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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 22/12/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
PROC. UN. 59-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LZ
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Bolzano riunito in camera di consiglio, nella composizione di: dott.ssa ES OL Presidente dott.ssa Cristina Longhi Giudice dott. HO IS Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata presentato in proprio da Parte_1
( e ( ), residenti in
[...] C.F._1 Parte_2 C.F._2
Laives (BZ), via J.F. Kennedy n. 244/A, assistiti dall'Avv. Laura Limido, nella sua qualità di professionista con compiti e funzioni di OCC, nominata dall'Organismo di Composizione della Crisi della Camera di Commercio di Bolzano
esaminati gli atti e udita la relazione del giudice delegato;
- rilevato che
• e hanno chiesto dichiararsi aperta la Parte_1 Parte_2
liquidazione controllata dei propri beni, secondo la procedura familiare prevista dall'art. 66
CCII;
• al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'O.C.C., che espone situazione economico- patrimoniale e finanziaria del debitore, le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e contiene l'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo CCII;
pagina 1 di 9 • non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza; osserva quanto segue:
• sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27 comma 2 CCII, poiché il centro di interessi principale dei ricorrenti è situato in Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Bolzano e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione;
• ricorre la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2 comma 1 lett. c) CCII, posto che:
➢ da un punto di vista soggettivo, i debitori non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
➢ da un punto di vista oggettivo, i debitori versano in uno stato di sovraindebitamento, come motivatamente evidenziato dall'O.C.C. per mezzo della propria relazione: in particolare, il sig. ha debiti pari a complessivi 215.479,94 euro e la sig.ra pari ad € Pt_2 Pt_1
178.457,92 (cfr. relazione OCC pag. 28) e fra questi, la posizione più significativa riguarda debiti in solido per € 145.000,00 nei confronti del ceto bancario;
i debiti sono per la maggior parte derivanti dal pregresso esercizio di attività imprenditoriale, consistente nella gestione di un tabacchino (cfr. relazione OCC pag. 7-13); al PRA risultano titolari di quattro beni mobili registrati, ma affermano che tre di questi sarebbero stati ceduti a terzi;
l'ulteriore bene mobile (autoveicolo FORD KUGA) deve essere incluso nel patrimonio di liquidazione, in ragione del fatto che l'OCC ha chiarito che da ormai anni il veicolo non è nella disponibilità della famiglia (cfr. note d.d. 28.10.2025, pag. 3); quanto ai redditi, il sig. esercita l'attività di agente senza rappresentanza in esclusiva ed è titolare di impresa Pt_2
individuale, mentre la sig.ra a partire da gennaio 2026 inizierà a lavorare come Pt_1
estetista, con contratto da lavoratore dipendente a tempo indeterminato (cfr. relazione pag.
18-20); l'OCC indica redditi complessivi per euro 51.955 Euro/anno (€ 32.455 per Pt_2
ed € 19.500 per , che corrisponde ad una percentuale 63% del reddito familiare Pt_1
pagina 2 di 9 generato da e del 37% da a tali importi vanno aggiunti le somme percepite Pt_2 Pt_1
a titolo di assegno unico (€ 530,20 al mese) e provinciali (€ 200,00 al mese per il figlio più piccolo e sino al compimento del 3 anno di età, ossia sino al 01/08/2027; cfr. relazione OCC pag. 18-21); infine, la sig.ra vanta un credito per retribuzioni ed indennità non Pt_1
percepite pari ad € 10.774,00 (cfr. relazione OCC pag. 17);
• sussistono le condizioni per l'apertura della procedura familiare ai sensi dell'art. 66 CCII: i debitori sono conviventi (cfr. pag. 6 relazione OCC e doc. 8a-b) ed hanno dimostrato che il sovraindebitamento ha un'origine in comune (cfr. quanto sopra riportato in merito al profilo oggettivo del sovraindebitamento;
