Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 2974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2974 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
1
Sentenza n.
Ruolo Generale n. 3866/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. Fulvio Dacomo Presidente
dr. Antonio Mungo Consigliere Estensore
dr. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3866/2022 R.G., avente ad oggetto “Impugnazione di lodo nazionale (art. 828 c.p.c.)”, riservata in decisione all'esito di trattazione scritta all'udienza collegiale del 19.2.2025, e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], presso , rapp.to e Parte_2
difeso dall'avv. Raffaele De Vito, con studio in Napoli -Posillipo, alla Via
Manzoni n. 153/i - c.f. tel/fax 081/5757093 -PEC: CodiceFiscale_2
e-mail: Email_1 Email_2
giusta mandato in calce all'atto di appello.
APPELLANTE
E
iscritta al Registro delle Imprese di IL, Codice Controparte_1
Fiscale e Partita IVA , R.E.A. di IL , Capitale P.IVA_1 P.IVA_2
Sociale Euro 45.684.400,00 (i.v.); Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18652 del 09/10/1990 (Gazzetta Ufficiale n. 247 del
22/10/1990) e con Provv. ISVAP n. 2282 del 25/05/2004 (Gazzetta Ufficiale
n. 128 del 03/06/2004, Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n.
1.00091, Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00005, in persona dei procuratori ad negotia dott. , nato a [...] il 26 aprile Controparte_2
1979, c.f. , in virtù dei poteri ricevuti con delibera CodiceFiscale_3
del Consiglio di Amministrazione di el 23 febbraio Controparte_1
2022, e del dott. , nato a [...] il [...], c.f. CP_3 [...]
, in virtù dei poteri ricevuti con delibera del Consiglio di C.F._4
Amministrazione di el 1° ottobre 2021, con sede in Controparte_1
IL, Via Scarsellini 14 rappresentata e difesa dall'avvocato Maurizio
Romagnoli, c.f. , e dall'avv. Gianfrancesco CodiceFiscale_5
Esposito, c.f. CodiceFiscale_6
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante , accogliersi l'appello, secondo le Parte_1
specifiche conclusioni sia in via principale che subordinata, di cui alle conclusioni dello stesso, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio ed attribuzione all'Avv. Raffaele De Vito, quale difensore antistatario. 3
Per l'appellata in persona del legale rapp.te pro Controparte_1
- tempore, come da comparsa di costituzione e conclusioni rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 12.9.2022, il Sig. proponeva Parte_1
impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6042/2022 del
15.6.2022 con la quale era stata rigettata la domanda da esso proposta nei confronti della in persona del legale rapp.te pro – Controparte_1
tempore, volta a sentir dichiarare la nullità del lodo arbitrale pronunciato tra dette parti in data 15.10.2014, in quanto del tutto abnorme, per aver deciso non “secondo diritto” ma “secondo equità” ,senza il previo consenso (a ciò)
delle parti.
Ciò posto, conveniva innanzi all'intestata Corte di Appello Parte_1
la in persona del legale rapp.te pro – tempore, Controparte_1
chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della gravata decisione,
di accogliere le seguenti conclusioni:
“1) In primis, dichiararsi nulla la sentenza impugnata per violazione dell'art. 132 n. 4 cpc per le ragioni tutte sviluppate sub il 1° motivo dell'appello e, per l'effetto, ritenuto abnorme il lodo arbitrale nella parte in cui ha deciso arbitrariamente secondo equità, dichiarare nullo ed annullare lo stesso (se del caso, in parte qua) con la emissione di tutti i consequenziali provvedimenti del caso;
2) In subordine, anche qualora la Corte non dovesse ritenere nulla,
per le ragioni di cui sopra, la sentenza impugnata, in accoglimento dell'actio nullitatis, comunque accertarsi e dichiararsi la eccepita nullità del lodo per le causali riportate ut sopra (sub 2° motivo del presente appello); 4
3) Emettere ogni altro provvedimento del caso.
Con vittoria delle spese del doppio grado, da attribuire all'avv.
Raffaele De Vito, quale difensore antistatario”.
Con comparsa del 27.12.2022 si costituiva la in Controparte_1
persona del legale rapp.te pro – tempore, la quale, sulla base delle argomentazioni ivi meglio esposte, contestava il fondamento dell'atto di impugnazione e ne chiedeva il rigetto, con conferma della decisione impugnata, nonché vittoria di spese e compensi del grado.
All'esito della trattazione, nonché dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.2.2025, per la quale veniva disposta la trattazione scritta -
ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. - la causa veniva assegnata a sentenza, con concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e va quindi rigettato, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza, per le ragioni e nei termini di seguito indicati.
Ai fini di ben comprendere i termini della questione sottoposta a questa
Corte va precisato che, con l'originaria citazione del 6.5.2019, Parte_1
esponeva che, a seguito di procedimento arbitrale da esso attivato nei confronti della (ex Commercial Union Italia S.p.A.), nella sua Controparte_4
qualità di collaboratore di detta società essa per la gestione Controparte_4
e liquidazione dei sinistri, era stato pronunziato il lodo del 15.10.2014,
divenuto esecutivo per la sua mancata impugnazione, con il quale era stato così statuito: 5
“- dichiara risolto ex art, 1455 cod. civ. il contratto inter partes denominato “accordo di collaborazione per la gestione e liquidazione dei sinistri" del 5.11.2001 e successive integrazioni;
- condanna a corrispondere ad la somma Parte_1 Controparte_4
di € 68.670,30, oltre interessi dalla domanda;
- respinge la domanda di risarcimento del danno all'immagine formulata da;
CP_4
- respinge la domanda dì risarcimento per lite temeraria formulata dal
; Parte_1
- compensa tra le parti le spese di lite;
- compensa tra le parti le spese di CTU, ferma restando la solidarietà
tra le parti in relazione alla corresponsione dell'importo in favore del sig.
che liquida in € 60.000,00 comprese le spese, oltre Controparte_5
accessori di legge;
- compensa le spese del giudizio arbitrale, ferma restando la solidarietà tra le parti, che definitivamente liquida in complessivi €
192.000,00, ripartiti come da separata ordinanza e con accessori e spese sempre come da separata ordinanza;
compensa, ferma restando la solidarietà
tra le parti, i compensi spettanti al Segretario del OL avv. Carola
Guarino che liquida in € 15.000, oltre accessori di legge e rimborso forfettario come da separata ordinanza”. Avv. Paolo Giuggioli CP_6
_IL 15.10.2014 –Avv. – IL 15.10.2014- Avv. Email_3
Corrado Lanzara 15.10.2014”.
Ciò posto, l'istante deduceva che il lodo in parola , indipendentemente dalle nullità contemplate nell'artt. 829 cpc - superate dalla mancata 6
impugnazione ex art. 828 c.p.c. - era da ritenersi, allo stato, un provvedimento
“abnorme”, ponendosi infatti lo stesso del tutto al di fuori dei limiti e degli schemi ordinamentali previsti.
A dire dell'istante, infatti, gli arbitri avrebbero nella specie pronunciato il lodo arbitrale “secondo equita' ” in mancanza di espressa e conforme richiesta ed autorizzazione delle parti (sia del che della stessa Pt_1
) ed in contraddizione peraltro con la sua testuale denominazione CP_4
“lodo arbitrale di diritto”; ciò in aperta e palese violazione della disposizione di cui all'art. 822 c.p.c., secondo la quale “gli arbitri decidono secondo diritto salvo che le parti abbiano disposto con qualsiasi espressione che gli arbitri pronunciano secondo equità”, così realizzando una violazione dell'ordine pubblico.
