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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 28/03/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3178/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Arianna Carimati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa
Da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GABARDINI Parte_1 C.F._1
NICOLETTA, elettivamente domiciliata presso il difensore in Varese, via Cavour n. 44, come da procura in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore del 7.1.2025,
PARTE ATTRICE
Contro
:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ZANOTTI Parte_2 C.F._2
ANDREA, elettivamente domiciliato presso il difensore in Varese, in Via Vittorio Veneto n.11 come da procura in atti,
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELE PARTI:
Per parte attrice:
“Richiamate tutte le memorie, i documenti e le osservazioni alla Ctu depositate nel corso del processo, l'attrice chiede che l'Ill.mo Tribunale di Varese, contrariis rejectis, voglia:
- in via preliminare, disporre la sostituzione del Ctu (quindi riaprendo l'istruttoria), stante il suo contraddittorio e del tutto insufficiente elaborato peritale, per le ragioni indicate nella memoria
pagina 1 di 9 autorizzata per l'attrice, depositata il 22.03.2024, di osservazioni alla integrazione peritale del
CTU datata 19.02.2024, da intendersi quivi integralmente trascritta;
- nel merito, ove la domanda preliminare non venisse accolta, condannare il convenuto a ripristinare lo stato della sua proprietà in Varese, via Alfieri n. 8, di cui in atti, com'era precedentemente alle violazioni descritte dall'attrice, mediante ordine di demolizione, oltre al risarcimento del danno in via equitativa, nel limite indicativo di €.20.000,00;
- condannando altresì il convenuto al pagamento degli onorari e delle spese legali, comprese quelle della mediazione obbligatoria, inutilmente attivata dalla Sig.ra presso l'Organismo Pt_1 di conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Varese, stante il fatto che il convenuto non si è presentato avanti al mediatore designato.
Dichiarato sin d'ora che non si accetta il contraddittorio su eventuali domande nuove che dovessero essere proposte dal convenuto”;
Per parte convenuta:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Varese disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, in accoglimento delle su esposte ragioni.
Nel merito in via principale: rigettare le domande formulate nei confronti di Parte_2
perché infondate in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
In Via istruttoria. Si chiede pertanto l'ammissione dei seguenti capitoli di prova da intendersi preceduti da Vero che:
1.“In data 9 febbraio 2021, in qualità di funzionari del in servizio presso Controparte_1
l'Unità di progetto Controllo edilizio del Comune di Varese, effettuavamo un sopralluogo presso la proprietà del signor , alla via Alfieri n.8 in Varese” Parte_2
2. “Tale attività ispettiva era stata attivata a seguito di una segnalazione della signora Pt_1 proprietaria dell'immobile confinante, la quale aveva inoltrato al nostro ufficio un esposto specifico chiedendo di verificare la regolarità del edificio”
3. “Si è provveduto ad effettuare gli accertamenti necessari anche con riferimento alle distanza tra gli immobili e i confini e le uniche difformità sono quelle rilevata con il verbale di sopralluogo che mi si rammostra come doc.6 allegato al fascicolo di parte convenuta”
Si indicano come teste sui capitoli sopra riportati:
pagina 2 di 9 ✓ Il geom. e presso Area I Comune di Varese, Unità di CP_2 CP_3
Progetto Controllo Edilizio, via Caracciolo n.46, 21100 Varese.
✓ Si chiede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova eventualmente ammessi da controparte, testi riservati.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
ha convenuto in giudizio deducendo di essere proprietaria del Parte_1 Parte_2
fabbricato ove vive con la propria famiglia, sito in Varese, via Alfieri n. 10, meglio identificato in atti, che confina con l'immobile di proprietà del convenuto sito alla via Alfieri n.
8. Nel 2020 il sig. ha costruito un sopralzo del tetto della sua proprietà, con recupero del sottotetto per Pt_2
unità abitativa e costituente una nuova costruzione, con notevole incremento della volumetria dell'edificio preesistente, non rispettando la distanza minima di metri 10 tra detto sopralzo e la parete finestrata posta al secondo piano dell'abitazione dell'attrice, violando il limite inderogabile di cui all'art. 9 c. 2 del D.M. 1444/1968; inoltre il sopralzo di sottotetto, essendo l'edificio del sig. preesistente ed a distanza inferiore di metri 1,5 dal confine con la proprietà attorea, avrebbe Pt_2
dovuto essere edificato a non meno di 5 metri dal confine, dato che la deroga alle distanze del PGT di Varese non sarebbe applicabile qualora non siano state rispettate le distanze minime dettate dal codice civile;
in ragione delle predette violazioni, alla attrice competeva sia una tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente, sia il risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa.
Ha dunque chiesto la condanna del convenuto al ripristino dello stato della sua proprietà antecedente alle descritte violazioni, mediante ordine di demolizione, oltre al risarcimento del danno stimato in via equitativa in euro 20.000,00, con vittoria di spese anche del procedimento di mediazione esperito infruttuosamente.
