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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 10/12/2025, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Ginevra Chine' Presidente
2 Dott.ssa Maria Naso Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 181/2023 R.G.L. e vertente
TRA
la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. GRANDIZIO VALERIA, giusta Pt_1 procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. MONICA RASCHI, CP_1 giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Reggio Calabria, convenendo in giudizio CP_1
l' ha rassegnato le seguenti conclusioni: “dichiarare inesistente il diritto dell a ripetere Pt_1 Pt_1
l'importo di euro 4.400,57 erogato nel periodo dall'01.01.2018 al 30.11.2019, su prestazione cat.
Socom n. 38023754; condannare l' alla restituzione dell'importo di euro 4294,79 già trattenuto Pt_1 dal mese di marzo 2020 fino a luglio 2020 a titolo di recupero del debito di euro
4.400,58,sullaSOCOM n. 38023754, nonché alla restituzione di ogni ulteriore importo che verrà trattenuto da agosto 2020, fino alla data della pronuncia della sentenza, oltre interessi e rivalutazione dalla trattenuta al soddisfo;” con vittoria di spese e competenze.
A tal fine rappresentava che;
con provvedimento del 24.10.2019 modello TE08, l' le aveva comunicato di aver Pt_1 provveduto a rideterminare l'importo della pensione numero 38023754 cat. Socom a decorrere dall'1 gennaio 2017, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2017, per “rideterminazione dell'incumulabilità con i redditi prevista dall'art. 1, comma 41, della legge 335/1995 per le pensioni di reversibilità”; sulla base dei nuovi calcoli a decorrere dal mese di dicembre 2019 l'importo mensile della pensione al netto delle quote non cumulabili sarebbe stato pari ad euro 919,25; che pertanto da gennaio 2018 a novembre 2019 era stato corrisposto un pagamento superiore al dovuto per un importo complessivo pari ad euro 4.400,57, il cui recupero sarebbe stato effettuato attraverso una trattenuta per n. 24 rate mensili sulla pensione in godimento, applicata a decorrere dal mese di marzo 2020 e fino ad estinzione del debito (cfr. allegato n. 1); avverso il suddetto provvedimento era stato presentato ricorso al Comitato Provinciale , Pt_1 come attestato da ricevuta n. 1823527 del 07.04.2020, protocollo .6700.07/04/2020.0116769, Pt_1 rimasto senza esito (allegato n. 2). nel ricorso era stato evidenziato che dalla tabella di cui a pag. 4 del provvedimento di indebito del 24.10.2019, risultava che mentre prima della ricostituzione effettuata nell'ottobre 2019, era stata applicata in relazione all'anno 2018 una trattenuta di euro 731,77 su un importo a calcolo della pensione di euro 1.829,43; a seguito della ricostituzione l' aveva ritenuto che dovesse essere CP_2 applicata una trattenuta pari ad euro 914,71; analogamente, in relazione all'anno 2019, mentre prima della ricostituzione, sull'importo base di euro 1.838,49 era stata applicata una trattenuta di euro
735,39, a seguito della ricostituzione era stata applicata una trattenuta pari ad euro 919,24.
In definitiva, dall'esame di tali importi si evinceva che prima della ricostituzione era stata applicata, sulla pensione di reversibilità cat. Socom, una percentuale di riduzione ex art. 1, comma
41 legge 335/95, pari al 40% per l'anno 2018 (euro 731,77 su euro 1.829,43), mentre a seguito della ricostituzione la percentuale di riduzione era risultata pari al 50% (euro 914,71 su 1.829,43); analogamente per l'anno 2019 si era passati da una percentuale di riduzione del 40% (euro 735,39 su euro 1838,49) ad una percentuale del 50% (euro 914,24 su euro 1.838,49).
Nel ricorso amministrativo era stato evidenziato altresì che, contrariamente a quanto stabilito dall' con la ricostituzione del 24.10.2019, sulla scorta dei redditi posseduti dalla ricorrente Pt_1 negli anni 2018 e 2019 era stata correttamente applicata sulla pensione di reversibilità la percentuale di riduzione del 40% in luogo di quella del 50%; pertanto era stato richiesto l'annullamento del debito di euro 4.400,57, calcolato applicando la superiore trattenuta del 50%, in quanto inesistente. Al fine di ottenere, oltre all'annullamento del debito di euro 4.400,57, la rideterminazione anche per l'anno 2020 della trattenuta ex legge 335/95 in misura pari al 40% (in luogo del 50% applicata con TE08 del 24.10.2019), la altresì presentato domanda n. 2140849800113, di CP_1 ricostituzione reddituale per incumulabilità con i redditi (allegato n. 3).
Nella suddetta domanda aveva indicato i redditi posseduti in relazione agli anni 2018-2020, evidenziando nelle note che sulla scorta del reddito posseduto negli anni 2018, 2019 e 2020 avrebbe dovuto essere applicata sulla , ex art. 1, comma 41 legge 335/95, la riduzione del 40% e non Pt_2 del 50% che era stata invece applicata con il modello TE08 del 24.10.2019.
La domanda di ricostituzione reddituale n. 2140849800113 del 07.04.2020 era stata accolta dall' in data 15.05.2020, come risultava dalla schermata “Cassetto Previdenziale Cittadino - Pt_1
Dettaglio Richiesta 2140849800113”, con esito “Liquidazione definitiva della prestazione”(allegato n. 4).
