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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/04/2025, n. 2564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2564 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VIII civile
R.G. 4947/2023
All'udienza collegiale del giorno 24/04/2025 ore 09:30
Presidente Dott. Franca Mangano
Consigliere Relatore Dott. Caterina Garufi
Consigliere Dott. Adolfo Ceccarini
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. CORATTI CARLO in sostituzione Avv. Felicioli
Appellato/i
CP_1
Avv. MANCINI FABIO in sostituzione Avv. Brasca
ER DI
Avv. MANCINI FABIO
ER DI EREDE DI SARRA GERARDO
Avv. MANCINI FABIO
La Corte ritenuta che la causa può essere decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a concludere ed a discutere.
Le parti concludono come dai rispettivi atti.
La Corte
Dopo l'udienza, si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.
All'esito la Corte pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c dandone lettura, che viene depositata in telematico oggi stesso ed è parte integrante del presente verbale.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE VIII così composta:
Franca Mangano Presidente
Adolfo Ceccarini Consigliere
Caterina Garufi Consigliere est. all'udienza del giorno 24.4.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 4947 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Frosinone, Parte_1 C.F._1
Via Tiburtina n. 149, presso lo studio dell'Avv. Carlo Coratti che la rappresenta e difende in forza di procura in atti appellante
E
ER DI (C.F. , in proprio e quale successore universale di C.F._2 [...]
(deceduto), elettivamente domiciliata in Isola del Liri (FR), Via Piave n. 2, presso lo CP_1 studio dell'Avv. Fabio Mancini che la rappresenta e difende in forza di procura in atti appellata
E
(C.F. ) CP_2 C.F._3 appellato contumace
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Frosinone n. 741/2023 – contratto di vitalizio- risoluzione per inadempimento contrattuale.
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. I coniugi e RN IA si rivolgevano al Tribunale di Frosinone rappresentando CP_1 quanto segue. A seguito del matrimonio del TE con (in data CP_2 Parte_1
25.5.2002), gli attori – da sempre legati al TE e, quindi, “per poter continuare a tenerlo a sé vicino” – suddividevano in due porzioni (non funzionalmente autonome) la casa di loro proprietà sita in Monte San Giovanni MP (FR), Via Colle della Mola n. 97, concedendone una porzione in godimento alla coppia;
dopo la nascita di tre figli dall'unione gli attori, Persona_1
“al fine di vedersi assicurato un sostegno morale, spirituale e materiale per la loro vecchiaia”, cedevano ai coniugi attraverso la forma del vitalizio, la nuda proprietà di tutti i loro Persona_1 beni lasciandoli nel godimento della porzione di immobile da loro già occupato. Precisamente, in data 30.8.2010, per atto a rogito Notaio Dott. e RN IA, Persona_2 CP_1
“riservando l'usufrutto loro vita natural durante e con diritto di accrescimento tra loro”, cedevano al TE e a sua moglie la nuda proprietà dei seguenti CP_2 Parte_1 beni siti in Monte San Giovanni MP: “A) fabbricato per civile abitazione, composto da sette vani ed accessori, ai piani terra e primo, con annessa corte e locale a piano terra di circa mq. 55 catastale adibito a rimessa (…); B) terreno, esteso are 21,40 (…); C) terreno, esteso are
2 10,62 (…); D) diritti pari ad 1/2 sul terreno, esteso l'intero are 1,20 (…)” (cfr. pagg.
2-3 atto di citazione in primo grado;
art. 1 contratto di vitalizio); con il suddetto contratto, i coniugi Per_3 si obbligavano a prestare compagnia, assistenza e cure agli zii (cfr. art. 2 contratto di
[...] vitalizio); era espressamente previsto, inoltre, che, in caso di inadempimento dei coniugi Per_3
il contratto “potrà essere risolto con la retrocessione ai cedenti dell'immobile in oggetto,
[...] previa valutazione e pagamento delle prestazioni effettuate” dai coniugi in Persona_1 dipendenza del contratto. A fronte di tale ricostruzione dei fatti, gli attori deducevano Parte_2
l'inadempimento dei convenuti agli obblighi di assistenza assunti (“gli odierni Persona_1 convenuti … non provvedono a prestare loro nessuna forma di assistenza, ed in particolare non assicurano mai la promessa compagnia;
non provvedono a prestare loro l'aiuto materiale per la conduzione (pulizia, manutenzione ecc.) della casa;
non provvedono alla preparazione di un solo pasto;
non prestano loro assistenza alcuna quando sono malati;
non li ospitano mai durante le feste Natalizie e feste comandate;
non li aiutano ad approvvigionarsi di quanto loro necessario
(genere alimentari, medicine ecc. ecc.); non prestano loro nessun aiuto economico ed anzi lasciano che siano gli anziani zii a farsi carico del pagamento anche dei loro esorbitanti e scellerati consumi di luce e gas (le relative utenze, che servono l'intero fabbricato, sono intestate al sig. )”, cfr. pag. 6 atto di citazione in primo grado). Concludevano chiedendo: CP_1 accertato e dichiarato il grave inadempimento alle obbligazioni assunte da parte dei convenuti e nei confronti degli attori e RN IA, di CP_2 Parte_1 CP_1 dichiarare risolto il contratto di vitalizio per grave inadempimento e, per l'effetto, disporre la restituzione/ retrocessione in favore degli attori dei diritti di nuda proprietà sui beni sopra elencati;
di ordinare all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Frosinone, Territorio, Servizio di
Pubblicità Immobiliare, in persona del Direttore p.t., la trascrizione dell'emananda sentenza nei registri immobiliari;
di condannare i convenuti all'immediato rilascio, libera da persone e cose, della porzione del fabbricato di cui al suddetto punto A) goduta e detenuta dai coniugi Per_3
di condannare i convenuti al risarcimento sia dei danni cagionati dal loro gravissimo
[...] inadempimento, da liquidarsi in via equitativa, sia dei danni da ritardato rilascio della porzione immobiliare del fabbricato di cui al suddetto punto A), da liquidarsi in misura pari al canone locativo mensile ritraibile dalla porzione stessa per i mesi intercorrenti tra la domanda e l'effettivo rilascio;
con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio . Rappresentava che i suoi impegni lavorativi esercitati per CP_2 lo più all'estero e l'assegnazione della casa coniugale a a seguito di Parte_1 provvedimento reso nel giudizio di separazione coniugale, avevano “reso parzialmente esperibile il proprio adempimento, con ricaduta quasi integrale sulla Sig.ra che, con la sua totale Pt_1 indifferenza, ha provocato l'incrinatura di tutti i rapporti familiari” (cfr. pagg.
