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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/03/2025, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
38
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott.ssa Gabriella PIANTADOSI Presidente
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel.
Dott.ssa Sara FODERARO Consigliere all'udienza del 18.3.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3253/2022 R.G. vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. Damaso Pattumelli e Daniele Di Bella Parte_1
appellante e
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Carla Attanasio CP_1
appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5671/2022 del 15.6.2022 conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1. Con atto depositato il 24.02.2022 adiva il Tribunale di Roma in funzione di Giudice Parte_1 del Lavoro chiedendo di accertare e dichiarare il suo diritto all'assegno mensile di assistenza ex art. CP_ 13 l. n. 118/71 e la condanna dell' al pagamento dei relativi ratei dal 01.09.2020, oltre gli accessori di legge.
Deduceva che con decreto di omologa del 18.09.2021 il Tribunale di Roma sez. lavoro aveva accertato il possesso del requisito sanitario ex art. 13 l. n. 118/71 a decorrere dal 01.09.2020; di aver
CP_ notificato detta omologa all' in data 12 -13.10.2021 unitamente al modello di pagamento AP 70; CP_ che l' non aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto;
che erano trascorsi i 120 giorni previsti per la liquidazione della provvidenza economica. Insisteva quindi per l'accoglimento della domanda con il favore delle spese di lite.
CP_ Si costituiva in giudizio l' che chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere per avere l' resistente disposto la liquidazione dell'assegno mensile di assistenza in data 06.04.2022, con CP_2
compensazione delle spese di lite.
Il Tribunale ha così deciso: “DICHIARA CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE
CONDANNA L' A RIFONDERE ALLA PARTE RICORRENTE LE SPESE DI LITE, CHE CP_1
LIQUIDA IN € 500,00 PER COMPENSI DI AVVOCATO, OLTRE RIMBORSO SPESE
GENERALI DEL 15%, IVA E CPA, DA DISTRARSI”.
2.Proponeva gravame la lamentando l'erroneità della pronuncia laddove il giudice aveva Pt_1
liquidato le spese in misura inferiore ai minimi tariffari previsti dal D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n.37/2018.
Pertanto così concludeva: “ACCERTATA E DICHIARATA l'illegittimità della liquidazione delle spese di lite da parte del Giudice di primo grado, ACCERTARE E DICHIARARE che la misura della liquidazione delle spese del giudizio di primo grado è di euro 2.925,65 ovvero la diversa somma che risulterà equa e di giustizia e, di conseguenza, CONDANNARE l' al pagamento delle spese CP_1
di lite di primo grado pari ad euro 2.925,65, ovvero la diversa somma che risulterà equa e di giustizia, oltre alle spese generali(15%), C.P.A. ed I.V.A., come per legge, con distrazione a favore dei sottoscritti avvocati che si dichiarano antistatari”.
Resisteva l'appellato nel grado che concludeva per il rigetto dell'appello”.
Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura del dispositivo.
3.L'appello è fondato entro i limiti che seguono.
3.1 Il thema decidendum verte unicamente sulla derogabilità dei minimi tariffari.
Il Tribunale ha così motivato in punto di liquidazione delle spese di lite: “In considerazione dell'assenza di problematiche giuridiche e della serialità della questione esaminata, le spese di lite CP_ vanno liquidate al di sotto dei minimi tariffari di cui al dm n. 55/2014; pertanto l' va condannato
a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 500,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali del 15%, iva e cpa, da distrarsi”.
Come noto, in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, la Corte di Cassazione ha costantemente affermato il carattere non vincolante dei parametri di liquidazione, sostenendo che la quantificazione del compenso e delle spese processuali fosse espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, e che la liquidazione, se contenuta entro i valori tabellari minimi e massimi, non richiedeva un'apposita motivazione e non era sottoposta al controllo di legittimità, dovendosi invece giustificare la scelta del giudice di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, fatto salvo l'obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale (Cass. 28325/2022; Cass. 14198/2022; Cass. 19989/2021; Cass. 89/2021; Cass. 10343/2020). Tale approdo interpretativo è tuttora valido per le spese processuali e i compensi professionali regolati dal D.M. 55/2014.