Con comunicazione di riliquidazione del 15.05.2020 (modello TE08), l' , infatti, le aveva Pt_1 comunicato di aver effettuato il ricalcolo della pensione cat. n. 38023754 a decorrere dall'01 Pt_2 gennaio 2018 per “-variazione dei dati di calcolo alla decorrenza originaria della pensione;
- rideterminazione dell'incumulabilità con i redditi prevista dall'art. 1, comma 41 della legge
335/1995 per le pensioni di reversibilità” e che dal ricalcolo era derivato, fino al 30 giugno 2020, un credito a suo favore di euro 3.495,13 (allegato n. 5).
Dunque a seguito della domanda di ricostituzione reddituale presentata in data 07.04.2020,
l' aveva ricalcolato la quota incumulabile con i redditi per come richiesto nella domanda, Pt_1 ovvero in misura pari al 40%; tuttavia sebbene nel provvedimento del 15.05.2020, emesso dall' Pt_1 in accoglimento della domanda presentata dalla pensionata, fosse indicato che il ricalcolo era stato effettuato a decorrere dall'01.01.2018, in realtà lo stesso riguardava esclusivamente gli anni 2019 e
2020, con esclusione del 2018 (per come si evinceva dalle tabelle di cui a pag. 1 e a pag. 5 del provvedimento).
Conseguentemente, dalla circostanza che dal ricalcolo effettuato dall' con modello TE08 Pt_1 del 15.05.2020 era stato escluso l'anno 2018, era derivato il mancato annullamento del debito di euro 4.400,57 calcolato con precedente TE08 del 24.10.2019, debito che era già stato quasi interamente recuperato dall'Istituto, come confermato dal fatto che il credito di euro 3.495,13 non era mai stato liquidato ma era stato trattenuto a titolo di recupero del debito preesistente (indebito n.
15361003 di euro 4.400,57), per come scritto nel provvedimento recapitatole.
Conseguentemente la ribadiva che l' , nonostante l'accoglimento della domanda CP_1 CP_2 di ricostituzione reddituale, l'Ente non aveva annullato il debito di euro 4.400,57, relativo al periodo gennaio 2018-novembre 2019 (del quale sono già stati recuperati, fino al mese di luglio 2020, complessivi euro 4.294,79.
Ciò posto, l'originaria ricorrente, premettendo che la pensione di reversibilità è soggetta a riduzione in presenza di redditi del beneficiario, rappresentava che l'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 – tabella F, prevede in caso di cumulo delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario, le seguenti percentuali di riduzione:
-25 per cento per Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondopensioni lavoratori dipendenti (=13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio); -40 per cento per Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (=13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio); -50 per cento per Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (=13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio).
Ed in particolare, negli anni 2018, 2019 e 2020 le percentuali di riduzione da applicare sulla pensione di reversibilità sulla base dei redditi diversi posseduti dal beneficiario, ex art. 1, comma
41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 – tabella F, erano : per l'anno anno 2018, fino a euro 19.789,38 nessuna riduzione;
oltre euro 19.789,38 fino a euro 26.385,84, una riduzione del 25,00%; oltre euro 26.385,84 fino a euro 32.982,30, una riduzione del 40,00% ;oltre euro 32.982,30 una riduzione del 50,00%; per l'anno 2019, fino a € 20.007,39 nessuna riduzione, oltre € 20.007,39 fino € 26.676,52, una riduzione del 25,00%; oltre € 26.676,52 fino € 33.345,65, una riduzione del 40,00; oltre € 33.345,65 una riduzione del 50,00%.
Sulla base di tali percentuali, doveva essere applicata la riduzione del 40%.
Ed, infatti dalla Certificazione Unica 2019 Agenzia Entrate, rilasciata dall' risultava Pt_1 erogato dall' per l'anno 2018, un reddito complessivo di euro 44.768,19 di cui: euro 14.269,45 Pt_1 percepito a titolo di prestazione Socom;
un reddito di euro 28.967,64 percepito a titolo di pensione diretta, vecchiaia dipendenti dello Stato, ex Inpdap;
un reddito di euro 1.531,10 a titolo di pensione
Vocom (allegato n. 9).
Dalla stessa certificazione risultava altresì un reddito erogato dal Fondo Pensione Agenti
Professionisti di Assicurazione (trattamenti pensionistici non , pari ad euro 1674,63. Pt_1
La ribadiva che nel computo del reddito rilevante ai fini della percentuale di riduzione CP_1 da applicare sulla pensione di reversibilità, doveva essere escluso il reddito della pensione di reversibilità stessa, ovvero il reddito di euro 14.269,45 percepito a titolo di nell'anno 2018. Pt_2
Da tanto risultava, dunque, che il reddito rilevante ai fini dell'applicazione della percentuale di riduzione da applicare sulla pensione di reversibilità era pari ad euro 32.173,37 così determinato: Part euro 28.967,64 pensione diretta ex Inpdap + euro 1531,10 + euro 1674,63 reversibilità . Pt_3 All'importo di euro 32.173,37 come sopra determinato doveva essere aggiunto un reddito da patrimonio immobiliare di complessivi euro 246 (208+38) quale risultante dal modello 730/2019 relativo all'anno 2018, per un importo complessivo di euro 32.419,37 così determinato: euro
32.173,37+ 208+38 .
La specificava altresì che dal modello 730/2019 redditi 2018 risultava, nel quadro CP_1
Riepilogo dei redditi, l'importo di euro 208,00 quali redditi agrari e di euro 38,00 quali redditi dei fabbricati;
un reddito di lavoro dipendente e assimilati (nel caso di specie reddito da pensione) di euro 46.443,00; un reddito da abitazione principale di euro 1.006,00; un reddito complessivo calcolato sommando i predetti importi pari ad euro 47.695,00 (allegato n. 10).