Integrato il contraddittorio, si è costituito contestando quanto ex adverso dedotto e Parte_2
chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Ha dedotto che in relazione all'intervento edilizio realizzato sulla sua proprietà aveva chiesto ed ottenuto regolare permesso di costruire. Più specificamente, pur potendo accedere alla procedura pagina 3 di 9 più snella della Segnalazione Certificata di Inizio Attività prevista dal Dpr 380/2001, in data
1.8.2019 aveva presentato istanza volta ad ottenere il rilascio di un permesso di costruire, corredata anche dagli elaborati grafici con la rappresentazione sia dello stato di fatto che del progetto realizzando. Il permesso di costruire era accordato con provvedimento del 31 gennaio 2020 prot.
N.13385/2020, a firma del Dirigente dell'Area I del Comune di Varese. Successivamente, dopo la segnalazione in data 8.2.2021 trasmessa dall'odierna attrice al Comune di Varese, veniva effettuato un sopralluogo presso il cantiere ponendo l'attenzione sulla sussistenza di un elemento di difformità rispetto a quanto assentito, limitata alla realizzazione di un “cappotto di isolamento esterno del perimetro del fabbricato”, ed inoltre era stata evidenziata la necessità approfondire la conformazione della copertura del fabbricato. Con successivo provvedimento in data 1.4.2021 il
Comune di Varese poneva a carico di parte convenuta la predisposizione di una Scia in sanatoria, sufficiente ad emendare le difformità minori accertate, presentata dal convenuto in data 15.6.2021 con i relativi elaborati grafici. Dunque, con la conclusione della procedura amministrativa iniziata con la richiesta di emanazione di un premesso di costruire e chiusa decorsi 30 giorni dal deposito
CP_ della in sanatoria, l'intervento edilizio posto in essere dal signor risultava essere stato Pt_2
realizzato nel rispetto della normativa edilizia.
In diritto, non era configurabile nel caso di specie alcuna violazione della disciplina di cui all'art. 9 comma II del D.M. 1444/68 posto che, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, tale disposizione era applicabile esclusivamente in presenza di due pareti frontistanti, delle quali almeno una sia finestrata e, pertanto, non poteva trovare applicazione allorché, come nel caso di specie, ad una parete finestrata era contrapposta una mera copertura. L'unica prescrizione del competente Ente comunale, alla quale parte convenuta si era attenuta, aveva riguardato il divieto di inserire vedute nelle falde del tetto, limitando le aperture a semplici luci.
Ha infine contestato la domanda di risarcimento del danno deducendone l'infondatezza e la carenza di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei relativi presupposti in punto di an e di quantum.
Considerato in diritto
1. Le istanze istruttorie
Preliminarmente, la causa si presenta matura per la decisione e sufficientemente istruita sulla base delle risultanze probatorie in atti e, in particolare, sulla base degli accertamenti svolti in sede di
CTU che, sia nell'elaborato tecnico sia nelle richieste integrazioni, ha fornito una ricostruzione pagina 4 di 9 chiara ed accurata degli interventi edilizi oggetto del contenzioso nonché specificato, anche dal punto di vista grafico, la situazione relativa alla conformazione dell'immobile, alle volumetrie e alle distanze tra gli edifici per cui è causa. Deve essere ulteriormente ribadita l'inammissibilità delle istanze di prova orale articolate da parte convenuta in quanto aventi ad oggetto circostanze in parte non rilevanti ai fini del decidere (cap. 1), in parte documentali o da provarsi a mezzo di documenti ed assorbite dagli accertamenti svolti nella disposta CTU.
2. Il thema decidendum
A fondamento della propria domanda, la parte attrice si duole che l'intervento di ristrutturazione con recupero del sottotetto posto in essere dal convenuto, integrante nuova costruzione:
a) non rispetti la distanza minima di metri 10 tra detto sopralzo e la parete finestrata posta al secondo piano dell'abitazione dell'attrice, in violazione del limite inderogabile di cui all'art. 9 c. 2 del D.M. 1444/1968;
b) avrebbe dovuto essere edificato a non meno di 5 metri dal confine, essendo l'edificio del sig. preesistente ed a distanza inferiore di metri 1,5 dal confine con la proprietà attorea, dato Pt_2
che la deroga alle distanze del PGT di Varese non sarebbe applicabile qualora non siano state rispettate le distanze minime dettate dal codice civile.
Ha dunque chiesto di accertare la sussistenza delle suddette violazioni e, conseguentemente, di ordinare il rispristino dello stato antecedente nel rispetto delle distanze legali con condanna del convenuto al risarcimento del danno.
Ritiene tuttavia il Tribunale che siffatte doglianze non siano fondate e che, per l'effetto, le domande attoree non risultino meritevoli di accoglimento.
