salvi diversi accordi. Per Per_ l'anno 2025 resterà il giorno di Pasqua con la madre a partire dalle ore
2 10,00 ed il Lunedi dell'Angelo con il padre a partire dalle ore 10,00 compreso il Per_ pernottamento;
durante il periodo delle vacanze estive, trascorrerà con ciascun genitore un periodo di vacanza di almeno due settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente, ad evitare sovrapposizioni, entro il Per_ 31.03 di ciascun anno. Ove il genitore non possa portare in villeggiatura il minore resterà comunque con il genitore per le due settimane prescelte ed in tale periodo resteranno sospese le visite da parte dell'altro genitore.
5) Il IG. si obbliga a corrispondere alla IG.ra la CP_1 Parte_1 somma mensile di 350,00 euro, a mezzo bonifico entro il giorno 20 di ogni mese, rivalutabili annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il seguente schema: Sono a carico di ciascun genitore per il 50% ciascuno (o nella diversa misura concordata, o disposta dal giudice) le spese straordinarie necessarie per la prole secondo il seguente schema: - senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: A) spese mediche:
• tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); • quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
• quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
B) spese scolastiche: • tasse di iscrizione (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto), alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio voglia proseguire negli studi); • acquisto dei libri di testo scolastici e universitari;
• corredo scolastico di inizio anno;
• spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
• spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
• spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola (se richiesto dall' istituto oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni, etc.) • spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); • spese per babysitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili); o spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di € 500,00 (cinquecento,00); C) spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria, e tasse di iscrizione ai relativi esami). - Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno (o nella diversa misura concordata, o disposta dal giudice) secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo
3 prolungato, pre-scuola, post-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure - anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche-erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la babysitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o della autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc.. Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
6) I coniugi concordano di suddividere equamente le spese l'abbigliamento sportivo del figlio;
I coniugi concordano che in caso di impossibilità di trovare accordo sulla scelta del dentista la IG.ra derirà alla scelta del dentista Pt_1 individuato dal IG. a condizione che egli si faccia carico della differenza CP_1 di costo rispetto al preventivo del dentista proposto dalla signora. Tale criterio dovrà dirsi valido in caso di impossibilità di concordare anche altre visite mediche specialistiche private;
Per quanto riguarda le visite alle quali verrà sottoposto il figlio, nell'ottica della massima collaborazione genitoriale, ciascun genitore si impegna a consentire all'altro di partecipare alle visite pediatriche del minore, attendendo l'arrivo dell'altro genitore prima dell'ingresso dal pediatra, salvo situazioni di emergenza. Entrambi i genitori si impegnano a informarsi reciprocamente in caso di ritardi o impedimenti che non consentano di partecipare alla visita.
7) Le spese detraibili e/o deducibili fiscalmente, saranno detratte e/o dedotte in ragione del 50% ciascuno dai genitori, con l'obbligo quindi, per chi le ha sostenute, di consegnare all'altro idonea documentazione recante il codice fiscale del figlio, affinché sia garantito il beneficio della deducibilità e/o detraibilità in egual misura.
8) I IG.ri e si impegnano a gestire in via condivisa il conto Pt_1 CP_1 corrente intestato al figlio minore: in particolare concordano che ogni prelievo o accredito dal/sul conto corrente intestato al figlio dovrà essere comunicato all'altro genitore entro 24 ore. Tale conto risulta a firma congiunta, ma consente operazioni disgiunte per importi inferiori a €1.400,00 euro e pertanto ogni relativa operazione richiederà esplicita comunicazione.
9) A definizione dei pregressi rapporti economici tra i coniugi ed in considerazione della rinuncia all'assegnazione dell'immobile coniugale da parte della IG.ra il IG. si obbliga a corrispondere Parte_1 Controparte_1 alla IG.ra la somma di € 50.000,00 (Cinquantamila euro/00) Parte_1
4 da corrispondersi a mezzo bonifico sul conto corrente della IG.ra Parte_1 secondo le seguenti modalità: €10.000 (Diecimila euro/00) entro il
[...] giorno di avvenuto deposito del presente ricorso, €15.000 (quindicimila /00) a seguito del deposito della Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del deposito di relativa dichiarazione di acquiescenza da parte degli stessi,
€25.000 al momento del rilascio dell'immobile che come sopra indicato dovrà avvenire entro mesi 8 dal deposito del presente ricorso. L'assegno unico Per_ universale per continuerà ad essere fruito dai genitori al 50%. I genitori si concedono il reciproco assenso ai fini del rilascio/rinnovo del documento di Per_ identità di valido per l'espatrio e del passaporto dello stesso ma sarà comunque necessario il previo accordo tra i genitori per l'espatrio del minore. I coniugi sono reciprocamente indipendenti, e non avranno diritto a nessun altro apporto economico l'uno dall'altro, né a titolo di assegno divorzile né a qualunque altro titolo, fermo restando quanto concordato e stabilito al punto 8 del presente ricorso. Con il corretto adempimento del presente accordo i coniugi avranno definito ogni pregresso rapporto economico, ivi comprese eventuali pretese derivanti dal pregresso regime patrimoniale dei coniugi avendo tacitato il pregresso;
Entrambi i genitori si impegnano a introdurre nuovi partner nella vita del figlio in maniera graduale e condivisa.
9) Spese legali del procedimento interamente compensate tra le parti. … (omissis)
… “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto per cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe.
Il tribunale rileva che dalla documentazione in atti e da informazioni assunte presso il Comune di Rodigo in realtà le parti hanno contratto un matrimonio civile, per cui va dichiarato lo scioglimento del medesimo.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
5 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in RODIGO (MN) il
09/06/2015 ed ivi iscritto al numero 6, Parte II, Serie C del registro dei relativi atti dell'anno 2015;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RODIGO di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 13/03/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
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