4-5 comparsa di costituzione e risposta in primo grado). Concludeva chiedendo di rigettare le domande degli attori in quanto infondate e inammissibili relativamente alla propria posizione, con vittoria di spese e competenze di giudizio. Si costituiva in giudizio contestando l'inadempimento in quanto sarebbero gli Parte_1 attori, peraltro autosufficienti, “a non accettare o a rendere oltremodo difficoltosa la prestazione dovuta”. Concludeva chiedendo: in via preliminare, di dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5 co. 1 bis
d.lgs. n. 28/2010; in via principale, di rigettare le domande avanzate da parte attrice;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di risoluzione del contratto di donazione di immobili con vitalizio, di respingere la domanda di rilascio del fabbricato destinato ad abitazione familiare della convenuta e della sua famiglia;
in via subordinata e riconvenzionale, nella denegata ipotesi di risoluzione del contratto di donazione di immobili con vitalizio, “previa valutazione delle costruzioni, addizioni e miglioramenti degli immobili oggetto di donazione, di condannare i convenuti al pagamento in favore della concludente della quota di una indennità nella misura
3 dell'aumento di valore conseguito o del costo attualizzato di materiali e manodopera”; con interessi e rivalutazione sulle somma dal dì del dovuto fino al saldo;
con vittoria di spese, onorari e competenze del presente giudizio e liquidazione degli onorari da distrarsi in favore dello Stato in forza della sua ammissione al beneficio del patrocinio per non abbienti (beneficio successivamente revocato). All'udienza del 29.11.2019, il Giudice assegnava alle parti termine per la mediazione, successivamente conclusasi con esito negativo. All'esito dell'istruttoria (condotta in via documentale, mediante escussione testimoniale e interrogatorio formale degli attori e RN IA, nonché del convenuto CP_1 [...]
), all'udienza del 16.2.2023, il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i CP_2 termini di legge di cui all'art. 190 c.p.c. Il Tribunale di Frosinone, con la sentenza n. 741/2023, previa qualificazione del contratto inter partes quale vitalizio improprio (come da giurisprudenza richiamata, in particolare, Cass., Sez.
VI-2, ord. n. 13232 del 25.5.2017), evidenziava che, nel riparto dell'onere probatorio (cfr. Cass.,
Sez. II, ord. n. 20150 del 22.6.2022; Cass., Sez. II, ord. n. 1080 del 20.1.2020), gli attori avevano correttamente dato prova del titolo fondante il proprio diritto, allegando il predetto contratto di vitalizio concluso in data 30.8.2010. A fronte di ciò, i convenuti non avevano provato il corretto adempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte (“Ai convenuti invece spettava provare l'adempimento alle suddette prestazioni;
prova, tuttavia, che non hanno fornito, essendo emerso, invece, chiaro e inequivocabile, il loro grave inadempimento a tutte le obbligazioni assunte con il suddetto contratto”, cfr. pag. 6 sentenza di primo grado). Pertanto, concludeva accogliendo la domanda di risoluzione contrattuale proposta da parte attrice e, per l'effetto, dichiarava “la risoluzione, per grave inadempimento dei vitalizianti, del contratto per atto del notaio del Per_2
30/08/2010, allegato sub 1 all'atto di citazione, avente ad oggetto i diritti di nuda proprietà relativamente ai seguenti beni: A) fabbricato per civile abitazione, composto da sette vani ed accessori, ai piani terra e primo, con annessa corte e locale a piano terra di circa mq. 55 catastale adibito a rimessa. CO strada comunale;
eredi ; stessa proprietà; eredi Persona_4
salvo altri;
nel Catasto Fabbricati, foglio 29, mapp. 1183 sub.5, cat. A/2, c1.5, rce Per_5
968,36, l'abitazione; foglio 29 mapp. 949, cat. C/6, cl.13, rce 122,14, la rimessa;
B) terreno, esteso are 21,40. CO: ; ; eredi di;
Persona_6 Persona_7 Persona_8 [...]
; salvo altri;
nel catasto terreni, foglio 22, mappali: - 442 di are 01.30 rde 0,39 -rae Per_9
0,23; - 444 di are 06.60 rde 1,53 rae 0,85;- 447 di are 00.90, rde 0,33 rae 0,19; -35 di are 00.80, rde 0,08 rae 0,05;- 36 di are 03.20, rde 0,74, rae 0,41; -37 di are 03.90, rde 1,41, rae 0,81; -445 di are 04,70, rde 1,09, rae 0,61; C) terreno, esteso are 10,62- CO;
ER [...]
; eredi;
salvo altri;
nel catasto dei terreni ,foglio 29, mappale 1278, rde CP_3 Persona_4
1,92, rae 1,92; D) diritti pari ad ½ sul terreno, esteso l'intero are 1,20. CO;
ER
; eredi;
salvo altri;
nel catasto terreni, foglio 29, mappale 1279, Controparte_3 Persona_4 rde 0,22, rae 0,22”; ordinava al Conservatore dei Registri Immobiliari (rectius Agenzia delle Entrate, Direttore Ufficio Provinciale di Frosinone, Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare) di annotare la sentenza ai sensi dell'art. 2655 c.c. Visto il provvedimento – reso in sede di separazione coniugale – di assegnazione a dell'immobile oggetto di Parte_1 causa quale casa familiare, rigettava la domanda riguardante il rilascio dei cespiti in oggetto (“altrimenti verrebbero ad essere lesi irrimediabilmente i diritti dei tre figli minorenni/maggiorenni non autosufficienti che (almeno formalmente) risultano ancora allocati presso la madre”, cfr. pag. 7 sentenza di primo grado). Rigettava anche la domanda di risarcimento proposta dagli attori “senza nessuna indicazione degli elementi necessari a consentirne un adeguato accertamento” (cfr. pag. 7 sentenza di primo grado), nonché la domanda riconvenzionale proposta da relativa ai pretesi miglioramenti e addizioni Parte_1
(“Appare pacifico che i convenuti (oggi invero la sola convenuta) siano (stati) nella disponibilità
4 dell'immobile in argomento, onde per cui devono essere qualificati come comodatari per essere stato l'immobile messo a loro disposizione per esigenze della loro famiglia. (…) il comodatario, il quale debba affrontare spese di manutenzione anche straordinarie per utilizzare la cosa, può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, conseguentemente, pretenderne il rimborso dal comodante”, cfr. pag. 7 sentenza di primo grado). Compensava integralmente le spese di lite tra le parti.
2. Nell'atto di appello ritualmente notificato, contestava le conclusioni cui era Parte_1 addivenuto il Giudice di primo grado. In particolare, criticava:
2.a) difetto di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità e/o contraddittorietà della sentenza impugnata, erronea e/o falsa applicazione di legge anche in relazione all'art. 1872 e ss. c.c. La sentenza impugnata sarebbe viziata, atteso che dagli atti del giudizio sarebbe emersa, da un lato, la non necessità di assistenza per gli attori (“i Sigg.ri RN IA e , nonostante CP_1
l'età avanzata, … hanno dimostrato di essere totalmente autonomi ed autosufficienti, non necessitando di alcun tipo di assistenza”, cfr. pagg.