Dunque decurtando dal reddito complessivo di euro 47.695,00 il reddito da pensione di reversibilità Socom di euro 14.269,45 e il reddito da abitazione principale di euro 1.006,00 si otteneva sempre il medesimo reddito di euro 32.419,55 - così determinato: euro 47.695 (reddito complessivo quale risultante dal 730/2019) - euro 14.269,45 (pensione Socom) – euro 1006 (reddito da casa di abitazione) – reddito sul quale dunque doveva essere applicata una riduzione del 40%.
Si costituiva l' rilevando la correttezza dell'applicazione della riduzione del 50%, atteso Pt_1 che da modello 730-2019 relativo al periodo d'imposta 2018 presentato dalla emergevano CP_1 anche redditi fondiari pari all'importo di € 3.296,00 che, seppur non imponibili fiscalmente, erano influenti e rilevanti per il calcolo della trattenuta ex L.335/1995.
Con note del 28 giugno 2021, la aggiungeva che dal computo dei redditi percepiti CP_1 doveva essere escluso anche il reddito di euro 1.674,63 percepito sia, nell'anno 2018 che nell'anno Part 2019, a titolo di pensione di reversibilità erogata dal Fondo Pensione Agenti Professionisti di
Assicurazione.
Il Giudice di prime cure accoglieva il ricorso ritenendo che fossero “rilevanti i soli redditi assoggettabili all'IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e relative anticipazioni, del reddito della casa di abitazione e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata (cfr. Circolare Pt_1
38/1996) e, in ogni caso, dello stesso importo della pensione ai superstiti su cui deve essere eventualmente operata la riduzione (cfr. Circolare 38/1996: “ai fini della cumulabilità Pt_1 della pensione ai superstiti con i redditi del beneficiario, a norma dell'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n.335, debbono essere valutati i redditi assoggettabili all'IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e relative anticipazioni, del reddito della casa di abitazione e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata, nonché della pensione ai superstiti su cui dovrebbe essere operata la riduzione” (doc.1 fascicolo parte ricorrente). Da ciò discende che, al di là e oltre la non computabilità della stessa pensione ai superstiti ai fini del calcolo del reddito della ricorrente nell'ottica della determinazione della giusta CP_1 aliquota di trattenuta (40%/50%) – che pure basterebbe ex se a giustificare l'applicazione della prima e non della seconda – contrariamente a quanto affermato dall' non deve tenersi in Pt_1 considerazione il reddito fondiario goduto dalla stessa nel lasso temporale rilevante ai fini della richiesta di ripetizione, in quanto non imponibile ai fini IRPEF.
Ha interposto appello l' per i motivi di seguito esplicitati. Pt_1
Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti sono state depositate note nel termine del 9 dicembre 2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di appello l' denuncia l'erronea interpretazione “della normativa Pt_1 riferita alla computabilità- ai fini delle trattenute per incumulabilità ex art. 1, comma 41 L.
335/1995 per le pensioni di reversibilità- dei redditi di terreni e fabbricati in relazione all'introduzione della nuova imposta IMU, operata a decorrere dall'anno 2012 (art.13 D.L. n. 201/
2011) che ha comportato una diversa modalità di tassazione.”
In sintesi , l' ribadisce la necessità di distinguere tra imponibilità dei redditi ai fini fiscali e Pt_1 computabilità degli stessi redditi, anche se non imponibili, ai fini previdenziali/assistenziali.
La mancata imponibilità trova, infatti, la sua ragion d'essere nello stesso testo unico delle
Imposte sui redditi nel quale è precisato che : “L'imposizione prevista ai fini IRPEF e relative addizionali previste per gli immobili non locati risulta già assolta dal contribuente tramite il versamento dell'IMU. Il reddito fondiario di tali unità immobiliari va indicato anche nella Colonna
n. 17 relativa ai redditi non imponibili.”.
Mentre la l. n. 14 del 2009, art. 35, comma 8 stabilisce che "Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente il 1 luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo".
Dunque correttamente erano stati considerati i redditi fondiari percepiti da cui era discesa la corretta applicazione di una riduzione pari al 50%..
In data 8 dicembre 2025 è stata emessa la seguente ordinanza: “ Rilevato che l'oggetto del presente giudizio è costituito dall'accertamento dell'illegittimità della richiesta di restituzione, da parte dell' alla dell'importo di euro 4.400,57 corrisposto nel periodo da gennaio 2018 Pt_1 CP_1 a novembre 2019, asseritamente indebito, in quanto sarebbe stato stata erroneamente applicata per gli anni in questione, sulla pensione di reversibilità di cui gode l'appellata, una percentuale di riduzione ex art. 1,comma 41 legge 335/95, pari al 40% , in luogo della corretta percentuale di riduzione pari al 50%; rilevato che, a seguito della domanda n. 2140849800113 di ricostituzione reddituale per incumulabilità con i redditi presentata dalla in data 27/4/ 2020, l' ha comunicato in CP_1 CP_2 data 15 maggio 2020, un provvedimento di riliquidazione della pensione “a decorrere dal 1° gennaio 2018”, con il quale l' sembra aver accolto le medesime motivazioni avanzate in CP_2 questo giudizio, riconoscendo un credito a favore della pari a € 3.475,93, rideterminando CP_1
l'importo della pensione in misura pari a quella precedente la richiesta di restituzione impugnata;
rilevato altresì che nel provvedimento di riliquidazione del 15 maggio 2020 viene espressamente riconosciuto che la riliquidazione ha ad oggetto il periodo dal 1 gennaio 2018 in poi, mentre nei prospetti emerge che il ricalcolo abbia riguardato solo il 2019 e il 2020; ritenuto necessario, alla luce di quanto esposto, che le parti chiariscano a quanto ammonti il residuo indebito- posto che, da una parte, per le medesime causali, l' ha vantato, nei confronti Pt_1 della un credito pari a €4.400,57 e, dall'altra, ha riconosciuto nei suoi confronti un debito CP_1 pari a € 3.475,93; ritenuto necessario, inoltre, che l' chiarisca le motivazioni in base alle quali, ancorché nel Pt_1 provvedimento di riliquidazione del 15 maggio 2020 venga espressamente riconosciuto che la riliquidazione ha ad oggetto il periodo dal 1 gennaio 2018 in poi, in concreto abbia, poi, riliquidato la pensione solo con riferimento agli anni 2019 e 2020.”
