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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 10/12/2025, n. 2761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2761 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice unico, dott.ssa Rosa Maria Verrastro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di R.G. 3344/2023, avente ad oggetto “noleggio" vertente
TRA P.IVA P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., Parte 1
,
rappresentato e difeso dall'avv. Tony Ceccarelli e dall'avv. Ilaria Onofri, con studio in Frosinone, come da mandato in atti;
OPPONENTE
E
in qualità di proprietaria del marchio AB Rent. P. IVA P.IVA_2 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Rosario Grieco, con studio in Torre Annunziata, come da mandato in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Parte_1 proponeva opposizione alCon atto di citazione notificato il 4.9.2023,
decreto ingiuntivo n. 468/2023, notificato il 27.6.2023, con il quale era alla medesima ingiunto il pagamento della somma di € 13.643,46 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, somma dovuta a titolo di corrispettivo maturato in forza del contratto di noleggio veicoli senza conducente in essere tra le parti e delle sue successive modificazioni ed integrazioni.
A fondamento della spiegata opposizione, la parte opponente eccepiva: che in forza del contratto quadro stipulato tra AB Rent Autonoleggio, marchio di proprietà della Controparte_1 e GSA Service
s.r.l., di locazione di veicoli senza conducente, erano consegnati da AB Rent i veicoli di cui all'elenco riportato in citazione;
che l'accordo prevedeva durata contrattuale di 24 mesi con km. 50.000 inclusi, oltre alla indicazione del prezzo per ogni 100 chilometri percorsi in eccedenza e le franchigie;
che in data 22.9.2020 SA autorizzava la sub locazione dei veicoli in favore di Parte 1 di Parte_1
e detta impresa chiedeva proroga del contratto di ulteriori 24 mesi ed innalzamento del chilometraggio da cinquantamila a settantamila per ogni veicolo;
che, pertanto, era sottoscritta, nel 2018, una scrittura integrativa;
che, per ogni vettura, era divenuto operativo il nuovo limite, aggiuntivo, dei settantamila chilometri da considerarsi inclusi nel corrispettivo;
che pertanto, con eccezione della fattura 20/2022 per la quale effettivamente la società era debitrice della ulteriore somma di € 3.000,00, i conteggi eseguiti dalla creditrice e riportati nelle fatture nn. 32/2022,61/2022,54/2022 erano del tutto erronei;
che, quanto alle fatture nn. 10/2 del 2022, 20/2022 e 30/2022, tutte relative al veicolo Fiat Punto tg.
EV 873KD, oltre alla erroneità del chilometraggio percorso in eccedenza, le somme riportate a titolo di danni riscontrati sul veicolo non erano dovute in quanto non potevano essere alla stessa addebitati né problemi dovuti alla ordinaria usura del mezzo, né costi di manutenzione alla quale ella aveva provveduto;
inoltre, la Parte_1 aveva provveduto a riconsegnare il 24.3.2022 la pulsanteria completa cofano posteriore, la macchinetta vetro manuale posteriore destro, la “latteria”, la moquette completa e 4 pannello per gli sportelli interni come richiesto telefonicamente;
che, infine, relativamente alle fatture in questione, erano stati addebitati costi non dovuti e non coerenti con il verbale di riconsegna del mezzo.
Si costituiva in giudizio il creditore, il quale, fornendo una diversa lettura ed interpretazione degli accordi intervenuti tra le parti, e, richiamando i verbali di riconsegna e la documentazione depositata anche nella fase monitoria, contestava in ogni punto la domanda dell'opponente e domandava il rigetto della spiegata opposizione.
La causa, per la quale era esperito procedimento di mediazione, stante la natura del rapporto controverso, era istruita mediante acquisizioni documentali e prova testimoniale.
L'opposizione, tempestiva quanto alla data della sua proposizione, va accolta, nei soli limiti che di seguito si esplicitano.
Il punto centrale sul quale si fonda l'opposizione concerne il chilometraggio non ricompreso nel canone mensile pattuito.
L'opponente sostiene che, in forza delle pattuizioni intervenute, detto limite sarebbe stato pari a quello originariamente pattuito, di cinquantamila chilometri, oltre l'ulteriore aumento, in aggiunta rispetto ad esso, di altri settantamila chilometri, per ognuno dei mezzi oggetto del godimento in capo alla medesima.