A seguito delle modificazioni introdotte nella formulazione dell'art. 4 del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 dal D.M. 8 marzo 2018 n. 37 la Corte di Cassazione ha reiteratamente affermato che nei procedimenti cui si applica la nuova disciplina “non è più consentito, nella liquidazione delle spese di lite, scendere al di sotto dei valori minimi della tariffa, per lo scaglione applicabile, in quanto tali valori minimi devono ritemersi avere carattere inderogabile” (Cass., 13 aprile 2023, n. 9815; Cass., 20 ottobre 2023,
n. 29184; Cass. 19 aprile 2023, n. 10438; Cass., 24 aprile 2024, n. 11102).
La novellata previsione dell'art. 4, comma primo, è infatti, difforme dal punto di vista letterale dalle precedenti disposizioni regolamentari, che non contemplavano un vincolo espresso in ordine alla massima riduzione applicabile, limitandosi a disporre che detta riduzione non poteva di regola essere superiore al 50%.
Infatti, nella versione originaria, l'art. 4 del D.M. n. 55/2014, per quanto in questa sede rileva, stabiliva: “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento”.
Invece, dopo le modifiche introdotte dal D.M. 37/2018, l'art. 4 del D.M. n. 55/2014- pacificamente applicabile ratione temporis al caso di specie (cfr. Cass. S.U. 17405/2012) - stabilisce, in particolare, che, ai fini della liquidazione del compenso, “il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
Ebbene, in forza della ricordata modifica, non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore al 50% dei parametri medi e ciò per effetto di una specifica scelta normativa, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare le spese processuali e a garantire, attraverso una limitata flessibilità dei parametri tabellari, l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale.
Tale ratio ha trovato un'ulteriore espressione nella legge n. 49/2023 in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, laddove l'art. 1 dispone che «per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale», nonché - per gli avvocati - conforme ai compensi previsti dal decreto del Ministero della Giustizia ex art. 13, comma 6, della legge n.
247/2012. Si prevede inoltre (all'art. 3) che «sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 13 co. 6 l. 247/2012 per la professione forense».
Su questa base e con l'integrazione ex lege n. 49/2023, trova conferma il principio di diritto già enunciato da Cass. n. 9815/2023: salva diversa convenzione tra le parti (adottata nel rispetto dell'art. 3 della ripetuta legge n. 49/2023), ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 37/2018, non è consentito al giudice scendere al di sotto degli inderogabili valori minimi, predeterminati da tale decreto e aggiornati a cadenza periodica ex art. 13, comma 6, della legge n. 247/2012.
La censura dell'appellante è quindi fondata.
3.2 Ciò posto, assume rilievo l'art. 4, comma 1, del DM citato nella parte in cui prevede: “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti”.
Nel caso di specie la causa che qui occupa è di particolare semplicità in fatto e in diritto, avendo ad oggetto la sola condanna al pagamento della prestazione assistenziale, il diritto alla quale era stato già giudizialmente accertato;
il contenzioso de quo è di per sé seriale, così che l'atto giudiziale ha richiesto un'attività di studio contenuta, di tipo quasi compilativo;
la materia del contendere si è perfezionata ancor prima dell'udienza di comparizione delle parti mediante riconoscimento del bene della vita da parte dell'ente resistente attuale appellato.
Pertanto- tenuto conto che il valore della prestazione in oggetto va determinato ai sensi dell'art. 13, comma 1, c.p.c., lo scaglione di riferimento è quello tra € 5.200,00 e € 26.000,00 della tabella relativa ai giudizi davanti al Tribunale di cui al D.M. n. 55 del 2014 /2014, così come modificato dal D.M.
08-03-2018, n. 37 “Cause di Previdenza”- la liquidazione va effettuata secondo i minimi tariffari, complessivamente pari a € 1.775,00 (per la fase di studio € 442,50, introduttiva € 370,00 e decisoria
€962,50), dovendosi evidenziare che non è dovuto il compenso per la fase istruttoria.
3.3A tale ultimo proposito non sfugge al Collegio l'ampia portata dell'art. 4, quinto comma, lett. c), del D.M. n. 55 del 2014, laddove definisce la “fase istruttoria”.
Non deve, tuttavia, trascurarsi che la medesima norma, dopo aver descritto le attività ascrivibili alla fase, chiarisce che la stessa “rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”. Ebbene, nella specie, una fase istruttoria in quanto tale, in concreto, non vi è stata. Ritiene, infatti, il
Collegio che le istanze contenute alla pagina 4 dell'originario ricorso non giustificano – a differenza di quanto sostenuto dalla parte appellante - la liquidazione del compenso in parola. Esse, infatti, non rivestono rilievo autonomo rispetto al ricorso introduttivo e, pertanto, ricadono, ai fini del compenso, nella “fase introduttiva del giudizio”.
In proposito giova evidenziare che, secondo un consolidato orientamento di legittimità, la fase della trattazione ovvero dell'istruttoria “deve essere distinta da quella introduttiva e/o decisionale, sicché deve consistere o in una specifica udienza oppure nella formulazione di istanze ulteriori da quelle già contenute negli atti introduttivi e/o nella produzione di documenti diversi. Pure va ribadito che, in tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria” (cfr., tra le tante, Sez. L, Ordinanza n. 2081 del 2024; Sez. 5, Ordinanza n. 19028 del 2023).
Nella specie, come detto, non sono state avanzate richieste istruttorie al difuori degli atti introduttivi, non è stato espletato alcun atto istruttorio né, tanto meno, è stata fissata un'udienza a tali fini.
Né l'incombente avente ad oggetto la verifica dell'intervenuto pagamento del dovuto, che ha reso necessario il rinvio ad altra udienza successiva a quella di prima comparizione, integra l'espletamento dell' “esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione”, avendo comportato invero un'interlocuzione meramente interna con la parte assistita.
3.4 Non è, poi, riconoscibile il richiesto aumento di cui all'art. 4, comma 8 D.M. n. 55/2014, secondo cui “il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito può essere aumentato fino a un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate”.
Innanzi tutto va evidenziato che si tratta di una maggiorazione non obbligatoria (cfr. anche Sez. 2,
Ordinanza n. 26520 del 2023) e che può essere riconosciuta dal giudice, nell'esercizio della sua discrezionalità, solo laddove il soccombente si sia costituito.
Il riferimento al “soccombente costituito” rende evidente che l'aumento in questione mira a sanzionare il comportamento processuale della parte che, nonostante la manifesta fondatezza della pretesa avversaria, abbia resistito in giudizio, opponendosi alle altrui richieste.
Nella specie, invece, la costituzione dell' è stata funzionale unicamente al riconoscimento della CP_1 altrui pretesa e alla rappresentazione dell'attività svolta in via amministrativa al fine di adempiere all'obbligazione, nelle more quantificata.
Ne segue che non sussistono i presupposti per riconoscere l'aumento in questione.
4.La sentenza impugnata dev'essere, pertanto, parzialmente modificata nel senso che l'appellato dev'essere condannato alla refusione a favore dell'appellante delle spese di lite del primo grado di giudizio, nella misura pari a € 1.775,00 oltre spese generali, CPA e IVA.
5.Le spese di lite del presente grado di giudizio sostenute dall'appellante restano a carico dell'ente appellato ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate secondo lo scaglione pari alla differenza tra la somma già liquidata in suo favore dal giudice di prime cure e quella sancita nel grado, dunque secondo il disputatum, e in ragione dell'attività difensionale svolta e dell'assenza di attività istruttoria (Sez. 3,
Ordinanza n. 10206 del 16/04/2021).
P.Q.M.
in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza appellata, che conferma nel resto,
-condanna l'appellato alla refusione delle spese di lite del primo grado di giudizio a favore dell'appellante, che liquida in € 1.775,00 oltre spese generali, CPA e IVA con attribuzione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
-condanna l'appellato alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio a favore dell'appellante, che liquida in € 965,00 oltre spese generali, CPA e IVA con attribuzione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Roma, lì 18.3.2025
Il Consigliere rel.
Dott.ssa Isabella Parolari
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella PIANTADOSI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott.ssa Gabriella PIANTADOSI Presidente
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel.
Dott.ssa Sara FODERARO Consigliere all'udienza del 18.3.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3253/2022 R.G. vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. Damaso Pattumelli e Daniele Di Bella Parte_1
appellante e
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Carla Attanasio CP_1
appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5671/2022 del 15.6.2022 conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1. Con atto depositato il 24.02.2022 adiva il Tribunale di Roma in funzione di Giudice Parte_1 del Lavoro chiedendo di accertare e dichiarare il suo diritto all'assegno mensile di assistenza ex art. CP_ 13 l. n. 118/71 e la condanna dell' al pagamento dei relativi ratei dal 01.09.2020, oltre gli accessori di legge.
Deduceva che con decreto di omologa del 18.09.2021 il Tribunale di Roma sez. lavoro aveva accertato il possesso del requisito sanitario ex art. 13 l. n. 118/71 a decorrere dal 01.09.2020; di aver
CP_ notificato detta omologa all' in data 12 -13.10.2021 unitamente al modello di pagamento AP 70; CP_ che l' non aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto;
che erano trascorsi i 120 giorni previsti per la liquidazione della provvidenza economica. Insisteva quindi per l'accoglimento della domanda con il favore delle spese di lite.
CP_ Si costituiva in giudizio l' che chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere per avere l' resistente disposto la liquidazione dell'assegno mensile di assistenza in data 06.04.2022, con CP_2
compensazione delle spese di lite.
Il Tribunale ha così deciso: “DICHIARA CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE
CONDANNA L' A RIFONDERE ALLA PARTE RICORRENTE LE SPESE DI LITE, CHE CP_1
LIQUIDA IN € 500,00 PER COMPENSI DI AVVOCATO, OLTRE RIMBORSO SPESE
GENERALI DEL 15%, IVA E CPA, DA DISTRARSI”.
2.Proponeva gravame la lamentando l'erroneità della pronuncia laddove il giudice aveva Pt_1
liquidato le spese in misura inferiore ai minimi tariffari previsti dal D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n.37/2018.
Pertanto così concludeva: “ACCERTATA E DICHIARATA l'illegittimità della liquidazione delle spese di lite da parte del Giudice di primo grado, ACCERTARE E DICHIARARE che la misura della liquidazione delle spese del giudizio di primo grado è di euro 2.925,65 ovvero la diversa somma che risulterà equa e di giustizia e, di conseguenza, CONDANNARE l' al pagamento delle spese CP_1
di lite di primo grado pari ad euro 2.925,65, ovvero la diversa somma che risulterà equa e di giustizia, oltre alle spese generali(15%), C.P.A. ed I.V.A., come per legge, con distrazione a favore dei sottoscritti avvocati che si dichiarano antistatari”.
Resisteva l'appellato nel grado che concludeva per il rigetto dell'appello”.
Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura del dispositivo.
3.L'appello è fondato entro i limiti che seguono.
3.1 Il thema decidendum verte unicamente sulla derogabilità dei minimi tariffari.
Il Tribunale ha così motivato in punto di liquidazione delle spese di lite: “In considerazione dell'assenza di problematiche giuridiche e della serialità della questione esaminata, le spese di lite CP_ vanno liquidate al di sotto dei minimi tariffari di cui al dm n. 55/2014; pertanto l' va condannato
a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 500,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali del 15%, iva e cpa, da distrarsi”.
Come noto, in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, la Corte di Cassazione ha costantemente affermato il carattere non vincolante dei parametri di liquidazione, sostenendo che la quantificazione del compenso e delle spese processuali fosse espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, e che la liquidazione, se contenuta entro i valori tabellari minimi e massimi, non richiedeva un'apposita motivazione e non era sottoposta al controllo di legittimità, dovendosi invece giustificare la scelta del giudice di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, fatto salvo l'obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale (Cass. 28325/2022; Cass. 14198/2022; Cass. 19989/2021; Cass. 89/2021; Cass. 10343/2020). Tale approdo interpretativo è tuttora valido per le spese processuali e i compensi professionali regolati dal D.M. 55/2014.
A seguito delle modificazioni introdotte nella formulazione dell'art. 4 del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 dal D.M. 8 marzo 2018 n. 37 la Corte di Cassazione ha reiteratamente affermato che nei procedimenti cui si applica la nuova disciplina “non è più consentito, nella liquidazione delle spese di lite, scendere al di sotto dei valori minimi della tariffa, per lo scaglione applicabile, in quanto tali valori minimi devono ritemersi avere carattere inderogabile” (Cass., 13 aprile 2023, n. 9815; Cass., 20 ottobre 2023,
n. 29184; Cass. 19 aprile 2023, n. 10438; Cass., 24 aprile 2024, n. 11102).
La novellata previsione dell'art. 4, comma primo, è infatti, difforme dal punto di vista letterale dalle precedenti disposizioni regolamentari, che non contemplavano un vincolo espresso in ordine alla massima riduzione applicabile, limitandosi a disporre che detta riduzione non poteva di regola essere superiore al 50%.
Infatti, nella versione originaria, l'art. 4 del D.M. n. 55/2014, per quanto in questa sede rileva, stabiliva: “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento”.
Invece, dopo le modifiche introdotte dal D.M. 37/2018, l'art. 4 del D.M. n. 55/2014- pacificamente applicabile ratione temporis al caso di specie (cfr. Cass. S.U. 17405/2012) - stabilisce, in particolare, che, ai fini della liquidazione del compenso, “il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
Ebbene, in forza della ricordata modifica, non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore al 50% dei parametri medi e ciò per effetto di una specifica scelta normativa, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare le spese processuali e a garantire, attraverso una limitata flessibilità dei parametri tabellari, l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale.
Tale ratio ha trovato un'ulteriore espressione nella legge n. 49/2023 in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, laddove l'art. 1 dispone che «per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale», nonché - per gli avvocati - conforme ai compensi previsti dal decreto del Ministero della Giustizia ex art. 13, comma 6, della legge n.
247/2012. Si prevede inoltre (all'art. 3) che «sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 13 co. 6 l. 247/2012 per la professione forense».
Su questa base e con l'integrazione ex lege n. 49/2023, trova conferma il principio di diritto già enunciato da Cass. n. 9815/2023: salva diversa convenzione tra le parti (adottata nel rispetto dell'art. 3 della ripetuta legge n. 49/2023), ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 37/2018, non è consentito al giudice scendere al di sotto degli inderogabili valori minimi, predeterminati da tale decreto e aggiornati a cadenza periodica ex art. 13, comma 6, della legge n. 247/2012.
La censura dell'appellante è quindi fondata.
3.2 Ciò posto, assume rilievo l'art. 4, comma 1, del DM citato nella parte in cui prevede: “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti”.
Nel caso di specie la causa che qui occupa è di particolare semplicità in fatto e in diritto, avendo ad oggetto la sola condanna al pagamento della prestazione assistenziale, il diritto alla quale era stato già giudizialmente accertato;
il contenzioso de quo è di per sé seriale, così che l'atto giudiziale ha richiesto un'attività di studio contenuta, di tipo quasi compilativo;
la materia del contendere si è perfezionata ancor prima dell'udienza di comparizione delle parti mediante riconoscimento del bene della vita da parte dell'ente resistente attuale appellato.
Pertanto- tenuto conto che il valore della prestazione in oggetto va determinato ai sensi dell'art. 13, comma 1, c.p.c., lo scaglione di riferimento è quello tra € 5.200,00 e € 26.000,00 della tabella relativa ai giudizi davanti al Tribunale di cui al D.M. n. 55 del 2014 /2014, così come modificato dal D.M.
08-03-2018, n. 37 “Cause di Previdenza”- la liquidazione va effettuata secondo i minimi tariffari, complessivamente pari a € 1.775,00 (per la fase di studio € 442,50, introduttiva € 370,00 e decisoria
€962,50), dovendosi evidenziare che non è dovuto il compenso per la fase istruttoria.
3.3A tale ultimo proposito non sfugge al Collegio l'ampia portata dell'art. 4, quinto comma, lett. c), del D.M. n. 55 del 2014, laddove definisce la “fase istruttoria”.
