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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/01/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8022/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica ed in persona del G.O.P. dott.ssa Rosalba Campanaro, all'esito dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 8022/2018 del Ruolo Generale, avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”, promossa da:
( ), rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Parte_1 CodiceFiscale_1
Francesco ANGARANO ( ) e Giuseppina TAGLIARINI CodiceFiscale_2
( ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Bari, alla via CodiceFiscale_3
Calefati n.133;
- ATTORE OPPONENTE - contro già ), in persona del suo Controparte_1 Controparte_2
Procuratore Speciale Dott. (C.F. ) quale legale rappresentante Controparte_3 C.F._4 di (P.I. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Costanzo del Foro di CP_4 P.IVA_1
Milano (C.F. ), con studio in Milano (MI) alla Via Vincenzo Monti n. 2, ove è C.F._5 elettivamente domiciliata;
- CONVENUTA OPPOSTA–
NOZIONI DI FATTO E DIRITTO
I. Con atto di citazione tempestivamente notificato, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n.1463/2018 (R.G. n.1744/2018) del 27.03.2018 e notificato il 12.04.2018 con il quale, su ricorso del gli era stato ingiunto il pagamento di €. 5.188,09, oltre interessi e spese del monitorio, Controparte_1 per il pagamento di sei fatture non pagate per fornitura di energia elettrica emesse dal 17/05/2014 al 14/05/2015, deducendo a sostegno: la carenza di prova del credito, la mancata lettura annuale dei consumi per il periodo dal pagina 1 di 4 1.07.2010 al 30.09.2013 e la mancata prova del regolare funzionamento del contatore a dimostrazione dell'esosa ed erronea misura dei prelievi di energia.
Concludeva per la revoca del provvedimento monitorio, proponendo contestuale domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno non patrimoniale subito a causa della condotta illegittima della società opposta da quantificarsi in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.. Con Si costituiva la società (in prosieguo per brevità ) deducendo l'infondatezza Controparte_1 dell'opposizione di cui chiedeva l'integrale rigetto.
In particolare, evidenziava di agire quale società di vendita e, come tale, non responsabile dell'attività di misurazione dei prelievi spettante al distributore locale E -Distribuzione Spa;
deduceva che, in ogni caso, i consumi fatturati risultavano correttamente allineati ai consumi effettivi rilevati dal Distributore e così Con comunicati a , nel pieno rispetto della normativa di settore, e che, inoltre, la fattura di conguaglio n.0721160570411018 del 17.05.2014 azionata in via monitoria per la somma residua di €. 3.078,31 era stata oggetto di rateizzazione sicché le successive fatture erano state emesse a seguito di tale rateizzazione, così come espressamente indicato.
Spiegava inoltre che, a seguito delle contestazioni dell'utente, sollevate anche il tramite della Controparte_5
erano stati effettuati accertamenti presso il Distributore dai quali non era emersa alcuna anomalia sul
[...] contatore;
sottolineava di aver prontamente riscontrato già in fase stragiudiziale tutte le doglianze dell'attore.
Contestava infine la richiesta di risarcimento danni ritenendola pretestuosa ed assolutamente generica.
Assegnati i termini ex art. 183 6° comma c.p.c., respinte le richieste di prova orale, stante la natura documentale del giudizio e fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e spedita in decisione all'udienza odierna, celebrata in trattazione scritta, con le formalità di cui all'art.281 sexies c.p.c..
II. Nel caso di specie non è oggetto di contestazione alcuna il rapporto contrattuale di fornitura Con di energia elettrica in essere tra le parti, né l'avvenuta esecuzione della prestazione da parte di , con l'effettuazione delle forniture di cui si chiede il pagamento.
Neppure viene in rilievo la normativa di settore che regola la materia, in particolare con riguardo alla diversa posizione da un lato del distributore - che, in regime di concessione, svolge l'attività di trasporto e trasformazione su reti a media e bassa tensione dell'energia elettrica, provvedendo altresì a tutte attività di Con verifica e manutenzione dei misuratori - dall'altro del venditore/fornitore, in questo caso , che svolge attività di vendita al cliente finale con cui stipula il contratto di fornitura.
Parte attrice contesta invece l'entità della richiesta di cui alle sei fatture azionate, per complessivi €. 5.188,09, al netto degli acconti ricevuti.