Con note del 28 ottobre 2025 L ha chiarito che “ la verifica della situazione reddituale è Pt_1 stata effettuata in applicazione dell'art. 35 della Legge 14/2009, come modificato dall'art. 13 della
Legge 122/2010 e, pertanto, per la determinazione del requisito reddituale sono rilevanti i redditi da pensione, presenti nel Casellario Centrale dei pensionati, conseguiti nell'anno in corso ed i redditi diversi conseguiti nell'anno precedente.
Ciò premesso, la riliquidazione del 24.10.2019 ha comportato il ricalcolo della trattenuta ex art.1 c.41 L.335/95 e la percentuale di riduzione al 50%, sulla base dei redditi 2017, elaborati con procedura automatizzata e proiettati anche per gli anni seguenti, da cui è scaturito il conguaglio a debito dal 01.01.2018 al 30.11.2019.
Di seguito i redditi rilevanti ai fini del calcolo della percentuale di riduzione al 50%:redditi
2017 da terreni/fabbricati € 4.005,00; redditi 2017 da lavoro dipendente € 1.675,00; redditi 2017 da lavoro autonomo € 487,00; redditi 2018 da pensioni dirette cat. n. 36024168 e cat. Pt_3
VOCTPS n. 05614383 pari ad € 30.498,74. Con la riliquidazione successiva a credito del 15.05.2020, i redditi dell'anno 2017, rilevanti sulla prestazione in godimento dell'anno 2018, sono stati confermati e pertanto nessuna variazione è intervenuta per l'anno 2018, confermando la percentuale di riduzione al 50%.
Di contro, sulla base dei redditi 2018, dichiarati con la domanda di ricostituzione del
07.04.2020 e rilevanti sulla prestazione in godimento dell'anno 2019, la percentuale di riduzione è stata ridotta al 40%, in misura pari a quella precedente la richiesta di restituzione impugnata.
Pertanto, l'indebito reale a carico della sig.ra riguarda esclusivamente l'anno 2018, CP_1 pari ad € 2.378,22.
Si fa presente che gli arretrati calcolati dal 01.01.2019 al 30.06.2020 sono stati stornati a compensazione della precedente elaborazione a debito, per diretta competenza pari periodo con riferimento all'anno 2019 nonché, per la differenza, a parziale recupero del debito anno 2018”
L'appello è fondato sulla base della ragione più liquida.”
Innanzitutto si rileva che già il primo giudice aveva ritenuto “l'incomputabilità della stessa pensione ai superstiti ai fini del calcolo del reddito della ricorrente nell'ottica della CP_1 determinazione della giusta aliquota di trattenuta (40%/50%)” sarebbe stata sufficiente “ex se a giustificare l'applicazione della prima e non della seconda”
E su tale statuizione non è stato posto alcun motivo di appello.
Ma soprattutto: come chiarito dall' stesso la maggiore riduzione del 50% applicata è Pt_1 derivata dei redditi 2017, “elaborati con procedura automatizzata e proiettati anche per gli anni seguenti”, mentre in base ai redditi del 2018 , secondo l' rilevanti per il solo 2019, la Pt_1 percentuale di riduzione da applicare ed effettivamente applicata è pari al 40%.
Il punto è che, come condivisibilmente ritenuto dalla Suprema Corte, “In tema di prestazioni assistenziali, i requisiti reddituali che condizionano il riconoscimento del beneficio (nella specie, la pensione di invalidità) debbono coesistere con l'erogazione del trattamento. Ne consegue che il relativo accertamento giudiziale va operato con riferimento all'anno da cui decorre la prestazione
e non - come invece previsto ai fini dell'accertamento amministrativo, nel cui ambito è applicato, per ragioni pratiche, un criterio probabilistico di permanenza dei requisiti stessi - con riferimento all'anno precedente, trovando conferma tale regola nel disposto di cui all'art. 35, commi 8 e 9, del
d.l. n. 297 del 2008, convertito nella l. n. 14 del 2009, secondo il quale ai fini della liquidazione o ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali "il reddito di riferimento è quello conseguito nell'anno solare precedente l'1 luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo", e, in sede di prima liquidazione di una prestazione, "è quello dell'anno solare in corso, dichiarato in via presuntiva". Di conseguenza posto che lo stesso ha riconosciuto che sulla base dei redditi Pt_1 effettivamente percepiti nel 2018 avrebbe dovuto essere applicata una riduzione del 40%, l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' nella misura liquidata in Pt_1 dispositivo sulla base del DM n 147/22, II scaglione valori medi.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro avverso la sentenza n. Pt_1 Pt_1
633/2023 del Giudice del lavoro di Palmi, pubblicata in 23/03/2023 , rigetta l'appello e condanna
Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite, che liquida in € 2.915,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott.ssa Ginevra Chinè)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Ginevra Chine' Presidente
2 Dott.ssa Maria Naso Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 181/2023 R.G.L. e vertente
TRA
la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. GRANDIZIO VALERIA, giusta Pt_1 procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. MONICA RASCHI, CP_1 giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Reggio Calabria, convenendo in giudizio CP_1
l' ha rassegnato le seguenti conclusioni: “dichiarare inesistente il diritto dell a ripetere Pt_1 Pt_1
l'importo di euro 4.400,57 erogato nel periodo dall'01.01.2018 al 30.11.2019, su prestazione cat.