3. La dedotta violazione della distanza tra pareti dei fabbricati di cui all'art. 9 c. 2 del
D.M. 1444/1968
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di Cassazione, l'art. 9 c. 2 del DM
1444/1968, laddove dispone che per i nuovi edifici è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 “tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti”, costituisce una norma
“eccezionale, e perciò insuscettibile di interpretazione analogica” e, come tale, non applicabile ad elementi che, per loro natura e conformazione, non costituiscano una parete, risultando pertanto decisivi, ai fini della effettiva applicabilità nella fattispecie concreta dell'obbligo di distanza in pagina 5 di 9 questione, gli accertamenti di fatto, circa le caratteristiche degli elementi architettonici di nuova costruzione (Cfr. sul punto Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19092 del 06/11/2012 che, in applicazione di tale principio, ha stabilito che “non può considerarsi "parete finestrata" né una vetrata fissa e priva di aperture, la quale, non consentendo l'affaccio, non è configurabile come veduta, ma come semplice luce, né un terrazzo di copertura, il quale non costituisce elemento integrante della parete sottostante, bensì parte distinta e sovrapposta dell'edificio” ed anche Cass. Sez. 2, Sentenza n.
12506 del 17/12/1993 che ha affermato che la norma “non è applicabile per analogia alla diversa situazione di un portico aperto fronteggiante l'edificio in costruzione”).
Ed invero, condivisibilmente, la sentenza del Consiglio di Stato n. 8527 del 17.12.2019, ha affermato che tale disposizione, “si applica in presenza di due pareti frontistanti, delle quali almeno una sia finestrata: pertanto, non può a contrario trovare applicazione allorché, come nel caso di specie, ad una parete finestrata si contrapponga una mera copertura (conforme Cons.
Stato, Sez. IV, 5 ottobre 2015, n. 4628).
La disposizione, invero, non si presta ad alcuna interpretazione estensiva (né, a fortiori, analogica): la scelta lessicale del termine "parete" rimanda, infatti, ad un ben preciso elemento architettonico, cui soltanto si riferisce il contenuto prescrittivo della norma, che, pertanto, non regola né la distanza fra una parete finestrata ed un contrapposto elemento architettonico di un altro edificio diverso da una parete, né, tanto meno, la distanza tout court fra edifici.
Del resto, il riferimento alle pareti finestrate risponde alla ratio della disposizione, tesa a tutelare
l'interesse pubblicistico alla preservazione di condizioni di salubrità dei luoghi e di civile convivenza fra cittadini, che sarebbero messe a repentaglio ove fosse possibile edificare pareti frontistanti con aperture sull'esterno (tali essendo, appunto, le pareti finestrate) ad una distanza particolarmente ravvicinata fra loro” (Cfr. sentenza citata in motivazione).
Nel caso di specie, anche alla luce delle risultanze della CTU svolta in corso di causa, non è revocabile in dubbio che il nuovo intervento di ristrutturazione realizzato dal convenuto nel Pt_2
2020, di cui l'attrice si duole, non abbia inciso sull'altezza e sulla conformazione della parete perimetrale dell'immobile, bensì abbia comportato una modificazione della geometria e della volumetria del solo tetto di copertura.
In particolare, dalle risultanze della CTU e dagli elaborati grafici allegati si evince che l'immobile di proprietà di è un fabbricato di civile abitazione disposto su tre piani e più Parte_2
precisamente: piano seminterrato, rialzato e secondo di sottotetto. L'intervento di recupero ai fini pagina 6 di 9 abitativi, eseguito sulla base della Legge Regionale n. 12/2005 ed in forza di permesso di costruire rilasciato dal Comune di Varese, non ha riguardato le volumetrie del piano primo seminterrato e secondo rialzato dell'immobile, bensì il tetto ed il sottotetto (Si veda per maggior chiarezza la tavola grafica di dettaglio sub allegato C alla relazione peritale). Più specificamente, il recupero del sottotetto è stato eseguito conservando il filo del fabbricato esistente e mantenendo l'imposta del tetto verso il fabbricato di proprietà della sig.ra nella medesima posizione, ma rialzando Pt_1
la copertura e aumentandone la pendenza con un tetto “alla francese”, con una sostanziale modifica della sagoma del tetto di copertura (innalzamento della quota di colmo per un totale di m. 1,36 e modifica della pendenza e dell' ingombro, ravvicinato all'immobile di proprietà dell'attrice di circa m. 3,43 rispetto al tetto esistente prima del sopralzo).
Pertanto, dalla CTU e dagli elaborati tecnici allegati emerge inequivoco che l'intervento di recupero, conservando il filo dell'edificio e inalterata la linea di gronda (ovvero la distanza tra il piede dell'edificio e il punto più basso del tetto), ha avuto ad oggetto il solo tetto di copertura dell'immobile, modificandone sì la volumetria e la fisionomia, nonché la pendenza, ma non alterandone la funzione di copertura dell'edificio.
Ed invero il CTU ha condivisibilmente affermato che “a giudizio dello scrivente il Prospetto Est del fabbricato oggetto di contestazione ed il relativo manufatto, come già detto in relazione peritale può essere definito come una porzione di tetto e quindi non assoggettabile alla distanza minima dei 10 m. dalle pareti di edifici antistanti, in quanto come detto il manufatto ha le caratteristiche di un tetto”.
