Art. 1.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' vietata la liquidazione di indennita' di carica e di presenza nonche' di rimborsi spese a favore degli amministratori comunali e provinciali eccedenti i limiti indicati dalla legge 26 aprile 1974, n. 169 .
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' vietata la liquidazione di indennita' di carica e di presenza nonche' di rimborsi spese a favore degli amministratori comunali e provinciali eccedenti i limiti indicati dalla legge 26 aprile 1974, n. 169 .