Socom n. 38023754; condannare l' alla restituzione dell'importo di euro 4294,79 già trattenuto Pt_1 dal mese di marzo 2020 fino a luglio 2020 a titolo di recupero del debito di euro
4.400,58,sullaSOCOM n. 38023754, nonché alla restituzione di ogni ulteriore importo che verrà trattenuto da agosto 2020, fino alla data della pronuncia della sentenza, oltre interessi e rivalutazione dalla trattenuta al soddisfo;” con vittoria di spese e competenze.
A tal fine rappresentava che;
con provvedimento del 24.10.2019 modello TE08, l' le aveva comunicato di aver Pt_1 provveduto a rideterminare l'importo della pensione numero 38023754 cat. Socom a decorrere dall'1 gennaio 2017, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2017, per “rideterminazione dell'incumulabilità con i redditi prevista dall'art. 1, comma 41, della legge 335/1995 per le pensioni di reversibilità”; sulla base dei nuovi calcoli a decorrere dal mese di dicembre 2019 l'importo mensile della pensione al netto delle quote non cumulabili sarebbe stato pari ad euro 919,25; che pertanto da gennaio 2018 a novembre 2019 era stato corrisposto un pagamento superiore al dovuto per un importo complessivo pari ad euro 4.400,57, il cui recupero sarebbe stato effettuato attraverso una trattenuta per n. 24 rate mensili sulla pensione in godimento, applicata a decorrere dal mese di marzo 2020 e fino ad estinzione del debito (cfr. allegato n. 1); avverso il suddetto provvedimento era stato presentato ricorso al Comitato Provinciale , Pt_1 come attestato da ricevuta n. 1823527 del 07.04.2020, protocollo .6700.07/04/2020.0116769, Pt_1 rimasto senza esito (allegato n. 2). nel ricorso era stato evidenziato che dalla tabella di cui a pag. 4 del provvedimento di indebito del 24.10.2019, risultava che mentre prima della ricostituzione effettuata nell'ottobre 2019, era stata applicata in relazione all'anno 2018 una trattenuta di euro 731,77 su un importo a calcolo della pensione di euro 1.829,43; a seguito della ricostituzione l' aveva ritenuto che dovesse essere CP_2 applicata una trattenuta pari ad euro 914,71; analogamente, in relazione all'anno 2019, mentre prima della ricostituzione, sull'importo base di euro 1.838,49 era stata applicata una trattenuta di euro
735,39, a seguito della ricostituzione era stata applicata una trattenuta pari ad euro 919,24.
In definitiva, dall'esame di tali importi si evinceva che prima della ricostituzione era stata applicata, sulla pensione di reversibilità cat. Socom, una percentuale di riduzione ex art. 1, comma
41 legge 335/95, pari al 40% per l'anno 2018 (euro 731,77 su euro 1.829,43), mentre a seguito della ricostituzione la percentuale di riduzione era risultata pari al 50% (euro 914,71 su 1.829,43); analogamente per l'anno 2019 si era passati da una percentuale di riduzione del 40% (euro 735,39 su euro 1838,49) ad una percentuale del 50% (euro 914,24 su euro 1.838,49).
Nel ricorso amministrativo era stato evidenziato altresì che, contrariamente a quanto stabilito dall' con la ricostituzione del 24.10.2019, sulla scorta dei redditi posseduti dalla ricorrente Pt_1 negli anni 2018 e 2019 era stata correttamente applicata sulla pensione di reversibilità la percentuale di riduzione del 40% in luogo di quella del 50%; pertanto era stato richiesto l'annullamento del debito di euro 4.400,57, calcolato applicando la superiore trattenuta del 50%, in quanto inesistente. Al fine di ottenere, oltre all'annullamento del debito di euro 4.400,57, la rideterminazione anche per l'anno 2020 della trattenuta ex legge 335/95 in misura pari al 40% (in luogo del 50% applicata con TE08 del 24.10.2019), la altresì presentato domanda n. 2140849800113, di CP_1 ricostituzione reddituale per incumulabilità con i redditi (allegato n. 3).
Nella suddetta domanda aveva indicato i redditi posseduti in relazione agli anni 2018-2020, evidenziando nelle note che sulla scorta del reddito posseduto negli anni 2018, 2019 e 2020 avrebbe dovuto essere applicata sulla , ex art. 1, comma 41 legge 335/95, la riduzione del 40% e non Pt_2 del 50% che era stata invece applicata con il modello TE08 del 24.10.2019.
La domanda di ricostituzione reddituale n. 2140849800113 del 07.04.2020 era stata accolta dall' in data 15.05.2020, come risultava dalla schermata “Cassetto Previdenziale Cittadino - Pt_1
Dettaglio Richiesta 2140849800113”, con esito “Liquidazione definitiva della prestazione”(allegato n. 4).