Poiché dunque l'intervento edilizio oggetto del presente contenzioso non ha riguardato le “pareti” dell'immobile bensì il tetto di copertura dello stesso, ancorché modificandone volumetrie e pendenze, in conformità con l'indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato e considerata la natura della norma di cui all'art. l'art. 9 c. 2 del DM 1444/1968, (norma eccezionale, e perciò insuscettibile di interpretazione analogica), non può ritenersi sussistente, nel caso di specie, alcuna violazione della stessa. Non è infatti dato applicare la predetta norma ponendo in raffronto la parete finestrata dell'immobile di proprietà dell'attrice con la falda del tetto di nuova costruzione del convenuto che, appunto, anche alla stregua degli accertamenti dello stato di fatto effettuati in sede di CTU, non può essere considerata parete per conformazione e funzione di copertura. La doglianza attorea relativa alla violazione della distanza prescritta dall'art. 9 c. 2 del DM 1444/1968 deve essere dunque disattesa.
pagina 7 di 9
4. La dedotta violazione della distanza dal confine
Assume inoltre la parte attrice che il sopralzo di sottotetto, essendo l'edificio del sig. Pt_2
preesistente ed a distanza inferiore di metri 1,5 dal confine con la proprietà attorea, avrebbe dovuto essere edificato a non meno di 5 metri dal confine, dato che la deroga alle distanze del PGT di
Varese non sarebbe applicabile qualora non siano state rispettate le distanze minime dettate dal codice civile.
Anche tale doglianza non risulta fondata.
Come correttamente evidenziato da parte convenuta il codice civile, all'art. 873 c.c., disciplina la distanza minima tra costruzioni e non tra il fabbricato e la linea di confine della proprietà finitima, dovendosi precisare che ai sensi dell'art. 878 c.c. il muro di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia un'altezza superiore ai tre metri (e tale non risulta essere ictu oculi la recinzione che delimita le proprietà delle parti in causa, cfr. documentazione fotografica sub all. B alla CTU) non è considerato per il computo della distanza di cui all'art. 873 c.c.
L'unico riferimento alla distanza di 1,5 metri dal confine è ravvisabile nell'art. 875 c.c. che tuttavia attiene alla disciplina della comunione forzosa del muro sul confine e che non trova applicazione al caso di specie, essendo pacifico e non contestato che l'immobile del sig. preesistente, si Pt_2
trova ad una distanza inferiore dal confine fin dalla sua edificazione nel 1953.
Nessuna prescrizione in relazione alla distanza tra il confine e il fabbricato è recata dall'art. 9 del
DM 1444/1968 richiamata dal Piano delle Regole del P.G.T. vigente nel Comune di Varese.
Il Ctu ha ulteriormente appurato che non sussiste alcuna ulteriore normativa restrittiva comunale rispetto alle distanze dai confini (“per una ulteriore verifica ed indagine, il CTU in data 14 febbraio 2024 si recava presso gli uffici Comunali di Varese, settore Edilizia Privata ed interloquiva con un tecnico comunale dirigente per verificare se vi fosse qualche normativa restrittiva comunale rispetto alle distanze dei confini, specie se previste nel regolamento edilizio comunale, ma non è emersa nessun tipo di normativa restrittiva in questo senso”), né alcuna diversa indicazione risulta invero fornita dalla difesa attorea.
In tale contesto (ed invero indipendentemente dal fatto che la legge regionale n. 12/2005, all'art. all'art. 64, consenta la deroga dei parametri e indici urbanistici ed edilizi di cui al regolamento locale ovvero al piano regolatore comunale) anche siffatta doglianza non risulta fondata.
5. Conclusioni
pagina 8 di 9 Conclusivamente, pertanto, le domande di arte attrice non meritano accoglimento e devono essere respinte, non ricorrendo i presupposti per ritenere accertate le violazioni di cui la stessa si duole e, parimenti, deve essere respinta la domanda di risarcimento del danno, non essendo emersa la prova dell'an della pretesa risarcitoria azionata.
6. Le spese di lite
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico della parte attrice, sulla scorta del D.M. 55/14. Posto che il valore della controversia, stimato dalla stessa parte attrice in euro 93.853,50, si discosta di poco dall'importo minimo dello scaglione applicabile
(€ 52.001,00 - € 260.000,00) appare congruo e proporzionato al valore della causa liquidare le spese di lite applicando valori inferiori ai medi del predetto scaglione.
Le spese di CTU, come già liquidate con decreto del 28.6.2024, devono essere definitivamente poste a carico della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione monocratica, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti così dispone:
1. Respinge le domande proposte da nei confronti di;
Parte_1 Parte_2
2. Condanna a rimborsare alla parte convenuta le Parte_1 Parte_2
spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in euro 9.000,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese generali, oltre a Iva e Cpa come per legge;
3. Pone definitivamente a carico di le spese di CTU come già liquidate con Parte_1
separato decreto del 28.6.2024.