Nei rapporti di somministrazione come quello in esame, i consumi sono contabilizzati mediante un contatore e la prova dell'erogazione è legittimamente assolta attraverso la lettura del contatore che costituisce lo strumento principale ai fini del calcolo del consumo effettivo e le cui risultanze sono assistite da una presunzione di veridicità (cfr. Cass. Civ. n. 23699 del 22/11/16; Cass. Civ. n. 19154 del 19.7.2018).
pagina 2 di 4 Molteplici pronunce di merito, hanno inoltre chiarito come, in materia di somministrazione, in conformità agli artt. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c. ed al principio della vicinanza della prova, le bollette sono in linea di massima idonee a fornire la prova dei consumi esposti, salva l'ipotesi di contestazione dell'utente; in caso di contestazione dei consumi esposti nella bolletta, è onere del preteso creditore fornire prova del quantum della merce somministrata e, segnatamente, la corrispondenza tra i consumi esposti in bolletta e quelli risultanti dal contatore correttamente funzionante. (Tribunale Milano sez. XI, 21/01/2020, n.515; Tribunale Milano sez. XI, 31/12/2019,
n.12038).
Con particolare riguardo al riparto dell'onere probatorio nella materia odierna può riportarsi integralmente quanto espresso dalla Cassazione in recenti pronunce:
"Il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, di fronte alla pretesa creditoria è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c.”.
"Considerato, tuttavia, che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze, applicando il principio di vicinanza della prova, la disciplina del riparto dell'onus probandi va così regolata:
- l'utente deve contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte - secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola -, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione); il gestore è tenuto invece a dimostrare che il contatore è regolarmente funzionante.
- L'utente - se il contatore risulta regolarmente funzionante deve dimostrare non soltanto che il consumo di energia è imputabile a terzi (provando ad esempio la propria prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata la utenza) e si è verificato invito domino, ma altresì che l'impiego abusivo di energia da parte di terzi non è stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all'utente, nell'adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi: il debitore deve cioè provare che nessun altro aveva libero accesso al luogo in cui era installata la utenza e dunque deve essere dimostrato che
l'uso abusivo della utenza è avvenuto per forza maggiore o caso fortuito (es. persone si introducono furtivamente nella fabbrica chiusa durante il periodo feriale, facendo uso dell'impianto elettrico)". (Cassazione
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 297 del 09/01/2020 (Rv. 656455 - 01) - Sez. 3, Ordinanza n. 13605 del 21.5.2019 non massimata).
Applicando i richiamati principi al caso di specie, deve evidenziarsi come parte opponente fondi la non corrispondenza tra i consumi reali e quelli fatturati su circostanze assolutamente generiche, senza fornire alcun concreto elemento a dimostrazione che vi fosse un malfunzionamento dello strumento di rilevazione e che i consumi rilevati siano errati e non corrispondenti a quelli effettivi.
pagina 3 di 4 Sarebbe stato invece suo onere, nel contestare l'effettività dei consumi, allegare specificamente il malfunzionamento dello strumento;
dimostrare quali siano gli effettivi consumi di energia nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte - secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola -, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione); in alternativa, dimostrare non soltanto che il sovraconsumo è imputabile a terzi (provando ad esempio la propria prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata la utenza) ma altresì che l'impiego abusivo di energia da parte di terzi non è stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all'utente, per omessa adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi.
Nulla di tutto ciò è desumibile dalle difese svolte dall'attore e dai documenti allegati, fondandosi l'eccezione sul semplice rilievo della mancata prova, da parte dell'opposta, del buon funzionamento del misuratore.
E tuttavia, sia dalla corrispondenza intercorsa stragiudizialmente tra le parti sia dalle stesse difese della convenuta, non emerge alcun rilievo circa la sostituzione o il malfunzionamento del misuratore, mentre risultano Con riportate le letture - rilevate dal Distributore e comunicate a - che il somministrato ha solo genericamente contestato. Con Inoltre, dalla documentazione prodotta e dalla specifica ricostruzione effettuata dalla difesa di , emerge come non vi sia contrasto alcuno tra i consumi rilevati dalla società di distribuzione e i consumi fatturati, risultando nelle fatture azionate specificamente indicati i consumi addebitati su stima, quelli restituiti e quelli effettivi.
Neppure parte opponente ha documentato o provato -ma solo asserito - ulteriori elementi, quali raffronti con precedenti o successive annualità di consumo, che possano anche solo indiziariamente far pensare ad una erronea rilevazione dei consumi nel periodo in contestazione.
L'opposizione e la contestuale domanda riconvenzionale devono quindi essere respinte, con integrale conferma del decreto ingiuntivo.
III. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base al DM 55/14, tenuto conto del valore della causa e delle attività espletate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:
Respinge l'opposizione e la contestuale domanda riconvenzionale proposte da avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. n.1463/2018 emesso dal Tribunale di Bari in data 27.03.2018, da intendersi integralmente confermato e definitivamente esecutivo;
Condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 Controparte_1 nella misura di €. 2.500,00, oltre il 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bari, il 10 gennaio 2025
IL GIUDICE ONORARIO
(dott.ssa Rosalba Campanaro)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica ed in persona del G.O.P. dott.ssa Rosalba Campanaro, all'esito dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 8022/2018 del Ruolo Generale, avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”, promossa da:
( ), rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Parte_1 CodiceFiscale_1
Francesco ANGARANO ( ) e Giuseppina TAGLIARINI CodiceFiscale_2
( ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Bari, alla via CodiceFiscale_3
Calefati n.133;
- ATTORE OPPONENTE - contro già ), in persona del suo Controparte_1 Controparte_2
Procuratore Speciale Dott. (C.F. ) quale legale rappresentante Controparte_3 C.F._4 di (P.I. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Costanzo del Foro di CP_4 P.IVA_1
Milano (C.F. ), con studio in Milano (MI) alla Via Vincenzo Monti n. 2, ove è C.F._5 elettivamente domiciliata;
- CONVENUTA OPPOSTA–
NOZIONI DI FATTO E DIRITTO
I. Con atto di citazione tempestivamente notificato, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n.1463/2018 (R.G. n.1744/2018) del 27.03.2018 e notificato il 12.04.2018 con il quale, su ricorso del gli era stato ingiunto il pagamento di €. 5.188,09, oltre interessi e spese del monitorio, Controparte_1 per il pagamento di sei fatture non pagate per fornitura di energia elettrica emesse dal 17/05/2014 al 14/05/2015, deducendo a sostegno: la carenza di prova del credito, la mancata lettura annuale dei consumi per il periodo dal pagina 1 di 4 1.07.2010 al 30.09.2013 e la mancata prova del regolare funzionamento del contatore a dimostrazione dell'esosa ed erronea misura dei prelievi di energia.
Concludeva per la revoca del provvedimento monitorio, proponendo contestuale domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno non patrimoniale subito a causa della condotta illegittima della società opposta da quantificarsi in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.. Con Si costituiva la società (in prosieguo per brevità ) deducendo l'infondatezza Controparte_1 dell'opposizione di cui chiedeva l'integrale rigetto.
In particolare, evidenziava di agire quale società di vendita e, come tale, non responsabile dell'attività di misurazione dei prelievi spettante al distributore locale E -Distribuzione Spa;
deduceva che, in ogni caso, i consumi fatturati risultavano correttamente allineati ai consumi effettivi rilevati dal Distributore e così Con comunicati a , nel pieno rispetto della normativa di settore, e che, inoltre, la fattura di conguaglio n.0721160570411018 del 17.05.2014 azionata in via monitoria per la somma residua di €. 3.078,31 era stata oggetto di rateizzazione sicché le successive fatture erano state emesse a seguito di tale rateizzazione, così come espressamente indicato.
Spiegava inoltre che, a seguito delle contestazioni dell'utente, sollevate anche il tramite della Controparte_5
erano stati effettuati accertamenti presso il Distributore dai quali non era emersa alcuna anomalia sul
[...] contatore;
sottolineava di aver prontamente riscontrato già in fase stragiudiziale tutte le doglianze dell'attore.
Contestava infine la richiesta di risarcimento danni ritenendola pretestuosa ed assolutamente generica.
Assegnati i termini ex art. 183 6° comma c.p.c., respinte le richieste di prova orale, stante la natura documentale del giudizio e fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e spedita in decisione all'udienza odierna, celebrata in trattazione scritta, con le formalità di cui all'art.281 sexies c.p.c..
II. Nel caso di specie non è oggetto di contestazione alcuna il rapporto contrattuale di fornitura Con di energia elettrica in essere tra le parti, né l'avvenuta esecuzione della prestazione da parte di , con l'effettuazione delle forniture di cui si chiede il pagamento.
Neppure viene in rilievo la normativa di settore che regola la materia, in particolare con riguardo alla diversa posizione da un lato del distributore - che, in regime di concessione, svolge l'attività di trasporto e trasformazione su reti a media e bassa tensione dell'energia elettrica, provvedendo altresì a tutte attività di Con verifica e manutenzione dei misuratori - dall'altro del venditore/fornitore, in questo caso , che svolge attività di vendita al cliente finale con cui stipula il contratto di fornitura.
Parte attrice contesta invece l'entità della richiesta di cui alle sei fatture azionate, per complessivi €. 5.188,09, al netto degli acconti ricevuti.