In sostanza, per ciascuna vettura doveva considerarsi ricompreso nel canone mensile una percorrenza di 120 mila chilometri, risultante dalla sommatoria dell'inziale massimale (cinquantamila) e del massimale aggiuntivo (settantamila chilometri). L'assunto, tuttavia, non trova alcuna conferma nel dato contrattuale.
E' incontestata tra le parti l'esistenza del contratto di locazione di veicoli senza conducente, in forza di una "scrittura integrativa all'accordo quadro n. LTSRL151 AB per la locazione di autoveicolo senza conducente", sottoscritta tra SA Service s.r.l.s. e l'odierna creditrice opposta.
Va precisato come dai documenti in atti risulti che SA Service s.r.l.s., sottoscrittrice dell'accordo quadro, avesse quale amministratrice unica Parte_1 titolare anche della ditta individuale Pt_1
,
[...]
Non è contestato che la ditta opponente abbia avuto in godimento i veicoli di cui all'elenco inserito anche nel corpo dell'atto di citazione.
Il limite originario del chilometraggio ricompreso nel canone mensile per ciascun a autovettura era pari, originariamente, a km. 50.000, con durata dell'accordo indicata in 24 mesi, circostanze che sono chiaramente indicate nel documento depositato, anche nella fase monitoria, dal creditore.
A seguito del subentro, le parti, per ciascun mezzo in locazione, modificavano in parte le condizioni contrattuali, laddove, per ciascuna vettura, l'opponente sottoscriveva proposte “di noleggio a lungo termine", nelle quali i mesi di nolo erano sempre indicati in 24, ma i chilometri “inclusi” nel canone mensile, erano stabiliti in 70.000. (es. proposta di noleggio n. 1737 del 20.9.2018, proposta di noleggio n. 1735 del 2020)
L'opponente sottoscriveva per accettazione ciascuna proposta, redatta e trasmessa da AB Rent, relativa ai mezzi ricevuti in godimento, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c.
Orbene, dalla lettura di ciascun contratto, formatosi mediante scambio di proposta ed accettazione conforme alla prima, appare evidente come, per ogni vettura, il chilometraggio rientrante nel canone mensile fosse pari a 70.000 chilometri.
D'altronde, lo stesso documento depositato da entrambe le parti a firma di SA, nella quale Parte_1
[...] autorizzava il subentro nel contratto della Parte_1 è coerente con il chilometraggio che compare in ogni contratto, come modificato dopo il subentro.
In sostanza, le parti concordavano che, per ciascuna vettura, il chilometraggio incluso nel canone mensile fosse aumentato, dagli originari cinquantamila, ai settantamila chilometri. (nei verbali di consegna originaria di ciascun mezzo, precedenti rispetto al subentro e sottoscritti da SA il limite del chilometraggio era indicato negli originari cinquantamila)
Alcun documento legittima una diversa interpretazione delle clausole contrattuali, con la conseguenza che l'eccezione principale sulla quale si regge la trama logica dell'opposizione (ovvero che il chilometraggio, con il subentro di Parte_1 fosse divenuto pari a 120 mila chilometri per autovettura) non può essere condiviso. Infine, e quanto alla rilevazione del chilometraggio e della eccedenza, la parte creditrice ha depositato in atti la documentazione dalla quale il dato emerge, costituita, quanto al dato finale (ovvero i chilometri percorsi) delle risultanze chilometriche con riferimento al dato risultante dall'ultima eseguita revisione e, quanto al dato inziale, dal chilometraggio riportato al momento della consegna del veicolo. (cfr. report allegato alla comparsa di costituzione e riposta e verbali di consegna di ciascun mezzo)
La differenza risulta calcolata solo per la parte del chilometraggio che, alla data della revisione, eccedeva il limite, maggiorato, dei settantamila chilometri. (non si pone pertanto il problema dell'addebito alla Parte_1 anche del chilometraggio della precedente utilizzatrice il cui canone mensile era calcolato sul limite dei cinquantamila euro)
Per quanto, invece, attiene alle restanti voci di credito, va premesso come sulle fatture nn. 20/2022 e
61/2022 non vi sia contestazione e, peraltro, la franchigia, anche per l'evento "rapina e furto", oltre che per "danni meccanici” era prevista nelle condizioni di contratto e su tale ultimo profilo si ritornerà in seguito.