Varese, 28/03/2025 Il Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Arianna Carimati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa
Da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GABARDINI Parte_1 C.F._1
NICOLETTA, elettivamente domiciliata presso il difensore in Varese, via Cavour n. 44, come da procura in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore del 7.1.2025,
PARTE ATTRICE
Contro
:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ZANOTTI Parte_2 C.F._2
ANDREA, elettivamente domiciliato presso il difensore in Varese, in Via Vittorio Veneto n.11 come da procura in atti,
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELE PARTI:
Per parte attrice:
“Richiamate tutte le memorie, i documenti e le osservazioni alla Ctu depositate nel corso del processo, l'attrice chiede che l'Ill.mo Tribunale di Varese, contrariis rejectis, voglia:
- in via preliminare, disporre la sostituzione del Ctu (quindi riaprendo l'istruttoria), stante il suo contraddittorio e del tutto insufficiente elaborato peritale, per le ragioni indicate nella memoria
pagina 1 di 9 autorizzata per l'attrice, depositata il 22.03.2024, di osservazioni alla integrazione peritale del
CTU datata 19.02.2024, da intendersi quivi integralmente trascritta;
- nel merito, ove la domanda preliminare non venisse accolta, condannare il convenuto a ripristinare lo stato della sua proprietà in Varese, via Alfieri n. 8, di cui in atti, com'era precedentemente alle violazioni descritte dall'attrice, mediante ordine di demolizione, oltre al risarcimento del danno in via equitativa, nel limite indicativo di €.20.000,00;
- condannando altresì il convenuto al pagamento degli onorari e delle spese legali, comprese quelle della mediazione obbligatoria, inutilmente attivata dalla Sig.ra presso l'Organismo Pt_1 di conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Varese, stante il fatto che il convenuto non si è presentato avanti al mediatore designato.
Dichiarato sin d'ora che non si accetta il contraddittorio su eventuali domande nuove che dovessero essere proposte dal convenuto”;
Per parte convenuta:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Varese disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, in accoglimento delle su esposte ragioni.
Nel merito in via principale: rigettare le domande formulate nei confronti di Parte_2
perché infondate in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
In Via istruttoria. Si chiede pertanto l'ammissione dei seguenti capitoli di prova da intendersi preceduti da Vero che:
1.“In data 9 febbraio 2021, in qualità di funzionari del in servizio presso Controparte_1
l'Unità di progetto Controllo edilizio del Comune di Varese, effettuavamo un sopralluogo presso la proprietà del signor , alla via Alfieri n.8 in Varese” Parte_2
2. “Tale attività ispettiva era stata attivata a seguito di una segnalazione della signora Pt_1 proprietaria dell'immobile confinante, la quale aveva inoltrato al nostro ufficio un esposto specifico chiedendo di verificare la regolarità del edificio”
3. “Si è provveduto ad effettuare gli accertamenti necessari anche con riferimento alle distanza tra gli immobili e i confini e le uniche difformità sono quelle rilevata con il verbale di sopralluogo che mi si rammostra come doc.6 allegato al fascicolo di parte convenuta”
Si indicano come teste sui capitoli sopra riportati:
pagina 2 di 9 ✓ Il geom. e presso Area I Comune di Varese, Unità di CP_2 CP_3
Progetto Controllo Edilizio, via Caracciolo n.46, 21100 Varese.
✓ Si chiede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova eventualmente ammessi da controparte, testi riservati.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
ha convenuto in giudizio deducendo di essere proprietaria del Parte_1 Parte_2
fabbricato ove vive con la propria famiglia, sito in Varese, via Alfieri n. 10, meglio identificato in atti, che confina con l'immobile di proprietà del convenuto sito alla via Alfieri n.
8. Nel 2020 il sig. ha costruito un sopralzo del tetto della sua proprietà, con recupero del sottotetto per Pt_2
unità abitativa e costituente una nuova costruzione, con notevole incremento della volumetria dell'edificio preesistente, non rispettando la distanza minima di metri 10 tra detto sopralzo e la parete finestrata posta al secondo piano dell'abitazione dell'attrice, violando il limite inderogabile di cui all'art. 9 c. 2 del D.M. 1444/1968; inoltre il sopralzo di sottotetto, essendo l'edificio del sig. preesistente ed a distanza inferiore di metri 1,5 dal confine con la proprietà attorea, avrebbe Pt_2
dovuto essere edificato a non meno di 5 metri dal confine, dato che la deroga alle distanze del PGT di Varese non sarebbe applicabile qualora non siano state rispettate le distanze minime dettate dal codice civile;
in ragione delle predette violazioni, alla attrice competeva sia una tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente, sia il risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa.
Ha dunque chiesto la condanna del convenuto al ripristino dello stato della sua proprietà antecedente alle descritte violazioni, mediante ordine di demolizione, oltre al risarcimento del danno stimato in via equitativa in euro 20.000,00, con vittoria di spese anche del procedimento di mediazione esperito infruttuosamente.
Integrato il contraddittorio, si è costituito contestando quanto ex adverso dedotto e Parte_2
chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Ha dedotto che in relazione all'intervento edilizio realizzato sulla sua proprietà aveva chiesto ed ottenuto regolare permesso di costruire. Più specificamente, pur potendo accedere alla procedura pagina 3 di 9 più snella della Segnalazione Certificata di Inizio Attività prevista dal Dpr 380/2001, in data
1.8.2019 aveva presentato istanza volta ad ottenere il rilascio di un permesso di costruire, corredata anche dagli elaborati grafici con la rappresentazione sia dello stato di fatto che del progetto realizzando. Il permesso di costruire era accordato con provvedimento del 31 gennaio 2020 prot.
N.13385/2020, a firma del Dirigente dell'Area I del Comune di Varese. Successivamente, dopo la segnalazione in data 8.2.2021 trasmessa dall'odierna attrice al Comune di Varese, veniva effettuato un sopralluogo presso il cantiere ponendo l'attenzione sulla sussistenza di un elemento di difformità rispetto a quanto assentito, limitata alla realizzazione di un “cappotto di isolamento esterno del perimetro del fabbricato”, ed inoltre era stata evidenziata la necessità approfondire la conformazione della copertura del fabbricato. Con successivo provvedimento in data 1.4.2021 il
Comune di Varese poneva a carico di parte convenuta la predisposizione di una Scia in sanatoria, sufficiente ad emendare le difformità minori accertate, presentata dal convenuto in data 15.6.2021 con i relativi elaborati grafici. Dunque, con la conclusione della procedura amministrativa iniziata con la richiesta di emanazione di un premesso di costruire e chiusa decorsi 30 giorni dal deposito
CP_ della in sanatoria, l'intervento edilizio posto in essere dal signor risultava essere stato Pt_2
realizzato nel rispetto della normativa edilizia.
In diritto, non era configurabile nel caso di specie alcuna violazione della disciplina di cui all'art. 9 comma II del D.M. 1444/68 posto che, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, tale disposizione era applicabile esclusivamente in presenza di due pareti frontistanti, delle quali almeno una sia finestrata e, pertanto, non poteva trovare applicazione allorché, come nel caso di specie, ad una parete finestrata era contrapposta una mera copertura. L'unica prescrizione del competente Ente comunale, alla quale parte convenuta si era attenuta, aveva riguardato il divieto di inserire vedute nelle falde del tetto, limitando le aperture a semplici luci.
Ha infine contestato la domanda di risarcimento del danno deducendone l'infondatezza e la carenza di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei relativi presupposti in punto di an e di quantum.
Considerato in diritto
1. Le istanze istruttorie
Preliminarmente, la causa si presenta matura per la decisione e sufficientemente istruita sulla base delle risultanze probatorie in atti e, in particolare, sulla base degli accertamenti svolti in sede di
CTU che, sia nell'elaborato tecnico sia nelle richieste integrazioni, ha fornito una ricostruzione pagina 4 di 9 chiara ed accurata degli interventi edilizi oggetto del contenzioso nonché specificato, anche dal punto di vista grafico, la situazione relativa alla conformazione dell'immobile, alle volumetrie e alle distanze tra gli edifici per cui è causa. Deve essere ulteriormente ribadita l'inammissibilità delle istanze di prova orale articolate da parte convenuta in quanto aventi ad oggetto circostanze in parte non rilevanti ai fini del decidere (cap. 1), in parte documentali o da provarsi a mezzo di documenti ed assorbite dagli accertamenti svolti nella disposta CTU.
2. Il thema decidendum
A fondamento della propria domanda, la parte attrice si duole che l'intervento di ristrutturazione con recupero del sottotetto posto in essere dal convenuto, integrante nuova costruzione:
a) non rispetti la distanza minima di metri 10 tra detto sopralzo e la parete finestrata posta al secondo piano dell'abitazione dell'attrice, in violazione del limite inderogabile di cui all'art. 9 c. 2 del D.M. 1444/1968;
b) avrebbe dovuto essere edificato a non meno di 5 metri dal confine, essendo l'edificio del sig. preesistente ed a distanza inferiore di metri 1,5 dal confine con la proprietà attorea, dato Pt_2
che la deroga alle distanze del PGT di Varese non sarebbe applicabile qualora non siano state rispettate le distanze minime dettate dal codice civile.
Ha dunque chiesto di accertare la sussistenza delle suddette violazioni e, conseguentemente, di ordinare il rispristino dello stato antecedente nel rispetto delle distanze legali con condanna del convenuto al risarcimento del danno.
Ritiene tuttavia il Tribunale che siffatte doglianze non siano fondate e che, per l'effetto, le domande attoree non risultino meritevoli di accoglimento.
