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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 03/09/2025, n. 2746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2746 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Seconda Sezione civile
R.G. 422/2025
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente rel.
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 10/03/2025, promossa con ricorso da
C.F. ) rappresentato e difeso in Parte_1 C.F._1 giudizio dall'avv. Marco Pedrett, dall'avv. Federico Pradella e dall'avv.
Giovanni Quinternetto, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, come da procura allegata al ricorso in riassunzione (v. allegato A);
ricorrente in riassunzione contro
Controparte_1
(C.F. ), rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Paolo
[...] P.IVA_1
1 Palmisano e dall'avv. Tiziana Moja, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Marco Toso, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in riassunzione;
resistente in riassunzione
Oggetto: Riassunzione ex art. 392 cpc a seguito dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 34097 del 10/2/25 avverso la sentenza n. 3024 pubblicata il
13/12/2021 dalla Corte d'Appello di Venezia, Prima sezione.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
Nel merito.
Confermata se del caso la sospensiva della sanzione già disposta nel giudizio RG
277/2021, accogliersi il presente ricorso per tutti i motivi della ribadita e spiegata opposizione e, conseguentemente, annullare, dichiarare nullo e/o inefficace il provvedimento / delibera di applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie della n. 21635, emessa in data 11.12.2020 e notificata in data 29.12.2020 CP_1 congiuntamente all'Atto di Accertamento, unitamente ad ogni atto e provvedimento prodromico, presupposto ed istruttorio connesso.
In via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del presente ricorso, in riassunzione ex art. 392 c.p.c. determinarsi nel minimo edittale la sanzione amministrativa a carico del dott. Parte_1
In ogni caso: spese di giudizio, ivi compreso il contributo unificato, integralmente rifuse.
Per parte resistente:
Si chiede che codesta ecc.ma Corte, disattesa ogni contraria domanda eccezione e deduzione, voglia:
2 (i) quale giudice del rinvio, rigettare l'opposizione proposta dal signor avverso la delibera n. 21635/2020 e l'istanza sospensiva, Parte_1 per i motivi di inammissibilità e infondatezza sopra rappresentati;
(ii) condannare il ricorrente alla restituzione degli importi corrisposti dalla a titolo di spese processuali del giudizio concluso con CP_1 sentenza n. 3024/2021 pari a € 12.719,00 oltre interessi e/o rivalutazione monetaria;
(iii) condannare il ricorrente al rimborso delle spese della presente fase di rinvio e del giudizio innanzi alla Corte di cassazione, con ogni più ampia riserva di deduzioni difensive, allegazioni ed istanze, anche istruttorie nel prosieguo del presente giudizio.
Ragioni della decisione
Con ordinanza 34097 emessa il 10/2/25, la Corte di cassazione annullava la sentenza n. 3024 emessa dalla Corte d'Appello di Venezia in data 13/12/2021, disponendo il rinvio alla stessa Corte territoriale affinché, in altra composizione, uniformandosi ai principi di diritto espressi, decidesse sull'opposizione proposta ex art. 195 TUF da avverso la delibera n. 21635/20, Parte_1 CP_1 con cui gli era stata comminata una sanzione complessiva di € 70.000,00 per le violazioni riscontrate dalla quale amministratore delegato Controparte_2 della Parte_2
In particolare, premesso che il dott. aveva ricoperto, dal Parte_1
15/12/2011 fino al 31/5/2017, la qualifica di Amministratore Delegato della società Serenissima Società di Gestione del RiPArmio S.p.a. sottoposta, nel periodo intercorrente tra il 19/3/2018 e il 16/4/2019, a vigilanza ispettiva, la
Divisione Intermediari della sulla base delle relazioni ispettive CP_3 predisposte dalla Divisione Ispettorato, ha rilevato che nel periodo intercorso tra l'1/1/2016 e il 30/6/2017, erano state poste in essere violazioni della normativa
3 di settore in materia di diligenza e correttezza nella prestazione del servizio di gestione collettiva del riPArmio (violazione sub A) e di gestione dei conflitti di Parte interesse (violazione sub B), da parte di e dell'Amministratore Delegato di Parte
.
Con la lettera di contestazione 3/10/2019, notificata il 14/10/2019, la Divisione Parte Intermediari ha, quindi, comunicato al ed a l'avvio del Parte_1 procedimento sanzionatorio n. 97592/2019 per le seguenti violazioni (v. doc. 3 ric.):
A) violazione dell'art. 35 decies, lettere a) e c), del TUF, e dell'art. 97, lettera a), del Regolamento n. 20307 del 15/2/2018, in tema di diligenza, CP_1 traPArenza e correttezza e di adozione di misure e tutele atte a garantire il corretto svolgimento del servizio di gestione collettiva del riPArmio e violazione dell'art. 35 decies, lettera c), del TUF e dell'art. 113 del Regolamento n. CP_1
20307 del 15/2/2018, in tema di risorse e procedure idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e di modalità di esercizio delle funzioni di controllo di conformità delle norme;
B) violazione dell'art. 35 decies, lettere b) e c), del TUF, e degli articoli 115, 117
e 118 del Regolamento ON n. 20307 del 15/2/2018, in tema di misure atte a garantire la corretta identificazione e gestione delle situazioni di conflitto di interessi potenzialmente pregiudizievoli per gli OICR e di tenuta del relativo registro e violazione dell'art. 35 decies, lettera c), del TUF, e dell'art. 113 del
Regolamento ON n. 20307 del 15/2/2018, sopra già richiamato.
Le ipotesi di illecito erano contestate ai sensi degli articoli 190 e 195 del TUF, come novellati dal d.lgs. n. 72/2015, a quale autore delle Parte_2 violazioni nel Periodo Rilevante (compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 maggio
2017) nonché a ai sensi dell'art. 190-bis, introdotto nel TUF Parte_1 dal menzionato D. Lgs. n. 72/2015 oltre che del già richiamato art. 195, del TUF,
4 in ragione del suo ruolo di Amministratore Delegato nel menzionato periodo e del grave pregiudizio per la tutela degli investitori dei Fondi causato dalle sue specifiche condotte.
All'esito del procedimento svolto avanti all'Ufficio Sanzioni Amministrative, vista sia la Relazione del 7 agosto 2020, con cui l'USA, esaminati gli atti del procedimento e sentiti gli interessati, aveva ritenuto accertati i fatti contestati, e sia la Relazione Integrativa del 19 ottobre 2020, tenuto conto delle controdeduzioni difensive degli interessati senza alcun elemento di novità in relazione al quadro fattuale, la aveva adottato la delibera n. 21635 in CP_1 data 11/12/20, con cui, sul presupposto della sussistenza delle accertate violazioni, aveva applicato le seguenti sanzioni:
- a (P. I: ), la sanzione Parte_2 P.IVA_2 amministrativa pecuniaria complessiva di euro 120.000,00 (di cui euro
70.000,00 in relazione alla Violazione A ed euro 50.000,00 in relazione alla Violazione B);
- a (C.F.; ), la sanzione Parte_1 C.F._1 amministrativa pecuniaria complessiva di euro 70.000,00 (di cui euro
40.000,00 in relazione alla Violazione A ed euro 30.000,00 in relazione alla Violazione B).
Avverso la delibera n. 21635/20, aveva proposto ricorso ex art. Parte_1
195 TUF avanti alla Corte d'Appello di Venezia, che, nel regolare contraddittorio fra le parti, aveva annullato la predetta delibera con la sentenza n.
3024 emessa il 28/10/21 per non avere assolto all'onere di provare quali CP_1 condotte il avrebbe dovuto porre in essere per non incorrere nelle Parte_1 generiche contestazioni, per il cui riscontro non erano sufficienti le valutazioni contenute negli accertamenti ispettivi.
5 In accoglimento del ricorso proposto da la Corte di legittimità, con CP_1 ordinanza n. 34097 del 24/6/24, aveva cassato la sentenza della Corte d'Appello di Venezia, rinviando alla medesima Corte territoriale.
Con ricorso depositato in data 10/3/25, aveva riassunto la causa Parte_1 ex art. 392 cpc, insistendo per l'accoglimento dell'opposizione avverso alla delibera n. 21635/20. CP_1
Pertanto, all'udienza del 17/6/25, le parti precisavano le conclusioni come sopra trascritte e la Corte, sentita la discussione orale delle parti, tratteneva la causa in decisione.
***
La Corte di cassazione, con l'ordinanza di rinvio n. 34097/24, ha annullato la sentenza n. 3024/21 in quanto la Corte d'appello, affermando che non CP_1 aveva provato le condotte omissive e commissive del non si era Parte_1 attenuta al principio posto dall'art. 3 della L.689/1981 che, riguardo alle sanzioni amministrative, pone una presunzione di colpa a carico del trasgressore, onerato di dimostrare di aver diligentemente adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa di settore;
inoltre, escludendo qualsiasi efficacia probatoria ai verbali ispettivi, non aveva considerato che le valutazioni ivi contenute costituivano un elemento di prova da esaminare in concorso con gli altri elementi e che potevano essere disattesi solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio.
Ciò premesso, in questa sede, sulla base dei principi espressi dalla Suprema
Corte, deve essere rinnovato l'esame dei diversi motivi di opposizione ex art.195, comma IV, Tuf, riproposti dal e non coperti dal giudicato. Parte_1
1.Violazione del termine ex art. 195 Tuf.
In relazione alla violazione del termine di 180 giorni dall'accertamento degli addebiti contestati - termine previsto dall'art. 195 Tuf per l'applicazione della
6 sanzione da parte di - il richiama quanto già affermato CP_1 Parte_1 nell'originario ricorso in opposizione, chiedendo la dichiarazione di nullità della delibera impugnata.
Il motivo è inammissibile.
In generale, va rilevato che, dato il carattere chiuso del procedimento di cui all'art. 394 cpc, il giudice del rinvio è tenuto a riesaminare la controversia nel rispetto del principio di diritto formulato dalla cassazione con riferimento agli aspetti non definiti nei precedenti gradi;
inoltre, in ipotesi di cassazione con rinvio per violazione di norme di diritto, il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, ed attenersi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se in ipotesi non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità della stessa (Cass. 7091/22). Del resto, l'art. 384, secondo comma, cpc (“la Corte di cassazione, quando accoglie il ricorso, cassa la sentenza rinviando la causa ad altro giudice, il quale deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto stabilito dalla Corte), dispone l'obbligo inderogabile del giudice del rinvio di conformarsi alla decisione di legittimità, non solo quanto al principio di diritto, ma anche a quanto ivi stabilito.
Il precetto di tale norma comporta che, ove una sentenza sia cassata per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, è precluso al giudice di rinvio qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato sulla scorta di fatti o profili non dedotti, ovvero di una rivalutazione
7 dei fatti accertati o di una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso (cfr. Cass. SU 15602/19).
Nel caso di specie, premesso che la questione procedurale circa la pretesa decadenza del potere sanzionatorio di per violazione del termine ex art. CP_1
195, quarto comma, Tuf è stata rigettata dalla Corte d'Appello con la sentenza n.
3094/21, tale questione resta preclusa in questa sede, costituendo un presupposto logico e giuridico ormai definitivamente accertato e che impedirebbe la doverosa applicazione dei principi di diritto espressi dalla Suprema Corte.
2. Fatti contestati.
Merita ripercorrere i fatti principali della complessa vicenda.
In data 21/03/18 è stata avviata nei confronti di una Parte_2 verifica ispettiva disposta dal Presidente della ON con lettera di incarico prot. n. 0074093/18 del 19/03/18, dalla quale sono emersi profili di competenza di CA d'IA rappresentati nella Nota informativa preliminare prot.
0087572/18 del 28/03/18, trasmessa alla stessa CA d'IA in data 29/03/18.
La CA d'IA, con Nota prot. n. 0497332/18 del 23/04/18, quindi, ha richiesto alla ai sensi dell'art.
6-ter, comma 5, del TUF, di condurre CP_1
Parte sulla specifici accertamenti sui seguenti profili:
- Governance. È stato chiesto di valutare la funzionalità degli assetti di governo con riguardo alla capacità di: elaborare e dare attuazione alla strategia aziendale, definire politiche di gestione del rischio coerenti con l'evoluzione dell'operatività e svolgere un adeguato monitoraggio sull'attività svolta. Sono stati, altresì, richiesti specifici approfondimenti sulle analisi svolte dal CdA e dal Collegio Sindacale, in sede di approvazione del bilancio 2016, in ordine alla piena recuperabilità dei Parte crediti vantati dalla nei confronti dei fondi gestiti e alla sussistenza del presupposto della continuità aziendale;
8 - Assetto organizzativo e sistema dei controlli. È stata chiesta la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo-procedurale e del Parte sistema dei controlli della con riguardo all'efficacia delle azioni poste in essere dalle Funzioni di controllo interno e dal Collegio
Sindacale e all'idoneità degli strumenti di controllo dei rischi;
- Operatività dei fondi. Sono stati richiesti specifici approfondimenti sull'operatività dei fondi e per ciò che concerne la CP_4 CP_5 valutazione degli assets in portafoglio e la gestione dei conflitti di interesse, al fine di approfondire le iniziative che avevano generato determinate criticità;
- Adeguatezza patrimoniale e presupposto della continuità aziendale. È stato richiesto di valutare l'idoneità delle misure di accantonamento per rischi e spese future e di rettifica di elementi dell'attivo prospettate nel progetto di Bilancio per l'esercizio 2017 a fronteggiare l'insorgenza di eventuali ulteriori rischi patrimoniali che possano compromettere il presupposto della continuità aziendale.
L'ispezione è stata avviata in data 17/05/18 con riferimento al periodo decorrente dal 1/1/16 al 30/6/2017, data di avvio del rinnovo organizzativo procedurale.
Gli accertamenti ispettivi - mirati a verificare, per i profili di competenza della a) le modalità di svolgimento del processo decisionale di investimento;
CP_1
b) la valutazione degli attivi immobiliari ed il relativo processo di valutazione;
c)
i rapporti instaurati con gli Esperti Indipendenti avuto riguardo alla elaborazione delle stime immobiliari;
d) il funzionamento dei presìdi adottati per la gestione delle fattispecie in conflitto di interessi;
e) le strategie di sviluppo e di gestione prevista per i nuovi prodotti, sia sotto il profilo immobiliare che della pianificazione finanziaria - hanno evidenziato gravi carenze quanto a:
9 A) diligenza e correttezza nella prestazione del servizio di gestione collettiva del riPArmio. Sono state riscontrate carenze sia nella fase di formulazione delle strategie generali e sia nel processo decisionale di investimento, nonché nella valutazione degli immobili e nella non adeguata gestione dei rapporti con gli Esperti Indipendenti di cui all'articolo 6, comma 1, lett. c), numero 5), del D.Lgs. 24 febbraio 1998
n. 58. Non è stata adottata alcuna procedura di pianificazione strategica, né è stata prevista la sistematica redazione di business plan dei fondi gestiti, redatti solo per alcune fasi (costituzione del fondo, presa in gestione o cambio strategia), mentre gli aggiornamenti sono stati predisposti solo in occasione di operazioni di rilevante importo non previste dal piano originario. Parte Il contesto aziendale in cui la ha operato – si legge nella delibera impugnata
- si è basato su una totale destrutturazione del processo decisionale, descritto nella normativa aziendale, in modo lacunoso e poco dettagliato, con particolare riguardo a:
- la definizione dei ruoli, delle responsabilità e dei livelli autorizzativi per le attività svolte nell'ambito delle singole fasi. Sono stati indicati, in generale, i soggetti coinvolti, senza precisare chi dovesse compiere, e con quale catena autorizzativa, le singole attività previste all'interno di ciascuna fase;
- lo standard del contenuto dei reporting deliverables da produrre durante il processo, con la sola eccezione dell'Investment Memorandum. In particolare, non sono state indicate le informazioni da riportare ed il funzionamento dei livelli di review ed approvazione;
- l'analisi sui rischi dell'operazione in fase di valutazione. In dettaglio, sono risultate assenti sia analisi sui rischi dell'operazione sia analisi su possibili azioni di mitigazione degli stessi;
10 - i controlli sulle controparti coinvolte nell'operazione. Controlli della specie (ad es. in materia di rispetto della normativa antiriciclaggio, in relazione al merito di credito o al rischio reputazionale) non sono stati previsti;
- i criteri per la selezione degli advisors e dei consulenti esterni impiegati nelle attività di due diligence, che non sono stati definiti;
- le attività di controllo di secondo livello, per le quali non è stata definita alcuna modalità di formalizzazione;
la fase di closing, per la quale non è stato disciplinato l'iter contrattuale conclusivo post delibera del CdA. Parte Tali carenze, in una prospettiva ex ante, hanno inficiato la capacità della di indirizzare efficacemente l'attività gestoria, e hanno pregiudicato la ricostruzione ex post del processo sotteso al perfezionamento delle operazioni gestorie.
Con riguardo alla mancata definizione di ruoli e responsabilità degli attori del processo e al conseguente inefficace indirizzo dell'attività di gestione, dagli accertamenti ispettivi è emerso, innanzitutto, che le decisioni strategiche sono state assunte dall'ex Amministratore Delegato, con Parte_1 conseguente svuotamento del CdA da ogni prerogativa decisoria.
Al riguardo, sono state esaminate le delibere del CdA del 22 marzo 2016, del 15 giugno 2016 e del 30 agosto 2016, inerenti al Piano di Ristrutturazione del debito del Fondo Sansovino 2016/2019, ex art. 67, della Legge Fallimentare. In merito,
è emerso che il CdA si è limitato a ratificare le scelte strategiche descritte nelle c.d. “Note” di sintesi, documenti che sono risultati dalle bozze del verbale di approvazione consiliare, redatte prima della riunione, il cui testo era coincidente esattamente con quello oggetto della verbalizzazione ufficiale della seduta del
CdA.
Per l'assunzione delle delibere non è stata rilevata l'esistenza di una documentata ed efficace dialettica interna all'organo di supervisione strategica, né risultano richieste di approfondimenti o di analisi supplementari, che la natura delle
11 questioni affrontate avrebbe reso necessaria, neanche in quelle situazioni nelle quali le deliberazioni hanno comportato l'incremento dei livelli di rischio per la Parte
.
In ulteriori casi, analizzati in sede ispettiva, è emerso che aveva Parte_1 operato in autonomia, senza coinvolgere, neppure formalmente, l'organo di supervisione strategica. In particolare, il aveva sottoscritto in data 24 Parte_1 marzo 2017 un mandato ad un'iscrizione ipotecaria a favore del CO DE su cinque immobili del Fondo Sansovino, senza averne i poteri.
Gli accertamenti ispettivi hanno evidenziato anche una forte ingerenza dell'ex
Amministratore Delegato rispetto al processo di valutazione Parte_1 periodica degli immobili del Fondo e all'attività svolta dalla Funzione CP_4
Valutazione. Si fa rifermento in particolare al Piano di Campionamento proposto dalla Funzione di Valutazione al CdA del 29 dicembre 2016, con il quale si era stabilito un programma di approfondimenti - per ciò che concerne la valutazione degli asset e la completezza della documentazione fornita al nuovo Esperto
Indipendente - su quei Fondi per i quali era giunto a scadenza il mandato dell'Esperto Indipendente, e, per espressa indicazione del era stato Parte_1 escluso il Fondo Sansovino, che invece avrebbe dovuto rientrarvi.
Il comportamento del ha determinato ritardi nello svolgimento dei Parte_1 necessari approfondimenti sulle stime immobiliari del Fondo Sansovino, la cui svalutazione è emersa solo in data 30/6/2017; ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione e sui profili di rischio aziendali, e ha anche realizzato gli estremi di un grave pregiudizio per la tutela degli investitori.
Anche in relazione alla scelta degli Esperti indipendenti, la mancanza di un processo strutturato ha comportato l'affidamento dell'incarico alla CP_6 ed alla senza idonee motivazioni, in assenza di controlli e con una CP_7 gestione dei rapporti del tutto informale;
12 B) identificazione e gestione dei conflitti di interesse. Dalla ispezione è Parte emerso che la , nel periodo in osservazione, non ha provveduto a identificare preventivamente e a gestire efficacemente le situazioni di conflitto di interessi potenzialmente pregiudizievoli per gli OICR. Le indagini ispettive hanno, inoltre, evidenziato criticità circa le modalità di gestione dei conflitti di interesse riferiti a contratti di outsourcing stipulati con società del Gruppo e, precisamente, nei seguenti contratti sottoscritti dal Parte_1
Parte
- Accordo Quadro tra la e “La Centrale Property S.r.l.”, stipulato il 1° settembre 2016, per lo svolgimento dei servizi di property, project, facility management, agency e valorizzazione dei portafogli gestiti;
- contratto avente ad oggetto lo svolgimento da parte della società “La
Centrale Property S.r.l.” dell'attività di project management sottoscritto Parte in data 1° giugno 2016 dalla per conto del Fondo “Serenissima
Logistica”.
