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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/02/2025, n. 2035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2035 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
3^ Sez. Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R. GEN. 14134 / 2024
Il Giudice designato, Dott. Giuseppe Giordano nella causa
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio Parte_1
dell'avv. Ester Ferrari Morandi che la rappresenta e difende come da mandato in atti
-parte ricorrente
E
CP_1
-contumace
Visto l'art. 430 cpc ha emesso la seguente sentenza:
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente presentava rituale opposizione alle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio nominato in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della pensione per cecità parziale e della indennità speciale per ciechi parziali (legge n. 382/70 e n. 508/88).
L' non si costituiva in giudizio rimanendo contumace. CP_1
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale in persona della dott.ssa Persona_1
Il ricorso va accolto nei termini che seguono.
Il CTU nominato nel presente giudizio ha concluso le operazioni peritali, ritenendo che:
“Sulla base di quanto sopra accertato, all'epoca della presentazione della domanda amministrativa (27/2/2023), non sussistevano i requisiti sanitari per il riconoscimento della condizione di cieco parziale, che, ai sensi di Legge è colui che presenta un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con
pagina 1 di 3 eventuale correzione. Agli atti risulta una più recente certificazione oculistica, rilasciata il 26/2/2024, dalla quale emerge un visus a destra pari ad 1/50 ed a sinistra pari ad ombra e luci, per entrambi senza possibilità di correzione con riscontro, all'esame obiettivo, di pseudofachia chirurgica con IOL in CP a destra e cataratta in evoluzione a sinistra e rilievo, al fondo oculare, di maculopatia senile a destra ed esiti cicatriziali di maculopatia siero-emorragica a sinistra. Tale evidenza delinea quanto richiesto dalla normativa per il riconoscimento della cecità parziale che, pertanto, può essere riconosciuta con decorrenza febbraio 2024”.
La relazione appare immune da vizi e va condivisa, in quanto il giudizio espresso dal ctu appare congruamente motivato e corrisponde al quadro patologico riscontrato.
Le spese processuali del procedimento di ATP e del presente giudizio di opposizione possono essere complessivamente compensate per 1/2, attesa la decorrenza differita del requisito sanitario per la prestazione richiesta rispetto alla domanda amministrativa, mentre per la restante frazione seguono la soccombenza.
Spese di CTU a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, così dispone:
- in accoglimento dell'opposizione proposta, dichiara che la ricorrente è in possesso del requisito sanitario per la fruizione della pensione per cecità parziale e della indennità speciale per ciechi parziali (legge n. 382/70 e n. 508/88) a decorrere dal febbraio 2024;
- condanna l' al pagamento in favore del difensore antistatario di parte ricorrente di CP_1
1/2 delle spese di lite per la fase di ATP e di opposizione, ovvero al pagamento della somma di € 2.032,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali e le compensa per la restante frazione;
- pone le spese delle CTU a carico dell' . CP_1
Roma, 19. 2.2025
Il GIUDICE
pagina 2 di 3 Dott. Giuseppe Giordano
pagina 3 di 3
3^ Sez. Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R. GEN. 14134 / 2024
Il Giudice designato, Dott. Giuseppe Giordano nella causa
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio Parte_1
dell'avv. Ester Ferrari Morandi che la rappresenta e difende come da mandato in atti
-parte ricorrente
E
CP_1
-contumace
Visto l'art. 430 cpc ha emesso la seguente sentenza:
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente presentava rituale opposizione alle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio nominato in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della pensione per cecità parziale e della indennità speciale per ciechi parziali (legge n. 382/70 e n. 508/88).
L' non si costituiva in giudizio rimanendo contumace. CP_1
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale in persona della dott.ssa Persona_1
Il ricorso va accolto nei termini che seguono.
Il CTU nominato nel presente giudizio ha concluso le operazioni peritali, ritenendo che:
“Sulla base di quanto sopra accertato, all'epoca della presentazione della domanda amministrativa (27/2/2023), non sussistevano i requisiti sanitari per il riconoscimento della condizione di cieco parziale, che, ai sensi di Legge è colui che presenta un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con
pagina 1 di 3 eventuale correzione. Agli atti risulta una più recente certificazione oculistica, rilasciata il 26/2/2024, dalla quale emerge un visus a destra pari ad 1/50 ed a sinistra pari ad ombra e luci, per entrambi senza possibilità di correzione con riscontro, all'esame obiettivo, di pseudofachia chirurgica con IOL in CP a destra e cataratta in evoluzione a sinistra e rilievo, al fondo oculare, di maculopatia senile a destra ed esiti cicatriziali di maculopatia siero-emorragica a sinistra. Tale evidenza delinea quanto richiesto dalla normativa per il riconoscimento della cecità parziale che, pertanto, può essere riconosciuta con decorrenza febbraio 2024”.
La relazione appare immune da vizi e va condivisa, in quanto il giudizio espresso dal ctu appare congruamente motivato e corrisponde al quadro patologico riscontrato.
Le spese processuali del procedimento di ATP e del presente giudizio di opposizione possono essere complessivamente compensate per 1/2, attesa la decorrenza differita del requisito sanitario per la prestazione richiesta rispetto alla domanda amministrativa, mentre per la restante frazione seguono la soccombenza.
Spese di CTU a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, così dispone:
- in accoglimento dell'opposizione proposta, dichiara che la ricorrente è in possesso del requisito sanitario per la fruizione della pensione per cecità parziale e della indennità speciale per ciechi parziali (legge n. 382/70 e n. 508/88) a decorrere dal febbraio 2024;
- condanna l' al pagamento in favore del difensore antistatario di parte ricorrente di CP_1
1/2 delle spese di lite per la fase di ATP e di opposizione, ovvero al pagamento della somma di € 2.032,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali e le compensa per la restante frazione;
- pone le spese delle CTU a carico dell' . CP_1
Roma, 19. 2.2025
Il GIUDICE
pagina 2 di 3 Dott. Giuseppe Giordano
pagina 3 di 3