3. La dedotta violazione della distanza tra pareti dei fabbricati di cui all'art. 9 c. 2 del
D.M. 1444/1968
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di Cassazione, l'art. 9 c. 2 del DM
1444/1968, laddove dispone che per i nuovi edifici è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 “tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti”, costituisce una norma
“eccezionale, e perciò insuscettibile di interpretazione analogica” e, come tale, non applicabile ad elementi che, per loro natura e conformazione, non costituiscano una parete, risultando pertanto decisivi, ai fini della effettiva applicabilità nella fattispecie concreta dell'obbligo di distanza in pagina 5 di 9 questione, gli accertamenti di fatto, circa le caratteristiche degli elementi architettonici di nuova costruzione (Cfr. sul punto Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19092 del 06/11/2012 che, in applicazione di tale principio, ha stabilito che “non può considerarsi "parete finestrata" né una vetrata fissa e priva di aperture, la quale, non consentendo l'affaccio, non è configurabile come veduta, ma come semplice luce, né un terrazzo di copertura, il quale non costituisce elemento integrante della parete sottostante, bensì parte distinta e sovrapposta dell'edificio” ed anche Cass. Sez. 2, Sentenza n.
12506 del 17/12/1993 che ha affermato che la norma “non è applicabile per analogia alla diversa situazione di un portico aperto fronteggiante l'edificio in costruzione”).
Ed invero, condivisibilmente, la sentenza del Consiglio di Stato n. 8527 del 17.12.2019, ha affermato che tale disposizione, “si applica in presenza di due pareti frontistanti, delle quali almeno una sia finestrata: pertanto, non può a contrario trovare applicazione allorché, come nel caso di specie, ad una parete finestrata si contrapponga una mera copertura (conforme Cons.
Stato, Sez. IV, 5 ottobre 2015, n. 4628).
La disposizione, invero, non si presta ad alcuna interpretazione estensiva (né, a fortiori, analogica): la scelta lessicale del termine "parete" rimanda, infatti, ad un ben preciso elemento architettonico, cui soltanto si riferisce il contenuto prescrittivo della norma, che, pertanto, non regola né la distanza fra una parete finestrata ed un contrapposto elemento architettonico di un altro edificio diverso da una parete, né, tanto meno, la distanza tout court fra edifici.
Del resto, il riferimento alle pareti finestrate risponde alla ratio della disposizione, tesa a tutelare
l'interesse pubblicistico alla preservazione di condizioni di salubrità dei luoghi e di civile convivenza fra cittadini, che sarebbero messe a repentaglio ove fosse possibile edificare pareti frontistanti con aperture sull'esterno (tali essendo, appunto, le pareti finestrate) ad una distanza particolarmente ravvicinata fra loro” (Cfr. sentenza citata in motivazione).
Nel caso di specie, anche alla luce delle risultanze della CTU svolta in corso di causa, non è revocabile in dubbio che il nuovo intervento di ristrutturazione realizzato dal convenuto nel Pt_2
2020, di cui l'attrice si duole, non abbia inciso sull'altezza e sulla conformazione della parete perimetrale dell'immobile, bensì abbia comportato una modificazione della geometria e della volumetria del solo tetto di copertura.
In particolare, dalle risultanze della CTU e dagli elaborati grafici allegati si evince che l'immobile di proprietà di è un fabbricato di civile abitazione disposto su tre piani e più Parte_2
precisamente: piano seminterrato, rialzato e secondo di sottotetto. L'intervento di recupero ai fini pagina 6 di 9 abitativi, eseguito sulla base della Legge Regionale n. 12/2005 ed in forza di permesso di costruire rilasciato dal Comune di Varese, non ha riguardato le volumetrie del piano primo seminterrato e secondo rialzato dell'immobile, bensì il tetto ed il sottotetto (Si veda per maggior chiarezza la tavola grafica di dettaglio sub allegato C alla relazione peritale). Più specificamente, il recupero del sottotetto è stato eseguito conservando il filo del fabbricato esistente e mantenendo l'imposta del tetto verso il fabbricato di proprietà della sig.ra nella medesima posizione, ma rialzando Pt_1
la copertura e aumentandone la pendenza con un tetto “alla francese”, con una sostanziale modifica della sagoma del tetto di copertura (innalzamento della quota di colmo per un totale di m. 1,36 e modifica della pendenza e dell' ingombro, ravvicinato all'immobile di proprietà dell'attrice di circa m. 3,43 rispetto al tetto esistente prima del sopralzo).
Pertanto, dalla CTU e dagli elaborati tecnici allegati emerge inequivoco che l'intervento di recupero, conservando il filo dell'edificio e inalterata la linea di gronda (ovvero la distanza tra il piede dell'edificio e il punto più basso del tetto), ha avuto ad oggetto il solo tetto di copertura dell'immobile, modificandone sì la volumetria e la fisionomia, nonché la pendenza, ma non alterandone la funzione di copertura dell'edificio.
Ed invero il CTU ha condivisibilmente affermato che “a giudizio dello scrivente il Prospetto Est del fabbricato oggetto di contestazione ed il relativo manufatto, come già detto in relazione peritale può essere definito come una porzione di tetto e quindi non assoggettabile alla distanza minima dei 10 m. dalle pareti di edifici antistanti, in quanto come detto il manufatto ha le caratteristiche di un tetto”.