6-7 atto di citazione in appello) e, dall'altro lato, la mancanza del grave inadempimento di In particolare, gli attori non Parte_1 avrebbero dimostrato il grave inadempimento asseritamente riferito all'odierna appellante, presupposto necessario per la declaratoria di risoluzione del contratto di vitalizio. Per altro verso, l'odierna appellante avrebbe completamente assolto all'onere probatorio incombente sulla medesima, spiegando di essere sempre stata a disposizione dei vitaliziati per ogni loro necessità
e/o esigenza e di aver puntualmente assolto alla propria obbligazione contrattuale;
2.b) erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di prime cure;
illogicità della sentenza impugnata. Il Giudice di prime cure avrebbe errato nella valutazione dei mezzi istruttori. Innanzitutto, avrebbe errato nel ritenere attendibili le testimonianze rese da ER
e (“può essere considerata attendibile la testimonianza degli altri due Testimone_1 testi, sicuramente del tutto disinteressati ai fatti di causa”, cfr. pag. 7 sentenza di primo grado) mentre, al contrario, inattendibile la teste (“detto teste non può considerarsi Tes_2 particolarmente attendibile, non avendo una posizione di terzietà rispetto alle parti in lite, in quanto figlia dei convenuti (nata nel 2003), e avendo anche un'aspettativa all'eredità degli stessi ed essendo risultato evidente l'aspro conflitto familiare derivato dalla separazione dei coniugi”, cfr. pag. 7 sentenza di primo grado). Diversamente, il Giudicante avrebbe dovuto ritenere inattendibili i testi e “in quanto rispettivamente fratello e ER Testimone_1 cognata del vitaliziato Sig. e chiaramente interessati all'eredità degli attori, CP_1 poiché i medesimi appellati, IA RN e , non hanno altri chiamati all'eredità, CP_4 se non i predetti testi” (cfr. pag. 10 atto di citazione in appello). Il Giudicante sarebbe altresì incorso in errore non avendo tenuto conto della pretestuosità dell'azione, sfornita di evidenza istruttoria, anche documentale, atta a dimostrare l'asserita assenza di assistenza prestata dai coniugi Da ultimo, il Giudice di prime cure avrebbe errato nel valutare il rapporto Persona_1 di lunga durata intercorrente tra le parti in giudizio anche sulla base di alcune denunce successive all'instaurazione del giudizio di primo grado;
infatti, “i fatti in esame dovrebbero riguardare circostanze e/o episodi accaduti prima della proposizione della domanda di risoluzione contrattuale” (cfr. pag. 11 atto di citazione in appello);
2.c) assenza dell'inadempimento – pretestuosità dell'azione intrapresa dai sigg.ri RN e CP_1 in danno dell'appellante. Il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente valutato gli elementi probatori in atti, da quali, al contrario, emergerebbe la pretestuosità delle doglianze lamentate dagli odierni appellati. In particolare – deduceva l'appellante – solo dopo il giudizio di separazione dei coniugi e i vitaliziati odierni appellati avrebbero CP_2 Parte_1 iniziato ad assumere comportamenti “chiaramente finalizzati a precostituire gli elementi necessari per l'instaurazione del giudizio di risoluzione del vitalizio” necessario per far rientrare nel patrimonio familiare la proprietà dell'immobile.
5 Concludeva chiedendo: di accogliere l'appello e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata e conseguentemente rigettare le domande proposte dagli attori nel giudizio di primo grado, con ogni conseguente statuizione;
con vittoria di spese e compensi professionali di lite del doppio grado di giudizio.
3. Si costituivano in giudizio e RN IA, chiedendo di rigettare l'appello e, per CP_1
l'effetto, confermare la sentenza impugnata. Con il favore delle spese del doppio grado di giudizio.
Nelle more del giudizio, decedeva in data 29.10.2024. In data 14.3.2025 RN CP_1
IA, in qualità di erede universale del de cuius (come da testamento olografo e atto di accettazione dell'eredità allegati in atti) si costituiva in giudizio per la prosecuzione riportandosi a tutte le difese, eccezioni, istanze, produzioni e conclusioni formulate nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.3.2024.
rimaneva contumace in appello. CP_2
4. All'udienza del 18.4.2024, la causa veniva rinviata per la discussione e la decisione. All'odierna udienza, la causa è stata decisa dalla Corte ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto sottese alla decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello va rigettato.
Con il contratto per atto del notaio del 30/08/2010 (prodotto in giudizio quale allegato sub Per_2
1 all'atto di citazione), i coniugi e RN cedevano i diritti di nuda proprietà su una serie di CP_1 immobili - riservandosene l'usufrutto- ai coniugi a patto che questi ultimi Persona_3 prestassero loro assistenza morale e materiale (compagnia e, in caso di necessità, acquisto delle medicine, assistenza nelle malattie, aiuto nella quotidianità per la pulizia della casa, della biancheria e della persona, la preparazione di cibi e bevande: v. art. 2 del contratto in oggetto), vita natural durante.
All'art. 3 era previsto che, in caso di inadempimento degli obblighi assunti dai vitalizianti, il contratto poteva essere risolto con la retrocessione ai cedenti dell'immobile in oggetto, previa valutazione e pagamento delle prestazioni effettuate dai cessionari in dipendenza del contratto.
Con tutta evidenza, si tratta di un vitalizio alimentare o assistenziale avente natura di contratto atipico di vitalizio, con cui i vitalizianti ( i coniugi e RN) si obbligavano, in corrispettivo Pt_1 del diritto di nuda proprietà sugli immobili individuati, a prestare ai vitaliziati (coniugi RN-
RR) assistenza vita natural durante;
negozio caratterizzato, al momento della sua conclusione, dall'alea inerente sia alla durata della vita dei vitaliziati, sia alla entità delle prestazioni a carico dei vitalizianti, le quali tuttavia, proprio in quanto negoziabili come corrispettivo, sono necessariamente suscettibili di valutazione economica, così da comparare secondo dati omogenei, in termini di presumibile equivalenza o, al contrario, di palese sproporzione, la capitalizzazione della rendita reale del bene trasferito e la capitalizzazione delle rendite e delle utilità periodiche dovute nel complesso dal vitaliziante (v. Cass. Sez. II, sent. n. 32439 del 22 novembre 2023).
Stando alla puntuale ricostruzione dei coniugi e RN, inoltre, questi ultimi davano in CP_1 comodato una parte della loro abitazione sita in Monte San Giovanni MP, alla Via Colle della Mola n. 97 già prima della conclusione del vitalizio ai coniugi RN e Questi ultimi Pt_1 Per_1 vi avevano vissuto dal matrimonio nel 2002, con la prole (i tre figli e Tes_2 Per_12 nati rispettivamente nel 2003, nel 2006 e nel 2008), fino a quando non si erano separati, con assegnazione della porzione di immobile in questione alla sola e ai figli quale abitazione Pt_1 familiare, giusta ordinanza del Presidente del Tribunale di Frosinone del 15-17.05.2019.