Sono state riscontrate criticità anche con riguardo ai seguenti quattro contratti conclusi con la controllante La Centrale Finanziaria Generale PA, vale a dire:
- contratto di assistenza del 13 giugno 2017 avente ad oggetto l'affidamento dell'incarico di assistenza nella negoziazione di contratti di locazione delle unità facenti parte del complesso immobiliare costituito dagli immobili ad uso turistico denominati “Araba Fenice”, “Blu Area” e
“Pineta”, per conto del Fondo Xenia;
- contratto di consulenza strategica del 13 giugno 2017 avente ad oggetto l'affidamento dell'incarico di consulenza strategica e la strutturazione delle operazioni di compravendita degli immobili per conto del Fondo
Goethe;
13 - contratto di consulenza del 14 febbraio 2017 avente ad oggetto la consulenza strategica finalizzata all'apporto e alla strutturazione delle operazioni di compravendita del complesso immobiliare “Nova
Yardinia” per conto del Fondo Rainbow (Fondo istituito con delibera del
CdA del 28 febbraio 2017, in epoca successiva al contratto in oggetto);
- contratto di assistenza del 13 giugno 2017 sottoscritto da CP
(società partecipata dal Fondo Xenia) avente ad oggetto la prestazione da parte di La Centrale Finanziaria Generale PA dell'attività di assistenza strategica, finalizzata alla sottoscrizione di un contratto di affitto.
Rispetto ai sopra elencati quattro accordi, è emerso che gli stessi derivavano da incarichi “informalmente” conferiti nel corso del 2016 ed erano stati sottoscritti dall'ex AD senza alcuna informativa al CdA e senza acquisire Parte_1 il parere preventivo del Comitato Consultivo del Fondo, previsto in caso di Parte operazione in conflitto di interesse. In corso di ispezione il CdA della ha deliberato (il 25 settembre 2018) di procedere alla risoluzione per mutuo consenso dei contratti in esame e in relazione ai tre contratti che hanno Parte comportato esborsi, la e hanno sottoscritto (il 5 febbraio 2019) CP_9 accordi in base ai quali la controllante La Centrale Finanziaria Generale PA si è impegnata a restituire le somme ricevute, anche se già fatturate.
Sulla base di tali risultanze ispettive, la ha ricondotto le carenze CP_1 riscontrate sub A) alle seguenti violazioni:
- dell'articolo 35-decies, lettere a) e c), del TUF, e dell'articolo 97, lettera a), del Regolamento adottato con delibera n. 20307 del 15 CP_1 febbraio 2018 (già articolo 65, lettera a), del Regolamento adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007), in tema di diligenza, CP_1 traPArenza e correttezza e di adozione di misure e tutele atte a garantire il corretto svolgimento del servizio di gestione collettiva del riPArmio;
14 - dell'articolo 35-decies, lettera c), del TUF, e dell'articolo 113 del
Regolamento adottato con delibera ON n. 20307 del 15 febbraio
2018 (già articolo 42, del Regolamento Congiunto CA d'IA/ON del 29 ottobre 2007 e s.m.i.), in tema di risorse e procedure idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e di modalità di esercizio della funzione di controllo di conformità alle norme.
E quelle sub B) ai sensi:
- dell'articolo 35-decies, lettere b) e c), del TUF, e degli articoli 115, 117 e
118 del Regolamento adottato con delibera n. 20307 del 15 CP_1 febbraio 2018 (già articoli 46, 48 e 49 del Regolamento Congiunto CA
d'IA/ON del 29 ottobre 2007 e s.m.i.), in tema di misure atte a garantire la corretta identificazione e gestione delle situazioni di conflitto di interessi potenzialmente pregiudizievoli per gli OICR, e di tenuta del relativo registro;
- dell'articolo 35-decies, lettera c), del TUF, e dell'articolo 113 del
Regolamento adottato con delibera ON n. 20307 del 15 febbraio
2018 (già articolo 42, del Regolamento Congiunto CA d'IA/ON del 29 ottobre 2007 e s.m.i.), in tema di risorse e procedure idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e di modalità di esercizio della funzione di controllo di conformità alle norme. Parte
Oltre alla , ha contestato le stesse ipotesi di illecito, ai sensi CP_1 dell'art. 190-bis, introdotto nel TUF dal menzionato D. Lgs. n. 72/2015, nonché ai sensi del già richiamato art. 195, del TUF, a per il periodo Parte_1 compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 maggio 2017 in ragione del suo ruolo di
Amministratore Delegato nel menzionato periodo e per il fatto che le specifiche condotte poste in essere dal avevano provocato un grave pregiudizio Parte_1 per la tutela degli investitori dei Fondi ed avevano inciso in modo rilevante sulla
15 Parte complessiva organizzazione e sull'incremento dei livelli di rischio per la , dato che le decisioni strategiche assunte dall'ex Amministratore Delegato erano avvenute svuotando il CdA da ogni prerogativa decisoria.
2.1. In relazione a tali fatti contestati, il sostiene la mancanza dei Parte_1 presupposti di cui all'art. 190 bis Tuf, richiedendo questa norma che ogni violazione, intesa come inosservanza alle disposizioni richiamate dagli artt. 188-
189-190-190.1-190.2-190.3-190.4-190.5 Tuf, sia conseguenza di doveri propri o dell'organo di appartenenza, incidendo in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili aziendali o provocando grave pregiudizio, condizioni non sussistenti nella specie. Inoltre, afferma che la contestata responsabilità avrebbe dovuto essere attribuita all'intero CdA e non al solo AD.
Il rilievo è inammissibile, prima che infondato.
Infatti, come già evidenziato, il giudizio di rinvio è un procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, in cui, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove, ma operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, onde neppure le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state considerate dalla
Corte Suprema possono essere dedotte o comunque esaminate, giacché, diversamente, si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità (tra le altre, Cass.24357/23).
Con l'originario giudizio di opposizione, il non aveva trattato la Parte_1 questione relativa alla violazione di doveri propri o dell'organo di rappresentanza, di talché la stessa deve ritenersi preclusa in questa sede.
In ogni caso, tale questione va trattata in funzione della applicazione delle norme violate, dovendosi precisare fin d'ora, che il ricorrente è stato chiamato a
16 rispondere dei fatti contestati, nella sua qualifica di Amministratore Delegato Parte della e nello svolgimento delle funzioni proprie svolte da tale organo di gestione. Né può dirsi che avrebbe dovuto essere chiamato a rispondere l'intero
CdA, in quanto, anche a prescindere dal fatto che il mancato perseguimento di altri non esclude l'imputabilità del soggetto destinatario della sanzione, la violazione degli obblighi in esame è riferita alle condotte poste in essere dal nel suo ruolo di Amministratore Delegato nel menzionato periodo, Parte_1 con grave pregiudizio per la tutela degli investitori dei Fondi, con rilevante incidenza sulla complessiva organizzazione e sull'incremento dei livelli di Parte rischio per la e con svuotamento del CdA da ogni prerogativa decisoria.
2.1.1. Violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza.
Secondo il sarebbero state proprio e solo le carenze organizzative Parte_1 del CdA che gli avrebbero permesso, quale delegato, episodi di condotta non adeguati ad una corretta articolazione della struttura societaria;
il vero autore Parte della violazione era dunque il CdA per non aver dotato la di una procedura di pianificazione strategica e per non aver definito i ruoli, le responsabilità ed i livelli autorizzativi;
in ogni caso, le violazioni non riguardavano un dovere
“proprio”, imputabile come tale alla sola persona dell'amministratore delegato dott. bensì, l'intero consiglio d'amministrazione, vero organo Parte_1 collegiale strategico/decisionale deputato ex professo a “strutturare” la società. Con Pertanto, secondo il ricorrente, se, come aveva potuto operare in autonomia, senza coinvolgere, neppure formalmente, l'organo di supervisione strategica, ciò era potuto avvenire per una mancanza del Consiglio d'amministrazione, organo collettivo al vertice, che, non solo non avrebbe creato un adeguato assetto della Parte
, ma era composto da esponenti che si disinteressavano totalmente dei loro doveri (ad esempio, il consigliere che, a partire dal primo semestre Per_1
2016, non risulta aver partecipato a molte delle sedute consiliari ed, a partire dal
17 30/08/2016, risulta essere stato costantemente assente dalle riunioni consiliari, fino al rinnovo del CdA del 31/05/2017; inoltre, il consigliere che ha Tes_1 svolto un ruolo di rilievo sia per quanto concerne la gestione strategica della Parte
e sia per quel che riguarda la conoscenza, almeno dal 2014, di criticità relative al fondo di cui non ha dato informativa né al CdA e né al CP_4
Collegio Sindacale).
Il ricorrente afferma, dunque, di essere una vittima di un assetto già organizzato, essendosi trovato, per il vuoto lasciato da chi doveva provvedervi, nella necessità di assumere alcune decisioni strategiche e di essere stato costretto ad operare senza adeguati presidi di controllo o a compiere quelle operazioni poi rivelatesi Parte pregiudizievoli per la .
Il motivo è infondato.
L'art. 190-bis Tuf prevede testualmente: “Fermo restando quanto previsto per le società e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, per
l'inosservanza delle disposizioni richiamate dagli articoli 188, 189, 190, 190.1,
190.2, commi 1 e 2, 190.3, 190.4, e 190.5, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo…quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza …”.
Tanto basta per riconoscere la corretta destinazione della sanzione al Parte_1 che pacificamente svolgeva la funzione gestoria, risultando priva di pregio la pretesa inerzia del CdA quale causa di esonero di responsabilità per l'Amministratore delegato. Va ricordato, infatti, che il era l'unico Parte_1
Parte Amministratore Delegato e Direttore Generale di nonché componente del
CdA, per cui la mancanza di un adeguato assetto organizzativo della società dal medesimo rappresentata gli imponeva, quale dovere suo proprio, una attivazione
18 primaria nella verifica dell'adeguatezza delle politiche aziendali, della politica di gestione del rischio, dell'assetto delle funzioni aziendali, nonché della idoneità dei flussi informativi in ordine ai fatti di gestione rilevanti, soprattutto se, come affermato, aveva riscontrato le carenze dei relativi assetti e doveva assumere decisioni strategiche in assenza di adeguati presidi. Dunque, il - Parte_1 anziché sentirsi 'vittima' di un CdA assente o inerte che, peraltro, aveva accentrato in lui ogni potere - aveva il dovere di valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo societario e di verificare la regolarità del generale Parte andamento della gestione della , con l'obbligo di assumere ogni opportuna iniziativa per assicurare che la società si uniformasse ad un comportamento diligente, corretto e traPArente.
In realtà, risulta aver accentrato competenze e prerogative decisionali, assumendo ampi poteri attribuitigli dal CdA, nell'esercizio dei quali l'inadeguatezza del quadro procedurale, riguardante i fondi o la gestione dei conflitti di interesse, hanno certamente favorito una compressione del ruolo di indirizzo strategico spettante all'organo consiliare.
Ne consegue che le violazioni risultano addebitate al proprio in Parte_1 ragione dei poteri connessi alla funzione di gestione societaria a lui delegata, senza che il ricorrente abbia efficacemente dimostrato di avere agito senza colpa ex art. 3 L.689/1981. A tal fine, infatti, non appare sufficiente l'affermazione secondo cui, “in merito all'asserito “accentramento di poteri e competenze” giova rilevare il dato documentale (altresì dedotto e mai ex adverso contestato) che nel periodo 1.1.2016 – 30.06.2017, si sono tenute ben 37 riunioni del
Consiglio d'Amministrazione (dunque oltre due al mese di media), nel corso delle quali sono state portate all'attenzione del Consiglio 80 comunicazioni ed il
Consiglio ha deliberato su 310 punti all'ordine del giorno…” (v. pag. 17 ricorso Con in riassunzione), posto che la violazione del dovere proprio dell' era quello di
19 garantire, a monte, un adeguato assetto organizzativo e un processo decisionale ben strutturato sul quale fondare una corretta e diligente gestione. E, si ripete, il fatto che non abbia contestato, ex art. 190 bis TUF, a tutti i singoli CP_1 componenti dell'organo collegiale CdA, contrariamente a quanto affermato dal non è argomento idoneo ad escludere la responsabilità a carico Parte_1
Con dell' su cui erano stati accentrati i poteri gestori di cui doveva rendere conto alle Autorità di Vigilanza. Infatti, il ricorrente godeva di pienezza di poteri ed era responsabile per l'eventuale inosservanza di tutte le disposizioni che facevano carico allo stesso CdA, a prescindere dal comportamento inerte degli altri amministratori, privi di delega.
2.1.2. Inosservanza delle disposizioni richiamate dagli artt. 188-189-190-
190.1-190.2-190.3-190.4-190.5 Tuf.
Il ricorrente sostiene non essere stata integrata la sua responsabilità personale in quanto la sua condotta, anche a voler ritenere essere avvenuta in violazione dei doveri della carica, non rientra tra quelle previste dall'art. 190 bis Tuf, non essendosi la stessa mai concretizzata in un'inosservanza di alcuna delle disposizioni richiamate dagli artt. 188-189-190-190.1-190.2-190.3-190.4-190.5
Tuf. Secondo il ricorrente, la condotta sanzionata dall'art. 190 bis Tuf attraverso i rimandi ai regolamenti e Commissione UE, “…non è mai e comunque CP_1 una condotta libera, ossia qualunque condotta contraria a propri doveri in ipotesi posta in essere da un organo apicale della società (nel caso della
[...]
), ma una condotta che si doveva tradurre, prima di tutto e Parte_2 necessariamente, nella “inosservanza delle disposizioni richiamate… . Dunque, condicio sine qua non della responsabilità personale anche dell'esponente (oltre che della società) deve essere anche l'“omessa dotazione di un'organizzazione volta ad assicurare la sana e prudente gestione, il contenimento dei rischi e la stabilità patrimoniale”, che sola costituisce una “inosservanza delle disposizioni
20 richiamate dagli articoli 188, 189, 190, 190.1, 190.2, commi 1 e 2, 190.3, 190.4,
e 190.5” (v. pag. 23 ricorso in riassunzione).
Il rilievo è infondato.
Il contorto ragionamento del ricorrente si fonda sull'errato presupposto che la sua condotta costituisca l'effetto delle carenze organizzative e di struttura della Parte Con
in cui era stato costretto ad operare, come se l' , con pieni poteri, non avesse potuto incidere in alcun modo sull'assetto precostituito in cui era chiamato ad operare. Con In realtà, come già evidenziato, era dovere proprio dell' , assicurare la predisposizione di adeguate procedure organizzative volte a garantire una sana e prudente gestione e, nello specifico, diligenza, correttezza e traPArenza nel servizio di gestione collettiva del riPArmio e di gestione dei conflitti di interesse, favorendo una traPArente ricostruzione a posteriori dei processi decisionali alla base delle scelte operate.
E che tale dovere rientri tra quelli che gravano sull'organo gestorio non può essere messo in dubbio, posto che, in generale, l'art. 2381 cc affida agli amministratori delegati il compito di curare che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa, per cui la complessa e delicata articolazione della struttura Parte organizzativa di una non può vedere escluso o anche solo affievolito un tale potere-dovere di verifica, riconducibile a chi assume la funzione gestoria, della adeguatezza delle procedure aziendali in conformità agli obblighi di legge.
In particolare, il Regolamento Congiunto CA d'IA/ON del 29 ottobre
2007, all'art. 8 attribuisce all'organo con funzione strategica la responsabilità di
«approva[re] i processi relativi alla prestazione dei servizi e … [di] verifica[rne] periodicamente l'adeguatezza», nonché di «approva[re] e verifica[re] periodicamente, con cadenza almeno annuale, la struttura
21 organizzativa e l'attribuzione di compiti e responsabilità» e «verifica[re] che il sistema di flussi informativi sia adeguato, completo e tempestivo»; inoltre, all'art. 6, stabilisce che gli alti dirigenti (in cui sono ricompresi «i componenti degli organi di supervisione strategica e di gestione nonché il direttore generale») «secondo le competenze e le responsabilità previste dalle vigenti disposizioni di legge […] sono responsabili di garantire che l'intermediario si conformi agli obblighi previsti dalle norme di legge e regolamentari in materia di servizi». E, in ordine alle funzioni svolte dal risulta che Parte_1 quest'ultimo era l'Unico Amministratore Delegato nonché Direttore Generale Parte della nel periodo in osservazione (v. prospetto Rel. Isp.
Ne consegue che, contrariamente a quanto vorrebbe il sussistono i Parte_1 presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa personale dell'AD, Parte aggiuntiva a quella della , ex art. 190 bis Tuf.
3. Sui motivi di opposizione.
Diversa questione è data dall'esame del merito, avente ad oggetto i motivi di opposizione, sollevati dal fin dall'originario ricorso ex art. 195 Tuf, Parte_1 motivi che vanno singolarmente trattati.
In premessa, il ricorrente afferma che, pur dovendosi riconoscere la indubbia valenza dei principi sanciti dalla Suprema Corte sul piano processuale (ossia, il valore di prova legale del “fatto” eventualmente accertato dalla Autorità e la presunzione di colpevolezza ex art. 3 L. 689/81 in materia di sanzioni amministrative), la decisione cassata non era effettivamente incorsa nelle violazioni addebitatele, posto che le Relazioni Ispettive contenevano CP_1 valutazioni, opinioni e giudizi della stessa Autorità che non potevano assumere valore di fatti dotati di fede privilegiata. Pertanto, secondo il Parte_1
l'affermazione in astratto dei doveri di diligenza, traPArenza e correttezza
22 doveva essere accompagnata dall'accertamento in concreto delle specifiche condotte contestate all'incolpato.
Ora, tale premessa non si confronta con quanto affermato dalla SC con l'ordinanza n. 34097/24 che attribuisce, alle valutazioni conclusive rese nelle
Relazioni Ispettive, la valenza di “… elemento di prova, che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio…” (v. Cass. 34097/24, pag. 9) e che sancisce il principio secondo cui
“con specifico riguardo alle sanzioni irrogate per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, l'art. 190 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n.
58, individuando una serie di fattispecie a carattere ordinatorio, destinate a salvaguardare procedure e funzioni ed incentrate sulla mera condotta, secondo un criterio di agire o di omettere doveroso, àncora il giudizio di colpevolezza a parametri normativi estranei al dato puramente psicologico, limitando
l'indagine sull'elemento oggettivo dell'illecito all'accertamento della “suità” della condotta inosservante, con la conseguenza che, una volta integrata e provata dall'autorità amministrativa la fattispecie tipica dell'illecito, grava sul trasgressore, in virtù della presunzione di colpa posta dall'art.3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza…” (v. Cass. 34097/24, pag. 8). Peraltro, tali principi, in questa sede vincolanti, si sviluppano proprio sull'analisi critica della decisione n. 3024/21 della Corte d'Appello che, secondo la SC, non ha “… adeguatamente vagliato il compendio probatorio, contrapponendo al contenuto degli atti della CP_1 delle mere deduzioni, ma ha finito per invertire l'onere della prova sulla colpevolezza. Da un lato, sostiene che le considerazioni contenute nell'atto di accertamento rappresenterebbero circostanze prive di qualunque supporto fattuale, per poi successivamente affermare che soltanto per alcune specifiche
23 ipotesi la contestazione risultava circostanziata ed era riferita condotte specificamente individuate e rappresentate. Dall'altro, pur riconoscendo che il fondo sia stato svalutato in misura rilevante, si attribuisce alla con CP_1 un'inversione dell'onere della prova rispetto alla presunzione di colpa posta dall'art. 3 della l. 24 novembre 1981, n. 689, l'onere di spiegare le ragioni dell'andamento negativo e l'imputabilità a condotte negligenti del ” CP_11
(v. Cass. 34097/24).
Merita sottolineare, pertanto, che i singoli motivi di opposizione saranno esaminati sulla base di una rinnovata valutazione vincolata ai principi di diritto espressi dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 34097/24, senza tenere conto di quanto espresso nella sentenza annullata, erroneamente più volte richiamata dalla difesa del proprio in relazione a quei passaggi motivazionali attinti Parte_1 dalla cassazione.
3.1. Sulla ritenuta destrutturazione del processo decisionale, riscontrata nei due casi per le operazioni di investimento dei fondi IA e Rainbow. lamenta che la ritenuta destrutturazione del processo decisionale, Parte_1 contestata da come condotta in violazione agli artt. 35-decies, lettere a) e CP_1
c), del TUF e agli articoli 97, lettera a), 115, 117 e 118, del Regolamento n.
20307 del 15 febbraio 2018), non corrisponda a fatti concretamente accertati, ma sia individuata mediante mere valutazioni, espresse nella Relazione 2019 alle pagg.16 e ss ove si afferma che la descrizione del processo decisionale era lacunosa e poco dettagliata. Secondo il si tratta di carenze Parte_1
“…pienamente opinabili, passibili di prova contraria a smentita in quanto asserzioni non certo dotate di efficacia probatoria vincolata;
…nessuno può dubitare che si sia in presenza di un giudizio, come tale pienamente sindacabile laddove smentito o non confermato da riscontri probatori positivi…” (v. pag. 28
-29 ricorso in riassunzione).