Va anche rimarcato come sia stata proprio Parte_1 a denunciare l'avvenuto furto di una serie di autovetture, affermando che esse erano di proprietà di Prestige Car dei F.lli CI
Quanto, invece, alle restanti voci di credito, si osserva come le allegazioni della opponente siano piuttosto generiche, con le eccezioni che di seguito si analizzeranno.
In relazione alla Fiat Punto con targa EV 873KD ed alle fatture nn. 10/2 del 2022 e 20/2022, si osserva come:
il mezzo disponesse di autoradio, impianto che, alla data della inziale consegna era dato come funzionante (il verbale inziale è sottoscritto da entrambe le parti e riporta il dato della perfetta efficienza meccanica e funzionalità di accessori e rivestimenti);
l'impianto, alla data della riconsegna, veniva indicato come non funzionante;
alla data della riconsegna erano indicati quali problemi: ammaccature varie, danni all'interno dell'abitacolo, moquette danneggiata, auto necessitante di batteria e con problemi di accensione.
Orbene, le fatture n. 20/2022 e 10/2 del 2022 non sono coerenti con i danni descritti nel verbale di riconsegna.
Ed infatti, nel verbale di riconsegna non vi è alcun riferimento alla “fusione del motore", oggetto della voce di costo della fattura n. 10/2 ed in esso manca il riferimento alla necessità di sostituire i cerchi in lega che compaiono, invece, quale voce di costo nella fattura n. 20/2022.
Per tali voci di addebito non si ritiene che la parte opposta abbia fornito prova sufficiente a sostegno.
Di conseguenza, il decreto ingiuntivo va revocato e rideterminato il credito, in termini di sorte capitale, in capo alla opposta, in € 12.943,98 (risultante dall'importo di cui alla ingiunzione di € 13643,46 meno € 516,48 di cui alla fattura n. 10/2 del 2022, sottratta anche la voce "ripristino cerchi in lega" con importo fattura di € 183,00 come da fattura 20/2022).
La parte opponente va pertanto condannata al pagamento della predetta somma, oltre interessi legali di cui al D.Lgs. 231/2002 e s.m.i., dal dovuto al saldo.
Solo entro tali limiti si ritiene che l'opposizione sia fondata, non essendo invece attendibili, alla stregua del dato documentale le deposizioni rese dal padre e dal suocero di "piuttosto Parte_1
generiche e, stanti le emergenze documentali, in parte inconferenti.
Le spese di lite seguono la soccombenza in quota di 5/6, ritenuto che l'accoglimento della opposizione e la rideterminazione del credito, comunque sussistente in capo alla opposta, integri grave ed eccezionale ragione per disporne la compensazione per la restante quota di 1/6. (sul regime delle spese di lite in caso di rideterminazione del credito della opposta cfr. Cass. n. 17854/2020 ma anche Cass. ord. 15916/2021 e n. 24482/2022)
Le spese, al netto della quota compensata, sono liquidate in € 4.231,00 oltre spese forfettarie IVA e
CPA come per legge, somma determinata in base al valore della causa, alla sua natura, alle attività processuali svolte, ai criteri tariffari di cui al d.m. 55/2014 e s.m.i. applicati in valori medi di tariffa in relazione al livello di complessità della controversia.