Con comunicazione di riliquidazione del 15.05.2020 (modello TE08), l' , infatti, le aveva Pt_1 comunicato di aver effettuato il ricalcolo della pensione cat. n. 38023754 a decorrere dall'01 Pt_2 gennaio 2018 per “-variazione dei dati di calcolo alla decorrenza originaria della pensione;
- rideterminazione dell'incumulabilità con i redditi prevista dall'art. 1, comma 41 della legge
335/1995 per le pensioni di reversibilità” e che dal ricalcolo era derivato, fino al 30 giugno 2020, un credito a suo favore di euro 3.495,13 (allegato n. 5).
Dunque a seguito della domanda di ricostituzione reddituale presentata in data 07.04.2020,
l' aveva ricalcolato la quota incumulabile con i redditi per come richiesto nella domanda, Pt_1 ovvero in misura pari al 40%; tuttavia sebbene nel provvedimento del 15.05.2020, emesso dall' Pt_1 in accoglimento della domanda presentata dalla pensionata, fosse indicato che il ricalcolo era stato effettuato a decorrere dall'01.01.2018, in realtà lo stesso riguardava esclusivamente gli anni 2019 e
2020, con esclusione del 2018 (per come si evinceva dalle tabelle di cui a pag. 1 e a pag. 5 del provvedimento).
Conseguentemente, dalla circostanza che dal ricalcolo effettuato dall' con modello TE08 Pt_1 del 15.05.2020 era stato escluso l'anno 2018, era derivato il mancato annullamento del debito di euro 4.400,57 calcolato con precedente TE08 del 24.10.2019, debito che era già stato quasi interamente recuperato dall'Istituto, come confermato dal fatto che il credito di euro 3.495,13 non era mai stato liquidato ma era stato trattenuto a titolo di recupero del debito preesistente (indebito n.
15361003 di euro 4.400,57), per come scritto nel provvedimento recapitatole.
Conseguentemente la ribadiva che l' , nonostante l'accoglimento della domanda CP_1 CP_2 di ricostituzione reddituale, l'Ente non aveva annullato il debito di euro 4.400,57, relativo al periodo gennaio 2018-novembre 2019 (del quale sono già stati recuperati, fino al mese di luglio 2020, complessivi euro 4.294,79.
Ciò posto, l'originaria ricorrente, premettendo che la pensione di reversibilità è soggetta a riduzione in presenza di redditi del beneficiario, rappresentava che l'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 – tabella F, prevede in caso di cumulo delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario, le seguenti percentuali di riduzione:
-25 per cento per Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondopensioni lavoratori dipendenti (=13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio); -40 per cento per Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (=13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio); -50 per cento per Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (=13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio).
Ed in particolare, negli anni 2018, 2019 e 2020 le percentuali di riduzione da applicare sulla pensione di reversibilità sulla base dei redditi diversi posseduti dal beneficiario, ex art. 1, comma
41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 – tabella F, erano : per l'anno anno 2018, fino a euro 19.789,38 nessuna riduzione;
oltre euro 19.789,38 fino a euro 26.385,84, una riduzione del 25,00%; oltre euro 26.385,84 fino a euro 32.982,30, una riduzione del 40,00% ;oltre euro 32.982,30 una riduzione del 50,00%; per l'anno 2019, fino a € 20.007,39 nessuna riduzione, oltre € 20.007,39 fino € 26.676,52, una riduzione del 25,00%; oltre € 26.676,52 fino € 33.345,65, una riduzione del 40,00; oltre € 33.345,65 una riduzione del 50,00%.
Sulla base di tali percentuali, doveva essere applicata la riduzione del 40%.
Ed, infatti dalla Certificazione Unica 2019 Agenzia Entrate, rilasciata dall' risultava Pt_1 erogato dall' per l'anno 2018, un reddito complessivo di euro 44.768,19 di cui: euro 14.269,45 Pt_1 percepito a titolo di prestazione Socom;
un reddito di euro 28.967,64 percepito a titolo di pensione diretta, vecchiaia dipendenti dello Stato, ex Inpdap;
un reddito di euro 1.531,10 a titolo di pensione
Vocom (allegato n. 9).
Dalla stessa certificazione risultava altresì un reddito erogato dal Fondo Pensione Agenti
Professionisti di Assicurazione (trattamenti pensionistici non , pari ad euro 1674,63. Pt_1
La ribadiva che nel computo del reddito rilevante ai fini della percentuale di riduzione CP_1 da applicare sulla pensione di reversibilità, doveva essere escluso il reddito della pensione di reversibilità stessa, ovvero il reddito di euro 14.269,45 percepito a titolo di nell'anno 2018. Pt_2
Da tanto risultava, dunque, che il reddito rilevante ai fini dell'applicazione della percentuale di riduzione da applicare sulla pensione di reversibilità era pari ad euro 32.173,37 così determinato: Part euro 28.967,64 pensione diretta ex Inpdap + euro 1531,10 + euro 1674,63 reversibilità . Pt_3 All'importo di euro 32.173,37 come sopra determinato doveva essere aggiunto un reddito da patrimonio immobiliare di complessivi euro 246 (208+38) quale risultante dal modello 730/2019 relativo all'anno 2018, per un importo complessivo di euro 32.419,37 così determinato: euro
32.173,37+ 208+38 .
La specificava altresì che dal modello 730/2019 redditi 2018 risultava, nel quadro CP_1
Riepilogo dei redditi, l'importo di euro 208,00 quali redditi agrari e di euro 38,00 quali redditi dei fabbricati;
un reddito di lavoro dipendente e assimilati (nel caso di specie reddito da pensione) di euro 46.443,00; un reddito da abitazione principale di euro 1.006,00; un reddito complessivo calcolato sommando i predetti importi pari ad euro 47.695,00 (allegato n. 10).