24 Il motivo non può essere accolto.
Nella richiamata pagina 16 della Relazione Ispettiva 2019, si legge che: “Il processo decisionale di investimento/disinvestimento, fino al 16/03/18, non ha trovato una sua autonoma formalizzazione in un apposito documento di normativa aziendale, ma era descritto solamente all'interno della Relazione sulla struttura organizzativa 2017 (di seguito anche “RSO 2017”), approvata dal Consiglio nella riunione del 27/09/16 ai fini della trasmissione alla CP_1
Non risulta chiaro come i contenuti del processo decisionale che si trova descritto nella RSO 2017 siano stati resi noti alle Funzioni aziendali coinvolte.
Il processo si svolgeva attraverso le seguenti fasi: i) Scouting, origination ed analisi preliminare;
ii) Catalogazione ed analisi tecnica;
iii) Selezione e valutazione delle opportunità; iv) Istruttoria.
La descrizione del processo è risultata lacunosa e poco dettagliata, in particolare per quanto riguarda i seguenti aspetti:
- non erano definiti ruoli, responsabilità e livelli autorizzativi per le attività svolte nell'ambito delle singole fasi. Venivano indicati, in generale, i soggetti coinvolti, ma non era precisato chi dovesse compiere, e con quale catena autorizzativa, le singole attività previste all'interno di ciascuna fase;
- non era previsto uno standard del contenuto dei reporting deliverables34 da produrre durante il processo - con la sola eccezione dell'Investment
Memorandum; cfr. infra - che individuasse le informazioni da riportare ed il funzionamento dei livelli di review ed approvazione;
- non era previsto né lo svolgimento di analisi sui rischi dell'operazione in fase di valutazione né tanto meno possibili azioni di mitigazione degli stessi;
25 - non erano previsti controlli sulle controparti coinvolte nell'operazione, per es. in materia di rispetto della normativa antiriciclaggio, in relazione al merito di credito o al rischio reputazionale;
- non risultavano formalizzati i criteri per la selezione degli advisors e dei consulenti esterni impiegati nelle attività di due diligence;
- laddove era stabilito lo svolgimento di analisi specifiche (ad es. l'analisi costi- benefici;
cfr. infra), non venivano individuati i tempi di completamento per le stesse;
- non era definita alcuna modalità di formalizzazione delle attività di controllo di secondo livello;
- non era definita una fase di closing che disciplinasse l'iter contrattuale conclusivo post delibera del CdA…”. (v. Rel. Ispettiva 2019, pag. 16 e ss.).
La Relazione Ispettiva, dunque, ha accompagnato la qualificazione lacunosa e poso dettagliata del processo decisionale di investimento e di disinvestimento, dalla indicazione delle carenze specificamente evidenziate;
inoltre, ha svolto il tracciamento esemplificativo di due distinte operazioni, relative al Fondo IA
e Rainbow, mediante una ricognizione documentale del processo decisionale di investimento al fine di comprendere se e in quale misura era possibile ripercorrere ex post tutte le fasi previste dalla procedura per l'assunzione delle decisioni che hanno condotto il Consiglio di Amministrazione a deliberare l'esecuzione delle operazioni selezionate, attraverso l'esame di completa ed idonea documentazione.
Ne è risultato che:
- quanto al Fondo IA, fondo istituito, su proposta di Coop Allenaza 3.0 soc. cooperativa, con verbale del CdA del 15/7/2016, strategicamente orientato all'investimento in centri commerciali e retail parks, con particolare attenzione al Centro-Sud IA, la relativa operazione di
26 acquisto degli assets è stata perfezionata in data 8/02/17 (cfr. all. 2369 e
2370 a Rel Isp. 2019). Il processo decisionale seguito presentava le lacune descritte alle pagine 23-30 della Relazione Ispettiva 2019 (es. il
Business Plan dell'operazione, parte integrante dell'Investment
Memorandum presentato al CdA del 28/10/16, mostra carenze informative sulle assunzioni formulate, con particolare riferimento a fattori/parametri che potevano avere un impatto significativo sul profilo di rischio dell'operazione e sul rendimento per i sottoscrittori: v. pag. 27
Rel. Isp. 2019) e, conclusivamente, non prevedeva una fase di closing degli investimenti che permettesse di ripercorrere il flusso contrattuale fino al trasferimento effettivo della proprietà in capo al fondo. Non risultavano nemmeno disciplinati i passaggi e le relative responsabilità riguardanti la registrazione del preliminare di compravendita, la registrazione dell'atto definitivo, l'atto di finanziamento, le modalità di pagamento e la trasmissione degli atti definitivi alla CA depositaria per l'autorizzazione dei pagamenti (v. pag. 30 Rel. Isp.2019);
- quanto al , la relativa operazione, deliberata nel corso del CP_12
CdA del 09/05/2017, prevedeva l'acquisto del complesso turistico denominato “Nova Yardinia” di Castellaneta Marina, in provincia di
Taranto. L'operazione in esame consisteva in un apporto con accollo da parte del fondo di parte dell'indebitamento bancario attualmente esistente in capo agli apportanti e rilascio delle quote del fondo per la differenza, quote utilizzate dagli apportanti per soddisfare il debito non accollato nei confronti di alcuni Istituti CAri. Il verbale del CdA del 28/02/17 evidenziava che il suddetto apporto era originariamente previsto a favore del fondo Xenia ed era stato “dirottato” sul fondo Rainbow, la cui costituzione è stata deliberata nel corso della medesima riunione. La
27 strategia del fondo Rainbow prevedeva la valorizzazione del complesso immobiliare attraverso il riposizionamento di mercato del prodotto alberghiero e la riqualificazione dell'intero comprensorio con il coinvolgimento delle istituzioni e degli altri operatori. Riguardo a tale operazione, oltre alle carenze evidenziate nella ricostruzione dell'operazione del Fondo IA, è stata riscontrata l'assenza di documentazione idonea a ricostruire i singoli step del processo decisionale di investimento e, a differenza di quanto riscontrato per il fondo IA, non sono nemmeno stati consegnati al CdA fondamentali documenti (Investment Memorandum;
Business Plan preliminare e definitivo;
Verbali del CdA del 2014), come descritto a pag. 30-31 Rel.
Isp. 2019.
Quanto riportato nella Relazione Ispettiva, è confermato dall'inquadramento operato dall'USA, secondo cui, affinché il processo decisionale di investimento possa considerarsi improntato ai canoni previsti dalla disciplina di settore, è necessario che esso venga in concreto declinato in modo da consentire, ex ante, di indirizzare l'attività gestionale e, ex post, di controllarne i risultati (v. Rel.
USA pag. 33). Parte La contestazione elevata nei confronti della e dell'Amministratore
Delegato attiene proprio alla rilevata inidoneità del processo decisionale adottato dalla società nel far sì che le scelte fossero assunte sulla base di strategie preventivamente definite, tali dunque da rappresentare uno stabile indirizzo strategico e consentire un controllo ex post della loro osservanza nell'ambito dell'attività di monitoraggio.
Pertanto, a fronte di tali evidenze raccolte in sede ispettiva circa i comportamenti posti in essere dall'allora Amministratore Delegato, non Parte_1 improntati a correttezza e diligenza, per lo scarso rilievo alle procedure in essere,
28 ancorché scarne, spettava all'incolpato fornire la prova di aver correttamente svolto la sua funzione.
A tal riguardo, il insiste nel sostenere che il processo decisionale di Parte_1 investimento / disinvestimento nei fondi era descritto (cfr. pag. 16 Relazione
Ispettiva, paragrafo 2.2. terza riga) anche se solamente “all'interno della
Relazione sulla Struttura Organizzativa 2017”, senza che ci fosse una norma, sia pur di rango non primario, che prescrivesse la necessità di una “sua autonoma formalizzazione in un apposito documento”, diversa da quella contenuta nella
RSO 2017, e, comunque, di competenza del CdA. Co In realtà, tale argomento non supera, come richiesto dalla , la presunzione di colpa ex art. 3 L. 689/1981 a carico del il quale avrebbe dovuto Parte_1 fornire la prova di aver correttamente agito, nella assunzione delle scelte gestorie adottate, al fine del conseguimento del miglior interesse degli investitori, fornendo la documentazione che consentisse la ricostruzione ex post del processo decisionale che aveva condotto al perfezionamento delle operazioni selezionate o che consentisse di valutare se, in vista della Funzione di Compliance o prima della deliberazione del CdA, vi fossero stati momenti nei quali i report prodotti dalle funzioni di controllo e dagli advisor fossero stati oggetto di analisi e condivisone tra tutti i soggetti coinvolti nella decisione. Né può dirsi che i riscontri fattuali dovevano essere addotti da come affermato nella CP_1 sentenza impugnata, date le specifiche ragioni di annullamento riguardanti proprio l'erronea inversione dell'onere della prova.
Circa il fatto che non sia prescritta da alcuna norma la necessità di una autonoma descrizione del processo decisionale, va osservato che, anche a voler prescindere dall'incompletezza di quella contenuta nelle RSO 2017, è “precondizione per il corretto svolgimento dei servizi di investimento l'adozione di idonee procedure e di una altrettanto idonea organizzazione” e che “cautele, sebbene rimesse alla
29 scelta discrezionale dell'intermediario, devono in ogni caso assicurare il raggiungimento dell'obiettivo della tutela del riPArmio, nel rispetto degli obblighi di diligenza, correttezza e traPArenza” (cfr. Cass. 5362/22; 1740/22), in quanto “anche se le norme regolamentari non delineano uno specifico modello ideale di procedura, ciò dipende dalla volontà del legislatore di lasciare ampia discrezionalità agli intermediari nella predisposizione in concreto della procedura ritenuta più idonea …” (Cass. 18683/14; 17510/16).
Infine, deve ritenersi del tutto estranea alla valutazione dei fatti in esame, ogni Parte considerazione circa il successivo nuovo assetto procedurale adottato dalla , addotta dal al fine di un proprio esonero di responsabilità per fatti Parte_1 anteriori.
3.2. Sulla sottoscrizione in data 24/03/2017 da parte del del Parte_1 mandato ad una iscrizione ipotecaria a favore del CO DE su cinque immobili del Fondo.
Con riguardo alla mancata definizione di ruoli e responsabilità degli attori del processo e al conseguente inefficace indirizzo dell'attività di gestione, dagli accertamenti ispettivi è emerso anche che le decisioni strategiche sono state assunte dall'ex Amministratore Delegato, con conseguente Parte_1 svuotamento del CdA da ogni prerogativa decisoria.
Al riguardo, sono state esaminate le delibere del CdA del 22 marzo 2016, del 15 giugno 2016 e del 30 agosto 2016, inerenti al Piano di Ristrutturazione del debito del Fondo Sansovino 2016/2019, ex art. 67, della Legge Fallimentare, ed è emerso che il CdA si è limitato a ratificare le scelte strategiche descritte nelle c.d. “Note” di sintesi, documenti che sono risultati delle bozze del verbale di approvazione consiliare, redatte prima della riunione, il cui testo coincide esattamente con quello risultante dalla verbalizzazione ufficiale della seduta del
Consiglio di Amministrazione. In ulteriori casi, analizzati in sede ispettiva, è
30 emerso poi che ha operato in autonomia, senza coinvolgere, Parte_1 neppure formalmente, l'organo di supervisione strategica quando ha sottoscritto, in data 24 marzo 2017, un mandato ad un'iscrizione ipotecaria a favore del
CO DE su cinque immobili del Fondo Sansovino. Al riguardo, è emerso che il CdA in data 31 marzo 2015 aveva deliberato la proroga del mandato ad un'iscrizione ipotecaria solo sino al 15 gennaio 2016, in funzione di un rimborso della linea di credito entro il 31 dicembre 2015.
In relazione a tale contestazione, il nega di aver agito in assenza di Parte_1 poteri sostenendo di aver dimostrato - come già rilevato dalla sentenza cassata - che, con delibera del Consiglio di amministrazione dell'8/4/2014, il potere di
“prestare e/o richiedere la prestazione di garanzie, anche a prima richiesta, concludendo qualsiasi contratto sottostante” gli era stato conferito senza limiti temporali.
In realtà, come specificatamente indicato a pag. 210 della Relazione 2018, a Parte fronte dell'apertura di credito concessa da CO DE, il CdA della in data 21/10/14 aveva autorizzato l'Istituto di credito ad iscrivere ipoteca per un ammontare massimo di 10 €/mln, su n. 5 degli immobili apportati al fondo
. L'apertura di credito era stata successivamente prorogata più volte. CP_4
In relazione alle suddette proroghe, i consulenti di WC VI PA (società di consulenza nominata dal CdA nel 2013 a causa del perdurare delle criticità del fondo per accertare la sussistenza dei presupposti di un riequilibrio finanziario e del proseguimento operativo del fondo: v. Rel Isp. 2018 pag. 210), pur avendo rilevato come il avesse sottoscritto, in data 24/03/17, la procura ad Parte_1 iscrivere ipoteca su immobili del fondo in forza della delibera CP_4
8/4/2014 del CdA, detti consulenti avevano riscontrato che il CdA aveva deliberato la proroga del suddetto mandato ad iscrizione ipotecaria sino al 15
31 gennaio 2016 in virtù di un rimborso della linea di credito entro la data del 31 dicembre 2015. Parte Infatti, in data 31/03/15 il CdA della , al fine di prorogare fino al 31/12/15 il rimborso della linea di credito concessa da CO DE, con contestuale proroga del mandato ad iscrizione ipotecaria fino al 15/01/16, aveva deliberato
“l'apertura di un conto corrente, da parte della Società e non del Fondo, con versamento di un importo pari all'esposizione del Fondo da ascriversi alla necessità della banca di sviluppare i reciproci rapporti commerciali” (v. Rel.
Isp. 2018 pag.211). Parte Non sussisteva, dunque, una delibera del CdA della in relazione alla proroga del mandato ad iscrizione ipotecaria successiva al 15 gennaio 2016.
Inoltre, WC aveva sottolineato come il mandato del 24/03/17 autorizzava
CO DE ad iscrivere ipoteca su n. 5 immobili del fondo per un CP_4 importo massimo di € 3.700.000,00 a garanzia di un finanziamento pari a €
1.850.000,00, mentre all'epoca della sottoscrizione dell'atto (marzo 2017), in effetti, l'esposizione del fondo nei confronti di CO DE era pari a €
1.000.000,00.
Pertanto, l'affermazione secondo cui la sottoscrizione del mandato del 24 marzo
2017 era avvenuta sulla base dei poteri desumibili dalla delibera del 2014, è smentita dalla situazione esistente a quella data, situazione che rivelava come i poteri conferiti in allora erano ormai cessati o, quantomeno, esauriti in data 15 gennaio 2016 (cfr. pag. 211 della Relazione 2018, nota 576). Né può dirsi che il riscadenziamento del rimborso determinasse anche una proroga dell'efficacia del mandato ad iscrizione ipotecaria, in quanto la scadenza del mandato ad iscrizione ipotecaria (15/1/2016) seguiva la scadenza del rimborso della linea di credito, fissata per il 31/12/2015.
32 Sostiene il che era a dover dimostrare che il conferimento Parte_1 CP_1 della delega si sarebbe esaurito in data 15/1/2016, tuttavia, la ricostruzione operata in sede ispettiva trova riscontro da quella effettuata dalla società di revisione WC, senza una motivata intrinseca inattendibilità o contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio (cfr. Cass. 34097/24). E, comunque, era onere del dimostrare l'eventuale esistenza di una aggiornata delibera sulla Parte_1 quale era fondato il proprio potere di sottoscrivere un mandato di iscrizione ipotecaria successiva al 15 gennaio 2016, sulla base delle stesse condizioni che avevano giustificato il medesimo potere nel 2014, nonostante la riduzione dell'esposizione.
Ne consegue il rigetto del motivo di opposizione.
3.3. Sulla ingerenza del nel procedimento di valutazione degli Parte_1 immobili del Fondo Sansovino.
Il fondo è un FIA immobiliare chiuso non quotato riservato a CP_4 investitori qualificati, il cui collocamento è iniziato il 25/2/09, con avvio dell'operatività il 3/5/10 (v. Rel. Isp. 2018, pag. 134).
Il fondo era caratterizzato da una forte tensione finanziaria, con accumulo di Parte debiti nei confronti di fornitori, della stessa (a cui il fondo non ha mai pagato commissioni di gestione) e del ceto bancario verso il quale è CP_4 stato fin dall'inizio fortemente esposto, in ragione dell'apporto di asset gravati da importanti mutui finanziari ipotecari.
Già nel luglio 2013, la gravità della situazione del fondo si presentava in modo talmente manifesto che nel verbale del CdA tenutosi in data 29/07/13 si poneva la questione della sussistenza dei presupposti per la continuità operativa del
Fondo o di una liquidazione volontaria dello stesso. Il perdurare delle criticità del fondo aveva, tuttavia, indotto il CdA all'avvio di analisi condotte con l'ausilio del consulente WC VI SpA, volte ad accertare la sussistenza dei
33 presupposti per il riequilibrio finanziario e il proseguimento operativo del fondo
(cfr. all. 1946 Rel. Isp. 2018).
Successivamente, era stato proposto al CdA del 29/12/16 dalla Funzione
Valutazione, un programma di approfondimento sui fondi per ciò che concerneva le valutazioni degli asset e la completezza della documentazione fornita agli Esperti Indipendenti, basato su un “piano di campionamento” in base alla scadenza del mandato dell'EI per ciascun fondo.
In tale circostanza, nonostante il Fondo Sansovino rientrasse nel criterio di selezione adottato per il campionamento, è stato escluso dal piano per espressa indicazione del (v. Rel. Isp. 2018 pag. 178). Parte_1
Pertanto, gli accertamenti ispettivi hanno rilevato una forte ingerenza dell'ex
Amministratore Delegato rispetto al processo di valutazione periodica degli immobili del Fondo Sansovino, che si è tradotta in ritardi nello svolgimento dei necessari approfondimenti sulle stime immobiliari del Fondo stesso, rivelatesi, alla luce della successiva perizia di stima del 30 giugno 2017, fortemente sopravvalutate nonché rispetto all'attività svolta dalla Funzione Valutazione, al cui Responsabile – stando alle evidenze raccolte in sede ispettiva – egli avrebbe chiesto «di soprassedere e di posticipare qualsiasi approfondimento riguardante
i [relativi] valori di stima» (v. pag. 34 atto di accertamento).
Il riscontro probatorio di tali ingerenze, oltre che dalle dichiarazioni dei responsabili della Funzione Valutazione che si sono avvicendati ( CP_14 ed ), secondo quanto emerge nell'atto di accertamento di CP_15 CP_1 deriva da quanto dichiarato dallo stesso al team ispettivo, avendo Parte_1 questi riconosciuto la sua forte attenzione ai valori degli immobili presenti nel portafoglio del Fondo Sansovino e la sua intenzione di operare al fine di «non deprezzare eccessivamente il fondo sulla scorta degli impatti negativi che la
34 crisi del mercato immobiliare stava avendo su tutti gli immobili, particolarmente quelli a sviluppo» (v. atto accertamento pag. 34).
Con riferimento al fondo immobiliare , pertanto, ha contestato CP_4 CP_1 al improprie ingerenze nel periodico aggiornamento degli immobili, Parte_1 con colpevole ritardo nelle svalutazioni per fatto a lui imputabile.
In questa sede, il ricorrente, nel richiamare impropriamente quanto espresso nella sentenza d'appello ormai cassata, sostiene l'inattendibilità delle dichiarazioni del dirigente dell' secondo il quale “Il governo e Parte_3 CP_14
l'indirizzo di gestione del fondo erano assolutamente in capo al sig. CP_4
[…]. In merito al fondo , non c'era nessun grado di Parte_1 CP_4 autonomia nelle mie decisioni, sia come Responsabile AM che come
Responsabile Funzione Valutazioni rispetto al sig. Le indicazioni Parte_1 che ricevevo dal sig. riguardo al fondo erano di non sollevare Parte_1 critiche rispetto alla strategia di gestione del fondo e non effettuare CP_4 approfondimenti circa le valutazioni degli esperti indipendenti”.
Secondo il ricorrente, non avrebbe tenuto conto degli altri elementi CP_1
CP_1 probatori di segno opposto, che smentivano l'affermazione del come le dichiarazioni di , responsabile funzione Valutazioni succeduta al CP_15
CP_1
laddove esclude di aver ricevuto pressioni o ingerenze dal Parte_1 spiegando le ragioni del mancato inserimento del fondo nel Piano di CP_4
Campionamento per questioni di tempo e di sottodimensionamento dell'organico della Funzione Valutazioni e per la priorità data ad altri fondi, quali Xenia. CP_1 In realtà, l'affermazione non smentisce le dichiarazioni del suffragate da quelle dello stesso il quale intendeva compulsare una valorizzazione Parte_1 degli asset del fondo poiché iniziativa a c.d. “sviluppo” (v. ricorso pag. 35). Né può dirsi che, ad escludere la responsabilità, sia una generica affermazione della legittima quanto insindacabile discrezionalità amministrativa esercitata, date le
35 conseguenze negative derivate dal ritardo nella svalutazione degli immobili del fondo. E va sottolineato che non è l'andamento negativo del fondo o l'ampiezza della svalutazione ad assumere rilievo ai fini della responsabilità del Parte_1 bensì, il ritardo con cui il medesimo ha consentito l'emersione delle criticità del fondo in questione in contrasto con la regola di una corretta e prudente gestione.