Nei rapporti di somministrazione come quello in esame, i consumi sono contabilizzati mediante un contatore e la prova dell'erogazione è legittimamente assolta attraverso la lettura del contatore che costituisce lo strumento principale ai fini del calcolo del consumo effettivo e le cui risultanze sono assistite da una presunzione di veridicità (cfr. Cass. Civ. n. 23699 del 22/11/16; Cass. Civ. n. 19154 del 19.7.2018).
pagina 2 di 4 Molteplici pronunce di merito, hanno inoltre chiarito come, in materia di somministrazione, in conformità agli artt. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c. ed al principio della vicinanza della prova, le bollette sono in linea di massima idonee a fornire la prova dei consumi esposti, salva l'ipotesi di contestazione dell'utente; in caso di contestazione dei consumi esposti nella bolletta, è onere del preteso creditore fornire prova del quantum della merce somministrata e, segnatamente, la corrispondenza tra i consumi esposti in bolletta e quelli risultanti dal contatore correttamente funzionante. (Tribunale Milano sez. XI, 21/01/2020, n.515; Tribunale Milano sez. XI, 31/12/2019,
n.12038).
Con particolare riguardo al riparto dell'onere probatorio nella materia odierna può riportarsi integralmente quanto espresso dalla Cassazione in recenti pronunce:
"Il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, di fronte alla pretesa creditoria è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c.”.
"Considerato, tuttavia, che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze, applicando il principio di vicinanza della prova, la disciplina del riparto dell'onus probandi va così regolata:
- l'utente deve contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte - secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola -, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione); il gestore è tenuto invece a dimostrare che il contatore è regolarmente funzionante.
- L'utente - se il contatore risulta regolarmente funzionante deve dimostrare non soltanto che il consumo di energia è imputabile a terzi (provando ad esempio la propria prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata la utenza) e si è verificato invito domino, ma altresì che l'impiego abusivo di energia da parte di terzi non è stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all'utente, nell'adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi: il debitore deve cioè provare che nessun altro aveva libero accesso al luogo in cui era installata la utenza e dunque deve essere dimostrato che
l'uso abusivo della utenza è avvenuto per forza maggiore o caso fortuito (es. persone si introducono furtivamente nella fabbrica chiusa durante il periodo feriale, facendo uso dell'impianto elettrico)". (Cassazione
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 297 del 09/01/2020 (Rv. 656455 - 01) - Sez. 3, Ordinanza n. 13605 del 21.5.2019 non massimata).
Applicando i richiamati principi al caso di specie, deve evidenziarsi come parte opponente fondi la non corrispondenza tra i consumi reali e quelli fatturati su circostanze assolutamente generiche, senza fornire alcun concreto elemento a dimostrazione che vi fosse un malfunzionamento dello strumento di rilevazione e che i consumi rilevati siano errati e non corrispondenti a quelli effettivi.
pagina 3 di 4 Sarebbe stato invece suo onere, nel contestare l'effettività dei consumi, allegare specificamente il malfunzionamento dello strumento;
dimostrare quali siano gli effettivi consumi di energia nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte - secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola -, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione); in alternativa, dimostrare non soltanto che il sovraconsumo è imputabile a terzi (provando ad esempio la propria prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata la utenza) ma altresì che l'impiego abusivo di energia da parte di terzi non è stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all'utente, per omessa adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi.
Nulla di tutto ciò è desumibile dalle difese svolte dall'attore e dai documenti allegati, fondandosi l'eccezione sul semplice rilievo della mancata prova, da parte dell'opposta, del buon funzionamento del misuratore.
E tuttavia, sia dalla corrispondenza intercorsa stragiudizialmente tra le parti sia dalle stesse difese della convenuta, non emerge alcun rilievo circa la sostituzione o il malfunzionamento del misuratore, mentre risultano Con riportate le letture - rilevate dal Distributore e comunicate a - che il somministrato ha solo genericamente contestato. Con Inoltre, dalla documentazione prodotta e dalla specifica ricostruzione effettuata dalla difesa di , emerge come non vi sia contrasto alcuno tra i consumi rilevati dalla società di distribuzione e i consumi fatturati, risultando nelle fatture azionate specificamente indicati i consumi addebitati su stima, quelli restituiti e quelli effettivi.
Neppure parte opponente ha documentato o provato -ma solo asserito - ulteriori elementi, quali raffronti con precedenti o successive annualità di consumo, che possano anche solo indiziariamente far pensare ad una erronea rilevazione dei consumi nel periodo in contestazione.
L'opposizione e la contestuale domanda riconvenzionale devono quindi essere respinte, con integrale conferma del decreto ingiuntivo.
III. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base al DM 55/14, tenuto conto del valore della causa e delle attività espletate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:
Respinge l'opposizione e la contestuale domanda riconvenzionale proposte da avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. n.1463/2018 emesso dal Tribunale di Bari in data 27.03.2018, da intendersi integralmente confermato e definitivamente esecutivo;
Condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 Controparte_1 nella misura di €. 2.500,00, oltre il 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bari, il 10 gennaio 2025
IL GIUDICE ONORARIO
(dott.ssa Rosalba Campanaro)
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