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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 684/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il
07/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
PISAPIA IA GRAZIA, Relatore
ADINOLFI RAFFAELE, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6647/2024 depositato il 15/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 943/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez.
5 e pubblicata il 01/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M204618 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M204618 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M204618 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF902204550 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME ORDINARIO)
2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF902204550 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF902204550 IRAP 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M204615 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M204615 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M204615 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6717/2025 depositato il
10/11/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La C.G.T. Salerno (sent. n. 943/2024, dep. 01.03.2024) ha rigettato il ricorso proposto avverso gli avvisi TF902204550/22 (societario), TF901M204615/22 (Ricorrente_2), TF901M204618/22 (Ricorrente_1) relativamente all'anno 2016, conseguenti ad Accertamenti induttivi (artt.39-40 DPR600/73, 54 DPR633/72) per incongruenze dichiarazioni.
L'Agenzia delle Entrate accertava per il 2016, su base induttiva ex artt. 39-40 D.P.R. 600/73 e 54 D.P.R. 633/72, nei confronti di Ricorrente_3 ricavi per €73.660 (IVA €44.808 + Studi Settore €28.852), reddito impresa €47.104 (imputato pro quota ai soci Ricorrente_2 CF_Ricorrente_2 e Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1), valore produzione IRAP €43.840 e maggior IVA €6.347, a seguito di esposto di un terzo su mancato scontrini noleggio moto.
Sottolineava che il controllo fiscale nei confronti della società era stato avviato a seguito di una segnalazione proveniente da un privato cittadino. Quest'ultimo aveva evidenziato il mancato rilascio di ricevute fiscali relative a prestazioni di noleggio di motocicli effettuate dalla società. Inoltre, rilevava la presenza di una significativa incongruenza tra le dichiarazioni presentate dalla società ai fini delle imposte dirette (II.DD.) e quelle ai fini IVA. In particolare, nella dichiarazione relativa alle imposte dirette veniva indicato come codice attività quello riferito al “movimento merci altri trasporti” (codice ATECO 52.24.40), mentre nella dichiarazione
IVA risultava il codice relativo al “noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri” (codice ATECO 77.39.10).
Questa difformità tra le dichiarazioni aveva rafforzato il sospetto di irregolarità . L'Ufficio evidenziava inoltre che le eccezioni sollevate dalla società non erano state ritenute idonee a superare la presunzione di ricavi non dichiarati.
Con il proposto gravame viene richiesto che sia riformata integralmente la sentenza n. 943/2024 per vizi motivazionali (art.36 D.Lgs.546/92), riproduzione acritica della tesi Ufficio, per illegittima induttività
(presunzioni superate da memorie/documenti ritualmente prodotti) ed errore su imputazione soci (art.5 TUIR per SAS).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
Il contribuente, depositando documentazione a sostegno su cui l'Agenzia non ha offerto repliche e specificazioni ma ha reiterato nell'accertamento il medesimo contenuto predeterminato dell'invito a comparire.
La società ha riproposto anche nel presente appello i chiarimenti offerti in sede di risposta "all'invito ai sensi dell'art.
5-ter del D.lgs. 218/97, al contraddittorio per una eventuale definizione in adesione" su cui l'Agenzia non ha preso specifica posizione, puntualizzando che, dal 2012, svolge l'attività di “noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri” e che le dichiarazioni effettuate hanno tenuto conto della natura prevalente e non ( e della relativa percentuale) svolte dalla società; ha evidenziato che se i ricavi derivanti dalle attività non prevalenti sono uguali o inferiori al 50% di quelli complessivi, lo studio di settore dell'attività prevalente può essere utilizzato in fase di accertamento, mentre se i ricavi derivanti dalle attività non prevalenti sono superiori al 30% di quelli complessivi, lo studio di settore dell'attività prevalente può essere utilizzato soltanto ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo. Ha chiarito altresì che la dichiarazione Iva è stata presentata indicando un unico codice EC (il codice prevalente dell'anno precedente), non esistendo i presupposti previsti dall'art.36 D.P.R. 633/1972 per l'obbligo della tenuta della contabilità 13 separata ai fini
Iva, né ha potuto optare per la facoltà di applicazione separata dell'imposta, essendo le due attività soggette al medesimo regime Iva;
inoltre, alla data della predisposizione della dichiarazione dei redditi, l'attività prevalente era “movimento merci altri trasporti” (52.24.40) e solo tale ragione obbligata, normativamente disciplinata e regolamentata, ha comportato che venisse indicato quest'ultimo codice nel rigo RG1 e nel quadro degli Studi di Settore.
Questa come le altre chiarificazioni, offerte dalla parte sin dal primo grado e riproposte in sede di gravame, non sono state confutate specificamente dall'Agenzia, destabilizzando l'accertamento induttivo e delineando la configurabilità del principio di non contestazione, di cui all'art. 115 c.p.c., che – anche nel processo tributario
- impone a ciascuna parte l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dall'altra parte.
Per tali motivi l'appello deve essere accolto.