Infatti, risulta che approfondimenti sistematici sul processo di valutazione del fondo sono stati avviati solo all'inizio del 2017 e solo con la perizia di CP_4 stima al 30 giugno 2017 si è potuta evidenziare la perdita del valore unitario della quota, pari al 73% dalla data di avvio dell'operatività del Fondo e pari all'88% alla data del 31/12/2017, e l'indebitamento bancario aggregato pari a
106,7 €/mln, di cui il 52% in capo alle società partecipate dal Fondo (v. pag. 134
Rel. Isp. 2018).
Non risulta, infine, che la scelta del fosse condivisa con il CdA, Parte_1 dovendosi tenere conto anche delle dichiarazioni del consigliere Tes_1 secondo cui il CdA ha acquisito piena consapevolezza delle problematiche quando, a seguito del piano di ristrutturazione del 2016, si è resa necessaria una Parte nuova sottoscrizione di quote del fondo da parte della .
3.4. Sul processo di selezione degli Esperti Indipendenti. Parte Nell'atto di accertamento, è contestata al oltre che alla : Parte_1
- l'assenza di strutturazione anche del processo di selezione degli Esperti
Indipendenti, ai quali l'incarico per il Fondo è avvenuto in CP_4 assenza di idonee motivazioni, con inadeguatezza degli strumenti adoperati al fine di tracciare le singole variazioni apportate, come le incoerenti vendor list reperite;
- la gestione informale dei rapporti tra agli Esperti Indipendenti, da cui è discesa l'assenza di attività valutative diverse da una mera presa d'atto della cessione di ramo d'azienda concernente l'esercizio dell'attività di
36 Esperto Indipendente effettuato da in favore e le Controparte_6 CP_16 carenze dei controlli svolti dalla Funzione di Compliance, la quale si sarebbe limitata a prendere atto delle Schede di Autovalutazione fornite dall'EI, senza effettuare specifiche analisi in merito (v. atto accertamento, pag. 36).
Al riguardo, il sul tema della selezione degli esperti indipendenti, Parte_1
sostiene che l'incoerenza delle vendor list, dovuta al reperimento di due CP_1 liste non esattamente coincidenti presso gli Uffici della Funzione Valutazione, sia questione di poco conto, ben potendo l'una essere probabilmente l'evoluzione o l'aggiornamento dell'altra, e non certo rivelatrice di una carenza procedurale, specie in considerazione della documentazione allegata alla stessa
Relazione Ispettiva. Anche la cessione d'azienda da un fornitore del servizio di
EI ad altro, con la mera presa d'atto del CdA in data 28/2/2017, non è stata accompagnata dalla indicazione da parte di di cosa avrebbe dovuto fare CP_1
Parte
, specie se si tiene conto dell'art. 2558 cc e del fatto che parte acquirente, nel caso di specie, aveva garantito una totale continuità operativa anche con riferimento agli esponenti aziendali. In ogni caso, secondo il nessuna Parte_1 pretesa responsabilità individuale poteva essergli ascritta ex art. 35, lettere a) e c) del TUF e dell'art. 97, lettera a) del Regolamento ON 20307/2018 per mancata adozione di una corretta procedura di selezione degli esperti indipendenti, atteso che, ad inizio 2016, l'implementazione di una procedura/prassi maggiormente garantista, non era stata realizzata perché il CdA non aveva approvato la nuova procedura e si era limitato, su proposta del consigliere a richiedere la costituzione di un gruppo di lavoro, mai Tes_1 attivato.
Il motivo non ha consistenza.
37 La selezione e la gestione dei rapporti con gli esperti indipendenti assolve un ruolo essenziale, anche ai fini del rispetto delle regole di comportamento delle
SGR, sulle quali, ex art. 97 del Regolamento Intermediari, incombe l'obbligo di acquisire adeguata conoscenza dei beni che costituiscono il patrimonio dei fondi e assicurare che l'attività di gestione sia svolta in modo indipendente in conformità agli obiettivi, politiche di investimento e rischi specifici dei fondi gestiti.
Data tale essenziale funzione, la verifica dell'adeguatezza dei suindicati presidi aziendali rientra nel perimetro delle competenze e nell'area di responsabilità dell'Amministratore Delegato, tenuto conto delle attribuzioni riservate a tale figura apicale dalla disciplina di settore. Del resto, il ricorrente non contesta i fatti, limitandosi ad affermare la ridotta portata degli stessi e, comunque, non fornisce alcuna prova idonea a superare la presunzione di colpa ex art. 3 L.
689/1981.
3.5. Sulla violazione B) riguardante le misure di identificazione e gestione delle situazioni di conflitto di interessi. Parte La violazione B) riguarda l'omessa predisposizione da parte di di quelle misure idonee a garantire una corretta gestione delle situazioni di conflitto di interesse, dato che, dal quadro procedurale emerso in sede ispettiva, erano emerse le seguenti criticità:
- “la mappatura delle operazioni in conflitto d'interessi non ha considerato rilevanti ai fini dell'applicazione dei presìdi in materia una serie di operazioni quali: 1) le operazioni di acquisto, vendita, locazione di immobili con esponenti aziendali di società del gruppo;
2) le operazioni di acquisto, vendita, locazione di immobili tra un fondo e i Part quotisti di altri fondi gestiti dalla;
3) i conferimenti di incarichi professionali (es. property, facility, project management) a soci o
38 Part esponenti aziendali di società facenti parte del gruppo della;
4) i conferimenti di incarichi professionali (es. property, facility, project management) a soggetti in rapporti d'affari significativi con un quotista;
5) le operazioni realizzate da un fondo con soggetti legati ad uno dei quotisti da rilevanti rapporti di affari o di parentela;
- nella mappatura dei potenziali conflitti non è risultato alcun riferimento ai soggetti legati da rapporti di parentela o affinità con “soggetti rilevanti” o comunque con persone ricomprese tra quelle che risultano, a seconda della tipologia di operazione, in potenziale conflitto;
- per quanto concerne la fase di individuazione delle situazioni di potenziale conflitto, la procedura ha previsto in capo alla Compliance con il supporto della Funzione Legal, il compito di valutare la fattispecie che integrava un'ipotesi di conflitto e, nel caso in cui fosse stata accertata l'effettiva presenza di un conflitto, di trasmettere tutte le informazioni al Chief Operating Officer ed all'Amministratore Delegato.
Non sono state specificate le modalità attraverso le quali la comunicazione dovesse essere effettuata. Inoltre, non è stata espressamente regolata l'ipotesi in cui la Compliance valutasse, al contrario, non sussistente il pericolo di conflitto. Anche in tal caso la procedura non ha previsto alcun obbligo di formalizzazione/motivazione della decisione della Compliance;
Part
- dal punto di vista degli strumenti operativi, la non si è dotata di un'anagrafica delle controparti in conflitto, né di un database contenente
i nominativi delle controparti/soggetti in posizione di conflitto
d'interessi. Il Registro dei conflitti di interessi implementato è risultato costituito da un semplice foglio excel, liberamente modificabile senza lasciare traccia.” (v. Divisione Intermediari pag. 7).
39 Le indagini ispettive hanno, inoltre, evidenziato criticità circa le modalità di gestione dei conflitti di interesse riferiti a contratti di outsourcing stipulati con società del Gruppo o con la controllante “La Centrale Finanziaria Generale
S.p.A.”. Si tratta dei seguenti contratti: Part
“a) Accordo Quadro tra la e “La Centrale Property S.r.l.” , stipulato il 1° settembre 2016, per lo svolgimento dei servizi di property, project, facility management, agency e valorizzazione dei portafogli gestiti;
b) contratto avente ad oggetto lo svolgimento da parte della società “La
Centrale Property S.r.l.” dell'attività di project management sottoscritto in data Part 1° giugno 2016 dalla per conto del Fondo “Serenissima Logistica”.
Con riguardo all'Accordo Quadro sub lett. a) è emerso che la delibera del CdA del 20 maggio 2016, di approvazione alla stipula, ha ad oggetto, tra gli altri,
“l'affidamento dei servizi di property e agency management a favore di La
Centrale Property s.r.l.”. L'Accordo Quadro stipulato il 1° settembre 2016 è risultato avere un oggetto più ampio, ricomprendendo anche l'affidamento di attività di facility management, advisory e valorizzazione dei portafogli gestiti, rispetto alle quali non vi è alcun cenno nella citata delibera del CdA. La delibera del CdA del 20 maggio 2016, inoltre, non è stata sottoposta al parere vincolante dell'VI Committee/Comitato Consultivo del Fondo, richiesto dalla procedura sui conflitti in vigore nel Periodo rilevante.
In riferimento al contratto di outsourcing sub lett. b), stipulato il 1° giugno 2016 per conto del Fondo “Serenissima Logistica”, è emerso che, nonostante
l'acclarata situazione di conflitto di interessi, non è stato attivato nessuno dei presìdi previsti dalla policy in vigore nel Periodo rilevante. In dettaglio, è stata sottolineata l'assenza di una specifica delibera del CdA, nonchè la mancata acquisizione sia del parere del Collegio Sindacale sia del parere vincolante dell'VI Committee/Comitato Consultivo del fondo.
40 Entrambi i contratti di cui ai precedenti punti sub a) e sub b) sono stati Part sottoscritti in rappresentanza della dall'ex Amministratore Delegato sig.
Parte_1
Sono state riscontrate criticità anche con riguardo ai seguenti contratti conclusi con la controllante : CP_9
1) contratto di assistenza del 13 giugno 2017 avente ad oggetto l'affidamento dell'incarico di “assistenza nella negoziazione di contratti di locazione delle unità facenti parte del complesso immobiliare costituito dagli immobili ad uso turistico denominati “Araba Fenice”, “Blu Area” e “Pineta”, per conto del
Fondo Xenia.
2) contratto di consulenza strategica del 13 giugno 2017 avente ad oggetto
l'affidamento dell'incarico di consulenza strategica e la strutturazione delle operazioni di compravendita degli immobili per conto del Fondo Goethe;
3) contratto di consulenza del 14 febbraio 2017 avente ad oggetto la consulenza strategica finalizzata all'apporto e alla strutturazione delle operazioni di compravendita del complesso immobiliare “Nova Yardinia” per conto del
Fondo Rainbow (Fondo istituito con delibera del CdA del 28 febbraio 2017, in epoca successiva al contratto in oggetto);
4) contratto di assistenza del 13 giugno 2017 sottoscritto da (società CP partecipata dal Fondo Xenia) avente ad oggetto la prestazione da parte di
dell'attività di assistenza strategica, finalizzata alla sottoscrizione di un CP_9 contratto di affitto.
Rispetto ai sopra elencati quattro accordi è emerso che gli stessi derivano da incarichi “informalmente” conferiti nel corso del 2016 e sono stati sottoscritti dall'ex AD in mancanza di qualsiasi informativa in merito al Parte_1
CdA e del parere preventivo del Comitato Consultivo del Fondo, previsto in caso di operazione in conflitto di interesse.
41 Part In corso di ispezione il CdA della ha deliberato (il 25 settembre 2018) di procedere alla risoluzione per mutuo consenso dei contratti in esame e in Part relazione ai tre contratti che hanno comportato esborsi, la e hanno CP_9 sottoscritto (il 5 febbraio 2019) accordi in base ai quali la controllante si è impegnata a restituire le somme ricevute, anche se già fatturate” (v. DIN pag.
8). richiama ancora quanto già affermato dalla Corte d'Appello con la Parte_1 sentenza cassata, lamentando che si sia limitata a valutare come inidonee CP_1 le procedure adottate sul punto, ma senza precisare le modalità che avrebbero dovuto garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e regolamentari in luogo delle “lacunose” procedure effettivamente adottate dalla società, nonché senza precisare perché e in che modo quelle predisposte dalla Parte_2 sarebbero state inidonee o insufficienti.
Il motivo non merita accoglimento.
Come affermato dalla Suprema Corte che ha cassato la sentenza 3024/21 della
Corte d'Appello proprio in tema di ripartizione dell'onere della prova, spetta al destinatario di un provvedimento sanzionatorio adottato ai sensi dell'art. 190 Tuf, dimostrare, in presenza di accertate carenze procedurali ed organizzative, dimostrare di aver adempiuto diligentemente agli obblighi imposti dalla normativa di settore (Cass. 34097/24; 9546/18), senza che possa essere richiesto a alcun onere aggiuntivo, quale quello di precisare quale comportamento CP_1 avrebbe dovuto essere adottato per non incorrere nella sanzione. E la carenza e lacunosità delle procedure, ben lungi dal costituire una mera valutazione effettuata da risulta dal quadro descritto analiticamente nelle Relazioni CP_1
Ispettive, da cui emerge l'assenza, nel periodo di osservazione, di presìdi operativi atti ad individuare e gestire situazioni di conflitto di interessi e di
42 strumenti atti ad identificare i “soggetti rilevanti”, ad individuare in modo sistematico le fattispecie di potenziale conflitto ed a censirle in apposito registro.
Ed era onere di dimostrare che tali strumenti di garanzia e controllo Parte_1 erano stati correttamente predisposti ed adottati, potendo contrastare solo così quella specifica valutazione di lacunosità che, secondo la SC, costituisce elemento di prova che concorre con tutte le mancanze evidenziate da a CP_1
Part rivelare l'inidoneità delle procedure. A tal fine, non basta “che la avesse adottato una policy, approvata dal CdA e comunicata alla CA d'IA …
L'illecito è difatti integrato laddove le procedure risultino lacunose e inidonee a consentire il perseguimento degli obiettivi prefissati dall'art. 35 – decies TUF, rammentandosi che i presidi procedurali previsti dalla disciplina di settore devono essere concepiti proprio in maniera tale da garantire che la gestione dei fondi avvenga nel rigoroso rispetto di tutte le regole ivi contemplate ed in particolare nell'ottica dell'equo trattamento dei fondi gestiti”.
Né può dirsi riduttivamente che la contestazione riguardi solo l'omessa predisposizione sia dell'anagrafica delle controparti in conflitto di interesse o di un database contenente i nominativi in posizione di conflitto di interessi, come afferma il ricorrente, essendo ben più gravi e complesse le mancanze riscontrate, mancanze che assumono il valore di fatti accertati con fede privilegiata. Parte Peraltro, l'obbligo della di disporre di assetti procedurali idonei ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi, sancito dall'art. 35-decies, lett. c,
TUF, va posto in immediata correlazione con gli obblighi comportamentali previsti a carico dei soggetti che prestano quei servizi, di cui all'art. 35-decies, lett. a) TUF– ovverosia di comportarsi «con diligenza, correttezza e traPArenza nel miglior interesse degli Oicr gestiti, dei relativi partecipanti e dell'integrità del mercato - di talché detto obbligo procedurale è strumentale ad assicurare che la prestazione dei servizi sia rispettosa dei medesimi obblighi di condotta.
43 Infatti, l'idoneità delle procedure deve essere considerata in funzione della finalità cui devono tendere, quale appunto è quello di garantire che la gestione dei fondi di investimento avvenga nel rigoroso rispetto di tutte le regole della normativa di settore;
pertanto, l'obbligo dell'intermediario di dotarsi di idonee procedure interne in base ad un complesso di disposizioni organizzative e di strumenti è funzionale ad assicurare che la prestazione dei servizi di investimento resi sia conforme a tutte le norme comportamentali, e primariamente ai principii ispiratori dell'ordinamento del settore ed ai risultati che esso si prefigge (corretto, diligente, prudente, adeguato, ordinato, efficiente e traPArente espletamento dell'attività di intermediazione finanziaria).
3.6. Sulla assenza di danno.
Il ricorrente afferma che sia del tutto indimostrata la propria responsabilità dato che le pretese carenze non hanno provocato “gravi pregiudizi”, neppure allegati, Parte nonché per la totale assenza di danno in capo alla .
Il motivo non può essere accolto.
Basti, a tal fine, richiamare la giurisprudenza di legittimità che sancisce come
“in tema di intermediazione finanziaria, la fattispecie d'illecito di cui all'art. 190 bis, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 58 del 1998, essendo posta a presidio della tutela del riPArmiatore dal pericolo astratto di pregiudizio, non richiede che sia provato il danno da esso concretamente subito, sicché, ai fini della punibilità, è sufficiente dimostrare la potenziale pericolosità della condotta, la quale deve essere improntata a correttezza e traPArenza, onde evitare detto rischio”(Cass. 18675/23). Pertanto, gli illeciti in questione costituiscono illeciti di pericolo astratto, in cui è punita non già la condotta che ha arrecato un danno agli investitori, bensì la condotta che ha arrecato un potenziale pregiudizio alla tutela degli investitori;
condizione questa che palesa che gli illeciti si consumano
44 quando la regola di condotta presidiata dalla disposizione normativa viene violata, anche in assenza di danni.
Del resto, le funzioni di controllo di sono dirette alla tutela preventiva CP_1 per il mercato e per gli investitori, di talché non è necessaria la presenza di una conseguenza dannosa, quanto piuttosto la violazione dei doveri di comportamento nei confronti della clientela.
Merita evidenziare che la norma dell'art. 190bis TUF non fa riferimento al
“grave pregiudizio per gli investitori”, bensì al “grave pregiudizio per la tutela degli investitori”, cioè all'assetto di previsioni funzionali alla protezione degli investitori. In altri termini, non deve accertare la sussistenza di CP_1 violazioni tali da arrecare un danno concreto, ma che vi siano condotte potenzialmente idonee ad arrecarlo.
Ne consegue che, ai fini della prova del “grave pregiudizio per la tutela degli investitori o per la traPArenza, l'integrità e il corretto funzionamento del mercato”, quale condizione per l'imputabilità ex art. 190-bis TUF, non è affatto necessario dar prova del danno, bensì del potenziale rischio del bene giuridico protetto dalle norme incriminatici, insito nella funzione preventiva delle norme poste a tutela degli investitori, della traPArenza, dell'integrità e del corretto funzionamento del mercato.
4. Entità della sanzione.
Il ricorrente sostiene, in via subordinata, che l'entità della sanzione sarebbe eccessiva rispetto a quanto previsto dall'art. 194-bis del TUF e, comunque, del tutto sproporzionata rispetto alla propria situazione reddituale.
Il motivo non può essere accolto.
La norma di cui all'art. 190 bis Tuf prevede una sanzione che va da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 5.000.000, da modulare in relazione a tutti i criteri oggettivi e soggettivi di cui all'art. 194-bis del TUF, ai sensi del quale: “Nella
45 determinazione del tipo, della durata e dell'ammontare delle sanzioni previste dal presente decreto, la CA d'IA o la ON considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti: a) gravità e durata della violazione;
b) grado di responsabilità; c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;
d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;
e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;
f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la CA d'IA o la g) precedenti violazioni in materia CP_1 bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;
h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione;
h-bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi”.
Ebbene, tenuto conto di tutti i criteri indicati nonché della sanzione inflitta alla Parte
(pari a complessivi € 120.000,00), la sanzione di € 70.000,00 complessive
(di cui € 40.000,00 in relazione alla Violazione A e € 30.000,00 in relazione alla
Violazione B), appare senz'altro congrua, specie tenendo conto della forbice prevista dalla norma e della prossimità della quantificazione proprio al minimo edittale.
Del resto, il fatto che il non abbia agito per interesse personale, non Parte_1 esclude la gravità del comportamento tenuto, dato il ruolo di Amministratore
Delegato a rappresentare la società.
***
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
46 Le spese del giudizio vanno poste a carico di secondo la Parte_1
Co regola della soccombenza, sia per il primo grado, sia per il giudizio avanti la e sia per il giudizio di rinvio.
Dette spese vanno liquidate in base ai parametri medi di cui al DM 55/14, tenuto conto del valore della controversia (€. 70.000,00) e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale, fase ridotta al minimo per la struttura del procedimento, oltre alla fase cautelare nei due giudizi avanti alla Corte
d'Appello).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'opposizione avverso alla delibera n. 21635/20 proposta CP_1 da Parte_1
2. condanna alla rifusione a favore di delle spese Parte_1 CP_1 processuali, così liquidate:
- per il primo grado, in € 8.500,00 per compenso professionale, oltre al
15% per spese generali ed oltre Iva e cpa;
- per il grado avanti alla Corte di cassazione, in € 7.665,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa;
- per il giudizio di rinvio, in € 7.440,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR
115/02 a carico di Parte_1
Venezia, 17/6/25
Il Presidente
Caterina Passarelli
47
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Seconda Sezione civile
R.G. 422/2025
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente rel.
