Articolo 4 della Legge 27 dicembre 1953, n. 959
Articolo 3
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15 gennaio 1954
Art. 4.
Le disposizioni della presente legge non si applicano agli enti di diritto pubblico in quanto concessionari di grandi derivazioni d'acqua a scopo potabile o irriguo e per i quali la produzione di energia elettrica sia di natura esclusivamente stagionale.

Entrata in vigore il 15 gennaio 1954
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