Poiché dunque l'intervento edilizio oggetto del presente contenzioso non ha riguardato le “pareti” dell'immobile bensì il tetto di copertura dello stesso, ancorché modificandone volumetrie e pendenze, in conformità con l'indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato e considerata la natura della norma di cui all'art. l'art. 9 c. 2 del DM 1444/1968, (norma eccezionale, e perciò insuscettibile di interpretazione analogica), non può ritenersi sussistente, nel caso di specie, alcuna violazione della stessa. Non è infatti dato applicare la predetta norma ponendo in raffronto la parete finestrata dell'immobile di proprietà dell'attrice con la falda del tetto di nuova costruzione del convenuto che, appunto, anche alla stregua degli accertamenti dello stato di fatto effettuati in sede di CTU, non può essere considerata parete per conformazione e funzione di copertura. La doglianza attorea relativa alla violazione della distanza prescritta dall'art. 9 c. 2 del DM 1444/1968 deve essere dunque disattesa.
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4. La dedotta violazione della distanza dal confine
Assume inoltre la parte attrice che il sopralzo di sottotetto, essendo l'edificio del sig. Pt_2
preesistente ed a distanza inferiore di metri 1,5 dal confine con la proprietà attorea, avrebbe dovuto essere edificato a non meno di 5 metri dal confine, dato che la deroga alle distanze del PGT di
Varese non sarebbe applicabile qualora non siano state rispettate le distanze minime dettate dal codice civile.
Anche tale doglianza non risulta fondata.
Come correttamente evidenziato da parte convenuta il codice civile, all'art. 873 c.c., disciplina la distanza minima tra costruzioni e non tra il fabbricato e la linea di confine della proprietà finitima, dovendosi precisare che ai sensi dell'art. 878 c.c. il muro di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia un'altezza superiore ai tre metri (e tale non risulta essere ictu oculi la recinzione che delimita le proprietà delle parti in causa, cfr. documentazione fotografica sub all. B alla CTU) non è considerato per il computo della distanza di cui all'art. 873 c.c.
L'unico riferimento alla distanza di 1,5 metri dal confine è ravvisabile nell'art. 875 c.c. che tuttavia attiene alla disciplina della comunione forzosa del muro sul confine e che non trova applicazione al caso di specie, essendo pacifico e non contestato che l'immobile del sig. preesistente, si Pt_2
trova ad una distanza inferiore dal confine fin dalla sua edificazione nel 1953.
Nessuna prescrizione in relazione alla distanza tra il confine e il fabbricato è recata dall'art. 9 del
DM 1444/1968 richiamata dal Piano delle Regole del P.G.T. vigente nel Comune di Varese.
Il Ctu ha ulteriormente appurato che non sussiste alcuna ulteriore normativa restrittiva comunale rispetto alle distanze dai confini (“per una ulteriore verifica ed indagine, il CTU in data 14 febbraio 2024 si recava presso gli uffici Comunali di Varese, settore Edilizia Privata ed interloquiva con un tecnico comunale dirigente per verificare se vi fosse qualche normativa restrittiva comunale rispetto alle distanze dei confini, specie se previste nel regolamento edilizio comunale, ma non è emersa nessun tipo di normativa restrittiva in questo senso”), né alcuna diversa indicazione risulta invero fornita dalla difesa attorea.
In tale contesto (ed invero indipendentemente dal fatto che la legge regionale n. 12/2005, all'art. all'art. 64, consenta la deroga dei parametri e indici urbanistici ed edilizi di cui al regolamento locale ovvero al piano regolatore comunale) anche siffatta doglianza non risulta fondata.
5. Conclusioni
pagina 8 di 9 Conclusivamente, pertanto, le domande di arte attrice non meritano accoglimento e devono essere respinte, non ricorrendo i presupposti per ritenere accertate le violazioni di cui la stessa si duole e, parimenti, deve essere respinta la domanda di risarcimento del danno, non essendo emersa la prova dell'an della pretesa risarcitoria azionata.
6. Le spese di lite
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico della parte attrice, sulla scorta del D.M. 55/14. Posto che il valore della controversia, stimato dalla stessa parte attrice in euro 93.853,50, si discosta di poco dall'importo minimo dello scaglione applicabile
(€ 52.001,00 - € 260.000,00) appare congruo e proporzionato al valore della causa liquidare le spese di lite applicando valori inferiori ai medi del predetto scaglione.
Le spese di CTU, come già liquidate con decreto del 28.6.2024, devono essere definitivamente poste a carico della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione monocratica, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti così dispone:
1. Respinge le domande proposte da nei confronti di;
Parte_1 Parte_2
2. Condanna a rimborsare alla parte convenuta le Parte_1 Parte_2
spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in euro 9.000,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese generali, oltre a Iva e Cpa come per legge;
3. Pone definitivamente a carico di le spese di CTU come già liquidate con Parte_1
separato decreto del 28.6.2024.
Varese, 28/03/2025 Il Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati
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