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 10/03/2025, promossa con ricorso da
C.F. ) rappresentato e difeso in Parte_1 C.F._1 giudizio dall'avv. Marco Pedrett, dall'avv. Federico Pradella e dall'avv.
Giovanni Quinternetto, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, come da procura allegata al ricorso in riassunzione (v. allegato A);
ricorrente in riassunzione contro
Controparte_1
(C.F. ), rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Paolo
[...] P.IVA_1
1 Palmisano e dall'avv. Tiziana Moja, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Marco Toso, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in riassunzione;
resistente in riassunzione
Oggetto: Riassunzione ex art. 392 cpc a seguito dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 34097 del 10/2/25 avverso la sentenza n. 3024 pubblicata il
13/12/2021 dalla Corte d'Appello di Venezia, Prima sezione.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
Nel merito.
Confermata se del caso la sospensiva della sanzione già disposta nel giudizio RG
277/2021, accogliersi il presente ricorso per tutti i motivi della ribadita e spiegata opposizione e, conseguentemente, annullare, dichiarare nullo e/o inefficace il provvedimento / delibera di applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie della n. 21635, emessa in data 11.12.2020 e notificata in data 29.12.2020 CP_1 congiuntamente all'Atto di Accertamento, unitamente ad ogni atto e provvedimento prodromico, presupposto ed istruttorio connesso.
In via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del presente ricorso, in riassunzione ex art. 392 c.p.c. determinarsi nel minimo edittale la sanzione amministrativa a carico del dott. Parte_1
In ogni caso: spese di giudizio, ivi compreso il contributo unificato, integralmente rifuse.
Per parte resistente:
Si chiede che codesta ecc.ma Corte, disattesa ogni contraria domanda eccezione e deduzione, voglia:
2 (i) quale giudice del rinvio, rigettare l'opposizione proposta dal signor avverso la delibera n. 21635/2020 e l'istanza sospensiva, Parte_1 per i motivi di inammissibilità e infondatezza sopra rappresentati;
(ii) condannare il ricorrente alla restituzione degli importi corrisposti dalla a titolo di spese processuali del giudizio concluso con CP_1 sentenza n. 3024/2021 pari a € 12.719,00 oltre interessi e/o rivalutazione monetaria;
(iii) condannare il ricorrente al rimborso delle spese della presente fase di rinvio e del giudizio innanzi alla Corte di cassazione, con ogni più ampia riserva di deduzioni difensive, allegazioni ed istanze, anche istruttorie nel prosieguo del presente giudizio.
Ragioni della decisione
Con ordinanza 34097 emessa il 10/2/25, la Corte di cassazione annullava la sentenza n. 3024 emessa dalla Corte d'Appello di Venezia in data 13/12/2021, disponendo il rinvio alla stessa Corte territoriale affinché, in altra composizione, uniformandosi ai principi di diritto espressi, decidesse sull'opposizione proposta ex art. 195 TUF da avverso la delibera n. 21635/20, Parte_1 CP_1 con cui gli era stata comminata una sanzione complessiva di € 70.000,00 per le violazioni riscontrate dalla quale amministratore delegato Controparte_2 della Parte_2
In particolare, premesso che il dott. aveva ricoperto, dal Parte_1
15/12/2011 fino al 31/5/2017, la qualifica di Amministratore Delegato della società Serenissima Società di Gestione del RiPArmio S.p.a. sottoposta, nel periodo intercorrente tra il 19/3/2018 e il 16/4/2019, a vigilanza ispettiva, la
Divisione Intermediari della sulla base delle relazioni ispettive CP_3 predisposte dalla Divisione Ispettorato, ha rilevato che nel periodo intercorso tra l'1/1/2016 e il 30/6/2017, erano state poste in essere violazioni della normativa
3 di settore in materia di diligenza e correttezza nella prestazione del servizio di gestione collettiva del riPArmio (violazione sub A) e di gestione dei conflitti di Parte interesse (violazione sub B), da parte di e dell'Amministratore Delegato di Parte
.
Con la lettera di contestazione 3/10/2019, notificata il 14/10/2019, la Divisione Parte Intermediari ha, quindi, comunicato al ed a l'avvio del Parte_1 procedimento sanzionatorio n. 97592/2019 per le seguenti violazioni (v. doc. 3 ric.):
A) violazione dell'art. 35 decies, lettere a) e c), del TUF, e dell'art. 97, lettera a), del Regolamento n. 20307 del 15/2/2018, in tema di diligenza, CP_1 traPArenza e correttezza e di adozione di misure e tutele atte a garantire il corretto svolgimento del servizio di gestione collettiva del riPArmio e violazione dell'art. 35 decies, lettera c), del TUF e dell'art. 113 del Regolamento n. CP_1
20307 del 15/2/2018, in tema di risorse e procedure idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e di modalità di esercizio delle funzioni di controllo di conformità delle norme;
B) violazione dell'art. 35 decies, lettere b) e c), del TUF, e degli articoli 115, 117
e 118 del Regolamento ON n. 20307 del 15/2/2018, in tema di misure atte a garantire la corretta identificazione e gestione delle situazioni di conflitto di interessi potenzialmente pregiudizievoli per gli OICR e di tenuta del relativo registro e violazione dell'art. 35 decies, lettera c), del TUF, e dell'art. 113 del
Regolamento ON n. 20307 del 15/2/2018, sopra già richiamato.
Le ipotesi di illecito erano contestate ai sensi degli articoli 190 e 195 del TUF, come novellati dal d.lgs. n. 72/2015, a quale autore delle Parte_2 violazioni nel Periodo Rilevante (compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 maggio
2017) nonché a ai sensi dell'art. 190-bis, introdotto nel TUF Parte_1 dal menzionato D. Lgs. n. 72/2015 oltre che del già richiamato art. 195, del TUF,
4 in ragione del suo ruolo di Amministratore Delegato nel menzionato periodo e del grave pregiudizio per la tutela degli investitori dei Fondi causato dalle sue specifiche condotte.
All'esito del procedimento svolto avanti all'Ufficio Sanzioni Amministrative, vista sia la Relazione del 7 agosto 2020, con cui l'USA, esaminati gli atti del procedimento e sentiti gli interessati, aveva ritenuto accertati i fatti contestati, e sia la Relazione Integrativa del 19 ottobre 2020, tenuto conto delle controdeduzioni difensive degli interessati senza alcun elemento di novità in relazione al quadro fattuale, la aveva adottato la delibera n. 21635 in CP_1 data 11/12/20, con cui, sul presupposto della sussistenza delle accertate violazioni, aveva applicato le seguenti sanzioni:
- a (P. I: ), la sanzione Parte_2 P.IVA_2 amministrativa pecuniaria complessiva di euro 120.000,00 (di cui euro
70.000,00 in relazione alla Violazione A ed euro 50.000,00 in relazione alla Violazione B);
- a (C.F.; ), la sanzione Parte_1 C.F._1 amministrativa pecuniaria complessiva di euro 70.000,00 (di cui euro
40.000,00 in relazione alla Violazione A ed euro 30.000,00 in relazione alla Violazione B).
Avverso la delibera n. 21635/20, aveva proposto ricorso ex art. Parte_1
195 TUF avanti alla Corte d'Appello di Venezia, che, nel regolare contraddittorio fra le parti, aveva annullato la predetta delibera con la sentenza n.
3024 emessa il 28/10/21 per non avere assolto all'onere di provare quali CP_1 condotte il avrebbe dovuto porre in essere per non incorrere nelle Parte_1 generiche contestazioni, per il cui riscontro non erano sufficienti le valutazioni contenute negli accertamenti ispettivi.
5 In accoglimento del ricorso proposto da la Corte di legittimità, con CP_1 ordinanza n. 34097 del 24/6/24, aveva cassato la sentenza della Corte d'Appello di Venezia, rinviando alla medesima Corte territoriale.
Con ricorso depositato in data 10/3/25, aveva riassunto la causa Parte_1 ex art. 392 cpc, insistendo per l'accoglimento dell'opposizione avverso alla delibera n. 21635/20. CP_1
Pertanto, all'udienza del 17/6/25, le parti precisavano le conclusioni come sopra trascritte e la Corte, sentita la discussione orale delle parti, tratteneva la causa in decisione.
***
La Corte di cassazione, con l'ordinanza di rinvio n. 34097/24, ha annullato la sentenza n. 3024/21 in quanto la Corte d'appello, affermando che non CP_1 aveva provato le condotte omissive e commissive del non si era Parte_1 attenuta al principio posto dall'art. 3 della L.689/1981 che, riguardo alle sanzioni amministrative, pone una presunzione di colpa a carico del trasgressore, onerato di dimostrare di aver diligentemente adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa di settore;
inoltre, escludendo qualsiasi efficacia probatoria ai verbali ispettivi, non aveva considerato che le valutazioni ivi contenute costituivano un elemento di prova da esaminare in concorso con gli altri elementi e che potevano essere disattesi solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio.
Ciò premesso, in questa sede, sulla base dei principi espressi dalla Suprema
Corte, deve essere rinnovato l'esame dei diversi motivi di opposizione ex art.195, comma IV, Tuf, riproposti dal e non coperti dal giudicato. Parte_1
1.Violazione del termine ex art. 195 Tuf.
In relazione alla violazione del termine di 180 giorni dall'accertamento degli addebiti contestati - termine previsto dall'art. 195 Tuf per l'applicazione della
6 sanzione da parte di - il richiama quanto già affermato CP_1 Parte_1 nell'originario ricorso in opposizione, chiedendo la dichiarazione di nullità della delibera impugnata.
Il motivo è inammissibile.
In generale, va rilevato che, dato il carattere chiuso del procedimento di cui all'art. 394 cpc, il giudice del rinvio è tenuto a riesaminare la controversia nel rispetto del principio di diritto formulato dalla cassazione con riferimento agli aspetti non definiti nei precedenti gradi;
inoltre, in ipotesi di cassazione con rinvio per violazione di norme di diritto, il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, ed attenersi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se in ipotesi non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità della stessa (Cass. 7091/22). Del resto, l'art. 384, secondo comma, cpc (“la Corte di cassazione, quando accoglie il ricorso, cassa la sentenza rinviando la causa ad altro giudice, il quale deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto stabilito dalla Corte), dispone l'obbligo inderogabile del giudice del rinvio di conformarsi alla decisione di legittimità, non solo quanto al principio di diritto, ma anche a quanto ivi stabilito.
Il precetto di tale norma comporta che, ove una sentenza sia cassata per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, è precluso al giudice di rinvio qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato sulla scorta di fatti o profili non dedotti, ovvero di una rivalutazione
7 dei fatti accertati o di una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso (cfr. Cass. SU 15602/19).
Nel caso di specie, premesso che la questione procedurale circa la pretesa decadenza del potere sanzionatorio di per violazione del termine ex art. CP_1
195, quarto comma, Tuf è stata rigettata dalla Corte d'Appello con la sentenza n.
3094/21, tale questione resta preclusa in questa sede, costituendo un presupposto logico e giuridico ormai definitivamente accertato e che impedirebbe la doverosa applicazione dei principi di diritto espressi dalla Suprema Corte.
2. Fatti contestati.
Merita ripercorrere i fatti principali della complessa vicenda.
In data 21/03/18 è stata avviata nei confronti di una Parte_2 verifica ispettiva disposta dal Presidente della ON con lettera di incarico prot. n. 0074093/18 del 19/03/18, dalla quale sono emersi profili di competenza di CA d'IA rappresentati nella Nota informativa preliminare prot.
0087572/18 del 28/03/18, trasmessa alla stessa CA d'IA in data 29/03/18.
La CA d'IA, con Nota prot. n. 0497332/18 del 23/04/18, quindi, ha richiesto alla ai sensi dell'art.
6-ter, comma 5, del TUF, di condurre CP_1
Parte sulla specifici accertamenti sui seguenti profili:
- Governance. È stato chiesto di valutare la funzionalità degli assetti di governo con riguardo alla capacità di: elaborare e dare attuazione alla strategia aziendale, definire politiche di gestione del rischio coerenti con l'evoluzione dell'operatività e svolgere un adeguato monitoraggio sull'attività svolta. Sono stati, altresì, richiesti specifici approfondimenti sulle analisi svolte dal CdA e dal Collegio Sindacale, in sede di approvazione del bilancio 2016, in ordine alla piena recuperabilità dei Parte crediti vantati dalla nei confronti dei fondi gestiti e alla sussistenza del presupposto della continuità aziendale;
8 - Assetto organizzativo e sistema dei controlli. È stata chiesta la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo-procedurale e del Parte sistema dei controlli della con riguardo all'efficacia delle azioni poste in essere dalle Funzioni di controllo interno e dal Collegio
Sindacale e all'idoneità degli strumenti di controllo dei rischi;
- Operatività dei fondi. Sono stati richiesti specifici approfondimenti sull'operatività dei fondi e per ciò che concerne la CP_4 CP_5 valutazione degli assets in portafoglio e la gestione dei conflitti di interesse, al fine di approfondire le iniziative che avevano generato determinate criticità;
- Adeguatezza patrimoniale e presupposto della continuità aziendale. È stato richiesto di valutare l'idoneità delle misure di accantonamento per rischi e spese future e di rettifica di elementi dell'attivo prospettate nel progetto di Bilancio per l'esercizio 2017 a fronteggiare l'insorgenza di eventuali ulteriori rischi patrimoniali che possano compromettere il presupposto della continuità aziendale.
L'ispezione è stata avviata in data 17/05/18 con riferimento al periodo decorrente dal 1/1/16 al 30/6/2017, data di avvio del rinnovo organizzativo procedurale.
Gli accertamenti ispettivi - mirati a verificare, per i profili di competenza della a) le modalità di svolgimento del processo decisionale di investimento;
CP_1
b) la valutazione degli attivi immobiliari ed il relativo processo di valutazione;
c)
i rapporti instaurati con gli Esperti Indipendenti avuto riguardo alla elaborazione delle stime immobiliari;
d) il funzionamento dei presìdi adottati per la gestione delle fattispecie in conflitto di interessi;
e) le strategie di sviluppo e di gestione prevista per i nuovi prodotti, sia sotto il profilo immobiliare che della pianificazione finanziaria - hanno evidenziato gravi carenze quanto a:
9 A) diligenza e correttezza nella prestazione del servizio di gestione collettiva del riPArmio. Sono state riscontrate carenze sia nella fase di formulazione delle strategie generali e sia nel processo decisionale di investimento, nonché nella valutazione degli immobili e nella non adeguata gestione dei rapporti con gli Esperti Indipendenti di cui all'articolo 6, comma 1, lett. c), numero 5), del D.Lgs. 24 febbraio 1998
n. 58. Non è stata adottata alcuna procedura di pianificazione strategica, né è stata prevista la sistematica redazione di business plan dei fondi gestiti, redatti solo per alcune fasi (costituzione del fondo, presa in gestione o cambio strategia), mentre gli aggiornamenti sono stati predisposti solo in occasione di operazioni di rilevante importo non previste dal piano originario. Parte Il contesto aziendale in cui la ha operato – si legge nella delibera impugnata
- si è basato su una totale destrutturazione del processo decisionale, descritto nella normativa aziendale, in modo lacunoso e poco dettagliato, con particolare riguardo a:
- la definizione dei ruoli, delle responsabilità e dei livelli autorizzativi per le attività svolte nell'ambito delle singole fasi. Sono stati indicati, in generale, i soggetti coinvolti, senza precisare chi dovesse compiere, e con quale catena autorizzativa, le singole attività previste all'interno di ciascuna fase;
- lo standard del contenuto dei reporting deliverables da produrre durante il processo, con la sola eccezione dell'Investment Memorandum. In particolare, non sono state indicate le informazioni da riportare ed il funzionamento dei livelli di review ed approvazione;
- l'analisi sui rischi dell'operazione in fase di valutazione. In dettaglio, sono risultate assenti sia analisi sui rischi dell'operazione sia analisi su possibili azioni di mitigazione degli stessi;
10 - i controlli sulle controparti coinvolte nell'operazione. Controlli della specie (ad es. in materia di rispetto della normativa antiriciclaggio, in relazione al merito di credito o al rischio reputazionale) non sono stati previsti;
- i criteri per la selezione degli advisors e dei consulenti esterni impiegati nelle attività di due diligence, che non sono stati definiti;
- le attività di controllo di secondo livello, per le quali non è stata definita alcuna modalità di formalizzazione;
la fase di closing, per la quale non è stato disciplinato l'iter contrattuale conclusivo post delibera del CdA. Parte Tali carenze, in una prospettiva ex ante, hanno inficiato la capacità della di indirizzare efficacemente l'attività gestoria, e hanno pregiudicato la ricostruzione ex post del processo sotteso al perfezionamento delle operazioni gestorie.
Con riguardo alla mancata definizione di ruoli e responsabilità degli attori del processo e al conseguente inefficace indirizzo dell'attività di gestione, dagli accertamenti ispettivi è emerso, innanzitutto, che le decisioni strategiche sono state assunte dall'ex Amministratore Delegato, con Parte_1 conseguente svuotamento del CdA da ogni prerogativa decisoria.
Al riguardo, sono state esaminate le delibere del CdA del 22 marzo 2016, del 15 giugno 2016 e del 30 agosto 2016, inerenti al Piano di Ristrutturazione del debito del Fondo Sansovino 2016/2019, ex art. 67, della Legge Fallimentare. In merito,
è emerso che il CdA si è limitato a ratificare le scelte strategiche descritte nelle c.d. “Note” di sintesi, documenti che sono risultati dalle bozze del verbale di approvazione consiliare, redatte prima della riunione, il cui testo era coincidente esattamente con quello oggetto della verbalizzazione ufficiale della seduta del
CdA.
Per l'assunzione delle delibere non è stata rilevata l'esistenza di una documentata ed efficace dialettica interna all'organo di supervisione strategica, né risultano richieste di approfondimenti o di analisi supplementari, che la natura delle
11 questioni affrontate avrebbe reso necessaria, neanche in quelle situazioni nelle quali le deliberazioni hanno comportato l'incremento dei livelli di rischio per la Parte
.
In ulteriori casi, analizzati in sede ispettiva, è emerso che aveva Parte_1 operato in autonomia, senza coinvolgere, neppure formalmente, l'organo di supervisione strategica. In particolare, il aveva sottoscritto in data 24 Parte_1 marzo 2017 un mandato ad un'iscrizione ipotecaria a favore del CO DE su cinque immobili del Fondo Sansovino, senza averne i poteri.
Gli accertamenti ispettivi hanno evidenziato anche una forte ingerenza dell'ex
Amministratore Delegato rispetto al processo di valutazione Parte_1 periodica degli immobili del Fondo e all'attività svolta dalla Funzione CP_4
Valutazione. Si fa rifermento in particolare al Piano di Campionamento proposto dalla Funzione di Valutazione al CdA del 29 dicembre 2016, con il quale si era stabilito un programma di approfondimenti - per ciò che concerne la valutazione degli asset e la completezza della documentazione fornita al nuovo Esperto
Indipendente - su quei Fondi per i quali era giunto a scadenza il mandato dell'Esperto Indipendente, e, per espressa indicazione del era stato Parte_1 escluso il Fondo Sansovino, che invece avrebbe dovuto rientrarvi.
Il comportamento del ha determinato ritardi nello svolgimento dei Parte_1 necessari approfondimenti sulle stime immobiliari del Fondo Sansovino, la cui svalutazione è emersa solo in data 30/6/2017; ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione e sui profili di rischio aziendali, e ha anche realizzato gli estremi di un grave pregiudizio per la tutela degli investitori.
Anche in relazione alla scelta degli Esperti indipendenti, la mancanza di un processo strutturato ha comportato l'affidamento dell'incarico alla CP_6 ed alla senza idonee motivazioni, in assenza di controlli e con una CP_7 gestione dei rapporti del tutto informale;
12 B) identificazione e gestione dei conflitti di interesse. Dalla ispezione è Parte emerso che la , nel periodo in osservazione, non ha provveduto a identificare preventivamente e a gestire efficacemente le situazioni di conflitto di interessi potenzialmente pregiudizievoli per gli OICR. Le indagini ispettive hanno, inoltre, evidenziato criticità circa le modalità di gestione dei conflitti di interesse riferiti a contratti di outsourcing stipulati con società del Gruppo e, precisamente, nei seguenti contratti sottoscritti dal Parte_1
Parte
- Accordo Quadro tra la e “La Centrale Property S.r.l.”, stipulato il 1° settembre 2016, per lo svolgimento dei servizi di property, project, facility management, agency e valorizzazione dei portafogli gestiti;
- contratto avente ad oggetto lo svolgimento da parte della società “La
Centrale Property S.r.l.” dell'attività di project management sottoscritto Parte in data 1° giugno 2016 dalla per conto del Fondo “Serenissima
Logistica”.
