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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. V, sentenza 08/01/2026, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 276/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
ESPOSITO LIANA, LA
CRISCUOLO MARIACONCETTA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2522/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20240002175480133008757 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21985/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: assente h 10,25
Resistente/Appellato: assente h 10,25
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, la Ricorrente_1 s.a.s., con sede in Napoli, Indirizzo_1
, c.f. P.IVA_1, in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra Nominativo_1, nata a [...] il data, c.f. CF_1, ricorreva
contro
Municipia s.p.a. per l'annullamento dell'intimazione ad adempiere n. 20240002175480133008757, con la quale è stato richiesto il pagamento della TARI anno 2019 per un importo, comprensivo di sanzioni ed interessi, di euro 34.688,90, sulla base di un avviso di accertamento dalla Società_1 il 20 dicembre 2023.
Motivi del ricorso:
1)Illegittimità dell'intimazione ad adempiere per illegittimità del presupposto avviso di accertamento, stante la carenza di potere accertativo da parte di Società_1 s.r.l.;
2) Illegittimità degli atti impugnati per infondatezza della pretesa impositiva. Parte ricorrente evidenziava che l'intimazione in questione si fonda su un avviso di accertamento tempestivamente impugnato, con giudizio attualmente pendente presso la CTP di Napoli con il n. 4023/2024 R.G.R. In ogni caso, riteneva la pretesa infondata nel merito: infatti, con l'intimazione de qua è stato richiesto il pagamento della TARI quantificando la superficie tassabile in mq 198 per il garage di Indirizzo_2, in mq 3146 per il garage di Indirizzo_3, in mq 500 per il garage di Indirizzo_4 ed in mq 860 per il garage di Indirizzo_5, senza considerare che il Regolamento TARI del Comune di Napoli, all'art. 5, secondo comma, lett. f) esclude da tassazione “le aree adibite in via esclusiva al transito/manovra”. Nel caso di specie, considerando che i quattro garage sono autorizzati ad ospitare rispettivamente 13 automezzi e 8 motocicli il primo, 150 automezzi il secondo, 40 automezzi il terzo e 80 automezzi e 13 motomezzi il quarto (cfr. allegati 4), ipotizzando che un automezzo occupi una superficie di 9 mq, complessivamente sarebbero occupabili da auto le superfici di mq 153 per il garage di Indirizzo_2 (in luogo dei 198 accertati), di mq 1.350 per il garage di Indirizzo_3 (in luogo dei 3146 accertati), di mq 360 per il garage di Indirizzo_4 (in luogo dei 500 accertati) e di mq 783 per il garage di Indirizzo_5, considerando che un motomezzo occupi la metà della superficie di un'auto (in luogo degli 860 accertati).
Produceva consulenza tecnica di parte relativa a ciascun garage, contenente il rilievo dello stato dei luoghi, la verifica del massimo parcamento secondo le normative di sicurezza e la trasformazione del massimo parcamento in superficie lorda occupata dai veicoli.
Si costituiva in giudizio Municipia Spa, la quale rilevava che il prodromico atto di accertamento Tari n.
787/103093 è stato oggetto di annullamento per autotutela sostitutiva in data 6.12.24 (ben conosciuto dalla ricorrente) e pertanto, automaticamente è da considerarsi annullata anche l'intimazione in esame.
Proponeva, pertanto, la cessata materia del contendere chiedendo però la condanna alle spese di parte ricorrente.
La Corte, all'esito dell'udienza, letti gli atti e documenti di causa, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sussistono i presupposti per dichiarare estinto il giudizio per cessata materia del contendere, atteso che parte resistente ha chiarito che l'avviso di accertamento prodromico all'intimazione impugnata è stato oggetto di annullamento in autotutela.
A fronte dell'espressa richiesta sia di parte ricorrente sia di parte resistente, occorre procedere alla liquidazione delle spese secondo la regola della cd. soccombenza virtuale (cfr. per tutte Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 1230 del 19/01/2007): infatti, in tema di contenzioso tributario, alla cessazione della materia del contendere, a seguito di annullamento dell'atto impugnato in sede di autotutela, non può meccanicamente correlarsi la compensazione delle spese, non essendo improntata una siffatta soluzione esegetica, che riserva alla parte pubblica un trattamento privilegiato privo di obbiettiva giustificazione, ad un'ottica rispettosa dei principi costituzionali di ragionevolezza, di parità delle parti e del "giusto processo".
Al riguardo, dagli atti acquisiti emerge che il ricorso è stato notificato in data 16.1.25 e depositato in CTP in data 11.2.25, a fronte dell'annullamento dell'atto prodromico che -non è contestato – è intervenuto in data
6.12.2024. Tuttavia, MU SP non dimostra in quale data abbia comunicato alla ricorrente tale provvedimento di annullamento in autotutela: ne deriva che non può essere esclusa la necessità per parte ricorrente di attivare il ricorso per evitare, nelle more, di incorrere nei termini di decadenza. Ne deriva l'opportunità di compensare tra le parti le spese di lite rispettivamente sostenute.
Per quanto sopra esposto la Corte, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
ESPOSITO LIANA, LA
CRISCUOLO MARIACONCETTA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2522/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20240002175480133008757 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21985/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: assente h 10,25
Resistente/Appellato: assente h 10,25
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, la Ricorrente_1 s.a.s., con sede in Napoli, Indirizzo_1
, c.f. P.IVA_1, in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra Nominativo_1, nata a [...] il data, c.f. CF_1, ricorreva
contro
Municipia s.p.a. per l'annullamento dell'intimazione ad adempiere n. 20240002175480133008757, con la quale è stato richiesto il pagamento della TARI anno 2019 per un importo, comprensivo di sanzioni ed interessi, di euro 34.688,90, sulla base di un avviso di accertamento dalla Società_1 il 20 dicembre 2023.
Motivi del ricorso:
1)Illegittimità dell'intimazione ad adempiere per illegittimità del presupposto avviso di accertamento, stante la carenza di potere accertativo da parte di Società_1 s.r.l.;
2) Illegittimità degli atti impugnati per infondatezza della pretesa impositiva. Parte ricorrente evidenziava che l'intimazione in questione si fonda su un avviso di accertamento tempestivamente impugnato, con giudizio attualmente pendente presso la CTP di Napoli con il n. 4023/2024 R.G.R. In ogni caso, riteneva la pretesa infondata nel merito: infatti, con l'intimazione de qua è stato richiesto il pagamento della TARI quantificando la superficie tassabile in mq 198 per il garage di Indirizzo_2, in mq 3146 per il garage di Indirizzo_3, in mq 500 per il garage di Indirizzo_4 ed in mq 860 per il garage di Indirizzo_5, senza considerare che il Regolamento TARI del Comune di Napoli, all'art. 5, secondo comma, lett. f) esclude da tassazione “le aree adibite in via esclusiva al transito/manovra”. Nel caso di specie, considerando che i quattro garage sono autorizzati ad ospitare rispettivamente 13 automezzi e 8 motocicli il primo, 150 automezzi il secondo, 40 automezzi il terzo e 80 automezzi e 13 motomezzi il quarto (cfr. allegati 4), ipotizzando che un automezzo occupi una superficie di 9 mq, complessivamente sarebbero occupabili da auto le superfici di mq 153 per il garage di Indirizzo_2 (in luogo dei 198 accertati), di mq 1.350 per il garage di Indirizzo_3 (in luogo dei 3146 accertati), di mq 360 per il garage di Indirizzo_4 (in luogo dei 500 accertati) e di mq 783 per il garage di Indirizzo_5, considerando che un motomezzo occupi la metà della superficie di un'auto (in luogo degli 860 accertati).
Produceva consulenza tecnica di parte relativa a ciascun garage, contenente il rilievo dello stato dei luoghi, la verifica del massimo parcamento secondo le normative di sicurezza e la trasformazione del massimo parcamento in superficie lorda occupata dai veicoli.
Si costituiva in giudizio Municipia Spa, la quale rilevava che il prodromico atto di accertamento Tari n.
787/103093 è stato oggetto di annullamento per autotutela sostitutiva in data 6.12.24 (ben conosciuto dalla ricorrente) e pertanto, automaticamente è da considerarsi annullata anche l'intimazione in esame.
Proponeva, pertanto, la cessata materia del contendere chiedendo però la condanna alle spese di parte ricorrente.
La Corte, all'esito dell'udienza, letti gli atti e documenti di causa, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sussistono i presupposti per dichiarare estinto il giudizio per cessata materia del contendere, atteso che parte resistente ha chiarito che l'avviso di accertamento prodromico all'intimazione impugnata è stato oggetto di annullamento in autotutela.
A fronte dell'espressa richiesta sia di parte ricorrente sia di parte resistente, occorre procedere alla liquidazione delle spese secondo la regola della cd. soccombenza virtuale (cfr. per tutte Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 1230 del 19/01/2007): infatti, in tema di contenzioso tributario, alla cessazione della materia del contendere, a seguito di annullamento dell'atto impugnato in sede di autotutela, non può meccanicamente correlarsi la compensazione delle spese, non essendo improntata una siffatta soluzione esegetica, che riserva alla parte pubblica un trattamento privilegiato privo di obbiettiva giustificazione, ad un'ottica rispettosa dei principi costituzionali di ragionevolezza, di parità delle parti e del "giusto processo".
Al riguardo, dagli atti acquisiti emerge che il ricorso è stato notificato in data 16.1.25 e depositato in CTP in data 11.2.25, a fronte dell'annullamento dell'atto prodromico che -non è contestato – è intervenuto in data
6.12.2024. Tuttavia, MU SP non dimostra in quale data abbia comunicato alla ricorrente tale provvedimento di annullamento in autotutela: ne deriva che non può essere esclusa la necessità per parte ricorrente di attivare il ricorso per evitare, nelle more, di incorrere nei termini di decadenza. Ne deriva l'opportunità di compensare tra le parti le spese di lite rispettivamente sostenute.
Per quanto sopra esposto la Corte, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese.