Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 1209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1209 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott. Raffaella Genovese Presidente Est.
Dott. Vincenza Totaro Consigliere
Dott. Rosa Del Prete Consigliere ha pronunciato nel giudizio di reclamo ex art. 1, comma 58, L. n. 92/2012, in funzione di Giudice del Lavoro, trattato all'udienza del 20.03.2025, la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n.69 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
(già - in persona del legale Parte_1 Parte_2
rappresentante pro-tempore - elettivamente domiciliata in ON presso lo studio dell'Avv.Laura Tramontano, dalla quale è rappresentata e difesa
Reclamante
E
OL ND, elettivamente domiciliato in S. Marco Evangelista (CE) presso lo studio dell'Avv.Carozza Antonio, dal quale è rappresentato e difeso
Reclamata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte reclamata, OL ND, in data 24.01.2019 ha proposto ricorso ex art.414 c.p.c., dinanzi al Tribunale del lavoro di Santa Maria Capua Vetere, impugnando il licenziamento intimatogli in data 19.07.2018 dalla Parte_1
per superamento del periodo di comporto.
[...]
Ha dedotto la nullità e/o illegittimità del licenziamento in quanto, avendo raggiunto i 217 giorni di assenza per malattia, egli non aveva superato il periodo di comporto fissato dal CCNL di categoria in 365 giorni per i lavoratori in servizio da più di cinque anni.
Ha concluso, pertanto, chiedendo la declaratoria di nullità e/o illegittimità del licenziamento con conseguente reintegra nel posto di lavoro e condanna della società al risarcimento dei danni e alle spese del giudizio.
1
365 giorni come dedotto ex adverso sostenuto, in quanto alla data del licenziamento il lavoratore non aveva maturato cinque anni compiuti di anzianità lavorativa.
In particolare, la società ha dedotto che erroneamente il ricorrente aveva fissato il dies a quo del rapporto sub iudice a far data dal 03.01.2011 senza considerare che l'originario rapporto di lavoro tra le parti era cessato.
Infatti, a fronte di un primo licenziamento, ottenuta dal lavoratore una favorevole sentenza di reintegra nel posto di lavoro (sent.n. 3405/2013
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere), le parti in data 30.07.2013 erano giunti ad un accordo transattivo, con il quale il lavoratore rinunciava alla domanda giudiziale, agli effetti della predetta sentenza e alla pretesa retributiva e contributiva ad essa collegata, stipulando nel contempo con la società un nuovo contratto di lavoro, a tempo pieno ed indeterminato, con effetto dall'01.08.2013.
Sicché il lavoratore, in ragione della nuova assunzione, al momento del licenziamento de quo non aveva maturato cinque anni compiuti di anzianità lavorativa.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, disposta la conversione del rito in quello cd. Fornero e fallito ogni tentativo di conciliazione, il Tribunale adito, a conclusione della fase sommaria, con ordinanza n.1314/2020 del 15.01.2020 ha rigettato il ricorso compensando le spese del giudizio.
Avverso tale ordinanza, OL ND ha proposto tempestiva opposizione in data 12.02.2020 deducendo che non aveva superato il periodo di comporto alla data del licenziamento, essendo stato reintegrato nel posto di lavoro con la sent.n. 3405/2013 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
che pertanto la data di assunzione andava ricondotta al 2011 e non al 2013 come erroneamente ritenuto dal giudice di prime cure;
che comunque la malattia, che lo aveva indotto ad assentarsi dal lavoro, era stata determinata dalle continue vessazioni subìte da parte del datore di lavoro (come articolate in ricorso) non computabili ai fini del calcolo del periodo di comporto.
2 Ha concluso, quindi, per la riforma dell'ordinanza impugnata ed accoglimento della domanda volta ad ottenere la pronunzia di nullità e/o illegittimità del licenziamento, con conseguente reintegra nel posto di lavoro e condanna altresì al risarcimento dei danni e alle spese di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, la società convenuta ha dedotto l'inammissibilità della domanda di illegittimità del licenziamento per presunte condotte vessatorie datoriali, in quanto non proposta fin dalla fase sommaria, nonché
l'infondatezza in fatto e in diritto del ricorso, con vittoria di spese del giudizio.
Espletata prova per testi e disposta c.t.u.medico-legale, il Tribunale adito ha pronunciato in data 11.12.2023 la sentenza n.2410/2023 con la quale, in accoglimento della domanda avanzata da OL ND, ha così testualmente statuito: “dichiara la nullità del licenziamento intimato a OL
ND; ordina alla l'immediata reintegra di OL ND Parte_1
nel posto di lavoro;
condanna la al pagamento in favore di Parte_1
OL ND dell'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, maturata dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione ed al versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali;
condanna la al pagamento delle spese processuali che liquida in Parte_1 complessivi €.4.320,00, oltre iva e cpa come per legge e spese generali, con attribuzione all'Avv. Antonio Carozza dichiaratosi anticipatario”.
Avverso tale sentenza la ha proposto l'odierno reclamo con Parte_1 il quale, ha dedotto, in primo luogo, l'inammissibilità della domanda volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento per presunti comportamenti vessatori e persecutori nei confronti del lavoratore e ha chiesto, poi, la riforma dell'impugnata sentenza avendo il primo giudice fondato il proprio convincimento sulla erronea valutazione del materiale probatorio e delle risultanze dell'esplicata c.t.u..
Ha resistito con memoria il lavoratore concludendo per il rigetto del reclamo con conferma integrale della sentenza impugnata e condanna della reclamante al pagamento di spese, diritti ed onorari del grado di giudizio.
All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione scritta, la causa - previo deposito di note scritte da parte dei procuratori costituiti - è stata portata in camera di consiglio e riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato per le motivazioni che seguono.
Con il primo motivo di gravame la censura la sentenza Parte_1
impugnata per avere il primo giudice ritenuto ammissibile il mutamento della domanda del lavoratore, il quale - in fase sommaria - aveva chiesto l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento per mancato superamento del periodo di comporto spettante ai lavoratori ultraquinquennali e poi - in fase di opposizione - aveva dedotto il mancato superamento del periodo di comporto per la non computabilità in esso della propria malattia provocata da comportamenti vessatori del datore di lavoro.
Pertanto, ha dedotto la violazione del divieto di mutatio libelli non essendo ammessi in fase di opposizione fatti costitutivi diversi rispetto a quelli posti a fondamento della orginaria domanda.
Tale censura è priva di pregio.
Si rammenti che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità la fase di opposizione del cd. "rito Fornero", a seguito della fase sommaria, non è una “revisio prioris istantiae, ma una prosecuzione del giudizio di primo grado, ricondotto in linea di massima al modello ordinario;
in essa, il procedimento si riespande alla dimensione ordinaria della cognizione piena con accesso per le parti a tutti gli atti di istruzione ammissibili e rilevanti”
(Cass.SS.UU. ord. n. 4308/2017; Cass. n. 3136/2015; Cass. n. 7782/2015;
Cass. n. 4223/2016; Cass. n. 17325/2016; Cass. n. 19552/2016; Cass. n.
30443/2018; Cass.n.5993/2019).
Ed in effetti: “… nel rito c.d. Fornero il giudizio di primo grado è unico a composizione bifasica, con una prima fase ad istruttoria sommaria, diretta ad assicurare una più rapida tutela al lavoratore, ed una seconda fase, a cognizione piena, che della precedente costituisce una prosecuzione, sicché non costituisce domanda nuova, inammissibile per mutamento della causa petendi, la deduzione di ulteriori motivi di invalidità del recesso rispetto a quelli dedotti nella fase sommaria, ove fondata sui medesimi fatti costitutivi (Cass.
04/04/2019 n.9458)” (Cass.ord.n.10263/2024).
Precisato dunque che in fase di opposizione è possibile proporre domande nuove, occorre stabilire se - nella fattispecie in esame - la domanda della fase di opposizione si fondi o meno sulla medesima causa petendi e quindi sui
4 medesimi fatti costitutivi della domanda avanzata da OL ND in fase sommaria.
Ebbene la Corte ritiene che è ammissibile la domanda avanzata dal OL in sede di opposizione, ove ha specificato che la malattia non era comunque computabile ai fini del periodo di comporto, perché causata da comportamenti vessatori da parte del datore di lavoro;
essa, in pratica, si presenta fondata sui medesimi fatti costitutivi (causa petendi) della domanda avanzata in fase sommaria, vale a dire la sussistenza di una malattia del lavoratore e l'illegittimità del recesso del datore di lavoro.
Sul punto si rammenti a titolo esemplificativo la sentenza n. 27655 del
21.11.2017 con la quale la Suprema Corte ha cassato con rinvio la decisione della Corte d'Appello che, adita in sede di reclamo, aveva ritenuto inammissibili le domande intese a prospettare sia la natura ritorsiva del recesso che l'erroneità del computo aritmetico del periodo di comporto, perché formulate solo in sede di opposizione.
A ciò si aggiunga che il lavoratore aveva comunque introdotto la questione della condotta datoriale qualificabile come mobbing, nel thema probandum e nel thema decidendi, fin dalla prima udienza di comparizione della fase sommaria.
Pertanto, la domanda avanzata da OL ND in fase di opposizione appare ammissibile non essendo né irrituale né eventualmente tardiva.
Passando al merito della controversia, si rileva quanto segue.
La lamenta che il giudice di primo grado abbia fondato il Parte_1 proprio convincimento sulla erronea valutazione dell'attendibilità dei testi escussi, e e sul conseguente errato Testimone_1 Testimone_2
esame del materiale probatorio, ritenendo dimostrati in tal modo gli elementi oggettivi e soggettivi del mobbing, che invece difetterebbero.
Ebbene, in merito alla attendibilità di la Corte osserva che Testimone_1
essa non può mettersi in dubbio in quanto il teste - contrariamente a quanto eccepito dalla società – non ha mai affermato di avere un contenzioso in atto con la piuttosto ha dichiarato testualmente che: “Io sono Parte_1 stato licenziato (…) A seguito del licenziamento non ho proposto impugnazione in sede giudiziale dello stesso. Il mio avvocato ha inoltrato all'azienda solo una impugnazione stragiudiziale ai fini dell'interruzione dei termini nel marzo 2020.
5 Ho dato mandato al mio avvocato per instaurare un ricorso per differenze retributive nei confronti della società, ma attualmente il ricorso non è stato depositato altrimenti l'avvocato me lo avrebbe riferito”.
Ad ogni buon conto, anche se ipoteticamente il avesse avuto un Tes_1
contenzioso con la società ciò non avrebbe intaccato la sua attendibilità, posto che nelle controversie tra un dipendente ed il suo datore di lavoro è ammissibile che venga chiamato a testimoniare un altro dipendente del medesimo datore di lavoro, anche quando questi abbia a sua volta un contenzioso con il comune datore di lavoro, poi il giudice deve discrezionalmente valutarne, per l'appunto,
l'attendibilità tenuto conto di un eventuale interesse anche indiretto all'esito della lite.
Nella specie alcun interesse giuridico (non di mero fatto, cfr. Corte di cassazione, Sez. Lavoro, Sentenza n. 16529 del 21/08/2004) del teste
è emerso in ordine alla definizione della controversia nel senso Tes_1
favorevole al lavoratore.
Parimenti non può ritenersi inattendibile la teste . Testimone_2
La società reclamante ha dedotto, in primo luogo, che la teste ha erroneamente individuato il termine finale del suo rapporto di lavoro nel 2019 invece che in data 06.11.2018, come invece risultante dal verbale di conciliazione sottoscritto dalla stessa con la società.
Invero, la censura utilizzata dalla reclamante per sminuire e addirittura annullare l'attendibilità della deposizione non interferisce con la stessa, trattandosi di un passaggio esplicativo la cui erroneità ben può spiegarsi con il tempo trascorso, tant'è vero che la teste, escussa in primo grado, ha dichiarato di aver lavorato alle dipendenze della società per circa 20 anni “dal 2000 Pt_1 al 2019 pressappoco”, e l'utilizzo dell'avverbio “pressappoco” indica, per l'appunto, la stretta successione temporale tra la data effettiva di cessazione del rapporto di lavoro (novembre 2018) e quella ricordata (2019 pressappoco).
Il tempo trascorso vale, altresì, per non ritenere fondata l'eccezione di inattendibilità della sollevata da parte reclamante per avere la teste Tes_2
dichiarato in primo grado di aver firmato in sede sindacale le dimissioni, quando invece aveva conciliato il riconoscimento delle spettanze di lavoro.
Tale circostanza così come il predetto erroneo riferimento temporale della cessazione del rapporto di lavoro della teste con la società si presentanto,
6 comunque, privi di una effettiva ricaduta dimostrativa, atteso che non concernono i fatti di causa.
In merito ad essi, poi, parte reclamante evidenzia ancora l'inattendibilità di per non avere la teste riferito - in sede di sommarie Testimone_2 informazioni rese all'A.G.-Carabinieri di ON nell'ambito del procedimento penale azionato per mobbing dal OL nei confronti di (titolare Parte_3 dell'odierna reclamante) - alcun comportamento vessatorio posto in essere da quest'ultimo nei confronti dell'odierno reclamato, poi invece riportato al giudice del lavoro in primo grado.
Invero, dalla lettura del predetto verbale emerge che la già in sede di Tes_2 sommarie informazioni rese all'A.G. - Carabinieri di ON aveva riferito di comportamenti vessatori attuati da , dai suoi collaboratori e dalla Parte_3
di lui figlia , ai danni di OL ND. CP_1
In quella sede la aveva narrato che dal momento in cui il OL era Tes_2 rientrato al lavoro (dopo il primo licenziamento) l'atteggiamento della “società” nei suoi confronti era mutato;
i responsabili continuavano a criticare le attività svolte dal lavoratore;
a seguito di un malore per il quale il OL aveva chiesto l'intervento dell'ambulanza, tale intervento gli era stato negato ed egli era stato costretto ad andare in ospedale con mezzi propri, previo permesso del responsabile il quale, il giorno dopo lo aveva messo in guardia Parte_4
informandolo che gli aveva detto di negargli il permesso in Parte_3 modo tale che l'allontanamento del lavoratore si presentasse come arbitrario;
quando il OL inviava certificazione medica al rientro veniva punito dai
“proprietari della ditta”, nello specifico veniva demansionato (“veniva spostato al lavaggio dei macchinari invece lui era stato assunto per lavorare in cucina”); una volta la figlia di aveva chiamato il OL nei suoi uffici Parte_3
accusandolo falsamente di aver lanciato un pezzo di acciaio ai danni della la quale - convocata anch'essa - aveva negato l'accaduto invitandola a Tes_2
visionare le telecamere, cionondimeno la figlia del aveva spostato il Pt_1
OL nella sala lavaggio “per punizione”.
Ebbene tali circostanze sono state confermate dalla teste dinanzi al giudice di primo grado e pertanto a nulla vale l'eccezione di parte reclamante secondo cui la in sede di sommarie informazioni non avrebbe riferito di Tes_2
comportamenti vessatori da parte di nei confronti del OL, Parte_3
7 tant'è vero che la teste dinanzi all'A.G.-Carabinieri di ON aveva così concluso: “Voglio precisare che ND a causa del comportamento di
[...]
è cambiato parecchio. L'ho conosciuto come un ragazzo solare e Pt_3
volenteroso con tanta voglia di lavorare. Successivamente si è letteralmente spento ed ha iniziato a soffrire per gli abusi nei suoi confronti tanto da dover ricorrere all'aiuto di uno psicologo dove attualmente è in cura, inoltre assume anche una terapia antidepressiva.”
Alla luce di quanto sopra evidenziato la Corte ritiene che l'attendibilità dei predetti testi ( e ) non è revocabile in Testimone_1 Testimone_2
dubbio e pertanto le loro dichiarazioni vanno ritenute genuine.
Parte reclamante lamenta, poi, l'omessa valutazione comparativa da parte del primo giudice delle testimonianze sopra riportate rispetto alle dichiarazioni dei testi, e . Testimone_3 Parte_4
Secondo la reclamante le dichiarazioni di tali testi in merito all'organizzazione lavorativa all'interno della società, relativa ai turni dei lavoratori e al loro possibile spostamento tra i vari reparti, avrebbero dovuto indurre il primo giudice ad una diversa decisione della controversia.
Ebbene, sul punto la Corte osserva che pur volendo ammettere ipoteticamente che i predisposti turni settimanali così come gli eventuali cambi di reparto potevano riguardare tutti i lavoratori e che pertanto essi non configuravano alcun comportamento ostruzionistico o persecutorio nei confronti del OL, cionondimeno giova ricordare che il mobbing può ravvisarsi in tutti i casi in cui il datore di lavoro, con un insieme di azioni ripetute nel tempo - che possono essere comportamenti perfettamente conformi a legge, e quindi teoricamente privi di antigiuridicità e/o condotte socialmente riprovevoli ma prive di una sanzione giuridica e/o atti violativi di norme e già autonomamente sanzionati - persegua scopi ulteriori aventi la finalità di ledere la salute e la personalità morale del prestatore.
Tali circostanze, nella specie, sono emerse non solo in ragione della prova che il lavoratore veniva assoggettato a turni anche consecutivi (cfr.teste ) Tes_1
senza riposo intermedio, senza una apparente ragione organizzativa, e veniva assegnato a compiti estranei alla sua professionalità (cfr. teste ), ma Tes_2
anche in ragione di altri comportamenti vessatori e offensivi posti in essere dal datore di lavoro e dai suoi collaboratori nei confronti del OL.
8 In particolare, la teste , oltre a confermare quanto già riferito in sede di Tes_2 sommarie informazioni, ha altresì riferito: “Ricordo che il ricorrente è stato licenziato una prima volta nel 2013. Quando tornò, il signor iniziò a Pt_1
prenderlo di mira perché non gradiva questo suo ritorno. In particolare, spesso scendeva dal proprio ufficio nel reparto ove lavoravo io, il OL (…) e iniziava a proferire espressioni offensive, anche in dialetto, nei confronti del OL del pipo “Porco, Nulla facente , sei un cesso devi pulire i cessi, non mi rompere …, come ti sei fatto chiatto, si nu scem', nun' capisc' nient'”; ricordo inoltre, in particolare un episodio in cui il OL indossava un tutore alla spalla e un giorno, mentre lavoravamo, il , scese dal proprio ufficio e gli disse “è Pt_1
inutile che mandi i certificati medici, anche con un solo braccio devi venire a lavorare altrimenti non ti pago”. Queste espressioni erano proferite sia dal titolare che dalla IG , ciò accadeva molto frequentemente e in Pt_1 CP_1
particolare ciò accadeva tutte le settimane. A volte il signor per chiamarci Pt_1
batteva le mani o ci lanciava degli arancini: ciò capitava sia con me che con il signor OL e gli altri operai (…) A seguito di questi atteggiamenti nei suoi confronti, il OL inizio ad isolarsi, a mangiare da solo in mensa a non parlare con nessuno e vedevo che assumeva ansiolitici. I comportamenti di cui sopra erano perpetrati nei suoi confronti anche dai responsabili che lo istigavano continuamente per farlo reagire, intervenendo nel suo modo di lavorare spesso gratuitamente e senza motivo.
Ed ancora: “quando il OL è ritornato al lavoro dopo il licenziamento il Pt_1 gli ha detto testualmente “ci hai fatto, hai vinto tu e a legge, si nu puorc', ti devo prendere a bastonate e per me domani puoi venire anche con i carabinieri”. Io ero presente e ho sentito tutto perché lo ha detto urlando”.
Il teste , poi, ha riportato la circostanza che gli era stato ordinato da Tes_1
di redigere una lettera di dimissioni per il OL al fine di Parte_3 costringerlo, esasperato dall'atteggiamento datoriale, a sottoscriverle, dichiarando in particolare: “io gli riferì che per la legge vigente le dimissioni dovevano essere formalizzate attraverso una determinata procedura e lui mi rispose testualmente “tu scrivi e non ti preoccupare”.
Comunque: “…la cosa non ebbe seguito in quanto, successivamente, chiesi al
informazioni per poter formalizzare la cosa e lui mi disse che il OL si Pt_1 era rifiutato di sottoscrivere le dimissioni”.
9 Il fatto che i testi e abbiano riferito di non aver mai visto il OL Tes_3 Pt_4 interloquire con il né questo offendere il ricorrente non implica – come Pt_1 correttamente osservato dal giudice di prime cure – che tali circostanze non siano avvenute in presenza, invece, di e . Testimone_2 Testimone_1
È evidente, dunque, che l'impianto centrale delle propalazioni dei testi del lavoratore, in particolare della , è rimasto impermeabile a qualsiasi Tes_2
rilievo sostanziale da parte delle dichiarazioni dei testi di parte reclamante.
Inoltre, le dichiarazioni dei testi del lavoratore, contrariamente a quanto eccepito dalla reclamante, appaiono lineari e non intrinsecamente contraddittorie.
In particolare, in merito alle dichiarazioni della teste si osserva che la Tes_2 circostanza riferita secondo cui “Il reparto lavaggi è posto di fronte alle macchine e vi si accedeva tramite una porta molto grande per cui era possibile vedere e sentire tutto” non si pone in contraddizione con la dichiarazione del teste secondo cui “il reparto lavaggi era chiuso da pannelli Testimone_3 flap”, in ogni caso tale reparto aveva certamente una porta di ingresso.
Non si comprende in quale contraddizione sia incorsa la teste quando ha riferito la circostanza secondo cui il OL nel 2013 aveva lavorato 7/8 mesi nel reparto
“panati” e, dopo il suo ritorno, 4/5 mesi nel reparto di sua competenza (la cucina), o ancora quando ha dichiarato che “dopo circa due anni, il OL fu trasferito al reparto lavaggi, non di sua competenza” aggiungendo che:
“Quando il ricorrente è stato addetto al reparto lavaggio, non abbia più svolto lo stesso turno, ma capitava che ci incontrassimo nel cambio turno che durava una ora e in questo frangente vedevo il . Inoltre, nel cambio turno Pt_1
capitava che il OL prima di iniziare il turno succcessino veniva addetto per una ora alla produzione, cioè ai panati ovvero in sostituzione di altra collega”.
In definitiva, tutti gli aspetti finora evidenziati non possono che indurre questa
Corte a confermare il ragionamento del giudice di prime cure, il quale ha correttamente valutato il materiale istruttorio documentale ed orale.
Nel caso di specie, le continue minacce ed offese recate dal e dai suoi Pt_1
collaboratori al OL in presenza di altri dipendenti, la sua collocazione in turni consecutivi logoranti, l'assegnazione a compiti demansionanti, l'intento espresso in pubblico di sminuire la sua figura personale e lavorativa, sono
10 certamente riconducibili al concetto di mobbing e ad esse il c.t.u., nominato in primo grado, ha ricondotto la patologia ansioso-depressiva del lavoratore.
In merito a tale ultimo aspetto, la reclamante lamenta che il primo giudice abbia recepito acriticamente l'espletata c.t.u., affetta invece da nullità e comunque intimamente contraddittoria in quanto non redatta con metodo scientifico e non adeguatamente motivata.
Le censure appena riportate sono smentite da una lettura completa dell'elaborato peritale depositato in primo grado.
In primo luogo, alcuna nullità può rinvenirsi in seno alle argomentazioni del c.t.u. in quanto non solo esse risultano fondate sulla documentazione versata in atti (elencata alle pagg.5 e 6) e sull'esame clinico anamnestico di OL
ND, ma tengono altresì conto delle obiezioni esposte dal c.t.p. della società alle quali il c.t.u. ha congruamente controdedotto.
Per quel che concerne, poi, il merito della relazione si osserva, come correttamente ricordato dal giudice di prime cure, che nelle controversie come quella in esame l'esclusivo compito del c.t.u. è quello di verificare la sussistenza o meno del nesso causale tra la patologia sofferta dal lavoratore e l'ambiente lavorativo, fornendo una valutazione tecnica e scientifica del danno psicologico del lavoratore e della sua correlazione con l'ambiente lavorativo, contribuendo in tal modo ad una decisione della controversia che spetta comunque al giudice.
Nella specie, tale compito è stato congruamente svolto dal c.t.u. il quale sulla scorta, in particolare, della dettagliata relazione medica ASL CE prot.
n.49409/UOSM12 dell'01.03.2019 successiva al licenziamento, dell'esame di tutti gli eventi emersi, comprese le dichiarazioni, presente agli atti, e rese, in ambito penale e civile, da altri dipendenti della così come Parte_5
dettagliatamente riportate anche nelle note dal c.t.p. di parte datoriale, ha concluso che: “la patologia del disturbo ansiosodepressivo reattivo a stress psicofisico con marcate somatizzazioni e fobie persistenti è riconducibile eziologicamente all'attività lavorativa del ricorrente…”.
Esclusa, pertanto, la nullità e la contraddittorietà della perizia, nessun vizio inficia la sentenza impugnata nemmeno per la parte relativa all'eziologia professionale della patologia.
11 Dunque, alla luce delle risultanze istruttorie emerse e delle valutazioni del c.t.u. nominato in primo grado, la Corte ritiene nullo il licenziamento intimato a OL
ND - prima ancora che il periodo di comporto risultasse scaduto - in violazione della norma imperativa di cui all'art.2110, co.2, c.c. (cfr. Cass. n.
24525/14; Cass. n. 1404/12; Cass. n. 12031/99; Cass. n. 9869/91; Sezioni
Unite n.12568/2018), posto che le assenze per malattia di quest'ultimo non possono essere considerate nel computo del detto periodo di comporto in quanto causate da comportamenti illeciti del datore di lavoro
(Cass.n.22538/2013) che hanno provocato stress e danni psicofisici al lavoratore, in violazione degli obblighi di sicurezza e di protezione della salute del lavoratore di cui all'art.2087 c.c..
Ne consegue la condanna del datore di lavoro alla reintegra del lavoratore nel posto di lavoro e alla corresponsione di un'indennità commisurata alle retribuzioni decorrenti dal licenziamento alla reintegra.
In definitiva, sulla scorta di tutte le argomentazioni sopra riportate, la Corte rigetta l'odierno reclamo e conferma la sentenza reclamata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
• rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
• condanna parte reclamante al pagamento delle spese del grado, che si liquidano in euro 2.766,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione;
• da atto della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art.13 1 quater DPR n.115/2002, come introdotto dall'art.1 comma 17 L.n.
228/2012.
Napoli, 20/03/2025 Il Presidente
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