Sono state riscontrate criticità anche con riguardo ai seguenti quattro contratti conclusi con la controllante La Centrale Finanziaria Generale PA, vale a dire:
- contratto di assistenza del 13 giugno 2017 avente ad oggetto l'affidamento dell'incarico di assistenza nella negoziazione di contratti di locazione delle unità facenti parte del complesso immobiliare costituito dagli immobili ad uso turistico denominati “Araba Fenice”, “Blu Area” e
“Pineta”, per conto del Fondo Xenia;
- contratto di consulenza strategica del 13 giugno 2017 avente ad oggetto l'affidamento dell'incarico di consulenza strategica e la strutturazione delle operazioni di compravendita degli immobili per conto del Fondo
Goethe;
13 - contratto di consulenza del 14 febbraio 2017 avente ad oggetto la consulenza strategica finalizzata all'apporto e alla strutturazione delle operazioni di compravendita del complesso immobiliare “Nova
Yardinia” per conto del Fondo Rainbow (Fondo istituito con delibera del
CdA del 28 febbraio 2017, in epoca successiva al contratto in oggetto);
- contratto di assistenza del 13 giugno 2017 sottoscritto da CP
(società partecipata dal Fondo Xenia) avente ad oggetto la prestazione da parte di La Centrale Finanziaria Generale PA dell'attività di assistenza strategica, finalizzata alla sottoscrizione di un contratto di affitto.
Rispetto ai sopra elencati quattro accordi, è emerso che gli stessi derivavano da incarichi “informalmente” conferiti nel corso del 2016 ed erano stati sottoscritti dall'ex AD senza alcuna informativa al CdA e senza acquisire Parte_1 il parere preventivo del Comitato Consultivo del Fondo, previsto in caso di Parte operazione in conflitto di interesse. In corso di ispezione il CdA della ha deliberato (il 25 settembre 2018) di procedere alla risoluzione per mutuo consenso dei contratti in esame e in relazione ai tre contratti che hanno Parte comportato esborsi, la e hanno sottoscritto (il 5 febbraio 2019) CP_9 accordi in base ai quali la controllante La Centrale Finanziaria Generale PA si è impegnata a restituire le somme ricevute, anche se già fatturate.
Sulla base di tali risultanze ispettive, la ha ricondotto le carenze CP_1 riscontrate sub A) alle seguenti violazioni:
- dell'articolo 35-decies, lettere a) e c), del TUF, e dell'articolo 97, lettera a), del Regolamento adottato con delibera n. 20307 del 15 CP_1 febbraio 2018 (già articolo 65, lettera a), del Regolamento adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007), in tema di diligenza, CP_1 traPArenza e correttezza e di adozione di misure e tutele atte a garantire il corretto svolgimento del servizio di gestione collettiva del riPArmio;
14 - dell'articolo 35-decies, lettera c), del TUF, e dell'articolo 113 del
Regolamento adottato con delibera ON n. 20307 del 15 febbraio
2018 (già articolo 42, del Regolamento Congiunto CA d'IA/ON del 29 ottobre 2007 e s.m.i.), in tema di risorse e procedure idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e di modalità di esercizio della funzione di controllo di conformità alle norme.
E quelle sub B) ai sensi:
- dell'articolo 35-decies, lettere b) e c), del TUF, e degli articoli 115, 117 e
118 del Regolamento adottato con delibera n. 20307 del 15 CP_1 febbraio 2018 (già articoli 46, 48 e 49 del Regolamento Congiunto CA
d'IA/ON del 29 ottobre 2007 e s.m.i.), in tema di misure atte a garantire la corretta identificazione e gestione delle situazioni di conflitto di interessi potenzialmente pregiudizievoli per gli OICR, e di tenuta del relativo registro;
- dell'articolo 35-decies, lettera c), del TUF, e dell'articolo 113 del
Regolamento adottato con delibera ON n. 20307 del 15 febbraio
2018 (già articolo 42, del Regolamento Congiunto CA d'IA/ON del 29 ottobre 2007 e s.m.i.), in tema di risorse e procedure idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e di modalità di esercizio della funzione di controllo di conformità alle norme. Parte
Oltre alla , ha contestato le stesse ipotesi di illecito, ai sensi CP_1 dell'art. 190-bis, introdotto nel TUF dal menzionato D. Lgs. n. 72/2015, nonché ai sensi del già richiamato art. 195, del TUF, a per il periodo Parte_1 compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 maggio 2017 in ragione del suo ruolo di
Amministratore Delegato nel menzionato periodo e per il fatto che le specifiche condotte poste in essere dal avevano provocato un grave pregiudizio Parte_1 per la tutela degli investitori dei Fondi ed avevano inciso in modo rilevante sulla
15 Parte complessiva organizzazione e sull'incremento dei livelli di rischio per la , dato che le decisioni strategiche assunte dall'ex Amministratore Delegato erano avvenute svuotando il CdA da ogni prerogativa decisoria.
2.1. In relazione a tali fatti contestati, il sostiene la mancanza dei Parte_1 presupposti di cui all'art. 190 bis Tuf, richiedendo questa norma che ogni violazione, intesa come inosservanza alle disposizioni richiamate dagli artt. 188-
189-190-190.1-190.2-190.3-190.4-190.5 Tuf, sia conseguenza di doveri propri o dell'organo di appartenenza, incidendo in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili aziendali o provocando grave pregiudizio, condizioni non sussistenti nella specie. Inoltre, afferma che la contestata responsabilità avrebbe dovuto essere attribuita all'intero CdA e non al solo AD.
Il rilievo è inammissibile, prima che infondato.
Infatti, come già evidenziato, il giudizio di rinvio è un procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, in cui, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove, ma operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, onde neppure le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state considerate dalla
Corte Suprema possono essere dedotte o comunque esaminate, giacché, diversamente, si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità (tra le altre, Cass.24357/23).
Con l'originario giudizio di opposizione, il non aveva trattato la Parte_1 questione relativa alla violazione di doveri propri o dell'organo di rappresentanza, di talché la stessa deve ritenersi preclusa in questa sede.
In ogni caso, tale questione va trattata in funzione della applicazione delle norme violate, dovendosi precisare fin d'ora, che il ricorrente è stato chiamato a
16 rispondere dei fatti contestati, nella sua qualifica di Amministratore Delegato Parte della e nello svolgimento delle funzioni proprie svolte da tale organo di gestione. Né può dirsi che avrebbe dovuto essere chiamato a rispondere l'intero
CdA, in quanto, anche a prescindere dal fatto che il mancato perseguimento di altri non esclude l'imputabilità del soggetto destinatario della sanzione, la violazione degli obblighi in esame è riferita alle condotte poste in essere dal nel suo ruolo di Amministratore Delegato nel menzionato periodo, Parte_1 con grave pregiudizio per la tutela degli investitori dei Fondi, con rilevante incidenza sulla complessiva organizzazione e sull'incremento dei livelli di Parte rischio per la e con svuotamento del CdA da ogni prerogativa decisoria.
2.1.1. Violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza.
Secondo il sarebbero state proprio e solo le carenze organizzative Parte_1 del CdA che gli avrebbero permesso, quale delegato, episodi di condotta non adeguati ad una corretta articolazione della struttura societaria;
il vero autore Parte della violazione era dunque il CdA per non aver dotato la di una procedura di pianificazione strategica e per non aver definito i ruoli, le responsabilità ed i livelli autorizzativi;
in ogni caso, le violazioni non riguardavano un dovere
“proprio”, imputabile come tale alla sola persona dell'amministratore delegato dott. bensì, l'intero consiglio d'amministrazione, vero organo Parte_1 collegiale strategico/decisionale deputato ex professo a “strutturare” la società. Con Pertanto, secondo il ricorrente, se, come aveva potuto operare in autonomia, senza coinvolgere, neppure formalmente, l'organo di supervisione strategica, ciò era potuto avvenire per una mancanza del Consiglio d'amministrazione, organo collettivo al vertice, che, non solo non avrebbe creato un adeguato assetto della Parte
, ma era composto da esponenti che si disinteressavano totalmente dei loro doveri (ad esempio, il consigliere che, a partire dal primo semestre Per_1
2016, non risulta aver partecipato a molte delle sedute consiliari ed, a partire dal
17 30/08/2016, risulta essere stato costantemente assente dalle riunioni consiliari, fino al rinnovo del CdA del 31/05/2017; inoltre, il consigliere che ha Tes_1 svolto un ruolo di rilievo sia per quanto concerne la gestione strategica della Parte
e sia per quel che riguarda la conoscenza, almeno dal 2014, di criticità relative al fondo di cui non ha dato informativa né al CdA e né al CP_4
Collegio Sindacale).
Il ricorrente afferma, dunque, di essere una vittima di un assetto già organizzato, essendosi trovato, per il vuoto lasciato da chi doveva provvedervi, nella necessità di assumere alcune decisioni strategiche e di essere stato costretto ad operare senza adeguati presidi di controllo o a compiere quelle operazioni poi rivelatesi Parte pregiudizievoli per la .
Il motivo è infondato.
L'art. 190-bis Tuf prevede testualmente: “Fermo restando quanto previsto per le società e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, per
l'inosservanza delle disposizioni richiamate dagli articoli 188, 189, 190, 190.1,
190.2, commi 1 e 2, 190.3, 190.4, e 190.5, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo…quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza …”.
Tanto basta per riconoscere la corretta destinazione della sanzione al Parte_1 che pacificamente svolgeva la funzione gestoria, risultando priva di pregio la pretesa inerzia del CdA quale causa di esonero di responsabilità per l'Amministratore delegato. Va ricordato, infatti, che il era l'unico Parte_1
Parte Amministratore Delegato e Direttore Generale di nonché componente del
CdA, per cui la mancanza di un adeguato assetto organizzativo della società dal medesimo rappresentata gli imponeva, quale dovere suo proprio, una attivazione
18 primaria nella verifica dell'adeguatezza delle politiche aziendali, della politica di gestione del rischio, dell'assetto delle funzioni aziendali, nonché della idoneità dei flussi informativi in ordine ai fatti di gestione rilevanti, soprattutto se, come affermato, aveva riscontrato le carenze dei relativi assetti e doveva assumere decisioni strategiche in assenza di adeguati presidi. Dunque, il - Parte_1 anziché sentirsi 'vittima' di un CdA assente o inerte che, peraltro, aveva accentrato in lui ogni potere - aveva il dovere di valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo societario e di verificare la regolarità del generale Parte andamento della gestione della , con l'obbligo di assumere ogni opportuna iniziativa per assicurare che la società si uniformasse ad un comportamento diligente, corretto e traPArente.
In realtà, risulta aver accentrato competenze e prerogative decisionali, assumendo ampi poteri attribuitigli dal CdA, nell'esercizio dei quali l'inadeguatezza del quadro procedurale, riguardante i fondi o la gestione dei conflitti di interesse, hanno certamente favorito una compressione del ruolo di indirizzo strategico spettante all'organo consiliare.
Ne consegue che le violazioni risultano addebitate al proprio in Parte_1 ragione dei poteri connessi alla funzione di gestione societaria a lui delegata, senza che il ricorrente abbia efficacemente dimostrato di avere agito senza colpa ex art. 3 L.689/1981. A tal fine, infatti, non appare sufficiente l'affermazione secondo cui, “in merito all'asserito “accentramento di poteri e competenze” giova rilevare il dato documentale (altresì dedotto e mai ex adverso contestato) che nel periodo 1.1.2016 – 30.06.2017, si sono tenute ben 37 riunioni del
Consiglio d'Amministrazione (dunque oltre due al mese di media), nel corso delle quali sono state portate all'attenzione del Consiglio 80 comunicazioni ed il
Consiglio ha deliberato su 310 punti all'ordine del giorno…” (v. pag. 17 ricorso Con in riassunzione), posto che la violazione del dovere proprio dell' era quello di
19 garantire, a monte, un adeguato assetto organizzativo e un processo decisionale ben strutturato sul quale fondare una corretta e diligente gestione. E, si ripete, il fatto che non abbia contestato, ex art. 190 bis TUF, a tutti i singoli CP_1 componenti dell'organo collegiale CdA, contrariamente a quanto affermato dal non è argomento idoneo ad escludere la responsabilità a carico Parte_1
Con dell' su cui erano stati accentrati i poteri gestori di cui doveva rendere conto alle Autorità di Vigilanza. Infatti, il ricorrente godeva di pienezza di poteri ed era responsabile per l'eventuale inosservanza di tutte le disposizioni che facevano carico allo stesso CdA, a prescindere dal comportamento inerte degli altri amministratori, privi di delega.
2.1.2. Inosservanza delle disposizioni richiamate dagli artt. 188-189-190-
190.1-190.2-190.3-190.4-190.5 Tuf.
Il ricorrente sostiene non essere stata integrata la sua responsabilità personale in quanto la sua condotta, anche a voler ritenere essere avvenuta in violazione dei doveri della carica, non rientra tra quelle previste dall'art. 190 bis Tuf, non essendosi la stessa mai concretizzata in un'inosservanza di alcuna delle disposizioni richiamate dagli artt. 188-189-190-190.1-190.2-190.3-190.4-190.5
Tuf. Secondo il ricorrente, la condotta sanzionata dall'art. 190 bis Tuf attraverso i rimandi ai regolamenti e Commissione UE, “…non è mai e comunque CP_1 una condotta libera, ossia qualunque condotta contraria a propri doveri in ipotesi posta in essere da un organo apicale della società (nel caso della
[...]
), ma una condotta che si doveva tradurre, prima di tutto e Parte_2 necessariamente, nella “inosservanza delle disposizioni richiamate… . Dunque, condicio sine qua non della responsabilità personale anche dell'esponente (oltre che della società) deve essere anche l'“omessa dotazione di un'organizzazione volta ad assicurare la sana e prudente gestione, il contenimento dei rischi e la stabilità patrimoniale”, che sola costituisce una “inosservanza delle disposizioni
20 richiamate dagli articoli 188, 189, 190, 190.1, 190.2, commi 1 e 2, 190.3, 190.4,
e 190.5” (v. pag. 23 ricorso in riassunzione).
Il rilievo è infondato.
Il contorto ragionamento del ricorrente si fonda sull'errato presupposto che la sua condotta costituisca l'effetto delle carenze organizzative e di struttura della Parte Con
in cui era stato costretto ad operare, come se l' , con pieni poteri, non avesse potuto incidere in alcun modo sull'assetto precostituito in cui era chiamato ad operare. Con In realtà, come già evidenziato, era dovere proprio dell' , assicurare la predisposizione di adeguate procedure organizzative volte a garantire una sana e prudente gestione e, nello specifico, diligenza, correttezza e traPArenza nel servizio di gestione collettiva del riPArmio e di gestione dei conflitti di interesse, favorendo una traPArente ricostruzione a posteriori dei processi decisionali alla base delle scelte operate.
E che tale dovere rientri tra quelli che gravano sull'organo gestorio non può essere messo in dubbio, posto che, in generale, l'art. 2381 cc affida agli amministratori delegati il compito di curare che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa, per cui la complessa e delicata articolazione della struttura Parte organizzativa di una non può vedere escluso o anche solo affievolito un tale potere-dovere di verifica, riconducibile a chi assume la funzione gestoria, della adeguatezza delle procedure aziendali in conformità agli obblighi di legge.
In particolare, il Regolamento Congiunto CA d'IA/ON del 29 ottobre
2007, all'art. 8 attribuisce all'organo con funzione strategica la responsabilità di
«approva[re] i processi relativi alla prestazione dei servizi e … [di] verifica[rne] periodicamente l'adeguatezza», nonché di «approva[re] e verifica[re] periodicamente, con cadenza almeno annuale, la struttura
21 organizzativa e l'attribuzione di compiti e responsabilità» e «verifica[re] che il sistema di flussi informativi sia adeguato, completo e tempestivo»; inoltre, all'art. 6, stabilisce che gli alti dirigenti (in cui sono ricompresi «i componenti degli organi di supervisione strategica e di gestione nonché il direttore generale») «secondo le competenze e le responsabilità previste dalle vigenti disposizioni di legge […] sono responsabili di garantire che l'intermediario si conformi agli obblighi previsti dalle norme di legge e regolamentari in materia di servizi». E, in ordine alle funzioni svolte dal risulta che Parte_1 quest'ultimo era l'Unico Amministratore Delegato nonché Direttore Generale Parte della nel periodo in osservazione (v. prospetto Rel. Isp.
Ne consegue che, contrariamente a quanto vorrebbe il sussistono i Parte_1 presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa personale dell'AD, Parte aggiuntiva a quella della , ex art. 190 bis Tuf.
3. Sui motivi di opposizione.
Diversa questione è data dall'esame del merito, avente ad oggetto i motivi di opposizione, sollevati dal fin dall'originario ricorso ex art. 195 Tuf, Parte_1 motivi che vanno singolarmente trattati.
In premessa, il ricorrente afferma che, pur dovendosi riconoscere la indubbia valenza dei principi sanciti dalla Suprema Corte sul piano processuale (ossia, il valore di prova legale del “fatto” eventualmente accertato dalla Autorità e la presunzione di colpevolezza ex art. 3 L. 689/81 in materia di sanzioni amministrative), la decisione cassata non era effettivamente incorsa nelle violazioni addebitatele, posto che le Relazioni Ispettive contenevano CP_1 valutazioni, opinioni e giudizi della stessa Autorità che non potevano assumere valore di fatti dotati di fede privilegiata. Pertanto, secondo il Parte_1
l'affermazione in astratto dei doveri di diligenza, traPArenza e correttezza
22 doveva essere accompagnata dall'accertamento in concreto delle specifiche condotte contestate all'incolpato.
Ora, tale premessa non si confronta con quanto affermato dalla SC con l'ordinanza n. 34097/24 che attribuisce, alle valutazioni conclusive rese nelle
Relazioni Ispettive, la valenza di “… elemento di prova, che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio…” (v. Cass. 34097/24, pag. 9) e che sancisce il principio secondo cui
“con specifico riguardo alle sanzioni irrogate per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, l'art. 190 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n.
58, individuando una serie di fattispecie a carattere ordinatorio, destinate a salvaguardare procedure e funzioni ed incentrate sulla mera condotta, secondo un criterio di agire o di omettere doveroso, àncora il giudizio di colpevolezza a parametri normativi estranei al dato puramente psicologico, limitando
l'indagine sull'elemento oggettivo dell'illecito all'accertamento della “suità” della condotta inosservante, con la conseguenza che, una volta integrata e provata dall'autorità amministrativa la fattispecie tipica dell'illecito, grava sul trasgressore, in virtù della presunzione di colpa posta dall'art.3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza…” (v. Cass. 34097/24, pag. 8). Peraltro, tali principi, in questa sede vincolanti, si sviluppano proprio sull'analisi critica della decisione n. 3024/21 della Corte d'Appello che, secondo la SC, non ha “… adeguatamente vagliato il compendio probatorio, contrapponendo al contenuto degli atti della CP_1 delle mere deduzioni, ma ha finito per invertire l'onere della prova sulla colpevolezza. Da un lato, sostiene che le considerazioni contenute nell'atto di accertamento rappresenterebbero circostanze prive di qualunque supporto fattuale, per poi successivamente affermare che soltanto per alcune specifiche
23 ipotesi la contestazione risultava circostanziata ed era riferita condotte specificamente individuate e rappresentate. Dall'altro, pur riconoscendo che il fondo sia stato svalutato in misura rilevante, si attribuisce alla con CP_1 un'inversione dell'onere della prova rispetto alla presunzione di colpa posta dall'art. 3 della l. 24 novembre 1981, n. 689, l'onere di spiegare le ragioni dell'andamento negativo e l'imputabilità a condotte negligenti del ” CP_11
(v. Cass. 34097/24).
Merita sottolineare, pertanto, che i singoli motivi di opposizione saranno esaminati sulla base di una rinnovata valutazione vincolata ai principi di diritto espressi dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 34097/24, senza tenere conto di quanto espresso nella sentenza annullata, erroneamente più volte richiamata dalla difesa del proprio in relazione a quei passaggi motivazionali attinti Parte_1 dalla cassazione.
3.1. Sulla ritenuta destrutturazione del processo decisionale, riscontrata nei due casi per le operazioni di investimento dei fondi IA e Rainbow. lamenta che la ritenuta destrutturazione del processo decisionale, Parte_1 contestata da come condotta in violazione agli artt. 35-decies, lettere a) e CP_1
c), del TUF e agli articoli 97, lettera a), 115, 117 e 118, del Regolamento n.
20307 del 15 febbraio 2018), non corrisponda a fatti concretamente accertati, ma sia individuata mediante mere valutazioni, espresse nella Relazione 2019 alle pagg.16 e ss ove si afferma che la descrizione del processo decisionale era lacunosa e poco dettagliata. Secondo il si tratta di carenze Parte_1
“…pienamente opinabili, passibili di prova contraria a smentita in quanto asserzioni non certo dotate di efficacia probatoria vincolata;
…nessuno può dubitare che si sia in presenza di un giudizio, come tale pienamente sindacabile laddove smentito o non confermato da riscontri probatori positivi…” (v. pag. 28
-29 ricorso in riassunzione).