cfr. relazione OCC, pag. 7-13); con il presente provvedimento dovranno essere aperte due distinte procedure di liquidazione, l'una relativa al patrimonio di ciascun ricorrente;
dovranno quindi essere tenute necessariamente distinte le masse attive e passive di pertinenza di ciascun ricorrente e il Liquidatore dovrà procedere, in relazione a ciascuna procedura, agli incombenti di cui agli artt. 272 ss. CCII, con la precisazione che nella comunicazione ai creditori dovrà essere indicato che - in relazione ai crediti comuni - gli stessi dovranno presentare due distinte domande di insinuazione per ciascuna delle due procedure;
• in linea generale, la prosecuzione di attività d'impresa è di per sé compatibile con la procedura di liquidazione controllata, poiché, nel Codice della Crisi non vi è alcun divieto in tal senso;
al contrario, vi sono norme che suggeriscono che la continuità d'impresa sia possibile: da un lato,
l'art. 272 co. 2 CCII, secondo periodo, rinvia all'art. 213. co. 4 CCIII, secondo cui il programma di liquidazione “indica gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, quali l'esercizio dell'impresa del debitore e l'affitto di azienda (…)”; dall'altro,
l'art. 270 co. 2 lett. e) indica che con la sentenza di apertura della liquidazione controllata, il
Tribunale ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione
“salvo che non ritenga in presenza di gravi e specifiche ragioni di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi”; nel caso di specie, il sig. esercita l'attività di agente Pt_2
senza rappresentanza in esclusiva ed è titolare di impresa individuale, dalla quale ricava i redditi pagina 3 di 9 sopra indicati (cfr. all. 11-12-41), la cui prosecuzione parrebbe, quindi, allo stato, realizzare il miglior soddisfacimento dei creditori;
lo svolgimento della predetta attività viene infatti autorizzato al fine di consentire un migliore soddisfacimento dei creditori, di modo che qualora emerga che la sua continuazione non risulti vantaggiosa, la stessa andrà prontamente interrotta;
come analogamente previsto dall'art. 211 co. 7 per la liquidazione giudiziale, il Tribunale potrà quindi ordinare la cessazione dell'esercizio in qualsiasi momento, laddove ne ravvisi l'opportunità; ciò si verificherebbe, in primo luogo, qualora dovesse risultare che la prosecuzione dell'attività d'impresa sia pregiudizievole, nonché in caso di mancanza di un'effettiva collaborazione da parte dei ricorrenti, i quali sono quindi chiamati a consegnare tutta la documentazione utile ai fini di un'effettiva valutazione da parte del Liquidatore e ad aggiornarla periodicamente;
a tal fine, i resistenti sono chiamati a consegnare al Liquidatore le scritture contabili obbligatorie ed, entro trenta giorni, una relazione sulla situazione economico- patrimoniale e finanziaria dell'impresa aggiornata, nonché, nel corso della procedura, a consegnare al Liquidatore ogni documento che lo stesso ritenga necessario e utile;
• la somma che appare necessaria per il sostentamento dei debitori, in considerazione delle spese esposte nella relazione particolareggiata, la cui congruità è stata attestata dal gestore della crisi,
e che quindi è esclusa dalla liquidazione, ai sensi dell'art. 268 comma 4 lett. b) CCII, va determinata in euro 3.500,00 mensili, con conseguente necessità di destinare ogni importo eccedente tale limite alla soddisfazione dei creditori per il periodo di tre anni, considerata la possibilità dei debitori di ottenere l'esdebitazione trascorsi tre anni dall'apertura della procedura, ai sensi dell'art. 282 CCII, qualora ricorrano le condizioni previsti;
va precisato che ai fini della determinazione di tale somma vanno considerati tutti gli importi percepiti dai ricorrenti, quindi anche le somme pubbliche (assegno unico e assegno familiare), contrariamente a quanto indicato dall'OCC nel calcolo a pag. 21-25; in particolare, va considerato da un lato che i ricorrenti hanno due figli minori, ma dall'altro, che sono state esposte spese che non si ritengono necessarie ai fini del sostentamento del nucleo familiare;
infatti, l'elenco contenuto a pag. 23 della relazione OCC, letto unitamente ai chiarimenti d.d.