Ciò premesso, in ordine al motivo sub 2.a), era onere della dimostrare, in modo adeguato, Pt_1 di aver adempiuto alle previsioni del contratto di vitalizio improprio (con particolare riguardo alle previsioni di cui all'art. 2) sottoscritto dalla stessa insieme a quello che all'epoca era il coniuge
6 , stante la prova fornita dai coniugi sul contratto e la specifica CP_2 Parte_2 allegazione di questi ultimi sull'inadempimento dei vitalizianti. Tale prova non è stata fornita, mancando riscontri sulla effettiva prestazione a favore dei coniugi delle attività di natura assistenziale dedotte in modo specifico nel citato contratto Parte_2 all'art. 2, anche alla luce di quanto di seguito esposto. Passando al motivo sub 2.b), le risultanze istruttorie sono state correttamente e adeguatamente valutate dal Giudice di prime cure.
Sui testimoni escussi (all'udienza del 28.11.2022 venivano sentiti: il teste indicato dagli attori
, il teste indicato da e la teste indicata da ER Testimone_3 [...]
convenuta , figlia della coppia , preme evidenziare che la Parte_1 Tes_2 Persona_1 loro affidabilità è stata esaminata in concreto. e sono risultati ER Testimone_1 attendibili in quanto, pur essendo legati da rapporto di parentela/affinità con le parti in causa, non sono risultati portatori di alcun interesse alla lite e, inoltre, hanno riferito, in modo logico e sufficientemente preciso, che i coniugi si erano più volte lamentati della mancanza Parte_2 di cure venendo trattati con indifferenza dai Al contrario, la figlia della Parte_3 Pt_1
risulta interessata direttamente agli esiti della controversia (quale possibile erede Tes_2 di e della e, in ogni caso, ha solo genericamente negato la veridicità di CP_2 Pt_1 quanto lamentato dai . Sussistendo un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni Parte_2 escussi, del tutto correttamente sono state confrontate le deposizioni raccolte e valutate in base elementi soggettivi e oggettivi (come previsto da Cass. sent. n. 1547 del 2015). Tenuto conto della qualità e vicinanza alle parti oltre che del tenore del dichiarato, va confermata l'attendibilità della testimonianza di e mentre va esclusa la credibilità di quella di CP_1 Tes_1 Tes_2
Infine, con riguardo alla doglianza 2.c), la ricostruzione della vicenda puntualmente effettuata nell'atto di citazione in primo grado non risulta smentita dalla parte appellante, non trovando riscontro quanto ipotizzato dalla in ordine al presunto atteggiamento ostile dei coniugi Pt_1
all'indomani della separazione coniugale del 2018, prospettando l'appellante che Parte_2
l'ostilità dei vitaliziati avrebbe reso oltremodo difficoltosa la prestazione dovuta e che, pertanto, non le si potrebbe addebitare alcun inadempimento.
In senso contrario, la Corte rileva che e RN, inequivocabilmente, dopo aver comprovato CP_1 la fonte dell'obbligazione dei convenuti, contestavano a questi ultimi il grave inadempimento all'art. 2 del citato contratto, inadempimento verificatosi già dal 2013, allorquando CP_2 aveva preso a lavorare in trasferta anche all'estero, lamentando di essere stati lasciati costantemente soli. A prescindere dalla separazione i coniugi e RN Persona_3 CP_4 avevano criticato, in modo puntuale, l'assenza concreta di assistenza morale e materiale da parte dei coniugi RN e rappresentando che la trascorreva, da anni, la sua giornata in Pt_1 Pt_1 un paese vicino (Arpino) dove lavorava come parrucchiera e i suoi figli frequentavano la scuola, trovando questi ultimi abituale accoglienza nell'abitazione dove viveva la madre della ( Pt_1 [...]
); pertanto, la e i figli (il marito lavorava fuori) si recavano nell'abitazione in Per_13 Pt_1 comodato di Monte San Giovani MP (una porzione della residenza dei ) solo Parte_4 la sera, utilizzandola come dormitorio;
nel loro racconto, e RN individuavano anche CP_4 episodi specifici (come interventi ospedalieri che i due anziani avevano dovuto affrontare) nei quali i vitalizianti avevano omesso qualsivoglia cura. In base all'attento resoconto dei e in assenza di prove di segno contrario, va rimarcato Parte_2 come l'assenza di assistenza era solo divenuta più evidente al momento della separazione nel 2018 tra e RN, momento nel quale, definitivamente, cessava la presenza, seppur Pt_1 sporadica, di nella porzione di residenza di Monte San Giovani MP data in CP_2 comodato, persistendo l'inadempimento dei vitalizianti al contratto di vitalizio improprio già da anni.
7 A fronte di tale ricostruzione circostanziata, non è intervenuta idonea smentita dalla lo Pt_1 stesso (contumace in appello) nel costituirsi innanzi al Tribunale confermava che CP_2 la ex moglie, da anni, aveva spostato la sua quotidianità ad Arpino e si era disinteressata dei suoi zii.
Infine, quanto alla eccepita autosufficienza dei vitaliziati (circostanza evidenziata dalla per Pt_1 escludere il suo inadempimento), la trascura che, da un lato, l'art. 2 del contratto di Pt_1 donazione prevedeva in capo ai vitalizianti anche la mera assistenza morale (mentre è pacifico che la e il marito trascorrevano buona parte del tempo lontano dalla casa di Monte San Pt_1
Giovanni MP) e che, sul piano materiale, l'età avanzata dei vitaliziati rendeva plausibile la loro esigenza di cure.
Pertanto, va confermata la declaratoria di risoluzione per grave inadempimento del contratto di vitalizio improprio e le statuizioni conseguenziali.
6. Quanto alle spese processuali di fase, le stesse sono poste a carico della appellante in virtù della sua soccombenza e liquidate in dispositivo secondo i valori medi delle cause rientranti nella fascia di valore superiore a euro 52.000,00 e inferiore a euro 260.000,00 (nell'atto di appello è indicato il valor di euro 84.800,00), senza calcolare la fase istruttoria.
PQM.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Frosinone n. 741/2023 nei confronti di RN IA e : CP_2
1. dichiara la contumacia di;
CP_2
2. rigetta l'appello;
3. condanna l'appellante al pagamento, in favore di RN IA, delle spese Parte_1 processuali del presente grado di giudizio, che liquida in € 9.991,00, oltre spese generali al 15% e accessori di legge;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 co. 17 della l. 228/12 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, il 24.4.2025.
La Consigliera est.
Caterina Garufi La Presidente
Franca Mangano
La presente decisione è stata redatta con il contributo della dr.ssa Sarah Varlese. CP_5
8
Sezione VIII civile
R.G. 4947/2023
All'udienza collegiale del giorno 24/04/2025 ore 09:30
Presidente Dott. Franca Mangano
Consigliere Relatore Dott. Caterina Garufi
Consigliere Dott. Adolfo Ceccarini
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. CORATTI CARLO in sostituzione Avv. Felicioli
Appellato/i
CP_1
Avv. MANCINI FABIO in sostituzione Avv. Brasca
ER DI
Avv. MANCINI FABIO
ER DI EREDE DI SARRA GERARDO
Avv. MANCINI FABIO
La Corte ritenuta che la causa può essere decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a concludere ed a discutere.
Le parti concludono come dai rispettivi atti.
La Corte
Dopo l'udienza, si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.
All'esito la Corte pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c dandone lettura, che viene depositata in telematico oggi stesso ed è parte integrante del presente verbale.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE VIII così composta:
Franca Mangano Presidente
Adolfo Ceccarini Consigliere
Caterina Garufi Consigliere est. all'udienza del giorno 24.4.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 4947 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Frosinone, Parte_1 C.F._1
Via Tiburtina n. 149, presso lo studio dell'Avv. Carlo Coratti che la rappresenta e difende in forza di procura in atti appellante
E
ER DI (C.F. , in proprio e quale successore universale di C.F._2 [...]
(deceduto), elettivamente domiciliata in Isola del Liri (FR), Via Piave n. 2, presso lo CP_1 studio dell'Avv. Fabio Mancini che la rappresenta e difende in forza di procura in atti appellata
E
(C.F. ) CP_2 C.F._3 appellato contumace
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Frosinone n. 741/2023 – contratto di vitalizio- risoluzione per inadempimento contrattuale.
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. I coniugi e RN IA si rivolgevano al Tribunale di Frosinone rappresentando CP_1 quanto segue. A seguito del matrimonio del TE con (in data CP_2 Parte_1
25.5.2002), gli attori – da sempre legati al TE e, quindi, “per poter continuare a tenerlo a sé vicino” – suddividevano in due porzioni (non funzionalmente autonome) la casa di loro proprietà sita in Monte San Giovanni MP (FR), Via Colle della Mola n. 97, concedendone una porzione in godimento alla coppia;
dopo la nascita di tre figli dall'unione gli attori, Persona_1
“al fine di vedersi assicurato un sostegno morale, spirituale e materiale per la loro vecchiaia”, cedevano ai coniugi attraverso la forma del vitalizio, la nuda proprietà di tutti i loro Persona_1 beni lasciandoli nel godimento della porzione di immobile da loro già occupato. Precisamente, in data 30.8.2010, per atto a rogito Notaio Dott. e RN IA, Persona_2 CP_1
“riservando l'usufrutto loro vita natural durante e con diritto di accrescimento tra loro”, cedevano al TE e a sua moglie la nuda proprietà dei seguenti CP_2 Parte_1 beni siti in Monte San Giovanni MP: “A) fabbricato per civile abitazione, composto da sette vani ed accessori, ai piani terra e primo, con annessa corte e locale a piano terra di circa mq. 55 catastale adibito a rimessa (…); B) terreno, esteso are 21,40 (…); C) terreno, esteso are
2 10,62 (…); D) diritti pari ad 1/2 sul terreno, esteso l'intero are 1,20 (…)” (cfr. pagg.
2-3 atto di citazione in primo grado;
art. 1 contratto di vitalizio); con il suddetto contratto, i coniugi Per_3 si obbligavano a prestare compagnia, assistenza e cure agli zii (cfr. art. 2 contratto di
[...] vitalizio); era espressamente previsto, inoltre, che, in caso di inadempimento dei coniugi Per_3
il contratto “potrà essere risolto con la retrocessione ai cedenti dell'immobile in oggetto,
[...] previa valutazione e pagamento delle prestazioni effettuate” dai coniugi in Persona_1 dipendenza del contratto. A fronte di tale ricostruzione dei fatti, gli attori deducevano Parte_2
l'inadempimento dei convenuti agli obblighi di assistenza assunti (“gli odierni Persona_1 convenuti … non provvedono a prestare loro nessuna forma di assistenza, ed in particolare non assicurano mai la promessa compagnia;
non provvedono a prestare loro l'aiuto materiale per la conduzione (pulizia, manutenzione ecc.) della casa;
non provvedono alla preparazione di un solo pasto;
non prestano loro assistenza alcuna quando sono malati;
non li ospitano mai durante le feste Natalizie e feste comandate;
non li aiutano ad approvvigionarsi di quanto loro necessario
(genere alimentari, medicine ecc. ecc.); non prestano loro nessun aiuto economico ed anzi lasciano che siano gli anziani zii a farsi carico del pagamento anche dei loro esorbitanti e scellerati consumi di luce e gas (le relative utenze, che servono l'intero fabbricato, sono intestate al sig. )”, cfr. pag. 6 atto di citazione in primo grado). Concludevano chiedendo: CP_1 accertato e dichiarato il grave inadempimento alle obbligazioni assunte da parte dei convenuti e nei confronti degli attori e RN IA, di CP_2 Parte_1 CP_1 dichiarare risolto il contratto di vitalizio per grave inadempimento e, per l'effetto, disporre la restituzione/ retrocessione in favore degli attori dei diritti di nuda proprietà sui beni sopra elencati;
di ordinare all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Frosinone, Territorio, Servizio di
Pubblicità Immobiliare, in persona del Direttore p.t., la trascrizione dell'emananda sentenza nei registri immobiliari;
di condannare i convenuti all'immediato rilascio, libera da persone e cose, della porzione del fabbricato di cui al suddetto punto A) goduta e detenuta dai coniugi Per_3
di condannare i convenuti al risarcimento sia dei danni cagionati dal loro gravissimo
[...] inadempimento, da liquidarsi in via equitativa, sia dei danni da ritardato rilascio della porzione immobiliare del fabbricato di cui al suddetto punto A), da liquidarsi in misura pari al canone locativo mensile ritraibile dalla porzione stessa per i mesi intercorrenti tra la domanda e l'effettivo rilascio;
con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio . Rappresentava che i suoi impegni lavorativi esercitati per CP_2 lo più all'estero e l'assegnazione della casa coniugale a a seguito di Parte_1 provvedimento reso nel giudizio di separazione coniugale, avevano “reso parzialmente esperibile il proprio adempimento, con ricaduta quasi integrale sulla Sig.ra che, con la sua totale Pt_1 indifferenza, ha provocato l'incrinatura di tutti i rapporti familiari” (cfr. pagg.