24 Il motivo non può essere accolto.
Nella richiamata pagina 16 della Relazione Ispettiva 2019, si legge che: “Il processo decisionale di investimento/disinvestimento, fino al 16/03/18, non ha trovato una sua autonoma formalizzazione in un apposito documento di normativa aziendale, ma era descritto solamente all'interno della Relazione sulla struttura organizzativa 2017 (di seguito anche “RSO 2017”), approvata dal Consiglio nella riunione del 27/09/16 ai fini della trasmissione alla CP_1
Non risulta chiaro come i contenuti del processo decisionale che si trova descritto nella RSO 2017 siano stati resi noti alle Funzioni aziendali coinvolte.
Il processo si svolgeva attraverso le seguenti fasi: i) Scouting, origination ed analisi preliminare;
ii) Catalogazione ed analisi tecnica;
iii) Selezione e valutazione delle opportunità; iv) Istruttoria.
La descrizione del processo è risultata lacunosa e poco dettagliata, in particolare per quanto riguarda i seguenti aspetti:
- non erano definiti ruoli, responsabilità e livelli autorizzativi per le attività svolte nell'ambito delle singole fasi. Venivano indicati, in generale, i soggetti coinvolti, ma non era precisato chi dovesse compiere, e con quale catena autorizzativa, le singole attività previste all'interno di ciascuna fase;
- non era previsto uno standard del contenuto dei reporting deliverables34 da produrre durante il processo - con la sola eccezione dell'Investment
Memorandum; cfr. infra - che individuasse le informazioni da riportare ed il funzionamento dei livelli di review ed approvazione;
- non era previsto né lo svolgimento di analisi sui rischi dell'operazione in fase di valutazione né tanto meno possibili azioni di mitigazione degli stessi;
25 - non erano previsti controlli sulle controparti coinvolte nell'operazione, per es. in materia di rispetto della normativa antiriciclaggio, in relazione al merito di credito o al rischio reputazionale;
- non risultavano formalizzati i criteri per la selezione degli advisors e dei consulenti esterni impiegati nelle attività di due diligence;
- laddove era stabilito lo svolgimento di analisi specifiche (ad es. l'analisi costi- benefici;
cfr. infra), non venivano individuati i tempi di completamento per le stesse;
- non era definita alcuna modalità di formalizzazione delle attività di controllo di secondo livello;
- non era definita una fase di closing che disciplinasse l'iter contrattuale conclusivo post delibera del CdA…”. (v. Rel. Ispettiva 2019, pag. 16 e ss.).
La Relazione Ispettiva, dunque, ha accompagnato la qualificazione lacunosa e poso dettagliata del processo decisionale di investimento e di disinvestimento, dalla indicazione delle carenze specificamente evidenziate;
inoltre, ha svolto il tracciamento esemplificativo di due distinte operazioni, relative al Fondo IA
e Rainbow, mediante una ricognizione documentale del processo decisionale di investimento al fine di comprendere se e in quale misura era possibile ripercorrere ex post tutte le fasi previste dalla procedura per l'assunzione delle decisioni che hanno condotto il Consiglio di Amministrazione a deliberare l'esecuzione delle operazioni selezionate, attraverso l'esame di completa ed idonea documentazione.
Ne è risultato che:
- quanto al Fondo IA, fondo istituito, su proposta di Coop Allenaza 3.0 soc. cooperativa, con verbale del CdA del 15/7/2016, strategicamente orientato all'investimento in centri commerciali e retail parks, con particolare attenzione al Centro-Sud IA, la relativa operazione di
26 acquisto degli assets è stata perfezionata in data 8/02/17 (cfr. all. 2369 e
2370 a Rel Isp. 2019). Il processo decisionale seguito presentava le lacune descritte alle pagine 23-30 della Relazione Ispettiva 2019 (es. il
Business Plan dell'operazione, parte integrante dell'Investment
Memorandum presentato al CdA del 28/10/16, mostra carenze informative sulle assunzioni formulate, con particolare riferimento a fattori/parametri che potevano avere un impatto significativo sul profilo di rischio dell'operazione e sul rendimento per i sottoscrittori: v. pag. 27
Rel. Isp. 2019) e, conclusivamente, non prevedeva una fase di closing degli investimenti che permettesse di ripercorrere il flusso contrattuale fino al trasferimento effettivo della proprietà in capo al fondo. Non risultavano nemmeno disciplinati i passaggi e le relative responsabilità riguardanti la registrazione del preliminare di compravendita, la registrazione dell'atto definitivo, l'atto di finanziamento, le modalità di pagamento e la trasmissione degli atti definitivi alla CA depositaria per l'autorizzazione dei pagamenti (v. pag. 30 Rel. Isp.2019);
- quanto al , la relativa operazione, deliberata nel corso del CP_12
CdA del 09/05/2017, prevedeva l'acquisto del complesso turistico denominato “Nova Yardinia” di Castellaneta Marina, in provincia di
Taranto. L'operazione in esame consisteva in un apporto con accollo da parte del fondo di parte dell'indebitamento bancario attualmente esistente in capo agli apportanti e rilascio delle quote del fondo per la differenza, quote utilizzate dagli apportanti per soddisfare il debito non accollato nei confronti di alcuni Istituti CAri. Il verbale del CdA del 28/02/17 evidenziava che il suddetto apporto era originariamente previsto a favore del fondo Xenia ed era stato “dirottato” sul fondo Rainbow, la cui costituzione è stata deliberata nel corso della medesima riunione. La
27 strategia del fondo Rainbow prevedeva la valorizzazione del complesso immobiliare attraverso il riposizionamento di mercato del prodotto alberghiero e la riqualificazione dell'intero comprensorio con il coinvolgimento delle istituzioni e degli altri operatori. Riguardo a tale operazione, oltre alle carenze evidenziate nella ricostruzione dell'operazione del Fondo IA, è stata riscontrata l'assenza di documentazione idonea a ricostruire i singoli step del processo decisionale di investimento e, a differenza di quanto riscontrato per il fondo IA, non sono nemmeno stati consegnati al CdA fondamentali documenti (Investment Memorandum;
Business Plan preliminare e definitivo;
Verbali del CdA del 2014), come descritto a pag. 30-31 Rel.
Isp. 2019.
Quanto riportato nella Relazione Ispettiva, è confermato dall'inquadramento operato dall'USA, secondo cui, affinché il processo decisionale di investimento possa considerarsi improntato ai canoni previsti dalla disciplina di settore, è necessario che esso venga in concreto declinato in modo da consentire, ex ante, di indirizzare l'attività gestionale e, ex post, di controllarne i risultati (v. Rel.
USA pag. 33). Parte La contestazione elevata nei confronti della e dell'Amministratore
Delegato attiene proprio alla rilevata inidoneità del processo decisionale adottato dalla società nel far sì che le scelte fossero assunte sulla base di strategie preventivamente definite, tali dunque da rappresentare uno stabile indirizzo strategico e consentire un controllo ex post della loro osservanza nell'ambito dell'attività di monitoraggio.
Pertanto, a fronte di tali evidenze raccolte in sede ispettiva circa i comportamenti posti in essere dall'allora Amministratore Delegato, non Parte_1 improntati a correttezza e diligenza, per lo scarso rilievo alle procedure in essere,
28 ancorché scarne, spettava all'incolpato fornire la prova di aver correttamente svolto la sua funzione.
A tal riguardo, il insiste nel sostenere che il processo decisionale di Parte_1 investimento / disinvestimento nei fondi era descritto (cfr. pag. 16 Relazione
Ispettiva, paragrafo 2.2. terza riga) anche se solamente “all'interno della
Relazione sulla Struttura Organizzativa 2017”, senza che ci fosse una norma, sia pur di rango non primario, che prescrivesse la necessità di una “sua autonoma formalizzazione in un apposito documento”, diversa da quella contenuta nella
RSO 2017, e, comunque, di competenza del CdA. Co In realtà, tale argomento non supera, come richiesto dalla , la presunzione di colpa ex art. 3 L. 689/1981 a carico del il quale avrebbe dovuto Parte_1 fornire la prova di aver correttamente agito, nella assunzione delle scelte gestorie adottate, al fine del conseguimento del miglior interesse degli investitori, fornendo la documentazione che consentisse la ricostruzione ex post del processo decisionale che aveva condotto al perfezionamento delle operazioni selezionate o che consentisse di valutare se, in vista della Funzione di Compliance o prima della deliberazione del CdA, vi fossero stati momenti nei quali i report prodotti dalle funzioni di controllo e dagli advisor fossero stati oggetto di analisi e condivisone tra tutti i soggetti coinvolti nella decisione. Né può dirsi che i riscontri fattuali dovevano essere addotti da come affermato nella CP_1 sentenza impugnata, date le specifiche ragioni di annullamento riguardanti proprio l'erronea inversione dell'onere della prova.
Circa il fatto che non sia prescritta da alcuna norma la necessità di una autonoma descrizione del processo decisionale, va osservato che, anche a voler prescindere dall'incompletezza di quella contenuta nelle RSO 2017, è “precondizione per il corretto svolgimento dei servizi di investimento l'adozione di idonee procedure e di una altrettanto idonea organizzazione” e che “cautele, sebbene rimesse alla
29 scelta discrezionale dell'intermediario, devono in ogni caso assicurare il raggiungimento dell'obiettivo della tutela del riPArmio, nel rispetto degli obblighi di diligenza, correttezza e traPArenza” (cfr. Cass. 5362/22; 1740/22), in quanto “anche se le norme regolamentari non delineano uno specifico modello ideale di procedura, ciò dipende dalla volontà del legislatore di lasciare ampia discrezionalità agli intermediari nella predisposizione in concreto della procedura ritenuta più idonea …” (Cass. 18683/14; 17510/16).
Infine, deve ritenersi del tutto estranea alla valutazione dei fatti in esame, ogni Parte considerazione circa il successivo nuovo assetto procedurale adottato dalla , addotta dal al fine di un proprio esonero di responsabilità per fatti Parte_1 anteriori.
3.2. Sulla sottoscrizione in data 24/03/2017 da parte del del Parte_1 mandato ad una iscrizione ipotecaria a favore del CO DE su cinque immobili del Fondo.
Con riguardo alla mancata definizione di ruoli e responsabilità degli attori del processo e al conseguente inefficace indirizzo dell'attività di gestione, dagli accertamenti ispettivi è emerso anche che le decisioni strategiche sono state assunte dall'ex Amministratore Delegato, con conseguente Parte_1 svuotamento del CdA da ogni prerogativa decisoria.
Al riguardo, sono state esaminate le delibere del CdA del 22 marzo 2016, del 15 giugno 2016 e del 30 agosto 2016, inerenti al Piano di Ristrutturazione del debito del Fondo Sansovino 2016/2019, ex art. 67, della Legge Fallimentare, ed è emerso che il CdA si è limitato a ratificare le scelte strategiche descritte nelle c.d. “Note” di sintesi, documenti che sono risultati delle bozze del verbale di approvazione consiliare, redatte prima della riunione, il cui testo coincide esattamente con quello risultante dalla verbalizzazione ufficiale della seduta del
Consiglio di Amministrazione. In ulteriori casi, analizzati in sede ispettiva, è
30 emerso poi che ha operato in autonomia, senza coinvolgere, Parte_1 neppure formalmente, l'organo di supervisione strategica quando ha sottoscritto, in data 24 marzo 2017, un mandato ad un'iscrizione ipotecaria a favore del
CO DE su cinque immobili del Fondo Sansovino. Al riguardo, è emerso che il CdA in data 31 marzo 2015 aveva deliberato la proroga del mandato ad un'iscrizione ipotecaria solo sino al 15 gennaio 2016, in funzione di un rimborso della linea di credito entro il 31 dicembre 2015.
In relazione a tale contestazione, il nega di aver agito in assenza di Parte_1 poteri sostenendo di aver dimostrato - come già rilevato dalla sentenza cassata - che, con delibera del Consiglio di amministrazione dell'8/4/2014, il potere di
“prestare e/o richiedere la prestazione di garanzie, anche a prima richiesta, concludendo qualsiasi contratto sottostante” gli era stato conferito senza limiti temporali.
In realtà, come specificatamente indicato a pag. 210 della Relazione 2018, a Parte fronte dell'apertura di credito concessa da CO DE, il CdA della in data 21/10/14 aveva autorizzato l'Istituto di credito ad iscrivere ipoteca per un ammontare massimo di 10 €/mln, su n. 5 degli immobili apportati al fondo
. L'apertura di credito era stata successivamente prorogata più volte. CP_4
In relazione alle suddette proroghe, i consulenti di WC VI PA (società di consulenza nominata dal CdA nel 2013 a causa del perdurare delle criticità del fondo per accertare la sussistenza dei presupposti di un riequilibrio finanziario e del proseguimento operativo del fondo: v. Rel Isp. 2018 pag. 210), pur avendo rilevato come il avesse sottoscritto, in data 24/03/17, la procura ad Parte_1 iscrivere ipoteca su immobili del fondo in forza della delibera CP_4
8/4/2014 del CdA, detti consulenti avevano riscontrato che il CdA aveva deliberato la proroga del suddetto mandato ad iscrizione ipotecaria sino al 15
31 gennaio 2016 in virtù di un rimborso della linea di credito entro la data del 31 dicembre 2015. Parte Infatti, in data 31/03/15 il CdA della , al fine di prorogare fino al 31/12/15 il rimborso della linea di credito concessa da CO DE, con contestuale proroga del mandato ad iscrizione ipotecaria fino al 15/01/16, aveva deliberato
“l'apertura di un conto corrente, da parte della Società e non del Fondo, con versamento di un importo pari all'esposizione del Fondo da ascriversi alla necessità della banca di sviluppare i reciproci rapporti commerciali” (v. Rel.
Isp. 2018 pag.211). Parte Non sussisteva, dunque, una delibera del CdA della in relazione alla proroga del mandato ad iscrizione ipotecaria successiva al 15 gennaio 2016.
Inoltre, WC aveva sottolineato come il mandato del 24/03/17 autorizzava
CO DE ad iscrivere ipoteca su n. 5 immobili del fondo per un CP_4 importo massimo di € 3.700.000,00 a garanzia di un finanziamento pari a €
1.850.000,00, mentre all'epoca della sottoscrizione dell'atto (marzo 2017), in effetti, l'esposizione del fondo nei confronti di CO DE era pari a €
1.000.000,00.
Pertanto, l'affermazione secondo cui la sottoscrizione del mandato del 24 marzo
2017 era avvenuta sulla base dei poteri desumibili dalla delibera del 2014, è smentita dalla situazione esistente a quella data, situazione che rivelava come i poteri conferiti in allora erano ormai cessati o, quantomeno, esauriti in data 15 gennaio 2016 (cfr. pag. 211 della Relazione 2018, nota 576). Né può dirsi che il riscadenziamento del rimborso determinasse anche una proroga dell'efficacia del mandato ad iscrizione ipotecaria, in quanto la scadenza del mandato ad iscrizione ipotecaria (15/1/2016) seguiva la scadenza del rimborso della linea di credito, fissata per il 31/12/2015.
32 Sostiene il che era a dover dimostrare che il conferimento Parte_1 CP_1 della delega si sarebbe esaurito in data 15/1/2016, tuttavia, la ricostruzione operata in sede ispettiva trova riscontro da quella effettuata dalla società di revisione WC, senza una motivata intrinseca inattendibilità o contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio (cfr. Cass. 34097/24). E, comunque, era onere del dimostrare l'eventuale esistenza di una aggiornata delibera sulla Parte_1 quale era fondato il proprio potere di sottoscrivere un mandato di iscrizione ipotecaria successiva al 15 gennaio 2016, sulla base delle stesse condizioni che avevano giustificato il medesimo potere nel 2014, nonostante la riduzione dell'esposizione.
Ne consegue il rigetto del motivo di opposizione.
3.3. Sulla ingerenza del nel procedimento di valutazione degli Parte_1 immobili del Fondo Sansovino.
Il fondo è un FIA immobiliare chiuso non quotato riservato a CP_4 investitori qualificati, il cui collocamento è iniziato il 25/2/09, con avvio dell'operatività il 3/5/10 (v. Rel. Isp. 2018, pag. 134).
Il fondo era caratterizzato da una forte tensione finanziaria, con accumulo di Parte debiti nei confronti di fornitori, della stessa (a cui il fondo non ha mai pagato commissioni di gestione) e del ceto bancario verso il quale è CP_4 stato fin dall'inizio fortemente esposto, in ragione dell'apporto di asset gravati da importanti mutui finanziari ipotecari.
Già nel luglio 2013, la gravità della situazione del fondo si presentava in modo talmente manifesto che nel verbale del CdA tenutosi in data 29/07/13 si poneva la questione della sussistenza dei presupposti per la continuità operativa del
Fondo o di una liquidazione volontaria dello stesso. Il perdurare delle criticità del fondo aveva, tuttavia, indotto il CdA all'avvio di analisi condotte con l'ausilio del consulente WC VI SpA, volte ad accertare la sussistenza dei
33 presupposti per il riequilibrio finanziario e il proseguimento operativo del fondo
(cfr. all. 1946 Rel. Isp. 2018).
Successivamente, era stato proposto al CdA del 29/12/16 dalla Funzione
Valutazione, un programma di approfondimento sui fondi per ciò che concerneva le valutazioni degli asset e la completezza della documentazione fornita agli Esperti Indipendenti, basato su un “piano di campionamento” in base alla scadenza del mandato dell'EI per ciascun fondo.
In tale circostanza, nonostante il Fondo Sansovino rientrasse nel criterio di selezione adottato per il campionamento, è stato escluso dal piano per espressa indicazione del (v. Rel. Isp. 2018 pag. 178). Parte_1
Pertanto, gli accertamenti ispettivi hanno rilevato una forte ingerenza dell'ex
Amministratore Delegato rispetto al processo di valutazione periodica degli immobili del Fondo Sansovino, che si è tradotta in ritardi nello svolgimento dei necessari approfondimenti sulle stime immobiliari del Fondo stesso, rivelatesi, alla luce della successiva perizia di stima del 30 giugno 2017, fortemente sopravvalutate nonché rispetto all'attività svolta dalla Funzione Valutazione, al cui Responsabile – stando alle evidenze raccolte in sede ispettiva – egli avrebbe chiesto «di soprassedere e di posticipare qualsiasi approfondimento riguardante
i [relativi] valori di stima» (v. pag. 34 atto di accertamento).
Il riscontro probatorio di tali ingerenze, oltre che dalle dichiarazioni dei responsabili della Funzione Valutazione che si sono avvicendati ( CP_14 ed ), secondo quanto emerge nell'atto di accertamento di CP_15 CP_1 deriva da quanto dichiarato dallo stesso al team ispettivo, avendo Parte_1 questi riconosciuto la sua forte attenzione ai valori degli immobili presenti nel portafoglio del Fondo Sansovino e la sua intenzione di operare al fine di «non deprezzare eccessivamente il fondo sulla scorta degli impatti negativi che la
34 crisi del mercato immobiliare stava avendo su tutti gli immobili, particolarmente quelli a sviluppo» (v. atto accertamento pag. 34).
Con riferimento al fondo immobiliare , pertanto, ha contestato CP_4 CP_1 al improprie ingerenze nel periodico aggiornamento degli immobili, Parte_1 con colpevole ritardo nelle svalutazioni per fatto a lui imputabile.
In questa sede, il ricorrente, nel richiamare impropriamente quanto espresso nella sentenza d'appello ormai cassata, sostiene l'inattendibilità delle dichiarazioni del dirigente dell' secondo il quale “Il governo e Parte_3 CP_14
l'indirizzo di gestione del fondo erano assolutamente in capo al sig. CP_4
[…]. In merito al fondo , non c'era nessun grado di Parte_1 CP_4 autonomia nelle mie decisioni, sia come Responsabile AM che come
Responsabile Funzione Valutazioni rispetto al sig. Le indicazioni Parte_1 che ricevevo dal sig. riguardo al fondo erano di non sollevare Parte_1 critiche rispetto alla strategia di gestione del fondo e non effettuare CP_4 approfondimenti circa le valutazioni degli esperti indipendenti”.
Secondo il ricorrente, non avrebbe tenuto conto degli altri elementi CP_1
CP_1 probatori di segno opposto, che smentivano l'affermazione del come le dichiarazioni di , responsabile funzione Valutazioni succeduta al CP_15
CP_1
laddove esclude di aver ricevuto pressioni o ingerenze dal Parte_1 spiegando le ragioni del mancato inserimento del fondo nel Piano di CP_4
Campionamento per questioni di tempo e di sottodimensionamento dell'organico della Funzione Valutazioni e per la priorità data ad altri fondi, quali Xenia. CP_1 In realtà, l'affermazione non smentisce le dichiarazioni del suffragate da quelle dello stesso il quale intendeva compulsare una valorizzazione Parte_1 degli asset del fondo poiché iniziativa a c.d. “sviluppo” (v. ricorso pag. 35). Né può dirsi che, ad escludere la responsabilità, sia una generica affermazione della legittima quanto insindacabile discrezionalità amministrativa esercitata, date le
35 conseguenze negative derivate dal ritardo nella svalutazione degli immobili del fondo. E va sottolineato che non è l'andamento negativo del fondo o l'ampiezza della svalutazione ad assumere rilievo ai fini della responsabilità del Parte_1 bensì, il ritardo con cui il medesimo ha consentito l'emersione delle criticità del fondo in questione in contrasto con la regola di una corretta e prudente gestione.