pagina 4 di 9 28.10.2025, contiene due volte la voce “spese per la cura della persona” (una volta nella voce
“alimenti…” e una volta come sottovoce di “abbigliamento”, per € 150,00, come indicato nei citati chiarimenti); inoltre, sono state indicate spese per sigarette pari a € 450,00, da ritenersi eccessive;
ancora, non va considerata la voce “carburante”, posto che i ricorrenti, secondo quanto indicato, non hanno a disposizione un autoveicolo;
a tal fine, il Liquidatore dovrà suddividere tale importo (€ 3,500,00) fra i redditi di ciascun coniuge, proporzionalmente all'ammontare degli stessi, destinando ogni importo residuo alla procedura;
i ricorrenti metteranno a disposizione dei creditori anche ogni ulteriore bene che perverrà nel loro patrimonio dall'apertura della procedura sino alla pronuncia di esdebitazione;
si precisa che eventuali cessioni del quinto della pensione o dello stipendio o pignoramenti del quinto dello stipendio o della pensione attualmente in essere a carico dei debitori sono inopponibili alla procedura dopo la sua apertura;
i ricorrenti metteranno a disposizione dei creditori anche ogni ulteriore bene che perverrà nel loro patrimonio dall'apertura della procedura sino alla pronuncia di esdebitazione;
si precisa che ogni cessione del quinto della pensione e pignoramento del quinto dello stipendio (così come ogni altro pignoramento) attualmente in essere a carico dei debitori è inopponibile alla procedura dopo la sua apertura;
• ritenuto che, qualora fra i crediti, dovessero risultarne alcuni derivanti da rapporti di consumo, il
Liquidatore dovrà esaminare il contratto concluso fra il ricorrente ed il professionista e vagliare la vessatorietà di eventuali clausole ex artt. 33 e seg. d.lgs. 206/2005 (come anche da ultimo indicato dalla Corte di Giustizia nella causa C-582/23, sent. 03.07.2025), se del caso disapplicandole;
• rilevato che la Gestrice della Crisi nominata dall'OCC Avv. Laura Limido ha manifestato la propria indisponibilità ad assumere l'incarico di liquidatrice per eccessivo carico di lavoro;
• ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per la pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione controllata, nella ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII,
P.Q.M.
Il Tribunale,
pagina 5 di 9 visti gli artt. 1, 2, 27,49, 65, 150 e 151, 268 e ss. CCII, dichiara
l'apertura della liquidazione controllata di ( e Parte_1 C.F._1
( ), entrambi residenti in [...] C.F._2
n. 244/A; nomina
Giudice delegato per la procedura il dott. HO IS;
nomina
Liquidatore della procedura il dott. che viene autorizzato alla Persona_1
consultazione di tutti gli atti relativi al procedimento di apertura della liquidazione controllata;
autorizza il Sig. a continuare provvisoriamente l'esercizio dell'attività individuale Pt_2 Parte_2
(n. REA BZ- 2384000), utilizzando i beni dell'impresa, fermo restando che, ai sensi dell'art. 211 co. 7, il Tribunale potrà ordinare la cessazione dell'esercizio in qualsiasi momento, laddove ne ravvisi l'opportunità; ordina ai debitori il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
entro trenta giorni una relazione sulla situazione economico- patrimoniale e finanziaria aggiornata della citata impresa Parte_2
autorizza il Liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
− ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
− ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
− ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal d.lgs. n. 127/2015;
− ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
pagina 6 di 9 − ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
dispone che non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata sui beni compresi nella procedura, salvo specifiche deroghe previste dalla legge;
dispone che, qualora un contratto fosse ancora ineseguito o non compiutamente eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti, l'esecuzione dello stesso rimanga sospesa fino a quando il Liquidatore, sentiti i debitori, dichiari di subentrare nel contratto in luogo dei predetti debitori o di sciogliersi dal medesimo salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto;
assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei debitoru termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al Liquidatore, a mezzo PEC, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201
CCII; ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore;
dispone che il Liquidatore provveda all'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del
Tribunale, nonché alla pubblicazione presso il Registro delle Imprese, nel rispetto della normativa della
GDPR Privacy ex art. 270, II comma, lett. f), CCI, e quindi, in relazione alle finalità della pubblicità in rapporto alla disciplina sulla tutela dei dati personali, con oscuramento di tutti i dati dei debitori diversi da: nome, cognome e codice fiscale;
ordina la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, a cura del Liquidatore;
