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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 21/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott. ssa Annamaria LASTELLA - Presidente-
2) Dott.ssa Rossella DI TODARO - Consigliere relatore-
3) Dott.ssa Maria Filippa LEONE - Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di previdenza/assistenza sociale, in grado di appello, iscritta al N. 111 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2021, avverso la sentenza n. 2139/2020 (RG 8115/2019) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di opposizione ordinanza ingiunzione, promossa da:
n proprio e in qualità di amministratore unico della C.& C, Solution s.r.l. Parte_1
rappr. e dif. dall' avv. E. RUGGIERO
- Appellante - contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore
Rappr. e difeso dai dott. A. CANGIANO e P. DI GIORGIO
-Appellata-
OGGETTO: “Opposizione ad Ordinanza Ingiunzione”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 6/4/2021 nella specificata qualità ha Parte_1
impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro ha respinto la sua opposizione all' ordinanza ingiunzione n. 194 del 26/8/2019 con cui l'ispettorato ha sanzionato il comportamento della società per avere assunto con un contratto a progetto irregolare, in quanto privo del progetto, il lavoratore dal 1/12/2012 al 12/9/2013, rapporto poi Controparte_2
proseguito in nero dal 13/9/2013 al 31/3/2017. Il Tribunale in particolare ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta dal in proprio in quanto tardiva rispetto al termine Pt_1 imposto per legge di trenta giorni. In ordine alla opposizione proposta dalla società ne ha ritenuto l'infondatezza, atteso che è emerso già dall'esame del contratto stipulato l'assenza assoluta di progetto finalizzato ad ottenere un risultato, dal momento che il lavoratore è stato assunto per lo svolgimento ordinario dell'attività sociale, consistente nella vendita di telefoni e accessori, essendo egli adibito al controllo dell'attività di vendita di telefonini nei diversi punti vendita. Per questo, essendosi il rapporto di lavoro convertito automaticamente in un rapporto a tempo indeterminato, ha confermato le sanzioni amministrative connesse alle violazioni relative al rapporto di lavoro subordinato, ossia mancata comunicazione dell'assunzione al centro per l'impiego, mancata consegna al lavoratore interessato del contratto di lavoro, per averlo impiegato senza regolare assunzione nel successivo periodo dal 13/3/2013 al 31/3/2017.
L'appellante ha concentrato l'appello in un unico motivo, concernente la reale natura del rapporto intercorso tra le parti, a suo dire trascurato dal giudice di primo grado: in particolare egli vorrebbe che si riconoscesse tra le parti un rapporto di lavoro autonomo e non subordinato, riconducibile ad un rapporto di società di fatto. Ciò perché il avrebbe goduto di autonomia nello CP_2
svolgimento del rapporto di supervisione assegnatogli, poiché organizzava la sua attività senza vincolo di orari e senza ricevere specifiche direttive dal titolare, ed anche perchè i suoi genitori avevano garantito i debiti della società sottoscrivendo una polizza fideiussoria in favore della società, nella convinzione di agevolare il figlio nella sua “partecipazione sociale di fatto”.
Ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Si è costituito l'ispettorato del lavoro riportandosi alle motivazioni della sentenza impugnata e rilevando che l'appellante non avesse proposto appello avverso la declaratoria di inammissibilità della impugnazione proposta dall'amministratore in proprio.
L'appello è infondato. Occorre chiarire preliminarmente che in effetti l'amministratore unico non ha impugnato la parte della sentenza che ha dichiarato inammissibile la sua Parte_1
opposizione in proprio, per cui la sentenza nei suoi confronti è passata in giudicato. Occorre rilevare poi che l'appellante non ha mosso alcuna contestazione alla sentenza nella parte in cui ha rilevato l'assenza assoluta di progetto e dunque la invalidità del contratto a progetto intercorso dal
1/12/2012 al 12/9/2013. Ciò comporta la conferma delle sanzioni n. 2 e 3 di cui all'ordinanza ingiunzione concernenti la mancata consegna al lavoratore interessato della lettera di assunzione e la mancata comunicazione al centro per l'impiego dell'assunzione a tempo indeterminato del
. Infatti, come ha spiegato il giudice di primo grado e va in questa sede ribadito, quando si CP_2
accerta che la stipulazione di un contratto a progetto è irregolare per mancanza del progetto, il contratto si trasforma per legge in un contratto a tempo indeterminato, ai sensi dell'art 69, comma 1
d.lvo 276/2003. La trasformazione in un rapporto a tempo indeterminato è prevista dalla legge e nulla valgono le considerazioni che il rapporto godesse di autonomia esecutiva, perché il giudice non ha nessuna scelta se riconoscere in luogo del rapporto a progetto, un rapporto di lavoro autonomo piuttosto che subordinato. La conversione è una sanzione ex lege che il giudice deve solo applicare, una volta rilevata l'assenza del progetto. Dunque non ha senso insistere sull'autonomia operativa del lavoratore, perché nel momento in cui è stata accertata l'inesistenza del progetto e sul punto nulla ha eccepito l'appellante, segue la trasformazione in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla stipulazione.
In ordine all'ultima sanzione amministrativa imposta(punto 4) riferita al periodo di assunzione in nero, anch'essa sussiste ed è conseguente alle precedenti. Infatti stante la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato sin dal 1/12/2012 e sicuramente fino al 12/9/2013, risulta che il rapporto sia proseguito senza soluzione di continuità(nonostante le dimissioni fittizie) fino al 31/3/2017, senza alcun rapporto formalmente instaurato. La circostanza della prosecuzione del rapporto non è stata contestata ma l'appellante insiste sulla natura autonoma del rapporto, assumendo che vi fosse tra loro un rapporto sociale di fatto. A riprova deposita documentazione da cui risulta che i genitori di avessero prestato una fideiussione bancaria in favore della società di Controparte_2 Parte_1 in relazione ad un mutuo da questi richiesto nell'interesse della società, in data 30/10/2012.
[...]
Tale documentazione è però irrilevante se si considera che è antecedente anche alla stipula del contratto di lavoro a progetto tra le parti e denota solo un interesse dei genitori del a CP_2 favorire la società C & C, magari anche per agevolare l'assunzione del figlio.
Insomma la circostanza non è dirimente perché equivoca e nulla dice in ordine alla natura del rapporto di lavoro instaurato tra le parti, che per legge deve considerarsi di lavoro subordinato sin dalla stipula originaria del contratto a progetto e fino alla sua conclusione nel 2017.
Vanno confermate le sanzioni nella misura massima proprio per la durata del rapporto irregolare tra le parti(di molto superiore a 60 giorni).
L'appello deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
Posto che l'appello è stato proposto dopo il 31/1/2013, sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del giudizio in favore della parte appellata, che liquida in € 3500,00 per compensi professionali oltre oneri accessori come per legge.
Dichiara ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del
2012, art. 1, comma 17, la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13 Taranto, 8/1/2025
Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa R. Di Todaro dott.ssa A. Lastella