Infatti, risulta che approfondimenti sistematici sul processo di valutazione del fondo sono stati avviati solo all'inizio del 2017 e solo con la perizia di CP_4 stima al 30 giugno 2017 si è potuta evidenziare la perdita del valore unitario della quota, pari al 73% dalla data di avvio dell'operatività del Fondo e pari all'88% alla data del 31/12/2017, e l'indebitamento bancario aggregato pari a
106,7 €/mln, di cui il 52% in capo alle società partecipate dal Fondo (v. pag. 134
Rel. Isp. 2018).
Non risulta, infine, che la scelta del fosse condivisa con il CdA, Parte_1 dovendosi tenere conto anche delle dichiarazioni del consigliere Tes_1 secondo cui il CdA ha acquisito piena consapevolezza delle problematiche quando, a seguito del piano di ristrutturazione del 2016, si è resa necessaria una Parte nuova sottoscrizione di quote del fondo da parte della .
3.4. Sul processo di selezione degli Esperti Indipendenti. Parte Nell'atto di accertamento, è contestata al oltre che alla : Parte_1
- l'assenza di strutturazione anche del processo di selezione degli Esperti
Indipendenti, ai quali l'incarico per il Fondo è avvenuto in CP_4 assenza di idonee motivazioni, con inadeguatezza degli strumenti adoperati al fine di tracciare le singole variazioni apportate, come le incoerenti vendor list reperite;
- la gestione informale dei rapporti tra agli Esperti Indipendenti, da cui è discesa l'assenza di attività valutative diverse da una mera presa d'atto della cessione di ramo d'azienda concernente l'esercizio dell'attività di
36 Esperto Indipendente effettuato da in favore e le Controparte_6 CP_16 carenze dei controlli svolti dalla Funzione di Compliance, la quale si sarebbe limitata a prendere atto delle Schede di Autovalutazione fornite dall'EI, senza effettuare specifiche analisi in merito (v. atto accertamento, pag. 36).
Al riguardo, il sul tema della selezione degli esperti indipendenti, Parte_1
sostiene che l'incoerenza delle vendor list, dovuta al reperimento di due CP_1 liste non esattamente coincidenti presso gli Uffici della Funzione Valutazione, sia questione di poco conto, ben potendo l'una essere probabilmente l'evoluzione o l'aggiornamento dell'altra, e non certo rivelatrice di una carenza procedurale, specie in considerazione della documentazione allegata alla stessa
Relazione Ispettiva. Anche la cessione d'azienda da un fornitore del servizio di
EI ad altro, con la mera presa d'atto del CdA in data 28/2/2017, non è stata accompagnata dalla indicazione da parte di di cosa avrebbe dovuto fare CP_1
Parte
, specie se si tiene conto dell'art. 2558 cc e del fatto che parte acquirente, nel caso di specie, aveva garantito una totale continuità operativa anche con riferimento agli esponenti aziendali. In ogni caso, secondo il nessuna Parte_1 pretesa responsabilità individuale poteva essergli ascritta ex art. 35, lettere a) e c) del TUF e dell'art. 97, lettera a) del Regolamento ON 20307/2018 per mancata adozione di una corretta procedura di selezione degli esperti indipendenti, atteso che, ad inizio 2016, l'implementazione di una procedura/prassi maggiormente garantista, non era stata realizzata perché il CdA non aveva approvato la nuova procedura e si era limitato, su proposta del consigliere a richiedere la costituzione di un gruppo di lavoro, mai Tes_1 attivato.
Il motivo non ha consistenza.
37 La selezione e la gestione dei rapporti con gli esperti indipendenti assolve un ruolo essenziale, anche ai fini del rispetto delle regole di comportamento delle
SGR, sulle quali, ex art. 97 del Regolamento Intermediari, incombe l'obbligo di acquisire adeguata conoscenza dei beni che costituiscono il patrimonio dei fondi e assicurare che l'attività di gestione sia svolta in modo indipendente in conformità agli obiettivi, politiche di investimento e rischi specifici dei fondi gestiti.
Data tale essenziale funzione, la verifica dell'adeguatezza dei suindicati presidi aziendali rientra nel perimetro delle competenze e nell'area di responsabilità dell'Amministratore Delegato, tenuto conto delle attribuzioni riservate a tale figura apicale dalla disciplina di settore. Del resto, il ricorrente non contesta i fatti, limitandosi ad affermare la ridotta portata degli stessi e, comunque, non fornisce alcuna prova idonea a superare la presunzione di colpa ex art. 3 L.
689/1981.
3.5. Sulla violazione B) riguardante le misure di identificazione e gestione delle situazioni di conflitto di interessi. Parte La violazione B) riguarda l'omessa predisposizione da parte di di quelle misure idonee a garantire una corretta gestione delle situazioni di conflitto di interesse, dato che, dal quadro procedurale emerso in sede ispettiva, erano emerse le seguenti criticità:
- “la mappatura delle operazioni in conflitto d'interessi non ha considerato rilevanti ai fini dell'applicazione dei presìdi in materia una serie di operazioni quali: 1) le operazioni di acquisto, vendita, locazione di immobili con esponenti aziendali di società del gruppo;
2) le operazioni di acquisto, vendita, locazione di immobili tra un fondo e i Part quotisti di altri fondi gestiti dalla;
3) i conferimenti di incarichi professionali (es. property, facility, project management) a soci o
38 Part esponenti aziendali di società facenti parte del gruppo della;
4) i conferimenti di incarichi professionali (es. property, facility, project management) a soggetti in rapporti d'affari significativi con un quotista;
5) le operazioni realizzate da un fondo con soggetti legati ad uno dei quotisti da rilevanti rapporti di affari o di parentela;
- nella mappatura dei potenziali conflitti non è risultato alcun riferimento ai soggetti legati da rapporti di parentela o affinità con “soggetti rilevanti” o comunque con persone ricomprese tra quelle che risultano, a seconda della tipologia di operazione, in potenziale conflitto;
- per quanto concerne la fase di individuazione delle situazioni di potenziale conflitto, la procedura ha previsto in capo alla Compliance con il supporto della Funzione Legal, il compito di valutare la fattispecie che integrava un'ipotesi di conflitto e, nel caso in cui fosse stata accertata l'effettiva presenza di un conflitto, di trasmettere tutte le informazioni al Chief Operating Officer ed all'Amministratore Delegato.
Non sono state specificate le modalità attraverso le quali la comunicazione dovesse essere effettuata. Inoltre, non è stata espressamente regolata l'ipotesi in cui la Compliance valutasse, al contrario, non sussistente il pericolo di conflitto. Anche in tal caso la procedura non ha previsto alcun obbligo di formalizzazione/motivazione della decisione della Compliance;
Part
- dal punto di vista degli strumenti operativi, la non si è dotata di un'anagrafica delle controparti in conflitto, né di un database contenente
i nominativi delle controparti/soggetti in posizione di conflitto
d'interessi. Il Registro dei conflitti di interessi implementato è risultato costituito da un semplice foglio excel, liberamente modificabile senza lasciare traccia.” (v. Divisione Intermediari pag. 7).
39 Le indagini ispettive hanno, inoltre, evidenziato criticità circa le modalità di gestione dei conflitti di interesse riferiti a contratti di outsourcing stipulati con società del Gruppo o con la controllante “La Centrale Finanziaria Generale
S.p.A.”. Si tratta dei seguenti contratti: Part
“a) Accordo Quadro tra la e “La Centrale Property S.r.l.” , stipulato il 1° settembre 2016, per lo svolgimento dei servizi di property, project, facility management, agency e valorizzazione dei portafogli gestiti;
b) contratto avente ad oggetto lo svolgimento da parte della società “La
Centrale Property S.r.l.” dell'attività di project management sottoscritto in data Part 1° giugno 2016 dalla per conto del Fondo “Serenissima Logistica”.
Con riguardo all'Accordo Quadro sub lett. a) è emerso che la delibera del CdA del 20 maggio 2016, di approvazione alla stipula, ha ad oggetto, tra gli altri,
“l'affidamento dei servizi di property e agency management a favore di La
Centrale Property s.r.l.”. L'Accordo Quadro stipulato il 1° settembre 2016 è risultato avere un oggetto più ampio, ricomprendendo anche l'affidamento di attività di facility management, advisory e valorizzazione dei portafogli gestiti, rispetto alle quali non vi è alcun cenno nella citata delibera del CdA. La delibera del CdA del 20 maggio 2016, inoltre, non è stata sottoposta al parere vincolante dell'VI Committee/Comitato Consultivo del Fondo, richiesto dalla procedura sui conflitti in vigore nel Periodo rilevante.
In riferimento al contratto di outsourcing sub lett. b), stipulato il 1° giugno 2016 per conto del Fondo “Serenissima Logistica”, è emerso che, nonostante
l'acclarata situazione di conflitto di interessi, non è stato attivato nessuno dei presìdi previsti dalla policy in vigore nel Periodo rilevante. In dettaglio, è stata sottolineata l'assenza di una specifica delibera del CdA, nonchè la mancata acquisizione sia del parere del Collegio Sindacale sia del parere vincolante dell'VI Committee/Comitato Consultivo del fondo.
40 Entrambi i contratti di cui ai precedenti punti sub a) e sub b) sono stati Part sottoscritti in rappresentanza della dall'ex Amministratore Delegato sig.
Parte_1
Sono state riscontrate criticità anche con riguardo ai seguenti contratti conclusi con la controllante : CP_9
1) contratto di assistenza del 13 giugno 2017 avente ad oggetto l'affidamento dell'incarico di “assistenza nella negoziazione di contratti di locazione delle unità facenti parte del complesso immobiliare costituito dagli immobili ad uso turistico denominati “Araba Fenice”, “Blu Area” e “Pineta”, per conto del
Fondo Xenia.
2) contratto di consulenza strategica del 13 giugno 2017 avente ad oggetto
l'affidamento dell'incarico di consulenza strategica e la strutturazione delle operazioni di compravendita degli immobili per conto del Fondo Goethe;
3) contratto di consulenza del 14 febbraio 2017 avente ad oggetto la consulenza strategica finalizzata all'apporto e alla strutturazione delle operazioni di compravendita del complesso immobiliare “Nova Yardinia” per conto del
Fondo Rainbow (Fondo istituito con delibera del CdA del 28 febbraio 2017, in epoca successiva al contratto in oggetto);
4) contratto di assistenza del 13 giugno 2017 sottoscritto da (società CP partecipata dal Fondo Xenia) avente ad oggetto la prestazione da parte di
dell'attività di assistenza strategica, finalizzata alla sottoscrizione di un CP_9 contratto di affitto.
Rispetto ai sopra elencati quattro accordi è emerso che gli stessi derivano da incarichi “informalmente” conferiti nel corso del 2016 e sono stati sottoscritti dall'ex AD in mancanza di qualsiasi informativa in merito al Parte_1
CdA e del parere preventivo del Comitato Consultivo del Fondo, previsto in caso di operazione in conflitto di interesse.
41 Part In corso di ispezione il CdA della ha deliberato (il 25 settembre 2018) di procedere alla risoluzione per mutuo consenso dei contratti in esame e in Part relazione ai tre contratti che hanno comportato esborsi, la e hanno CP_9 sottoscritto (il 5 febbraio 2019) accordi in base ai quali la controllante si è impegnata a restituire le somme ricevute, anche se già fatturate” (v. DIN pag.
8). richiama ancora quanto già affermato dalla Corte d'Appello con la Parte_1 sentenza cassata, lamentando che si sia limitata a valutare come inidonee CP_1 le procedure adottate sul punto, ma senza precisare le modalità che avrebbero dovuto garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e regolamentari in luogo delle “lacunose” procedure effettivamente adottate dalla società, nonché senza precisare perché e in che modo quelle predisposte dalla Parte_2 sarebbero state inidonee o insufficienti.
Il motivo non merita accoglimento.
Come affermato dalla Suprema Corte che ha cassato la sentenza 3024/21 della
Corte d'Appello proprio in tema di ripartizione dell'onere della prova, spetta al destinatario di un provvedimento sanzionatorio adottato ai sensi dell'art. 190 Tuf, dimostrare, in presenza di accertate carenze procedurali ed organizzative, dimostrare di aver adempiuto diligentemente agli obblighi imposti dalla normativa di settore (Cass. 34097/24; 9546/18), senza che possa essere richiesto a alcun onere aggiuntivo, quale quello di precisare quale comportamento CP_1 avrebbe dovuto essere adottato per non incorrere nella sanzione. E la carenza e lacunosità delle procedure, ben lungi dal costituire una mera valutazione effettuata da risulta dal quadro descritto analiticamente nelle Relazioni CP_1
Ispettive, da cui emerge l'assenza, nel periodo di osservazione, di presìdi operativi atti ad individuare e gestire situazioni di conflitto di interessi e di
42 strumenti atti ad identificare i “soggetti rilevanti”, ad individuare in modo sistematico le fattispecie di potenziale conflitto ed a censirle in apposito registro.
Ed era onere di dimostrare che tali strumenti di garanzia e controllo Parte_1 erano stati correttamente predisposti ed adottati, potendo contrastare solo così quella specifica valutazione di lacunosità che, secondo la SC, costituisce elemento di prova che concorre con tutte le mancanze evidenziate da a CP_1
Part rivelare l'inidoneità delle procedure. A tal fine, non basta “che la avesse adottato una policy, approvata dal CdA e comunicata alla CA d'IA …
L'illecito è difatti integrato laddove le procedure risultino lacunose e inidonee a consentire il perseguimento degli obiettivi prefissati dall'art. 35 – decies TUF, rammentandosi che i presidi procedurali previsti dalla disciplina di settore devono essere concepiti proprio in maniera tale da garantire che la gestione dei fondi avvenga nel rigoroso rispetto di tutte le regole ivi contemplate ed in particolare nell'ottica dell'equo trattamento dei fondi gestiti”.
Né può dirsi riduttivamente che la contestazione riguardi solo l'omessa predisposizione sia dell'anagrafica delle controparti in conflitto di interesse o di un database contenente i nominativi in posizione di conflitto di interessi, come afferma il ricorrente, essendo ben più gravi e complesse le mancanze riscontrate, mancanze che assumono il valore di fatti accertati con fede privilegiata. Parte Peraltro, l'obbligo della di disporre di assetti procedurali idonei ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi, sancito dall'art. 35-decies, lett. c,
TUF, va posto in immediata correlazione con gli obblighi comportamentali previsti a carico dei soggetti che prestano quei servizi, di cui all'art. 35-decies, lett. a) TUF– ovverosia di comportarsi «con diligenza, correttezza e traPArenza nel miglior interesse degli Oicr gestiti, dei relativi partecipanti e dell'integrità del mercato - di talché detto obbligo procedurale è strumentale ad assicurare che la prestazione dei servizi sia rispettosa dei medesimi obblighi di condotta.
43 Infatti, l'idoneità delle procedure deve essere considerata in funzione della finalità cui devono tendere, quale appunto è quello di garantire che la gestione dei fondi di investimento avvenga nel rigoroso rispetto di tutte le regole della normativa di settore;
pertanto, l'obbligo dell'intermediario di dotarsi di idonee procedure interne in base ad un complesso di disposizioni organizzative e di strumenti è funzionale ad assicurare che la prestazione dei servizi di investimento resi sia conforme a tutte le norme comportamentali, e primariamente ai principii ispiratori dell'ordinamento del settore ed ai risultati che esso si prefigge (corretto, diligente, prudente, adeguato, ordinato, efficiente e traPArente espletamento dell'attività di intermediazione finanziaria).
3.6. Sulla assenza di danno.
Il ricorrente afferma che sia del tutto indimostrata la propria responsabilità dato che le pretese carenze non hanno provocato “gravi pregiudizi”, neppure allegati, Parte nonché per la totale assenza di danno in capo alla .
Il motivo non può essere accolto.
Basti, a tal fine, richiamare la giurisprudenza di legittimità che sancisce come
“in tema di intermediazione finanziaria, la fattispecie d'illecito di cui all'art. 190 bis, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 58 del 1998, essendo posta a presidio della tutela del riPArmiatore dal pericolo astratto di pregiudizio, non richiede che sia provato il danno da esso concretamente subito, sicché, ai fini della punibilità, è sufficiente dimostrare la potenziale pericolosità della condotta, la quale deve essere improntata a correttezza e traPArenza, onde evitare detto rischio”(Cass. 18675/23). Pertanto, gli illeciti in questione costituiscono illeciti di pericolo astratto, in cui è punita non già la condotta che ha arrecato un danno agli investitori, bensì la condotta che ha arrecato un potenziale pregiudizio alla tutela degli investitori;
condizione questa che palesa che gli illeciti si consumano
44 quando la regola di condotta presidiata dalla disposizione normativa viene violata, anche in assenza di danni.
Del resto, le funzioni di controllo di sono dirette alla tutela preventiva CP_1 per il mercato e per gli investitori, di talché non è necessaria la presenza di una conseguenza dannosa, quanto piuttosto la violazione dei doveri di comportamento nei confronti della clientela.
Merita evidenziare che la norma dell'art. 190bis TUF non fa riferimento al
“grave pregiudizio per gli investitori”, bensì al “grave pregiudizio per la tutela degli investitori”, cioè all'assetto di previsioni funzionali alla protezione degli investitori. In altri termini, non deve accertare la sussistenza di CP_1 violazioni tali da arrecare un danno concreto, ma che vi siano condotte potenzialmente idonee ad arrecarlo.
Ne consegue che, ai fini della prova del “grave pregiudizio per la tutela degli investitori o per la traPArenza, l'integrità e il corretto funzionamento del mercato”, quale condizione per l'imputabilità ex art. 190-bis TUF, non è affatto necessario dar prova del danno, bensì del potenziale rischio del bene giuridico protetto dalle norme incriminatici, insito nella funzione preventiva delle norme poste a tutela degli investitori, della traPArenza, dell'integrità e del corretto funzionamento del mercato.
4. Entità della sanzione.
Il ricorrente sostiene, in via subordinata, che l'entità della sanzione sarebbe eccessiva rispetto a quanto previsto dall'art. 194-bis del TUF e, comunque, del tutto sproporzionata rispetto alla propria situazione reddituale.
Il motivo non può essere accolto.
La norma di cui all'art. 190 bis Tuf prevede una sanzione che va da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 5.000.000, da modulare in relazione a tutti i criteri oggettivi e soggettivi di cui all'art. 194-bis del TUF, ai sensi del quale: “Nella
45 determinazione del tipo, della durata e dell'ammontare delle sanzioni previste dal presente decreto, la CA d'IA o la ON considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti: a) gravità e durata della violazione;
b) grado di responsabilità; c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;
d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;
e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;
f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la CA d'IA o la g) precedenti violazioni in materia CP_1 bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;
h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione;
h-bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi”.
Ebbene, tenuto conto di tutti i criteri indicati nonché della sanzione inflitta alla Parte
(pari a complessivi € 120.000,00), la sanzione di € 70.000,00 complessive
(di cui € 40.000,00 in relazione alla Violazione A e € 30.000,00 in relazione alla
Violazione B), appare senz'altro congrua, specie tenendo conto della forbice prevista dalla norma e della prossimità della quantificazione proprio al minimo edittale.
Del resto, il fatto che il non abbia agito per interesse personale, non Parte_1 esclude la gravità del comportamento tenuto, dato il ruolo di Amministratore
Delegato a rappresentare la società.
***
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
46 Le spese del giudizio vanno poste a carico di secondo la Parte_1
Co regola della soccombenza, sia per il primo grado, sia per il giudizio avanti la e sia per il giudizio di rinvio.
Dette spese vanno liquidate in base ai parametri medi di cui al DM 55/14, tenuto conto del valore della controversia (€. 70.000,00) e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale, fase ridotta al minimo per la struttura del procedimento, oltre alla fase cautelare nei due giudizi avanti alla Corte
d'Appello).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'opposizione avverso alla delibera n. 21635/20 proposta CP_1 da Parte_1
2. condanna alla rifusione a favore di delle spese Parte_1 CP_1 processuali, così liquidate:
- per il primo grado, in € 8.500,00 per compenso professionale, oltre al
15% per spese generali ed oltre Iva e cpa;
- per il grado avanti alla Corte di cassazione, in € 7.665,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa;
- per il giudizio di rinvio, in € 7.440,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR
115/02 a carico di Parte_1
Venezia, 17/6/25
Il Presidente
Caterina Passarelli
47