pagina 7 di 9 dispone
• che il Liquidatore entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorni l'elenco dei creditori, ai quali notifica la sentenza ai sensi dell'art. 270 co. 4 CCII;
• che il Liquidatore entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, II comma,
CCII, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del giudice delegato
• che il Liquidatore scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCII, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso dei debitori, e – verificata l'eventuale presenza di clausole vessatorie contenute in contratti consumeristici - lo comunichi agli interessati all'indirizzo di posta elettronica certificato indicato nella domanda;
in mancanza della predetta indicazione, il progetto si intende comunicato mediante deposito nel fascicolo informatico;
• che il Liquidatore depositi rapporti semestrali sull'andamento della procedura, indicando se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al Liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento ed indicando altresì ogni altra circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione;
• che il Liquidatore, prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta ai debitori ed ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui agli artt. 280 e 282 comma 2 CCII (evidenziando anche l'eventuale causazione della situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode da parte del debitore);
• che il Liquidatore esamini e prenda posizione sulle eventuali osservazioni formulate e depositi, infine, nel fascicolo della procedura una relazione finale (allegando la relazione, la prova della notifica della relazione ai creditori e le eventuali osservazioni pervenute) entro il mese successivo alla scadenza del triennio;
dispone
pagina 8 di 9 la notificazione della presente sentenza ai debitori ricorrenti, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Bolzano, il 09/12/2025
Il Giudice est. La Presidente
HO IS ES OL
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LZ
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Bolzano riunito in camera di consiglio, nella composizione di: dott.ssa ES OL Presidente dott.ssa Cristina Longhi Giudice dott. HO IS Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata presentato in proprio da Parte_1
( e ( ), residenti in
[...] C.F._1 Parte_2 C.F._2
Laives (BZ), via J.F. Kennedy n. 244/A, assistiti dall'Avv. Laura Limido, nella sua qualità di professionista con compiti e funzioni di OCC, nominata dall'Organismo di Composizione della Crisi della Camera di Commercio di Bolzano
esaminati gli atti e udita la relazione del giudice delegato;
- rilevato che
• e hanno chiesto dichiararsi aperta la Parte_1 Parte_2
liquidazione controllata dei propri beni, secondo la procedura familiare prevista dall'art. 66
CCII;
• al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'O.C.C., che espone situazione economico- patrimoniale e finanziaria del debitore, le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e contiene l'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo CCII;
pagina 1 di 9 • non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza; osserva quanto segue:
• sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27 comma 2 CCII, poiché il centro di interessi principale dei ricorrenti è situato in Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Bolzano e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione;
• ricorre la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2 comma 1 lett. c) CCII, posto che:
➢ da un punto di vista soggettivo, i debitori non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
➢ da un punto di vista oggettivo, i debitori versano in uno stato di sovraindebitamento, come motivatamente evidenziato dall'O.C.C. per mezzo della propria relazione: in particolare, il sig. ha debiti pari a complessivi 215.479,94 euro e la sig.ra pari ad € Pt_2 Pt_1
178.457,92 (cfr. relazione OCC pag. 28) e fra questi, la posizione più significativa riguarda debiti in solido per € 145.000,00 nei confronti del ceto bancario;
i debiti sono per la maggior parte derivanti dal pregresso esercizio di attività imprenditoriale, consistente nella gestione di un tabacchino (cfr. relazione OCC pag. 7-13); al PRA risultano titolari di quattro beni mobili registrati, ma affermano che tre di questi sarebbero stati ceduti a terzi;
l'ulteriore bene mobile (autoveicolo FORD KUGA) deve essere incluso nel patrimonio di liquidazione, in ragione del fatto che l'OCC ha chiarito che da ormai anni il veicolo non è nella disponibilità della famiglia (cfr. note d.d. 28.10.2025, pag. 3); quanto ai redditi, il sig. esercita l'attività di agente senza rappresentanza in esclusiva ed è titolare di impresa Pt_2
individuale, mentre la sig.ra a partire da gennaio 2026 inizierà a lavorare come Pt_1
estetista, con contratto da lavoratore dipendente a tempo indeterminato (cfr. relazione pag.
