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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 01/04/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 292 RG. 2024;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Fabio Faraci e
/P.VA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Antonella Russo.
OGGETTO: retribuzione definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale esponendo:
- di aver lavorato alle dipendenze della società resistente, come addetta alle pulizie, dal marzo al giugno 2023;
- che l'orario di lavoro concretamente osservato era di 60 ore a settimana (dal lunedì al sabato per 10 ore al giorno), a dispetto di quanto pattuito e indicato nelle buste paga. Chiede pertanto la condanna della società resistente al pagamento di € 5.789,55 lordi a titolo di differenze sulla retribuzione ordinaria, sulla 13° e 14° mensilità e sul TFR, nonché a titolo di “lavoro festivo, ferie maturate e non godute, permessi”.
Si è costituita in giudizio la resistente la quale ha contestato i fatti dedotti in CP_2 ricorso e ha chiesto il rigetto della domanda.
Sul contraddittorio così costituito, assunte le prove orali reputate necessarie, la causa è stata decisa
MOTIVAZIONE Il ricorso va rigettato.
Preliminarmente giova ricordare che l'onere di provare l'intensità dello sforzo lavorativo profuso, laddove questo esuli dai termini contrattualmente stabiliti, grava sul lavoratore. 1 Nel caso di specie, le risultanze istruttorie hanno dato esiti confusi e contraddittori, al punto da non poter ritenere assolto l'onere appena tracciato.
In particolare: può dirsi provato il fatto che l'attività lavoratVA sia stata espletata dal lunedì al sabato (irrilevante ogni riferimento dei testimoni alle domeniche lavorate, dal momento che in ricorso non si rinvengono allegazioni a riguardo). Del resto, in sede di interrogatorio formale, pure il legale rappresentante della società ha confermato tale circostanza.
Può essere poi ritenuto provato il fatto che l'attività lavoratVA, ad ogni occasione, iniziasse prima delle 6,00 (approssimatVAmente, verso le 5,45, come affermato nell'atto introduttivo), dal momento che sia la teste che la teste TE S_
(altra collega della ricorrente fra il marzo e i primi giorni di giugno 2023) hanno riferito che l'attività iniziava alle 6,00 del mattino, ma che la ricorrente, prima, passava a prenderle in macchina.
Ciò detto, vie è una forte incertezza circa l'orario di fine giornata. Sul punto, la deposizione della teste non appare utile, dal momento che la TE stessa era solita andare via verso le 8,45 per svolgere attività per altro datore di lavoro. La teste , invece, ha reso dichiarazioni contraddittorie e, comunque, la cui S_ attendibilità appare assai dubbia anche in relazione a quanto dichiarato dalla
. TE
In dettaglio: la ha dapprima riferito che la prestazione di lavoro “venVA svolta S_ fino alle 14-14:30, qualche volta anche oltre”, lasciando quindi intendere che, di solito e salvo ipotesi eccezionali che si verificavano “qualche volta”, fra le 14,00 e le 14,30 la giornata di lavoro cessava. SuccessVAmente, però, la medesima testimone ha riferito che, quasi sempre (ossia, 4-5 volte su 6 giorni a settimana) l'attività venVA svolta fino alle 15,00, e solo una- due volte a settimana cessava prima. Anche a voler sorvolare su tale aporia (di per sé non decisVA), va detto che è la stessa attendibilità della a destare perplessità, per via delle contraddizioni fra le S_ deposizioni rese dalla stessa e le dichiarazioni degli altri testimoni. La ha sostanzialmente dichiarato di aver lavorato quotidianamente con la S_ ricorrente (“queste incombenze le svolgevo io insieme alla sig.ra ricorrente e alla sig.ra
, talvolta venVAmo aiutate anche da un ragazzo tunisino di nome Parte_2
Sul posto ci recavamo tutti insieme con un'autovettura della società”). Per_1
Tuttavia, la teste ha reso dichiarazioni in parte difformi: “circa tre volte a TE settimana lavoravo insieme alla ricorrente, gli altri due giorni lavoravo da sola. Quando lavoravo con la ricorrente lei mi venVA a prendere a casa verso le 5:45. Di solito era sola, qualche volta c'erano altre persone che però lavoravano poco con noi”. Si tratta di dichiarazioni in contrasto con quanto riferito dalla , la quale aveva S_ invece affermato che, quotidianamente, la ricorrente era solita recarsi a lavorare insieme ad entrambe le testimoni.
2 La poi fa un'aggiunta che, invece, si pone in linea di contiguità con quanto TE riferito dalla , ma in antitesi con le dichiarazioni da ultimo riportate: “riconosco S_ la sig.ra [ ], quando lavoravo con la ricorrente la signora era CP_3 S_ CP_3 sempre presente”. In sostanza, non è chiaro se possa dirsi o meno che la fosse abitualmente S_ presente a lavoro insieme alla ricorrente e, quindi, se la stessa fosse o meno attendibile ai fini dell'individuazione dell'orario di fine giornata. Le aporie appena evidenziate, peraltro, non sono le uniche. La , dopo aver affermato che l'attività venVA prestata da tre persone S_
( e ), con l'aggiunta sporadica di una quarta persona (un Pt_1 S_ TE signore tunisino di nome , ha dichiarato che, verso le 9,00, dopo aver pulito le Per_1 palestre, ci si doveva recare a pulire taluni condomini e altri luoghi, e che tale attività venVA sempre svolta a coppie. La quindi, era solita portare con la Pt_1 macchina aziendale le sue colleghe presso i siti da pulire. In sostanza, giornalmente si formavano delle coppie che la accompagnava presso i condomini e gli Pt_1 uffici da pulire. Tuttavia, la ha pure riferito che la andava via sempre alle 9,00 in S_ TE quanto impegnata con altri datori di lavoro (circostanza confermata pure da quest'ultima). Posto che il era presente solo “talvolta”, come detto, non è chiaro a quali Per_1 possibili coppie abbia inteso fare riferimento la , dato che, di regola, erano solo S_ lei e la ad essere presenti dalle 9,00 in poi. Pt_1
In altre parole, la prassi descritta dalla , secondo la quale, alle 9,00, ultimata la S_ pulizia delle palestre, le formava le coppie e le accompagnava negli altri Pt_1 siti da pulire, non sembra comprensibile né ragionevole. Chiamata a spiegare la detta contraddizione, la ha menzionato per la prima S_ volta un'altra lavoratrice, tale “che si recava sul sito da pulire con mezzi Per_2 propri”. In disparte la circostanza che questa ulteriore collega non era stata precedentemente menzionata né dalla , né dalla e che il suo nome S_ TE non compare affatto negli atti di causa, in realtà, questa precisazione apre altre contraddizioni. Rimane infatti incomprensibile il riferimento alla prassi secondo la quale la ricorrente accompagnava le coppie presso i siti da pulire, visto che la Per_2 utilizzava un proprio mezzo di trasporto. Inoltre, va detto che comunque non era possibile immaginare più di una coppia (fatta eccezione per gli sporadici casi in cui lavorava anche il . Quindi, non era comunque possibile che la giornata di Pt_3 lavoro ordinaria si svolgesse secondo la prassi descritta dalla . S_
Tutte queste contraddizioni rendono scarsamente attendibile la deposizione della teste appena esaminata. Non potendosi ravvisare la sufficienza delle dichiarazioni della (la quale, TE come detto, alle 8,45 andava via e, quindi, non è stata in grado di riferire l'orario di fine giornata), posto che l'onere di provare i fatti allegati grava sulla ricorrente, non si può che ritenere che il detto onere non sia stato adempiuto in modo sufficientemente preciso.
3 Le domande imperniate sull'espletamento di lavoro supplementare/straordinario vanno quindi tutte rigettate.
Venendo poi alle domande concernenti “lavoro festivo, ferie maturate e non godute, permessi”, va detto che l'atto introduttivo è carente di qualsia si allegazione. Anche queste, pertanto, vanno respinte.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite vanno compensate nella misura del 50%, dal momento che non si può escludere che le aporie contenute nella deposizione della e sopra esaminate S_ siano state dovute a una scarsa comprensione delle domande da parte della medesima. La quota residua segue la soccombenza e viene liquidate secondo i parametri del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (compreso fra € 5.200 ed € 26.000) nonché dell'espletamento delle attività di studio, introduzione, istruzione e decisione della stessa.
PQM
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese di lite nella misura di 1/2 e pone a carico della parte ricorrente la quota residua, che liquida in complessivi € 1.350,00 oltre VA, CPA e spese generali.
Trapani, 1.4.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Fabio Faraci e
/P.VA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Antonella Russo.
OGGETTO: retribuzione definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale esponendo:
- di aver lavorato alle dipendenze della società resistente, come addetta alle pulizie, dal marzo al giugno 2023;
- che l'orario di lavoro concretamente osservato era di 60 ore a settimana (dal lunedì al sabato per 10 ore al giorno), a dispetto di quanto pattuito e indicato nelle buste paga. Chiede pertanto la condanna della società resistente al pagamento di € 5.789,55 lordi a titolo di differenze sulla retribuzione ordinaria, sulla 13° e 14° mensilità e sul TFR, nonché a titolo di “lavoro festivo, ferie maturate e non godute, permessi”.
Si è costituita in giudizio la resistente la quale ha contestato i fatti dedotti in CP_2 ricorso e ha chiesto il rigetto della domanda.
Sul contraddittorio così costituito, assunte le prove orali reputate necessarie, la causa è stata decisa
MOTIVAZIONE Il ricorso va rigettato.
Preliminarmente giova ricordare che l'onere di provare l'intensità dello sforzo lavorativo profuso, laddove questo esuli dai termini contrattualmente stabiliti, grava sul lavoratore. 1 Nel caso di specie, le risultanze istruttorie hanno dato esiti confusi e contraddittori, al punto da non poter ritenere assolto l'onere appena tracciato.
In particolare: può dirsi provato il fatto che l'attività lavoratVA sia stata espletata dal lunedì al sabato (irrilevante ogni riferimento dei testimoni alle domeniche lavorate, dal momento che in ricorso non si rinvengono allegazioni a riguardo). Del resto, in sede di interrogatorio formale, pure il legale rappresentante della società ha confermato tale circostanza.
Può essere poi ritenuto provato il fatto che l'attività lavoratVA, ad ogni occasione, iniziasse prima delle 6,00 (approssimatVAmente, verso le 5,45, come affermato nell'atto introduttivo), dal momento che sia la teste che la teste TE S_
(altra collega della ricorrente fra il marzo e i primi giorni di giugno 2023) hanno riferito che l'attività iniziava alle 6,00 del mattino, ma che la ricorrente, prima, passava a prenderle in macchina.
Ciò detto, vie è una forte incertezza circa l'orario di fine giornata. Sul punto, la deposizione della teste non appare utile, dal momento che la TE stessa era solita andare via verso le 8,45 per svolgere attività per altro datore di lavoro. La teste , invece, ha reso dichiarazioni contraddittorie e, comunque, la cui S_ attendibilità appare assai dubbia anche in relazione a quanto dichiarato dalla
. TE
In dettaglio: la ha dapprima riferito che la prestazione di lavoro “venVA svolta S_ fino alle 14-14:30, qualche volta anche oltre”, lasciando quindi intendere che, di solito e salvo ipotesi eccezionali che si verificavano “qualche volta”, fra le 14,00 e le 14,30 la giornata di lavoro cessava. SuccessVAmente, però, la medesima testimone ha riferito che, quasi sempre (ossia, 4-5 volte su 6 giorni a settimana) l'attività venVA svolta fino alle 15,00, e solo una- due volte a settimana cessava prima. Anche a voler sorvolare su tale aporia (di per sé non decisVA), va detto che è la stessa attendibilità della a destare perplessità, per via delle contraddizioni fra le S_ deposizioni rese dalla stessa e le dichiarazioni degli altri testimoni. La ha sostanzialmente dichiarato di aver lavorato quotidianamente con la S_ ricorrente (“queste incombenze le svolgevo io insieme alla sig.ra ricorrente e alla sig.ra
, talvolta venVAmo aiutate anche da un ragazzo tunisino di nome Parte_2
Sul posto ci recavamo tutti insieme con un'autovettura della società”). Per_1
Tuttavia, la teste ha reso dichiarazioni in parte difformi: “circa tre volte a TE settimana lavoravo insieme alla ricorrente, gli altri due giorni lavoravo da sola. Quando lavoravo con la ricorrente lei mi venVA a prendere a casa verso le 5:45. Di solito era sola, qualche volta c'erano altre persone che però lavoravano poco con noi”. Si tratta di dichiarazioni in contrasto con quanto riferito dalla , la quale aveva S_ invece affermato che, quotidianamente, la ricorrente era solita recarsi a lavorare insieme ad entrambe le testimoni.
2 La poi fa un'aggiunta che, invece, si pone in linea di contiguità con quanto TE riferito dalla , ma in antitesi con le dichiarazioni da ultimo riportate: “riconosco S_ la sig.ra [ ], quando lavoravo con la ricorrente la signora era CP_3 S_ CP_3 sempre presente”. In sostanza, non è chiaro se possa dirsi o meno che la fosse abitualmente S_ presente a lavoro insieme alla ricorrente e, quindi, se la stessa fosse o meno attendibile ai fini dell'individuazione dell'orario di fine giornata. Le aporie appena evidenziate, peraltro, non sono le uniche. La , dopo aver affermato che l'attività venVA prestata da tre persone S_
( e ), con l'aggiunta sporadica di una quarta persona (un Pt_1 S_ TE signore tunisino di nome , ha dichiarato che, verso le 9,00, dopo aver pulito le Per_1 palestre, ci si doveva recare a pulire taluni condomini e altri luoghi, e che tale attività venVA sempre svolta a coppie. La quindi, era solita portare con la Pt_1 macchina aziendale le sue colleghe presso i siti da pulire. In sostanza, giornalmente si formavano delle coppie che la accompagnava presso i condomini e gli Pt_1 uffici da pulire. Tuttavia, la ha pure riferito che la andava via sempre alle 9,00 in S_ TE quanto impegnata con altri datori di lavoro (circostanza confermata pure da quest'ultima). Posto che il era presente solo “talvolta”, come detto, non è chiaro a quali Per_1 possibili coppie abbia inteso fare riferimento la , dato che, di regola, erano solo S_ lei e la ad essere presenti dalle 9,00 in poi. Pt_1
In altre parole, la prassi descritta dalla , secondo la quale, alle 9,00, ultimata la S_ pulizia delle palestre, le formava le coppie e le accompagnava negli altri Pt_1 siti da pulire, non sembra comprensibile né ragionevole. Chiamata a spiegare la detta contraddizione, la ha menzionato per la prima S_ volta un'altra lavoratrice, tale “che si recava sul sito da pulire con mezzi Per_2 propri”. In disparte la circostanza che questa ulteriore collega non era stata precedentemente menzionata né dalla , né dalla e che il suo nome S_ TE non compare affatto negli atti di causa, in realtà, questa precisazione apre altre contraddizioni. Rimane infatti incomprensibile il riferimento alla prassi secondo la quale la ricorrente accompagnava le coppie presso i siti da pulire, visto che la Per_2 utilizzava un proprio mezzo di trasporto. Inoltre, va detto che comunque non era possibile immaginare più di una coppia (fatta eccezione per gli sporadici casi in cui lavorava anche il . Quindi, non era comunque possibile che la giornata di Pt_3 lavoro ordinaria si svolgesse secondo la prassi descritta dalla . S_
Tutte queste contraddizioni rendono scarsamente attendibile la deposizione della teste appena esaminata. Non potendosi ravvisare la sufficienza delle dichiarazioni della (la quale, TE come detto, alle 8,45 andava via e, quindi, non è stata in grado di riferire l'orario di fine giornata), posto che l'onere di provare i fatti allegati grava sulla ricorrente, non si può che ritenere che il detto onere non sia stato adempiuto in modo sufficientemente preciso.
3 Le domande imperniate sull'espletamento di lavoro supplementare/straordinario vanno quindi tutte rigettate.
Venendo poi alle domande concernenti “lavoro festivo, ferie maturate e non godute, permessi”, va detto che l'atto introduttivo è carente di qualsia si allegazione. Anche queste, pertanto, vanno respinte.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite vanno compensate nella misura del 50%, dal momento che non si può escludere che le aporie contenute nella deposizione della e sopra esaminate S_ siano state dovute a una scarsa comprensione delle domande da parte della medesima. La quota residua segue la soccombenza e viene liquidate secondo i parametri del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (compreso fra € 5.200 ed € 26.000) nonché dell'espletamento delle attività di studio, introduzione, istruzione e decisione della stessa.
PQM
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese di lite nella misura di 1/2 e pone a carico della parte ricorrente la quota residua, che liquida in complessivi € 1.350,00 oltre VA, CPA e spese generali.
Trapani, 1.4.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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