Ne va disposto il pagamento in favore del procuratore costituito per parte opposta, per fattone anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto
Parte_1 ogni altra domanda, eccezione e ingiuntivo n. 468/2023 proposta da deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo e ridetermina il credito, in capo alla opposta, in € 12.943,98, oltre interessi di cui al D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. dal dovuto al saldo, condannando la parte opponente al pagamento della predetta somma in favore della parte opposta;
2) Condanna la parte opponente al pagamento dei 5/6 delle spese di lite, quota che liquida in €
4.231,00, compensando la restante quota, e disponendone il pagamento in favore del procuratore costituito della parte opposta, per fattone anticipo;
3) Rigetta la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. spiegata dalla parte opposta;
Potenza, 6.12.2025
Il giudice
Dott.ssa Rosa Maria Verrastro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice unico, dott.ssa Rosa Maria Verrastro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di R.G. 3344/2023, avente ad oggetto “noleggio" vertente
TRA P.IVA P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., Parte 1
,
rappresentato e difeso dall'avv. Tony Ceccarelli e dall'avv. Ilaria Onofri, con studio in Frosinone, come da mandato in atti;
OPPONENTE
E
in qualità di proprietaria del marchio AB Rent. P. IVA P.IVA_2 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Rosario Grieco, con studio in Torre Annunziata, come da mandato in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Parte_1 proponeva opposizione alCon atto di citazione notificato il 4.9.2023,
decreto ingiuntivo n. 468/2023, notificato il 27.6.2023, con il quale era alla medesima ingiunto il pagamento della somma di € 13.643,46 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, somma dovuta a titolo di corrispettivo maturato in forza del contratto di noleggio veicoli senza conducente in essere tra le parti e delle sue successive modificazioni ed integrazioni.
A fondamento della spiegata opposizione, la parte opponente eccepiva: che in forza del contratto quadro stipulato tra AB Rent Autonoleggio, marchio di proprietà della Controparte_1 e GSA Service
s.r.l., di locazione di veicoli senza conducente, erano consegnati da AB Rent i veicoli di cui all'elenco riportato in citazione;
che l'accordo prevedeva durata contrattuale di 24 mesi con km. 50.000 inclusi, oltre alla indicazione del prezzo per ogni 100 chilometri percorsi in eccedenza e le franchigie;
che in data 22.9.2020 SA autorizzava la sub locazione dei veicoli in favore di Parte 1 di Parte_1
e detta impresa chiedeva proroga del contratto di ulteriori 24 mesi ed innalzamento del chilometraggio da cinquantamila a settantamila per ogni veicolo;
che, pertanto, era sottoscritta, nel 2018, una scrittura integrativa;
che, per ogni vettura, era divenuto operativo il nuovo limite, aggiuntivo, dei settantamila chilometri da considerarsi inclusi nel corrispettivo;
che pertanto, con eccezione della fattura 20/2022 per la quale effettivamente la società era debitrice della ulteriore somma di € 3.000,00, i conteggi eseguiti dalla creditrice e riportati nelle fatture nn. 32/2022,61/2022,54/2022 erano del tutto erronei;
che, quanto alle fatture nn. 10/2 del 2022, 20/2022 e 30/2022, tutte relative al veicolo Fiat Punto tg.
EV 873KD, oltre alla erroneità del chilometraggio percorso in eccedenza, le somme riportate a titolo di danni riscontrati sul veicolo non erano dovute in quanto non potevano essere alla stessa addebitati né problemi dovuti alla ordinaria usura del mezzo, né costi di manutenzione alla quale ella aveva provveduto;
inoltre, la Parte_1 aveva provveduto a riconsegnare il 24.3.2022 la pulsanteria completa cofano posteriore, la macchinetta vetro manuale posteriore destro, la “latteria”, la moquette completa e 4 pannello per gli sportelli interni come richiesto telefonicamente;
che, infine, relativamente alle fatture in questione, erano stati addebitati costi non dovuti e non coerenti con il verbale di riconsegna del mezzo.
Si costituiva in giudizio il creditore, il quale, fornendo una diversa lettura ed interpretazione degli accordi intervenuti tra le parti, e, richiamando i verbali di riconsegna e la documentazione depositata anche nella fase monitoria, contestava in ogni punto la domanda dell'opponente e domandava il rigetto della spiegata opposizione.
La causa, per la quale era esperito procedimento di mediazione, stante la natura del rapporto controverso, era istruita mediante acquisizioni documentali e prova testimoniale.
L'opposizione, tempestiva quanto alla data della sua proposizione, va accolta, nei soli limiti che di seguito si esplicitano.
Il punto centrale sul quale si fonda l'opposizione concerne il chilometraggio non ricompreso nel canone mensile pattuito.
L'opponente sostiene che, in forza delle pattuizioni intervenute, detto limite sarebbe stato pari a quello originariamente pattuito, di cinquantamila chilometri, oltre l'ulteriore aumento, in aggiunta rispetto ad esso, di altri settantamila chilometri, per ognuno dei mezzi oggetto del godimento in capo alla medesima.