Il grado di controvertibilità e di complessità dell'accertamento infatti determina la Corte a compensare le spese dell'intero processo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Compensa le spese.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il
07/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
PISAPIA IA GRAZIA, Relatore
ADINOLFI RAFFAELE, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6647/2024 depositato il 15/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 943/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez.
5 e pubblicata il 01/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M204618 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M204618 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M204618 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF902204550 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME ORDINARIO)
2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF902204550 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF902204550 IRAP 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M204615 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M204615 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M204615 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6717/2025 depositato il
10/11/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La C.G.T. Salerno (sent. n. 943/2024, dep. 01.03.2024) ha rigettato il ricorso proposto avverso gli avvisi TF902204550/22 (societario), TF901M204615/22 (Ricorrente_2), TF901M204618/22 (Ricorrente_1) relativamente all'anno 2016, conseguenti ad Accertamenti induttivi (artt.39-40 DPR600/73, 54 DPR633/72) per incongruenze dichiarazioni.
L'Agenzia delle Entrate accertava per il 2016, su base induttiva ex artt. 39-40 D.P.R. 600/73 e 54 D.P.R. 633/72, nei confronti di Ricorrente_3 ricavi per €73.660 (IVA €44.808 + Studi Settore €28.852), reddito impresa €47.104 (imputato pro quota ai soci Ricorrente_2 CF_Ricorrente_2 e Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1), valore produzione IRAP €43.840 e maggior IVA €6.347, a seguito di esposto di un terzo su mancato scontrini noleggio moto.
Sottolineava che il controllo fiscale nei confronti della società era stato avviato a seguito di una segnalazione proveniente da un privato cittadino. Quest'ultimo aveva evidenziato il mancato rilascio di ricevute fiscali relative a prestazioni di noleggio di motocicli effettuate dalla società. Inoltre, rilevava la presenza di una significativa incongruenza tra le dichiarazioni presentate dalla società ai fini delle imposte dirette (II.DD.) e quelle ai fini IVA. In particolare, nella dichiarazione relativa alle imposte dirette veniva indicato come codice attività quello riferito al “movimento merci altri trasporti” (codice ATECO 52.24.40), mentre nella dichiarazione
IVA risultava il codice relativo al “noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri” (codice ATECO 77.39.10).
Questa difformità tra le dichiarazioni aveva rafforzato il sospetto di irregolarità . L'Ufficio evidenziava inoltre che le eccezioni sollevate dalla società non erano state ritenute idonee a superare la presunzione di ricavi non dichiarati.
Con il proposto gravame viene richiesto che sia riformata integralmente la sentenza n. 943/2024 per vizi motivazionali (art.36 D.Lgs.546/92), riproduzione acritica della tesi Ufficio, per illegittima induttività
(presunzioni superate da memorie/documenti ritualmente prodotti) ed errore su imputazione soci (art.5 TUIR per SAS).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
Il contribuente, depositando documentazione a sostegno su cui l'Agenzia non ha offerto repliche e specificazioni ma ha reiterato nell'accertamento il medesimo contenuto predeterminato dell'invito a comparire.
La società ha riproposto anche nel presente appello i chiarimenti offerti in sede di risposta "all'invito ai sensi dell'art.
5-ter del D.lgs. 218/97, al contraddittorio per una eventuale definizione in adesione" su cui l'Agenzia non ha preso specifica posizione, puntualizzando che, dal 2012, svolge l'attività di “noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri” e che le dichiarazioni effettuate hanno tenuto conto della natura prevalente e non ( e della relativa percentuale) svolte dalla società; ha evidenziato che se i ricavi derivanti dalle attività non prevalenti sono uguali o inferiori al 50% di quelli complessivi, lo studio di settore dell'attività prevalente può essere utilizzato in fase di accertamento, mentre se i ricavi derivanti dalle attività non prevalenti sono superiori al 30% di quelli complessivi, lo studio di settore dell'attività prevalente può essere utilizzato soltanto ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo. Ha chiarito altresì che la dichiarazione Iva è stata presentata indicando un unico codice EC (il codice prevalente dell'anno precedente), non esistendo i presupposti previsti dall'art.36 D.P.R. 633/1972 per l'obbligo della tenuta della contabilità 13 separata ai fini
Iva, né ha potuto optare per la facoltà di applicazione separata dell'imposta, essendo le due attività soggette al medesimo regime Iva;
inoltre, alla data della predisposizione della dichiarazione dei redditi, l'attività prevalente era “movimento merci altri trasporti” (52.24.40) e solo tale ragione obbligata, normativamente disciplinata e regolamentata, ha comportato che venisse indicato quest'ultimo codice nel rigo RG1 e nel quadro degli Studi di Settore.
Questa come le altre chiarificazioni, offerte dalla parte sin dal primo grado e riproposte in sede di gravame, non sono state confutate specificamente dall'Agenzia, destabilizzando l'accertamento induttivo e delineando la configurabilità del principio di non contestazione, di cui all'art. 115 c.p.c., che – anche nel processo tributario
- impone a ciascuna parte l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dall'altra parte.
Per tali motivi l'appello deve essere accolto.
Il grado di controvertibilità e di complessità dell'accertamento infatti determina la Corte a compensare le spese dell'intero processo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Compensa le spese.