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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 28/10/2025, n. 1366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1366 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice, Gop DO. Corrado
ES, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio civile di I grado iscritto al R.G. L. n. 610 / 2024
OGGETTO: Obbligo contributivo promosso da: , nato a [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1
, rappresentato e difeso dall'Avv Salvatore Romano
[...]
ricorrente
Contro
: -, Controparte_1
(C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'avv. GALEANO MANLIO e Antonella Testa con domicilio eletto in Ragusa ,Via L. Da
Vinci, n.25 giusta procura come in atti
resistente
Motivi della decisione
Il ricorso appare infondato.
Preliminarmente sulla eccepita decadenza
CP_ Come dimostrato dal doc.2 prodotto da la delibera telematica di iscrizione del ricorrente alla Camera di Commercio è stata adottata soltanto nell'anno 2022, motivo per cui l'Istituto –
Pagina 1 dopo aver iscritto il ricorrente dal 17/8/2021 ha tempestivamente emesso l'avviso di addebito nell'anno 2023.
Nel merito.
Per come sancito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18331 del 3 settembre 2020,
per l'iscrizione alla gestione commercianti devono sussistere i requisiti dell'abitualità e della prevalenza. L'onere della dimostrazione circa la loro sussistenza è a carico dell' CP_1
dopo che sia stata accertata la natura commerciale dell'attività.
Ebbene, la Suprema Corte ha precisato che questi due requisiti devono essere intesi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto all'interno della stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della società.
CP_ Nel caso di specie, per gli anni in contestazione ha dimostrato che l'attività commerciale della LA Store srls non poteva che essere svolta dal ricorrente, non essendovi all'interno della società medesima altri soggetti in grado di svolgere tale attività, ed essendo peraltro il ricorrente amministratore unico.
CP_ Infatti, tramite la produzione della visura camerale, della iscrizione alla gestione commercianti con l'allegato 2 “comunica” e le dichiarazioni IVA, ha dimostrato che la società
ha svolto attività di impresa commerciale;
di contro risulta non avere assunto dipendenti.
Risulta documentalmente, che la LA Store srls poteva operare per il tramite esclusivo dell'amministratore unico che è anche socio: . Parte_1
Né è stata da questi eccepita l'esistenza di un attività lavorativa incompatibile.
Dalle risultanze documentali pertanto l'unico soggetto in grado di produrre i redditi della
CP_ società LA Store srls non poteva che essere il ricorrente e correttamente ha provveduto ad iscriverlo nella gestione commercianti.
Per questi motivi
il ricorso non può trovare accoglimento.
Nulla sulle spese ai sensi dell'art 152 disp att cpc, vista la dichiarazione reddituale agli atti.
Pagina 2
P.Q.M.
Il Tribunale del Lavoro, definitivamente decidendo, in contradditorio tra le parti ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- rigetta il ricorso
- nulla sulle spese ai sensi dell'art 152 disp att cpc
Ragusa, 28 ottobre 2025
Il Giudice Gop
DO Corrado ES
Pagina 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice, Gop DO. Corrado
ES, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio civile di I grado iscritto al R.G. L. n. 610 / 2024
OGGETTO: Obbligo contributivo promosso da: , nato a [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1
, rappresentato e difeso dall'Avv Salvatore Romano
[...]
ricorrente
Contro
: -, Controparte_1
(C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'avv. GALEANO MANLIO e Antonella Testa con domicilio eletto in Ragusa ,Via L. Da
Vinci, n.25 giusta procura come in atti
resistente
Motivi della decisione
Il ricorso appare infondato.
Preliminarmente sulla eccepita decadenza
CP_ Come dimostrato dal doc.2 prodotto da la delibera telematica di iscrizione del ricorrente alla Camera di Commercio è stata adottata soltanto nell'anno 2022, motivo per cui l'Istituto –
Pagina 1 dopo aver iscritto il ricorrente dal 17/8/2021 ha tempestivamente emesso l'avviso di addebito nell'anno 2023.
Nel merito.
Per come sancito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18331 del 3 settembre 2020,
per l'iscrizione alla gestione commercianti devono sussistere i requisiti dell'abitualità e della prevalenza. L'onere della dimostrazione circa la loro sussistenza è a carico dell' CP_1
dopo che sia stata accertata la natura commerciale dell'attività.
Ebbene, la Suprema Corte ha precisato che questi due requisiti devono essere intesi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto all'interno della stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della società.
CP_ Nel caso di specie, per gli anni in contestazione ha dimostrato che l'attività commerciale della LA Store srls non poteva che essere svolta dal ricorrente, non essendovi all'interno della società medesima altri soggetti in grado di svolgere tale attività, ed essendo peraltro il ricorrente amministratore unico.
CP_ Infatti, tramite la produzione della visura camerale, della iscrizione alla gestione commercianti con l'allegato 2 “comunica” e le dichiarazioni IVA, ha dimostrato che la società
ha svolto attività di impresa commerciale;
di contro risulta non avere assunto dipendenti.
Risulta documentalmente, che la LA Store srls poteva operare per il tramite esclusivo dell'amministratore unico che è anche socio: . Parte_1
Né è stata da questi eccepita l'esistenza di un attività lavorativa incompatibile.
Dalle risultanze documentali pertanto l'unico soggetto in grado di produrre i redditi della
CP_ società LA Store srls non poteva che essere il ricorrente e correttamente ha provveduto ad iscriverlo nella gestione commercianti.
Per questi motivi
il ricorso non può trovare accoglimento.
Nulla sulle spese ai sensi dell'art 152 disp att cpc, vista la dichiarazione reddituale agli atti.
Pagina 2
P.Q.M.
Il Tribunale del Lavoro, definitivamente decidendo, in contradditorio tra le parti ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- rigetta il ricorso
- nulla sulle spese ai sensi dell'art 152 disp att cpc
Ragusa, 28 ottobre 2025
Il Giudice Gop
DO Corrado ES
Pagina 3