In sostanza, per ciascuna vettura doveva considerarsi ricompreso nel canone mensile una percorrenza di 120 mila chilometri, risultante dalla sommatoria dell'inziale massimale (cinquantamila) e del massimale aggiuntivo (settantamila chilometri). L'assunto, tuttavia, non trova alcuna conferma nel dato contrattuale.
E' incontestata tra le parti l'esistenza del contratto di locazione di veicoli senza conducente, in forza di una "scrittura integrativa all'accordo quadro n. LTSRL151 AB per la locazione di autoveicolo senza conducente", sottoscritta tra SA Service s.r.l.s. e l'odierna creditrice opposta.
Va precisato come dai documenti in atti risulti che SA Service s.r.l.s., sottoscrittrice dell'accordo quadro, avesse quale amministratrice unica Parte_1 titolare anche della ditta individuale Pt_1
,
[...]
Non è contestato che la ditta opponente abbia avuto in godimento i veicoli di cui all'elenco inserito anche nel corpo dell'atto di citazione.
Il limite originario del chilometraggio ricompreso nel canone mensile per ciascun a autovettura era pari, originariamente, a km. 50.000, con durata dell'accordo indicata in 24 mesi, circostanze che sono chiaramente indicate nel documento depositato, anche nella fase monitoria, dal creditore.
A seguito del subentro, le parti, per ciascun mezzo in locazione, modificavano in parte le condizioni contrattuali, laddove, per ciascuna vettura, l'opponente sottoscriveva proposte “di noleggio a lungo termine", nelle quali i mesi di nolo erano sempre indicati in 24, ma i chilometri “inclusi” nel canone mensile, erano stabiliti in 70.000. (es. proposta di noleggio n. 1737 del 20.9.2018, proposta di noleggio n. 1735 del 2020)
L'opponente sottoscriveva per accettazione ciascuna proposta, redatta e trasmessa da AB Rent, relativa ai mezzi ricevuti in godimento, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c.
Orbene, dalla lettura di ciascun contratto, formatosi mediante scambio di proposta ed accettazione conforme alla prima, appare evidente come, per ogni vettura, il chilometraggio rientrante nel canone mensile fosse pari a 70.000 chilometri.
D'altronde, lo stesso documento depositato da entrambe le parti a firma di SA, nella quale Parte_1
[...] autorizzava il subentro nel contratto della Parte_1 è coerente con il chilometraggio che compare in ogni contratto, come modificato dopo il subentro.
In sostanza, le parti concordavano che, per ciascuna vettura, il chilometraggio incluso nel canone mensile fosse aumentato, dagli originari cinquantamila, ai settantamila chilometri. (nei verbali di consegna originaria di ciascun mezzo, precedenti rispetto al subentro e sottoscritti da SA il limite del chilometraggio era indicato negli originari cinquantamila)
Alcun documento legittima una diversa interpretazione delle clausole contrattuali, con la conseguenza che l'eccezione principale sulla quale si regge la trama logica dell'opposizione (ovvero che il chilometraggio, con il subentro di Parte_1 fosse divenuto pari a 120 mila chilometri per autovettura) non può essere condiviso. Infine, e quanto alla rilevazione del chilometraggio e della eccedenza, la parte creditrice ha depositato in atti la documentazione dalla quale il dato emerge, costituita, quanto al dato finale (ovvero i chilometri percorsi) delle risultanze chilometriche con riferimento al dato risultante dall'ultima eseguita revisione e, quanto al dato inziale, dal chilometraggio riportato al momento della consegna del veicolo. (cfr. report allegato alla comparsa di costituzione e riposta e verbali di consegna di ciascun mezzo)
La differenza risulta calcolata solo per la parte del chilometraggio che, alla data della revisione, eccedeva il limite, maggiorato, dei settantamila chilometri. (non si pone pertanto il problema dell'addebito alla Parte_1 anche del chilometraggio della precedente utilizzatrice il cui canone mensile era calcolato sul limite dei cinquantamila euro)
Per quanto, invece, attiene alle restanti voci di credito, va premesso come sulle fatture nn. 20/2022 e
61/2022 non vi sia contestazione e, peraltro, la franchigia, anche per l'evento "rapina e furto", oltre che per "danni meccanici” era prevista nelle condizioni di contratto e su tale ultimo profilo si ritornerà in seguito.
