Articolo 1 della Legge 8 gennaio 1979, n. 9
Articolo 2
Versione
2 febbraio 1979
Art. 1.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' vietata la liquidazione di indennita' di carica e di presenza nonche' di rimborsi spese a favore degli amministratori comunali e provinciali eccedenti i limiti indicati dalla legge 26 aprile 1974, n. 169 .
Entrata in vigore il 2 febbraio 1979
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