Dunque decurtando dal reddito complessivo di euro 47.695,00 il reddito da pensione di reversibilità Socom di euro 14.269,45 e il reddito da abitazione principale di euro 1.006,00 si otteneva sempre il medesimo reddito di euro 32.419,55 - così determinato: euro 47.695 (reddito complessivo quale risultante dal 730/2019) - euro 14.269,45 (pensione Socom) – euro 1006 (reddito da casa di abitazione) – reddito sul quale dunque doveva essere applicata una riduzione del 40%.
Si costituiva l' rilevando la correttezza dell'applicazione della riduzione del 50%, atteso Pt_1 che da modello 730-2019 relativo al periodo d'imposta 2018 presentato dalla emergevano CP_1 anche redditi fondiari pari all'importo di € 3.296,00 che, seppur non imponibili fiscalmente, erano influenti e rilevanti per il calcolo della trattenuta ex L.335/1995.
Con note del 28 giugno 2021, la aggiungeva che dal computo dei redditi percepiti CP_1 doveva essere escluso anche il reddito di euro 1.674,63 percepito sia, nell'anno 2018 che nell'anno Part 2019, a titolo di pensione di reversibilità erogata dal Fondo Pensione Agenti Professionisti di
Assicurazione.
Il Giudice di prime cure accoglieva il ricorso ritenendo che fossero “rilevanti i soli redditi assoggettabili all'IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e relative anticipazioni, del reddito della casa di abitazione e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata (cfr. Circolare Pt_1
38/1996) e, in ogni caso, dello stesso importo della pensione ai superstiti su cui deve essere eventualmente operata la riduzione (cfr. Circolare 38/1996: “ai fini della cumulabilità Pt_1 della pensione ai superstiti con i redditi del beneficiario, a norma dell'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n.335, debbono essere valutati i redditi assoggettabili all'IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e relative anticipazioni, del reddito della casa di abitazione e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata, nonché della pensione ai superstiti su cui dovrebbe essere operata la riduzione” (doc.1 fascicolo parte ricorrente). Da ciò discende che, al di là e oltre la non computabilità della stessa pensione ai superstiti ai fini del calcolo del reddito della ricorrente nell'ottica della determinazione della giusta CP_1 aliquota di trattenuta (40%/50%) – che pure basterebbe ex se a giustificare l'applicazione della prima e non della seconda – contrariamente a quanto affermato dall' non deve tenersi in Pt_1 considerazione il reddito fondiario goduto dalla stessa nel lasso temporale rilevante ai fini della richiesta di ripetizione, in quanto non imponibile ai fini IRPEF.
Ha interposto appello l' per i motivi di seguito esplicitati. Pt_1
Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti sono state depositate note nel termine del 9 dicembre 2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di appello l' denuncia l'erronea interpretazione “della normativa Pt_1 riferita alla computabilità- ai fini delle trattenute per incumulabilità ex art. 1, comma 41 L.
335/1995 per le pensioni di reversibilità- dei redditi di terreni e fabbricati in relazione all'introduzione della nuova imposta IMU, operata a decorrere dall'anno 2012 (art.13 D.L. n. 201/
2011) che ha comportato una diversa modalità di tassazione.”
In sintesi , l' ribadisce la necessità di distinguere tra imponibilità dei redditi ai fini fiscali e Pt_1 computabilità degli stessi redditi, anche se non imponibili, ai fini previdenziali/assistenziali.
La mancata imponibilità trova, infatti, la sua ragion d'essere nello stesso testo unico delle
Imposte sui redditi nel quale è precisato che : “L'imposizione prevista ai fini IRPEF e relative addizionali previste per gli immobili non locati risulta già assolta dal contribuente tramite il versamento dell'IMU. Il reddito fondiario di tali unità immobiliari va indicato anche nella Colonna
n. 17 relativa ai redditi non imponibili.”.
Mentre la l. n. 14 del 2009, art. 35, comma 8 stabilisce che "Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente il 1 luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo".
Dunque correttamente erano stati considerati i redditi fondiari percepiti da cui era discesa la corretta applicazione di una riduzione pari al 50%..
In data 8 dicembre 2025 è stata emessa la seguente ordinanza: “ Rilevato che l'oggetto del presente giudizio è costituito dall'accertamento dell'illegittimità della richiesta di restituzione, da parte dell' alla dell'importo di euro 4.400,57 corrisposto nel periodo da gennaio 2018 Pt_1 CP_1 a novembre 2019, asseritamente indebito, in quanto sarebbe stato stata erroneamente applicata per gli anni in questione, sulla pensione di reversibilità di cui gode l'appellata, una percentuale di riduzione ex art. 1,comma 41 legge 335/95, pari al 40% , in luogo della corretta percentuale di riduzione pari al 50%; rilevato che, a seguito della domanda n. 2140849800113 di ricostituzione reddituale per incumulabilità con i redditi presentata dalla in data 27/4/ 2020, l' ha comunicato in CP_1 CP_2 data 15 maggio 2020, un provvedimento di riliquidazione della pensione “a decorrere dal 1° gennaio 2018”, con il quale l' sembra aver accolto le medesime motivazioni avanzate in CP_2 questo giudizio, riconoscendo un credito a favore della pari a € 3.475,93, rideterminando CP_1
l'importo della pensione in misura pari a quella precedente la richiesta di restituzione impugnata;
rilevato altresì che nel provvedimento di riliquidazione del 15 maggio 2020 viene espressamente riconosciuto che la riliquidazione ha ad oggetto il periodo dal 1 gennaio 2018 in poi, mentre nei prospetti emerge che il ricalcolo abbia riguardato solo il 2019 e il 2020; ritenuto necessario, alla luce di quanto esposto, che le parti chiariscano a quanto ammonti il residuo indebito- posto che, da una parte, per le medesime causali, l' ha vantato, nei confronti Pt_1 della un credito pari a €4.400,57 e, dall'altra, ha riconosciuto nei suoi confronti un debito CP_1 pari a € 3.475,93; ritenuto necessario, inoltre, che l' chiarisca le motivazioni in base alle quali, ancorché nel Pt_1 provvedimento di riliquidazione del 15 maggio 2020 venga espressamente riconosciuto che la riliquidazione ha ad oggetto il periodo dal 1 gennaio 2018 in poi, in concreto abbia, poi, riliquidato la pensione solo con riferimento agli anni 2019 e 2020.”