Va anche rimarcato come sia stata proprio Parte_1 a denunciare l'avvenuto furto di una serie di autovetture, affermando che esse erano di proprietà di Prestige Car dei F.lli CI
Quanto, invece, alle restanti voci di credito, si osserva come le allegazioni della opponente siano piuttosto generiche, con le eccezioni che di seguito si analizzeranno.
In relazione alla Fiat Punto con targa EV 873KD ed alle fatture nn. 10/2 del 2022 e 20/2022, si osserva come:
il mezzo disponesse di autoradio, impianto che, alla data della inziale consegna era dato come funzionante (il verbale inziale è sottoscritto da entrambe le parti e riporta il dato della perfetta efficienza meccanica e funzionalità di accessori e rivestimenti);
l'impianto, alla data della riconsegna, veniva indicato come non funzionante;
alla data della riconsegna erano indicati quali problemi: ammaccature varie, danni all'interno dell'abitacolo, moquette danneggiata, auto necessitante di batteria e con problemi di accensione.
Orbene, le fatture n. 20/2022 e 10/2 del 2022 non sono coerenti con i danni descritti nel verbale di riconsegna.
Ed infatti, nel verbale di riconsegna non vi è alcun riferimento alla “fusione del motore", oggetto della voce di costo della fattura n. 10/2 ed in esso manca il riferimento alla necessità di sostituire i cerchi in lega che compaiono, invece, quale voce di costo nella fattura n. 20/2022.
Per tali voci di addebito non si ritiene che la parte opposta abbia fornito prova sufficiente a sostegno.
Di conseguenza, il decreto ingiuntivo va revocato e rideterminato il credito, in termini di sorte capitale, in capo alla opposta, in € 12.943,98 (risultante dall'importo di cui alla ingiunzione di € 13643,46 meno € 516,48 di cui alla fattura n. 10/2 del 2022, sottratta anche la voce "ripristino cerchi in lega" con importo fattura di € 183,00 come da fattura 20/2022).
La parte opponente va pertanto condannata al pagamento della predetta somma, oltre interessi legali di cui al D.Lgs. 231/2002 e s.m.i., dal dovuto al saldo.
Solo entro tali limiti si ritiene che l'opposizione sia fondata, non essendo invece attendibili, alla stregua del dato documentale le deposizioni rese dal padre e dal suocero di "piuttosto Parte_1
generiche e, stanti le emergenze documentali, in parte inconferenti.
Le spese di lite seguono la soccombenza in quota di 5/6, ritenuto che l'accoglimento della opposizione e la rideterminazione del credito, comunque sussistente in capo alla opposta, integri grave ed eccezionale ragione per disporne la compensazione per la restante quota di 1/6. (sul regime delle spese di lite in caso di rideterminazione del credito della opposta cfr. Cass. n. 17854/2020 ma anche Cass. ord. 15916/2021 e n. 24482/2022)
Le spese, al netto della quota compensata, sono liquidate in € 4.231,00 oltre spese forfettarie IVA e
CPA come per legge, somma determinata in base al valore della causa, alla sua natura, alle attività processuali svolte, ai criteri tariffari di cui al d.m. 55/2014 e s.m.i. applicati in valori medi di tariffa in relazione al livello di complessità della controversia.
Ne va disposto il pagamento in favore del procuratore costituito per parte opposta, per fattone anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto
Parte_1 ogni altra domanda, eccezione e ingiuntivo n. 468/2023 proposta da deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo e ridetermina il credito, in capo alla opposta, in € 12.943,98, oltre interessi di cui al D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. dal dovuto al saldo, condannando la parte opponente al pagamento della predetta somma in favore della parte opposta;
2) Condanna la parte opponente al pagamento dei 5/6 delle spese di lite, quota che liquida in €
4.231,00, compensando la restante quota, e disponendone il pagamento in favore del procuratore costituito della parte opposta, per fattone anticipo;
3) Rigetta la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. spiegata dalla parte opposta;
Potenza, 6.12.2025
Il giudice
Dott.ssa Rosa Maria Verrastro