18-20); l'OCC indica redditi complessivi per euro 51.955 Euro/anno (€ 32.455 per Pt_2
ed € 19.500 per , che corrisponde ad una percentuale 63% del reddito familiare Pt_1
pagina 2 di 9 generato da e del 37% da a tali importi vanno aggiunti le somme percepite Pt_2 Pt_1
a titolo di assegno unico (€ 530,20 al mese) e provinciali (€ 200,00 al mese per il figlio più piccolo e sino al compimento del 3 anno di età, ossia sino al 01/08/2027; cfr. relazione OCC pag. 18-21); infine, la sig.ra vanta un credito per retribuzioni ed indennità non Pt_1
percepite pari ad € 10.774,00 (cfr. relazione OCC pag. 17);
• sussistono le condizioni per l'apertura della procedura familiare ai sensi dell'art. 66 CCII: i debitori sono conviventi (cfr. pag. 6 relazione OCC e doc. 8a-b) ed hanno dimostrato che il sovraindebitamento ha un'origine in comune (cfr. quanto sopra riportato in merito al profilo oggettivo del sovraindebitamento;
cfr. relazione OCC, pag. 7-13); con il presente provvedimento dovranno essere aperte due distinte procedure di liquidazione, l'una relativa al patrimonio di ciascun ricorrente;
dovranno quindi essere tenute necessariamente distinte le masse attive e passive di pertinenza di ciascun ricorrente e il Liquidatore dovrà procedere, in relazione a ciascuna procedura, agli incombenti di cui agli artt. 272 ss. CCII, con la precisazione che nella comunicazione ai creditori dovrà essere indicato che - in relazione ai crediti comuni - gli stessi dovranno presentare due distinte domande di insinuazione per ciascuna delle due procedure;
• in linea generale, la prosecuzione di attività d'impresa è di per sé compatibile con la procedura di liquidazione controllata, poiché, nel Codice della Crisi non vi è alcun divieto in tal senso;
al contrario, vi sono norme che suggeriscono che la continuità d'impresa sia possibile: da un lato,
l'art. 272 co. 2 CCII, secondo periodo, rinvia all'art. 213. co. 4 CCIII, secondo cui il programma di liquidazione “indica gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, quali l'esercizio dell'impresa del debitore e l'affitto di azienda (…)”; dall'altro,
l'art. 270 co. 2 lett. e) indica che con la sentenza di apertura della liquidazione controllata, il
Tribunale ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione
“salvo che non ritenga in presenza di gravi e specifiche ragioni di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi”; nel caso di specie, il sig. esercita l'attività di agente Pt_2
senza rappresentanza in esclusiva ed è titolare di impresa individuale, dalla quale ricava i redditi pagina 3 di 9 sopra indicati (cfr. all. 11-12-41), la cui prosecuzione parrebbe, quindi, allo stato, realizzare il miglior soddisfacimento dei creditori;
lo svolgimento della predetta attività viene infatti autorizzato al fine di consentire un migliore soddisfacimento dei creditori, di modo che qualora emerga che la sua continuazione non risulti vantaggiosa, la stessa andrà prontamente interrotta;
come analogamente previsto dall'art. 211 co. 7 per la liquidazione giudiziale, il Tribunale potrà quindi ordinare la cessazione dell'esercizio in qualsiasi momento, laddove ne ravvisi l'opportunità; ciò si verificherebbe, in primo luogo, qualora dovesse risultare che la prosecuzione dell'attività d'impresa sia pregiudizievole, nonché in caso di mancanza di un'effettiva collaborazione da parte dei ricorrenti, i quali sono quindi chiamati a consegnare tutta la documentazione utile ai fini di un'effettiva valutazione da parte del Liquidatore e ad aggiornarla periodicamente;
a tal fine, i resistenti sono chiamati a consegnare al Liquidatore le scritture contabili obbligatorie ed, entro trenta giorni, una relazione sulla situazione economico- patrimoniale e finanziaria dell'impresa aggiornata, nonché, nel corso della procedura, a consegnare al Liquidatore ogni documento che lo stesso ritenga necessario e utile;
• la somma che appare necessaria per il sostentamento dei debitori, in considerazione delle spese esposte nella relazione particolareggiata, la cui congruità è stata attestata dal gestore della crisi,
e che quindi è esclusa dalla liquidazione, ai sensi dell'art. 268 comma 4 lett. b) CCII, va determinata in euro 3.500,00 mensili, con conseguente necessità di destinare ogni importo eccedente tale limite alla soddisfazione dei creditori per il periodo di tre anni, considerata la possibilità dei debitori di ottenere l'esdebitazione trascorsi tre anni dall'apertura della procedura, ai sensi dell'art. 282 CCII, qualora ricorrano le condizioni previsti;
va precisato che ai fini della determinazione di tale somma vanno considerati tutti gli importi percepiti dai ricorrenti, quindi anche le somme pubbliche (assegno unico e assegno familiare), contrariamente a quanto indicato dall'OCC nel calcolo a pag. 21-25; in particolare, va considerato da un lato che i ricorrenti hanno due figli minori, ma dall'altro, che sono state esposte spese che non si ritengono necessarie ai fini del sostentamento del nucleo familiare;
infatti, l'elenco contenuto a pag. 23 della relazione OCC, letto unitamente ai chiarimenti d.d.
pagina 4 di 9 28.10.2025, contiene due volte la voce “spese per la cura della persona” (una volta nella voce
“alimenti…” e una volta come sottovoce di “abbigliamento”, per € 150,00, come indicato nei citati chiarimenti); inoltre, sono state indicate spese per sigarette pari a € 450,00, da ritenersi eccessive;
ancora, non va considerata la voce “carburante”, posto che i ricorrenti, secondo quanto indicato, non hanno a disposizione un autoveicolo;
a tal fine, il Liquidatore dovrà suddividere tale importo (€ 3,500,00) fra i redditi di ciascun coniuge, proporzionalmente all'ammontare degli stessi, destinando ogni importo residuo alla procedura;
i ricorrenti metteranno a disposizione dei creditori anche ogni ulteriore bene che perverrà nel loro patrimonio dall'apertura della procedura sino alla pronuncia di esdebitazione;
si precisa che eventuali cessioni del quinto della pensione o dello stipendio o pignoramenti del quinto dello stipendio o della pensione attualmente in essere a carico dei debitori sono inopponibili alla procedura dopo la sua apertura;
i ricorrenti metteranno a disposizione dei creditori anche ogni ulteriore bene che perverrà nel loro patrimonio dall'apertura della procedura sino alla pronuncia di esdebitazione;
si precisa che ogni cessione del quinto della pensione e pignoramento del quinto dello stipendio (così come ogni altro pignoramento) attualmente in essere a carico dei debitori è inopponibile alla procedura dopo la sua apertura;
• ritenuto che, qualora fra i crediti, dovessero risultarne alcuni derivanti da rapporti di consumo, il
Liquidatore dovrà esaminare il contratto concluso fra il ricorrente ed il professionista e vagliare la vessatorietà di eventuali clausole ex artt. 33 e seg. d.lgs. 206/2005 (come anche da ultimo indicato dalla Corte di Giustizia nella causa C-582/23, sent. 03.07.2025), se del caso disapplicandole;
• rilevato che la Gestrice della Crisi nominata dall'OCC Avv. Laura Limido ha manifestato la propria indisponibilità ad assumere l'incarico di liquidatrice per eccessivo carico di lavoro;
• ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per la pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione controllata, nella ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII,
P.Q.M.
Il Tribunale,
pagina 5 di 9 visti gli artt. 1, 2, 27,49, 65, 150 e 151, 268 e ss. CCII, dichiara
l'apertura della liquidazione controllata di ( e Parte_1 C.F._1
( ), entrambi residenti in [...] C.F._2
n. 244/A; nomina
Giudice delegato per la procedura il dott. HO IS;
nomina
Liquidatore della procedura il dott. che viene autorizzato alla Persona_1
consultazione di tutti gli atti relativi al procedimento di apertura della liquidazione controllata;
autorizza il Sig. a continuare provvisoriamente l'esercizio dell'attività individuale Pt_2 Parte_2
(n. REA BZ- 2384000), utilizzando i beni dell'impresa, fermo restando che, ai sensi dell'art. 211 co. 7, il Tribunale potrà ordinare la cessazione dell'esercizio in qualsiasi momento, laddove ne ravvisi l'opportunità; ordina ai debitori il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
entro trenta giorni una relazione sulla situazione economico- patrimoniale e finanziaria aggiornata della citata impresa Parte_2
autorizza il Liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
− ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
− ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
− ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal d.lgs. n. 127/2015;
− ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
pagina 6 di 9 − ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
dispone che non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata sui beni compresi nella procedura, salvo specifiche deroghe previste dalla legge;
dispone che, qualora un contratto fosse ancora ineseguito o non compiutamente eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti, l'esecuzione dello stesso rimanga sospesa fino a quando il Liquidatore, sentiti i debitori, dichiari di subentrare nel contratto in luogo dei predetti debitori o di sciogliersi dal medesimo salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto;
assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei debitoru termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al Liquidatore, a mezzo PEC, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201
CCII; ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore;
dispone che il Liquidatore provveda all'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del
Tribunale, nonché alla pubblicazione presso il Registro delle Imprese, nel rispetto della normativa della
GDPR Privacy ex art. 270, II comma, lett. f), CCI, e quindi, in relazione alle finalità della pubblicità in rapporto alla disciplina sulla tutela dei dati personali, con oscuramento di tutti i dati dei debitori diversi da: nome, cognome e codice fiscale;
ordina la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, a cura del Liquidatore;
pagina 7 di 9 dispone
• che il Liquidatore entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorni l'elenco dei creditori, ai quali notifica la sentenza ai sensi dell'art. 270 co. 4 CCII;
• che il Liquidatore entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, II comma,
CCII, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del giudice delegato
• che il Liquidatore scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCII, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso dei debitori, e – verificata l'eventuale presenza di clausole vessatorie contenute in contratti consumeristici - lo comunichi agli interessati all'indirizzo di posta elettronica certificato indicato nella domanda;
in mancanza della predetta indicazione, il progetto si intende comunicato mediante deposito nel fascicolo informatico;
• che il Liquidatore depositi rapporti semestrali sull'andamento della procedura, indicando se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al Liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento ed indicando altresì ogni altra circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione;
• che il Liquidatore, prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta ai debitori ed ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui agli artt. 280 e 282 comma 2 CCII (evidenziando anche l'eventuale causazione della situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode da parte del debitore);
• che il Liquidatore esamini e prenda posizione sulle eventuali osservazioni formulate e depositi, infine, nel fascicolo della procedura una relazione finale (allegando la relazione, la prova della notifica della relazione ai creditori e le eventuali osservazioni pervenute) entro il mese successivo alla scadenza del triennio;
dispone
pagina 8 di 9 la notificazione della presente sentenza ai debitori ricorrenti, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Bolzano, il 09/12/2025
Il Giudice est. La Presidente
HO IS ES OL
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