Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 28/05/2025, n. 10333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10333 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 10333/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01144/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1144 del 2024, proposto da NT TR, rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Esposito, Ciro Santonicola, con domicilio digitale presso la PEC come da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'istruzione e del merito, Ministero dell'università e della ricerca, in persona del legale rappresentante p.t ., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’accertamento
- del silenzio illegittimamente serbato dal Ministero dell'istruzione e del merito in relazione all'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità presentata in data 21.10.2022 ai fini dell'inserimento nelle graduatorie per l'insegnamento di sostegno;
- dell'obbligo della p.a. di provvedere espressamente sull'istanza di cui al precedente punto; per la condanna dell'Amministrazione intimata a provvedere sull'istanza presentata dalla ricorrente nel termine indicato ai sensi dell'art. 117, comma 2 c.p.a.; nonché
per la nomina di un Commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l'adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia dell'amministrazione intimata
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione e del merito e del Ministero dell'università e della ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato :
- che con ricorso ex art. 117 c.p.a. notificato e depositato il 02.02.2024 l’istante in epigrafe, nel premettere di aver presentato in data 21.10.2022 istanza ai sensi del d.lgs. n. 206/2007 per il riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania e che l’amministrazione intimata non ha provveduto nel termine previsto dall’art. 16 d.lgs. cit., ha formulato le domande (parimenti riportate) in epigrafe;
- che le amministrazioni intimate si sono costituite in resistenza con comparsa di stile;
- che all’odierna camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato :
- che il ricorso è fondato (v. ex plur . di questo Tribunale, sez. IV, sent. 27.1.2025, n. 1784);
- che i presupposti per l’accoglimento del ricorso avverso il silenzio sono costituiti dall’esistenza di un obbligo di provvedere in capo all’amministrazione e dall’inerzia serbata da quest’ultima oltre il termine previsto per l’adozione del provvedimento;
- che nel caso in esame:
a) sussiste l’obbligo del Ministero dell’istruzione e del merito (cfr. art. 2, co. 1, d.l. n. 1/2020, conv. con modif. dalla l. n. 12/2020) di provvedere entro il termine previsto dall’art. 16 d.lgs. n. 206/2007, ai sensi del quale: co. 2: “Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni”; co. 6: “Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato”;
b) l’anzidetto termine risulta infruttuosamente decorso, non avendo l’amministrazione adottato il provvedimento conclusivo;
- che pertanto si deve ordinare al Ministero dell’istruzione e del merito di provvedere sull’istanza di parte ricorrente, nominando sin d’ora un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia, nei termini (stabiliti avendo riguardo all’epoca di avvio del procedimento; 2022) e con le modalità indicate in dispositivo;
- che le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di provvedere sull’istanza di parte ricorrente nel termine di 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa (ovvero, se anteriore, dalla notificazione a iniziativa di parte) della presente sentenza;
- nomina commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’istruzione e del merito, o suo delegato, il quale, in caso di perdurante inerzia e a richiesta dell’istante, provvederà entro ulteriori 60 giorni (dalla richiesta di parte);
- condanna il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese processuali, che liquida in euro 750,00, oltre iva e cpa come per legge da distrarsi in favore dei difensori, avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Anna Maria Verlengia, Presidente FF, Estensore
Annalisa Tricarico, Referendario
Pierluigi Tonnara, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Anna Maria Verlengia |
IL SEGRETARIO