Questa Corte non può non osservare che, così impostata la domanda,
il Tribunale ben avrebbe potuto dichiarare la stessa inammissibile, posto che il , lungi dal denunciare un vizio tale da determinare la “abnormità” del Pt_1
lodo, ha di fatto denunciato un semplice motivo di nullità che avrebbe dovuto far valere mediante un'ordinaria impugnativa che, invece, ha tentato di
“recuperare” attraverso la proposta “querela nullitatis”.
Tuttavia, il giudice di primo grado riteneva comunque di respingere la domanda del sulla base delle seguenti considerazioni: Pt_1
“….dalla lettura della decisione degli arbitri si evince che tale pronuncia appare esente dalle censure mosse dall'attore atteso che, al di là
del merito che non è certamente oggetto di cognizione nel presente procedimento, emerge con evidenza che gli arbitri abbiano svolto le proprie valutazioni secondo diritto e sulla base di un ragionamento supportato da 7
ragioni tecnico-giuridiche che attengono al merito della questione e dunque non possono essere scalfite dalla doglianza di abnormità sollevata dall'attore.
Avuto riguardo, poi, al merito della controversia e cioè al tema dell'inadempimento da parte del del mandato di gestione e Pt_1
liquidazione dei sinistri, a suo tempo sottoscritto con il OL CP_4
arbitrale muove i passi del proprio convincimento sulla scorta della disamina delle risultanze istruttorie per arrivare con valutazione di merito ad un giudizio di responsabilità del , accertando anche un concorso di Pt_1
responsabilità dell' . CP_4
Ebbene, il giudizio degli arbitri non appare in nessun modo connotarsi per abnormità e ciò evidentemente al di là di qualsivoglia valutazione sul merito del convincimento espresso dal OL arbitrale.
Sulla base di siffatte valutazioni di merito, il OL arbitrale arriva a determinare e quantificare il danno subito dalla a seguito della CP_4
mala gestio del detraendo dal compendio risarcitorio vantato dalla Pt_1
quella parte di compensi professionali vantati dal e ritenuti CP_4 Pt_1
dovuti secondo la valutazione operata dal OL , in favore del . Pt_1
In specie, con ragionamento che appare essere svolto secondo diritto,
il OL arbitrale enuncia il principio secondo cui all' debba CP_4
essere riconosciuto un risarcimento, in conseguenza dell'inadempimento contrattuale del equipollente al risarcimento corrisposto a terzi dalla Pt_1
per sinistri risarciti e mal gestiti dal così statuendo : “ Quanto CP_4 Pt_1
alla quantificazione del danno gli Arbitri reputano di dover procedere ad una riduzione dell'importo del risarcimento in relazione ai singoli sinistri per i quali si è ritenuta sussistente una concorrente responsabilità di (…) CP_4 8
Sotto diverso profilo si evidenzia che l'ipotesi del concorso di colpa di cui all'art.1227 1° comma c.c. non concreta un'eccezione in senso proprio ma una semplice difesa che deve essere esaminata e verificata dal Giudice anche di ufficio indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte. Ciò posto, nel caso di specie, deve rilevarsi che la difesa del ha Pt_1
nei suoi scritti difensivi dedotto che la Mandante era dotata di poteri CP_4
maggiori rispetto a in ordine alle verifiche da effettuarsi sui sinistri ma Pt_1
ciononostante non si è attivata nel predisporre indagini suppletive né ha richiesto al Liquidatore di svolgerle e in alcuni casi nonostante gli indici di anomalia palesi, ha autorizzato la liquidazione traendone addirittura la conseguenza della esenzione di responsabilità.