Non deve, tuttavia, trascurarsi che la medesima norma, dopo aver descritto le attività ascrivibili alla fase, chiarisce che la stessa “rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”. Ebbene, nella specie, una fase istruttoria in quanto tale, in concreto, non vi è stata. Ritiene, infatti, il
Collegio che le istanze contenute alla pagina 4 dell'originario ricorso non giustificano – a differenza di quanto sostenuto dalla parte appellante - la liquidazione del compenso in parola. Esse, infatti, non rivestono rilievo autonomo rispetto al ricorso introduttivo e, pertanto, ricadono, ai fini del compenso, nella “fase introduttiva del giudizio”.
In proposito giova evidenziare che, secondo un consolidato orientamento di legittimità, la fase della trattazione ovvero dell'istruttoria “deve essere distinta da quella introduttiva e/o decisionale, sicché deve consistere o in una specifica udienza oppure nella formulazione di istanze ulteriori da quelle già contenute negli atti introduttivi e/o nella produzione di documenti diversi. Pure va ribadito che, in tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria” (cfr., tra le tante, Sez. L, Ordinanza n. 2081 del 2024; Sez. 5, Ordinanza n. 19028 del 2023).
Nella specie, come detto, non sono state avanzate richieste istruttorie al difuori degli atti introduttivi, non è stato espletato alcun atto istruttorio né, tanto meno, è stata fissata un'udienza a tali fini.
Né l'incombente avente ad oggetto la verifica dell'intervenuto pagamento del dovuto, che ha reso necessario il rinvio ad altra udienza successiva a quella di prima comparizione, integra l'espletamento dell' “esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione”, avendo comportato invero un'interlocuzione meramente interna con la parte assistita.
3.4 Non è, poi, riconoscibile il richiesto aumento di cui all'art. 4, comma 8 D.M. n. 55/2014, secondo cui “il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito può essere aumentato fino a un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate”.
Innanzi tutto va evidenziato che si tratta di una maggiorazione non obbligatoria (cfr. anche Sez. 2,
Ordinanza n. 26520 del 2023) e che può essere riconosciuta dal giudice, nell'esercizio della sua discrezionalità, solo laddove il soccombente si sia costituito.
Il riferimento al “soccombente costituito” rende evidente che l'aumento in questione mira a sanzionare il comportamento processuale della parte che, nonostante la manifesta fondatezza della pretesa avversaria, abbia resistito in giudizio, opponendosi alle altrui richieste.
Nella specie, invece, la costituzione dell' è stata funzionale unicamente al riconoscimento della CP_1 altrui pretesa e alla rappresentazione dell'attività svolta in via amministrativa al fine di adempiere all'obbligazione, nelle more quantificata.
Ne segue che non sussistono i presupposti per riconoscere l'aumento in questione.
4.La sentenza impugnata dev'essere, pertanto, parzialmente modificata nel senso che l'appellato dev'essere condannato alla refusione a favore dell'appellante delle spese di lite del primo grado di giudizio, nella misura pari a € 1.775,00 oltre spese generali, CPA e IVA.
5.Le spese di lite del presente grado di giudizio sostenute dall'appellante restano a carico dell'ente appellato ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate secondo lo scaglione pari alla differenza tra la somma già liquidata in suo favore dal giudice di prime cure e quella sancita nel grado, dunque secondo il disputatum, e in ragione dell'attività difensionale svolta e dell'assenza di attività istruttoria (Sez. 3,
Ordinanza n. 10206 del 16/04/2021).
P.Q.M.
in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza appellata, che conferma nel resto,
-condanna l'appellato alla refusione delle spese di lite del primo grado di giudizio a favore dell'appellante, che liquida in € 1.775,00 oltre spese generali, CPA e IVA con attribuzione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
-condanna l'appellato alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio a favore dell'appellante, che liquida in € 965,00 oltre spese generali, CPA e IVA con attribuzione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Roma, lì 18.3.2025
Il Consigliere rel.
Dott.ssa Isabella Parolari
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella PIANTADOSI