4-5 comparsa di costituzione e risposta in primo grado). Concludeva chiedendo di rigettare le domande degli attori in quanto infondate e inammissibili relativamente alla propria posizione, con vittoria di spese e competenze di giudizio. Si costituiva in giudizio contestando l'inadempimento in quanto sarebbero gli Parte_1 attori, peraltro autosufficienti, “a non accettare o a rendere oltremodo difficoltosa la prestazione dovuta”. Concludeva chiedendo: in via preliminare, di dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5 co. 1 bis
d.lgs. n. 28/2010; in via principale, di rigettare le domande avanzate da parte attrice;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di risoluzione del contratto di donazione di immobili con vitalizio, di respingere la domanda di rilascio del fabbricato destinato ad abitazione familiare della convenuta e della sua famiglia;
in via subordinata e riconvenzionale, nella denegata ipotesi di risoluzione del contratto di donazione di immobili con vitalizio, “previa valutazione delle costruzioni, addizioni e miglioramenti degli immobili oggetto di donazione, di condannare i convenuti al pagamento in favore della concludente della quota di una indennità nella misura
3 dell'aumento di valore conseguito o del costo attualizzato di materiali e manodopera”; con interessi e rivalutazione sulle somma dal dì del dovuto fino al saldo;
con vittoria di spese, onorari e competenze del presente giudizio e liquidazione degli onorari da distrarsi in favore dello Stato in forza della sua ammissione al beneficio del patrocinio per non abbienti (beneficio successivamente revocato). All'udienza del 29.11.2019, il Giudice assegnava alle parti termine per la mediazione, successivamente conclusasi con esito negativo. All'esito dell'istruttoria (condotta in via documentale, mediante escussione testimoniale e interrogatorio formale degli attori e RN IA, nonché del convenuto CP_1 [...]
), all'udienza del 16.2.2023, il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i CP_2 termini di legge di cui all'art. 190 c.p.c. Il Tribunale di Frosinone, con la sentenza n. 741/2023, previa qualificazione del contratto inter partes quale vitalizio improprio (come da giurisprudenza richiamata, in particolare, Cass., Sez.
VI-2, ord. n. 13232 del 25.5.2017), evidenziava che, nel riparto dell'onere probatorio (cfr. Cass.,
Sez. II, ord. n. 20150 del 22.6.2022; Cass., Sez. II, ord. n. 1080 del 20.1.2020), gli attori avevano correttamente dato prova del titolo fondante il proprio diritto, allegando il predetto contratto di vitalizio concluso in data 30.8.2010. A fronte di ciò, i convenuti non avevano provato il corretto adempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte (“Ai convenuti invece spettava provare l'adempimento alle suddette prestazioni;
prova, tuttavia, che non hanno fornito, essendo emerso, invece, chiaro e inequivocabile, il loro grave inadempimento a tutte le obbligazioni assunte con il suddetto contratto”, cfr. pag. 6 sentenza di primo grado). Pertanto, concludeva accogliendo la domanda di risoluzione contrattuale proposta da parte attrice e, per l'effetto, dichiarava “la risoluzione, per grave inadempimento dei vitalizianti, del contratto per atto del notaio del Per_2
30/08/2010, allegato sub 1 all'atto di citazione, avente ad oggetto i diritti di nuda proprietà relativamente ai seguenti beni: A) fabbricato per civile abitazione, composto da sette vani ed accessori, ai piani terra e primo, con annessa corte e locale a piano terra di circa mq. 55 catastale adibito a rimessa. CO strada comunale;
eredi ; stessa proprietà; eredi Persona_4
salvo altri;
nel Catasto Fabbricati, foglio 29, mapp. 1183 sub.5, cat. A/2, c1.5, rce Per_5
968,36, l'abitazione; foglio 29 mapp. 949, cat. C/6, cl.13, rce 122,14, la rimessa;
B) terreno, esteso are 21,40. CO: ; ; eredi di;
Persona_6 Persona_7 Persona_8 [...]
; salvo altri;
nel catasto terreni, foglio 22, mappali: - 442 di are 01.30 rde 0,39 -rae Per_9
0,23; - 444 di are 06.60 rde 1,53 rae 0,85;- 447 di are 00.90, rde 0,33 rae 0,19; -35 di are 00.80, rde 0,08 rae 0,05;- 36 di are 03.20, rde 0,74, rae 0,41; -37 di are 03.90, rde 1,41, rae 0,81; -445 di are 04,70, rde 1,09, rae 0,61; C) terreno, esteso are 10,62- CO;
ER [...]
; eredi;
salvo altri;
nel catasto dei terreni ,foglio 29, mappale 1278, rde CP_3 Persona_4
1,92, rae 1,92; D) diritti pari ad ½ sul terreno, esteso l'intero are 1,20. CO;
ER
; eredi;
salvo altri;
nel catasto terreni, foglio 29, mappale 1279, Controparte_3 Persona_4 rde 0,22, rae 0,22”; ordinava al Conservatore dei Registri Immobiliari (rectius Agenzia delle Entrate, Direttore Ufficio Provinciale di Frosinone, Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare) di annotare la sentenza ai sensi dell'art. 2655 c.c. Visto il provvedimento – reso in sede di separazione coniugale – di assegnazione a dell'immobile oggetto di Parte_1 causa quale casa familiare, rigettava la domanda riguardante il rilascio dei cespiti in oggetto (“altrimenti verrebbero ad essere lesi irrimediabilmente i diritti dei tre figli minorenni/maggiorenni non autosufficienti che (almeno formalmente) risultano ancora allocati presso la madre”, cfr. pag. 7 sentenza di primo grado). Rigettava anche la domanda di risarcimento proposta dagli attori “senza nessuna indicazione degli elementi necessari a consentirne un adeguato accertamento” (cfr. pag. 7 sentenza di primo grado), nonché la domanda riconvenzionale proposta da relativa ai pretesi miglioramenti e addizioni Parte_1
(“Appare pacifico che i convenuti (oggi invero la sola convenuta) siano (stati) nella disponibilità
4 dell'immobile in argomento, onde per cui devono essere qualificati come comodatari per essere stato l'immobile messo a loro disposizione per esigenze della loro famiglia. (…) il comodatario, il quale debba affrontare spese di manutenzione anche straordinarie per utilizzare la cosa, può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, conseguentemente, pretenderne il rimborso dal comodante”, cfr. pag. 7 sentenza di primo grado). Compensava integralmente le spese di lite tra le parti.
2. Nell'atto di appello ritualmente notificato, contestava le conclusioni cui era Parte_1 addivenuto il Giudice di primo grado. In particolare, criticava:
2.a) difetto di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità e/o contraddittorietà della sentenza impugnata, erronea e/o falsa applicazione di legge anche in relazione all'art. 1872 e ss. c.c. La sentenza impugnata sarebbe viziata, atteso che dagli atti del giudizio sarebbe emersa, da un lato, la non necessità di assistenza per gli attori (“i Sigg.ri RN IA e , nonostante CP_1
l'età avanzata, … hanno dimostrato di essere totalmente autonomi ed autosufficienti, non necessitando di alcun tipo di assistenza”, cfr. pagg.
6-7 atto di citazione in appello) e, dall'altro lato, la mancanza del grave inadempimento di In particolare, gli attori non Parte_1 avrebbero dimostrato il grave inadempimento asseritamente riferito all'odierna appellante, presupposto necessario per la declaratoria di risoluzione del contratto di vitalizio. Per altro verso, l'odierna appellante avrebbe completamente assolto all'onere probatorio incombente sulla medesima, spiegando di essere sempre stata a disposizione dei vitaliziati per ogni loro necessità
e/o esigenza e di aver puntualmente assolto alla propria obbligazione contrattuale;
2.b) erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di prime cure;
illogicità della sentenza impugnata. Il Giudice di prime cure avrebbe errato nella valutazione dei mezzi istruttori. Innanzitutto, avrebbe errato nel ritenere attendibili le testimonianze rese da ER
e (“può essere considerata attendibile la testimonianza degli altri due Testimone_1 testi, sicuramente del tutto disinteressati ai fatti di causa”, cfr. pag. 7 sentenza di primo grado) mentre, al contrario, inattendibile la teste (“detto teste non può considerarsi Tes_2 particolarmente attendibile, non avendo una posizione di terzietà rispetto alle parti in lite, in quanto figlia dei convenuti (nata nel 2003), e avendo anche un'aspettativa all'eredità degli stessi ed essendo risultato evidente l'aspro conflitto familiare derivato dalla separazione dei coniugi”, cfr. pag. 7 sentenza di primo grado). Diversamente, il Giudicante avrebbe dovuto ritenere inattendibili i testi e “in quanto rispettivamente fratello e ER Testimone_1 cognata del vitaliziato Sig. e chiaramente interessati all'eredità degli attori, CP_1 poiché i medesimi appellati, IA RN e , non hanno altri chiamati all'eredità, CP_4 se non i predetti testi” (cfr. pag. 10 atto di citazione in appello). Il Giudicante sarebbe altresì incorso in errore non avendo tenuto conto della pretestuosità dell'azione, sfornita di evidenza istruttoria, anche documentale, atta a dimostrare l'asserita assenza di assistenza prestata dai coniugi Da ultimo, il Giudice di prime cure avrebbe errato nel valutare il rapporto Persona_1 di lunga durata intercorrente tra le parti in giudizio anche sulla base di alcune denunce successive all'instaurazione del giudizio di primo grado;
infatti, “i fatti in esame dovrebbero riguardare circostanze e/o episodi accaduti prima della proposizione della domanda di risoluzione contrattuale” (cfr. pag. 11 atto di citazione in appello);
2.c) assenza dell'inadempimento – pretestuosità dell'azione intrapresa dai sigg.ri RN e CP_1 in danno dell'appellante. Il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente valutato gli elementi probatori in atti, da quali, al contrario, emergerebbe la pretestuosità delle doglianze lamentate dagli odierni appellati. In particolare – deduceva l'appellante – solo dopo il giudizio di separazione dei coniugi e i vitaliziati odierni appellati avrebbero CP_2 Parte_1 iniziato ad assumere comportamenti “chiaramente finalizzati a precostituire gli elementi necessari per l'instaurazione del giudizio di risoluzione del vitalizio” necessario per far rientrare nel patrimonio familiare la proprietà dell'immobile.
5 Concludeva chiedendo: di accogliere l'appello e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata e conseguentemente rigettare le domande proposte dagli attori nel giudizio di primo grado, con ogni conseguente statuizione;
con vittoria di spese e compensi professionali di lite del doppio grado di giudizio.
3. Si costituivano in giudizio e RN IA, chiedendo di rigettare l'appello e, per CP_1
l'effetto, confermare la sentenza impugnata. Con il favore delle spese del doppio grado di giudizio.
Nelle more del giudizio, decedeva in data 29.10.2024. In data 14.3.2025 RN CP_1
IA, in qualità di erede universale del de cuius (come da testamento olografo e atto di accettazione dell'eredità allegati in atti) si costituiva in giudizio per la prosecuzione riportandosi a tutte le difese, eccezioni, istanze, produzioni e conclusioni formulate nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.3.2024.
rimaneva contumace in appello. CP_2
4. All'udienza del 18.4.2024, la causa veniva rinviata per la discussione e la decisione. All'odierna udienza, la causa è stata decisa dalla Corte ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto sottese alla decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello va rigettato.
Con il contratto per atto del notaio del 30/08/2010 (prodotto in giudizio quale allegato sub Per_2
1 all'atto di citazione), i coniugi e RN cedevano i diritti di nuda proprietà su una serie di CP_1 immobili - riservandosene l'usufrutto- ai coniugi a patto che questi ultimi Persona_3 prestassero loro assistenza morale e materiale (compagnia e, in caso di necessità, acquisto delle medicine, assistenza nelle malattie, aiuto nella quotidianità per la pulizia della casa, della biancheria e della persona, la preparazione di cibi e bevande: v. art. 2 del contratto in oggetto), vita natural durante.
All'art. 3 era previsto che, in caso di inadempimento degli obblighi assunti dai vitalizianti, il contratto poteva essere risolto con la retrocessione ai cedenti dell'immobile in oggetto, previa valutazione e pagamento delle prestazioni effettuate dai cessionari in dipendenza del contratto.
Con tutta evidenza, si tratta di un vitalizio alimentare o assistenziale avente natura di contratto atipico di vitalizio, con cui i vitalizianti ( i coniugi e RN) si obbligavano, in corrispettivo Pt_1 del diritto di nuda proprietà sugli immobili individuati, a prestare ai vitaliziati (coniugi RN-
RR) assistenza vita natural durante;
negozio caratterizzato, al momento della sua conclusione, dall'alea inerente sia alla durata della vita dei vitaliziati, sia alla entità delle prestazioni a carico dei vitalizianti, le quali tuttavia, proprio in quanto negoziabili come corrispettivo, sono necessariamente suscettibili di valutazione economica, così da comparare secondo dati omogenei, in termini di presumibile equivalenza o, al contrario, di palese sproporzione, la capitalizzazione della rendita reale del bene trasferito e la capitalizzazione delle rendite e delle utilità periodiche dovute nel complesso dal vitaliziante (v. Cass. Sez. II, sent. n. 32439 del 22 novembre 2023).
Stando alla puntuale ricostruzione dei coniugi e RN, inoltre, questi ultimi davano in CP_1 comodato una parte della loro abitazione sita in Monte San Giovanni MP, alla Via Colle della Mola n. 97 già prima della conclusione del vitalizio ai coniugi RN e Questi ultimi Pt_1 Per_1 vi avevano vissuto dal matrimonio nel 2002, con la prole (i tre figli e Tes_2 Per_12 nati rispettivamente nel 2003, nel 2006 e nel 2008), fino a quando non si erano separati, con assegnazione della porzione di immobile in questione alla sola e ai figli quale abitazione Pt_1 familiare, giusta ordinanza del Presidente del Tribunale di Frosinone del 15-17.05.2019.
Ciò premesso, in ordine al motivo sub 2.a), era onere della dimostrare, in modo adeguato, Pt_1 di aver adempiuto alle previsioni del contratto di vitalizio improprio (con particolare riguardo alle previsioni di cui all'art. 2) sottoscritto dalla stessa insieme a quello che all'epoca era il coniuge
6 , stante la prova fornita dai coniugi sul contratto e la specifica CP_2 Parte_2 allegazione di questi ultimi sull'inadempimento dei vitalizianti. Tale prova non è stata fornita, mancando riscontri sulla effettiva prestazione a favore dei coniugi delle attività di natura assistenziale dedotte in modo specifico nel citato contratto Parte_2 all'art. 2, anche alla luce di quanto di seguito esposto. Passando al motivo sub 2.b), le risultanze istruttorie sono state correttamente e adeguatamente valutate dal Giudice di prime cure.
Sui testimoni escussi (all'udienza del 28.11.2022 venivano sentiti: il teste indicato dagli attori
, il teste indicato da e la teste indicata da ER Testimone_3 [...]
convenuta , figlia della coppia , preme evidenziare che la Parte_1 Tes_2 Persona_1 loro affidabilità è stata esaminata in concreto. e sono risultati ER Testimone_1 attendibili in quanto, pur essendo legati da rapporto di parentela/affinità con le parti in causa, non sono risultati portatori di alcun interesse alla lite e, inoltre, hanno riferito, in modo logico e sufficientemente preciso, che i coniugi si erano più volte lamentati della mancanza Parte_2 di cure venendo trattati con indifferenza dai Al contrario, la figlia della Parte_3 Pt_1
risulta interessata direttamente agli esiti della controversia (quale possibile erede Tes_2 di e della e, in ogni caso, ha solo genericamente negato la veridicità di CP_2 Pt_1 quanto lamentato dai . Sussistendo un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni Parte_2 escussi, del tutto correttamente sono state confrontate le deposizioni raccolte e valutate in base elementi soggettivi e oggettivi (come previsto da Cass. sent. n. 1547 del 2015). Tenuto conto della qualità e vicinanza alle parti oltre che del tenore del dichiarato, va confermata l'attendibilità della testimonianza di e mentre va esclusa la credibilità di quella di CP_1 Tes_1 Tes_2
Infine, con riguardo alla doglianza 2.c), la ricostruzione della vicenda puntualmente effettuata nell'atto di citazione in primo grado non risulta smentita dalla parte appellante, non trovando riscontro quanto ipotizzato dalla in ordine al presunto atteggiamento ostile dei coniugi Pt_1
all'indomani della separazione coniugale del 2018, prospettando l'appellante che Parte_2
l'ostilità dei vitaliziati avrebbe reso oltremodo difficoltosa la prestazione dovuta e che, pertanto, non le si potrebbe addebitare alcun inadempimento.
In senso contrario, la Corte rileva che e RN, inequivocabilmente, dopo aver comprovato CP_1 la fonte dell'obbligazione dei convenuti, contestavano a questi ultimi il grave inadempimento all'art. 2 del citato contratto, inadempimento verificatosi già dal 2013, allorquando CP_2 aveva preso a lavorare in trasferta anche all'estero, lamentando di essere stati lasciati costantemente soli. A prescindere dalla separazione i coniugi e RN Persona_3 CP_4 avevano criticato, in modo puntuale, l'assenza concreta di assistenza morale e materiale da parte dei coniugi RN e rappresentando che la trascorreva, da anni, la sua giornata in Pt_1 Pt_1 un paese vicino (Arpino) dove lavorava come parrucchiera e i suoi figli frequentavano la scuola, trovando questi ultimi abituale accoglienza nell'abitazione dove viveva la madre della ( Pt_1 [...]
); pertanto, la e i figli (il marito lavorava fuori) si recavano nell'abitazione in Per_13 Pt_1 comodato di Monte San Giovani MP (una porzione della residenza dei ) solo Parte_4 la sera, utilizzandola come dormitorio;
nel loro racconto, e RN individuavano anche CP_4 episodi specifici (come interventi ospedalieri che i due anziani avevano dovuto affrontare) nei quali i vitalizianti avevano omesso qualsivoglia cura. In base all'attento resoconto dei e in assenza di prove di segno contrario, va rimarcato Parte_2 come l'assenza di assistenza era solo divenuta più evidente al momento della separazione nel 2018 tra e RN, momento nel quale, definitivamente, cessava la presenza, seppur Pt_1 sporadica, di nella porzione di residenza di Monte San Giovani MP data in CP_2 comodato, persistendo l'inadempimento dei vitalizianti al contratto di vitalizio improprio già da anni.
7 A fronte di tale ricostruzione circostanziata, non è intervenuta idonea smentita dalla lo Pt_1 stesso (contumace in appello) nel costituirsi innanzi al Tribunale confermava che CP_2 la ex moglie, da anni, aveva spostato la sua quotidianità ad Arpino e si era disinteressata dei suoi zii.
Infine, quanto alla eccepita autosufficienza dei vitaliziati (circostanza evidenziata dalla per Pt_1 escludere il suo inadempimento), la trascura che, da un lato, l'art. 2 del contratto di Pt_1 donazione prevedeva in capo ai vitalizianti anche la mera assistenza morale (mentre è pacifico che la e il marito trascorrevano buona parte del tempo lontano dalla casa di Monte San Pt_1
Giovanni MP) e che, sul piano materiale, l'età avanzata dei vitaliziati rendeva plausibile la loro esigenza di cure.
Pertanto, va confermata la declaratoria di risoluzione per grave inadempimento del contratto di vitalizio improprio e le statuizioni conseguenziali.
6. Quanto alle spese processuali di fase, le stesse sono poste a carico della appellante in virtù della sua soccombenza e liquidate in dispositivo secondo i valori medi delle cause rientranti nella fascia di valore superiore a euro 52.000,00 e inferiore a euro 260.000,00 (nell'atto di appello è indicato il valor di euro 84.800,00), senza calcolare la fase istruttoria.
PQM.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Frosinone n. 741/2023 nei confronti di RN IA e : CP_2
1. dichiara la contumacia di;
CP_2
2. rigetta l'appello;
3. condanna l'appellante al pagamento, in favore di RN IA, delle spese Parte_1 processuali del presente grado di giudizio, che liquida in € 9.991,00, oltre spese generali al 15% e accessori di legge;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 co. 17 della l. 228/12 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, il 24.4.2025.
La Consigliera est.
Caterina Garufi La Presidente
Franca Mangano
La presente decisione è stata redatta con il contributo della dr.ssa Sarah Varlese. CP_5
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