Tali assunti a seguito dell'istruttoria risultano fondati sicché il
OL sulla base dell'indagine condotta su ogni sinistro e per quelle pratiche in cui si è ritenuta sussistente anche la colpa di ritiene di dover CP_4
ridurre l'importo di risarcimento in ragione della incidenza causale del comportamento di . Ritenuto il concorso degli apporti causali tra le CP_4
condotte delle parti nella eziologia dell'evento dannoso, va ora rilevato che ai fini della determinazione della riduzione del risarcimento del danno deve farsi riferimento sia alla gravità della colpa che all'entità delle conseguenze che ne sono derivate. La valutazione dell'elemento della gravità della colpa deve essere rapportato alla misura della diligenza violata e nel caso di specie
, non risultando certe e provate le diverse entità degli apporti causali tra le parti nella realizzazione dell'vento dannoso, gli Arbitri non possono che applicare il principio generale di cui all'art.2055 c.c. u.c. ossia della presunzione di pari concorso di colpa. 9
Quanto invece alla liquidazione del danno è consentito al Giudice e quindi agli Arbitri fare ricorso al criterio equitativo previsto dall'art.1226 c.c.
e richiamato dall'art.2056 c.c. ( ex multis Cass. 21 gennaio 2010 nr. 1002).
Ciò posto, il OL ritiene di dover ridurre il risarcimento in misura del
50% vale a dire in aderenza alla misura della colpa presuntivamente ascrivibile ad in via concorrente e ciò con riguardo a quelle pratiche in CP_4
cui è stata per l'appunto accertato il concorso di colpa”.
Orbene, tale essendo la pronuncia degli Arbitri, non v'è dubbio che trattasi di ragionamento sviluppato secondo diritto ( e non secondo equità)
stante il palese richiamo a norme di diritto sostanziale.
L'invocazione poi del principio di equità ai fini della parametrazione del danno non conduce ad una pronuncia secondo equità , laddove l'equità
rappresenta , nel caso di specie, solo il parametro cui l'Organo giudicante si
è voluto conformare così come la legge lo consente ai fini della quantificazione del danno.
Nel caso di specie, pertanto, non appare che il OL arbitrale abbia pronunciato secondo equità visto il rigoroso richiamo a norme di legge
; d'altra parte la pronuncia secondo equità è quella che va a svincolarsi dalla norma stratta ritrovando nel principio di equità la soluzione della controversia.- Ciò non pare essersi realizzato nel caso in esame, essendo invocato il principio equitativo che è altra cosa, ai fini della quantificazione del danno.
Affermare, poi, che ai sensi dell'art.822 c.p.c., gli arbitri non possano applicare ed invocare la norma di cui all'art.1226 c.c. facendone discendere l'abnormità del provvedimento per ricorso al giudizio di equità, non convince 10
atteso che l'applicazione dell'art.1226 c.c. ai fini della liquidazione del anno
, e quantunque erronea, ( il che non rileverebbe essendo perento il termine per impugnare il lodo) rientra in un caso di “error in iudicando” e neppure in un'ipotesi di “error in procedendo” ( errore comunque demandabile al giudizio di opposizione e non certamente rimettibile con la querela nullitatis).
Peraltro, è principio di diritto che “ il potere discrezionale di determinare l'ammontare del danno in via equitativa ai sensi dell'art.1226
c.c. non essendo censurabile in sede di legittimità se non per vizi della motivazione , non può costituire motivo di impugnazione del lodo arbitrale per nullità derivante dall'inosservanza delle regole di diritto ex art.829 c.p.c.
comma 2 , il quale è ammissibile in presenza di error in iudicando solo entro i confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art.360 n.3 c.p.c.” (cfr. Cass. civ. 21802/2006)”.
Ciò posto, il censura detta decisione assumendo che la stessa Pt_1
sarebbe viziata di nullità , per palese violazione dell'art. 132 c.p.c. n. 4, in quanto il primo giudice si sarebbe limitato a riprodurre (in una sorta di cd.
“copia ed incolla”), trascrivendoli a pie' pari, interi passaggi degli atti di parte
(sia della comparsa di costituzione che della conclusionale) del difensore di parte appellata, senza nulla aggiungervi di proprio, non emergendo quindi le ragioni della decisione in modo chiaro ed esaustivo, né realmente attribuibili all'organo giudicante.
Va premesso sul punto, in linea di principio, che la Suprema Corte ha da tempo chiarito, nonché ribadito anche in epoca recente (v. Cassazione
civile, sez. III, 29/10/2024, n. 27904), che “La sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di altri atti processuali o di provvedimenti 11
giudiziari, senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive;
cf. anche
Cassazione civile, Sez. I, 29/02/2024, n. 5393) secondo cui “La motivazione per relationem alle difese di parte non inficia né l'argomentazione, essendo legittima quando il giudice adotta le considerazioni di un atto di parte per economia di scrittura né il contraddittorio, a condizione che il giudice abbia espresso un convinzione autonoma. Una sentenza che riproduce un atto di parte senza aggiunte è valida se le ragioni sono chiare, univoche ed esaustive,
attribuibili al giudice. Questa pratica non implica parzialità, poiché il giudice non è tenuto all'originalità nei contenuti o nella forma, secondo le norme costituzionali e processuali”.
Nella specie, il percorso motivazionale seguito dal primo giudice risulta estremamente chiaro ed allo stesso attribuibile, contrariamente a quanto assume parte appellante, facendo semplice riferimento al fatto che vi sia stato richiamo ad alcune argomentazioni di parte avversa.
La censura appare quindi del tutto immotivata, dovendo esser senz'altro disattesa.
Analogamente non merita accoglimento la censura secondo cui la sentenza gravata sarebbe da censurare in quelle parti in cui ha comunque erroneamente ritenuto che il OL arbitrale abbia espresso un giudizio di diritto, pur avendo proceduto alla liquidazione del danno secondo equità; ciò 12
in quanto, a dire dell'appellante, l'applicazione alla liquidazione del danno del c.d principio equitativo sottrarrebbe la decisione al giudizio secondo diritto,
seppur limitatamente a quella parte della pronunzia, a nulla rilevando che il ragionamento precedente sia stato sviluppato secondo diritto e/o fossero state richiamate norme di diritto.
Si tratta ancora una volta dio un assunto del tutto infondato, posto che la semplice lettura del lodo arbitrale consente di rilevare che lo stesso, come giustamente argomenta il primo giudice, è stato interamente deciso in applicazione di regole di diritto, non venendo meno tale caratteristica per il fatto che - come può avvenire in un ordinario procedimento giudiziario - la liquidazione del danno sia avvenuta, come normativamente consentito, in maniera equitativa.
Sulla base delle considerazioni che precedono, stante l'infondatezza delle motivazioni poste a sostegno del gravame, l'appello va rigettato, con conseguente conferma della menzionata sentenza del Tribunale di Napoli n.
6042/2022 del 15.6.2022.
Le spese e competenze relative del presente giudizio seguono la soccombenza dell'appellante , e vanno liquidate di ufficio in Parte_1
favore della parte impugnata in persona del legale Controparte_1
rapp.te pro - tempore come da dispositivo che segue, tenendo conto dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornato al D.M.
n. 147 del 13/08/2022, applicabile ratione temporis, in base al valore della controversia (da € 26.001,00 ad € 52.000,00), nonché considerando il grado 13
di difficoltà delle questioni trattate. Nulla viene liquidato quanto al presente grado per l'attività istruttoria, non essendosi la stessa svolta.
Va infine dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1
unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, con citazione del 12.9.2022, nei confronti della Parte_1 CP_1
in persona del legale rapp.te pro - tempore, nonché avverso la
[...]
sentenza del Tribunale di Napoli n. 6042/2022 del 15.6.2022, così provvede:
1) Rigetta l'impugnazione, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
2) Condanna al pagamento in favore della Parte_1 CP_1
in persona del legale rapp.te pro - tempore, di spese e
[...]
competenze del presente giudizio, che liquida in complessivi €
3.500,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del
15% dei compensi, nonché Iva e Cpa, se dovute.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 17,
della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1
unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 28.5.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Antonio Mungo 14
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo