Sentenza 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 10/04/2026, n. 2307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2307 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02307/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07111/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7111 del 2025, proposto da
Velia Ambiente s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Rosa Giordano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nola, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Renzulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per la declaratoria dell'illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Nola, sulle
istanze di revisione prezzi ex art. 106 D.Lgs n. 50/2016 e dell'art. 10 del c.s.a., presentate dalla ricorrente a far data dal 16/09/2022 nonché per il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi in virtù dell'illegittimo e colposo operato dell'intimata Amministrazione comunale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Nola;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa MA IZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in trattazione, parte ricorrente ha agito per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Nola sull’istanza di revisione prezzi varie volte dalla stessa reiterata - da ultimo, in data 27 novembre 2025 –presentate ai sensi dell’art. 106 d.lgs n. 50/2016 e dell’art. 10 del c.s.a. in relazione al corrispettivo dell’appalto di gestione del servizio di igiene urbana sul territorio del Comune di Nola (contratto rep. 7962/2020) per gli anni 2022 – 2023 – 2024 – 2025.
Rileva la ricorrente, che l’art. 10 del c.s.a. prevede espressamente che: “A decorrere dal terzo anno a far data dall’inizio del servizio, il corrispettivo annuo potrà essere sottoposto a revisione periodica in ragione di anno per il restante periodo contrattuale (art. 106 c. 1 lett. a del D.Lgs 50/2016) in relazione all’incremento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie operai ed impiegati, definito f.O.I”. In forza di tale previsione, dovrebbe essere dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare avvio al procedimento e di concluderlo. Il Comune, invece, pur avendo di fatto avviato il procedimento con una serie di interlocuzioni e incontri, non lo avrebbe concluso.
Si è costituito il Comune di Nola, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione di questo T.A.R., attenendo la pretesa ad una situazione giuridica di diritto soggettivo. Ha, inoltre, dedotto nel merito dell’istanza, affermando che la pretesa della ricorrente non potrebbe ricondursi all’art. 10 c.s.a. in quanto clausola contrastante con l’art. 106 D.Lgs. 50/2016.
All’esito dell’udienza camerale del 25 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente, deve rilevarsi che il Collegio non può tener conto della nota e della documentazione depositate telematicamente dal Comune di Nola in data 26 febbraio 2026, essendo entrambe successive alla celebrazione dell’udienza di discussione della causa e irrilevanti ai fini della decisione della controversia, volta ad accertare l’inadempimento all’obbligo di provvedere, da valutarsi al momento della proposizione del ricorso.
2. L’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune è infondata, stante la previsione di cui all'art. 133, primo comma, lettera e), n. 2, del codice del processo amministrativo, la quale devolve alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo le controversie "relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell'ipotesi di cui all'articolo 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché quelle relative ai provvedimenti applicativi dell'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'articolo 133, commi 3 e 4, dello stesso decreto".
Tale disposizione è interpretata univocamente in giurisprudenza nel senso che le controversie in tema di revisione dei prezzi degli appalti di servizi e forniture e di adeguamento dei prezzi degli appalti dei lavori sono devolute alla giurisdizione amministrativa, sia se la contestazione attenga alla spettanza del riconoscimento, sia se attenga all'importo come quantificato nel provvedimento amministrativo impugnato, "a meno che non si tratti di dare mera esecuzione a clausole contrattuali che regolino convenzionalmente l'an ed il quantum della revisione" (Consiglio di Stato, sez. V, 2 febbraio 2024, n. 1069; sez. V, 6 dicembre 2023 n. 10569).
Infatti, sebbene l'ambito della giurisdizione esclusiva in materia di revisione dei prezzi sia venuto assumendo " ...una portata ampia e generale che ha comportato il superamento del tradizionale orientamento interpretativo secondo cui al giudice amministrativo spettavano le sole controversie relative all'an della pretesa alla revisione del prezzo, mentre competevano al giudice ordinario le questioni inerenti alla quantificazione del compenso, tale regola incontra un limite nel caso in cui sia in contestazione esclusivamente l'espletamento di una prestazione già puntualmente prevista nel contratto e disciplinata in ordine all'an ed al quantum del corrispettivo, giacché in tale evenienza la controversia incardinata dall'appaltatore ai fini della percezione del compenso revisionale ha ad oggetto una mera pretesa di adempimento contrattuale e, quindi, comporta l'accertamento dell'esistenza di un diritto soggettivo, che ricade nell'ambito della giurisdizione ordinaria" (cfr. Cassazione Civile, sezioni unite, 8 febbraio 2022, n. 3935; in termini anche Cassazione Civile, sezioni unite, 12 ottobre 2020, n. 21990 e 1 febbraio 2019, n. 3160).
Nel caso di specie, l’art. 10 c.s.a. (in disparte ogni valutazione in merito alla compatibilità con l’art. 106 D.Lgs. 50/2016) rimette alla discrezionalità della stazione appaltante il riconoscimento della revisione prezzi e, pertanto, da esso non discende una posizione di diritto soggettivo che possa giustificare l’attribuzione della controversia alla giurisdizione ordinaria.
3. Nel merito il ricorso è fondato, poiché, in forza dell’art. 10 del capitolato, deve ritenersi sussistente in capo alla stazione appaltante l’obbligo di pronunciarsi – anche in ipotesi negativamente - sulle istanze di revisione prezzi, in applicazione dell’art. 2 L. 241/90, alla stregua del quale “ 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. ”.
4. Risulta, invece, dagli atti che il Comune – al momento della instaurazione del giudizio e fino alla data di celebrazione dell’udienza di discussione del ricorso – non ha concluso il procedimento.
5. In conclusione, il ricorso è fondato e, per l’effetto, va accolta la domanda di accertamento dell’obbligo di provvedere sull’istanza di parte ricorrente, entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione, se anteriore.
6. Le spese di lite, stante la peculiarità della fattispecie, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione di provvedere sull’istanza in epigrafe con provvedimento espresso. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA AP, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
MA IZ, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA IZ | NA AP |
IL SEGRETARIO