Con note del 28 ottobre 2025 L ha chiarito che “ la verifica della situazione reddituale è Pt_1 stata effettuata in applicazione dell'art. 35 della Legge 14/2009, come modificato dall'art. 13 della
Legge 122/2010 e, pertanto, per la determinazione del requisito reddituale sono rilevanti i redditi da pensione, presenti nel Casellario Centrale dei pensionati, conseguiti nell'anno in corso ed i redditi diversi conseguiti nell'anno precedente.
Ciò premesso, la riliquidazione del 24.10.2019 ha comportato il ricalcolo della trattenuta ex art.1 c.41 L.335/95 e la percentuale di riduzione al 50%, sulla base dei redditi 2017, elaborati con procedura automatizzata e proiettati anche per gli anni seguenti, da cui è scaturito il conguaglio a debito dal 01.01.2018 al 30.11.2019.
Di seguito i redditi rilevanti ai fini del calcolo della percentuale di riduzione al 50%:redditi
2017 da terreni/fabbricati € 4.005,00; redditi 2017 da lavoro dipendente € 1.675,00; redditi 2017 da lavoro autonomo € 487,00; redditi 2018 da pensioni dirette cat. n. 36024168 e cat. Pt_3
VOCTPS n. 05614383 pari ad € 30.498,74. Con la riliquidazione successiva a credito del 15.05.2020, i redditi dell'anno 2017, rilevanti sulla prestazione in godimento dell'anno 2018, sono stati confermati e pertanto nessuna variazione è intervenuta per l'anno 2018, confermando la percentuale di riduzione al 50%.
Di contro, sulla base dei redditi 2018, dichiarati con la domanda di ricostituzione del
07.04.2020 e rilevanti sulla prestazione in godimento dell'anno 2019, la percentuale di riduzione è stata ridotta al 40%, in misura pari a quella precedente la richiesta di restituzione impugnata.
Pertanto, l'indebito reale a carico della sig.ra riguarda esclusivamente l'anno 2018, CP_1 pari ad € 2.378,22.
Si fa presente che gli arretrati calcolati dal 01.01.2019 al 30.06.2020 sono stati stornati a compensazione della precedente elaborazione a debito, per diretta competenza pari periodo con riferimento all'anno 2019 nonché, per la differenza, a parziale recupero del debito anno 2018”
L'appello è fondato sulla base della ragione più liquida.”
Innanzitutto si rileva che già il primo giudice aveva ritenuto “l'incomputabilità della stessa pensione ai superstiti ai fini del calcolo del reddito della ricorrente nell'ottica della CP_1 determinazione della giusta aliquota di trattenuta (40%/50%)” sarebbe stata sufficiente “ex se a giustificare l'applicazione della prima e non della seconda”
E su tale statuizione non è stato posto alcun motivo di appello.
Ma soprattutto: come chiarito dall' stesso la maggiore riduzione del 50% applicata è Pt_1 derivata dei redditi 2017, “elaborati con procedura automatizzata e proiettati anche per gli anni seguenti”, mentre in base ai redditi del 2018 , secondo l' rilevanti per il solo 2019, la Pt_1 percentuale di riduzione da applicare ed effettivamente applicata è pari al 40%.
Il punto è che, come condivisibilmente ritenuto dalla Suprema Corte, “In tema di prestazioni assistenziali, i requisiti reddituali che condizionano il riconoscimento del beneficio (nella specie, la pensione di invalidità) debbono coesistere con l'erogazione del trattamento. Ne consegue che il relativo accertamento giudiziale va operato con riferimento all'anno da cui decorre la prestazione
e non - come invece previsto ai fini dell'accertamento amministrativo, nel cui ambito è applicato, per ragioni pratiche, un criterio probabilistico di permanenza dei requisiti stessi - con riferimento all'anno precedente, trovando conferma tale regola nel disposto di cui all'art. 35, commi 8 e 9, del
d.l. n. 297 del 2008, convertito nella l. n. 14 del 2009, secondo il quale ai fini della liquidazione o ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali "il reddito di riferimento è quello conseguito nell'anno solare precedente l'1 luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo", e, in sede di prima liquidazione di una prestazione, "è quello dell'anno solare in corso, dichiarato in via presuntiva". Di conseguenza posto che lo stesso ha riconosciuto che sulla base dei redditi Pt_1 effettivamente percepiti nel 2018 avrebbe dovuto essere applicata una riduzione del 40%, l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' nella misura liquidata in Pt_1 dispositivo sulla base del DM n 147/22, II scaglione valori medi.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro avverso la sentenza n. Pt_1 Pt_1
633/2023 del Giudice del lavoro di Palmi, pubblicata in 23/03/2023 , rigetta l'appello e condanna
Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite, che liquida in € 2.915,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott.ssa Ginevra Chinè)